Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 522/2023 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Maurizio FALANGA e dell'avv. Cristina SERAFINO appellante contro con il patrocinio degli avvocati Fabio CAPPELLETTI FABIO, Sara CP_1 SIMONI e Ginevra PERICOLI appellata
Controparte_2 appellata contumace
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 30/1/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 18.6.2021, conveniva in giudizio, dinanzi al CP_1
Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, le società
[...]
esponendo: Parte_2
- di essere stata assunta dalla , in data 6.11.2018, Parte_1 con contratto di lavoro a termine, con scadenza il 30.04.2019, con inquadramento al V livello Ccnl Autotrasporto Merci e con orario di lavoro part-time 30 ore settimanali;
[RGA 522/2023] pag. 1 di 8
- che il rapporto di lavoro era terminato in 30.10.2020 alla scadenza naturale del termine del contratto come prorogato;
- che in realtà, diversamente da quanto indicato nel contratto, essa ricorrente aveva lavorato, dal 6.11.2018 al mese di settembre 2019, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,30/19,00, successivamente e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, dal lunedì al venerdì ma dalle ore 5,00 del mattino sino alle ore 18,00/19,00 e cioè finché non rientrava l'ultimo autista;
- di essere stata adibita in modo esclusivo e continuativo allo svolgimento delle attività di magazzino e logistica appaltate dalla alla Controparte_2
attività che quest'ultima aveva svolto/organizzato con i propri Parte_1 dipendenti nei propri magazzini siti in Argelato (Bologna) in Via delle Arti Minori e in Via Fabbri;
- che, nel corso del rapporto di lavoro, essa ricorrente aveva sempre percepito le somme indicate nelle buste paga che produceva;
- che, quanto alle mansioni svolte, sin dall'inizio del rapporto di lavoro essa ricorrente aveva prestato attività lavorativa all'interno di un ufficio nel blocco 40, ricoprendo il ruolo di capo magazziniere, responsabile tecnico-amministrativo e responsabile operativo del suddetto blocco. Infatti, mentre nel blocco 38 bis la responsabile operativa era la signora , nel blocco 40 il suddetto ruolo era stato Persona_1 ricoperto dalla ricorrente sin dalla data della sua assunzione;
ella, infatti, aveva impartito direttive a 3 magazzinieri, 15 autisti e 2/3 impiegate presenti nel blocco 40, dicendo loro che mansioni fare, come svolgerle, quali erano le priorità etc;
- che, durante tutto il corso del rapporto di lavoro, la società datrice di lavoro aveva controllato a distanza l'attività lavorativa della ricorrente, in quanto aveva installato delle telecamere senza idonea autorizzazione e senza informare o far sottoscrivere alcunché ai lavoratori. Tutto ciò premesso la ricorrente assumeva l'illegittimità del contratto di lavoro a termine in questione, per mancata indicazione delle mansioni da svolgere e per acausalità poiché, nonostante le proroghe avessero comportato una durata del rapporto superiore a 12 mesi, le parti non avevano indicato alcuna causale. Sotto altro profilo, deduceva l'illegittimità del contratto posto che nello stesso e nelle proroghe non era stata indicata l'articolazione dell'orario di lavoro asseritamente parziale. Eccepiva poi che, nonostante l'inquadramento formale nel 5° Livello C.C.N.L. Autotrasporto Merci, essa ricorrente aveva sempre svolto mansioni rientranti nel 1° Livello del predetto C.C.N.L., come descritte in ricorso, o in subordine nei livelli, II, III super e IV del CCNL. Affermava la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 276/2003 e/o dell'art. 1676 c.c., della committente società che Parte_3 aveva appaltato alla tutte le attività di gestione Parte_1
[RGA 522/2023] pag. 2 di 8 magazzino, logistica e trasporto conto terzi cui essa ricorrente era stata adibita nel corso del rapporto. Lamentava la violazione dell'art.4 SL per avere la società convenuta installato delle telecamere all'interno dei locali aziendali – nello specifico, all'ingresso, nelle celle del magazzino, nei corridoi del magazzino e, circostanza ancor più grave, nella zona relax ove erano presenti le macchinette per il break - che consentivano di registrare e visionare in tempo reale, attraverso un'applicazione che il direttore di filiale e la responsabile operativa della convenuta avevano installata sul Persona_1 cellulare e sul pc aziendale, l'attività lavorativa espletata dai vari addetti, compresa la ricorrente, quando era dipendente della ... Parte_1
