Parere definitivo 4 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00657/2026REG.PROV.COLL.
N. 01129/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2023, proposto da
EN FO, rappresentato e difeso dagli avvocati EN Falanga, Giovanni De Stefano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni De Stefano in Roma, Circonvallazione Gianicolense, 314;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata Reggio Calabria, n. 797/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. RO EL RI. Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. EN FO ha impugnato innanzi al TAR Calabria, Sezione staccata Reggio Calabria, il provvedimento 15.6.2022, con il quale il Comune di Reggio Calabria ha accertato la sua inottemperanza all’ordine di demolizione n. 39/21, e per l’effetto disposto acquisizione, in favore del civico ente, dei manufatti da lui realizzati abusivamente.
A fondamento del ricorso, egli ha dedotto il difetto di notifica dell’ordinanza di demolizione n. 39/21, nonché della successiva ordinanza n. 17/22, con la quale il Comune gli ha ingiunto la demolizione di ulteriori opere abusive riscontrate in occasione del sopralluogo del 21.4.2022.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Reggio Calabria ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 797/22 il TAR Calabria, Sezione staccata Reggio Calabria, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. FO ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: 1) error in iudicando . Violazione di legge. Difetto di presupposto, anche per insussistenza degli elementi indiziari posti a fondamento del provvedimento originariamente impugnato. Illogicità manifesta. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione e di istruttoria; 2) Violazione dei principi in materia di tutela dell’affidamento e partecipazione al procedimento. Illegittimità manifesta. Difetto di motivazione.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in appello.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 3.12.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Reputa il Collegio corretta la ricostruzione temporale operata dal giudice di prime cure con riferimento sia all’ordinanza di acquisizione, che a quella, prodromica, di demolizione.
Invero, entrambe sono state notificate ex art. 140 c.p.c, e tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini, questi ultimi risultano scaduti. In particolare:
- relativamente all’ordinanza di demolizione, essa si intende conosciuta entro 10 giorni dalla raccomandata informativa del 15.7.2022, e pertanto a far data dal 25.7.2022. Ne consegue che, considerando il periodo di sospensione feriale, il termine per l’impugnazione scadeva il 24.10.2022. Nondimeno, il ricorso è stato notificato in data 29.10.2022, ed è pertanto tardivo;
- relativamente all’ordinanza di acquisizione, essa si intende conosciuta entro 10 giorni dalla raccomandata informativa del 21.6.2022, e pertanto a far data dall’1.7.2022. Ne consegue che, considerando il periodo di sospensione feriale, il termine per l’impugnazione scadeva il 29.9.2022. Nondimeno, il ricorso è stato notificato in data 29.10.2022, ed è pertanto tardivo.
4. Di contro, non colgono nel segno le argomentazioni di parte appellante relative al contenuto delle relate di notifica delle predette raccomandate, atteso che, trattandosi di atti provenienti da un pubblico ufficiale, esse hanno efficacia fidefacente sino a querela di falso – azione giammai esperita dall’appellante – in relazione a ciò che il funzionario notificatore abbia accertato essere avvenuto in sua presenza.
Per tali ragioni, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso, stante la sua tardività.
5. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
6. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
NI Di CA, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
RO EL RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO EL RI | NI Di CA |
IL SEGRETARIO