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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8805/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8805/2021
Oggi 8 aprile 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 8805/2021 R.G., promossa da
( nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Bragaglia n. 4, rappresentato e difeso - per procura posta in calce all'atto di citazione - dall'avv. pagina 1 di 13 Daniele Fazio ( ), presso il cui studio di Palermo, via Tintoretto n.4, C.F._2 elettivamente domiciliato, il quale dichiara di volere ricevere le notifiche afferenti detta procedura alla PEC ovvero al numero telefax 0916826424.it Email_1
-Attore- Contro
, (C.F.: ), in persona del Sindaco, pro tempore, elett.te Controparte_1 P.IVA_1 dom.to presso l'Avvocatura Comunale, sita in Palermo Piazza Marina n°39 “Palazzo Rostagno”, rapp.to e difeso dall'Avv. Silvana Celesia, (C.F.: ), giusta CodiceFiscale_3 procura generale alle liti (rep. N. 15 del 04.05.2021), il quale difensore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, ai sensi dell'art 125 c.1 c.p.c e dell'art.136 c. 3 c.p.c, al seguente indirizzo di posta certificata: alermo.it; Email_2 CP_1
- Convenuto –
E nei confronti di
cod. fsc. in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., con sede in Palermo, Piazzetta B. Cairoli,rappresentata e difesa dall'avv. Eliana Vinci (c.f.: ) del Foro di C.F._4
Siracusa, con studio in Siracusa al viale Scala Greca n. 406/D, giusta procura alle liti allegata al presente atto, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni al n. di fax 09311653020 o all'indirizzo di p.e.c. Email_3
Terza chiamata in causa
Oggetto : risarcimento ex art. 2051 cc
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro Controparte_1
5467,00, oltre interessi compensativi come da parte motiva , e interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, Controparte_1
che liquida in complessivi € 2540,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali;
pagina 2 di 13 DISTRAE, ex art. 93 c.p.c., il superiore importo in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico del convenuto le spese di CT medico-legale. CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti del quale Controparte_1 ha chiesto il risarcimento dei danni fisici subiti, allorquando in data 4 novembre 2019, mentre percorreva a piedi la via Pietrataglata (a Palermo), strada sprovvista di marciapiede, improvvisamente, giunto nei pressi dell'ingresso esterno del supermercato “Decò” posto su detta via, perdeva l'equilibrio e cadeva sull'asfalto dopo aver messo il piede su un avvallamento/irregolarità del manto stradale , procurandosi lesioni fisische . In ragione dell'accaduto, chiedeva , quindi, affermarsi la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051
c.c. quale proprietà e custode del bene .
Si costituiva il convenuto il quale contestava la domanda assumendo che il sinistro CP_1 si era verificato per fatto e colpa esclusiva del danneggiato e ne chiedeva il rigetto;
in subordine invocava l'applicazione dell' art. 1227 cpc ravvisando nei fatti espsoti un concorso colposo del dannegguato;
in ulteriore subordine, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata della società RA PA, al fine di essere manlevato, in forza del contratto di servizio sottoscirtto con cui era stato affidatao a quest'ultima il compito della sorveglianza e manutenzione delle strade cittadine.
Autorizzata la chiamata si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società RA PA assumeva l'infondatezza della chiamata in garanzia atteso che trattandosi di lavori, di interventi e di ripristini eseguiti da parte di terzi, nella specie TIM , in base all 'allegato B del contratto di servizio “Restano esclusi dalla responsabilità aziendale gli interventi relativi (…) al monitoraggio di ripristino degli scavi eseguiti da ditte esterne o dalle aziende per i sottoservizi che sono responsabili dei lavori, da eseguirsi a regola d'arte, per i termini di tempo previsti dalle normative vigenti in
pagina 3 di 13 materia di appalti dei cartelloni e delle insegne di qualsiasi genere e funzioni collocati lungo i marciapiedi e/o sulle strade”; nel merito contestava la domanda ritenendola infondata ed in subordine chiedeva riconoscersi il concorso colposi del danneggiato.
Instauratosi così il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali, una prova testimoniale el'epletamento di ctu medica sulla persona dell'attore , la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata posta in decisone.
