Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7587/2018 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.sa Luisa Bettio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 7587/2018 promossa da: e Parte_1
, gli avv.ti Sara Parravicini e Stefano Fratucello;
Parte_2
ATTORI
Contro
(in persona dell'A.d.S. ), Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e , con l'avv. Barbara CP_3 Controparte_4 E_
Margherita;
, con l'avv. Chiara Martinati;
Controparte_6
(in persona dell' ), con l'avv. Tatiana Babolin;
CP_7 Controparte_8
, con l'avv. Alberto Mazzucato CP_9
CONVENUTI
Per gli attori, come da comparsa conclusionale depositata in data 4.9.2024:
“Nel merito- Rigettata ogni contraria e diversa domanda, istanza ed eccezione
pagina 1 di 10
uguali e indivise di 1/6 (pari a 6/36) ciascuno, del diritto di proprietà sul denaro prima portato nel
libretto postale n. 100000002789 cointestato con presso Gruppo San Paolo, filiale Controparte_4
di Tencarola e ad oggi trasferito al Fondo di cui all'art.1 comma 343, legge n. 266/2005 (c.d.
“rapporti dormienti”) con saldo al 13/11/2023 pari ad euro 6.733,29, disporsi lo scioglimento della
comunione ereditaria insorta sulla somma suddetta con assegnazione agli stessi pro quota dell'importo
pari ad euro 1.122,21 ciascuno.
- In ogni caso- Spese e compensi di lite rifusi a carico della convenuta ex art. 96 c.p.c. CP_9
Spese di divisione pro quota con rifusione di quelle anticipate dagli attori di iscrizione a ruolo (euro
786,00, contributo unificato di euro 759,00+ marca di euro 27,00) e trascrizione della domanda
giudiziale (euro 592,27 + 15,50 marca su citazione per uso trascrizione), oltre alle spese di ispezioni e
certificati ipotecari per complessivi euro 133,00 (come da docc. 15, 16, 28, 29 già agli atti).”
Per la convenuta come da comparsa conclusionale depositata in data 22.6.2024: CP_9
“Nel merito
Dividersi pro quota le somme ancora di pertinenza dell'asse. Con vittoria di competenze e spese di
causa ex D.M. n.147/2022 a carico di in favore di , in quanto Controparte_4 CP_9
soccombente alla domanda riconvenzionale (punto 1. sentenza non definitiva n.1676/2023).”
Per la convenuta , come da comparsa conclusionale depositata in data 17.9.2024: Controparte_6
“Rigettata ogni contraria diversa domanda, eccezione e deduzione
Nel merito: accertato e dichiarato il diritto della Sig.ra a succedere alla de cuius Controparte_6
( ) per la quota di 3/36, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria con divisione Persona_1
ed assegnazione alla convenuta della somma di € 561,10, equivalente alla quota di Controparte_6
3/36 delle somme presenti nel conto corrente n° 100000002789, Gruppo Intesa San Paolo – Agenzia
Tencarola, oggi trasferito al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, Legge n. 266/2005 (c.d. Rapporti
Dormienti), recante un saldo al 13.11.2023 di € 6.733,29. Spese e compensi di lite rifusi.”
pagina 2 di 10 Per i convenuti , , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 E_
come da comparsa conclusionale depositata in data 17.9.2024:
“Nel merito:
➢ Rigettata ogni contraria e diversa domanda, accertare e dichiarare che i sig.ri , E_
, e , sono titolari, rispettivamente la prima di Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
3/36 e gli altri tre di 4/36, ciascuno, del diritto di proprietà della somma di denaro pari ad € 6.733,29,
già presente nel C/C n. 100000002789, cointestato tra la de cuius e la convenuta sig.ra CP
, acceso presso – filiale di Tencarola (PD), ed oggi trasferito al Fondo
[...] Controparte_10
di cui all'art. 1 c. 343, L. 266/2005 (cd. “rapporti dormienti”);
➢ Disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione della somma di € 6.733,29,
pro quota ai convenuti rispettivamente nella misura di: : 3/36 pari a € 561,10, E_
: 4/36 pari a € 748,14, : 4/36 pari a € 748,14, Controparte_1 Controparte_4 CP_3
4/36 pari a € 748,14;
[...]
