Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8837/2019
TRA
rappr. e dif. dall'Avv. C. Medici, con cui elett. dom. in Nola, alla Parte_1
Via On.le F. Napolitano, n. 18, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv. D. Sorrentino e A. D'Alessandro, con cui elett. dom. in alla via F. Palasciano s.n.c., giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: mansione e jus variandi CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/10/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver prestato servizio alle dipendenze dell' resistente a decorrere dal CP_1
16/9/2002 e sino alla data di risoluzione del rap avoro del 4/1/2018, giusta deliberazione n. 10 del 08/01/2018;
- che, a far data dall'assunzione (16/9/2002) e sino al 15/5/2010, alla stessa, specialista in “tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio”, veniva assegnato l'incarico di Dirigente medico di ruolo di Medicina di P.S. e terapia d'urgenza presso l'U.O.C. di Pneumologia;
- che, con successiva deliberazione n. 348 dell'11/5/2010, le veniva conferito, con decorrenza dal 16/5/2010, l'incarico temporaneo, ai sensi dell'art. 18, co. 4, del C.C.N.L. per il quadriennio 1998/2001, di responsabile della Parte_2
respiratorio, in seguito U.O.C. di Pneumologia, in
[...] ininterrottamente sino alla data del 3/7/2017;
- che l'incarico si era protratto ben oltre i 6 mesi;
- di aver presentato istanza di accesso agli atti, non riscontrata nella sua interezza.
1
2. – conseguentemente, condannare l' , in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., a one di posizione minima ex art. 5, co. 1, del CCNL del Personale della Dirigenza Medica
[...]
Biennio Economico 2008-2009, riconosciuta qua Parte_3
con incarico di struttura complessa area medicina, da liquidarsi nella complessiva somma di € 26.689,64, così come da “Tabella retribuzione di posizione”, costituente parte integrante del presente atto, ovvero quella che dovesse essere diversamente liquidata all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 3. – ancora, accertare e dichiarare in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento, a far data dal 16/5/2010 sino al 3/7/2017, ovvero con la diversa decorrenza che dovesse essere accertata all'esito del giudizio, della indennità di esclusività medica prevista in favore del Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa di cui all'art. 12, co. 1, punto 1, del C.C.N.L. del Personale della
[...]
II Biennio Economico 2008-2009, Parte_4
, in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore del ricorrente la differenza tra l'indennità di esclusività medica percepita quale Dirigente ex art. 27, co. 1, lett. b) del C.C.N.L. dell'8 giugno 2008 avente esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni e la maggior somma prevista in favore del Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa (cfr. l'art. 12, co. 1, punto 1, del C.C.N.L. ult. cit.), da liquidarsi nella complessiva somma di € 31.778.22, così come da “Tabella indennità di esclusività”, costituente parte integrante del presente atto, ovvero quella che dovesse essere diversamente liquidata all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5. – ancora, accertato e dichiarato in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento, a far data dal 16/5/2010 sino al 3/7/2017, ovvero con la diversa decorrenza che dovesse essere accertata all'esito del giudizio, della indennità di incarico di direzione di struttura complessa di cui all'art. 40 di cui al C.C.N.L. dell'8/6/2000 per il quadriennio normativo 1998/2001, condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., a corr Controparte_1 in favore del ricorrente la somma complessiva di € 66.387,11, così come da “Tabella indennità incarico di direzione complessa”, costituente parte integrante del presente atto, ovvero quella che dovesse essere diversamente liquidata all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
6. – ancora, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, a far data dal 16/5/2010 sino al 3/7/2017, ovvero con la diversa decorrenza che dovesse essere accertata all'esito del giudizio, della retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione di risultato prevista in favore del Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa ed, in ogni caso, di quella erogata in favore di un Dirigente avente pari livello al Responsabile della U.O.C. di Pneumologia;
7. – conseguentemente, condannare l' , in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., a one di posizione di parte variabile percepita e quella erogata dall'Amministrazione resistente in favore dei Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, nonché la differenza tra la retribuzione di 2 posizione di risultato percepita e quella erogata dall'Amministrazione resistente in favore dei Dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa di livello equiparabile a quello di Responsabile della U.O.C. di Pneumologia, da liquidarsi nel corso del presente giudizio per le ragioni esposte supra sub 2.4 della parte motiva del presente atto”. Spese vinte. Si costituiva la resistente che, con articolata memoria, eccepite la nullità del ricorso introduttivo e la prescrizione del diritto, chiedeva nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. La causa, previa riassegnazione ed anche in ragione di rinvii d'ufficio, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 14/12/2023, e, rinviata anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza in cui, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., formulata dalla resistente. Detta eccezione deve essere rigettata in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l'atto introduttivo del giudizio è affetto da nullità allorquando dalla lettura globale dell'atto non sia dato individuare gli elementi essenziali del ricorso individuati dall'art. 414 c.p.c. In particolare, non è sufficiente l'omessa indicazione degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. in modo formale, ma è necessario che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (ex multis Cass. n. 8839/2002), “eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso ed in questo indicata” (cfr. Cass. n. 12059/2003), ed al
“contenuto dei mezzi istruttori dedotti” (Cass. n. 7137/2002). Nel caso di specie, gli elementi necessari del ricorso sono individuabili tanto sulla scorta del tenore letterale dell'atto quanto sulla base delle allegazioni documentali e delle istanze istruttorie;
tra l'altro, la resistente ha articolato puntuale comparsa di costituzione, così esercitando compiutamente ed efficacemente il proprio diritto di difesa. Tanto premesso, nel merito, si osserva che parte ricorrente chiede il riconoscimento, a titolo retributivo e/o risarcitorio, del trattamento retributivo per le mansioni dirigenziali svolte in sostituzione. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. La vicenda in esame è stata oggetto di diversi arresti giurisprudenziali, anche di legittimità. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 18 si applica in ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e, dunque, anche quando l'assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato); diversamente si determinerebbe una disparità di trattamento;
in questo senso va interpretato il comma quarto di detto art. 18 secondo cui: «4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai d.P.R. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del d.lgs. 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici»; il comma 1 della medesima disposizione («1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. 3 Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale - più strutture complesse») riguarda solo i Dipartimenti o articolazioni analoghe e quindi non rileva nella presente fattispecie;
né può essere preteso il trattamento del dirigente di struttura complessa che è riconosciuto a chi abbia superato apposita selezione;
4.2. per il resto, il Collegio intende dare continuità all'indirizzo espresso da questa Corte nelle decisioni nn. 3483/2019, 30912/2018, 28243/2018, 27121/2017, 584/2016, 15577/2015, nelle quali, superando l'orientamento palesato, con pronuncia rimasta isolata, da Cass. n. 13809/2015, è stato affermato che “la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.”;
4.3. nelle plurime decisioni innanzi richiamate è stato osservato che l'esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale ed è stato, in particolare, precisato che: […] - quanto alla dirigenza sanitaria, inserita “in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello” (art. 15 d.lgs. n. 502/1992), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 cod. civ. è ribadita dall'art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992, inserito dal d.lgs. n. 229/1999, nonché dall'art. 28, comma 7, del c.c.n.l.