Si costituiva in giudizio la sola società Parte_1
eccependo in via principale la nullità del ricorso introduttivo per
[...] indeterminatezza dello stesso. Nel merito ne eccepiva l'infondatezza per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare, contestava fermamente la circostanza che la ricorrente avesse svolto mansioni superiori, ovvero con orari diversi da quelli contrattualmente previsti. Si opponeva alla richiesta conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e “full time”, sul rilievo che il contratto sottoscritto e poi prorogato aveva tutte le caratteristiche previste dalla legge in tema di contratti di lavoro a tempo determinato. Preponeva poi domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per un asserito abuso del diritto. Nel corso del processo, celebrato nella contumacia della Controparte_2
venivano ammesse le prove per testi richieste dalle parti e la prova per
[...] interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute. Si procedeva quindi all'interpello del legale rappresentante della sig. Parte_1
, mentre il legale rappresentante dell'altra convenuta contumace, Parte_1
non compariva a rendere il deferito interpello senza Controparte_2 giustificato motivo. Venivano escussi i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e ”. Testimone_4
A definizione del grado, il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità del ricorso, premetteva che “il contratto a termine per cui è causa e le successive proroghe ricadono, ratione temporis, sotto la disciplina dell'art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), entrato in vigore il 14 luglio 2018, poi convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018” e rilevava che “il contratto a termine sottoscritto dalla ricorrente in data 6.11.2018, con scadenza al 30.4.2019 (doc. 1 ric.), non recava alcuna causale;
e, ciò che rileva, neppure la successiva proroga fino al 30.4.2020 (doc. 2 ric.) e l'ulteriore proroga fino al 31.10.2020 (doc. 3 ric.) recavano alcuna causale”, così prorogandosi il rapporto oltre i 12 mesi e senza alcuna indicazione della causale, in violazione delle previsioni degli artt. 19 e 21 del D. Lgs 81/2015, con conseguente diritto della ricorrente alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo
[RGA 522/2023] pag. 3 di 8 indeterminato, nonché al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28, co.2, del medesimo d.lgs 81/2015, reputando equo indennizzo nella misura di quattro mensilità. Quanto a misura e natura della prestazione lavorativa, il primo giudice ha ritenuto che le prove per testi confermassero lo svolgimento di un orario pari a quello c.d. full time e di mansioni superiori a quelle di inquadramento, da ascriversi non al 1° nè al 2° livello, rivendicati in via principale dalla lavoratrice, ma al 3°. Ha ravvisato altresì “che la ricorrente è sempre stata adibita alle attività di magazzino e logistica appaltate dalla alla Controparte_2 Parte_1 circostanza peraltro confermata in sede di interpello dal legale rappresentante della seconda”, con conseguente applicazione dell'art. 29, co.2, D. Lgs. 276/2003, così ravvisando l'obbligo solidale della committente (in relazione ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché aii contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto) e pronunciando conseguente condanna. Il Tribunale ha poi evidenziato che il contratto formalmente concluso part-time non conteneva alcuna collocazione oraria della prestazione, in violazione dell'art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 81/15, così condannando all'indennizzo ex art. 10 della stessa legge (quantificato equitativamente nella misura del 10% della retribuzione percepita dalla ricorrente nel corso del rapporto). Il primo giudice ha respinto invece l'ulteriore domanda attorea (di risarcimento del danno per abuso dei mezzi di videosorveglianza) e quella riconvenzionale, di preteso (e non meglio illustrato) abuso del processo, condannando le società convenute al pagamento delle spese processuali.
