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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/07/2025, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 48/2022 promossa da:
, C.F. , RAPP. E DIFESO Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. FRANCESCO CALDERONE GIUSTA PROCURA IN ATTI
APPELLANTE
contro
(già , Cod. Fisc. , in persona del CP_1 CP_2 P.IVA_1
rapp. legale p.t., rapp. e difeso dall'Avv. Salvatore Vittorio, giusta procura in atti
APPELLATO
E contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, P. IVA , rapp. e difeso dall'Avv. Giuseppe Berretta P.IVA_2 giusta procura in atti.
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la e la per chiedere la riforma della CP_1 Controparte_4
sentenza n. 2012/2021, emessa dal Giudice di Pace di Catania, pubblicata in data 30/10/2021 e notificata in data 24/11/21, per i seguenti motivi: 1) carenza,
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2) mancata valutazione del complessivo materiale probatorio.
L'odierno appellante allegava in primo grado che, in data 4 aprile 2018,
intorno alle ore 15.30, mentre percorreva a piedi la Via Fulci in Catania,
veniva investito dal veicolo (carro attrezzi), targato EP208DT, di proprietà
della società e condotto da;
che, nonostante il CP_2 CP_5
dolore all'arto inferiore, faceva rientro presso la propria abitazione e solo la mattina del giorno successivo (05.04.2018), si recava per le cure del caso al
PS dell di Catania, dove veniva diagnosticato: Controparte_6
“Frattura di parte non specificata chiusa soltanto Trauma contusivo piede e
caviglia dx. Frattura spiroide III distale del perone, infrazione I e II
metatarso” e veniva dimesso con invito a effettuare consulenza specialistica
Ortopedica per l'indomani; che in data 06.04.2018 i Sanitari consigliavano intervento chirurgico ma il Recupero si rifiutava di sottoporsi a detto intervento, salvo cambiare idea il 09.04.2018 e programmare l'intervento per la data del 16.04.2018; che veniva istruito il sinistro con la compagnia assicurativa oggi convenuta ma non ottenendo alcun risarcimento per i danni lamentati, incoava il giudizio di primo grado presso il Giudice di Pace di
Catania, vedendosi rigettare la propria domanda risarcitoria.
In questa sede, l'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che “La domanda attorea non può trovare accoglimento… Dall'analisi della
cartella clinica è emerso che in data 09.04.2018 l'attore, , Parte_1
veniva ricoverato presso la Divisione di Ortopedia del P.O. “Garibaldi
Nesima” di Catania con la seguente diagnosi: “frattura spiroide malleolo
peroneale dx. Infrazione 1 e 2 MTT piede destro”. Alla voce anamnesi
patologica prossima della cartella clinica si legge: “Riferisce incidente da
trasportato in moto giorno 04.04.2018” … il referto del P.S., ai sensi dell'art.
2700 c.c., fa piena prova del fatto che l'attore abbia dichiarato al medico di
turno di essersi provocato la lesione allorquando si trovava ad essere
trasportato su una moto. Il referto predetto, invece, non prova anche la
veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dall'attore, le quali, pertanto,
possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti
dalla legge… L'istruttoria svolta infatti non si è dimostrata idonea a
contrastare le risultanze del referto, in quanto i testi sono apparsi inattendibili
ed hanno reso dichiarazioni generiche, non dettagliate ed equivoche…
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, rigetta la domanda siccome
non sufficientemente provata”. Si costituivano la e la chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_4
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato come il sinistro non si sia potuto verificare così come narrato in atto di citazione.
Analizzando gli atti del giudizio di primo grado, infatti, ci si convince come il sinistro sia avvenuto in modalità differenti rispetto a quanto narrato dall'attore, oggi appellante.
Le prove testimoniali sono state ritenute correttamente tutte inattendibili in quanto, come statuito dal Giudice di prime cure, “generiche, non dettagliate
ed equivoche”.
Il teste , conducente del mezzo che avrebbe causato il sinistro, CP_5
si è contraddetto più volte affermando prima di aver colpito il Recupero con la “ruota anteriore” destra salvo poi correggersi in “ruota posteriore destra”;
il si è contraddetto anche sulla posizione del Recupero in carreggiata, CP_5
affermando prima che si trovasse a destra rispetto al proprio senso di marcia per poi ricollocarlo a sinistra rispetto al proprio senso di marcia.
Appare evidente l'inattendibilità della dichiarazione testimoniale del CP_5
mancando del requisito della precisione proprio in relazione sia al punto di impatto che alla posizione del pedone sulla strada. Il teste ha dichiarato che il era sul lato sinistro Testimone_1 Pt_1
della strada mentre la teste moglie del , ha dichiarato che Tes_2 Tes_1
l'attore (oggi appellante) era sul lato destro della strada.
