Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 280 del Registro Generale VG 2025
TRA
, n. a MILAZZO (ME) il 17/05/1967 Parte_1
E
, n. a MILAZZO (ME) il 01/10/1960, Parte_2
rappresentati dall'avv. SPINELLI FABRIZIO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 13/12/1986, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONFORTE SAN
GIORGIO; che dall'unione erano nati due figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del 30 aprile 2010; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di
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che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e quelli tra questi ultimi e la prole, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 13/12/1986 e trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di MONFORTE SAN GIORGIO, tra
[...]
e , come generalizzati in Parte_1 Parte_2
intestazione, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MONFORTE
SAN GIORGIO di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Barcellona P.G. il 23 aprile 2025.
Il Presidente est.
(Antonino Orifici)
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