Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14198 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, nato a [...] in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GOETHE, 32 presso lo studio dell'Avv. GAMBINO VALERIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte ricorrente –
Contro
, nata a [...], in data [...] Controparte_1
– parte resistente contumace–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni delle parti: all'udienza del 25/2/2025 il ricorrente ha insistito nel ricorso e ha chiesto lo scioglimento matrimonio, senza alcuna statuizione di carattere economico.
Nessuna conclusione od opposizione è pervenuta dal Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, Controparte_1 nonostante la regolare notifica del ricorso in data 30/11/2024, non si è costituita in giudizio, né è comparsa all'udienza del 25 febbraio 2025.
2. Va accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo in data 25/5/2004, considerato che i coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale Ordinario di Palermo n.
5326/2019, depositata 2/12/2019 avente autorità di cosa giudicata.
La separazione tra i coniugi, inoltre, si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione e i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
3. Considerata l'assenza di difese della resistente (rimasta contumace), nonché la natura della causa e il carattere comunque necessitato dall'iniziativa giudiziaria, finalizzata a conseguire lo status, le spese processuali sostenute dal ricorrente vanno lasciate a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, il
25/5/2004, da , nato a PALERMO (PA) in [...] Parte_1
25/01/1962 e nata a PALERMO (PA), in [...] Controparte_1
25/02/1953, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 24, parte 1, dell'anno 2004;
- lascia le spese di lite a carico del ricorrente;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Palermo, in data 06/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.