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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO DECRETO PRONUNZIATO AI SENSI DELL'ART.28 L.300/1970 nel procedimento proposto da
in persona del vice Parte_1 segretario nazionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. Natalie GHIRARDI
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_1
PIZZUTI
RESISTENTE
Il giudice del lavoro, letti ed esaminati gli atti di causa, sentite le parti nel corso dell'udienza dell'11.03.2025, a scioglimento della riserva assunta alla indicata udienza, osserva quanto segue.
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, il Parte_1
Parte di seguito: ) proponeva ricorso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori
[...] nei confronti dell' , lamentando un comportamento antisindacale;
nello specifico, CP_2
premetteva che: esso sindacato S.H.C., riconosciuto quale organizzazione rappresentativa e come tale iscritto all'A.R.A.N., aveva quale segretaria regionale e delegata aziendale per il presidio ospedaliero “San Timoteo” la IG.ra e quale segretario provinciale la IG.ra Persona_1
Persona_2
le IG.re e erano dipendenti della Persona_1 Persona_2 Controparte_1
e lavoravano entrambe presso il reparto di ostetricia e ginecologia del
[...] presidio ospedaliero “San Timoteo” di Termoli, con mansioni di operatrici socio sanitarie;
la IG.ra ra stata assunta il 1/9/2023 mentre la il 9/12/2022; Per_1 Per_2
la nella sua qualità di segretario provinciale, presentava alla convenuta la Per_2
documentazione per le elezioni delle RSU per l'anno 2025; la era candidata sindacale per partecipare alle prossime elezioni della RSU Per_1
aziendale;
1 la convenuta aveva disposto l'assegnazione temporanea dalla al Reparto CP_2 Per_1 di Ginecologia dell'Ospedale di Termoli a quello di Ortopedia e Traumatologia del medesimo nosocomio, con nota protocollo n. 15332 del 5/2/2025 del seguente tenore: “oggetto: disposizione di servizio. VISTA la necessità di riorganizzare il personale di supporto di questo Presidio Ospedaliero;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad una rotazione del personale di supporto presso le U.O. Del P.O.; ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del Direttore della SC di Ostetricia e Ginecologia e del Direttore SC Ortopedia e
Traumatologia. Con la presente SI DISPONE l'assegnazione temporanea della IG.ra Per_1
PRESSO la di questo presidio Ospedaliero con
[...] Controparte_3 decorrenza 10/02/2025”; aveva inoltre disposto l'assegnazione temporanea della dal Reparto di Ginecologia Per_2 dell'Ospedale di Termoli a quello di Medicina Interna del medesimo nosocomio, con nota protocollo n. 15297 del 05/02/2025 del seguente tenore: “oggetto: disposizione di servizio.
VISTA la necessità di riorganizzare il personale di supporto di questo Presidio Ospedaliero;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad una rotazione del personale di supporto presso le U.O. del P.O.; ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del Direttore della
SC di Ostetricia e Ginecologia e del Direttore SC Ortopedia e Traumatologia. Con la presente SI DISPONE l'assegnazione temporanea della IG.ra PRESSO Persona_2 la S.C. Medicina Interna di questo presidio Ospedaliero con decorrenza 10/02/2025” (doc.
