Art. 19.
Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.
Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.