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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA sulla domanda congiunta di separazione personale e divorzio iscritta al n.rg.
2430/2024, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. TRINCAS FABIOLA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.6.24, richiedevano pronuncia della separazione personale e divorzile con rinuncia al mantenimento e assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
All'udienza del 5 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano quanto indicato nel decreto di fissazione e precisavano che la figlia
è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
la causa veniva rimessa Per_1
al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza. Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi.
Si osserva altresì che le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49
c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
Per Questi Motivi
pagina 2 di 3 il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni sopra riportate e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Velletri (atto n. 6, parte I, anno 2010);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 5 marzo 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA sulla domanda congiunta di separazione personale e divorzio iscritta al n.rg.
2430/2024, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. TRINCAS FABIOLA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.6.24, richiedevano pronuncia della separazione personale e divorzile con rinuncia al mantenimento e assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
All'udienza del 5 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano quanto indicato nel decreto di fissazione e precisavano che la figlia
è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
la causa veniva rimessa Per_1
al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza. Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi.
Si osserva altresì che le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49
c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
Per Questi Motivi
pagina 2 di 3 il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni sopra riportate e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Velletri (atto n. 6, parte I, anno 2010);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 5 marzo 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3