07); non era dato conoscere il criterio posto a base della rotazione del personale;
Parte esso sindacato aveva denunciato in più occasioni alla convenuta la violazione di norme poste a tutela dei lavoratori nonché dei pazienti ricoverati nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Termoli;
invero, gli operatori socio sanitari del reparto di ginecologia ed ostetricia del lamentavano una carenza di personale Parte_4
che li costringeva a svolgere turni di lavoro massacranti, sia per gli orari che per la quantità
e modalità con cui vengono espletate le mansioni;
nello specifico, essa in data 19/10/24, inviava alla convenuta lettera di diffida nella Pt_3
quale lamentava le criticità degli operatori socio sanitari all'interno del reparto di ginecologia ed ostetricia del presidio ospedaliero termolese;
gli stessi operatori socio sanitari del reparto di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale “San
Timoteo”, con missiva del 15/11/24 inviata alla Direzione Medica, al Direttore delle professioni sanitarie dell' ed al dirigente dell'Unità Operativa di ostetricia e CP_2
2 ginecologia, chiedevano un incontro urgente per ottenere un preciso piano di lavoro in merito a mansioni ed orari da svolgere;
Parte con lettera del 21/11/24, la chiedeva l'intervento della convenuta per risolvere la situazione;
molti giornali locali e riviste telematiche online davano risalto alla situazione di criticità in cui versava il reparto di ginecologia di Termoli per carenza di personale;
la , con missiva del 10/1/2025, riscontrava le note prot. n. 132574/24 e 136807/24 CP_2 inoltrate dal Sindacato, prevedendo che “al fine di garantire la sicurezza delle pazienti e di tutelare la salute degli operatori socio-sanitari nelle attività di trasporto intraospedaliero, si raccomanda che il trasporto intraospedaliero dei pazienti afferenti alla UOC Ostetricia e
Ginecologia, in accordo con le buone pratiche cliniche della SIAARTI, avvenga con l'ausilio di due operatori, di cui almeno un professionista delle professioni sanitarie”; anche con successiva missiva del 14/1/2025, la riscontrava le note del sindacato, stabilendo CP_2 che “al fine di garantire la sicurezza delle pazienti e di tutelare la salute degli operatori socio- sanitari nelle attività di trasporto intraospedaliero, si esplicita che, in merito alla raccomandazione relativa al trasporto intraospedaliero dei pazienti afferenti alla UOC
Ostetricia e Ginecologia, in accordo alle buone pratiche cliniche, il personale
d'accompagnamento può essere costituito da Medico, Infermiere, OSS e personale di supporto, da soli o in concomitanza a seconda dei livelli di gravità definiti dalle EBM;
l'equipaggio di accompagnamento, tenuto conto dell'identificazione dei criteri clinici, della classe SIAARTI e delle competenze necessarie durante il trasporto, è individuato dal medico dell'Unità Operativa responsabile del trasferimento, in accordo al modello organizzativo adottato dal Responsabile dell'Unità operativa di riferimento”; nel corso di una riunione tenuta in data 21/1/2025 con il Primario del reparto di ginecologia, dott. la facente funzioni coordinatrice del reparto ostetricia e ginecologia Per_3 [...]
il coordinatore infermieristico , l'ex coordinatrice del reparto di Per_4 Controparte_4
ostetricia e ginecologia di TO IG.ra , gli operatori socio sanitari Controparte_5
, , , , CP_6 Persona_2 Controparte_7 Controparte_8 [...]
) lamentavano il fatto di essere stati sovente richiamati in CP_9 Controparte_10 servizio “durante la giornate di riposo per malattia del collega del turno successivo, di ferie
e di permessi di cui alla legge 104”; nel corso dell'incontro, il primario prendeva posizione sulla lamentela fatta dagli operatori socio sanitari che avevano rappresentato la pericolosità dell'uso del reparto di far trasportare da un singolo O.S.S senza altre figure, dichiarando che “se le OSS non intendevano trasportare da sole i letti con le pazienti a bordo da un piano all'altro, potevano chiedere il
3 trasferimento in altro reparto andando nel reparto di ortopedia o medicina interna”; nel corso della riunione, un altro o.s.s. lamentava di non poter usufruire in modo corretto dei giorni di permesso previsti dalla legge 104/1992, in quanto non era possibile modificare i giorni di permesso in base alle reali eIGenze del care giver;
a detta lamentala, il coordinatore infermieristico comunicava che non poteva esserci elasticità nel concedere Controparte_4
i permessi di cui alla legge 104/92, dato che l'azienda aveva stabilito che tutte le necessità del reparto devono essere coperte dal personale facente parte dell'organico.
Sosteneva quindi il sindacato che la aveva inteso trasferire di reparto le due CP_2
Parte rappresentanti sindacali della per dimostrare che chiunque intendesse lamentare comportamenti non corretti posti in essere dal datore di lavoro, tentando di trovare una soluzione, sarebbe stato “allontanato”, con chiaro intento ritorsivo;
tale condotta aveva determinato un danno sia alla professionalità delle due dipendenti, che avevano maturato una esperienza nel delicato reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Termoli, sia alla , che aveva denunciato i comportamenti posti in essere dal Parte_5
datore di lavoro.
Pertanto, ad avviso del ricorrente appariva assolutamente illegittimo il comportamento posto in essere dalla convenuta, che aveva leso in maniera illegittima i diritti sindacali e le prerogative della Organizzazione Sindacale ricorrente, dato che era stato evidenziato che, in caso di lamentele o denunce di comportamenti scorretti, c'era il rischio che i lavoratori sarebbero stati spostati di reparto e/o che avrebbero subito altro tipo di intimidazione da parte datoriale;
tale comportamento era quindi discriminatorio e antisindacale anche nei confronti dell'Associazione Sindacale ricorrente, con violazione dei più elementari diritti al proselitismo ed all'azione sindacale in genere, nonché tale da impedire, oggettivamente, la libera informazione ed il confronto tra tutti gli appartenenti alla comunità di lavoro ed idoneo, tra l'altro, a predeterminare arbitrariamente la stessa platea di aderenti alla IGla sindacale;
evidenziava, quindi, la sanzionabilità, ex art. 28 dello Statuto, della condotta posta in onere dalla Società convenuta, che aveva impedito di fatto la possibilità di un confronto tra le parti, concretamente spostando i lavoratori da un reparto all'altro, violando un diritto sindacale, incidendo sulla libertà di autodeterminazione, in considerazione del fatto che tale comportamento illegittimo poteva indurre a non denunciare, anche in futuro, comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori per timore di ritorsioni.
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare antisindacale, discriminatorio e contra-legem il comportamento posto in essere dalla Controparte_1
con i provvedimenti n. 15332 del 5/2/2025 e n. 15297 del 5/02/2025 con i quali erano state
4 trasferite di reparto le IGg.re e;
di ordinare alla la Persona_2 Persona_1 CP_2
rimozione degli effetti di tale comportamento antisindacale e, conseguentemente, ordinare alla stessa Società di revocare immediatamente i provvedimenti prot. n. 15332 del 5/2/2025
e n. 15297 del 05/02/2025 di trasferimento di reparto delle IGg.re e Persona_2 Per_1
e di astenersi per il futuro da analoghe iniziative volte a condizionare la libera
[...]
partecipazione dei lavoratori alle IGle sindacali;
di condannare la a pubblicare, sui CP_2
quotidiani locali ed affiggere nella bacheca aziendale per dieci giorni consecutivi il provvedimento.
Si costituiva la , eccependo il difetto di legittimazione attiva del Sindacato ricorrente;
CP_2 invero, in ossequio all'art. 28 St. lav. ed alla riportata giurisprudenza, rilevava che il procedimento volto alla repressione della denunciata condotta antisindacale avrebbe dovuto essere attivato dagli organismi locali delle associazioni nazionali e, quindi, dall'organismo periferico provinciale di tale Sindacato, individuato in base al luogo ove si sarebbe consumata la condotta;
l'azione, invece, era stata promossa dal Parte_6
non già in persona del rappresentante dell'articolazione provinciale
[...]
territorialmente competente, bensì in persona del vice segretario nazionale,
[...]
rilevava, quindi, il palese difetto di legittimazione ad agire, in ragione dell'art. 31 Parte_2 dello Statuto, che prevedeva espressamente che “il segretario provinciale ha la rappresentanza legale dell'organizzazione provinciale” e che in caso di suo impedimento e/o decadenza era “sostituito dal vice segretario provinciale”; deduceva che il Sindacato ricorrente, dunque, era certamente dotato di articolazioni periferiche provinciali, legalmente rappresentate dal segretario provinciale e, quindi, aventi una distinta soggettività giuridica ed un'autonoma legittimazione ad agire per la tutela degli interessi collettivi locali.
Inoltre, contestava il requisito della rappresentatività nazionale del Sindacato ricorrente;
infatti, l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori prevedeva che legittimati ad agire per la repressione di comportamenti antisindacali del datore di lavoro erano “gli organismi locali Parte delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse”, requisito che il sindacato non aveva.
