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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6620/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gaetano Savona Presidente dott. Bruno Malagoli Giudice relatore dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6620/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in Selargius, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Nieddu, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Cagliari alla Via Cimarosa n. 7, come da procura in atti
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ) in persona del Curatore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dott. , con sede in ED (NU), via Mazzini n. 8, CP_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, viale Trento n. 86, presso lo studio dell'avv. prof. Cristiano
Cincotti, dal quale è rappresentato e difeso in forza della procura speciale alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contriariis reiectis, accogliere l'opposizione proposta e, per
l'effetto: in via cautelare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1325/2021 – R.g. 3683/2021 del 01.07.2021 emesso dal
Tribunale di Cagliari in favore del e notificato a in CP_1 Controparte_1 Parte_1
data 19.07.2021; nel merito - dichiarare la nullità, l'annullamento o l'inefficacia e comunque
pagina 1 di 10 revocare il decreto ingiuntivo n. 1325/2021 – R.g. 3683/2021 del 01.07.2021 emesso dal
Tribunale di Cagliari in favore del e notificato in data 19.07.2021, Controparte_1
tenendo indenne da ogni e qualsivoglia pretesa del - Parte_1 Controparte_1
con vittoria di spese e competenze di causa.
Nell'interesse del convenuto opposto:
“[…] omissis b) nel merito: rigettare l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) sempre nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig. Pt_1 al pagamento, in favore del della somma di € 88.393,72 ovvero
[...] Controparte_1 di quella ritenuta dovuta all'esito del giudizio, con maggiorazione degli interessi legali maturati
e maturandi dalla data di deposito del ricorso per ingiunzione, sino al saldo effettivo;
d) in ogni caso, con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso datato 25.5.2021, il ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
Cagliari l'emissione di una pronuncia di ingiunzione nei confronti di avente ad Parte_1
oggetto il pagamento della somma di Euro 88.393,72.
A tal fine ha allegato che:
- in data 15.4.2011 (con atto a rogito del Notaio ) la società Persona_1 CP_1
aveva ceduto ad la partecipazione sociale dalla medesima detenuta nella società Parte_1
UO CA RL (con sede in ED via Grazia Deledda n. 28);
- la partecipazione sociale ceduta era pari a nominali Euro 98.215,00;
- il prezzo convenuto per la cessione era stato fissato in Euro 98.215,00 ed il cessionario si era obbligato a corrisponderlo in dieci rate mensili di pari importo, ciascuna a decorrere dall'1.5.2011;
- contrariamente agli impegni assunti non aveva provveduto al pagamento del Parte_1
prezzo dovuto alla società a titolo di corrispettivo;
- successivamente, con atto in data 21.3.2014 (a rogito del notaio dott. ), il Persona_1
aveva ceduto a le partecipazioni detenute in UO CA RL per il Pt_1 CP_1
prezzo convenuto di euro 9.821,50;
- pertanto, a seguito della parziale compensazione del prezzo di cessione della quota dovuto dal in relazione alla prima cessione, con quello dovuto dalla in ragione della Pt_1 CP_1
successiva, la società risultava essere creditrice del per la somma di Euro 88.393,72; Pt_1
pagina 2 di 10 - nelle more, con sentenzan.1/2019 il Tribunale di Lanusei aveva dichiarato il fallimento della società;
- a seguito di ciò, il curatore con comunicazione in data 02/11/2020 aveva diffidato il signor a voler provvedere al pagamento di quanto dovuto, ma la diffida era rimasta senza esito. Pt_1
Il decreto ingiuntivo (n. 1325/2021) è stato concesso dal Tribunale con la formula della provvisoria esecuzione in data 1.7.2021.
1.2 Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha interposto opposizione Parte_1
avverso il suddetto decreto, eccependo: 1) la nullità dell'autorizzazione a stare in giudizio, resa dal giudice delegato, stante la sua genericità, in violazione del disposto di cui agli artt. 25 co 1 e
31 co 2 LF;
2) l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio dal;
3) la CP_1
prescrizione del credito.
1.2.1 Sotto il primo profilo, l'opponente ha dedotto che l'autorizzazione resa dal giudice delegato del fallimento convenuto, non indicando la pretesa sostanziale da dedurre in giudizio e facendo un indeterminato riferimento alle ragioni della curatela ed a tutte le azioni idonee a tutelarle, non consentiva di dedurre il contenuto essenziale del giudizio da promuovere, né quali fossero le azioni autorizzate e strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'oggetto principale del giudizio, in aperto contrasto con l'art. 25 co 1 LF, che, nell'esplicitare le funzioni di controllo e vigilanza sulla procedura rimesse al Giudice Delegato, chiarisce, al n. 6, che lo stesso autorizza per iscritto il Curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, precisando che tale autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. La nullità del decreto autorizzativo del Giudice
Delegato del 01.04.2021, per violazione del combinato disposto degli artt. 25 e 31 della L.F., implicherebbe l'inefficacia del mandato alle liti conferito dal Curatore, poiché privo di qualsivoglia legittimazione a tal fine, con conseguente nullità anche del decreto ingiuntivo ottenuto su istanza di soggetto privo di poteri processuali e rappresentativi.
