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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 867 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Marco Rosa ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Silvia Parisi, Giacinto CP_1
Greco, Francesco Muscari Tomaioli ed Umberto Ferrato ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Indennità di accompagnamento.
Conclusioni per l'appellante: “… - in riforma dell'impugnata sentenza n. 395/2022 emessa in data 09.03.2022 dal Tribunale di Castrovillari – Giudice del Lavoro, accogliere la domanda avanzata nel primo grado di giudizio ovvero accertare e dichiarare l'appellante quale invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, per l'effetto, condannare l' alla corresponsione in CP_1
favore della ricorrente dell'indennità di accompagnamento, nonché dei relativi importi periodici da erogare a tale titolo a far data dal 01.03.2015 e sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali maturati e maturandi;
- in ogni caso, condannare parti appellate alla refusione in favore delle spese e dei compensi legali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”;
Conclusioni per l'appellato “… previa dichiarazione di inammissibilità o\e improcedibilità CP_1
CP_ del ricorso, rigettare l'appello proposto in accoglimento della memoria difensiva dell' con vittoria di spese di causa”.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso n° 4180 del 2018, incardinato innanzi al Tribunale di Castrovillari, la Sig.ra riconosciuta invalida civile al 100%, in esito ad accertamento tecnico Parte_1
preventivo, omologato in data 7/7/2016, ha proposto azione volta ad ottenere anche l'indennità di accompagnamento, avendo ricevuto, dalla predetta data di omologa, solo la pensione.
2. Il Tribunale, con sentenza del 9/3/2022, ha rigettato il detto ricorso, ravvisando che “con ricorso per ATP parte ricorrente chiedeva soltanto l'accertamento del requisito sanitario per beneficiare della pensione di invalidità civile;
non insiste agli atti di causa nessuna altra domanda da cui far derivare il pagamento dei ratei richiesti con l'odierno ricorso”.
Sicché, anche in carenza di una domanda amministrativa preordinata alla richiesta dell'ulteriore indennità, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la parte non potesse dolersi del mancato riconoscimento del beneficio invocato in giudizio.
3. La ricorrente originaria ha interposto appello sostenendo l'erroneità della sentenza per non avere colto il Tribunale che, nella fattispecie dedotta in giudizio, la domanda amministrativa era stata regolarmente presentata il 5/4/2012 e che, in esito alla stessa, era stata riconosciuta invalida “con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”.
Sennonché, in sede di revisione, ossia in data 9/3/2015, la Commissione medica dell' aveva CP_1
modificato il proprio giudizio, riducendole la percentuale di invalidità sino all'87%.
Con l'ATP del 2015, pertanto, aveva chiesto solo la correzione dell'elemento percentuale, col riconoscimento del quale, implicitamente, anche l'indennità di accompagnamento riteneva che le sarebbe stata ripristinata.
E, a conferma di tale asserto, l'appellata ha riportato il giudizio del CTU, incaricato dell'accertamento preventivo, il quale ha ribadito il 100% di invalidità lavorativa, con necessità di assistenza continua, non essendo la parte in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Secondo l'appellata, il giudizio del CTU aveva cristallizzato lo stato dei suoi diritti, prevalendo, in difetto di contestazioni – che, all'epoca non vennero sollevate dall' – sul decreto di CP_1
omologa che, viceversa, non aveva riconosciuto il diritto alla c.d. indennità di accompagnamento.
Sicché, la sentenza aveva invano fatto riferimento alla carenza di una domanda amministrativa, posto che, nella fattispecie, la fase della domanda era stata ampiamente superata;
mentre al tribunale era stato chiesto di riportare ordine tra uno stato di fatto ed uno di diritto, nei termini fattuali accertati dal CTU della fase ATP.
4. Ha resistito l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 13/14 maggio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I. L'appello è infondato.
II. Il ricorso per ATP, introdotto nel 2015 dalla Sig.ra era mirato, espressamente, Parte_1
solo all'ottenimento del riconoscimento dell'invalidità civile.
