TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/08/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6193 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BEQO ILDA
RICORRENTE contro
C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come rassegnate all'udienza del 17.06.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Svolgimento del procedimento.
pagina 1 di 7 1. - La ricorrente ha domandato la modifica delle condizioni di Parte_1
affidamento e mantenimento della figlia minorenne nata in [...] Per_1
16.06.2014 dalla relazione ora cessata con . CP_1
L'affidamento è regolato da decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di
Bologna del 14.10.2019 emesso nel procedimento RG n. 2165/2018 di conferma del provvedimento provvisorio di affidamento della minore ai Persona_2
Servizi sociali.
Il mantenimento è regolato da decreto del Tribunale di OD pronunciato in data
04.05.2016 nel ricorso congiunto RG. Vol. 1453/2016: contributo ordinario a carico del padre di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
- La ricorrente con ricorso del 27.10.2023 ha chiesto: l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia con la prosecuzione di incontri solo in forma protetta con il padre;
l'aumento del contributo ordinario ad euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
In data 16/9/2024 è pervenuta la prima relazione richiesta al Servizio sociale di
OD.
- Con ordinanza del 10.01.2025 il Presidente relatore delegato ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. con cui è stato disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di lei e conferma dell'incarico al Servizio sociale di OD di organizzare tempi e modalità degli incontri protetti di con il padre, con facoltà di interromperli Per_1
qualora pregiudizievoli per la minore.
- In data 11.06.2025 è stata depositata relazione di aggiornamento del Servizio sociale incaricato.
- All'udienza del 17.06.2025, parte ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti contenuti nell'ordinanza del 10.01.2025. All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
Motivi della decisione.
2. - Al fine di ottenere la modifica dei provvedimenti che regolano i rapporti pagina 2 di 7 personali ed economici tra genitori e figli è necessario allegare e dimostrare sopravvenienze che rendano non più equilibrato l'assetto in precedenza stabilito.
Nonostante l'art. 337 quinquies, c.c. non enunci esplicitamente tale requisito - a differenza dell'art. 156, ultimo comma, c.c. e dell'art. 9 della legge sul divorzio - il riscontro di idonee sopravvenienze deve infatti ritenersi elemento intrinseco alla possibilità di revisione di precedente provvedimento facente stato tra le parti, tanto per coerenza intrinseca del sistema, quanto per l'ineludibile coordinamento tra la norma in esame e gli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Il richiedente deve dunque allegare con precisione, nonché chiaramente provare, tanto la situazione di fatto sulla cui base venne assunto il provvedimento di cui domanda la revisione, quanto quella attuale, e quindi identificare le modifiche intervenute e la loro non marginale entità.
2.1 - Nel caso in esame, quanto all'affidamento della figlia si deve rilevare Per_1
che al momento dell'affidamento della minore ai Servizi sociali nel 2018, la situazione familiare era molto delicata e conflittuale: il convenuto aveva riportato condanne penali, anche con emissione di misure cautelari, per reati commessi ai danni di (stalking, lesioni personali, ecc..: doc. da 6 a 12). Parte_1
Sulla base della condizione di profondo disagio della minore, il Tribunale per i minorenni decideva – in modifica del decreto del Tribunale di OD n.
3053/2016 pubblicato in data 4.05.2016 che prevedeva l'affidamento congiunto – di affidare quest'ultima al Servizio sociale competente al fine di valutare le capacità genitoriali e impartire le opportune prescrizioni comportamentali ai genitori, con collocamento presso la madre (doc. 1).
Da allora la minore vive con la madre, che si occupa in via esclusiva di e Per_1
che secondo il Servizio sociale competente ha adeguate capacità genitoriali avendo di fatto provveduto da sola alle sue esigenze educative, sanitarie, scolastiche ed economiche. Inoltre, il padre presenta problemi di dipendenza, con percorso discontinuo presso il SE di OD (v. relazione Servizio sociale del
5.09.2024). Nell'ultima relazione del Servizio sociale, depositata in data
11.06.2025, emerge che dalle verifiche effettuate con il SE di OD, CP_1
non risulta essere attualmente in carico al Servizio.
pagina 3 di 7 I rapporti tra la figlia e il padre, seppur migliorati, devono comunque essere ancora mediati dal Servizio sociale in quanto la minore dimostra di nutrire ancora una forte diffidenza nei confronti del padre e di temere di incontrarlo in luoghi esterni (v. relazione servizi sociali 11.06.2025 pag. 6 “ stessa riporta forti remore a Per_1
pensare di incontrare il padre fuori dal contesto protetto e le situazioni fortuite in cui ciò è avvenuto sono state fonte di disagio e ansia per la ragazzina”).
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono i presupposti ex art. 337 quater c.c. per disporre l'affido esclusivo rafforzato di alla madre. Seguendo le Per_1
indicazioni da ultimo esposte dal Servizio sociale, che si condividono, secondo cui
“appare opportuno proseguire nel lavoro educativo mantenendo l'attuale modalità protetta degli incontri padre-figlia, privilegiando la gradualità dell'intervento”, gli incontri con il padre proseguiranno in forma protetta.
