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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.SS Donatella Casablanca Presidente Dott.SS Eliana Romeo Consigliera Dott.SS Maria Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1374/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23/09/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
(già Parte_1 [...]
), in persona del suo Capo p.t. Dott.SS E_
, rappresentato e difeso ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. Controparte_2
149/2015 dagli Avv. Floridia Monforte, De Rosa Donato e Giuseppe
Dell'Aversana
- Appellante -
e
, CP_3
Appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro n.
4528 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. L' (già Parte_1 E_
) ha proposto il presente atto di gravame contro la sentenza
[...] del Tribunale di Roma in epigrafe, che ha accolto il ricorso di CP_3 ed annullato l'ordinanza ingiunzione n. 193/ROS, pratica n. 858 del 2021, dell' di con la quale era stato E_ CP_1 intimato alla steSS il pagamento della somma di € 10.016,00.
2. Il Tribunale di Roma, in applicazione del principio della "ragione più liquida", ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta, stante la mancata costituzione dell' in giudizio che, rimando contumace, non aveva assolto CP_1
l'onere probatorio a suo carico, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in quanto convenuto formale ma attore sostanziale in un procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione; ha, altresì, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e dell' convenuti in giudizio. CP_4 CP_5
3. Con l'atto di gravame, l' ha Parte_1 dedotto la nullità assoluta della sentenza per omeSS notificazione del ricorso introduttivo di primo grado;
la circostanza era stata accertata solo in seguito alla ricezione della richiesta di rifusione delle spese legali da parte della difesa della ricorrente , fatto che aveva permesso CP_3 all'Ufficio di accedere al fascicolo telematico e verificare che il ricorso non era mai stato notificato.
L'appellante ha evidenziato che la notifica era stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) t non più in uso Email_1 dal 31 dicembre 2016 e, comunque, non più attivo. L'indirizzo corretto, attivo dal 1° gennaio 2017 (a seguito della Istituzione dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro e della sede di “ CP_1 E_ di , che aveva sostituito la Direzione Territoriale del Lavoro di CP_1 CP_1 circostanza notoria), era t, peraltro riportato Email_2 in calce alla steSS ordinanza ingiunzione opposta.
L' ha, altresì, precisato che l'allegato prodotto in primo grado CP_1
Contr
“Notifica consegna pec a non è ricevuta di consegna ma solo di
2 accettazione e che l'allegato pure ivi prodotto e denominato “Consegna notifica pec a direzione regionale” attiene, invece, alla consegna della Pec all' . CP_4
Ha, infine, sottolineato l'onere della controparte di verificare l'esatto indirizzo sull'apposito Registro pubblico IPA e il dovere del Giudice di primo grado di accertare la regolarità della notifica.
4. , benché ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_3
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
6. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
7. La censura moSS dall'appellante attiene alla nullità assoluta della sentenza impugnata, derivante dall'omeSS notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Tale omissione ha impedito la regolare instaurazione del contraddittorio, ponendo una questione di rito pregiudiziale rispetto all'esame del merito.
L'appellante ha allegato, a riprova di tale grave vulnus, come la notifica del ricorso sia stata erroneamente effettuata presso un indirizzo di posta elettronica certificata t, doc. depositato dalla Email_1 ricorrente in primo grado il 28.9.2023 “NOTIFICA DECRETO A DTL ROMA”) che non era più in uso a far data dal 31 dicembre 2016 e come tale notifica non si è, in ogni caso, perfezionata.
Al riguardo rileva il Collegio come il documento prodotto in primo grado dalla ricorrente e denominato “Notifica consegna PEC a DTL”, contrariamente alla denominazione, non è ricevuta di consegna della Pec, bensì ricevuta di accettazione del sistema, che non equivale a consegna;
il documento denominato “Consegna notifica PEC a Direzione Regionale” è relativo, invece, alla ricevuta di consegna della Pec all' (v. doc. allegati CP_4 all'istanza di rimessione in termini depositata il 28.9.23).
A ciò si aggiunga che nella relata di notifica prodotta in primo grado il difensore della ricorrente non ha indicato il pubblico registro da cui ha tratto
3 l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ha effettuato la notifica, laddove ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”
8. La documentazione depositata in primo grado non comprova, quindi,
l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fiSSzione di udienza alla parte convenuta odierna appellante, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per mancata corretta instaurazione del contraddittorio.
9. In accoglimento dell'appello deve essere, quindi, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, per difetto di notifica del ricorso introduttivo, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cpc.
10. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di notifica del ricorso introduttivo e rimette la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cpc;
- Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%.