2. Ha proposto appello la società , sulla scorta Parte_1 di quattro motivi, dei quali si dirà appresso, in uno con le ragioni di decisione. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata, che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame, del quale ha comunque chiesto il rigetto sulla scorta delle argomentazioni già articolate in prime cure e là accolte. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Va premesso che l'appello è ammissibile, perchè idoneo a veicolare con chiarezza le ragioni di censura. Va altresì premesso che, come correttamente evidenziato da parte appellata, sono passate in giudicato per omessa impugnazione le statuizioni relative al il diritto al risarcimento del danno per violazione della normativa sul part-time e relativa quantificazione;
- sull'applicabilità al caso di specie dell'art. 29 Dlgs 276/2003 nonchè al risarcimento per violazione della normativa sul contratto a termine. I primi due motivi di gravame attengono alla contestata correttezza della valutazioni istruttorie, lamentando parte appellante che il primo giudice avrebbe posto a fondamento della decisione la versione dei fatti offerta dalla ricorrente, senza tenere conto delle contrapposte difese, riferite anche dal legale rappresentante in sede di interrogatorio formale, e valorizzando la testimonianza di un soggetto incapace a
[RGA 522/2023] pag. 4 di 8 testimoniare ex art. 246 c.p.c. ); ancora, non avrebbe considerato Testimone_1 quanto riferito da altri e più attendibili testi e;
difetterebbe dunque Tes_3 Tes_2 adeguata prova degli assunti della lavoratrice ricorrente. Con il terzo motivo, censura la decisione per non avere in alcun modo specificato il quantum asseritamente spettante alla lavoratrice, che non ha curato di predisporre alcun conteggio, con conseguente incertezza delle somme eventualmente dovute. Il quarto motivo è dedicato, in via consequenziale, alla regolamentazione delle spese di lite. L'appello è infondato e deve essere respinto. Le valutazioni istruttorie sono state ben più articolate di quanto rappresentato dalla società appellante e hanno tenuto conto anche della mancata presentazione a rendere interrogatorio formale da parte del legale rappresentante dell'altra società convenuta, nonchè della puntualità dei riferimenti fatti dai testimoni a orari e mansioni della ricorrente. La stessa teste , valorizzata da parte appellante a sostegno delle Testimone_3 proprie difese (v. pag. 8 appello), ha riferito circostanze tutte favorevoli alla tesi della allora ricorrente: “Vedevo la ricorrente saltuariamente e ci parlavo per lo più al telefono. Io mi occupavo di assistenza clienti per le spedizioni in Italia. La ricorrente era la responsabile spedizioni Emilia Romagna e noi ci sentivamo se avevo necessità di informazioni su spedizioni e clienti di tale regione. Il mio orario era dalle 9 alle 18. So che la ricorrente inizialmente ha svolto il mio medesimo orario, poi invece so che arrivava al lavoro alle 5, così mi riferiva ed usciva alcune volte anche al 21. Leggevo le mai che inviava e mi è capitato di andarla a prendere all'uscita alle 20.30/21 due volte. La ricorrente molte volte non faceva pausa pranzo. Quasi ogni giorno consumavo il mio pranzo nell'ufficio della ricorrente per farle compagnia nell'ora di pausa. In questa ora io mangiavo e la ricorrente lavorava” (così a verbale d'udienza del 7/4/2022, enfasi aggiunta) Anche delle superiori mansioni la teste ha dato attendibile conferma (“Si occupava di assistenza clienti bourderau e autisti e magazzino per l'Emilia Romagna. decideva lei era la responsabile delle spedizioni ER per il blocco 40. Conosco era il Tes_2 direttore della filiale. Era il mio responsabile ed anche della ricorrente. La ricorrente prendeva decisioni in autonomia, poi per i casi più delicati faceva riferimento al
), il che legittima la conclusione del primo giudice, secondo cui “i testi hanno Tes_2 riferito che la ricorrente ha sempre svolto in autonomia attività di pianificazione ed organizzazione del traffico logistico su tutto il territorio dell'Emilia Romagna, di organizzazione della logistica di magazzino, di customer care e relazioni con la clientela, coordinamento del parco vettori, gestione della merce in entrata ed in uscita ed assistenza telefonica ai clienti, occupandosi altresì di gestire e coordinare il personale logistico, pianificando le attività giornaliere e assegnando compiti agli operatori (teste : “La ricorrente era responsabile del traffico Emilia Testimone_1
Romagna. Era anche la mia responsabile. MI dava indicazioni su cosa fare per quanto riguarda le spedizioni in Emilia Romagna, mentre per gli esiti la mia responsabile era . La ricorrente non riceveva direttive da nessuno, il direttore Per_1
[RGA 522/2023] pag. 5 di 8 le aveva dato carta bianca. Per l'Emilia Romagna decideva lei quanti furgono Tes_2 fare uscire, le spedizioni da effettuare. Lei mi è stata presentata da come Tes_2 responsabile.”; teste : “La ricorrente era la responsabile spedizioni Testimone_3
Emilia Romagna e noi ci sentivamo se avevo necessità di informazioni su spedizioni e clienti di tale regione (…) Si occupava di assistenza clienti bourderau e autisti e magazzino per l'Emilia Romagna. decideva lei era la responsabile delle spedizioni ER per il blocco 40. Conosco era il direttore della filiale. Era il mio responsabile Tes_2 ed anche della ricorrente. La ricorrente prendeva decisioni in autonomia, poi per i casi più delicati faceva riferimento al;