In esso non si coglie alcuna domanda di tenore assimilabile a quella di riconoscimento anche dell'indennità di accompagnamento.
III. Il Tribunale, pertanto, in sede di omologa dell'espletata CTU e del correlativo giudizio dell'esperto, ha risposto alla domanda della parte;
senza nulla aggiungere né togliere.
IV. Né giova alle difese della parte la tesi che la pronuncia del CTU, che avrebbe affermato anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prevarrebbe sull'omologa, di diverso tenore, espressa dal Tribunale.
Infatti, si ha motivo di ritenere che tali indicazioni fornite dal CTU siano frutto più di un refuso che di una valutazione medico-legale.
V. Sicché, diversamente da quanto sostenuto dalla parte privata, non si coglie alcuna discrasia tra: ricorso, accertamento peritale ed omologa del Tribunale.
VI. Pertanto, di nulla si poteva dolere la parte col ricorso di merito introdotto, successivamente, nel 2018, funzionalmente mirato all'ottenimento di un beneficio, di fatto, precedentemente, trascurato, in quanto non rivendicato in sede di ATP.
VII. Giova evidenziare, infatti, coerentemente con le difese dell che, laddove la parte CP_1
avesse voluto tutelare anche il diritto pretermesso, avrebbe dovuto attivarsi nei sei mesi decorrenti dalla notifica del verbale della Commissione medica dell' che aveva ridotto CP_1
all'87% l'invalidità stimata dall'Ente. VIII. L'inerzia serbata in quella occasione non può essere recuperata con un giudizio di merito, disancorato dagli schemi dell'ATP.
IX. Per le ragioni esposte, il ricorso di primo grado deve ritenersi che fosse del tutto inammissibile e l'appello, che vorrebbe vedere riformata la pronuncia del Tribunale in senso favorevole alle istanze dell'assistibile, va rigettato.
VII. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
VIII. Alla luce del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione
(cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 7 settembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 395/2022, resa in data 9 marzo 2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate nella misura di
€ 1.500,00, oltre accessori di legge;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, di Catanzaro, il 16 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 867 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Marco Rosa ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Silvia Parisi, Giacinto CP_1
Greco, Francesco Muscari Tomaioli ed Umberto Ferrato ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Indennità di accompagnamento.
Conclusioni per l'appellante: “… - in riforma dell'impugnata sentenza n. 395/2022 emessa in data 09.03.2022 dal Tribunale di Castrovillari – Giudice del Lavoro, accogliere la domanda avanzata nel primo grado di giudizio ovvero accertare e dichiarare l'appellante quale invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, per l'effetto, condannare l' alla corresponsione in CP_1
favore della ricorrente dell'indennità di accompagnamento, nonché dei relativi importi periodici da erogare a tale titolo a far data dal 01.03.2015 e sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali maturati e maturandi;
- in ogni caso, condannare parti appellate alla refusione in favore delle spese e dei compensi legali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”;
Conclusioni per l'appellato “… previa dichiarazione di inammissibilità o\e improcedibilità CP_1
CP_ del ricorso, rigettare l'appello proposto in accoglimento della memoria difensiva dell' con vittoria di spese di causa”.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso n° 4180 del 2018, incardinato innanzi al Tribunale di Castrovillari, la Sig.ra riconosciuta invalida civile al 100%, in esito ad accertamento tecnico Parte_1
preventivo, omologato in data 7/7/2016, ha proposto azione volta ad ottenere anche l'indennità di accompagnamento, avendo ricevuto, dalla predetta data di omologa, solo la pensione.
2. Il Tribunale, con sentenza del 9/3/2022, ha rigettato il detto ricorso, ravvisando che “con ricorso per ATP parte ricorrente chiedeva soltanto l'accertamento del requisito sanitario per beneficiare della pensione di invalidità civile;
non insiste agli atti di causa nessuna altra domanda da cui far derivare il pagamento dei ratei richiesti con l'odierno ricorso”.
Sicché, anche in carenza di una domanda amministrativa preordinata alla richiesta dell'ulteriore indennità, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la parte non potesse dolersi del mancato riconoscimento del beneficio invocato in giudizio.
