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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e così composta:
1) dr. Massimo Gullino Presidente rel.
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) dr. ssa Marisa Salvo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 346/2020 R.G. vertente tra
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare dell'omonima ditta, con sede in TI (ME), c/da Case Nuove Russo, n° 16/A (P.iva
), elettivamente domiciliato in Messina, Via Ghibellina n. 48 presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Antonino Amata (Cod. Fisc.: ), telefax n. 0941/21542, p.e.c.: CodiceFiscale_2
dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente Email_1 all'Avv. Carmelo Amata (Cod. Fisc.: ), telefax n. 0941/21542, p.e.c.: CodiceFiscale_3
giusta procura rilasciata su foglio separato, - Email_2
Appellante
e
Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._4 ivi alla Via Del Futurismo n. 9, la signora (Cod. Fisc. Controparte_2
, nata a [...] il [...], residente in [...], la C.F._5 signora (Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._6 residente in [...]48, e il signor (Cod. Fisc. CP_4
), nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._7 tutti in qualità di eredi del signor , (Cod. Fisc. ), nato a Persona_1 C.F._8
TI il 16/09/1941, deceduto in San Donato Milanese il 04/04/2021, rappresentati e difesi, giusta procure rilasciate su fogli separati e allegate al presente atto, dagli Avv.ti Flora Papa ( ) e Giambattista Colombo ( ), entrambi del Foro di C.F._9 C.F._10
Milano, e presso il cui studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 23, sono elettivamente domiciliati, e che ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: - Telefax: - P.E.C.: P.IVA_2
Firmato Da: PA OR Emesso Da: Namirial CA Firma Email_3
Qualificata Serial#:
2 - P.E.C.: . ecavvocati.i C.F._11 Email_4 Email_5
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n° 179/2020, emessa in data 3/3/2020 dal Giudice monocratico del Tribunale di TI, nel giudizio civile iscritto al n° 232/2011 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 indicata epigrafe.
Si costituiva , deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e Controparte_5 proponendo, a sua volta, appello incidentale.
A seguito dell'intervenuto decesso di e successiva dichiarazione di interruzione Persona_1 del giudizio, il procedimento veniva riassunto dall'appellante, con ricorso depositato il 10.5.202.
Gli eredi indicati in epigrafe si costituivano con rituale comparsa.
Dopo alcuni rinvii, disposti su concorde richiesta delle parti, per pendenza di trattative, disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza del 3 febbraio 2025 con il deposito telematico di note scritte ex artt. 127 ter cpc e 35 d.lgs. 149/22, la Corte, scaduti i termini assegnati per il deposito di note, con ordinanza del 6 febbraio 2025, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte e che ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte
o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”, rinviava alla data del 1 aprile 2025, con assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
Nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza in questione, nessuna delle parti provvedeva al deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via ulteriormente preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che il doppio mancato deposito delle note di trattazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c..
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 346/2020 R.G., sull'appello proposto da contro Parte_1
, e , tutti CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 in qualità di eredi del signor , avverso la sentenza n° 179/2020, emessa in data Persona_1
3/3/2020 dal Giudice monocratico del Tribunale di TI, nel giudizio civile iscritto al n° 232/2011, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Gullino