Nel merito, chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso, dato che le due Operatrici erano state assegnate temporaneamente ad altro reparto per mere ragioni organizzative di lavoro, in particolare per far fronte alla necessità di garantire il buon funzionamento dei singoli reparti;
peraltro, le due operatrici erano solo candidate alle elezioni delle RSU aziendali per l'anno
2025 e non rivestivano alcuna carica, per cui non necessitava alcun preventivo nulla osta del Sindacato di appartenenza;
le lavoratrici erano poi state assegnate a reparti del
5 medesimo nosocomio e allo svolgimento delle stesse mansioni per le quali erano state assunte;
inoltre, rimarcava che non si ravvisava alcuna condotta lesiva neppure ai danni del
Sindacato ricorrente;
deduceva che anche altri operatori socio sanitari del nosocomio termolese erano stati interessati, nello stesso periodo temporale, da analoghi provvedimenti di assegnazione ad altri reparti e che non era ravvisabile alcun intento ritorsivo o intimidatorio.
____
1.Deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale.
Occorre richiamare il testo dell'art. 28, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori, il quale dispone un criterio di competenza territoriale inderogabile ed esclusivo, coincidente con il luogo “ove è posto in essere il comportamento denunziato”.
Recita la norma che “Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”.
Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che deve aversi riguardo esclusivamente al luogo in cui è stata posta in essere la condotta denunziata, senza alcuna rilevanza del luogo ove è stabilita la sede dell'azienda, del luogo ove è stata assunta la decisione, né quello, eventualmente diverso, nel quale si verificano gli effetti.
In particolare, è stato stabilito che “ai fini della determinazione della competenza per territorio in tema di repressione di condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n.
300 del 1970 è rilevante il luogo di commissione del comportamento denunciato, ovvero il luogo in cui venga di fatto impedito al lavoratore di svolgere la sua attività di rilevanza sindacale, non già il luogo in cui tale comportamento è stato deliberato” (Cass., n. 8938 del
2011).
Nel caso in esame, deve considerarsi che, secondo la prospettazione dei fatti contenuta nella domanda giudiziale, la condotta antisindacale della resistente sarebbe essenzialmente consistita nella adozione dei provvedimenti n. 15332 del 5/2/2025 e n. 15297 del 5/02/2025
a firma del Responsabile della Direzione Medica del P.O. di Termoli, con i quali l'o.s.s.
[...]
era assegnata dal reparto di Ginecologia a quello di Medicina Interna e la o.s.s. Per_2
6 era assegnata dal reparto di Ginecologia a quello di Persona_1 [...]
, sempre all'interno dell'Ospedale di Termoli;
peraltro, le due lavoratrici CP_3 indicate lavorano alle dipendenze della ma prestano servizio presso l'Ospedale di CP_2
Termoli e, precisamente, avevano prestato servizio presso il reparto di Ginecologia fino al febbraio 2025, per poi essere assegnate ad altro reparto, sempre nello stesso Ospedale
San Timoteo.
Deve quindi ritenersi -sia avuto riguardo al luogo in cui il comportamento denunciato è stato deliberato (trattasi di provvedimenti adottati dal Responsabile del Parte_7
e nel quale ha avuto, e sta avendo, i propri effetti, sia quanto al luogo in cui,
[...]
secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, si sarebbero prodotti gli effetti di limitazione della libertà ed attività sindacale (cfr. “diffide” del Sindacato del 19.10.24 e
21.11.24, che segnalavano “criticità” relative all'Ospedale di Termoli) e, quindi, sarebbe stato leso il diritto delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori al corretto svolgimento delle prerogative sindacali ad esse riconosciute dalla legge e dall'autonomia collettiva- che nel caso in esame tale luogo vada individuato in “Termoli”, comune che ricade nel circondario del Tribunale di Larino.
2.Le spese processali possono essere integralmente compensate, vista la pronuncia di mero rito.
