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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo - Giudice est.
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 255/22 r.g.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ninni, come da mandato in Parte_1
- RICORRENTE -
E
CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.1.22 la deduceva di aver contratto matrimonio con Pt_1
CP_ l' in data 5.1.95 e di aver generato tre figli, nati nel 1998, nel 2002 e nel 2011, non ancora autosufficienti;
assumeva che da tempo la comunione materiale e spirituale della coppia si fosse dissolta, in ragione della ludopatia del coniuge e del conseguente disinteresse, anche dal punto di vista materiale, manifestato rispetto alle necessità della famiglia, precisando che egli, al fine di arginare i continui litigi, si fosse allontanato dalla casa coniugale dal febbraio 2019; invocava l'addebito al convenuto della separazione a costui e chiedeva, altresì, che fosse disposto l'affido esclusivo del minore in proprio favore e fossero stabilite le modalità di CP_ contribuzione dell alle esigenze economiche della prole.
All'esito della rituale instaurazione del contraddittorio disposta con ordinanza resa all'udienza del 3.5.23 - necessaria a fronte dell'esecuzione dell'originaria notifica dell'atto introduttivo CP presso un luogo diverso dalla residenza anagrafica – l' non formulava alcuna costituzione, restando contumace, sicchè, con ordinanza resa all'udienza del 10.10.23, veniva disposto l'affido esclusivo del minore in favore della madre ed i SS di venivano CP_2 onerati della predisposizione di interventi funzionali a stabilizzare la relazione tra questi ed il padre, in ragione della saltuarietà dell'interazione tra i due;
il convenuto veniva onerato della corresponsione alla ricorrente, a titolo di contributo per il sostentamento di ogni figlio, della somma di € 150,00, oltre rivalutazione annuale istat;
a suo carico veniva posta la quota del
50% delle spese straordinarie inerenti la prole, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Nel corso del procedimento venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 7.2.24, quindi la veniva onerata dell'acquisizione della documentazione Pt_1 inerente la posizione lavorativa ed economica del coniuge;
all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 5.2.25 il procuratore della ricorrente provvedeva in tal senso, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; contestualmente, veniva disposta la trasmissione degli atti al PM in sede per il suo rituale intervento.
Rileva il Tribunale che sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, i presupposti per la declaratoria richiesta: ed invero, le deduzioni della ricorrente, nonché il disinteresse manifestato dal convenuto in ciascuna delle fasi del presente procedimento confermano che sia venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio;
l'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare;
deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi. In ordine alla richiesta di addebito articolata in ricorso, giovi rimarcare come “la parte che formuli tale istanza sia gravata dell'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, spettando, invece, alla controparte il ricorrere di una giusta causa.”( cfr. Cass. civ. Ord.
n. 25966/16); parte ricorrente, a sostegno della suddetta richiesta, ha assunto che il coniuge, ludopatico, non si fosse in alcun modo adoperato al fine di provvedere alle necessità, economiche e non, proprie e dei figli.
Tale prospettazione ha trovato riscontro nell'istruttoria orale espletata nel corso del procedimento;
ed invero:
- la teste , cognata della ha confermato di aver acquisito diretta Testimone_1 Pt_1
CP contezza degli acquisti continuativi di “gratta evinci” da parte dell' e di essere intervenuta, insieme al marito, in aiuto della ricorrente, sprovvista delle risorse necessarie alla gestione della prole;
-il teste fratello della ricorrente, ha reso analoghe dichiarazioni, riferendo di aver Pt_1 personalmente constatato la presenza del convenuto nelle sale poker nei periodi di stazionamento a , in precedenza riferitagli da soggetti terzi;
ha precisando che la CP_2 propria abitazione fosse adiacente a quella della sorella, che da sola si occupava del menage familiare e che in diverse occasioni il cognato gli avesse richiesto prestiti di denaro per far rientro in Germania;
CP_
- l' non è comparso all'udienza fissata per l'espletamento dell'interpello deferitogli, nonostante la rituale notifica in suo favore dell'ordinanza ammissiva del prefato mezzo istruttori;
nella relazione dei SS di Copertino del 2.5.24 in atti viene indicato che egli abbia segnalato agli operatori di aver “smesso con il gioco”.
In considerazione dei cennati riscontri probatori, deve ritenersi provata l'ascrivibilità a carico CP dell' di una condotta in dispregio dell'art. 143 c.c., integrata dall'inottemperanza agli obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, scaturita anche dalla ludopatia;
la domanda di addebito deve, pertanto, trovare accoglimento.
