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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/11/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice Dr Carolina
Burrascano, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1917/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto risarcimento danni promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. ), e residente Parte_1 C.F._1 in Siracusa via Filicudi n. 21, elettivamente domiciliata in Noto via Ducezio n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cultrera, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo
- attrice- contro c.f. e p. iva n. con sede in Roccella Jonica via Roma Controparte_1 P.IVA_1
n. 8, P in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Siderno
(RC), via Trento n. 41/E presso lo studio dell'avv. Salvatore Palermo che la rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
, (p. I.V.A. e c.f.: , con sede a Solarino via Magenta n. 75/B, CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Solarino in via
Cavour 85, presso lo studio dell'avv. Fabio Burgio che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- convenute-
pagina 1 di 5 unipersonale, (C.F. e P. IVA – ”) Controparte_3 P.IVA_3 CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a n Milano, Via
Turati, n. 40 presso lo studio dell'avv. Antonio Salvia che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- terza chiamata -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1 [...]
Controparte_4
Esponeva di avere commissionato a i lavori di efficientamento energetico Controparte_1
(con ecobonus 110%) dell'impianto di climatizzazione e realizzazione di impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, per l'immobile sito in Siracusa via Filicudi n. 21. I lavori iniziavano il
03/06/2021 e terminavano il 28/09/2021 come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'ing. direttore dei lavori. Persona_1
Tuttavia, ancora prima della redazione dello stato finale, già nel mese di settembre 2021 si manifestavano i primi problemi prontamente segnalati.
Solo dopo svariati solleciti la , in data 16/06/2022, provvedeva a smontare il boiler e, CP_2 avvedendosi della presenza di un foro, lo rimontava in via provvisoria in attesa della sostituzione ed in data 31/08/2022 provvedeva alla sostituzione, senza tuttavia installare contemporaneamente il termoregolatore, il quale veniva montato solo in data 07/10/2022, ma risultava difettoso. Era costretta ad attendere l'invio di altro termoregolare che però segnalava il medesimo errore. Seguivano dei tentativi di soluzione che tuttavia non sortivano alcun effetto. Pertanto, con pec del 23/02/2023 e del 28/03/2023 evidenziava il persistere del problema a e per conoscenza all'ing. direttore dei lavori, Controparte_1 Persona_1 sollecitando anche la risoluzione delle altre problematiche, più volte segnalate e non risolte.
Metteva in mora le odierne convenute.
A seguito delle suddette diffide la interveniva, invano, sui luoghi nel Controparte_1 tentativo di garantire il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico ed in particolare del sistema di accumulo.
Concludeva chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento di tutti i danni patrimoniali che quantificava in € 25.000,00.
Si costituiva la convenuta con propria comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, con la quale contestava sia l'an che il quantum e chiedeva il rigetto della domanda e, in ogni caso, in ipotesi di accoglimento totale o parziale di condannare la a tenerla Controparte_2
pagina 2 di 5 indenne e a rifondere alla esponente ogni danno, spesa e accessorio che fosse condannata a pagare all'attrice.
Deduceva che l'installazione dell'impianto termico (pompa di calore) di marca CP_3 serie AWMSS con boiler 330 lt. era stata commissionata dalla esponente alla ditta CP_2
e che il serbatoio della pompa di calore e del termoregolatore, erano stati sostituiti in
[...] garanzia dal produttore evidenziava inoltre che l'impianto era stato completato, CP_3 messo in funzione e collaudato dalla in data 22.03.2022. Sottolineava infine che Controparte_2 del malfunzionamento lamentato dall'attrice sarebbe in ogni caso unicamente responsabile la che, dopo aver installato l'impianto e curato l'assistenza, in data 22.03.2022 Controparte_2 aveva certificato, ad ogni effetto di legge, che l'installazione dell'impianto era a perfetta regola d'arte.
Deduceva, inoltre, che l'intervento di efficientamento energetico era avvenuto con i benefici di cui all'art. 119, comma 7 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, (c.d Superbonus 110%) che appunto prevedeva, a fronte della sostanziale gratuità delle opere tramite il riconoscimento del credito d'imposta pari al 110% del costo delle opere e cessione del credito d'imposta alla ditta esecutrice dei lavori (nel caso di specie) la cessione dell'energia prodotta in esubero rispetto al consumo dell'utente al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
Tale cessione, tuttavia, non avveniva a titolo gratuito, l'utente infatti riceveva una remunerazione nella misura determinata periodicamente con decreto dall'ARERA, come si evince dal contratto del 09.01.2023 (all. 6), trasmesso all'esito della procedura di accreditamento dell'impianto presso il GSE.
In definitiva, ciò che l'attrice indica a fonte di un presunto danno (la cessione dell'energia prodotta in esubero rispetto alle proprie necessità correnti), oltre ad essere previsto espressamente dalla legge come contropartita per la sostanziale gratuità dell'opera per l'agevolazione statale, è fonte di un guadagno per la stessa, giacché come contropartita matura il diritto al compenso per l'energia ceduta da parte del GSE.
Con atto depositato in data 26.6.2023 si costituiva contestando l'an e il CP_2 quantum, in particolare negava ogni responsabilità, evidenziando che in data 1/08/2022 aveva sostituito il boiler ma non il cronotermostato in quanto non ancora disponibile, l'impianto funzionava con regolazione manuale. Successivamente il secondo boiler è stato corroso dall'acqua dell'impianto idrico, in quanto l'impianto era privo del necessario addolcitore che pagina 3 di 5 avrebbe dovuto essere installato dalla ditta quindi in data 13/12/2022 il pezzo è CP_1 stato nuovamente ordinato in garanzia (All. 5), ma non è mai pervenuto.
Chiedeva, pertanto, la chiamata in causa della che in quanto produttore Parte_2 assume ogni responsabilità per eventuali difetti del boiler commercializzato.
A seguito di citazione per chiamata di terzo, con atto depositato in data 3.10.2023 si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte attrice in quando infondata in Controparte_3 fatto e diritto. In particolare, deduceva che né parte attrice né hanno CP_2 indicato quali sarebbero i difetti del componente di marca e tantomeno se le denunciata CP_3 perdite di acqua siano da attribuire ad un difetto di produzione e in cosa consisterebbe il dedotto difetto di produzione. Sosteneva quindi la propria carenza di legittimazione passiva in quanto è il “distributore” dei prodotti e non il “produttore” degli stessi, con la conseguenza che nessuna responsabilità da prodotto difettoso potrebbe mai essergli contestata.
La causa, ritenuta matura per la decisione, 2025, a seguito di trattazione scritta con ordinanza del 23.9.2025 è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Invero, in tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici" (Cassazione civile sez. III 03 dicembre 2015 n. 24632). Dalla citata pronuncia si apprende come in tema di inadempimento di un contratto non sia sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento del debitore richiedendosi piuttosto finanche la prova del danno subito, con specifica indicazione dell'utilità che il creditore avrebbe potuto conseguire laddove il rapporto obbligatorio si fosse concluso adeguatamente.
È pacifico che la responsabilità dell'appaltatore è di tipo contrattuale e che quindi l'onere della prova della corretta esecuzione grava su quest'ultimo.
L'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente, ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto, in quanto è tenuto a eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del pagina 4 di 5 committente;
conseguentemente, egli è responsabile per i vizi derivanti dal progetto che avrebbe dovuto conoscere e prevedere in base all'ordinaria diligenza.
Tuttavia, parte attrice non ha dimostrato il danno subito limitandosi a produrre alcune fatture relative alla fornitura di energia elettrica dall'avvio dell'installazione dell'impianto che tuttavia non provano alcuna perdita patrimoniale e mostra dati di consumo energetici dalla rete elettrica
(al netto delle altre voci addebitate nelle fatture). Pertanto, non ha provato il danno subito né come perdita patrimoniale né come mancato guadagno, come era suo onere, non avendo a tal fine depositato alcuna c.t.p. o altro principio di prova.
Generica è inoltre la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, atteso che parte attrice si è limitata a riferire disagi senza meglio specificare e senza fornire alcuna prova.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese di lite, tenuto conto che, dal canto loro,
i convenuti e la società chiamata non hanno fornito prova del corretto adempimento, mentre parte attrice non ha fornito prova dei danni effettivamente patiti.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario, Dr Carolina Burrascano, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n. 1917/2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa tra tutte le parti spese e compensi del giudizio.
Siracusa lì 20.11.2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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