➢ Disporsi la ripartizione pro quota della somma di € 250,00 anticipata dalla sig.ra CP
, per la registrazione della sentenza non definitiva n. 1676 /2023 per conto di tutti i comunisti.
[...]
In ogni caso:
➢ Spese e compensi di lite rifusi a carico della convenuta .” CP_9
Per la convenuta , come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data CP_7
18.6.2024:
“premesse le declaratorie del caso,
mel merito: accertare e dichiarare che la signora è titolare, per quota eguale e indivisa CP_7
di 1/12 delle somme prima portate nel libretto postale n. 100000002789 cointestato con la sig.ra
presso Gruppo San Paolo, filiale di Tencarola e oggi trasferite al Fondo di cui Controparte_4
all'art. 1 comma 343, legge n. 266/2005 con saldo al 13.11.2023 pari ad € 6.733,29; dichiarare lo
pagina 3 di 10 scioglimento della comunione ereditaria e procedersi alla divisione delle somme di cui sopra,
assegnando alla signora la quota di sua spettanza, CP_7
condannare la signora al pagamento delle spese di lite e compensi ex art. 91 c.p.c. e/o CP_9
ex art. 96, primo comma, c.p.c.”.
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con atto di citazione depositato in data 11.10.2018, i fratelli e Parte_1 Parte_2
adivano il presente tribunale chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria
[...]
costituitasi dopo la morte di , loro zia materna, avvenuta in data 31.1.2007; Persona_1
- precisavano che la de cuius, nubile e senza figli, lasciava quali eredi legittimi al momento della morte la sorella ed i figli delle due sorelle premorte e Parte_3 CP_11 Parte_4
ovvero , e da un lato ed i due
[...] Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
attori dall'altro;
- allegavano, poi, che nel 2010, decedeva anche la sorella della de cuius, alla Parte_3
quale subentravano quali eredi le di lei figlie , , e Controparte_6 CP_7 CP_9
; E_
- rappresentavano, quindi, che, al momento della presentazione della domanda attorea, la comunione ereditaria era composta come di seguito indicato:
o e erano proprietari per la quota di 6/36 ciascuno;
Parte_1 Parte_2
o , e erano proprietari per la Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
quota di 4/36 ciascuno;
o , , e erano proprietarie E_ CP_7 Controparte_6 CP_9
per la quota di 3/36 ciascuna;
pagina 4 di 10 - concludevano chiedendo la divisione dei residui beni rimasti in comunione, consistenti in un immobile sito nel comune di Selvazzano Dentro nonché nel denaro residuo contenuto in un conto corrente acceso presso , cointestato tra la de cuius e la convenuta CP_10 CP
il cui saldo ammontava ad euro 6.932,42;
[...]
- si costituivano in giudizio anche tutti gli altri partecipanti alla comunione ereditaria chiedendo lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni dell'asse, secondo le rispettive quote;
- dopo l'esperimento della CTU ed il perfezionamento delle pratiche di sanatoria degli abusi edilizi, l'immobile in comproprietà sito nel comune di Selvazzano, in data l5.5.2022, veniva venduto all'asta per € 120.000,00;
- in data 3.8.2023, il giudice istruttore pronunciava la sentenza parziale n. 1676/2023 con la quale accoglieva la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di CP_9
condannando quest'ultima alla restituzione alla massa ereditaria della Controparte_4
somma di € 17.318,66 indebitamente prelevata dal c/c cointestato con la de cuius oltre interessi e, con contestuale ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria per la redazione del progetto di riparto delle somme ricavate dalla vendita e la relativa discussione;
- con ordinanza del 20.12.2023, preso atto che all'udienza del 19.11.2023 tutte le parti avevano dichiarato di accettarlo, approvava il piano di riparto depositato in data 30.11.23 dal notaio delegato e lo dichiarava esecutivo;
- nella successiva udienza del 19.6.24 il giudice assegnava i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche e rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
- i convenuti , , Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_6
e gli attori e nelle CP_7 E_ Parte_1 Parte_2
comparse conclusionali evidenziavano nel corso del giudizio la convenuta CP_9
aveva tenuto comportamenti ostruzionistici che si erano sostanziati in ingiustificate resistenze alla divisione che avevano inutilmente protratto i tempi e i costi del processo;
pagina 5 di 10 - sul punto nella comparsa conclusionale depositata in data 22.6.2024, CP_9
contestava in toto tali asserzioni;
- le parti in causa nelle note di precisazione delle conclusioni chiedevano unanimemente lo scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente divisione della somma residua di euro
6.733,29 presente nel libretto n. 100000002789 intestato alla de cuius e alla convenuta
; Controparte_4
- all'udienza del 19.6.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
* * *
1. Sulla divisione del c/c
Occorre in questa sede occuparsi delle questioni non affrontate nella pronuncia parziale emessa in data 3.8.202. In particolare, è necessario procedere alla divisione delle somme depositate nel libretto cointestato fra la de cuius e la convenuta nonchè alla regolamentazione delle spese Controparte_4
di lite.