Ciò premesso, giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attore ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del marciapiede ove è caduto.
Non può, infatti, sostenersi che l'affidamento della manutenzione delle vie cittadine ad altra impresa escluda l'obbligo di custodia del CP_1
Il contratto di appalto/servizio stipulato dal con altre imprese costituisce, infatti, CP_1
soltanto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto dei compiti istituzionali dell'ente pubblico, sicché l'affidamento dei servizi di manutenzione delle strade non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo CP_1
all'impresa appaltatrice del servizio e non vale ad escludere la responsabilità del nei CP_1
confronti degli utenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009 in una fattispecie di manutenzione stradale).
Quanto ai criteri di riparto dell'onere probatorio ex art.2697 c.c., come noto l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità da cose in custodia, agevola l'onere probatorio del danneggiato, il quale non deve provare tutti gli elementi costitutivi del danno extracontrattuale, bensì è onerato a dare la prova del danno e della sua riconducibilità causale alla cosa in custodia,
“ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr.
15389/11).
Ed ancora “a norma dell'art. 2051 cod. civ., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 7125/13).
pagina 4 di 13 Spetta invece al custode, per liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico, fornire la prova liberatoria del fortuito dando cioè la dimostrazione – in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova – che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
La più recente elaborazione giurisprudenziale ha precisato che l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettivo in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi.
A tanto fa pur sempre riscontro un dovere di cautela intestato in capo a chi entri in contatto con la cosa. Pertanto, quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, “lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela” (Cassazione,
Sez. VI, ord. nr. 2692/2014).
Quando l'esito di tale valutazione conduca nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito
(Cassazione, Sez. III, sent. nr. 23584/2013).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel corso del giudizio è emerso che effettivamente il tratto di marciapiede percorso dall'attore si presentava dissestato , ovvero il piano di calpestio non risultava uniforme e lineare ma presentava rattoppi che creavano rialzi e avvallamenti( cfr all. 1-2, produzione fotografica parte attrice).
pagina 5 di 13 Invero, tanto è emerso anche nel corso della espletata istruttoria a mezzo del teste escusso , sig. , la quale in sede di escussione ha confermato l'evento dedotto in causa. Testimone_1
In particolare , il predetto teste , , all'udeinza del 27 settembre 2023 ha così Testimone_1 dichiarato: ADR: non parente indifferente;
ADR: Cap a) “vero è che nella prima mattinata del 4 novembre
2019 mi trovavo in via Pietratagliata (a Palermo) nei pressi dell'ingresso del supermercato “Decò” ed ho visto il sig. cadere per terra dopo aver messo il piede su un avvallamento del manto stradale presente Parte_1 su detta via” Confermo, mi trovavo sui luoghi il giorno del sinistro stavo percorrendo detta strada per andare verso il supermercato “ , ho visto questa persona, che poi ho saputo essere parte attrice Pt_2
, che storceva la caviglia e si accasciava a terra dopo avere messo il piede nella buca. Mi sono subito premurato a soccorrerlo perché era dolorante . La buca era stata creata dalla mancanza di asfalto ed era posta sulla strada, nella parte esterna dell'area del supermercato. ADR: Cap b) “vero è che provvedevo a prestare i primi soccorsi al sig. il quale, dopo l'accaduto, lamentava dolori in Parte_1 particolare alla caviglia destra” Confermo ADR: c)) “vero è che rimanevo sui luoghi fino all'arrivo della moglie del sig. , la quale provvedeva a far salire il ferito sulla sua auto per trasportarlo in ospedale” Pt_1
Confermo ho chiamato la moglie dopo che il mi dava il numero ed ho aspettato il suo arrivo. Pt_1
Appena la moglie è arrivata l'ho aiutato a salire in macchina della moglie e sono andato via ADR: d)
“vero è che il tratto stradale nel quale il sig. è caduto è quello che mi viene mostrato, e che lo stesso è Pt_1 privo di marciapiede” Confermo in particolare il dissesto ed i luoghi sono meglio evidenziati nelle foto
8a), 8e),8f) e 8g). ADR: e) “vero è che la presenza del tratto dissestato – che pure riconosco - non era segnalata, né lo stesso era recintato”. Non era segnalato. ADR: il fatto è successo di mattina , non era una giornata piovosa, non vi era confusione per strada ADR: Prima di andare via ho lasciato i miei recapiti alla moglie del . Pt_1
Le dichiarazioni rese dalla teste, sulla cui attendibilità non vi sono elementi contrari per poterne dubitare , stante anche la sua condizione di terzietà poiché come dichiarato non legato con l'attore né da vincoli di parentela né da rapporti di conoscenza, trovano riscontro sia nei rilievi fotografii in atti prodotti e riconosciuti dallo stesso teste, in cui appunto è visibile lo stato di dissesto della sede stradale , sia dalla documentazione medica ( cheda 118
e referto pronto soccorso) nella quale i sanitari intervenuti, nell'immediatezza del fatto, hanno annotato “ trauma accidentale piede dx.Occorso stamane secondario a irregolarità pavimentazione stradale” .