1.2.2 In ordine alla contestazione sulla fondatezza della pretesa creditoria, l'opponente ha invece dedotto che la lettura congiunta dei due atti di cessione stipulati da con la Parte_1 avrebbe dimostrato l'insussistenza di qualsivoglia credito in capo alla medesima CP_1
nei confronti di . CP_1 Parte_1
L'opponente ha in particolare spiegato che:
- con il primo atto di cessione di quote, stipulato in data 15.04.2011 la aveva Controparte_1
ceduto al la piena e perfetta proprietà di una quota di partecipazione nella società Parte_1
Nuova Cantieri s.r.l. del valore nominale di euro 98.215,00;
pagina 3 di 10 - l'art. 2 prevedeva che il corrispettivo della cessione, di euro 98.215,00 venisse corrisposto in numero 10 rate posticipate del valore di euro 9.821,50 ciascuna, senza interessi, a far data dal 01 maggio 2011, ulteriormente prevedendo che: <precisano le parti che qualora il prezzo convenuto per la cessione della quota non venga pagato alle scadenze pattuite, la parte oggi cessionaria sarà tenuta a ritrasferire la quota acquistata alla parte oggi cedente su semplice richiesta di quest'ultima>>;
- era pacifico che non avesse pagato il prezzo convenuto alle scadenze pattuite;
Parte_1
- era dunque sorto in capo allo stesso l'obbligo, in forza dell'art. 2, ultimo capoverso del ridetto atto di cessione, di ritrasferire alla la quota da questa precedentemente Controparte_1
acquistata;
- tanto che con il successivo atto di cessione del 21.03.2014 a rogito Notaio Persona_2
aveva quindi ceduto alla società la piena e perfetta proprietà della quota di
[...] Controparte_1
partecipazione nella Nuova Cantieri s.r.l. del valore nominale di euro 98.215,00;
- il corrispettivo della cessione era stato convenuto in euro 9.821,50, pari al valore nominale della partecipazione ridotta, che il cedente dichiarava di aver già ricevuto, rilasciandone ampia e finale quietanza di saldo.
Era lo stesso atto di cessione ad evidenziare che il corrispettivo teneva conto del valore nominale della partecipazione in misura ridotta, in forza del verbale dell'assemblea societaria della Nuova
Cantieri s.r.l. del 06.03.2014 – a rogito Notaio - che, appunto, aveva deliberato la Per_1
riduzione volontaria del capitale sociale da euro 100.000,00 ad euro 10.000,00, con contestuale creazione di una riserva straordinaria pari ad euro 90.000,00;
- in tal modo, il patrimonio netto societario, dato dal capitale versato e dalla riserva straordinaria, era rimasto invariato, rimanendo parimenti invariato anche il valore nominale della quota oggetto di cessione, pari appunto ad euro 98.215,00, come precisato nell'art. 1 dell'atto di cessione di quote del 21.03.2014;
- con la conseguenza che solo il prezzo della cessione, stabilito in euro 9.821,50, aveva risentito dell'avvenuta riduzione del capitale sociale della Nuova Cantieri s.r.l., laddove il bene trasferito era costituito dalla medesima quota di partecipazione sociale, del medesimo valore nominale di euro 98.215,00, già oggetto del precedente atto di cessione di quote del 15.04.2011.
Tale ricostruzione consentiva di smentire gli assunti del e di escludere che CP_1
permanesse una qualche legittima pretesa creditoria nei confronti del Pt_1
La compensazione operata dal era dunque erronea, operando sul presupposto che gli CP_1
atti fossero distinti e senza tenere conto del deliberato societario di riduzione del capitale sociale.
pagina 4 di 10 1.2.3 L'opponente ha infine eccepito la prescrizione, assumendo che il credito rivendicato dal
, a titolo di prezzo dovuto in forza dell'atto di cessione del 15.04.2011, sarebbe CP_1
oramai estinto per decorso del termine decennale di prescrizione:
- il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato solo in data 19.07.2021, ben oltre la scadenza del ridetto termine;
- né poteva valere, quale atto interruttivo della prescrizione, la diffida datata 02.11.2020 che il
Curatore avrebbe inviato al a mezzo racc. a/r (prodotta in monitorio), che Parte_1
l'opponente negava di aver mai ricevuto (né il aveva prodotto gli avvisi di CP_1
ricevimento della raccomandata).
1.3 Si è costituito in giudizio il , per chiedere la conferma del decreto ingiuntivo CP_1
opposto, contestando integralmente le eccezioni dell'opponente e la prospettazione degli atti negoziali proposta con la citazione.
1.3.1 In primo luogo, il convenuto ha contestato quanto affermato dal in relazione alla Pt_1
assenza di una effettiva e valida autorizzazione del giudice delegato al curatore, legittimante la promozione dell'azione monitoria esperita. A tal fine, il ha prodotto l'istanza del CP_1
curatore al giudice delegato, nella quale venivano evidenziate le ragioni creditorie del fallimento e si chiedeva l'autorizzazione ad esperire le opportune azioni, anche giudiziali, per la tutela del ceto creditorio. La lettura congiunta dei due atti evidenziava, secondo il convenuto, come l'atto del giudice delegato, richiamando il contenuto dell'istanza, era ben chiaro nell'autorizzare il curatore a promuovere l'azione giudiziale per la tutela del credito rivendicato dalla procedura.