Quanto alla prima questione, va osservato che la somma presente nel libretto n. 100000002789
di € 6.733,29 alla data del 13.11.2023, ora devoluta al fondo di cui all'art. 1 comma 343, legge n.
266/2005 (come da atto presente nel fascicolo cartaceo), va divisa secondo le quote spettanti ai condividenti già individuate con sentenza parziale e, di conseguenza, va attribuita:
- a e , la quota di 6/36 pari ad euro 1.122,21 ciascuno;
Parte_2 Parte_1
- a e la quota di 4/36 pari ad euro 748,14 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
ciascuno;
- a , , e la quota di 3/36 pari ad euro E_ CP_7 Controparte_6 CP_9
561,11 (arrotondato) euro ciascuna.
* * *
2. Sulle spese di lite
pagina 6 di 10 Quanto alle spese di lite, va osservato che tutte le parti hanno chiesto la condanna di Pt_5
alla rifusione delle spese di lite ex art. 96 c.p.c. o, comunque, alla luce della giurisprudenza in
[...]
tema di procedimenti di divisione giudiziale secondo la quale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. tra le tante Cass. civ.
1635/2020; Cass. civ. 9813/2015).
Va in proposito osservato che non appare applicabile l'art. 96 c.p.c. poiché presuppone, quale presupposto normativo, la soccombenza della parte nei cui confronti si applica la norma. Nel caso in esame l'oggetto del procedimento, ovvero relativo ad una divisione giudiziale, in linea generale,
esclude che si possa configurare una soccombenza di un condividente essendo l'eventuale pronuncia volta alla tutela di tutti i comproprietari, inoltre risulta non soccombente in relazione Parte_5
alla sentenza parziale emessa in corso di causa.
Ciò posto, quanto all'ulteriore aspetto, relativo alla richiesta di valutare un'eventuale soccombenza di detta parte alla luce dell'atteggiamento ostruzionistico tenuto in corso di causa ai sensi della giurisprudenza sopra citata, va osservato che il rifiuto alla proposta conciliativa svolta in corso di causa da parte di con riferimento alle somme da restituire alla massa non appare Controparte_4
rilevante ai sensi dell'art. 91, co. 1 c.p.c. essendo la stessa di importo inferiore rispetto a quanto riconosciuto nella pronuncia parziale sopra citata . Quanto, poi, alle ulteriori condotte ostruzionistiche di detta parte volte al rifiuto di vendere il bene privatamente, va osservato che il bene è stato venduto all'interno della procedura ad un prezzo superiore a quello offerto nella vendita privata e non appare dirimente per l'applicazione della giurisprudenza invocata la circostanza che, al netto delle spese, la somma pro quota sia inferiore, non essendovi una differenza sensibilmente rilevante rispetto a quello ottenuto in corso di causa. Con riferimento, infine, al rifiuto di firmare le pratiche per la sanatoria, con conseguente necessità di nominare un rappresentante comune per procedere con le operazioni pagina 7 di 10 divisionali ed alla mancata partecipazione alle spese sostenute in corso di causa per la manutenzione dell'immobile e per i lavori di rimessione in pristino dei locali, detto comportamento certamente non appare improntato alla leale collaborazione ma, come allegato dalle stesse parti (cfr. 10 comparsa conclusionale del 18.09.24 non contestata dalle altre parti e risultante dal piano di CP_7
riparto) con riferimento alle spese vive sostenute anche a causa di tale condotta, vi è già stata un'imputazione in sede di piano di riparto poi approvato da tutte le parti, compresa, appunto, la convenuta . Non appaiono, pertanto, sussistere le condizioni per una condanna di Parte_5
questa parte alle spese di lite.
