TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/09/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9061/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Parentini Mirko, ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 17.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 9061/2023 avente ad oggetto domanda di rimborso spese ex art. 1720 c.c. e 2041 c.c. promossa da:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Trebiani
ATTRICE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Simona Gagino e Alessia Visdomini
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce tutte del caso, in via principale condannare il Sig. ai sensi dell'art. 1720 c. c. al pagamento in favore della Controparte_1
Sig.ra dell'importo di € 8.303.50, o comunque della somma, maggiore o minore, Parte_1 risultante a seguito di idonea istruttoria anche in esito alla determinazione della quota di spettanza del convenuto dei costi de quibus;
somma da determinarsi, occorrendo, in via equitativa;
il tutto oltre interessi al saggio legale dalla data dell'anticipazione al saldo, in via subordinata condannare il Sig. ai sensi dell'art. 2041 c. c. e/o comunque delle meglio viste Controparte_1 disposizioni al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo di € 8'303.50.-, o Parte_1 comunque della somma, maggiore o minore, risultante a seguito di idonea istruttoria anche in esito
1 alla determinazione della quota di spettanza del convenuto dei costi de quibus;
somma da determinarsi, occorrendo, in via equitativa;
il tutto oltre interessi al saggio legale dalla data dell'anticipazione al saldo. Con vittoria delle spese di lite, comprensive di compenso professionale, rimborso forfettario spese generali 15%, esborsi ed accessori come per legge”.
Per il convenuto:
“Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale voglia, rigettata ogni contraria istanza:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito in luogo del Giudice di Pace di Genova competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme pretese da controparte, in tutto e/o in parte;
Nel merito: rigettare la domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, in forza dei motivi di cui in narrativa e/o ridurla nella misura che sarà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte attrice
1.1) , in proprio e quale titolare dell'azienda agrituristica “Villa Carmelina”, con atto Parte_1 di citazione del 06.10.2023, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 affinché questo Tribunale lo condannasse, ai sensi dell'art. 1720 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in suo favore della somma di € 8.303,50 o della diversa somma risultante in corso di causa, esponendo, a sostegno della propria domanda:
1.2.a) che il 04.02.1999 suo figlio aveva acquistato l'intera proprietà degli Controparte_2 immobili siti in Recco e accatastati al foglio 1, mappali 965 (fabbricato)-46- 47-531-535-248-529-
534 e per la quota di 1/2 (divenendone comproprietario con lo zio quelli di cui Controparte_1 ai mappali 328-429-442-554-555 (v. doc. 1), mentre fratello di suo marito, Controparte_1
lo stesso giorno, aveva acquistato l'intera proprietà degli immobili siti in Recco e Controparte_3 accatastati al foglio 1, mappali 966 (fabbricato)-432- 548-549-45-324-325-330-422 ed al foglio 5, mappali 3-7-8-20-21 e per la quota di 1/2 (divenendone comproprietario con Controparte_2 quelli di cui al foglio 1, mappali 328-429-442-554-555-556-444 (v. doc. 2);
1.2.b) che i fabbricati di cui al mappale 965 e 966 facevano (e fanno) parte di un edificio sito in Recco, alla Via Verzemma, in oggi accatastati come mapp. 965 sub 1 (Via Verzemma 33 di proprietà di e 966 sub 1 (Via Verzemma 33 A di proprietà di;
Controparte_2 Controparte_1
2 1.2.c) di avere la disponibilità dell'immobile di Via Verzemma 33 e dei terreni di proprietà esclusiva del figlio e il godimento pro quota dei fondi in comproprietà tra questi e Controparte_2 CP_1
[...]
1.2.d) di aver, in particolare, stipulato in data 05.09.2002 con un contratto di Controparte_1 affitto di fondo rustico con il quale il primo concedeva in locazione per un periodo di anni 14, ovvero fino al 05.09.2016, alla seconda “nell'ambito dell'intrapresa nuova azienda agricola” i terreni di sua proprietà esclusiva e la sua quota di ½ di quelli in comproprietà con che erano stati Controparte_2 oggetto dell'atto di acquisto del 1999 (v. doc.3), con la sola eccezione del fabbricato di cui al mappale
966 sub 1 che rimaneva di esclusiva proprietà di che da allora lo utilizzava in Controparte_1 proprio o concedendolo in locazione a terzi;
1.2.e) che in data 19.02.2004 iniziava l'attività dell'impresa agricola “Villa Carmelina di Monica
Gaggero”, con sede nell'immobile di Via Verzemma 33 ed utilizzo degli immobili tutti di cui al precedente punto e che, in data 01.08.2005, cominciava altresì l'esercizio dell'attività agrituristica, con ricettività nell'immobile accatastato al mappale 965 sub 1 (v. doc. 4), poi spostata nell'edificio mappale 967 sub 1 (v. doc. 7);
1.2.f) che nel corso degli anni, con l'assenso di aveva effettuato, anche nella sua Controparte_1 qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, numerosi interventi di Controparte_2 miglioria del compendio, realizzando una veranda in aderenza alla facciata dell'edificio di Via
Verzemma 33-33A, sistemando l'area di fronte all'immobile (mappale 442) con la realizzazione di una piscina a servizio dello stesso e installando in fregio alla detta area una cucina completamente attrezzata ed, infine, realizzando sul fondo di proprietà comune corrispondente ai m.li 554-555 una dépendance composta da 5 alloggi ed accatastata come mappale 967 sub 1;
1.2.g) che nel mese di dicembre 2019, aveva sottoscritto, su richiesta di un Controparte_1 contratto di “comodato oneroso” (da ritenersi invece un contratto di affitto agrario) relativo alla quota di ½ dell'edificio mappale 967 sub 1 (v. doc. 8) ed un contratto di comodato gratuito relativo alla quota di ½ degli immobili già mappale 442 (v. doc. 9) e, dunque, della piscina, dell'area circostante e della cucina esterna;
1.2.h) che entrambi i fabbricati (Via Verzemma 33 e 33A) usufruivano del medesimo serbatoio del gas, utilizzato per il riscaldamento e la produzione dell'acqua calda, e che, su incarico di CP_1
aveva provveduto al rifornimento di tale serbatoio, acquistando le forniture di volta in
[...] volta necessarie, sostenendo in via esclusiva, nel periodo 07.11.2011-21.01.2021, costi per un totale di € 14.622,66 (v. docc. da 10.01 a 10.28), di cui € 1.991,00 erano, sulla base delle risultanze dei contabilizzatori, da imputarsi a Controparte_1
3 1.2.i) che le due unità immobiliari erano fino a poco tempo prima dell'instaurazione del giudizio servite da un'unica utenza del servizio idrico integrato e che, su incarico di Controparte_1 aveva provveduto alla gestione del rapporto con il fornitore, sostenendo in via esclusiva, nel periodo
