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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 79 del ruolo generale dell'anno 2023
tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Mandico Parte_1 C.F._1
- appellante
e
(P. IVA ) CP_1 P.IVA_1
- appellato contumace
avverso
ordinanza del Tribunale di Roma del 12 dicembre 2022
conclusioni
come in atti
oggetto
associazioni e comitati
Con atto di citazione in appello impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma per sentir CP_2 accogliere le seguenti conclusioni “Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare parzialmente l'ordinanza del 12.12.2022 emessa dal Tribunale di Roma n. R.G. 23715/2022 ivi appellata, nella parte relativa alla statuizione delle spese, per tutti motivi esposti in narrativa con rideterminazione e condanna alle spese giudiziali”
In data 31.03.2022 il sig. iscriveva a ruolo presso il Tribunale di Roma ricorso ex art. Parte_1
702 bis c.p.c. nei confronti della per illegittima ed errata segnalazione in Centrale CP_1
Rischi della Banca d'Italia come rapporto “non contestato” del rapporto di credito derivante da contratto di mutuo fondiario ipotecario con la Controparte_3
Si costituiva la la quale chiedeva di accertare e dichiarare la legittimazione passiva CP_1 della stessa e la non sussistenza di alcuna contestazione del credito nei suoi confronti, non essendo essa parte del giudizio di nullità del contratto.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ordinava a di rettificare la segnalazione presso la CP_1
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia dello stato del Segat;
determinava la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale ordine;
infine, liquidava le spese del procedimento in euro 500,00 oltre iva e accessori in favore del procuratore antistatario.
Con il gravame oggetto del presente giudizio, il deduceva la violazione da parte del Tribunale Pt_1 della disciplina in tema di liquidazioni giudiziali con la ridotta liquidazione della somma di euro
500,00 imputata a spese e compenso professionale. Premetteva che il procedimento era iniziato con la vigenza dei compensi professionali previsti dalla tabella del D.M. n. 55 del 10/03/2014 e si è concluso con la vigenza dei compensi professionali previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
All'udienza del 19 aprile 2023 veniva dichiarata la contumacia dell'appellata, e Controparte_1 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 novembre 2024, data in cui la causa veniva trattenuta in decisione.
Alla luce del valore delle controversia, indeterminabile di complessità bassa, in applicazione dei parametri “medi” per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in quanto la prestazione professionale è esaurita successivamente al 23 ottobre 2022, data in cui è entrato in vigore, il compenso è di euro 5.810,00, tenuto conto che va esclusa la fase istruttoria.
L'appello va pertanto accolto e l'ordinanza parzialmente riformata, in ordine al capo relativo alle spese.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da , avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Roma del 12 dicembre 2022, così decide:
a) accoglie l'appello;
b) in parziale riforma dell'ordinanza, condanna alla rifusione, in favore Controparte_1 dell'Avvocato Monica Mandico, dichiaratasi antistataria, delle spese processuali del primo grado che liquida in complessivi euro 5.810,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) condanna alla rifusione, in favore del procuratore antistatario del presente Controparte_1 grado di giudizio, delle spese di lite che liquida in euro 3.966,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge.
Roma, li 27 gennaio 2025
Il presidente estensore
Silvia Di Matteo