Articolo 19 della Legge 13 maggio 1961, n. 469
Articolo 18Articolo 20
Versione
30 giugno 1961
Art. 19.
Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 30 giugno 1961
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