Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/02/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00428/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2024, proposto da
Esdra Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Mauro Sciré, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera n. 6;
contro
Comune di Casteldaccia, non costituitosi in giudizio;
per l’ottemperanza
DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 507, EMESSO IL 16/4/2024 DAL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE, DICHIARATO DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO CON DECRETO 31/5/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che il legale di parte ricorrente ha dichiarato, durante la discussione orale in Camera di consiglio, che è intervenuto il pagamento della somma oggetto di decreto ingiuntivo n. 507/2024;
- che, pertanto, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- che il Collegio ritiene di aderire alla richiesta, per l’integrale soddisfazione della pretesa azionata;
- che le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, e si liquidano – in favore del legale della parte ricorrente dichiaratosi antistatario – avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione – tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando dichiara la cessata materia del contendere in relazione alla causa in epigrafe.
Condanna il Comune di Casteldaccia al pagamento, in favore della Cooperativa ricorrente, delle spese di giudizio – previa distrazione in favore dell’avv.to Mauro Sciré dichiaratosi antistatario ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – che liquida complessivamente in € 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO