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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 623/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione dal Consigliere Istruttore all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita da trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] allo Ionio (CS) Parte_1 CodiceFiscale_1 il 4 aprile 2005, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Naccarato (C.F.: C.F._2
), elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Corigliano-Rossano (CS), area urbana
[...]
Rossano, Via Michelangelo 55, pec certificata Email_1
Appellante
E
(C.F. in persona del suo Sindaco in carica p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Miryam Macella (c.f.: ), elettivamente C.F._3 domiciliato presso la sede municipale di P.zza SS. Anargiri (Area urbana Rossano) Corigliano-
Rossano, pec: Email_2
Appellato
1 Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in totale accoglimento, dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 1570/22 emessa in data 13/12/2022 dal Tribunale di
Castrovillari, sez. civ. nella persona del Giudice dott. Vincenzo Di Pede:
1)in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1570/22 emessa dal Tribunale di Castrovillari, Sezione
Civile, Giudice Dott. Vincenzo Di Pede, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2304/20, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Dichiarare il convenuto, in persona del suo sindaco pro- Controparte_2 tempore in carica, responsabile del sinistro occorso al minore in data Parte_1
19.05.20 e, conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dal minore
e di cui alla premessa pari alla somma complessiva di € 28.289,47, Parte_1 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Castrovillari, sez. civ., per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello. Con vittoria delle spese e competenze del presente grado di giudizio, in distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore avv. Marco Naccarato”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
Preliminarmente:
- Accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
- accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dello stesso
In subordine, nel merito:
- Rigettare l'appello proposto e condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 19 ottobre 2020, e , Parte_2 Parte_3 nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sull'allora minore Parte_1
(cl. 2005), convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari il
[...] [...]
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, richiesti nella somma Controparte_1 di euro 28.289,47, conseguenti alle lesioni riportate dal figlio a seguito della caduta dalla bicicletta
2 della quale era rimasto vittima in 19 maggio 2020, intorno alle ore 23.30, in Via Piave: sinistro, in thesi, causato dall'incuneamento della ruota “anteriore destra” nella protuberanze delle “griglie- tombino totalmente rovinate e lasciate prive di alcuna manutenzione”.
Gli attori fecero presente che nell'occorso il minore aveva riportato “escoriazioni multiple, frattura scomposta dell'estremità laterale della clavicola dx con distasi dell'articolazione acromion-claveare” ed aveva fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Corigliano Rossano, area Rossano, il successivo 21 maggio 2020.
Si costituì l convenuto invocando il rigetto della domanda. CP_3
Istruita la causa mediante raccolta di prova testimoniale e disposizione di consulenza tecnica medico-legale, il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 1570/2022 del 13 dicembre
2022, sulla scorta di approfondita disamina dei dati istruttori raccolti, rigettò la domanda in ragione del ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice “in ordine al fatto storico dedotto in giudizio (evento dannoso) ed al nesso di causalità tra tale evento dannoso
e l'anomalia stradale allegata”; venne altresì disposta la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
II - Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato il 7 aprile 2023, ha proposto appello Parte_1
, nelle more divenuto maggiorenne, invocando la modifica della sentenza di primo
[...] grado sulla scorta della analitica confutazione delle valutazioni operate in ordine alla valenza delle dichiarazioni testimoniali raccolte e degli ulteriori elementi probatori addotti.
L'appellante ha anche invocato la sospensione della efficacia della sentenza.
Si è costituito il resistendo al gravame proposto, all'uopo Controparte_1 assumendo di essere a cospetto di appello inammissibile, perché reso in violazione dei criteri di cui all'art. 342 c.p.c., ed infondato in punto di merito sulla base della condivisa – e non smentita
– ricostruzione operata dal primo Giudice.
La Corte, con provvedimento del 10 dicembre 2023, ha disatteso la richiesta inibitoria.
A fronte della fissazione dei termini di cui all'art 352 c.p.c., ha depositato comparsa conclusionale la sola parte appellante.
All'udienza del 4 giugno 2025, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Consigliere Istruttore ha trattenuto la causa a sentenza, riservandosi di riferire al Collegio.
3 III – Le valutazioni della Corte
Tanto riepilogato in ordine agli snodi rilevanti del processo, deve rilevarsi in via preliminare la infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Difesa del ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_4
La norma da ultimo menzionata, nella formulazione applicabile ratione temporis, come è noto, così dispone:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nel caso in esame, il testo del gravame contiene generale e diffusa critica alle argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado in relazione alla ritenuta carenza di dimostrazione della dinamica del sinistro: a sostegno di tanto è stata (ri)proposta una diversa ricostruzione di quanto emerso (e sulla quale, infra) all'esito di una alternativa lettura dei dati istruttori.
L'appello, in definitiva, appare correttamente redatto.
E tanto vale ad introdurre la disamina del merito del gravame, fondato sulla tesi secondo la quale avrebbe errato il Tribunale di Castrovillari nel non ritenere attendibile il contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi.
Giova allora richiamare il testo della decisione, in parte qua:
“I testi escussi, , e , dopo aver Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 confermato la circostanza n. 1, così hanno risposto in ordine alla dinamica del sinistro: teste
[...]
“Io mi trovavo dietro la bicicletta del minore a circa 10 metri perché io l'ho visto Tes_1 molto bene volare il bambino dalla bicicletta quasi da scena da paperissima…Ricordo di aver visto che la ruota della bicicletta era incastrata tra le griglie e tanto so anche perché, dopo che il TE ha preso in braccio il minore che si lamentava, io ho aiutato la sorella a togliere la biciletta e quindi la gomma dalla griglia”; teste , “preciso che io mi trovavo Testimone_2 due o tre passi più indietro di mio TE . Ricordo che la ruota davanti della Parte_1 bicicletta di mio TE è rimasta nella griglia del tombino. Non ricordo esattamente come era il tombino se non sbaglio aveva una forma quadrata”; teste “io e mia sorella Testimone_3 eravamo a circa 5 metri di distanza dietro mio TE. Ho visto che la ruota anteriore della
4 bicicletta si è fermata e la bicicletta si è inclinata e mio TE è caduto a terra... Preciso che la ruota anteriore della bicicletta si è incastrata nella griglia del tombino”.
La prospettazione attorea non ha trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni dei testi.
Nessuno dei testi escussi ha riferito, in particolare, della ben non definita “protuberanza” presente tra il tombino e la strada dove si sarebbe “incuneata” la ruota facendo poi capovolgere la bicicletta. Tutti hanno precisato che la ruota si è incastrata/rimasta nella griglia del tombino.
Sul punto le testimonianze concordano;
e però le stesse, vi è da dire, si rivelano comunque intrinsecamente poco attendibili poste a confronto con l'individuazione fotografica del tombino
(o meglio, della griglia, dove sarebbe rimasta incastrata la ruota della bici) dagli stessi testi compiuta in sede di escussione testimoniale. Il teste ha riconosciuto i luoghi Testimone_2 di causa nella fotografia n. 6 (tombino con chiusino circolare senza griglia) seppur abbia dichiarato “Ricordo che la ruota davanti della bicicletta di mio TE è rimasta nella griglia del tombino. Non ricordo esattamente come era il tombino se non sbaglio aveva una forma quadrata”; il teste si è limitato molto genericamente ad individuare lo stato dei luoghi in Testimone_1 tutto il materiale fotografico, mentre, il teste , ha affermato in maniera Testimone_3 approssimativa che “Il punto del sinistro si trova all'incirca un po' più sotto dell'autovettura che si vede sulla carreggiata nella foto n. 11”; né l'uno né l'altro hanno specificamente indicato il tombino (griglia) dove sarebbe rimasta incastrata la ruota della bicicletta, per come dagli stessi riferito. La stessa documentazione fotografica prodotta dagli attori non può essere considerata dirimente, in quanto, da un lato, alcune foto (quelle prodotte all'atto dell'instaurazione del giudizio) ritraggono crepe sparse del manto stradale e differenti tombini senza alcuna correlazione con la strada dove sarebbe avvenuta la caduta;
dall'altro, ammesso e non provato, che i tombini di cui alle dette fotografie coincidano con quelli ritratti a distanza nelle fotografie prodotte con la memoria n. 2 ex art. 183 VI comma (sì da ritenere che gli stessi si trovino su Via
Piave, dove sarebbe avvenuta la caduta), si fa rilevare che gli stessi presentano regolari chiusini circolari e quadrangolari e non “griglie-tombino” di cui alla narrativa dell'atto di citazione”.
Secondo la tesi dell'appellante, il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, avrebbe convalidato l'originaria tesi attorea.
L'argomento non ha pregio.
Rilevato, in via preliminare, che il testo del gravame si limita criticamente a riproporre una alternativa ricostruzione degli esiti della prova – a fronte della non contestata corretta riproduzione del narrato delle persone escusse – la Corte deve osservare che ineccepibile appare la valutazione compiuta dal primo Giudice.
5 E tanto sin dalla preliminare osservazione in ordine alla indicata dinamica del sinistro per come ricostruita in seno all'atto di citazione, ove ai punti 2 e 3 si faceva presente che “la ruota anteriore destra della bicicletta sulla quale seduto il minore , dopo Parte_1 essersi incuneata nella protuberanza ivi presente tra il tombino e la strada, si capovolgeva, indi il minore cadeva rovinosamente a terra;
le succitate griglie-tombino site in via Piave di
Corigliano-Rossano (CS), area urbana Rossano erano totalmente rovinate e lasciate prive di alcuna manutenzione da parte dell'ente pubblico odierno convenuto”.
L'audizione dei testimoni, a cominciare dal , si pone in radicale contrasto con Tes_1 quanto rappresentato in seno all'atto di citazione ed emergente dalle foto a varie riprese allegate al fascicolo di primo grado.
A fronte, infatti, della ricostruzione operata dal teste citato, secondo il quale addirittura la ruota della bicicletta del ragazzo si era incuneata tra le griglie del tombino, tanto da rendere necessario il suo intervento per “liberarla”, le foto versate in atti documentano in prima battuta l'inesistenza di qualsivoglia “griglia”.
Le immagini allegate in uno con l'atto di citazione rappresentano un tombino di dimensioni circolari.
Né sorte migliore possono avere le ulteriori foto allegate con la memoria ex art. 183 c.p.c.
e riproducenti un tombino quadrato;
in disparte il fatto che difetta qualsivoglia elemento di dimostrazione circa lo stato di non corretta manutenzione di esso, deve osservarsi che non compare alcuna protuberanza.
Anche la stessa dinamica del sinistro appare radicalmente divergente tra quanto indicato in seno all'atto di citazione e quanto ricostruito dai testimoni: la bicicletta si era capovolta, secondo l'editto introduttivo;
tanto avrebbe addirittura provocato una “scena da paperissima” secondo il;
Tes_1 la bicicletta si sarebbe inclinata secondo la sorella dell'attuale appellante.
Diverge poi la descrizione del tombino, prima tondo e poi quadrato.
D'altro canto, non è dato neanche comprendere quale sia la protuberanza contro la quale avrebbe impattato la bicicletta condotta dal ragazzo.
Si profila utile aggiungere, per come rilevato dal Tribunale di Castrovillari, che appare particolarmente sospetto il fatto che, a fronte delle lesioni riportate, solo a distanza di circa 40 ore dall'evento denunciato, il sia stato condotto presso il Pronto Soccorso del locale Parte_1 nosocomio: elemento fortemente dubitativo cerca l'effettiva verificazione del sinistro nei tempi e nei modi denunciati dagli originari attori.
6 Si tratta di dati tutti che il giudice di primo grado, con motivazione che appare immune da censure e meritevole di convinta adesione, ha valorizzato, escludendo la formazione della adeguata prova circa il fatto in thesi generativo della responsabilità dell' . CP_3
Non appare dunque fondato il gravame, meritevole di essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, causa di valore ricompreso sino ad euro 52.000, esclusione della fase istruttoria in appello perché non tenuta, parametro minimo avuto riguardo alla semplicità della questione.
Deve altresì darsi atto dalla sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante di
“versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione” ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 7 aprile 2023 Parte_1 avverso la sentenza n. 1570/2022 del 13 dicembre 2022 del Tribunale di Castrovillari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore del delle Controparte_4 spese processuali, che liquida in euro 2.151 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto dalla sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
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