15.09.2014-02.11.2021, costi per un totale di € 4.111,11 (v. docc. da 11.01 a 11.31) e, che, in assenza di diverse risultanze, la quota del 50% di tali costi, ovvero € 2.055,55, doveva essere imputata a
Controparte_1
1.2.l) di aver, previa consultazione e su incarico di provveduto a disporre una Controparte_1 serie di interventi all'impianto elettrico afferenti a parti comuni alle due unità immobiliari, sostenendo i seguenti costi:
- in data 01.06.2012 € 847,00 (v. doc. 12.01) per la fornitura e posa in opera di lampade per esterno posizionate nel comune vialetto di accesso;
- in data 04.10.2016 € 1.830,00 (v. doc. 12.02) per la sostituzione del quadro elettrico, la sostituzione di lampade esterne, il controllo di linee ed interruttori differenziali;
- in data 27.06.2017, 01.09.2017 e 28.09.2017 complessivi € 3.196,00 per manutenzione ordinaria dell'impianto luci e forza motrice (v. docc. 12.03-12.04 e 12.05), per un totale di € 5.873,00 e che, in assenza di diverse risultanze, la quota del 50% di tali costi, ovvero
€ 2.936,50, doveva essere imputata a Controparte_1
1.2.m) di aver, nei mesi di ottobre 2013 e settembre 2015, su richiesta di Controparte_1 eseguito interventi di riparazione alla canna fumaria al servizio esclusivo dell'unità immobiliare, sita in Via Verzemma 33A di proprietà di quest'ultimo, sostenendo costi per l'acquisto dei materiali necessari alla sostituzione delle parti guaste per € 407,00 (v. docc. 13.01 e 13.02), che dovevano essere imputati esclusivamente a carico di Controparte_1
- di aver, previa consultazione e su incarico di provveduto a disporre Controparte_1
l'effettuazione di una serie di interventi di manutenzione agli impianti della piscina per un totale di €
1.829,60, di cui:
- € 1.400,00 in data 28.04.2014 per l'acquisto di un pulitore VO (v. doc. 14.01);
- € 429,60 in data 30.09.2016 per la sostituzione del blocco motore VO (v. doc 14.02),
e che, in assenza di diverse risultanze, la quota del 50% di tali costi, ovvero € 914,50, doveva essere imputata a Controparte_1
1.2.n) che non aveva provveduto a corrisponderle i predetti importi per un totale Controparte_1 di € 8.303,50 e che le richieste di corresponsione degli stessi, inviate a mezzo pec per il tramite del proprio legale in data 28.10.2021 e 19.12.2022 (v. docc. 15 e 16), erano rimaste prive di riscontro.
4 1.3) Concludeva, pertanto, chiedendo, ai sensi dell'art. 1720 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2041
c.c., la condanna di al pagamento pro quota delle spese dalla medesima Controparte_1 sostenute in via esclusiva.
2. Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte convenuta
2.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 11.12.2023 si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza per valore
[...] dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di Genova, non eccedendo la causa il valore di
€ 10.000,00 e che venisse dichiarata in tutto o/in parte l'intervenuta prescrizione delle somme richieste dall'attrice, in quanto risalenti ad un periodo anteriore ai dieci anni, e nel merito, il rigetto delle domande ex adverso proposte, in quanto infondate, e/o la loro riduzione nella misura accertata in corso di causa, deducendo, in particolare:
2.1.a) che i contratti di comodato con la erano stati sottoscritti in data 01.01.2017 e che, a Pt_1 seguito dell'inadempimento della medesima rispetto al pagamento degli importi indicati nei contratti, gli stessi erano stati risolti e che era stato richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova il decreto ingiuntivo n. 106/2022 per il complessivo importo di € 46.200,00 derivante dal mancato pagamento delle somme convenute nel contratto di comodato oneroso intercorso tra le parti, avverso il quale era stata avanzata opposizione da parte della ed il cui giudizio era, all'atto della costituzione nel Pt_1 presente giudizio, ancora pendente (e poi conclusosi con Sentenza n. 1674/2024- rg. n. 2675/2022, pubblicata in data 29.05.2024, con il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 8.800,00 per canoni da ottobre 2022 a gennaio 2024);
2.1.b) che la richiesta di restituzione della somma di € 8.303,50, o della somma meglio ritenuta, avanzata dall'attrice, peraltro generica e determinata in via presuntiva nella misura paritaria di un mezzo ciascuno, nonostante il diverso godimento di ciascuna parte sul compendio immobiliare, era indebita ed illegittima, trattandosi di spese, in parte, ordinarie e come tali a carico del comodatario, come anche indicato nei contratti stessi intercorsi tra le parti, e, in parte, non autorizzate né riconosciute dal medesimo, il quale si era sempre fatto carico di ogni costo e/o spesa afferente alla proprietà e non aveva conferito alcun incarico e/o mandato e/o autorizzazione ad effettuare le spese di cui l'attrice chiedeva la restituzione;
2.1.c) che, in ogni caso, la non aveva fornito adeguata dimostrazione dei consumi a lui Pt_1 addebitati né fornito spiegazioni in merito ai criteri addottati al fine di quantificare gli addebiti mossi a suo carico né fornito prova del conferimento dell'incarico o del mandato ricevuto.
3. Esposizione dello svolgimento processo
3.1) Ritenuta l'eccezione di incompetenza per valore proposta dal convenuto non idonea a definire il giudizio, la causa veniva istruita per mezzo di prove orali.
5 3.2) All'esito dell'assunzione delle prove orali, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti sulla base della proposta formulata da questo Giudice ex art. 185 bis c.p.c. – stante la mancata adesione dell'attrice - veniva licenziata Ctu volta a ricostruire, tenuto conto della destinazione e dell'estensione delle proprietà, usufruenti delle forniture di acqua e di gas, i consumi dell'acqua e del gas, nel periodo compreso tra il 07.11.2011 e il 21.01.2021 riferibili alle proprietà nella disponibilità delle parti.
3.3) All'esito del deposito della relazione peritale, il Giudice, preso atto dell'esito negativo dell'ulteriore tentativo di conciliazione esperito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. l'udienza del 16.09.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memoria conclusionale.
4. Sull'eccezione preliminare di incompetenza per valore.
4.1) Preliminarmente si deve rilevare che non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza per valore dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di Genova avanzata dal convenuto, in quanto, ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella “maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 3142/2023).
4.2) Nel caso in specie l'attrice ha formulato le proprie conclusioni in modo aperto, chiedendo una condanna ai sensi dell'art. 1720 c.c., o in subordine ex art. 2041 c.c., per un importo anche maggiore di quello indicato (ovvero € 8.303,50) incardinando, in tal modo, alla stregua del principio giurisprudenziale richiamato la competenza per valore di questo Tribunale.