3. La ricorrente originaria ha interposto appello sostenendo l'erroneità della sentenza per non avere colto il Tribunale che, nella fattispecie dedotta in giudizio, la domanda amministrativa era stata regolarmente presentata il 5/4/2012 e che, in esito alla stessa, era stata riconosciuta invalida “con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”.
Sennonché, in sede di revisione, ossia in data 9/3/2015, la Commissione medica dell' aveva CP_1
modificato il proprio giudizio, riducendole la percentuale di invalidità sino all'87%.
Con l'ATP del 2015, pertanto, aveva chiesto solo la correzione dell'elemento percentuale, col riconoscimento del quale, implicitamente, anche l'indennità di accompagnamento riteneva che le sarebbe stata ripristinata.
E, a conferma di tale asserto, l'appellata ha riportato il giudizio del CTU, incaricato dell'accertamento preventivo, il quale ha ribadito il 100% di invalidità lavorativa, con necessità di assistenza continua, non essendo la parte in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Secondo l'appellata, il giudizio del CTU aveva cristallizzato lo stato dei suoi diritti, prevalendo, in difetto di contestazioni – che, all'epoca non vennero sollevate dall' – sul decreto di CP_1
omologa che, viceversa, non aveva riconosciuto il diritto alla c.d. indennità di accompagnamento.
Sicché, la sentenza aveva invano fatto riferimento alla carenza di una domanda amministrativa, posto che, nella fattispecie, la fase della domanda era stata ampiamente superata;
mentre al tribunale era stato chiesto di riportare ordine tra uno stato di fatto ed uno di diritto, nei termini fattuali accertati dal CTU della fase ATP.
4. Ha resistito l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 13/14 maggio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I. L'appello è infondato.
II. Il ricorso per ATP, introdotto nel 2015 dalla Sig.ra era mirato, espressamente, Parte_1
solo all'ottenimento del riconoscimento dell'invalidità civile.
In esso non si coglie alcuna domanda di tenore assimilabile a quella di riconoscimento anche dell'indennità di accompagnamento.
III. Il Tribunale, pertanto, in sede di omologa dell'espletata CTU e del correlativo giudizio dell'esperto, ha risposto alla domanda della parte;
senza nulla aggiungere né togliere.
IV. Né giova alle difese della parte la tesi che la pronuncia del CTU, che avrebbe affermato anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prevarrebbe sull'omologa, di diverso tenore, espressa dal Tribunale.
Infatti, si ha motivo di ritenere che tali indicazioni fornite dal CTU siano frutto più di un refuso che di una valutazione medico-legale.
V. Sicché, diversamente da quanto sostenuto dalla parte privata, non si coglie alcuna discrasia tra: ricorso, accertamento peritale ed omologa del Tribunale.
VI. Pertanto, di nulla si poteva dolere la parte col ricorso di merito introdotto, successivamente, nel 2018, funzionalmente mirato all'ottenimento di un beneficio, di fatto, precedentemente, trascurato, in quanto non rivendicato in sede di ATP.
VII. Giova evidenziare, infatti, coerentemente con le difese dell che, laddove la parte CP_1
avesse voluto tutelare anche il diritto pretermesso, avrebbe dovuto attivarsi nei sei mesi decorrenti dalla notifica del verbale della Commissione medica dell' che aveva ridotto CP_1
all'87% l'invalidità stimata dall'Ente. VIII. L'inerzia serbata in quella occasione non può essere recuperata con un giudizio di merito, disancorato dagli schemi dell'ATP.
IX. Per le ragioni esposte, il ricorso di primo grado deve ritenersi che fosse del tutto inammissibile e l'appello, che vorrebbe vedere riformata la pronuncia del Tribunale in senso favorevole alle istanze dell'assistibile, va rigettato.
VII. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
VIII. Alla luce del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione
(cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 7 settembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 395/2022, resa in data 9 marzo 2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate nella misura di
€ 1.500,00, oltre accessori di legge;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, di Catanzaro, il 16 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Portale