1.3.2 Quanto all'infondatezza della pretesa creditoria, il ha contestato le deduzioni CP_1 dell'opponente, evidenziando che i due atti di cessione della partecipazione sociale in Nuova
Cantieri RL – segnatamente quello in data 15.4.2011 e quello successivo in data 21.3.2014 – costituivano due autonomi e distinti contratti di vendita sebbene aventi ad oggetto il medesimo oggetto di vendita: la partecipazione in Nuova Cantieri RL.
Secondo il convenuto, il secondo atto di cessione non poteva infatti essere identificato e coinvolto nella vicenda risolutoria del primo atto di cessione, determinata dal diritto potestativo, riconosciuto con il primo contratto di cessione alla di richiedere al per CP_1 Pt_1
l'ipotesi di un suo inadempimento, il ritrasferimento della quota.
Ciò per una serie di ragioni:
- la società non aveva manifestato in alcun modo una tale volontà risolutoria;
- la seconda cessione era stata stipulata a distanza di circa tre anni dalla prima;
- nel regolamento contrattuale della seconda cessione non era contenuto alcun richiamo alla pagina 5 di 10 prima cessione;
- la causa del trasferimento della partecipazione non veniva, neppure genericamente, giustificata dalle parti con l'avveramento della clausola risolutiva e/o con la condizione risolutiva contenuta all'art. 2 del contratto del 15.4.2011;
- di contro, come espresso nel contratto del 21.3.2014, il trasferimento della quota dal sig.
a avveniva dietro corrispettivo in danaro;
con ciò esprimendosi Parte_1 CP_1
pienamente la causa tipica del contratto di compravendita, del tutto distinta ed autonoma rispetto al primo contratto – quello del 15.4.2011.
Il Fallimento ha poi evidenziato come, a ragionar diversamente, sarebbe rimasto del tutto incomprensibile l'interesse di a risolvere sic et simpliciter il contratto di cessione CP_1
del 15.4.2011, rinunciando al prezzo dovuto dal sig. per divenire nuovamente Parte_1
titolare di una partecipazione in una società gestita per tre anni dallo stesso il cui Parte_1 valore nominale per effetto dell'operazione sul capitale si era ridotto di 10 volte rispetto a quello originario.
1.3.3 Quanto infine alla eccezione di prescrizione, il ha prodotto l'avviso di CP_1
ricevimento della diffida inviata dal curatore, attestante il ricevimento della stessa in data
9.11.2020.
Il ha poi evidenziato come il dies a quo del termine ai fini prescrizionali non CP_1
coincideva con la data di stipula dell'atto di cessione del credito, in ragione dei termini fissati a favore del debitore per il pagamento dilazionato del prezzo dilazionato in n. 10 rate mensili con scadenza la prima il 1.5.2011; e poiché il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato e iscritto a ruolo il 25.5.2021, dovendosi individuare in tale data la litis pendenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, ultimo comma, cpc, anche l'evento interruttivo relativamente ai ratei di prezzo non pagati deve individuarsi in tale data, in aderenza all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 15 settembre 2021, n. 24891).
1.4 In sede di prima udienza, l'opponente ha disconosciuto la conformità all'originale della copia della raccomandata prodotta dal al fine di dimostrare l'interruzione della CP_1
prescrizione, preannunciando querela di falso sulla stessa;
ed il , in sede di memorie CP_1
ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c., ha contestato la genericità del disconoscimento, rendendosi disponibile alla produzione dell'originale del documento.
Rigettate le istanze di prova testimoniale dell'opponente, con ordinanza del 16.5.2022, la causa è stata istruita con soli documenti e viene decisa con la presente sentenza.
2. L'opposizione è infondata.
pagina 6 di 10 2.1 Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione preliminare circa l'assenza di autorizzazione del giudice delegato alla presentazione del ricorso per decreto (la quale, nella tesi dell'opponente, determinerebbe la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto).
Il ha prodotto l'istanza con cui il curatore, individuando le ragioni di credito della CP_1
procedura, ha chiesto al giudice delegato, di essere autorizzato a promuovere le azioni, anche giudiziali, necessarie a tutelare il credito;
il giudice delegato, richiamando il contenuto dell'istanza, ha autorizzato il curatore. La lettura congiunta dei due atti evidenzia, dunque,
l'infondatezza di quanto eccepito sul punto dall'opponente.
Inoltre, il ha prodotto, nell'ambito del presente giudizio, una autorizzazione datata CP_1
13.12.2021, con cui il Giudice Delegato (nelle more del presente procedimento) ha nuovamente autorizzato il Curatore a intraprendere contro il sig. le azioni giudiziali relative al Parte_1 recupero del credito fondato sull'atto di cessione delle quote sociali detenute dalla Società in bonis nella Nuova Cantieri RL. Tale ulteriore autorizzazione, come evidenziato nell'interesse del convenuto, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass., 2 febbraio
2021, n. 2280), comporta comunque la sanatoria di un qualsivoglia ipotetico difetto di legittimazione in capo al curatore.
2.2 Venendo alle eccezioni di merito dell'opponente, il Collegio non ritiene di poter condividere l'interpretazione dei due contratti di cessione che viene prospettata nella citazione.
Secondo l'opponente non residuerebbe in favore del alcun credito perché con il CP_1
secondo atto di cessione si sarebbe in definitiva prodotto il ri-trasferimento della quota sociale in favore della società, stante l'inadempimento del al pagamento del prezzo stabilito con la Pt_1
prima cessione.