5. Sull'eccezione di prescrizione.
5.1) Parimenti non meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione opposta dal convenuto.
5.2) Gli importi, di cui viene richiesto il rimborso (o per utenze condivise o per migliorie), secondo quanto risulta dalle quietanze agli atti di causa, sono stati pagati dall'attrice nel decennio anteriore al primo atto di interruzione della prescrizione (costituzione in mora del 28.10.2021) sicché le relative pretese restitutorie non possono ritenersi estinte per prescrizione.
6. Sulla domanda di restituzione delle somme avanzata da parte attrice
6.1) Parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto, ai sensi dell'art. 1720 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento pro quota delle somme dalla stessa versate per le utenze (gas e acqua) condivise con l'immobile di proprietà esclusiva del convenuto e dalla medesima interamente sostenute, oltre alla restituzione pro quota delle somme inerenti a spese relative ad interventi di miglioria vari su parti comuni degli immobili (di cui avrebbero usufruito, dunque, anche il bene
6 immobile in proprietà del convenuto) e sulla canna fumaria (asseritamente a servizio della proprietà esclusiva del convenuto).
6.2) Parte convenuta, per contro, dopo aver premesso di non aver conferito alcun mandato all'attrice per eseguire interventi sull'immobile di sua proprietà o sugli immobili in comproprietà con il figlio dell'attrice, ha dedotto che non potevano essergli addebitati, nemmeno a titolo di ingiustificato arricchimento, la metà dei consumi e delle spese sostenute dall'attrice la quale aveva l'utilizzo della quasi totalità del compendio immobiliare ove vi esercitava l'attività di agriturismo ( e ciò in forza di un contratto di affitto di fondo rustico del 05.09.2002 e di due contratti di comodato sottoscritti tra le parti in data 01.01.2017 che ponevano, peraltro, i consumi di energia elettrica e acqua a carico della comodataria); laddove – per contro – il convenuto aveva il limitato godimento del solo alloggio sito in Via Verzemma 33 A che utilizzava solo durante l'estate.
6.3) Orbene, quanto ai costi correlati ai consumi di acqua e gas, la CTU ammessa ha rilevato che tre degli immobili serviti dalle utenze di gas e acqua, per cui viene chiesto il rimborso, sono nella disponibilità esclusiva dell'attrice e dei suoi familiari, mentre il convenuto ha il godimento di uno solo dei beni immobili in sua esclusiva proprietà (cfr. pagine da 6 a 13 della relazione peritale); la
CTU ha rilevato che, al momento dell'accesso in loco, non vi erano contatori che rilevassero i consumi dei singoli immobili.
6.4) Inoltre si rileva che è documentalmente provato e non contestato il fatto che l'attrice, oltre a risiedere con la propria famiglia nell'immobile di proprietà del figlio, utilizza parte di quest'ultimo immobile ed altri immobili concessi in godimento (v. doc. 4 attrice) per l'attività di agriturismo, mentre il convenuto utilizza l'immobile rimasto in sua proprietà ed uso esclusivo durante il periodo estivo (circostanza quest'ultima non contestata da parte attrice e, pertanto, da ritenersi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., pacifica).
6.5) Il CTU ha rilevato che gli immobili venivano “approvvigionati periodicamente dalla CP_4
” di gas mediante “bombolone apposito dislocato in altra area”.
[...]
6.6) Risulta, altresì, che le relative fatture delle bombole siano state saldate dall'attrice (v. docc. da
10.01 a 10.28 e da 20 30 attrice).
6.7) Ugualmente pacifico si può ritenere il fatto che le unità immobiliari, quantomeno fino al 2021, fossero servite da un'unica utenza idrica come sostenuto dall'attrice la quale aveva provveduto anche ai pagamenti delle relative fatture (v. docc. da 11.01 a 11.31 attrice).
6.8) Inoltre la stessa CTU ha rilevato, come sopra evidenziato, che i quattro immobili (tra cui quello nella disponibilità esclusiva del convenuto) hanno un comune approvvigionamento di acqua potabile.
6.9) Seppur non consta che il convenuto avesse conferito all'attrice un mandato a pagare anche per suo conto i consumi di gas e acqua riferibili all'immobile di sua proprietà esclusiva è tuttavia evidente,
7 anche alla luce dei rilievi del CTU, che tale immobile avesse usufruito delle forniture di gas e di acqua interamente saldate dall'attrice conseguendo, in tal modo, un'indebita locupletazione in danno della stessa attrice.
6.10) Ciò non di meno, posto che l'attrice aveva l'utilizzo di tre dei quattro immobili e che, indubbiamente, lei e i suoi familiari, risiedendo in loco ed esercitando l'attività di agriturismo, facevano un uso senz'altro più intensivo di gas e acqua, laddove per contro il convenuto utilizzava l'unico immobile in sua proprietà esclusiva solo durante la stagione estiva, correttamente la CTU ammessa sul punto non ha ripartito i costi in misura paritaria ma, pur con le approssimazioni del caso
(non essendo stati rinvenuti in loco contatori che conteggiassero separatamente i consumi per immobili), tenendo conto della diversa destinazione d'uso, del periodo di loro utilizzo e del numero di persone astrattamente utilizzatrici degli immobili sulla base delle dimensioni degli stessi.
6.11) Sicché vanno confermate le risultanze della CTU la quale, in relazione alla proprietà esclusiva del convenuto, ha stimato in € 2.224,56 i consumi di gas ed in € 400,86 i consumi di acqua potabile a fronte dei consumi molto più elevati riferibili ai restanti immobili nella disponibilità dell'attrice
(stimati dal CTU in € 12.397,99 per il consumo di GPL ed in € 3.040,88 per il consumo di acqua).
6.12) Alla luce di quanto sopra esposto, appare, pertanto, meritevole di parziale accoglimento la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dall'attrice, giacché avendo l'attrice provveduto a saldare le forniture di gas e acqua per tutti gli immobili, ivi compreso quello in uso esclusivo per il periodo in esame del sig. ha procurato a costui un ingiustificato arricchimento Controparte_1 commisurabile al risparmio da quest'ultimo conseguito per l'omesso pagamento delle predette utenze.
6.13) Con riferimento alla domanda di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di miglioramento degli immobili, segnatamente aventi ad oggetto la riparazione e manutenzione dell'impianto elettrico comune, gli interventi alla canna fumaria di proprietà esclusiva del convenuto e l'acquisto e la riparazione di un robot pulitore per la piscina (da ritenersi comune all'epoca delle spese di cui l'attrice chiede il rimborso, ovvero 28.04.2014 e 30.09.2016, stante la stipula del contratto di comodato gratuito avvenuta solo in data 01.01.2017), si rileva che non figura agli atti alcun documento o idoneo riscontro probatorio dell'asserito mandato che il convenuto avrebbe CP_1 conferito alla cognata.