Quanto, poi, alla domanda svolta da di rifusione delle spese a carico di Parte_5
soccombente all'esito della sentenza non definitiva n. 1676/23 emessa in corso di Controparte_4
causa, la stessa parimenti non merita accoglimento sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, co. 2 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti. Va in proposito tenuto in considerazione, da un lato, che la soccombenza di detta parte sussiste nei confronti di tutte le altre parti e non solo a detta convenuta, l'unica che ha chiesto la rifusione delle spese e che Controparte_4
all'udienza del 7.11.2019, ovvero diversi anni prima dell'emissione della sentenza parziale di cui si discute, aveva formulato una proposta transattiva sul punto con una maggiorazione proprio in relazione alla quota di spettanza di tenendo quindi un comportamento processuale Parte_5
volto alla leale collaborazione ed all'impegno alla pronta definizione del procedimento in considerazione anche dei risparmi di costi legati al contenzioso derivanti da un'eventuale definizione transattiva. Va osservato, peraltro, che detta parte non ha contestato i prelievi limitandosi a riportarne le ragioni. In ogni caso va tenuto anche in considerazione il complessivo andamento del procedimento con conseguente integrale compensazione delle spese di lite anche con riferimento a dette parti .
Con riferimento, infine, alle spese vive di causa documentate relative alle spese anticipate dagli attori per l'iscrizione a ruolo (di euro 786,00, contributo unificato di euro 759,00+ marca di euro
27,00), per la trascrizione della domanda giudiziale (euro 592,27 + 15,50 marca su citazione per uso pagina 8 di 10 trascrizione) e per le ispezioni e i certificati ipotecari per complessivi euro 133,00 (cfr. docc. 15, 16, 28,
29: fascicolo parti attrici), nonchè quelle anticipate da di € 250,00 per la Controparte_12
registrazione della sentenza non definitiva n. 1676 /2023 per conto di tutti i comunisti (doc. 8.: F24
imposta di registro: fascicolo ), le stesse devono imputarsi a tutti i condividenti in Controparte_4
proporzione alle rispettive quote sopra indicate stante il consolidato principio affermato dalla Corte di
Cassazione secondo cui “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento
della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei
condividenti” (Cass, sez. VI, ord. 23191/2020; Cass., sez. II, n.22903/2013) con conseguente diritto delle parti che le hanno anticipate ad ottenere il rimborso dalle altre parti secondo le rispettive quote .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in relazione alla somma di denaro presente nel libretto postale n. 100000002789 pari ad € 6.733,29 alla data del
13.11.2023, ora devoluta al fondo di cui all'art. 1 comma 343, legge n. 266/2005 (come da atto presente nel fascicolo cartaceo) e, per l'effetto, dispone la divisione di detta somma tra le parti secondo le rispettive quote di seguito indicate:
- 1.122,21 euro ciascuno agli attori e (pari a alla quota di Parte_2 Parte_1
6/36);
- 748,14 euro ciascuno ai convenuti e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
(pari alla quota di 4/36);
- 561,11 (arrotondato) euro ciascuna a e E_ CP_7 Controparte_6
(pari alla quota di 3/36); CP_9
2. dispone che le spese vive di causa documentate ed indicate in motivazione vadano imputate a tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote riportante al punto 1. del dispositivo con pagina 9 di 10 conseguente diritto delle parti che le hanno anticipate ad ottenere il rimborso dalle altre parti secondo le rispettive quote;
3. spese di lite integralmente compensate .
Padova, 24.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Bettio
pagina 10 di 10