In sostanza: con la prima cessione (avvenuta 15.4.2011) la società aveva ceduto CP_1
ad le quote dalla stessa detenute nella società UO CA RL, per un Parte_1
prezzo di Euro 98.215,00, da versare in dieci rate mensili di pari importo, a partire dal maggio
2011; nel contratto era stabilito che, in caso di inadempimento del all'obbligo di Pt_1
pagamento, questi sarebbe stato tenuto a ritrasferire la quota acquistata alla parte oggi cedente su semplice richiesta di quest'ultima.
Ebbene, secondo l'opponente, stante l'inadempimento del la seconda cessione avrebbe Pt_1
attuato questa retro-cessione della quota, in ottemperanza a quanto previsto con la prima cessione.
In definitiva, la seconda cessione costituirebbe un negozio con causa esterna, costituendo in definitiva un trasferimento “obbligato” dall'inadempimento al precedente contratto.
pagina 7 di 10 La tesi, all'esito degli esami dei contratti, è artificiosa e risulta, in definitiva, del tutto strumentale.
Con la cessione del 21.3.2014, le parti, hanno premesso:
“- che il signor per una quota del valore nominale di euro 98.215,00 (...) e la Parte_1
signora per una quota del valore nominale di euro 1.785,00 (...), sono soci, titolari Parte_2 dell'intero capitale, della società:
- “UO CA S.R.L.”, con sede in ED, via Grazia Deledda n.28 ...;
- che con verbale di assemblea ... in data 6 marzo 2014, ... la assemblea dei soci della società
“UO CA S.R.L.” ha deliberato la riduzione volontaria del capitale sociale da euro
100.000,00 (...) ad euro 10.000,00 (...), mediante la creazione di una riserva straordinaria pari ad euro 90.000,00 (...);
- che ai sensi dell'articolo 2482, secondo comma, del codice civile la decisione dei soci di ridurre il capitale sociale sarà produttiva di effetti soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale abbia fatto opposizione;
- che è oggi intenzione del signor cedere alla società “ la Parte_1 Controparte_1 propria quota di partecipazione nella predetta società “UO CA S.R.L.” al valore nominale attuale;
- che è oggi intenzione della signora cedere al signor la propria Parte_2 Parte_3 quota di partecipazione nella predetta società “UO CA S.R.L.” al valore nominale attuale;
- che, infine, la società “ , come autorizzato dall'assemblea dei soci sopra CP_1
citata, intende trasferire la partecipazione testé acquistata in favore dell'amministratore Per_3
ed in favore del comparente ”.
[...] Parte_3
Dopo aver richiamato la suddetta premessa quale parte integrante e sostanziale dell'atto, le parti hanno quindi convenuto, per quanto di rilievo ai fini della decisione, che:
“Articolo 1
Il signor cede alla società “ che, come sopra rappresentata, Parte_1 CP_1
accetta ed acquista, la piena e perfetta proprietà di una quota di partecipazione nella predetta società “UO CA S.R.L.”, con sede in ED del valore nominale attuale di euro
98.215,00 (...).
Articolo 2
pagina 8 di 10 Il corrispettivo della presente cessione è stato tra le parti convenuto in euro 9.821,50 (...) pari al valore nominale della partecipazione ridotta, somma che la parte cedente dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla cessionaria alla quale rilascia pertanto ampia e finale quietanza di saldo (...)”.
Appare evidente l'autonomia dell'atto in questione rispetto alla prima cessione: esso esprime un preciso accordo, contestualizzato economicamente nelle premesse, determina l'oggetto, esponendo chiaramente il significato funzionale del negozio, ovvero lo scambio di un bene contro il pagamento di un prezzo. Esso non contiene alcun richiamo ad un precedente accordo e/o contratto, così come nessun atto di “richiesta di adempimento” in relazione al pagamento del prezzo fissato dalla precedente cessione viene indicato.
A conferma dell'autonomia della seconda cessione, milita poi la circostanza che detta cessione risulta essere stata stipulata a distanza di circa tre anni dalla prima.
La funzione causale “attribuita” dall'opponente all'atto sopra richiamato risulta dunque artificiosa e, in definitiva, del tutto strumentale.
Non è del resto irrilevante evidenziare che, come sottolineato dal , a ragionare CP_1 secondo la tesi dell'opponente non si comprenderebbe “quale interesse avrebbe potuto avere
a risolvere sic et simpliciter ... il contratto di cessione del 15.4.2011, rinunciando CP_1
al prezzo dovuto dal sig. divenendo nuovamente titolare di una partecipazione di Parte_1
una società gestita per tre anni dal sig. il cui valore nominale per effetto Parte_1 dell'operazione sul capitale si era ridotto di 10 volte rispetto a quello originario”.
Deve dunque concludersi che, pacifico l'inadempimento del al pagamento del prezzo Pt_1
stabilito con la prima cessione, il credito residuo in favore del convenuto opposto risulta essere pari ad Euro 88.393,72, a seguito della parziale compensazione del prezzo di cessione della quota dovuto dal in relazione alla prima cessione, con quello dovuto dalla Pt_1 CP_1
[...
in ragione della successiva.