6.14) Non si può ritenere sul punto particolarmente attendibile la deposizione del sig. CP_3
, fratello del convenuto e marito dell'attrice, il quale sebbene abbia confermato che il fratello
[...] aveva concordato gli interventi con l'attrice, tuttavia ha un evidente e qualificato interesse CP_1 di fatto all'esito della lite, poiché lo stesso testimone ha riferito di aver seguito personalmente tutti i lavori insieme alla moglie avendo eseguito anche personalmente alcuni lavori (cfr. verbale di udienza
8 del 18.04.2024: “Lo so perché io mi occupavo di tutto: lì io ci vivevo mio fratello no […] mi occupavo io di tutto nell'agriturismo, della manutenzione sia interna che delle parti esterne. Io vivevo lì e me ne occupavo per quello […]”) talché può fondatamente ritenersi che gestisse l'attività di agriturismo insieme al coniuge.
6.15) Inoltre il testimone , che si era occupato degli interventi sull'impianto Testimone_1 elettrico, ha riferito che le sue fatture erano intestate e saldate dall'azienda agricola (rispetto alla quale il convenuto è estraneo). Né, nella sua deposizione, ha fatto minimamente riferimento ad un coinvolgimento del convenuto nell'affidamento dei lavori, essendosi limitato a riferire che conosceva personalmente il convenuto.
6.16) Inoltre si rileva che, nonostante gli interventi siano stati posti in essere tra il 2012 e il 2017, al sig. non era stato inviato – come normalmente accade allorché si concordino Controparte_1 delle spese nell'interesse comune – alcun preventivo inerente agli interventi né alcuna richiesta di rimborso immediatamente dopo la loro esecuzione;
sul punto non può trascurarsi che la prima intimazione risale a quattro anni dopo l'ultimo intervento (2017) e a ben nove anni dopo il primo intervento (2012); né le parti fanno riferimento a tali rimborsi asseritamente dovuti dal sig. CP_1 nel contratto di comodato (il quale, peraltro, pur prevedeva obblighi a carico della parte
[...] attrice) intervenuto nel 2017; sicché pare logico concludere che la spesa non fosse stata concordata tra le parti ma dipendesse dal sopravvenuto contenzioso tra loro (relativo all'adempimento da parte dell'attrice degli obblighi discendenti dal contratto di comodato stipulato con il convenuto).
6.17) Si ritiene, dunque, che non vi siano elementi probatori sufficienti per poter ritenere che gli interventi, asseritamente eseguiti dall'attrice nel corso di un quinquennio, fossero stati concordati con il convenuto o su suo incarico.
6.18) Neppure è chiaro se gli interventi asseritamente inerenti alla canna fumaria (ammontanti a €
407,00) fossero stati sostenuti dall'attrice nell'esclusivo interesse della proprietà di Via Verzemma
33 A (di proprietà esclusiva del sig. giacché le fatture prodotte (intestate Controparte_1 all'azienda di agriturismo di cui l'attrice è titolare) si riferiscono genericamente a forniture di tubazioni peraltro indirizzate alla proprietà di Via Verzemma 33 (nella disponibilità esclusiva dell'attrice e dei suoi familiari).
6.18) Si osserva, peraltro, che neppure risultano integrati i presupposti dell'arricchimento senza causa giacché il partecipante alla comunione – direttamente o per il tramite di terzo al quale abbia concesso in godimento la sua proprietà - non può agire di sua iniziativa sui beni comuni, sia pure per le spese necessarie, eludendo la disposizione dell' art. 1105, 1°c, c.c., che attribuisce a tutti i partecipanti il diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune;
inoltre l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli
9 altri compartecipi, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori (cfr. sul punto, Cass. Civ. n. 5465/2022; Cass. Civ. n. 20652/2013), fermo restando in ogni caso che l'art. 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità, con esclusione, quindi, degli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune (cfr. Cass. civ. n.
253/2013).
6.19) Orbene, nel caso, di specie, oltre a non esservi idonei riscontri probatori dell'accordo sulle migliorie asseritamente apportate ai beni in comune, neppure vi è prova che si trattasse di spese necessarie per la conservazione della cosa comune o dell'inerzia del convenuto, né che l'attrice avesse precedentemente interpellato lo stesso convenuto al fine di concordare le spese, emergendo dagli atti solamente il fatto che l'attrice aveva richiesto, peraltro a considerevole distanza di tempo dal momento in cui aveva corrisposto i relativi importi, il loro rimborso pur essendo state le spese tutte fatturate all' , con ogni relativa conseguenza anche in termini di Parte_2 deducibilità fiscale, cosicché non può, nel caso di specie, ravvisarsi nemmeno un ingiustificato arricchimento del convenuto a discapito dell'attrice ai sensi dell'art.2041 c.c.
6.20) In conclusione, pertanto, appare meritevole di accoglimento la sola domanda avanzata da parte attrice relativamente alla restituzione pro quota da parte del convenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di quanto dalla medesima pagato in via esclusiva a titolo di consumo di acqua e gas, mentre devono essere rigettate le altre richieste di rimborso relativamente agli interventi di miglioria avanzate dall'attrice nei confronti del convenuto.
7. Spese di lite e tecniche
7.1) In considerazione del parziale e limitato accoglimento delle domande formulate da Pt_1
nei confronti di le spese di lite vanno compensate per i due terzi con
[...] Controparte_1 conseguente condanna del Sig. a rifondere la residua frazione di un terzo delle Controparte_1 spese di lite, da liquidarsi avuto riguardo ai valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a 5.200,00), individuato tenendo conto del criterio del decisum (cfr.. Cass.
30999/2023).
10 7.2) Le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 30.12.2024, vengono definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico di per un terzo e a carico paritario delle Controparte_1 due parti per la residua frazione dei due terzi.
p.q.m.
definitivamente decidendo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 2.625,42, oltre interessi legali dalla costituzione in mora
[...]
(28.10.2021) al saldo;
2. rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice;
3. compensa le spese di lite per i due terzi e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 rifondere a la residua frazione di un terzo delle spese di lite, che si liquidano Parte_1 in € 88,00 per esborsi (pari a un terzo di € 264,00 per contributo unificato) ed € 850,60 per compenso del difensore (pari a un terzo di € 2.552,00 di cui:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase di trattazione/istruttoria, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00) oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
4. pone, nei rapporti interni tra le parti, esclusivamente a carico di un terzo Controparte_1 delle spese di CTU, come liquidate con decreto del 30.12.2024, e a carico paritario delle parti la residua frazione dei due terzi.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Si comunichi.
