TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 109
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che le disposizioni del TUSP, comprese quelle che richiedono una delibera motivata e la sua trasmissione all'AGCM, si applicano anche quando le partecipazioni sono acquisite indirettamente tramite società quotate o società in house. Ha sottolineato che la natura quotata di una società non esonera le amministrazioni pubbliche socie dagli obblighi di motivazione e controllo previsti dal TUSP, al fine di garantire la tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato.

  • Accolto
    Mancata adozione degli atti deliberativi previsti dalla legge

    Il Tribunale ha condannato il Comune resistente ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo di approvazione dell'operazione societaria entro sessanta giorni dalla sentenza, con motivazione analitica ai sensi dell'art. 5 del TUSP e successiva trasmissione all'AGCM.

  • Accolto
    Comportamento omissivo contrario alla normativa a tutela della concorrenza

    Il Tribunale ha annullato la nota del Comune resistente, ove eventualmente adottata, di riscontro negativo al parere motivato dell'Autorità, in quanto tale nota integrava un rifiuto di adeguarsi agli obblighi di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 109
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 109
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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