Entrambi hanno dichiarato di avere assistito al sinistro, anche se hanno ammesso di avere visto il mezzo colpire il Recupero ma di aver sentito solamente le urla, in quanto si trovavano bordo di un motorino che seguiva il carro attrezzi.
Le dichiarazioni testimoniali, anche per questo, sono discordanti.
Infine, il teste nulla poteva dire sulla dinamica del sinistro, Testimone_3
avendo semplicemente accompagnato il Recupero in ospedale dopo essere stato contattato da quest'ultimo.
Tali deposizioni, pertanto, non sono idonee a costituire prova certa della dinamica narrata poiché accompagnate da forti elementi di incertezza nella ricostruzione dei fatti.
Proprio per tali incongruenze delle dichiarazioni testimoniali, l'odierno appellante non è riuscito a superare l'ulteriore elemento di criticità derivante dal certificato di PS dove l'appellante ha dichiarato: “Riferisce incidente da
trasportato in moto giorno 04.04.2018”.
Il certificato rilasciato dal medico di un pubblico ospedale è atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso,
relativamente alla provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese, oltre agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (Cassazione Civile - Sez.
III - sentenza del 24.09.2015).
Tuttavia, la sua efficacia probatoria non si estende a fatti che attengono alla dinamica dell'evento che ha causato le lesioni, né alla loro veridicità, che può
essere contestata con altri mezzi di prova.
L'appellante non è riuscito con i mezzi istruttori “…a contrastare le risultanze
del referto”.
La valutazione delle prove operata dal Giudice di Pace è corretta, in relazione a ciascuno dei punti motivazionali contestati.
Appare, dunque, plausibile che il sinistro si sia verificato con una dinamica differente da quanto narrato in atto di citazione, ovvero con la caduta dalla moto come riferito al medico del P.S., dinamica rispetto alla quale è più
compatibile il tipo di frattura riportato;
infatti, la dinamica narrata dall'attore avrebbe presumibilmente determinato fratture da schiacciamento a carico del piede.
L'appello va pertanto rigettato.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 2012/2021, emessa dal Giudice di Pace di
Catania;
- condanna a rifondere alla e alla Parte_1 CP_1 [...]
le spese del presente procedimento, che si liquidano Controparte_3
in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, per ciascuna parte;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_4
Catania, 29/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 48/2022 promossa da:
, C.F. , RAPP. E DIFESO Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. FRANCESCO CALDERONE GIUSTA PROCURA IN ATTI
APPELLANTE
contro
(già , Cod. Fisc. , in persona del CP_1 CP_2 P.IVA_1
rapp. legale p.t., rapp. e difeso dall'Avv. Salvatore Vittorio, giusta procura in atti
APPELLATO
E contro
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, P. IVA , rapp. e difeso dall'Avv. Giuseppe Berretta P.IVA_2 giusta procura in atti.
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la e la per chiedere la riforma della CP_1 Controparte_4
sentenza n. 2012/2021, emessa dal Giudice di Pace di Catania, pubblicata in data 30/10/2021 e notificata in data 24/11/21, per i seguenti motivi: 1) carenza,
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2) mancata valutazione del complessivo materiale probatorio.
L'odierno appellante allegava in primo grado che, in data 4 aprile 2018,
intorno alle ore 15.30, mentre percorreva a piedi la Via Fulci in Catania,
veniva investito dal veicolo (carro attrezzi), targato EP208DT, di proprietà
della società e condotto da;
che, nonostante il CP_2 CP_5
dolore all'arto inferiore, faceva rientro presso la propria abitazione e solo la mattina del giorno successivo (05.04.2018), si recava per le cure del caso al
PS dell di Catania, dove veniva diagnosticato: Controparte_6
“Frattura di parte non specificata chiusa soltanto Trauma contusivo piede e
caviglia dx. Frattura spiroide III distale del perone, infrazione I e II
metatarso” e veniva dimesso con invito a effettuare consulenza specialistica
Ortopedica per l'indomani; che in data 06.04.2018 i Sanitari consigliavano intervento chirurgico ma il Recupero si rifiutava di sottoporsi a detto intervento, salvo cambiare idea il 09.04.2018 e programmare l'intervento per la data del 16.04.2018; che veniva istruito il sinistro con la compagnia assicurativa oggi convenuta ma non ottenendo alcun risarcimento per i danni lamentati, incoava il giudizio di primo grado presso il Giudice di Pace di
Catania, vedendosi rigettare la propria domanda risarcitoria.