2.3 L'eccezione di prescrizione è infondata.
L'art. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Al fine di decidere, occorre evidenziare che la circostanza che le parti nell'ambito di un rapporto obbligatorio stabiliscano contrattualmente una rateizzazione dell'obbligo di pagamento, non determina la nascita di una pluralità di distinti rapporti aventi ad oggetto il pagamento della singola rata – con la conseguente previsione di un termine di prescrizione autonomo per ciascuno di essi – trattandosi di una modalità di esecuzione della prestazione, che tuttavia resta pagina 9 di 10 unitariamente dedotta in un unico rapporto obbligatorio.
Al contrario, trattandosi di termine stabilito nell'interesse del debitore, ciò implica che il debito, unitariamente inteso, non possa considerarsi scaduto e, dunque, esigibile, prima del decorso del termine finale dei pagamenti previsti (cfr., per una applicazione del principio in tema di mutuo,
Cassazione 4232/2023, Cassazione 1798/2011, Cassazione 2301/2004).
Nel caso di specie, in relazione alla cessione del 15.4.2011, per l'obbligo di pagamento del prezzo della quota era stata prevista una rateizzazione in dieci rate mensili;
la conseguenza è che il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato nell'1.5.2012.
Dunque il termine di prescrizione (pacificamente decennale ex art. 2946 c.c.) sarebbe spirato in data 1.5.2022; il decreto ingiuntivo è datato 25.5.2021 ed è stato notificato in data 19.7.2021;
l'eccezione risulta pertanto infondata (risultando così assorbita ogni questione conseguente al disconoscimento formulato dall'opponente).
***
Stante quanto sopra ritenuto, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al d.m. 55/2014, tenuto conto della effettiva attività svoltasi in giudizio e della mera reiterazione delle argomentazioni difensive nella fase decisionale, in Euro 9.142,00 oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 [...]
, che liquida in Euro 9.142,00 oltre spese generali ed accessori. CP_1
Cagliari, 6.3.2025
Il Giudice relatore
Bruno Malagoli
Il Presidente
Gaetano Savona
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gaetano Savona Presidente dott. Bruno Malagoli Giudice relatore dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6620/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in Selargius, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Nieddu, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Cagliari alla Via Cimarosa n. 7, come da procura in atti
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ) in persona del Curatore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dott. , con sede in ED (NU), via Mazzini n. 8, CP_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, viale Trento n. 86, presso lo studio dell'avv. prof. Cristiano
Cincotti, dal quale è rappresentato e difeso in forza della procura speciale alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contriariis reiectis, accogliere l'opposizione proposta e, per
l'effetto: in via cautelare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1325/2021 – R.g. 3683/2021 del 01.07.2021 emesso dal
Tribunale di Cagliari in favore del e notificato a in CP_1 Controparte_1 Parte_1
data 19.07.2021; nel merito - dichiarare la nullità, l'annullamento o l'inefficacia e comunque
pagina 1 di 10 revocare il decreto ingiuntivo n. 1325/2021 – R.g. 3683/2021 del 01.07.2021 emesso dal
Tribunale di Cagliari in favore del e notificato in data 19.07.2021, Controparte_1
tenendo indenne da ogni e qualsivoglia pretesa del - Parte_1 Controparte_1
con vittoria di spese e competenze di causa.
Nell'interesse del convenuto opposto:
“[…] omissis b) nel merito: rigettare l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) sempre nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig. Pt_1 al pagamento, in favore del della somma di € 88.393,72 ovvero
[...] Controparte_1 di quella ritenuta dovuta all'esito del giudizio, con maggiorazione degli interessi legali maturati
e maturandi dalla data di deposito del ricorso per ingiunzione, sino al saldo effettivo;
d) in ogni caso, con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso datato 25.5.2021, il ha chiesto al Tribunale di Controparte_1
Cagliari l'emissione di una pronuncia di ingiunzione nei confronti di avente ad Parte_1
oggetto il pagamento della somma di Euro 88.393,72.
A tal fine ha allegato che:
- in data 15.4.2011 (con atto a rogito del Notaio ) la società Persona_1 CP_1
aveva ceduto ad la partecipazione sociale dalla medesima detenuta nella società Parte_1
UO CA RL (con sede in ED via Grazia Deledda n. 28);
- la partecipazione sociale ceduta era pari a nominali Euro 98.215,00;
- il prezzo convenuto per la cessione era stato fissato in Euro 98.215,00 ed il cessionario si era obbligato a corrisponderlo in dieci rate mensili di pari importo, ciascuna a decorrere dall'1.5.2011;
- contrariamente agli impegni assunti non aveva provveduto al pagamento del Parte_1
prezzo dovuto alla società a titolo di corrispettivo;
- successivamente, con atto in data 21.3.2014 (a rogito del notaio dott. ), il Persona_1
aveva ceduto a le partecipazioni detenute in UO CA RL per il Pt_1 CP_1
prezzo convenuto di euro 9.821,50;
- pertanto, a seguito della parziale compensazione del prezzo di cessione della quota dovuto dal in relazione alla prima cessione, con quello dovuto dalla in ragione della Pt_1 CP_1
successiva, la società risultava essere creditrice del per la somma di Euro 88.393,72; Pt_1
pagina 2 di 10 - nelle more, con sentenzan.1/2019 il Tribunale di Lanusei aveva dichiarato il fallimento della società;
- a seguito di ciò, il curatore con comunicazione in data 02/11/2020 aveva diffidato il signor a voler provvedere al pagamento di quanto dovuto, ma la diffida era rimasta senza esito. Pt_1
Il decreto ingiuntivo (n. 1325/2021) è stato concesso dal Tribunale con la formula della provvisoria esecuzione in data 1.7.2021.