Roma 23/09/2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Vittoria Valente Donatella Casablanca
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.SS Donatella Casablanca Presidente Dott.SS Eliana Romeo Consigliera Dott.SS Maria Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1374/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23/09/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
(già Parte_1 [...]
), in persona del suo Capo p.t. Dott.SS E_
, rappresentato e difeso ex art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. Controparte_2
149/2015 dagli Avv. Floridia Monforte, De Rosa Donato e Giuseppe
Dell'Aversana
- Appellante -
e
, CP_3
Appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro n.
4528 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. L' (già Parte_1 E_
) ha proposto il presente atto di gravame contro la sentenza
[...] del Tribunale di Roma in epigrafe, che ha accolto il ricorso di CP_3 ed annullato l'ordinanza ingiunzione n. 193/ROS, pratica n. 858 del 2021, dell' di con la quale era stato E_ CP_1 intimato alla steSS il pagamento della somma di € 10.016,00.
2. Il Tribunale di Roma, in applicazione del principio della "ragione più liquida", ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta, stante la mancata costituzione dell' in giudizio che, rimando contumace, non aveva assolto CP_1
l'onere probatorio a suo carico, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in quanto convenuto formale ma attore sostanziale in un procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione; ha, altresì, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e dell' convenuti in giudizio. CP_4 CP_5
3. Con l'atto di gravame, l' ha Parte_1 dedotto la nullità assoluta della sentenza per omeSS notificazione del ricorso introduttivo di primo grado;
la circostanza era stata accertata solo in seguito alla ricezione della richiesta di rifusione delle spese legali da parte della difesa della ricorrente , fatto che aveva permesso CP_3 all'Ufficio di accedere al fascicolo telematico e verificare che il ricorso non era mai stato notificato.
L'appellante ha evidenziato che la notifica era stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) t non più in uso Email_1 dal 31 dicembre 2016 e, comunque, non più attivo. L'indirizzo corretto, attivo dal 1° gennaio 2017 (a seguito della Istituzione dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro e della sede di “ CP_1 E_ di , che aveva sostituito la Direzione Territoriale del Lavoro di CP_1 CP_1 circostanza notoria), era t, peraltro riportato Email_2 in calce alla steSS ordinanza ingiunzione opposta.
L' ha, altresì, precisato che l'allegato prodotto in primo grado CP_1
Contr
“Notifica consegna pec a non è ricevuta di consegna ma solo di
2 accettazione e che l'allegato pure ivi prodotto e denominato “Consegna notifica pec a direzione regionale” attiene, invece, alla consegna della Pec all' . CP_4
Ha, infine, sottolineato l'onere della controparte di verificare l'esatto indirizzo sull'apposito Registro pubblico IPA e il dovere del Giudice di primo grado di accertare la regolarità della notifica.
4. , benché ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_3
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
6. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
7. La censura moSS dall'appellante attiene alla nullità assoluta della sentenza impugnata, derivante dall'omeSS notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Tale omissione ha impedito la regolare instaurazione del contraddittorio, ponendo una questione di rito pregiudiziale rispetto all'esame del merito.
L'appellante ha allegato, a riprova di tale grave vulnus, come la notifica del ricorso sia stata erroneamente effettuata presso un indirizzo di posta elettronica certificata t, doc. depositato dalla Email_1 ricorrente in primo grado il 28.9.2023 “NOTIFICA DECRETO A DTL ROMA”) che non era più in uso a far data dal 31 dicembre 2016 e come tale notifica non si è, in ogni caso, perfezionata.
Al riguardo rileva il Collegio come il documento prodotto in primo grado dalla ricorrente e denominato “Notifica consegna PEC a DTL”, contrariamente alla denominazione, non è ricevuta di consegna della Pec, bensì ricevuta di accettazione del sistema, che non equivale a consegna;
il documento denominato “Consegna notifica PEC a Direzione Regionale” è relativo, invece, alla ricevuta di consegna della Pec all' (v. doc. allegati CP_4 all'istanza di rimessione in termini depositata il 28.9.23).
A ciò si aggiunga che nella relata di notifica prodotta in primo grado il difensore della ricorrente non ha indicato il pubblico registro da cui ha tratto
3 l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ha effettuato la notifica, laddove ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”
8. La documentazione depositata in primo grado non comprova, quindi,
l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fiSSzione di udienza alla parte convenuta odierna appellante, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per mancata corretta instaurazione del contraddittorio.
9. In accoglimento dell'appello deve essere, quindi, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, per difetto di notifica del ricorso introduttivo, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cpc.
10. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di notifica del ricorso introduttivo e rimette la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cpc;
- Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%.
Roma 23/09/2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Vittoria Valente Donatella Casablanca
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