In questa sede, l'appellante si lamentava che il Giudice di Pace avesse statuito che “La domanda attorea non può trovare accoglimento… Dall'analisi della
cartella clinica è emerso che in data 09.04.2018 l'attore, , Parte_1
veniva ricoverato presso la Divisione di Ortopedia del P.O. “Garibaldi
Nesima” di Catania con la seguente diagnosi: “frattura spiroide malleolo
peroneale dx. Infrazione 1 e 2 MTT piede destro”. Alla voce anamnesi
patologica prossima della cartella clinica si legge: “Riferisce incidente da
trasportato in moto giorno 04.04.2018” … il referto del P.S., ai sensi dell'art.
2700 c.c., fa piena prova del fatto che l'attore abbia dichiarato al medico di
turno di essersi provocato la lesione allorquando si trovava ad essere
trasportato su una moto. Il referto predetto, invece, non prova anche la
veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dall'attore, le quali, pertanto,
possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti
dalla legge… L'istruttoria svolta infatti non si è dimostrata idonea a
contrastare le risultanze del referto, in quanto i testi sono apparsi inattendibili
ed hanno reso dichiarazioni generiche, non dettagliate ed equivoche…
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, rigetta la domanda siccome
non sufficientemente provata”. Si costituivano la e la chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_4
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato come il sinistro non si sia potuto verificare così come narrato in atto di citazione.
Analizzando gli atti del giudizio di primo grado, infatti, ci si convince come il sinistro sia avvenuto in modalità differenti rispetto a quanto narrato dall'attore, oggi appellante.
Le prove testimoniali sono state ritenute correttamente tutte inattendibili in quanto, come statuito dal Giudice di prime cure, “generiche, non dettagliate
ed equivoche”.
Il teste , conducente del mezzo che avrebbe causato il sinistro, CP_5
si è contraddetto più volte affermando prima di aver colpito il Recupero con la “ruota anteriore” destra salvo poi correggersi in “ruota posteriore destra”;
il si è contraddetto anche sulla posizione del Recupero in carreggiata, CP_5
affermando prima che si trovasse a destra rispetto al proprio senso di marcia per poi ricollocarlo a sinistra rispetto al proprio senso di marcia.
Appare evidente l'inattendibilità della dichiarazione testimoniale del CP_5
mancando del requisito della precisione proprio in relazione sia al punto di impatto che alla posizione del pedone sulla strada. Il teste ha dichiarato che il era sul lato sinistro Testimone_1 Pt_1
della strada mentre la teste moglie del , ha dichiarato che Tes_2 Tes_1
l'attore (oggi appellante) era sul lato destro della strada.
Entrambi hanno dichiarato di avere assistito al sinistro, anche se hanno ammesso di avere visto il mezzo colpire il Recupero ma di aver sentito solamente le urla, in quanto si trovavano bordo di un motorino che seguiva il carro attrezzi.
Le dichiarazioni testimoniali, anche per questo, sono discordanti.
Infine, il teste nulla poteva dire sulla dinamica del sinistro, Testimone_3
avendo semplicemente accompagnato il Recupero in ospedale dopo essere stato contattato da quest'ultimo.
Tali deposizioni, pertanto, non sono idonee a costituire prova certa della dinamica narrata poiché accompagnate da forti elementi di incertezza nella ricostruzione dei fatti.
Proprio per tali incongruenze delle dichiarazioni testimoniali, l'odierno appellante non è riuscito a superare l'ulteriore elemento di criticità derivante dal certificato di PS dove l'appellante ha dichiarato: “Riferisce incidente da
trasportato in moto giorno 04.04.2018”.
Il certificato rilasciato dal medico di un pubblico ospedale è atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso,
relativamente alla provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese, oltre agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (Cassazione Civile - Sez.
III - sentenza del 24.09.2015).
Tuttavia, la sua efficacia probatoria non si estende a fatti che attengono alla dinamica dell'evento che ha causato le lesioni, né alla loro veridicità, che può
essere contestata con altri mezzi di prova.
L'appellante non è riuscito con i mezzi istruttori “…a contrastare le risultanze
del referto”.
La valutazione delle prove operata dal Giudice di Pace è corretta, in relazione a ciascuno dei punti motivazionali contestati.
Appare, dunque, plausibile che il sinistro si sia verificato con una dinamica differente da quanto narrato in atto di citazione, ovvero con la caduta dalla moto come riferito al medico del P.S., dinamica rispetto alla quale è più
compatibile il tipo di frattura riportato;
infatti, la dinamica narrata dall'attore avrebbe presumibilmente determinato fratture da schiacciamento a carico del piede.
L'appello va pertanto rigettato.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 2012/2021, emessa dal Giudice di Pace di
Catania;
- condanna a rifondere alla e alla Parte_1 CP_1 [...]
le spese del presente procedimento, che si liquidano Controparte_3
in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, per ciascuna parte;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_4
Catania, 29/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa