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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice
Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 26 maggio 2025 ha pronunciato alle ore 16,32 all'esito dell'udienza camerale , la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero
894 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 C.F._1
avv. VIRONE GERLANDO ALDO (Avv.)
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale
1 a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Avv. . CARLISI VIVIANA )
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento del requisito sanitario per revisione l' assegno mensile di assistenza L.118/71.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza L.118/71 , negategli dapprima dalla Commisione Medica Invalidi Civili in s3de di revisione e poi in sede di Accertamento Tecnico Preventivo per i motivi meglio dedotti ed articolati in ricorso .
Concludeva, pertanto chiedendo che parte ricorrente per le minorazioni invalidanti da cui è affetta, è invalida civile ai sensi di legge, e che la stessa ha diritto all'assegno di invalidità civile in
2 quanto le infermità da cui è affetta sono tali da ridurne la sua capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge;
e conseguentemente, condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante protempore, all'immediata corresponsione in favore della ricorrente dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal mese successivo a quello della data della revisione amministrativa dell'invalidità civile (o comunque da quell'altra data che sarà accertata in giudizio ) nella misura e con le modalità previste dalla legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del credito, fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria tesi deduceva che le conclusioni medico- legali alle quali si era pervenuti in sede di Accertamento Tecnico
Preventivo non erano condivisibili avendo il C.T.U. sottovalutato le patologie di cui la parte ricorrente era affetta per quanto meglio dedotto nel proprio scritto difensivo . Chiedeva, quindi, previa acquisizione del fascicolo dell'a.t.p.,disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la prestazione oggetto del presente giudizio.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa
Gerardi.
Radicatasi la lite si costituiva in giudizio l' in persona del CP_1
3 legale rappresentante pro-tempore il quale chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale.
All' odierna udienza del 26 maggio 2025 le parti la discutevano la causa come da verbale di udienza ed il Giudice la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario relativo all' assegno mensile di assistenza la Legge n. 118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Ebbene ciò premesso nella fattispecie in esame i requisiti sanitari previsti dalla sopra citata norma non risultano soddisfatti.
4 Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dott.ssa , previo esame della perizianda , dei Persona_1
dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato , attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. C.T.U. in atti), che il “ ….grado di invalidità complessivo della ricorrente è pari a 67% ...., “ e, pertanto, ha accertato che la parte ricorrente non è in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza di cui alla L.118/71 e che tale conclusione è stata altresì confermata dal consulente di ufficio anche a seguito delle osservazioni mosse dal procuratore della parte ricorrente alla bozza della CTU e avverso le quali lo stesso ha fornito i relativi chiarimenti sulla base di una corretta e valida metodologia medico-legale.
Alla luce delle superiori considerazioni si può affermare che la
C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice, che ritiene che non sussistano i presupposti per un ulteriore rinnovo della C.T.U. come richiesto in data odierna dal procuratore della parte .
Inoltre, si rileva che la concorde valutazione di entrambi gli ausiliari tecnici dell'ufficio , fase di A.T.P. e merito unitamente alla valutazione della C.M.I.C. vale a diradare ogni dubbio sulla infondatezza della domanda, che va di conseguenza disattesa.
5 Il rigetto nel merito del presente giudizio assorbe anche altra domanda conseguenziale proposta dalla parte ricorrente, peraltro, inammissibile avendo il presente giudizio solo la funzione di accertare il possesso o meno in capo alla parte ricorrente del solo requisito sanitario per la prestazione richiesta e non anche la condanna ai ratei .
Le spese del presente giudizio , nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att.c.p.c..
Pone definitivamente ad integrale carico dell' in persona de CP_1
suo legale rappresentante pro-temporele spese di C.T.U., come separatamente liquidate.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso dichiara che la parte ricorrente è invalida civile nella misura del 67 % e pertanto non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia al fine del riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza L.118/71.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio e di quello della fase dell' A.T.P. .