PQM
1.Dichiara l'incompetenza territoriale del Giudice del Lavoro del Tribunale Campobasso a conoscere della controversia in esame, per essere competente il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Larino;
2.Fissa il termine perentorio di giorni 30 per la riassunzione della causa dinanzi all'indicato
Tribunale;
3.Compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi. Campobasso, 20 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Barbara PREVIATI
7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO DECRETO PRONUNZIATO AI SENSI DELL'ART.28 L.300/1970 nel procedimento proposto da
in persona del vice Parte_1 segretario nazionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. Natalie GHIRARDI
RICORRENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_1
PIZZUTI
RESISTENTE
Il giudice del lavoro, letti ed esaminati gli atti di causa, sentite le parti nel corso dell'udienza dell'11.03.2025, a scioglimento della riserva assunta alla indicata udienza, osserva quanto segue.
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, il Parte_1
Parte di seguito: ) proponeva ricorso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori
[...] nei confronti dell' , lamentando un comportamento antisindacale;
nello specifico, CP_2
premetteva che: esso sindacato S.H.C., riconosciuto quale organizzazione rappresentativa e come tale iscritto all'A.R.A.N., aveva quale segretaria regionale e delegata aziendale per il presidio ospedaliero “San Timoteo” la IG.ra e quale segretario provinciale la IG.ra Persona_1
Persona_2
le IG.re e erano dipendenti della Persona_1 Persona_2 Controparte_1
e lavoravano entrambe presso il reparto di ostetricia e ginecologia del
[...] presidio ospedaliero “San Timoteo” di Termoli, con mansioni di operatrici socio sanitarie;
la IG.ra ra stata assunta il 1/9/2023 mentre la il 9/12/2022; Per_1 Per_2
la nella sua qualità di segretario provinciale, presentava alla convenuta la Per_2
documentazione per le elezioni delle RSU per l'anno 2025; la era candidata sindacale per partecipare alle prossime elezioni della RSU Per_1
aziendale;
1 la convenuta aveva disposto l'assegnazione temporanea dalla al Reparto CP_2 Per_1 di Ginecologia dell'Ospedale di Termoli a quello di Ortopedia e Traumatologia del medesimo nosocomio, con nota protocollo n. 15332 del 5/2/2025 del seguente tenore: “oggetto: disposizione di servizio. VISTA la necessità di riorganizzare il personale di supporto di questo Presidio Ospedaliero;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad una rotazione del personale di supporto presso le U.O. Del P.O.; ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del Direttore della SC di Ostetricia e Ginecologia e del Direttore SC Ortopedia e
Traumatologia. Con la presente SI DISPONE l'assegnazione temporanea della IG.ra Per_1
PRESSO la di questo presidio Ospedaliero con
[...] Controparte_3 decorrenza 10/02/2025”; aveva inoltre disposto l'assegnazione temporanea della dal Reparto di Ginecologia Per_2 dell'Ospedale di Termoli a quello di Medicina Interna del medesimo nosocomio, con nota protocollo n. 15297 del 05/02/2025 del seguente tenore: “oggetto: disposizione di servizio.
VISTA la necessità di riorganizzare il personale di supporto di questo Presidio Ospedaliero;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad una rotazione del personale di supporto presso le U.O. del P.O.; ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del Direttore della
SC di Ostetricia e Ginecologia e del Direttore SC Ortopedia e Traumatologia. Con la presente SI DISPONE l'assegnazione temporanea della IG.ra PRESSO Persona_2 la S.C. Medicina Interna di questo presidio Ospedaliero con decorrenza 10/02/2025” (doc.