pagina 6 di 13 Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni nella relazione in atti (e non contestate dalle parti), che questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni refertate (“ trauma distorsivo al collo piede destro, con interessamento osseo e legamentose del comparto esterno (Vedi esame rx del
25/11/19, eco29/11/19 e RM del 29/01/20). Ha mantenuto immobilizzazione con tutore a gambaletto”).
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ora però, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, sebbene non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità, può di certo ascriversi allo stesso un concorso di colpa si sensi dell'art. 1 ex art. 1227 co 1 c.c.
Deve ritenersi, infatti, che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta del danneggiato, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, I co. c.c.
Va, infatti, evidenziato che il fatto, è avvenuto di giorno di mattina, ed i luoghi erano quindi illuminati dalla luce naturale e che , come è dato evincersi dalle allegazioni fotografiche,
l'ampio dissesto in cui versava il tratto di strada in cui è caduto l'attore non poteva non essere visto dal danneggiato, il che porta a ritenere che effettivamente l'attore sia incorso nel pericolo anche per sua disattenzione.
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr.
Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo pagina 7 di 13 normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Si ritiene che la condotta della danneggiata abbia inciso nella misura del 30% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
Venendo al "quantum debeatur" , alla stregua degli accertamenti eseguiti , sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attore e dell'accertamento clinico, il CT , in sede di perizia medico –legale, ha riscontrato che il sig. , nel sinistro occorsogli ha Pt_1 riportato un “trauma distorsivo al collo piede destro, con interessamento osseo e legamentose del compartoesterno “ e che sono residuati postumi da danno biologico nella misura del 4%, con un periodo di ITP di gg 15 al 75%, di giorni 20 al 50% e gg 10 al 25% .
Le superiori conclusioni , che non risultano scalfite neppure dalle osservazioni fformulate da parte aattrice a cui il CT ha fornito risposta esaustiva , sono da condividere essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
pagina 8 di 13 Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di
Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre),
pagina 9 di 13 sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 2300,00, per i giorni di inabilità temporanea , siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 4 % e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (47 anni ) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 5096,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 1654,52, da moltiplicare per il grado di invalidità (4%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata( anni 47).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio pari ad € 7396,00, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
pagina 10 di 13 All'attore vano altresì riconosciute le spese mediche pari ad euro 414,00 come da documentazione sanitaria allegata.
La somma liquidata , in ragione della colpa attribuita (30%), ascende complessivamente ad euro 5467,00.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 04.11.2019), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Infine, venendo alla domanda di manleva formulata dal nei confronti Controparte_1 della RA s.p.a., essa si fonda sul contratto di servizio stipulato tra le parti il 6 agosto 2014 ed in particolare sull'art. 11 comma 1 del contratto che così recita “ La società R.A.P. espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento, e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito Controparte_1
pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici . “
Si osserva che gli accordi negoziali, esistenti fra la P.A. comunale e la Rap, non pongono affatto, in capo a RA - in ordine all'assolvimento del servizio di manutenzione stradale - una responsabilità permanente e totale ( cioè, sussistente in ogni momento della durata del citato contratto di servizio ed estesa – in ogni tale momento – contemporaneamente su tutta la pagina 11 di 13 intera rete stradale della Città di Palermo) in ordine a tutti gli infortuni, in danno degli utenti, che si dovessero verificare sull'intero sviluppo ( pari, fatto notorio, a più di 10.000.000 di m/q).