Genova, 18.09.2025
Il Giudice
(dott. Mirko Parentini)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Parentini Mirko, ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 17.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 9061/2023 avente ad oggetto domanda di rimborso spese ex art. 1720 c.c. e 2041 c.c. promossa da:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Trebiani
ATTRICE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Simona Gagino e Alessia Visdomini
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce tutte del caso, in via principale condannare il Sig. ai sensi dell'art. 1720 c. c. al pagamento in favore della Controparte_1
Sig.ra dell'importo di € 8.303.50, o comunque della somma, maggiore o minore, Parte_1 risultante a seguito di idonea istruttoria anche in esito alla determinazione della quota di spettanza del convenuto dei costi de quibus;
somma da determinarsi, occorrendo, in via equitativa;
il tutto oltre interessi al saggio legale dalla data dell'anticipazione al saldo, in via subordinata condannare il Sig. ai sensi dell'art. 2041 c. c. e/o comunque delle meglio viste Controparte_1 disposizioni al pagamento in favore della Sig.ra dell'importo di € 8'303.50.-, o Parte_1 comunque della somma, maggiore o minore, risultante a seguito di idonea istruttoria anche in esito
1 alla determinazione della quota di spettanza del convenuto dei costi de quibus;
somma da determinarsi, occorrendo, in via equitativa;
il tutto oltre interessi al saggio legale dalla data dell'anticipazione al saldo. Con vittoria delle spese di lite, comprensive di compenso professionale, rimborso forfettario spese generali 15%, esborsi ed accessori come per legge”.
Per il convenuto:
“Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale voglia, rigettata ogni contraria istanza:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito in luogo del Giudice di Pace di Genova competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme pretese da controparte, in tutto e/o in parte;
Nel merito: rigettare la domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, in forza dei motivi di cui in narrativa e/o ridurla nella misura che sarà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte attrice
1.1) , in proprio e quale titolare dell'azienda agrituristica “Villa Carmelina”, con atto Parte_1 di citazione del 06.10.2023, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 affinché questo Tribunale lo condannasse, ai sensi dell'art. 1720 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in suo favore della somma di € 8.303,50 o della diversa somma risultante in corso di causa, esponendo, a sostegno della propria domanda:
1.2.a) che il 04.02.1999 suo figlio aveva acquistato l'intera proprietà degli Controparte_2 immobili siti in Recco e accatastati al foglio 1, mappali 965 (fabbricato)-46- 47-531-535-248-529-
534 e per la quota di 1/2 (divenendone comproprietario con lo zio quelli di cui Controparte_1 ai mappali 328-429-442-554-555 (v. doc. 1), mentre fratello di suo marito, Controparte_1
lo stesso giorno, aveva acquistato l'intera proprietà degli immobili siti in Recco e Controparte_3 accatastati al foglio 1, mappali 966 (fabbricato)-432- 548-549-45-324-325-330-422 ed al foglio 5, mappali 3-7-8-20-21 e per la quota di 1/2 (divenendone comproprietario con Controparte_2 quelli di cui al foglio 1, mappali 328-429-442-554-555-556-444 (v. doc. 2);
1.2.b) che i fabbricati di cui al mappale 965 e 966 facevano (e fanno) parte di un edificio sito in Recco, alla Via Verzemma, in oggi accatastati come mapp. 965 sub 1 (Via Verzemma 33 di proprietà di e 966 sub 1 (Via Verzemma 33 A di proprietà di;
Controparte_2 Controparte_1
2 1.2.c) di avere la disponibilità dell'immobile di Via Verzemma 33 e dei terreni di proprietà esclusiva del figlio e il godimento pro quota dei fondi in comproprietà tra questi e Controparte_2 CP_1
[...]
1.2.d) di aver, in particolare, stipulato in data 05.09.2002 con un contratto di Controparte_1 affitto di fondo rustico con il quale il primo concedeva in locazione per un periodo di anni 14, ovvero fino al 05.09.2016, alla seconda “nell'ambito dell'intrapresa nuova azienda agricola” i terreni di sua proprietà esclusiva e la sua quota di ½ di quelli in comproprietà con che erano stati Controparte_2 oggetto dell'atto di acquisto del 1999 (v. doc.3), con la sola eccezione del fabbricato di cui al mappale
966 sub 1 che rimaneva di esclusiva proprietà di che da allora lo utilizzava in Controparte_1 proprio o concedendolo in locazione a terzi;
1.2.e) che in data 19.02.2004 iniziava l'attività dell'impresa agricola “Villa Carmelina di Monica
Gaggero”, con sede nell'immobile di Via Verzemma 33 ed utilizzo degli immobili tutti di cui al precedente punto e che, in data 01.08.2005, cominciava altresì l'esercizio dell'attività agrituristica, con ricettività nell'immobile accatastato al mappale 965 sub 1 (v. doc. 4), poi spostata nell'edificio mappale 967 sub 1 (v. doc. 7);
1.2.f) che nel corso degli anni, con l'assenso di aveva effettuato, anche nella sua Controparte_1 qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, numerosi interventi di Controparte_2 miglioria del compendio, realizzando una veranda in aderenza alla facciata dell'edificio di Via
Verzemma 33-33A, sistemando l'area di fronte all'immobile (mappale 442) con la realizzazione di una piscina a servizio dello stesso e installando in fregio alla detta area una cucina completamente attrezzata ed, infine, realizzando sul fondo di proprietà comune corrispondente ai m.li 554-555 una dépendance composta da 5 alloggi ed accatastata come mappale 967 sub 1;
1.2.g) che nel mese di dicembre 2019, aveva sottoscritto, su richiesta di un Controparte_1 contratto di “comodato oneroso” (da ritenersi invece un contratto di affitto agrario) relativo alla quota di ½ dell'edificio mappale 967 sub 1 (v. doc. 8) ed un contratto di comodato gratuito relativo alla quota di ½ degli immobili già mappale 442 (v. doc. 9) e, dunque, della piscina, dell'area circostante e della cucina esterna;
1.2.h) che entrambi i fabbricati (Via Verzemma 33 e 33A) usufruivano del medesimo serbatoio del gas, utilizzato per il riscaldamento e la produzione dell'acqua calda, e che, su incarico di CP_1
aveva provveduto al rifornimento di tale serbatoio, acquistando le forniture di volta in
[...] volta necessarie, sostenendo in via esclusiva, nel periodo 07.11.2011-21.01.2021, costi per un totale di € 14.622,66 (v. docc. da 10.01 a 10.28), di cui € 1.991,00 erano, sulla base delle risultanze dei contabilizzatori, da imputarsi a Controparte_1
3 1.2.i) che le due unità immobiliari erano fino a poco tempo prima dell'instaurazione del giudizio servite da un'unica utenza del servizio idrico integrato e che, su incarico di Controparte_1 aveva provveduto alla gestione del rapporto con il fornitore, sostenendo in via esclusiva, nel periodo