1.2 Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha interposto opposizione Parte_1
avverso il suddetto decreto, eccependo: 1) la nullità dell'autorizzazione a stare in giudizio, resa dal giudice delegato, stante la sua genericità, in violazione del disposto di cui agli artt. 25 co 1 e
31 co 2 LF;
2) l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio dal;
3) la CP_1
prescrizione del credito.
1.2.1 Sotto il primo profilo, l'opponente ha dedotto che l'autorizzazione resa dal giudice delegato del fallimento convenuto, non indicando la pretesa sostanziale da dedurre in giudizio e facendo un indeterminato riferimento alle ragioni della curatela ed a tutte le azioni idonee a tutelarle, non consentiva di dedurre il contenuto essenziale del giudizio da promuovere, né quali fossero le azioni autorizzate e strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'oggetto principale del giudizio, in aperto contrasto con l'art. 25 co 1 LF, che, nell'esplicitare le funzioni di controllo e vigilanza sulla procedura rimesse al Giudice Delegato, chiarisce, al n. 6, che lo stesso autorizza per iscritto il Curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, precisando che tale autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. La nullità del decreto autorizzativo del Giudice
Delegato del 01.04.2021, per violazione del combinato disposto degli artt. 25 e 31 della L.F., implicherebbe l'inefficacia del mandato alle liti conferito dal Curatore, poiché privo di qualsivoglia legittimazione a tal fine, con conseguente nullità anche del decreto ingiuntivo ottenuto su istanza di soggetto privo di poteri processuali e rappresentativi.
1.2.2 In ordine alla contestazione sulla fondatezza della pretesa creditoria, l'opponente ha invece dedotto che la lettura congiunta dei due atti di cessione stipulati da con la Parte_1 avrebbe dimostrato l'insussistenza di qualsivoglia credito in capo alla medesima CP_1
nei confronti di . CP_1 Parte_1
L'opponente ha in particolare spiegato che:
- con il primo atto di cessione di quote, stipulato in data 15.04.2011 la aveva Controparte_1
ceduto al la piena e perfetta proprietà di una quota di partecipazione nella società Parte_1
Nuova Cantieri s.r.l. del valore nominale di euro 98.215,00;
pagina 3 di 10 - l'art. 2 prevedeva che il corrispettivo della cessione, di euro 98.215,00 venisse corrisposto in numero 10 rate posticipate del valore di euro 9.821,50 ciascuna, senza interessi, a far data dal 01 maggio 2011, ulteriormente prevedendo che: <precisano le parti che qualora il prezzo convenuto per la cessione della quota non venga pagato alle scadenze pattuite, la parte oggi cessionaria sarà tenuta a ritrasferire la quota acquistata alla parte oggi cedente su semplice richiesta di quest'ultima>>;
- era pacifico che non avesse pagato il prezzo convenuto alle scadenze pattuite;
Parte_1
- era dunque sorto in capo allo stesso l'obbligo, in forza dell'art. 2, ultimo capoverso del ridetto atto di cessione, di ritrasferire alla la quota da questa precedentemente Controparte_1
acquistata;
- tanto che con il successivo atto di cessione del 21.03.2014 a rogito Notaio Persona_2
aveva quindi ceduto alla società la piena e perfetta proprietà della quota di
[...] Controparte_1
partecipazione nella Nuova Cantieri s.r.l. del valore nominale di euro 98.215,00;
- il corrispettivo della cessione era stato convenuto in euro 9.821,50, pari al valore nominale della partecipazione ridotta, che il cedente dichiarava di aver già ricevuto, rilasciandone ampia e finale quietanza di saldo.
Era lo stesso atto di cessione ad evidenziare che il corrispettivo teneva conto del valore nominale della partecipazione in misura ridotta, in forza del verbale dell'assemblea societaria della Nuova
Cantieri s.r.l. del 06.03.2014 – a rogito Notaio - che, appunto, aveva deliberato la Per_1
riduzione volontaria del capitale sociale da euro 100.000,00 ad euro 10.000,00, con contestuale creazione di una riserva straordinaria pari ad euro 90.000,00;
- in tal modo, il patrimonio netto societario, dato dal capitale versato e dalla riserva straordinaria, era rimasto invariato, rimanendo parimenti invariato anche il valore nominale della quota oggetto di cessione, pari appunto ad euro 98.215,00, come precisato nell'art. 1 dell'atto di cessione di quote del 21.03.2014;
- con la conseguenza che solo il prezzo della cessione, stabilito in euro 9.821,50, aveva risentito dell'avvenuta riduzione del capitale sociale della Nuova Cantieri s.r.l., laddove il bene trasferito era costituito dalla medesima quota di partecipazione sociale, del medesimo valore nominale di euro 98.215,00, già oggetto del precedente atto di cessione di quote del 15.04.2011.