Il testo del predetto art. 11 del contratto di servizio stipulato specifica che la società è obbligata a svolgere su base annuale, il predetto servizio di manutenzione solo alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale ( per mq/annuo) meglio indicati nei periodi 3° e4 ° di detto art.11 che così testualmente recitano :“...La società R.A.P. si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione…….”.
E' evidente che tali condizioni limitano ( come, peraltro, espressamente stabilito dalla clausola pattizia di cui al successivo periodo 7° : “…..La società R.A.P. è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine all'esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione delle Rete Stradale..”) la eventuale responsabilità contrattuale di RA S.p.A., solo in ordine agli infortuni degli utenti che siano eziologicamente connessi ad omesso, incompleto o negligente disimpegno della suddetta attività annuale programmata di manutenzione viaria, con esclusione, evidentemente, di tutti quelli che si verificano sulle strade e sui marciapiedi non compresi, annualmente, in tale attività.
Deve, pertanto, escludersi la sussistenza in capo alla Rap di una obbligazione di custodia generalizzata ed incondizionata ( che, in ragione dell'integrale testo dell'art. 11 e delle pattuizioni di esso sopra considerate, deve ritenersi limitata solo ed esclusivamente alle estensioni delle sedi stradali e pedonali oggetto di programmazione annuale di manutenzione
) e di responsabilità estesa, per tutta la durata del contratto di servizio, a tutta l'intera sede stradale della Città di Palermo ed in ordine ad ogni infortunio dovuto ad insidia stradale;
la medesima non può essere chiamata a rispondere ( e a manlevare il , sempre e CP_1 comunque, in ordine a tutti gli infortuni, ovunque verificatisi, e connessi a qualsivoglia “ insidia “ presente su detta intera sede ( sede nella sua interezza, estesa oltre 10.000.000 metri quadri); la RA S.p.A. potrà essere tenuta a rispondere degli infortuni da insidia stradale e a manlevare il degli stessi solo esclusivamente in ordine a quei fatti lesivi causati da CP_1
pagina 12 di 13 insidie ” imputabili, ad inadempimento della propria precitata attività annuale di manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale della Città.
In altri termini il non ha provato che la RA s.p.a era tenuta ad eseguire, sull'area CP_1 del sinistro, alcuna programmata attività di manutenzione né alcun calendato passaggio periodico di controllo di tale area.
Il , al fine di provare la fondatezza della domanda di garanzia proposta Controparte_1 nei confronti della R.A.P., avrebbe dovuto lamentare uno specifico inadempimento contrattuale di RA di manutenzione. In particolare, avrebbe dovuto quanto meno : - provare che la sede stradale di che trattasi il giorno in cui è accaduto l'infortunio oggetto di causa, costituiva oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione da parte di RA
S.p.A ; - dedurre, che la presenza dell' asserita “insidia” dedotta in causa era imputabile ad inadempimento di RA in ordine all'espletamento di siffatta attività manutentiva.
Va quindi rigettata la domanda di manleva proposta dal . Controparte_1
Considerato l'esito del giudizio, in ossequio al principio di soccombenza le spese del presente giudizio di parte attrice vanno poste a carico del e liquidate Controparte_1
come in dispositivo, in base ai parametri dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore del “decisum”. Nel rapporto tra e RA PA vanno, invece, compensate in CP_1
ragione dell'esitsenza tra le parti del contratto di servizio.
