TRIB
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/01/2024, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3729/2022 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, rappresentata e difesa da sé stessa unitamente all' avv. Dario Parte_1
Leonetti, giusta procura rilasciata su foglio rilasciato allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA) alla Via C.so Vittorio Emanuele n.121 ATTRICE E
in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Stefano Patti, elettvamnete domiciliato presso lo “ , in Controparte_2
Torre del Greco (NA), al Corso Vittorio Emanuele n. 21 (Parco Giusi). CONVENUTO CONCLUSIONI: All'udienza dell'11 gennaio 2024 le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudicante e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale il Controparte_3
, in persona dell'amm.re a sua volta in persona
[...] Controparte_2 dell'amm.re p.t. instando per l'accertamento della Controparte_2 responsabilità del convenuto Condominio per tutti i danni riportati all'immobile sito in via Diego Colamarino n.55, di proprietà dell'attrice, causati dalla rottura di due pluviali condominiali, facenti parte del condominio del civico 53 attiguo al negozio, nonché dalla mancata ordinaria e straordinaria manutenzione delle cose comuni. Conseguentemente, chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 9.058,77, CP_1 oltre interessi. Nel costituirsi in giudizio il , Controparte_4 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda ovvero, in subordine, il rigetto della stessa nel merito. All'udienza dell'11 gennaio 2024 le parti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal giudicante ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 27 ottobre 2023, come precisata in udienza, e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
2.1. Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudicante ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Dunque, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
3. Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. spese come da proposta conciliativa accettata dalle parti Torre Annunziata, 16 gennaio 2024
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo
, rappresentata e difesa da sé stessa unitamente all' avv. Dario Parte_1
Leonetti, giusta procura rilasciata su foglio rilasciato allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA) alla Via C.so Vittorio Emanuele n.121 ATTRICE E
in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Stefano Patti, elettvamnete domiciliato presso lo “ , in Controparte_2
Torre del Greco (NA), al Corso Vittorio Emanuele n. 21 (Parco Giusi). CONVENUTO CONCLUSIONI: All'udienza dell'11 gennaio 2024 le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudicante e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale il Controparte_3
, in persona dell'amm.re a sua volta in persona
[...] Controparte_2 dell'amm.re p.t. instando per l'accertamento della Controparte_2 responsabilità del convenuto Condominio per tutti i danni riportati all'immobile sito in via Diego Colamarino n.55, di proprietà dell'attrice, causati dalla rottura di due pluviali condominiali, facenti parte del condominio del civico 53 attiguo al negozio, nonché dalla mancata ordinaria e straordinaria manutenzione delle cose comuni. Conseguentemente, chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 9.058,77, CP_1 oltre interessi. Nel costituirsi in giudizio il , Controparte_4 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda ovvero, in subordine, il rigetto della stessa nel merito. All'udienza dell'11 gennaio 2024 le parti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal giudicante ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 27 ottobre 2023, come precisata in udienza, e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
2.1. Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudicante ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Dunque, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
3. Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. spese come da proposta conciliativa accettata dalle parti Torre Annunziata, 16 gennaio 2024
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo