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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1999/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MALVEZZI CINZIA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MALVEZZI CINZIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis) Le parti congiuntamente chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni:
a)pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
contratto in data 15.09.2013 con atto trascritto nei registri dello Stato Pt_1
Civile del Comune di Suzzara (MN), Anno 2013, Numero 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1; b) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Suzzara di procedere con l'annotazione dell'omologa di separazione e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2002, n. 396 e successive modificazioni;
c)autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto già accade, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, reciprocamente, sia a comunicarsi ogni variazione di residenza entro 30 giorni dal suo verificarsi che a rilasciarsi le autorizzazioni che si renderanno necessarie per il rinnovo di passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio e ciò anche con riferimento ai figli minori;
d)la casa familiare sita a Suzzara (MN) in Via Don Ostiano Babbini n. 15 adibita a casa coniugale, compresa degli arredi, verrà assegnata alla OR
[...] Per_
che la abiterà unitamente ai figli minori e;
Pt_1 Per_1
e)i figli minori [nato a [...] il [...], c.f. Persona_3
e [nata a [...] il [...], C.F._3 Persona_4 c.f. ] verranno affidati ad entrambi i genitori, con C.F._4 collocazione prevalente presso la madre, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e ad assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle stesse, nonché a collaborare affinché la crescita delle stesse avvenga nel modo più sereno possibile. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente e ciascuno di loro assumerà in piena autonomia le decisioni riguardanti la gestione quotidiana del figlio quando sarà con ciascuno di loro;
f)il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori con l'ausilio della nonna paterna, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e lavorativi dello stesso secondo il seguente calendario, salvo migliori accordi tra le parti:
- in orario scolastico due sere a settimana il lunedì e il mercoledì dalle 18.00 alle 21.30, quando verranno riaccompagnati dopo cena, presso la madre;
resta inteso che i nonni materni e/o paterni continueranno a prelevare i minori da scuola in ausilio ai genitori impegnati rispettivamente nei propri lavori;
-un week-end a settimane alterne, dal sabato mattina (dalle ore 12:00) quando il padre preleverà i figli dalla casa materna alla domenica alle ore 21,00, quando verranno riaccompagnati presso la casa materna;
Durante le Vacanze di Natale: il padre potrà tenere con sé i figli sei giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Natale, con la precisazione che i minori trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale con un genitore mentre il giorno di Natale con l'altro genitore, alternando di anno in anno, così come verrà alternato il 31 dicembre ed il primo gennaio di ciascun anno. Il giorno dell'Epifania i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore. Solo in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora che il padre avrà diritto di scelta negli anni pari, mentre la madre in quelli dispari.
Durante le Vacanze di Pasqua: verrà applicato il calendario di visita ordinario. I figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il
2 lunedì dell'Angelo. Solo in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora che il padre avrà diritto di scelta negli anni pari, mentre la madre in quelli dispari.
Durante le Vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno e comunque non appena i genitori saranno a conoscenza del periodo di ferie. I genitori dovranno comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con i figli, rispettivamente trascorreranno i periodi di ferie e vacanze ed indicare un numero telefonico al quale saranno sempre reperibili quando il minore sarà presso ciascuno di loro.
Durante il giorno del compleanno dei figli, nell'ipotesi in cui i genitori non dovessero riuscire a condividere un momento di festa comune, gli stessi si impegnano a trascorrere reciprocamente una parte della giornata con i propri figli (pomeriggio o sera), alternando per gli anni a seguire. Solo in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora che il padre avrà diritto di scelta negli anni dispari, mentre la madre in quelli pari.
Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori, nel rispetto delle volontà, esigenze ed impegni delle figlie minore;
g)il signor si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo nel Controparte_1 mantenimento dei figli, l'assegno mensile di Euro 500,00 (Euro 250,00 cadauno) entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo versamento sul conto corrente bancario intestato alla OR , somma rivalutata annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT;
h)sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la prole seguendo il protocollo previsto dal Tribunale di Mantova del 28.5.2024:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
non dovranno essere concordate, inoltre, le spese di carattere medico urgente;
3 B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di
4 recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. ,
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa di intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
i) per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso;
j) l'assegno unico per i figli verrà percepito al 100% dalla OR
[...] ; Pt_1
k) nell'ambito della complessiva sistemazione economico-patrimoniale, le parti, come descritto sopra, danno atto di aver contratto per l'acquisto dell'immobile
“ex casa coniugale”, sita in Suzzara (MN), un mutuo che viene onorato mediante rate mensili di Euro 1.000,00 cadauna, fino a oggi pagata da entrambi i coniugi, dal conto corrente intestato agli stessi con provvista generata da versamenti effettuati nella misura del 50% ciascuno oltre al supporto economico della sig.ra ; Parte_2
l)anche per tali ragioni, i coniugi continueranno a pagare le rate del mutuo in questione dal conto corrente n. 490781 oggi intestato ad entrambi e acceso presso Credit Agricole;
m)il signor fino alla data in cui saranno in essere le cessioni del quinto CP_1 dello stipendio per un totale di euro 510,00 mensili, meglio sopra specificate, verserà a titolo di contributo nel pagamento del mutuo sul conto corrente n. 490781, la somma di euro 250,00. Allo scadere dei finanziamenti contratti con lo stesso verserà la somma pari al 50% della rata del mutuo in essere a Pt_3 quel momento;
n)le parti danno atto sin da ora che in qualsiasi momento dovessero decidere di procedere alla divisione della comunione di proprietà relativamente all'immobile, la partecipazione degli stessi all'acquisto e al pagamento del mutuo dovrà intendersi in ogni caso avvenuto in via paritaria al 50% e, conseguentemente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di vendita a terzi, l'importo del ricavato verrà diviso al 50% tra i coniugi, al netto di eventuali debiti e quota
5 di mutuo rimasta ancora da pagare (da suddividere sempre al 50%);
o) Le parti concordano che, ciascuna di esse sarà libera, ricorrendone la possibilità, di effettuare versamenti una tantum a estinzione parziale del mutuo;
in tal caso, il soggetto che avrà effettuato il versamento beneficerà della riduzione della sua quota parte di rata mensile in misura proporzionale al versamento eseguito.
p) Darsi atto che i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico, di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti quindi nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti;
q)I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
r) Le spese di lite del presente giudizio saranno onorate integralmente dal signor che se ne farà carico. …(omissis)…” CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SUZZARA in data 15/09/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 10, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti le spese processuali saranno integralmente a carico del Sig. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUZZARA (MN) di annotare la
6 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) le spese processuali sono interamente a carico del Sig. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25.9.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1999/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MALVEZZI CINZIA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MALVEZZI CINZIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis) Le parti congiuntamente chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni:
a)pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
contratto in data 15.09.2013 con atto trascritto nei registri dello Stato Pt_1
Civile del Comune di Suzzara (MN), Anno 2013, Numero 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1; b) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Suzzara di procedere con l'annotazione dell'omologa di separazione e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2002, n. 396 e successive modificazioni;
c)autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto già accade, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, reciprocamente, sia a comunicarsi ogni variazione di residenza entro 30 giorni dal suo verificarsi che a rilasciarsi le autorizzazioni che si renderanno necessarie per il rinnovo di passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio e ciò anche con riferimento ai figli minori;
d)la casa familiare sita a Suzzara (MN) in Via Don Ostiano Babbini n. 15 adibita a casa coniugale, compresa degli arredi, verrà assegnata alla OR
[...] Per_
che la abiterà unitamente ai figli minori e;
Pt_1 Per_1
e)i figli minori [nato a [...] il [...], c.f. Persona_3
e [nata a [...] il [...], C.F._3 Persona_4 c.f. ] verranno affidati ad entrambi i genitori, con C.F._4 collocazione prevalente presso la madre, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e ad assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle stesse, nonché a collaborare affinché la crescita delle stesse avvenga nel modo più sereno possibile. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente e ciascuno di loro assumerà in piena autonomia le decisioni riguardanti la gestione quotidiana del figlio quando sarà con ciascuno di loro;
f)il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori con l'ausilio della nonna paterna, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e lavorativi dello stesso secondo il seguente calendario, salvo migliori accordi tra le parti:
- in orario scolastico due sere a settimana il lunedì e il mercoledì dalle 18.00 alle 21.30, quando verranno riaccompagnati dopo cena, presso la madre;
resta inteso che i nonni materni e/o paterni continueranno a prelevare i minori da scuola in ausilio ai genitori impegnati rispettivamente nei propri lavori;
-un week-end a settimane alterne, dal sabato mattina (dalle ore 12:00) quando il padre preleverà i figli dalla casa materna alla domenica alle ore 21,00, quando verranno riaccompagnati presso la casa materna;
Durante le Vacanze di Natale: il padre potrà tenere con sé i figli sei giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Natale, con la precisazione che i minori trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale con un genitore mentre il giorno di Natale con l'altro genitore, alternando di anno in anno, così come verrà alternato il 31 dicembre ed il primo gennaio di ciascun anno. Il giorno dell'Epifania i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore. Solo in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora che il padre avrà diritto di scelta negli anni pari, mentre la madre in quelli dispari.