Le spese di CT vengono definitivamente poste a carico del convenuto . CP_1
Così deciso in Palermo, 07 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppina Notonica
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TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8805/2021
Oggi 8 aprile 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 8805/2021 R.G., promossa da
( nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Bragaglia n. 4, rappresentato e difeso - per procura posta in calce all'atto di citazione - dall'avv. pagina 1 di 13 Daniele Fazio ( ), presso il cui studio di Palermo, via Tintoretto n.4, C.F._2 elettivamente domiciliato, il quale dichiara di volere ricevere le notifiche afferenti detta procedura alla PEC ovvero al numero telefax 0916826424.it Email_1
-Attore- Contro
, (C.F.: ), in persona del Sindaco, pro tempore, elett.te Controparte_1 P.IVA_1 dom.to presso l'Avvocatura Comunale, sita in Palermo Piazza Marina n°39 “Palazzo Rostagno”, rapp.to e difeso dall'Avv. Silvana Celesia, (C.F.: ), giusta CodiceFiscale_3 procura generale alle liti (rep. N. 15 del 04.05.2021), il quale difensore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, ai sensi dell'art 125 c.1 c.p.c e dell'art.136 c. 3 c.p.c, al seguente indirizzo di posta certificata: alermo.it; Email_2 CP_1
- Convenuto –
E nei confronti di
cod. fsc. in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., con sede in Palermo, Piazzetta B. Cairoli,rappresentata e difesa dall'avv. Eliana Vinci (c.f.: ) del Foro di C.F._4
Siracusa, con studio in Siracusa al viale Scala Greca n. 406/D, giusta procura alle liti allegata al presente atto, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni al n. di fax 09311653020 o all'indirizzo di p.e.c. Email_3
Terza chiamata in causa
Oggetto : risarcimento ex art. 2051 cc
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro Controparte_1
5467,00, oltre interessi compensativi come da parte motiva , e interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
CONDANNA il al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, Controparte_1
che liquida in complessivi € 2540,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali;
pagina 2 di 13 DISTRAE, ex art. 93 c.p.c., il superiore importo in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
PONE definitivamente a carico del convenuto le spese di CT medico-legale. CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, nei confronti del quale Controparte_1 ha chiesto il risarcimento dei danni fisici subiti, allorquando in data 4 novembre 2019, mentre percorreva a piedi la via Pietrataglata (a Palermo), strada sprovvista di marciapiede, improvvisamente, giunto nei pressi dell'ingresso esterno del supermercato “Decò” posto su detta via, perdeva l'equilibrio e cadeva sull'asfalto dopo aver messo il piede su un avvallamento/irregolarità del manto stradale , procurandosi lesioni fisische . In ragione dell'accaduto, chiedeva , quindi, affermarsi la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051
c.c. quale proprietà e custode del bene .
Si costituiva il convenuto il quale contestava la domanda assumendo che il sinistro CP_1 si era verificato per fatto e colpa esclusiva del danneggiato e ne chiedeva il rigetto;
in subordine invocava l'applicazione dell' art. 1227 cpc ravvisando nei fatti espsoti un concorso colposo del dannegguato;
in ulteriore subordine, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata della società RA PA, al fine di essere manlevato, in forza del contratto di servizio sottoscirtto con cui era stato affidatao a quest'ultima il compito della sorveglianza e manutenzione delle strade cittadine.
Autorizzata la chiamata si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società RA PA assumeva l'infondatezza della chiamata in garanzia atteso che trattandosi di lavori, di interventi e di ripristini eseguiti da parte di terzi, nella specie TIM , in base all 'allegato B del contratto di servizio “Restano esclusi dalla responsabilità aziendale gli interventi relativi (…) al monitoraggio di ripristino degli scavi eseguiti da ditte esterne o dalle aziende per i sottoservizi che sono responsabili dei lavori, da eseguirsi a regola d'arte, per i termini di tempo previsti dalle normative vigenti in
pagina 3 di 13 materia di appalti dei cartelloni e delle insegne di qualsiasi genere e funzioni collocati lungo i marciapiedi e/o sulle strade”; nel merito contestava la domanda ritenendola infondata ed in subordine chiedeva riconoscersi il concorso colposi del danneggiato.
Instauratosi così il contraddittorio, istruita la causa con prove documentali, una prova testimoniale el'epletamento di ctu medica sulla persona dell'attore , la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata posta in decisone.