Tale ricostruzione consentiva di smentire gli assunti del e di escludere che CP_1
permanesse una qualche legittima pretesa creditoria nei confronti del Pt_1
La compensazione operata dal era dunque erronea, operando sul presupposto che gli CP_1
atti fossero distinti e senza tenere conto del deliberato societario di riduzione del capitale sociale.
pagina 4 di 10 1.2.3 L'opponente ha infine eccepito la prescrizione, assumendo che il credito rivendicato dal
, a titolo di prezzo dovuto in forza dell'atto di cessione del 15.04.2011, sarebbe CP_1
oramai estinto per decorso del termine decennale di prescrizione:
- il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato solo in data 19.07.2021, ben oltre la scadenza del ridetto termine;
- né poteva valere, quale atto interruttivo della prescrizione, la diffida datata 02.11.2020 che il
Curatore avrebbe inviato al a mezzo racc. a/r (prodotta in monitorio), che Parte_1
l'opponente negava di aver mai ricevuto (né il aveva prodotto gli avvisi di CP_1
ricevimento della raccomandata).
1.3 Si è costituito in giudizio il , per chiedere la conferma del decreto ingiuntivo CP_1
opposto, contestando integralmente le eccezioni dell'opponente e la prospettazione degli atti negoziali proposta con la citazione.
1.3.1 In primo luogo, il convenuto ha contestato quanto affermato dal in relazione alla Pt_1
assenza di una effettiva e valida autorizzazione del giudice delegato al curatore, legittimante la promozione dell'azione monitoria esperita. A tal fine, il ha prodotto l'istanza del CP_1
curatore al giudice delegato, nella quale venivano evidenziate le ragioni creditorie del fallimento e si chiedeva l'autorizzazione ad esperire le opportune azioni, anche giudiziali, per la tutela del ceto creditorio. La lettura congiunta dei due atti evidenziava, secondo il convenuto, come l'atto del giudice delegato, richiamando il contenuto dell'istanza, era ben chiaro nell'autorizzare il curatore a promuovere l'azione giudiziale per la tutela del credito rivendicato dalla procedura.
1.3.2 Quanto all'infondatezza della pretesa creditoria, il ha contestato le deduzioni CP_1 dell'opponente, evidenziando che i due atti di cessione della partecipazione sociale in Nuova
Cantieri RL – segnatamente quello in data 15.4.2011 e quello successivo in data 21.3.2014 – costituivano due autonomi e distinti contratti di vendita sebbene aventi ad oggetto il medesimo oggetto di vendita: la partecipazione in Nuova Cantieri RL.
Secondo il convenuto, il secondo atto di cessione non poteva infatti essere identificato e coinvolto nella vicenda risolutoria del primo atto di cessione, determinata dal diritto potestativo, riconosciuto con il primo contratto di cessione alla di richiedere al per CP_1 Pt_1
l'ipotesi di un suo inadempimento, il ritrasferimento della quota.
Ciò per una serie di ragioni:
- la società non aveva manifestato in alcun modo una tale volontà risolutoria;
- la seconda cessione era stata stipulata a distanza di circa tre anni dalla prima;
- nel regolamento contrattuale della seconda cessione non era contenuto alcun richiamo alla pagina 5 di 10 prima cessione;
- la causa del trasferimento della partecipazione non veniva, neppure genericamente, giustificata dalle parti con l'avveramento della clausola risolutiva e/o con la condizione risolutiva contenuta all'art. 2 del contratto del 15.4.2011;
- di contro, come espresso nel contratto del 21.3.2014, il trasferimento della quota dal sig.
a avveniva dietro corrispettivo in danaro;
con ciò esprimendosi Parte_1 CP_1
pienamente la causa tipica del contratto di compravendita, del tutto distinta ed autonoma rispetto al primo contratto – quello del 15.4.2011.
Il Fallimento ha poi evidenziato come, a ragionar diversamente, sarebbe rimasto del tutto incomprensibile l'interesse di a risolvere sic et simpliciter il contratto di cessione CP_1
del 15.4.2011, rinunciando al prezzo dovuto dal sig. per divenire nuovamente Parte_1
titolare di una partecipazione in una società gestita per tre anni dallo stesso il cui Parte_1 valore nominale per effetto dell'operazione sul capitale si era ridotto di 10 volte rispetto a quello originario.
1.3.3 Quanto infine alla eccezione di prescrizione, il ha prodotto l'avviso di CP_1
ricevimento della diffida inviata dal curatore, attestante il ricevimento della stessa in data
9.11.2020.
Il ha poi evidenziato come il dies a quo del termine ai fini prescrizionali non CP_1
coincideva con la data di stipula dell'atto di cessione del credito, in ragione dei termini fissati a favore del debitore per il pagamento dilazionato del prezzo dilazionato in n. 10 rate mensili con scadenza la prima il 1.5.2011; e poiché il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato e iscritto a ruolo il 25.5.2021, dovendosi individuare in tale data la litis pendenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, ultimo comma, cpc, anche l'evento interruttivo relativamente ai ratei di prezzo non pagati deve individuarsi in tale data, in aderenza all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 15 settembre 2021, n. 24891).
1.4 In sede di prima udienza, l'opponente ha disconosciuto la conformità all'originale della copia della raccomandata prodotta dal al fine di dimostrare l'interruzione della CP_1
prescrizione, preannunciando querela di falso sulla stessa;
ed il , in sede di memorie CP_1
ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c., ha contestato la genericità del disconoscimento, rendendosi disponibile alla produzione dell'originale del documento.