Durante le Vacanze di Pasqua: verrà applicato il calendario di visita ordinario. I figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il
2 lunedì dell'Angelo. Solo in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora che il padre avrà diritto di scelta negli anni pari, mentre la madre in quelli dispari.
Durante le Vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno e comunque non appena i genitori saranno a conoscenza del periodo di ferie. I genitori dovranno comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con i figli, rispettivamente trascorreranno i periodi di ferie e vacanze ed indicare un numero telefonico al quale saranno sempre reperibili quando il minore sarà presso ciascuno di loro.
Durante il giorno del compleanno dei figli, nell'ipotesi in cui i genitori non dovessero riuscire a condividere un momento di festa comune, gli stessi si impegnano a trascorrere reciprocamente una parte della giornata con i propri figli (pomeriggio o sera), alternando per gli anni a seguire. Solo in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora che il padre avrà diritto di scelta negli anni dispari, mentre la madre in quelli pari.
Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori, nel rispetto delle volontà, esigenze ed impegni delle figlie minore;
g)il signor si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo nel Controparte_1 mantenimento dei figli, l'assegno mensile di Euro 500,00 (Euro 250,00 cadauno) entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo versamento sul conto corrente bancario intestato alla OR , somma rivalutata annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT;
h)sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la prole seguendo il protocollo previsto dal Tribunale di Mantova del 28.5.2024:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
non dovranno essere concordate, inoltre, le spese di carattere medico urgente;
3 B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di
4 recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. ,
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa di intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
i) per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso;
j) l'assegno unico per i figli verrà percepito al 100% dalla OR
[...] ; Pt_1
k) nell'ambito della complessiva sistemazione economico-patrimoniale, le parti, come descritto sopra, danno atto di aver contratto per l'acquisto dell'immobile
“ex casa coniugale”, sita in Suzzara (MN), un mutuo che viene onorato mediante rate mensili di Euro 1.000,00 cadauna, fino a oggi pagata da entrambi i coniugi, dal conto corrente intestato agli stessi con provvista generata da versamenti effettuati nella misura del 50% ciascuno oltre al supporto economico della sig.ra ; Parte_2
l)anche per tali ragioni, i coniugi continueranno a pagare le rate del mutuo in questione dal conto corrente n. 490781 oggi intestato ad entrambi e acceso presso Credit Agricole;
m)il signor fino alla data in cui saranno in essere le cessioni del quinto CP_1 dello stipendio per un totale di euro 510,00 mensili, meglio sopra specificate, verserà a titolo di contributo nel pagamento del mutuo sul conto corrente n. 490781, la somma di euro 250,00. Allo scadere dei finanziamenti contratti con lo stesso verserà la somma pari al 50% della rata del mutuo in essere a Pt_3 quel momento;
n)le parti danno atto sin da ora che in qualsiasi momento dovessero decidere di procedere alla divisione della comunione di proprietà relativamente all'immobile, la partecipazione degli stessi all'acquisto e al pagamento del mutuo dovrà intendersi in ogni caso avvenuto in via paritaria al 50% e, conseguentemente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di vendita a terzi, l'importo del ricavato verrà diviso al 50% tra i coniugi, al netto di eventuali debiti e quota
5 di mutuo rimasta ancora da pagare (da suddividere sempre al 50%);
o) Le parti concordano che, ciascuna di esse sarà libera, ricorrendone la possibilità, di effettuare versamenti una tantum a estinzione parziale del mutuo;
in tal caso, il soggetto che avrà effettuato il versamento beneficerà della riduzione della sua quota parte di rata mensile in misura proporzionale al versamento eseguito.
p) Darsi atto che i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico, di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti quindi nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti;
q)I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
r) Le spese di lite del presente giudizio saranno onorate integralmente dal signor che se ne farà carico. …(omissis)…” CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SUZZARA in data 15/09/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 10, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti le spese processuali saranno integralmente a carico del Sig. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUZZARA (MN) di annotare la
6 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) le spese processuali sono interamente a carico del Sig. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25.9.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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