Ciò premesso, giova premettere che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
In particolare, l'attore ha assunto di avere subito un danno da omessa manutenzione del marciapiede ove è caduto.
Non può, infatti, sostenersi che l'affidamento della manutenzione delle vie cittadine ad altra impresa escluda l'obbligo di custodia del CP_1
Il contratto di appalto/servizio stipulato dal con altre imprese costituisce, infatti, CP_1
soltanto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto dei compiti istituzionali dell'ente pubblico, sicché l'affidamento dei servizi di manutenzione delle strade non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo CP_1
all'impresa appaltatrice del servizio e non vale ad escludere la responsabilità del nei CP_1
confronti degli utenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009 in una fattispecie di manutenzione stradale).
Quanto ai criteri di riparto dell'onere probatorio ex art.2697 c.c., come noto l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità da cose in custodia, agevola l'onere probatorio del danneggiato, il quale non deve provare tutti gli elementi costitutivi del danno extracontrattuale, bensì è onerato a dare la prova del danno e della sua riconducibilità causale alla cosa in custodia,
“ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr.
15389/11).
Ed ancora “a norma dell'art. 2051 cod. civ., incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cassazione, Sez. 3, sent. nr. 7125/13).
pagina 4 di 13 Spetta invece al custode, per liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico, fornire la prova liberatoria del fortuito dando cioè la dimostrazione – in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova – che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
La più recente elaborazione giurisprudenziale ha precisato che l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettivo in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi.
A tanto fa pur sempre riscontro un dovere di cautela intestato in capo a chi entri in contatto con la cosa. Pertanto, quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, “lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela” (Cassazione,
Sez. VI, ord. nr. 2692/2014).
Quando l'esito di tale valutazione conduca nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito
(Cassazione, Sez. III, sent. nr. 23584/2013).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel corso del giudizio è emerso che effettivamente il tratto di marciapiede percorso dall'attore si presentava dissestato , ovvero il piano di calpestio non risultava uniforme e lineare ma presentava rattoppi che creavano rialzi e avvallamenti( cfr all. 1-2, produzione fotografica parte attrice).
pagina 5 di 13 Invero, tanto è emerso anche nel corso della espletata istruttoria a mezzo del teste escusso , sig. , la quale in sede di escussione ha confermato l'evento dedotto in causa. Testimone_1
In particolare , il predetto teste , , all'udeinza del 27 settembre 2023 ha così Testimone_1 dichiarato: ADR: non parente indifferente;
ADR: Cap a) “vero è che nella prima mattinata del 4 novembre
2019 mi trovavo in via Pietratagliata (a Palermo) nei pressi dell'ingresso del supermercato “Decò” ed ho visto il sig. cadere per terra dopo aver messo il piede su un avvallamento del manto stradale presente Parte_1 su detta via” Confermo, mi trovavo sui luoghi il giorno del sinistro stavo percorrendo detta strada per andare verso il supermercato “ , ho visto questa persona, che poi ho saputo essere parte attrice Pt_2
, che storceva la caviglia e si accasciava a terra dopo avere messo il piede nella buca. Mi sono subito premurato a soccorrerlo perché era dolorante . La buca era stata creata dalla mancanza di asfalto ed era posta sulla strada, nella parte esterna dell'area del supermercato. ADR: Cap b) “vero è che provvedevo a prestare i primi soccorsi al sig. il quale, dopo l'accaduto, lamentava dolori in Parte_1 particolare alla caviglia destra” Confermo ADR: c)) “vero è che rimanevo sui luoghi fino all'arrivo della moglie del sig. , la quale provvedeva a far salire il ferito sulla sua auto per trasportarlo in ospedale” Pt_1
Confermo ho chiamato la moglie dopo che il mi dava il numero ed ho aspettato il suo arrivo. Pt_1
Appena la moglie è arrivata l'ho aiutato a salire in macchina della moglie e sono andato via ADR: d)
“vero è che il tratto stradale nel quale il sig. è caduto è quello che mi viene mostrato, e che lo stesso è Pt_1 privo di marciapiede” Confermo in particolare il dissesto ed i luoghi sono meglio evidenziati nelle foto
8a), 8e),8f) e 8g). ADR: e) “vero è che la presenza del tratto dissestato – che pure riconosco - non era segnalata, né lo stesso era recintato”. Non era segnalato. ADR: il fatto è successo di mattina , non era una giornata piovosa, non vi era confusione per strada ADR: Prima di andare via ho lasciato i miei recapiti alla moglie del . Pt_1
Le dichiarazioni rese dalla teste, sulla cui attendibilità non vi sono elementi contrari per poterne dubitare , stante anche la sua condizione di terzietà poiché come dichiarato non legato con l'attore né da vincoli di parentela né da rapporti di conoscenza, trovano riscontro sia nei rilievi fotografii in atti prodotti e riconosciuti dallo stesso teste, in cui appunto è visibile lo stato di dissesto della sede stradale , sia dalla documentazione medica ( cheda 118
e referto pronto soccorso) nella quale i sanitari intervenuti, nell'immediatezza del fatto, hanno annotato “ trauma accidentale piede dx.Occorso stamane secondario a irregolarità pavimentazione stradale” .