15.09.2014-02.11.2021, costi per un totale di € 4.111,11 (v. docc. da 11.01 a 11.31) e, che, in assenza di diverse risultanze, la quota del 50% di tali costi, ovvero € 2.055,55, doveva essere imputata a
Controparte_1
1.2.l) di aver, previa consultazione e su incarico di provveduto a disporre una Controparte_1 serie di interventi all'impianto elettrico afferenti a parti comuni alle due unità immobiliari, sostenendo i seguenti costi:
- in data 01.06.2012 € 847,00 (v. doc. 12.01) per la fornitura e posa in opera di lampade per esterno posizionate nel comune vialetto di accesso;
- in data 04.10.2016 € 1.830,00 (v. doc. 12.02) per la sostituzione del quadro elettrico, la sostituzione di lampade esterne, il controllo di linee ed interruttori differenziali;
- in data 27.06.2017, 01.09.2017 e 28.09.2017 complessivi € 3.196,00 per manutenzione ordinaria dell'impianto luci e forza motrice (v. docc. 12.03-12.04 e 12.05), per un totale di € 5.873,00 e che, in assenza di diverse risultanze, la quota del 50% di tali costi, ovvero
€ 2.936,50, doveva essere imputata a Controparte_1
1.2.m) di aver, nei mesi di ottobre 2013 e settembre 2015, su richiesta di Controparte_1 eseguito interventi di riparazione alla canna fumaria al servizio esclusivo dell'unità immobiliare, sita in Via Verzemma 33A di proprietà di quest'ultimo, sostenendo costi per l'acquisto dei materiali necessari alla sostituzione delle parti guaste per € 407,00 (v. docc. 13.01 e 13.02), che dovevano essere imputati esclusivamente a carico di Controparte_1
- di aver, previa consultazione e su incarico di provveduto a disporre Controparte_1
l'effettuazione di una serie di interventi di manutenzione agli impianti della piscina per un totale di €
1.829,60, di cui:
- € 1.400,00 in data 28.04.2014 per l'acquisto di un pulitore VO (v. doc. 14.01);
- € 429,60 in data 30.09.2016 per la sostituzione del blocco motore VO (v. doc 14.02),
e che, in assenza di diverse risultanze, la quota del 50% di tali costi, ovvero € 914,50, doveva essere imputata a Controparte_1
1.2.n) che non aveva provveduto a corrisponderle i predetti importi per un totale Controparte_1 di € 8.303,50 e che le richieste di corresponsione degli stessi, inviate a mezzo pec per il tramite del proprio legale in data 28.10.2021 e 19.12.2022 (v. docc. 15 e 16), erano rimaste prive di riscontro.
4 1.3) Concludeva, pertanto, chiedendo, ai sensi dell'art. 1720 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2041
c.c., la condanna di al pagamento pro quota delle spese dalla medesima Controparte_1 sostenute in via esclusiva.
2. Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte convenuta
2.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 11.12.2023 si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza per valore
[...] dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di Genova, non eccedendo la causa il valore di
€ 10.000,00 e che venisse dichiarata in tutto o/in parte l'intervenuta prescrizione delle somme richieste dall'attrice, in quanto risalenti ad un periodo anteriore ai dieci anni, e nel merito, il rigetto delle domande ex adverso proposte, in quanto infondate, e/o la loro riduzione nella misura accertata in corso di causa, deducendo, in particolare:
2.1.a) che i contratti di comodato con la erano stati sottoscritti in data 01.01.2017 e che, a Pt_1 seguito dell'inadempimento della medesima rispetto al pagamento degli importi indicati nei contratti, gli stessi erano stati risolti e che era stato richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova il decreto ingiuntivo n. 106/2022 per il complessivo importo di € 46.200,00 derivante dal mancato pagamento delle somme convenute nel contratto di comodato oneroso intercorso tra le parti, avverso il quale era stata avanzata opposizione da parte della ed il cui giudizio era, all'atto della costituzione nel Pt_1 presente giudizio, ancora pendente (e poi conclusosi con Sentenza n. 1674/2024- rg. n. 2675/2022, pubblicata in data 29.05.2024, con il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 8.800,00 per canoni da ottobre 2022 a gennaio 2024);
2.1.b) che la richiesta di restituzione della somma di € 8.303,50, o della somma meglio ritenuta, avanzata dall'attrice, peraltro generica e determinata in via presuntiva nella misura paritaria di un mezzo ciascuno, nonostante il diverso godimento di ciascuna parte sul compendio immobiliare, era indebita ed illegittima, trattandosi di spese, in parte, ordinarie e come tali a carico del comodatario, come anche indicato nei contratti stessi intercorsi tra le parti, e, in parte, non autorizzate né riconosciute dal medesimo, il quale si era sempre fatto carico di ogni costo e/o spesa afferente alla proprietà e non aveva conferito alcun incarico e/o mandato e/o autorizzazione ad effettuare le spese di cui l'attrice chiedeva la restituzione;
2.1.c) che, in ogni caso, la non aveva fornito adeguata dimostrazione dei consumi a lui Pt_1 addebitati né fornito spiegazioni in merito ai criteri addottati al fine di quantificare gli addebiti mossi a suo carico né fornito prova del conferimento dell'incarico o del mandato ricevuto.
3. Esposizione dello svolgimento processo
3.1) Ritenuta l'eccezione di incompetenza per valore proposta dal convenuto non idonea a definire il giudizio, la causa veniva istruita per mezzo di prove orali.
5 3.2) All'esito dell'assunzione delle prove orali, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti sulla base della proposta formulata da questo Giudice ex art. 185 bis c.p.c. – stante la mancata adesione dell'attrice - veniva licenziata Ctu volta a ricostruire, tenuto conto della destinazione e dell'estensione delle proprietà, usufruenti delle forniture di acqua e di gas, i consumi dell'acqua e del gas, nel periodo compreso tra il 07.11.2011 e il 21.01.2021 riferibili alle proprietà nella disponibilità delle parti.
3.3) All'esito del deposito della relazione peritale, il Giudice, preso atto dell'esito negativo dell'ulteriore tentativo di conciliazione esperito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione ex art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. l'udienza del 16.09.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memoria conclusionale.
4. Sull'eccezione preliminare di incompetenza per valore.
4.1) Preliminarmente si deve rilevare che non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza per valore dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di Genova avanzata dal convenuto, in quanto, ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella “maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 3142/2023).
4.2) Nel caso in specie l'attrice ha formulato le proprie conclusioni in modo aperto, chiedendo una condanna ai sensi dell'art. 1720 c.c., o in subordine ex art. 2041 c.c., per un importo anche maggiore di quello indicato (ovvero € 8.303,50) incardinando, in tal modo, alla stregua del principio giurisprudenziale richiamato la competenza per valore di questo Tribunale.
