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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 808/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM RA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13856/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0008584084 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 391/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1, impugna la Cartella di pagamento n. 071 2025 0008584084 000 notificata il 28.04.2025, relativa a tassa automobilista anno 2019.
Contesta la mancata notifica degli avvisi presupposti ed eccepisce la prescrizione del credito vantata dall'ente creditore.
Si è costituita ADER che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva ed ha insistito per il rigetto del ricorso.
Resta contumace la Regione Campania.
All'udienza del 15.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le doglianze di cui al ricorso inerisco specificatamente alla mancata notifica da parte dell'Ente creditore
Regione Campania, degli avvisi di accertamento presupposto inerente il bollo auto anno 2019.
La mancata costituzione in giudizio della Regione Campania, pur ritualmente convenuta in giudizio, impedisce la verifica in merito alla sussistenza della notifica dell'atto presupposto, cosicché la cartella di pagamento impugnata risulta illegittimamente emessa in assenza del titolo presupposto e come tale va annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di giudizio che si quantificano in euro 300 con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM RA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13856/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0008584084 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 391/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1, impugna la Cartella di pagamento n. 071 2025 0008584084 000 notificata il 28.04.2025, relativa a tassa automobilista anno 2019.
Contesta la mancata notifica degli avvisi presupposti ed eccepisce la prescrizione del credito vantata dall'ente creditore.
Si è costituita ADER che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva ed ha insistito per il rigetto del ricorso.
Resta contumace la Regione Campania.
All'udienza del 15.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le doglianze di cui al ricorso inerisco specificatamente alla mancata notifica da parte dell'Ente creditore
Regione Campania, degli avvisi di accertamento presupposto inerente il bollo auto anno 2019.
La mancata costituzione in giudizio della Regione Campania, pur ritualmente convenuta in giudizio, impedisce la verifica in merito alla sussistenza della notifica dell'atto presupposto, cosicché la cartella di pagamento impugnata risulta illegittimamente emessa in assenza del titolo presupposto e come tale va annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di giudizio che si quantificano in euro 300 con attribuzione al difensore antistatario.