pagina 6 di 13 Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni nella relazione in atti (e non contestate dalle parti), che questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni refertate (“ trauma distorsivo al collo piede destro, con interessamento osseo e legamentose del comparto esterno (Vedi esame rx del
25/11/19, eco29/11/19 e RM del 29/01/20). Ha mantenuto immobilizzazione con tutore a gambaletto”).
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ora però, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, sebbene non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità, può di certo ascriversi allo stesso un concorso di colpa si sensi dell'art. 1 ex art. 1227 co 1 c.c.
Deve ritenersi, infatti, che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta del danneggiato, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, I co. c.c.
Va, infatti, evidenziato che il fatto, è avvenuto di giorno di mattina, ed i luoghi erano quindi illuminati dalla luce naturale e che , come è dato evincersi dalle allegazioni fotografiche,
l'ampio dissesto in cui versava il tratto di strada in cui è caduto l'attore non poteva non essere visto dal danneggiato, il che porta a ritenere che effettivamente l'attore sia incorso nel pericolo anche per sua disattenzione.
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr.
Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo pagina 7 di 13 normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Si ritiene che la condotta della danneggiata abbia inciso nella misura del 30% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
Venendo al "quantum debeatur" , alla stregua degli accertamenti eseguiti , sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attore e dell'accertamento clinico, il CT , in sede di perizia medico –legale, ha riscontrato che il sig. , nel sinistro occorsogli ha Pt_1 riportato un “trauma distorsivo al collo piede destro, con interessamento osseo e legamentose del compartoesterno “ e che sono residuati postumi da danno biologico nella misura del 4%, con un periodo di ITP di gg 15 al 75%, di giorni 20 al 50% e gg 10 al 25% .
Le superiori conclusioni , che non risultano scalfite neppure dalle osservazioni fformulate da parte aattrice a cui il CT ha fornito risposta esaustiva , sono da condividere essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “ In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerumque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie
(o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
pagina 8 di 13 Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di
Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre),
pagina 9 di 13 sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011,
n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 2300,00, per i giorni di inabilità temporanea , siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 4 % e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (47 anni ) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 5096,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 1654,52, da moltiplicare per il grado di invalidità (4%) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata( anni 47).
Non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio pari ad € 7396,00, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
pagina 10 di 13 All'attore vano altresì riconosciute le spese mediche pari ad euro 414,00 come da documentazione sanitaria allegata.
La somma liquidata , in ragione della colpa attribuita (30%), ascende complessivamente ad euro 5467,00.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno ( assunta nella data unica del 04.11.2019), e procedere quindi alla rivalutazione, dalle rispettive date di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010).