07); non era dato conoscere il criterio posto a base della rotazione del personale;
Parte esso sindacato aveva denunciato in più occasioni alla convenuta la violazione di norme poste a tutela dei lavoratori nonché dei pazienti ricoverati nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Termoli;
invero, gli operatori socio sanitari del reparto di ginecologia ed ostetricia del lamentavano una carenza di personale Parte_4
che li costringeva a svolgere turni di lavoro massacranti, sia per gli orari che per la quantità
e modalità con cui vengono espletate le mansioni;
nello specifico, essa in data 19/10/24, inviava alla convenuta lettera di diffida nella Pt_3
quale lamentava le criticità degli operatori socio sanitari all'interno del reparto di ginecologia ed ostetricia del presidio ospedaliero termolese;
gli stessi operatori socio sanitari del reparto di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale “San
Timoteo”, con missiva del 15/11/24 inviata alla Direzione Medica, al Direttore delle professioni sanitarie dell' ed al dirigente dell'Unità Operativa di ostetricia e CP_2
2 ginecologia, chiedevano un incontro urgente per ottenere un preciso piano di lavoro in merito a mansioni ed orari da svolgere;
Parte con lettera del 21/11/24, la chiedeva l'intervento della convenuta per risolvere la situazione;
molti giornali locali e riviste telematiche online davano risalto alla situazione di criticità in cui versava il reparto di ginecologia di Termoli per carenza di personale;
la , con missiva del 10/1/2025, riscontrava le note prot. n. 132574/24 e 136807/24 CP_2 inoltrate dal Sindacato, prevedendo che “al fine di garantire la sicurezza delle pazienti e di tutelare la salute degli operatori socio-sanitari nelle attività di trasporto intraospedaliero, si raccomanda che il trasporto intraospedaliero dei pazienti afferenti alla UOC Ostetricia e
Ginecologia, in accordo con le buone pratiche cliniche della SIAARTI, avvenga con l'ausilio di due operatori, di cui almeno un professionista delle professioni sanitarie”; anche con successiva missiva del 14/1/2025, la riscontrava le note del sindacato, stabilendo CP_2 che “al fine di garantire la sicurezza delle pazienti e di tutelare la salute degli operatori socio- sanitari nelle attività di trasporto intraospedaliero, si esplicita che, in merito alla raccomandazione relativa al trasporto intraospedaliero dei pazienti afferenti alla UOC
Ostetricia e Ginecologia, in accordo alle buone pratiche cliniche, il personale
d'accompagnamento può essere costituito da Medico, Infermiere, OSS e personale di supporto, da soli o in concomitanza a seconda dei livelli di gravità definiti dalle EBM;
l'equipaggio di accompagnamento, tenuto conto dell'identificazione dei criteri clinici, della classe SIAARTI e delle competenze necessarie durante il trasporto, è individuato dal medico dell'Unità Operativa responsabile del trasferimento, in accordo al modello organizzativo adottato dal Responsabile dell'Unità operativa di riferimento”; nel corso di una riunione tenuta in data 21/1/2025 con il Primario del reparto di ginecologia, dott. la facente funzioni coordinatrice del reparto ostetricia e ginecologia Per_3 [...]
il coordinatore infermieristico , l'ex coordinatrice del reparto di Per_4 Controparte_4
ostetricia e ginecologia di TO IG.ra , gli operatori socio sanitari Controparte_5
, , , , CP_6 Persona_2 Controparte_7 Controparte_8 [...]
) lamentavano il fatto di essere stati sovente richiamati in CP_9 Controparte_10 servizio “durante la giornate di riposo per malattia del collega del turno successivo, di ferie
e di permessi di cui alla legge 104”; nel corso dell'incontro, il primario prendeva posizione sulla lamentela fatta dagli operatori socio sanitari che avevano rappresentato la pericolosità dell'uso del reparto di far trasportare da un singolo O.S.S senza altre figure, dichiarando che “se le OSS non intendevano trasportare da sole i letti con le pazienti a bordo da un piano all'altro, potevano chiedere il
3 trasferimento in altro reparto andando nel reparto di ortopedia o medicina interna”; nel corso della riunione, un altro o.s.s. lamentava di non poter usufruire in modo corretto dei giorni di permesso previsti dalla legge 104/1992, in quanto non era possibile modificare i giorni di permesso in base alle reali eIGenze del care giver;
a detta lamentala, il coordinatore infermieristico comunicava che non poteva esserci elasticità nel concedere Controparte_4
i permessi di cui alla legge 104/92, dato che l'azienda aveva stabilito che tutte le necessità del reparto devono essere coperte dal personale facente parte dell'organico.
Sosteneva quindi il sindacato che la aveva inteso trasferire di reparto le due CP_2
Parte rappresentanti sindacali della per dimostrare che chiunque intendesse lamentare comportamenti non corretti posti in essere dal datore di lavoro, tentando di trovare una soluzione, sarebbe stato “allontanato”, con chiaro intento ritorsivo;
tale condotta aveva determinato un danno sia alla professionalità delle due dipendenti, che avevano maturato una esperienza nel delicato reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Termoli, sia alla , che aveva denunciato i comportamenti posti in essere dal Parte_5
datore di lavoro.
Pertanto, ad avviso del ricorrente appariva assolutamente illegittimo il comportamento posto in essere dalla convenuta, che aveva leso in maniera illegittima i diritti sindacali e le prerogative della Organizzazione Sindacale ricorrente, dato che era stato evidenziato che, in caso di lamentele o denunce di comportamenti scorretti, c'era il rischio che i lavoratori sarebbero stati spostati di reparto e/o che avrebbero subito altro tipo di intimidazione da parte datoriale;
tale comportamento era quindi discriminatorio e antisindacale anche nei confronti dell'Associazione Sindacale ricorrente, con violazione dei più elementari diritti al proselitismo ed all'azione sindacale in genere, nonché tale da impedire, oggettivamente, la libera informazione ed il confronto tra tutti gli appartenenti alla comunità di lavoro ed idoneo, tra l'altro, a predeterminare arbitrariamente la stessa platea di aderenti alla IGla sindacale;
evidenziava, quindi, la sanzionabilità, ex art. 28 dello Statuto, della condotta posta in onere dalla Società convenuta, che aveva impedito di fatto la possibilità di un confronto tra le parti, concretamente spostando i lavoratori da un reparto all'altro, violando un diritto sindacale, incidendo sulla libertà di autodeterminazione, in considerazione del fatto che tale comportamento illegittimo poteva indurre a non denunciare, anche in futuro, comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori per timore di ritorsioni.
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare antisindacale, discriminatorio e contra-legem il comportamento posto in essere dalla Controparte_1
con i provvedimenti n. 15332 del 5/2/2025 e n. 15297 del 5/02/2025 con i quali erano state
4 trasferite di reparto le IGg.re e;
di ordinare alla la Persona_2 Persona_1 CP_2
rimozione degli effetti di tale comportamento antisindacale e, conseguentemente, ordinare alla stessa Società di revocare immediatamente i provvedimenti prot. n. 15332 del 5/2/2025
e n. 15297 del 05/02/2025 di trasferimento di reparto delle IGg.re e Persona_2 Per_1
e di astenersi per il futuro da analoghe iniziative volte a condizionare la libera
[...]
partecipazione dei lavoratori alle IGle sindacali;
di condannare la a pubblicare, sui CP_2
quotidiani locali ed affiggere nella bacheca aziendale per dieci giorni consecutivi il provvedimento.
Si costituiva la , eccependo il difetto di legittimazione attiva del Sindacato ricorrente;
CP_2 invero, in ossequio all'art. 28 St. lav. ed alla riportata giurisprudenza, rilevava che il procedimento volto alla repressione della denunciata condotta antisindacale avrebbe dovuto essere attivato dagli organismi locali delle associazioni nazionali e, quindi, dall'organismo periferico provinciale di tale Sindacato, individuato in base al luogo ove si sarebbe consumata la condotta;
l'azione, invece, era stata promossa dal Parte_6
non già in persona del rappresentante dell'articolazione provinciale
[...]
territorialmente competente, bensì in persona del vice segretario nazionale,
[...]
rilevava, quindi, il palese difetto di legittimazione ad agire, in ragione dell'art. 31 Parte_2 dello Statuto, che prevedeva espressamente che “il segretario provinciale ha la rappresentanza legale dell'organizzazione provinciale” e che in caso di suo impedimento e/o decadenza era “sostituito dal vice segretario provinciale”; deduceva che il Sindacato ricorrente, dunque, era certamente dotato di articolazioni periferiche provinciali, legalmente rappresentate dal segretario provinciale e, quindi, aventi una distinta soggettività giuridica ed un'autonoma legittimazione ad agire per la tutela degli interessi collettivi locali.
Inoltre, contestava il requisito della rappresentatività nazionale del Sindacato ricorrente;
infatti, l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori prevedeva che legittimati ad agire per la repressione di comportamenti antisindacali del datore di lavoro erano “gli organismi locali Parte delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse”, requisito che il sindacato non aveva.