8.6.2000 per il quadriennio 1997/2001, secondo cui “nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto ... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103, comma 1, del cod. civ.”; - l'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”; - la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 6, del c.c.n.l.
8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione dell'art. 15 ter, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, che “le sostituzioni ....non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria”; - è stata così prevista una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta;
- inoltre, al comma 4, di detta disposizione contrattuale è stato precisato che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato (id est, come sopra evidenziato, in ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa, e, dunque, anche quando l'assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato), la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;
4.4. come è stato osservato nelle decisioni richiamate nel punto sub 4.2. che precede, è significativo il fatto che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica 4 l'espletamento di mansioni superiori;
4.5. deve, quindi, ribadirsi che il termine di cui al comma 4 svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 27109 del 14/09/2022; sul punto, cfr. anche Cass., Sez. L, Ordinanza n. 4984 del 15/02/2022). Si osserva altresì che in successiva pronuncia, resa in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25415 del 29/08/2023) ha altresì precisato che “con l'art. 18, comma 7, del CCNL, le parti sociali hanno individuato come congrua retribuzione per il sostituto dirigente la sua normale retribuzione integrata dall'indennità mensile come ivi determinata. Se tale congruità vale per il primo anno (rectius: per i primi dieci mesi dopo i due mesi in cui «non è corrisposto alcun emolumento»), non si vede per quale motivo l'indennità non dovrebbe essere congrua anche per l'ulteriore successiva durata dell'incarico. Certamente, la durata ultrannuale dell'incarico provvisorio viola la previsione del CCNL, ma la mancata tempestiva conclusione, da parte dell' , della procedura per la nomina del titolare non può essere considerata un Controparte_2 ina ale nei confronti del sostituto dirigente prorogato, quanto piuttosto la violazione di un dovere della pubblica amministrazione nei confronti di tutti i potenziali aspiranti a quell'incarico. E se è vero, come rileva parte controricorrente nella memoria illustrativa, che nella proroga sine die dell'incarico provvisorio retribuito solo con l'indennità mensile si annida il pericolo di un abuso nei confronti del dirigente (gravato da una responsabilità alla quale ordinariamente sarebbe correlato un compenso superiore), ancor più evidente sarebbe il pericolo di abuso, nei confronti di tutti gli altri aspiranti, nel caso in cui il conferimento dell'incarico provvisorio prorogato oltre l'anno venisse normalizzato sul piano retributivo, aggirando le norme imperative che, anche nell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione, prescrivono adeguate procedura competitive per la scelta del dirigente titolare”. Deve ritenersi, pertanto, che la richiamata giurisprudenza abbia determinato il superamento dell'orientamento basato sulla pronuncia di legittimità n. 34541/2019 (che a sua volta richiama Cass. n. 24373/2008) - richiamata da parte ricorrente - con cui è stato riconosciuto il diritto a percepire la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico svolto di fatto. Né può ritenersi diversamente, a parere del giudicante, in base alla pronuncia n. 3368 del 06/02/2024, in cui la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso evidenziando che la Corte d'Appello aveva “statuito in senso conforme alla giurisprudenza di questa Corte ed i motivi articolati dalla ricorrente non offrono elemento alcuno di novità che possa indurre a riesaminare detto orientamento”. In particolare, la Suprema Corte ha espressamente richiamato il proprio consolidato orientamento, rilevando di aver già ulteriormente puntualizzato che
“sull'attribuzione al sostituto, non del trattamento accessorio del sostituito, bensì della sola indennità cd. sostitutiva, non incide, in senso contrario, la circostanza della prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi […] dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.”. Va infine precisato che parte ricorrente chiede il riconoscimento delle somme indicate nell'atto introduttivo a titolo retributivo o risarcitorio: sotto tale ultimo profilo, tuttavia, non vi è alcuna deduzione, né prova, dei relativi elementi costitutivi, ed in particolare di aver subito un danno per effetto della condotta dell'Azienda resistente e dello svolgimento delle funzioni sostitutive indicate in ricorso. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va integralmente rigettato. 5 Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, tenuto conto della peculiarità delle questioni giuridiche trattate, nonché del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale richiamato in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 03/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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