Infine, venendo alla domanda di manleva formulata dal nei confronti Controparte_1 della RA s.p.a., essa si fonda sul contratto di servizio stipulato tra le parti il 6 agosto 2014 ed in particolare sull'art. 11 comma 1 del contratto che così recita “ La società R.A.P. espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento, e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito Controparte_1
pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici . “
Si osserva che gli accordi negoziali, esistenti fra la P.A. comunale e la Rap, non pongono affatto, in capo a RA - in ordine all'assolvimento del servizio di manutenzione stradale - una responsabilità permanente e totale ( cioè, sussistente in ogni momento della durata del citato contratto di servizio ed estesa – in ogni tale momento – contemporaneamente su tutta la pagina 11 di 13 intera rete stradale della Città di Palermo) in ordine a tutti gli infortuni, in danno degli utenti, che si dovessero verificare sull'intero sviluppo ( pari, fatto notorio, a più di 10.000.000 di m/q).
Il testo del predetto art. 11 del contratto di servizio stipulato specifica che la società è obbligata a svolgere su base annuale, il predetto servizio di manutenzione solo alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale ( per mq/annuo) meglio indicati nei periodi 3° e4 ° di detto art.11 che così testualmente recitano :“...La società R.A.P. si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari. Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione…….”.
E' evidente che tali condizioni limitano ( come, peraltro, espressamente stabilito dalla clausola pattizia di cui al successivo periodo 7° : “…..La società R.A.P. è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine all'esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione delle Rete Stradale..”) la eventuale responsabilità contrattuale di RA S.p.A., solo in ordine agli infortuni degli utenti che siano eziologicamente connessi ad omesso, incompleto o negligente disimpegno della suddetta attività annuale programmata di manutenzione viaria, con esclusione, evidentemente, di tutti quelli che si verificano sulle strade e sui marciapiedi non compresi, annualmente, in tale attività.
Deve, pertanto, escludersi la sussistenza in capo alla Rap di una obbligazione di custodia generalizzata ed incondizionata ( che, in ragione dell'integrale testo dell'art. 11 e delle pattuizioni di esso sopra considerate, deve ritenersi limitata solo ed esclusivamente alle estensioni delle sedi stradali e pedonali oggetto di programmazione annuale di manutenzione
) e di responsabilità estesa, per tutta la durata del contratto di servizio, a tutta l'intera sede stradale della Città di Palermo ed in ordine ad ogni infortunio dovuto ad insidia stradale;
la medesima non può essere chiamata a rispondere ( e a manlevare il , sempre e CP_1 comunque, in ordine a tutti gli infortuni, ovunque verificatisi, e connessi a qualsivoglia “ insidia “ presente su detta intera sede ( sede nella sua interezza, estesa oltre 10.000.000 metri quadri); la RA S.p.A. potrà essere tenuta a rispondere degli infortuni da insidia stradale e a manlevare il degli stessi solo esclusivamente in ordine a quei fatti lesivi causati da CP_1
pagina 12 di 13 insidie ” imputabili, ad inadempimento della propria precitata attività annuale di manutenzione programmata delle rete viaria e pedonale della Città.
In altri termini il non ha provato che la RA s.p.a era tenuta ad eseguire, sull'area CP_1 del sinistro, alcuna programmata attività di manutenzione né alcun calendato passaggio periodico di controllo di tale area.
Il , al fine di provare la fondatezza della domanda di garanzia proposta Controparte_1 nei confronti della R.A.P., avrebbe dovuto lamentare uno specifico inadempimento contrattuale di RA di manutenzione. In particolare, avrebbe dovuto quanto meno : - provare che la sede stradale di che trattasi il giorno in cui è accaduto l'infortunio oggetto di causa, costituiva oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione da parte di RA
S.p.A ; - dedurre, che la presenza dell' asserita “insidia” dedotta in causa era imputabile ad inadempimento di RA in ordine all'espletamento di siffatta attività manutentiva.
Va quindi rigettata la domanda di manleva proposta dal . Controparte_1
Considerato l'esito del giudizio, in ossequio al principio di soccombenza le spese del presente giudizio di parte attrice vanno poste a carico del e liquidate Controparte_1
come in dispositivo, in base ai parametri dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore del “decisum”. Nel rapporto tra e RA PA vanno, invece, compensate in CP_1
ragione dell'esitsenza tra le parti del contratto di servizio.
Le spese di CT vengono definitivamente poste a carico del convenuto . CP_1
Così deciso in Palermo, 07 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppina Notonica
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