teste : “era Tes_2 Testimone_4 la mia responsabile. Si occupava di ogni cosa in relazione alle spedizioni, io mi rivolgevo a lei per ogni necessità.”). Ciò premesso si osserva che le mansioni così come confermate dai testi non paiono potersi far rientrare nel I livello del CCNL , rivendicato dalla ricorrente in via CP_2 principale, nella misura in cui il fatto che la ricorrente riferisse al direttore Tes_2 della filiale, e facesse riferimento a lui “per i casi più delicati”, come riferito dalle teste , sembra escludere quella piena autonomia decisionale che Testimone_3 caratterizza il predetto livello;
tali mansioni non paiono rientrare neanche nel II livello rivendicato in via di subordine in quanto non vi è prova del fatto che le mansioni svolte dalla ricorrente richiedessero la “particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica” nonché la “notevole esperienza nella funzione stessa” che distinguono detto livello;
mentre, ad avviso del giudicante, rientrano appieno nella declaratoria del 3° Livello super del C.C.N.L. Autotrasporto Merci, che statuisce che rientrano in tale livello “i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro, ed alla utilizzazione delle macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi”, fra cui esemplificativamente viene indicato, tra i profili impiegatizi, il pianificatore e l'addetto al controllo gestione commesse, figure professionali particolarmente affini al ruolo di responsabile operativo del blocco 40, svolto dalla ricorrente”. E' del tutto condivisibile la valutazione conclusiva, che “Il 5° Livello del suddetto contratto collettivo, contrattualmente attribuito alla ricorrente, prevede invece che
“rientrano in tale livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali…. le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate…. con responsabilità ed autonomia limitate alla corretta esecuzione del lavoro”. Il livello in questione prevede, in sostanza, lo svolgimento di mansioni di semplice segreteria, mentre la ricorrente svolgeva mansioni di controllo e coordinamento di altri operatori e organizzative, evidentemente eccedenti la declaratoria del livello applicatole”. Quanto alla dedotta indeterminatezza della domanda, oggetto del terzo motivo, va ricordato che la stessa era precisamente volta al mero accertamento delle superiori
[RGA 522/2023] pag. 6 di 8 mansioni, con riserva di separata ulteriore azione1, come certamente legittimo (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/06/2004, n.10661, secondo cui nell'azione di accertamento della qualifica superiore, il risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice, richiesto per la sussistenza dell'interesse ad agire, è costituito dalla rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che possono essere successivamente accertati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato, per difetto di interesse ad agire, la domanda di una lavoratrice - il cui rapporto di lavoro era già cessato - volta all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento e alla condanna del datore di lavoro al riconoscimento della superiore qualifica e alla ricostituzione di carriera, con riserva di agire in giudizio per le eventuali differenze retributive)”.
4. Le spese del grado – liquidate in relazione a causa di valore indeterminabile modesto e tenuto conto della ripetitività delle difese tutte (apparendo quelle di parte appellata non utilmente diffuse, stante perimetro di quanto effettivamente ancora in contestazione) – seguono la soccombenza. Non si ravvisa responsabilità aggravata denunciata dalla parte appellata, ipotesi contraddetta dalla stessa profusione delle difese di quest'ultima.
5. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
[RGA 522/2023] pag. 7 di 8
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 243/2023 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 4/4/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.3.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 30/1/2025 Il Presidente dott. Marcella Angelini
[RGA 522/2023] pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Accerti e dichiari che la ricorrente sin dal 6.11.2018 al 30.10.2020 ha prestato attività lavorativa nei servizi oggetto di appalto tra le società convenute e per l'effetto condanni le società convenute, in solido tra loro ex art. 29 Dlgs 276/2003 e/o art. 1676 c.c. (o in ipotesi solo la società Parte_1
), al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate tra il percepito e
[...] quanto avrebbe percepito se fosse stata retribuita sin dall'inizio del rapporto di lavoro come impiegata I livello Ccnl Autotrasporto Merci e per il maggiore orario prestato (come dedotto al punto 4), ovvero ai sensi dell'art. 36 Cost, per i motivi esposti (o il diverso livello, Ccnl, orario e decorrenza ritenute di giustizia). In ipotesi, ove si ritenesse competere il V livello riconosciutole, si chiede la condanna delle società convenute in solido ex art. 29 Dlgs 276/2003 e/o art. 1676 c.c. (o in ipotesi solo la società
[...]
) al pagamento delle differenze retributive maturate tra il percepito e quanto Parte_1 avrebbe percepito se fosse stata correttamente retribuita tenuto conto del maggiore orario svolto (come dedotto al punto 4) e delle tabelle retributive del anche ai sensi dell'art 36 Cost. Controparte_3 Con riserva di agire in separato giudizio per la determinazione del quantum debeatur” (così le conclusioni del ricorso di primo grado, enfasi aggiunta)