Nel merito, chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso, dato che le due Operatrici erano state assegnate temporaneamente ad altro reparto per mere ragioni organizzative di lavoro, in particolare per far fronte alla necessità di garantire il buon funzionamento dei singoli reparti;
peraltro, le due operatrici erano solo candidate alle elezioni delle RSU aziendali per l'anno
2025 e non rivestivano alcuna carica, per cui non necessitava alcun preventivo nulla osta del Sindacato di appartenenza;
le lavoratrici erano poi state assegnate a reparti del
5 medesimo nosocomio e allo svolgimento delle stesse mansioni per le quali erano state assunte;
inoltre, rimarcava che non si ravvisava alcuna condotta lesiva neppure ai danni del
Sindacato ricorrente;
deduceva che anche altri operatori socio sanitari del nosocomio termolese erano stati interessati, nello stesso periodo temporale, da analoghi provvedimenti di assegnazione ad altri reparti e che non era ravvisabile alcun intento ritorsivo o intimidatorio.
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1.Deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale.
Occorre richiamare il testo dell'art. 28, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori, il quale dispone un criterio di competenza territoriale inderogabile ed esclusivo, coincidente con il luogo “ove è posto in essere il comportamento denunziato”.
Recita la norma che “Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”.
Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che deve aversi riguardo esclusivamente al luogo in cui è stata posta in essere la condotta denunziata, senza alcuna rilevanza del luogo ove è stabilita la sede dell'azienda, del luogo ove è stata assunta la decisione, né quello, eventualmente diverso, nel quale si verificano gli effetti.
In particolare, è stato stabilito che “ai fini della determinazione della competenza per territorio in tema di repressione di condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n.
300 del 1970 è rilevante il luogo di commissione del comportamento denunciato, ovvero il luogo in cui venga di fatto impedito al lavoratore di svolgere la sua attività di rilevanza sindacale, non già il luogo in cui tale comportamento è stato deliberato” (Cass., n. 8938 del
2011).
Nel caso in esame, deve considerarsi che, secondo la prospettazione dei fatti contenuta nella domanda giudiziale, la condotta antisindacale della resistente sarebbe essenzialmente consistita nella adozione dei provvedimenti n. 15332 del 5/2/2025 e n. 15297 del 5/02/2025
a firma del Responsabile della Direzione Medica del P.O. di Termoli, con i quali l'o.s.s.
[...]
era assegnata dal reparto di Ginecologia a quello di Medicina Interna e la o.s.s. Per_2
6 era assegnata dal reparto di Ginecologia a quello di Persona_1 [...]
, sempre all'interno dell'Ospedale di Termoli;
peraltro, le due lavoratrici CP_3 indicate lavorano alle dipendenze della ma prestano servizio presso l'Ospedale di CP_2
Termoli e, precisamente, avevano prestato servizio presso il reparto di Ginecologia fino al febbraio 2025, per poi essere assegnate ad altro reparto, sempre nello stesso Ospedale
San Timoteo.
Deve quindi ritenersi -sia avuto riguardo al luogo in cui il comportamento denunciato è stato deliberato (trattasi di provvedimenti adottati dal Responsabile del Parte_7
e nel quale ha avuto, e sta avendo, i propri effetti, sia quanto al luogo in cui,
[...]
secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, si sarebbero prodotti gli effetti di limitazione della libertà ed attività sindacale (cfr. “diffide” del Sindacato del 19.10.24 e
21.11.24, che segnalavano “criticità” relative all'Ospedale di Termoli) e, quindi, sarebbe stato leso il diritto delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori al corretto svolgimento delle prerogative sindacali ad esse riconosciute dalla legge e dall'autonomia collettiva- che nel caso in esame tale luogo vada individuato in “Termoli”, comune che ricade nel circondario del Tribunale di Larino.
2.Le spese processali possono essere integralmente compensate, vista la pronuncia di mero rito.
PQM
1.Dichiara l'incompetenza territoriale del Giudice del Lavoro del Tribunale Campobasso a conoscere della controversia in esame, per essere competente il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Larino;
2.Fissa il termine perentorio di giorni 30 per la riassunzione della causa dinanzi all'indicato
Tribunale;
3.Compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi. Campobasso, 20 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Barbara PREVIATI
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