Considerate le risultanze dell'indagine effettuata dai Servizi sociali, non è stato necessario disporre l'ascolto della minore.
2.2 – Quanto al contributo ordinario al mantenimento della minore a carico del padre, il decreto del Tribunale di OD pronunciato in data 04.05.2016 prevedeva un assegno mensile di euro 300,00.
In tema di assegno di mantenimento del figlio, i giudici di legittimità hanno più volte ribadito come l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita dei figli stessi e non necessita di specifica dimostrazione: le spese di cura educazione, istruzione ed assistenza crescenti con l'età non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(cfr. Cassazione civile sentenza n. 13664/2022, ordinanza n. 11724/2023).
Per tale ragione, si può prevedere a carico del padre un aumento del contributo al mantenimento del padre ad Euro 350,00 mensili.
2.3 In ragione dell'affidamento esclusivo e del collocamento della minore presso la madre, l'assegno unico per la figlia spetta integralmente alla madre affidataria esclusiva.
3. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una pagina 4 di 7 soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di OD, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica dei provvedimenti vigenti, ovverosia: quanto al regime di affidamento della minore, il decreto del Tribunale per i Minorenni n. 3707/2018 depositato in data 19.12.2018 nel procedimento RG n. 2165/2018 e quanto al regime di mantenimento della minore, il decreto del Tribunale di OD n. 3053/2016 pubblicato in data 4.05.2016 nel procedimento RG n. 1453/2016, dispone quanto segue.
I. – Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione Per_1
presso di lei, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato);
II – conferma l'incarico al Servizio sociale di OD di organizzare tempi e modalità degli incontri protetti di con il padre e di proseguire nell'attività Per_1
di sostegno della relazione padre/figlia al fine se possibile di ampliare gradualmente tempi, luoghi e modalità di frequentazione, con facoltà di interrompere gli incontri qualora disturbanti e pregiudizievoli per la minore con immediata segnalazione da inviare al Giudice Tutelare di OD ed al Pubblico Ministero minorile e con relazione da inviare decorso l'anno al Giudice Tutelare;
III – obbliga a versare a euro 350,00 mensili CP_1 Parte_1
con decorrenza dalla presente sentenza a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo pagina 5 di 7 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di OD:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 6 di 7 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
IV. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
V. condanna a rifondere alla ricorrente le spese CP_1 Parte_1
di lite che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge.
Così deciso in OD nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15/07/025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6193 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BEQO ILDA
RICORRENTE contro
C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come rassegnate all'udienza del 17.06.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Svolgimento del procedimento.
pagina 1 di 7 1. - La ricorrente ha domandato la modifica delle condizioni di Parte_1
affidamento e mantenimento della figlia minorenne nata in [...] Per_1
16.06.2014 dalla relazione ora cessata con . CP_1
L'affidamento è regolato da decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di
Bologna del 14.10.2019 emesso nel procedimento RG n. 2165/2018 di conferma del provvedimento provvisorio di affidamento della minore ai Persona_2
Servizi sociali.
Il mantenimento è regolato da decreto del Tribunale di OD pronunciato in data
04.05.2016 nel ricorso congiunto RG. Vol. 1453/2016: contributo ordinario a carico del padre di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
- La ricorrente con ricorso del 27.10.2023 ha chiesto: l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia con la prosecuzione di incontri solo in forma protetta con il padre;
l'aumento del contributo ordinario ad euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
In data 16/9/2024 è pervenuta la prima relazione richiesta al Servizio sociale di
OD.
- Con ordinanza del 10.01.2025 il Presidente relatore delegato ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. con cui è stato disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di lei e conferma dell'incarico al Servizio sociale di OD di organizzare tempi e modalità degli incontri protetti di con il padre, con facoltà di interromperli Per_1
qualora pregiudizievoli per la minore.
- In data 11.06.2025 è stata depositata relazione di aggiornamento del Servizio sociale incaricato.
- All'udienza del 17.06.2025, parte ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti contenuti nell'ordinanza del 10.01.2025. All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
Motivi della decisione.
2. - Al fine di ottenere la modifica dei provvedimenti che regolano i rapporti pagina 2 di 7 personali ed economici tra genitori e figli è necessario allegare e dimostrare sopravvenienze che rendano non più equilibrato l'assetto in precedenza stabilito.
Nonostante l'art. 337 quinquies, c.c. non enunci esplicitamente tale requisito - a differenza dell'art. 156, ultimo comma, c.c. e dell'art. 9 della legge sul divorzio - il riscontro di idonee sopravvenienze deve infatti ritenersi elemento intrinseco alla possibilità di revisione di precedente provvedimento facente stato tra le parti, tanto per coerenza intrinseca del sistema, quanto per l'ineludibile coordinamento tra la norma in esame e gli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Il richiedente deve dunque allegare con precisione, nonché chiaramente provare, tanto la situazione di fatto sulla cui base venne assunto il provvedimento di cui domanda la revisione, quanto quella attuale, e quindi identificare le modifiche intervenute e la loro non marginale entità.