5. Sull'eccezione di prescrizione.
5.1) Parimenti non meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione opposta dal convenuto.
5.2) Gli importi, di cui viene richiesto il rimborso (o per utenze condivise o per migliorie), secondo quanto risulta dalle quietanze agli atti di causa, sono stati pagati dall'attrice nel decennio anteriore al primo atto di interruzione della prescrizione (costituzione in mora del 28.10.2021) sicché le relative pretese restitutorie non possono ritenersi estinte per prescrizione.
6. Sulla domanda di restituzione delle somme avanzata da parte attrice
6.1) Parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto, ai sensi dell'art. 1720 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento pro quota delle somme dalla stessa versate per le utenze (gas e acqua) condivise con l'immobile di proprietà esclusiva del convenuto e dalla medesima interamente sostenute, oltre alla restituzione pro quota delle somme inerenti a spese relative ad interventi di miglioria vari su parti comuni degli immobili (di cui avrebbero usufruito, dunque, anche il bene
6 immobile in proprietà del convenuto) e sulla canna fumaria (asseritamente a servizio della proprietà esclusiva del convenuto).
6.2) Parte convenuta, per contro, dopo aver premesso di non aver conferito alcun mandato all'attrice per eseguire interventi sull'immobile di sua proprietà o sugli immobili in comproprietà con il figlio dell'attrice, ha dedotto che non potevano essergli addebitati, nemmeno a titolo di ingiustificato arricchimento, la metà dei consumi e delle spese sostenute dall'attrice la quale aveva l'utilizzo della quasi totalità del compendio immobiliare ove vi esercitava l'attività di agriturismo ( e ciò in forza di un contratto di affitto di fondo rustico del 05.09.2002 e di due contratti di comodato sottoscritti tra le parti in data 01.01.2017 che ponevano, peraltro, i consumi di energia elettrica e acqua a carico della comodataria); laddove – per contro – il convenuto aveva il limitato godimento del solo alloggio sito in Via Verzemma 33 A che utilizzava solo durante l'estate.
6.3) Orbene, quanto ai costi correlati ai consumi di acqua e gas, la CTU ammessa ha rilevato che tre degli immobili serviti dalle utenze di gas e acqua, per cui viene chiesto il rimborso, sono nella disponibilità esclusiva dell'attrice e dei suoi familiari, mentre il convenuto ha il godimento di uno solo dei beni immobili in sua esclusiva proprietà (cfr. pagine da 6 a 13 della relazione peritale); la
CTU ha rilevato che, al momento dell'accesso in loco, non vi erano contatori che rilevassero i consumi dei singoli immobili.
6.4) Inoltre si rileva che è documentalmente provato e non contestato il fatto che l'attrice, oltre a risiedere con la propria famiglia nell'immobile di proprietà del figlio, utilizza parte di quest'ultimo immobile ed altri immobili concessi in godimento (v. doc. 4 attrice) per l'attività di agriturismo, mentre il convenuto utilizza l'immobile rimasto in sua proprietà ed uso esclusivo durante il periodo estivo (circostanza quest'ultima non contestata da parte attrice e, pertanto, da ritenersi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., pacifica).
6.5) Il CTU ha rilevato che gli immobili venivano “approvvigionati periodicamente dalla CP_4
” di gas mediante “bombolone apposito dislocato in altra area”.
[...]
6.6) Risulta, altresì, che le relative fatture delle bombole siano state saldate dall'attrice (v. docc. da
10.01 a 10.28 e da 20 30 attrice).
6.7) Ugualmente pacifico si può ritenere il fatto che le unità immobiliari, quantomeno fino al 2021, fossero servite da un'unica utenza idrica come sostenuto dall'attrice la quale aveva provveduto anche ai pagamenti delle relative fatture (v. docc. da 11.01 a 11.31 attrice).
6.8) Inoltre la stessa CTU ha rilevato, come sopra evidenziato, che i quattro immobili (tra cui quello nella disponibilità esclusiva del convenuto) hanno un comune approvvigionamento di acqua potabile.
6.9) Seppur non consta che il convenuto avesse conferito all'attrice un mandato a pagare anche per suo conto i consumi di gas e acqua riferibili all'immobile di sua proprietà esclusiva è tuttavia evidente,
7 anche alla luce dei rilievi del CTU, che tale immobile avesse usufruito delle forniture di gas e di acqua interamente saldate dall'attrice conseguendo, in tal modo, un'indebita locupletazione in danno della stessa attrice.
6.10) Ciò non di meno, posto che l'attrice aveva l'utilizzo di tre dei quattro immobili e che, indubbiamente, lei e i suoi familiari, risiedendo in loco ed esercitando l'attività di agriturismo, facevano un uso senz'altro più intensivo di gas e acqua, laddove per contro il convenuto utilizzava l'unico immobile in sua proprietà esclusiva solo durante la stagione estiva, correttamente la CTU ammessa sul punto non ha ripartito i costi in misura paritaria ma, pur con le approssimazioni del caso
(non essendo stati rinvenuti in loco contatori che conteggiassero separatamente i consumi per immobili), tenendo conto della diversa destinazione d'uso, del periodo di loro utilizzo e del numero di persone astrattamente utilizzatrici degli immobili sulla base delle dimensioni degli stessi.
6.11) Sicché vanno confermate le risultanze della CTU la quale, in relazione alla proprietà esclusiva del convenuto, ha stimato in € 2.224,56 i consumi di gas ed in € 400,86 i consumi di acqua potabile a fronte dei consumi molto più elevati riferibili ai restanti immobili nella disponibilità dell'attrice
(stimati dal CTU in € 12.397,99 per il consumo di GPL ed in € 3.040,88 per il consumo di acqua).
6.12) Alla luce di quanto sopra esposto, appare, pertanto, meritevole di parziale accoglimento la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dall'attrice, giacché avendo l'attrice provveduto a saldare le forniture di gas e acqua per tutti gli immobili, ivi compreso quello in uso esclusivo per il periodo in esame del sig. ha procurato a costui un ingiustificato arricchimento Controparte_1 commisurabile al risparmio da quest'ultimo conseguito per l'omesso pagamento delle predette utenze.
6.13) Con riferimento alla domanda di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di miglioramento degli immobili, segnatamente aventi ad oggetto la riparazione e manutenzione dell'impianto elettrico comune, gli interventi alla canna fumaria di proprietà esclusiva del convenuto e l'acquisto e la riparazione di un robot pulitore per la piscina (da ritenersi comune all'epoca delle spese di cui l'attrice chiede il rimborso, ovvero 28.04.2014 e 30.09.2016, stante la stipula del contratto di comodato gratuito avvenuta solo in data 01.01.2017), si rileva che non figura agli atti alcun documento o idoneo riscontro probatorio dell'asserito mandato che il convenuto avrebbe CP_1 conferito alla cognata.