In ordine alla posizione della prole, i SS di , nella relazione cennata, hanno dato CP_2 atto dell'assenza di rapporti tra padre – in precedenza stazionante in Germania per lavoro ed oggi rientrato nel comune suddetto - e figli;
la generica disponibilità manifestata dal genitore, in sede di colloqui, con gli operatori suddetti, ad un riavvicinamento ed alla frequenza del
SERD non ha trovato concretizzazione nel corso del giudizio. In punto di diritto, giovi osservare come integri condizione sufficiente per derogare alla regola dell'affidamento condiviso la sussistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. Civ. sent. n. 26587/2012); conseguentemente, stante CP_ il perdurante e manifesto disinteresse dell rispetto alle necessità di ordine morale e materiale della prole, la statuizione in merito già assunta all'udienza presidenziale deve trovare conferma: il minore viene, pertanto, affidato in via esclusiva alla madre;
non appare, invece, suscettibile di accoglimento la richiesta di affido esclusivo rafforzato, articolata in sede di comparsa conclusionale, atteso che non sono stati allegati, prima che provati, elementi concreti dai quali emerga la difficoltà della ricorrente di concordare con l'altro genitore le scelte di preminente interesse relative al minore in specifici ambiti.
Il padre potrà incontrare il figlio, stante l'attuale assenza di frequentazione, in SN, laddove formuli apposita richiesta diretta ai SS di ed al competente CF, che daranno corso CP_2 agli incontri laddove risulti apprezzabile l'auspicabilità degli stessi rispetto alla serenità psicologica di Per_1
Quanto a profili economici, la figlia come indicato dalla ha dapprima Per_2 Pt_1 intrapreso attività lavorativa e successivamente, ha costituito un proprio separato nucleo familiare, sicchè devè revocarsi a far data dal marzo 2024 il contributo paterno al sostentamento della medesimo, con conferma dell'importo stabilito in sede presidenziale CP_ quanto al periodo antecedente a tale data, atteso che la portata degli introiti dell' è stata acclarata solo nel corso del giudizio;
la figlia ha intrapreso attività lavorativa idonea a Per_3 consentirle l'autonomo sostentamento dal novembre 2024, sicchè deve revocarsi a da tale data il contributo paterno al sostentamento di costei, con conferma dell'importo stabilito in sede presidenziale quanto al periodo precedente per analoghe motivazioni.
Quanto alle necessità del minore, dalla certificazione reddituale fornita dall'Agenzia delle
Entrate ex art. 210 c.p.c. emerge che il convenuto benedici di un reddito annuo di circa €
20.000,00; il contributo al mantenimento a beneficio di in ragione dell'attuale età, Per_1
CP dell'assenza di interazione con il padre e del venir meno, in capo all' , dell'obbligo di sostentamento delle figlie deve, pertanto, con decorrenza dalla presente statuizione, essere rideterminato in 300,00 oltre rivalutazione annuale istat. Le spese straordinarie relative al minore continueranno a gravare in pari misura sui genitori e saranno individuate sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile l'istanza risarcitoria formulata nell'atto introduttivo in relazione al mancato versamento di un contributo per la prole in epoca antecedente all'instaurazione del procedimento di separazione: in ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte nomofilattica, a mente della quale “le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per
"causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art.
40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario” (Cass. 18870/2014).
Le spese di lite, parametrate alla consistenza dell'attività processuale svolta ed alla non CP_ particolare complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza dell .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto epigrafato, con l'intervento del
Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in in data 5.1.95 (trascritto nei registri di matrimonio del Comune suddetto al n. CP_2
1, parte I serie A anno 1995), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
CP_ b) addebita la separazione all' ;
c) dispone l'affido esclusivo del minore in favore della madre e dispone che i SS di CP_2 diano corso, di concerto con il competente CF, all'interazione in SN con il padre laddove ricorrano le condizioni indicate in motivazione;
d) dispone che il convenuto versi in favore della ricorrente entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dalla presente statuizione, la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre rivalutazione annuale istat, confermando per il periodo precedente l'importo stabilito in sede presidenziale;
e) pone a carico di ciascuna delle parti la quota del 50% delle spese straordinarie relative al minore, da individuarsi sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
f) revoca, con decorrenza dal marzo 2024, il contributo paterno al mantenimento della figlia e con decorrenza dal novembre 2024 il contributo paterno al mantenimento della Per_2 figlia confermando, quanto al periodo precedente, gli importi stabiliti in sede Per_3 presidenziale;
g) dichiara inammissibile la richiesta risarcitoria articolata dalla Pt_2
CP_ h) onera il l' della rifusione, in favore della delle spese di lite, che liquida in € Pt_1
4.500,00 oltre rsfa al 15%, iva e cpa;
i) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000 e venga inoltrata immediatamente ai SS di Copertino ed al competente CF.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.10.25
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)