2.1 - Nel caso in esame, quanto all'affidamento della figlia si deve rilevare Per_1
che al momento dell'affidamento della minore ai Servizi sociali nel 2018, la situazione familiare era molto delicata e conflittuale: il convenuto aveva riportato condanne penali, anche con emissione di misure cautelari, per reati commessi ai danni di (stalking, lesioni personali, ecc..: doc. da 6 a 12). Parte_1
Sulla base della condizione di profondo disagio della minore, il Tribunale per i minorenni decideva – in modifica del decreto del Tribunale di OD n.
3053/2016 pubblicato in data 4.05.2016 che prevedeva l'affidamento congiunto – di affidare quest'ultima al Servizio sociale competente al fine di valutare le capacità genitoriali e impartire le opportune prescrizioni comportamentali ai genitori, con collocamento presso la madre (doc. 1).
Da allora la minore vive con la madre, che si occupa in via esclusiva di e Per_1
che secondo il Servizio sociale competente ha adeguate capacità genitoriali avendo di fatto provveduto da sola alle sue esigenze educative, sanitarie, scolastiche ed economiche. Inoltre, il padre presenta problemi di dipendenza, con percorso discontinuo presso il SE di OD (v. relazione Servizio sociale del
5.09.2024). Nell'ultima relazione del Servizio sociale, depositata in data
11.06.2025, emerge che dalle verifiche effettuate con il SE di OD, CP_1
non risulta essere attualmente in carico al Servizio.
pagina 3 di 7 I rapporti tra la figlia e il padre, seppur migliorati, devono comunque essere ancora mediati dal Servizio sociale in quanto la minore dimostra di nutrire ancora una forte diffidenza nei confronti del padre e di temere di incontrarlo in luoghi esterni (v. relazione servizi sociali 11.06.2025 pag. 6 “ stessa riporta forti remore a Per_1
pensare di incontrare il padre fuori dal contesto protetto e le situazioni fortuite in cui ciò è avvenuto sono state fonte di disagio e ansia per la ragazzina”).
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono i presupposti ex art. 337 quater c.c. per disporre l'affido esclusivo rafforzato di alla madre. Seguendo le Per_1
indicazioni da ultimo esposte dal Servizio sociale, che si condividono, secondo cui
“appare opportuno proseguire nel lavoro educativo mantenendo l'attuale modalità protetta degli incontri padre-figlia, privilegiando la gradualità dell'intervento”, gli incontri con il padre proseguiranno in forma protetta.
Considerate le risultanze dell'indagine effettuata dai Servizi sociali, non è stato necessario disporre l'ascolto della minore.
2.2 – Quanto al contributo ordinario al mantenimento della minore a carico del padre, il decreto del Tribunale di OD pronunciato in data 04.05.2016 prevedeva un assegno mensile di euro 300,00.
In tema di assegno di mantenimento del figlio, i giudici di legittimità hanno più volte ribadito come l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita dei figli stessi e non necessita di specifica dimostrazione: le spese di cura educazione, istruzione ed assistenza crescenti con l'età non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(cfr. Cassazione civile sentenza n. 13664/2022, ordinanza n. 11724/2023).
Per tale ragione, si può prevedere a carico del padre un aumento del contributo al mantenimento del padre ad Euro 350,00 mensili.
2.3 In ragione dell'affidamento esclusivo e del collocamento della minore presso la madre, l'assegno unico per la figlia spetta integralmente alla madre affidataria esclusiva.
3. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una pagina 4 di 7 soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di OD, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica dei provvedimenti vigenti, ovverosia: quanto al regime di affidamento della minore, il decreto del Tribunale per i Minorenni n. 3707/2018 depositato in data 19.12.2018 nel procedimento RG n. 2165/2018 e quanto al regime di mantenimento della minore, il decreto del Tribunale di OD n. 3053/2016 pubblicato in data 4.05.2016 nel procedimento RG n. 1453/2016, dispone quanto segue.
I. – Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione Per_1
presso di lei, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato);
II – conferma l'incarico al Servizio sociale di OD di organizzare tempi e modalità degli incontri protetti di con il padre e di proseguire nell'attività Per_1
di sostegno della relazione padre/figlia al fine se possibile di ampliare gradualmente tempi, luoghi e modalità di frequentazione, con facoltà di interrompere gli incontri qualora disturbanti e pregiudizievoli per la minore con immediata segnalazione da inviare al Giudice Tutelare di OD ed al Pubblico Ministero minorile e con relazione da inviare decorso l'anno al Giudice Tutelare;
III – obbliga a versare a euro 350,00 mensili CP_1 Parte_1
con decorrenza dalla presente sentenza a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo pagina 5 di 7 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di OD:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 6 di 7 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
IV. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
V. condanna a rifondere alla ricorrente le spese CP_1 Parte_1
di lite che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge.
Così deciso in OD nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15/07/025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7