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell' in persona de suo legale rappresentante pro-tempore . CP_1
6 Così deciso in Agrigento, all'udienza del 26 maggio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
7
In NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice
Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 26 maggio 2025 ha pronunciato alle ore 16,32 all'esito dell'udienza camerale , la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero
894 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 C.F._1
avv. VIRONE GERLANDO ALDO (Avv.)
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale
1 a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Avv. . CARLISI VIVIANA )
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento del requisito sanitario per revisione l' assegno mensile di assistenza L.118/71.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza L.118/71 , negategli dapprima dalla Commisione Medica Invalidi Civili in s3de di revisione e poi in sede di Accertamento Tecnico Preventivo per i motivi meglio dedotti ed articolati in ricorso .
Concludeva, pertanto chiedendo che parte ricorrente per le minorazioni invalidanti da cui è affetta, è invalida civile ai sensi di legge, e che la stessa ha diritto all'assegno di invalidità civile in
2 quanto le infermità da cui è affetta sono tali da ridurne la sua capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge;
e conseguentemente, condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante protempore, all'immediata corresponsione in favore della ricorrente dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal mese successivo a quello della data della revisione amministrativa dell'invalidità civile (o comunque da quell'altra data che sarà accertata in giudizio ) nella misura e con le modalità previste dalla legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del credito, fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria tesi deduceva che le conclusioni medico- legali alle quali si era pervenuti in sede di Accertamento Tecnico
Preventivo non erano condivisibili avendo il C.T.U. sottovalutato le patologie di cui la parte ricorrente era affetta per quanto meglio dedotto nel proprio scritto difensivo . Chiedeva, quindi, previa acquisizione del fascicolo dell'a.t.p.,disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la prestazione oggetto del presente giudizio.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa
Gerardi.
Radicatasi la lite si costituiva in giudizio l' in persona del CP_1
3 legale rappresentante pro-tempore il quale chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale.
All' odierna udienza del 26 maggio 2025 le parti la discutevano la causa come da verbale di udienza ed il Giudice la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario relativo all' assegno mensile di assistenza la Legge n. 118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Ebbene ciò premesso nella fattispecie in esame i requisiti sanitari previsti dalla sopra citata norma non risultano soddisfatti.
4 Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dott.ssa , previo esame della perizianda , dei Persona_1
dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato , attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, (cfr. C.T.U. in atti), che il “ ….grado di invalidità complessivo della ricorrente è pari a 67% ...., “ e, pertanto, ha accertato che la parte ricorrente non è in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza di cui alla L.118/71 e che tale conclusione è stata altresì confermata dal consulente di ufficio anche a seguito delle osservazioni mosse dal procuratore della parte ricorrente alla bozza della CTU e avverso le quali lo stesso ha fornito i relativi chiarimenti sulla base di una corretta e valida metodologia medico-legale.
Alla luce delle superiori considerazioni si può affermare che la
C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice, che ritiene che non sussistano i presupposti per un ulteriore rinnovo della C.T.U. come richiesto in data odierna dal procuratore della parte .
Inoltre, si rileva che la concorde valutazione di entrambi gli ausiliari tecnici dell'ufficio , fase di A.T.P. e merito unitamente alla valutazione della C.M.I.C. vale a diradare ogni dubbio sulla infondatezza della domanda, che va di conseguenza disattesa.
5 Il rigetto nel merito del presente giudizio assorbe anche altra domanda conseguenziale proposta dalla parte ricorrente, peraltro, inammissibile avendo il presente giudizio solo la funzione di accertare il possesso o meno in capo alla parte ricorrente del solo requisito sanitario per la prestazione richiesta e non anche la condanna ai ratei .
Le spese del presente giudizio , nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att.c.p.c..
Pone definitivamente ad integrale carico dell' in persona de CP_1
suo legale rappresentante pro-temporele spese di C.T.U., come separatamente liquidate.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso dichiara che la parte ricorrente è invalida civile nella misura del 67 % e pertanto non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia al fine del riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza L.118/71.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio e di quello della fase dell' A.T.P. .
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell' in persona de suo legale rappresentante pro-tempore . CP_1
6 Così deciso in Agrigento, all'udienza del 26 maggio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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