6.14) Non si può ritenere sul punto particolarmente attendibile la deposizione del sig. CP_3
, fratello del convenuto e marito dell'attrice, il quale sebbene abbia confermato che il fratello
[...] aveva concordato gli interventi con l'attrice, tuttavia ha un evidente e qualificato interesse CP_1 di fatto all'esito della lite, poiché lo stesso testimone ha riferito di aver seguito personalmente tutti i lavori insieme alla moglie avendo eseguito anche personalmente alcuni lavori (cfr. verbale di udienza
8 del 18.04.2024: “Lo so perché io mi occupavo di tutto: lì io ci vivevo mio fratello no […] mi occupavo io di tutto nell'agriturismo, della manutenzione sia interna che delle parti esterne. Io vivevo lì e me ne occupavo per quello […]”) talché può fondatamente ritenersi che gestisse l'attività di agriturismo insieme al coniuge.
6.15) Inoltre il testimone , che si era occupato degli interventi sull'impianto Testimone_1 elettrico, ha riferito che le sue fatture erano intestate e saldate dall'azienda agricola (rispetto alla quale il convenuto è estraneo). Né, nella sua deposizione, ha fatto minimamente riferimento ad un coinvolgimento del convenuto nell'affidamento dei lavori, essendosi limitato a riferire che conosceva personalmente il convenuto.
6.16) Inoltre si rileva che, nonostante gli interventi siano stati posti in essere tra il 2012 e il 2017, al sig. non era stato inviato – come normalmente accade allorché si concordino Controparte_1 delle spese nell'interesse comune – alcun preventivo inerente agli interventi né alcuna richiesta di rimborso immediatamente dopo la loro esecuzione;
sul punto non può trascurarsi che la prima intimazione risale a quattro anni dopo l'ultimo intervento (2017) e a ben nove anni dopo il primo intervento (2012); né le parti fanno riferimento a tali rimborsi asseritamente dovuti dal sig. CP_1 nel contratto di comodato (il quale, peraltro, pur prevedeva obblighi a carico della parte
[...] attrice) intervenuto nel 2017; sicché pare logico concludere che la spesa non fosse stata concordata tra le parti ma dipendesse dal sopravvenuto contenzioso tra loro (relativo all'adempimento da parte dell'attrice degli obblighi discendenti dal contratto di comodato stipulato con il convenuto).
6.17) Si ritiene, dunque, che non vi siano elementi probatori sufficienti per poter ritenere che gli interventi, asseritamente eseguiti dall'attrice nel corso di un quinquennio, fossero stati concordati con il convenuto o su suo incarico.
6.18) Neppure è chiaro se gli interventi asseritamente inerenti alla canna fumaria (ammontanti a €
407,00) fossero stati sostenuti dall'attrice nell'esclusivo interesse della proprietà di Via Verzemma
33 A (di proprietà esclusiva del sig. giacché le fatture prodotte (intestate Controparte_1 all'azienda di agriturismo di cui l'attrice è titolare) si riferiscono genericamente a forniture di tubazioni peraltro indirizzate alla proprietà di Via Verzemma 33 (nella disponibilità esclusiva dell'attrice e dei suoi familiari).
6.18) Si osserva, peraltro, che neppure risultano integrati i presupposti dell'arricchimento senza causa giacché il partecipante alla comunione – direttamente o per il tramite di terzo al quale abbia concesso in godimento la sua proprietà - non può agire di sua iniziativa sui beni comuni, sia pure per le spese necessarie, eludendo la disposizione dell' art. 1105, 1°c, c.c., che attribuisce a tutti i partecipanti il diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune;
inoltre l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli
9 altri compartecipi, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori (cfr. sul punto, Cass. Civ. n. 5465/2022; Cass. Civ. n. 20652/2013), fermo restando in ogni caso che l'art. 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità, con esclusione, quindi, degli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune (cfr. Cass. civ. n.
253/2013).
6.19) Orbene, nel caso, di specie, oltre a non esservi idonei riscontri probatori dell'accordo sulle migliorie asseritamente apportate ai beni in comune, neppure vi è prova che si trattasse di spese necessarie per la conservazione della cosa comune o dell'inerzia del convenuto, né che l'attrice avesse precedentemente interpellato lo stesso convenuto al fine di concordare le spese, emergendo dagli atti solamente il fatto che l'attrice aveva richiesto, peraltro a considerevole distanza di tempo dal momento in cui aveva corrisposto i relativi importi, il loro rimborso pur essendo state le spese tutte fatturate all' , con ogni relativa conseguenza anche in termini di Parte_2 deducibilità fiscale, cosicché non può, nel caso di specie, ravvisarsi nemmeno un ingiustificato arricchimento del convenuto a discapito dell'attrice ai sensi dell'art.2041 c.c.
6.20) In conclusione, pertanto, appare meritevole di accoglimento la sola domanda avanzata da parte attrice relativamente alla restituzione pro quota da parte del convenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di quanto dalla medesima pagato in via esclusiva a titolo di consumo di acqua e gas, mentre devono essere rigettate le altre richieste di rimborso relativamente agli interventi di miglioria avanzate dall'attrice nei confronti del convenuto.
7. Spese di lite e tecniche
7.1) In considerazione del parziale e limitato accoglimento delle domande formulate da Pt_1
nei confronti di le spese di lite vanno compensate per i due terzi con
[...] Controparte_1 conseguente condanna del Sig. a rifondere la residua frazione di un terzo delle Controparte_1 spese di lite, da liquidarsi avuto riguardo ai valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a 5.200,00), individuato tenendo conto del criterio del decisum (cfr.. Cass.
30999/2023).
10 7.2) Le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 30.12.2024, vengono definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico di per un terzo e a carico paritario delle Controparte_1 due parti per la residua frazione dei due terzi.
p.q.m.
definitivamente decidendo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 2.625,42, oltre interessi legali dalla costituzione in mora
[...]
(28.10.2021) al saldo;
2. rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice;
3. compensa le spese di lite per i due terzi e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 rifondere a la residua frazione di un terzo delle spese di lite, che si liquidano Parte_1 in € 88,00 per esborsi (pari a un terzo di € 264,00 per contributo unificato) ed € 850,60 per compenso del difensore (pari a un terzo di € 2.552,00 di cui:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase di trattazione/istruttoria, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00) oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
4. pone, nei rapporti interni tra le parti, esclusivamente a carico di un terzo Controparte_1 delle spese di CTU, come liquidate con decreto del 30.12.2024, e a carico paritario delle parti la residua frazione dei due terzi.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Si comunichi.
Genova, 18.09.2025
Il Giudice
(dott. Mirko Parentini)
11