Rigettate le istanze di prova testimoniale dell'opponente, con ordinanza del 16.5.2022, la causa è stata istruita con soli documenti e viene decisa con la presente sentenza.
2. L'opposizione è infondata.
pagina 6 di 10 2.1 Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione preliminare circa l'assenza di autorizzazione del giudice delegato alla presentazione del ricorso per decreto (la quale, nella tesi dell'opponente, determinerebbe la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto).
Il ha prodotto l'istanza con cui il curatore, individuando le ragioni di credito della CP_1
procedura, ha chiesto al giudice delegato, di essere autorizzato a promuovere le azioni, anche giudiziali, necessarie a tutelare il credito;
il giudice delegato, richiamando il contenuto dell'istanza, ha autorizzato il curatore. La lettura congiunta dei due atti evidenzia, dunque,
l'infondatezza di quanto eccepito sul punto dall'opponente.
Inoltre, il ha prodotto, nell'ambito del presente giudizio, una autorizzazione datata CP_1
13.12.2021, con cui il Giudice Delegato (nelle more del presente procedimento) ha nuovamente autorizzato il Curatore a intraprendere contro il sig. le azioni giudiziali relative al Parte_1 recupero del credito fondato sull'atto di cessione delle quote sociali detenute dalla Società in bonis nella Nuova Cantieri RL. Tale ulteriore autorizzazione, come evidenziato nell'interesse del convenuto, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass., 2 febbraio
2021, n. 2280), comporta comunque la sanatoria di un qualsivoglia ipotetico difetto di legittimazione in capo al curatore.
2.2 Venendo alle eccezioni di merito dell'opponente, il Collegio non ritiene di poter condividere l'interpretazione dei due contratti di cessione che viene prospettata nella citazione.
Secondo l'opponente non residuerebbe in favore del alcun credito perché con il CP_1
secondo atto di cessione si sarebbe in definitiva prodotto il ri-trasferimento della quota sociale in favore della società, stante l'inadempimento del al pagamento del prezzo stabilito con la Pt_1
prima cessione.
In sostanza: con la prima cessione (avvenuta 15.4.2011) la società aveva ceduto CP_1
ad le quote dalla stessa detenute nella società UO CA RL, per un Parte_1
prezzo di Euro 98.215,00, da versare in dieci rate mensili di pari importo, a partire dal maggio
2011; nel contratto era stabilito che, in caso di inadempimento del all'obbligo di Pt_1
pagamento, questi sarebbe stato tenuto a ritrasferire la quota acquistata alla parte oggi cedente su semplice richiesta di quest'ultima.
Ebbene, secondo l'opponente, stante l'inadempimento del la seconda cessione avrebbe Pt_1
attuato questa retro-cessione della quota, in ottemperanza a quanto previsto con la prima cessione.
In definitiva, la seconda cessione costituirebbe un negozio con causa esterna, costituendo in definitiva un trasferimento “obbligato” dall'inadempimento al precedente contratto.
pagina 7 di 10 La tesi, all'esito degli esami dei contratti, è artificiosa e risulta, in definitiva, del tutto strumentale.
Con la cessione del 21.3.2014, le parti, hanno premesso:
“- che il signor per una quota del valore nominale di euro 98.215,00 (...) e la Parte_1
signora per una quota del valore nominale di euro 1.785,00 (...), sono soci, titolari Parte_2 dell'intero capitale, della società:
- “UO CA S.R.L.”, con sede in ED, via Grazia Deledda n.28 ...;
- che con verbale di assemblea ... in data 6 marzo 2014, ... la assemblea dei soci della società
“UO CA S.R.L.” ha deliberato la riduzione volontaria del capitale sociale da euro
100.000,00 (...) ad euro 10.000,00 (...), mediante la creazione di una riserva straordinaria pari ad euro 90.000,00 (...);
- che ai sensi dell'articolo 2482, secondo comma, del codice civile la decisione dei soci di ridurre il capitale sociale sarà produttiva di effetti soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale abbia fatto opposizione;
- che è oggi intenzione del signor cedere alla società “ la Parte_1 Controparte_1 propria quota di partecipazione nella predetta società “UO CA S.R.L.” al valore nominale attuale;
- che è oggi intenzione della signora cedere al signor la propria Parte_2 Parte_3 quota di partecipazione nella predetta società “UO CA S.R.L.” al valore nominale attuale;
- che, infine, la società “ , come autorizzato dall'assemblea dei soci sopra CP_1
citata, intende trasferire la partecipazione testé acquistata in favore dell'amministratore Per_3
ed in favore del comparente ”.
[...] Parte_3
Dopo aver richiamato la suddetta premessa quale parte integrante e sostanziale dell'atto, le parti hanno quindi convenuto, per quanto di rilievo ai fini della decisione, che:
“Articolo 1
Il signor cede alla società “ che, come sopra rappresentata, Parte_1 CP_1
accetta ed acquista, la piena e perfetta proprietà di una quota di partecipazione nella predetta società “UO CA S.R.L.”, con sede in ED del valore nominale attuale di euro
98.215,00 (...).
Articolo 2
pagina 8 di 10 Il corrispettivo della presente cessione è stato tra le parti convenuto in euro 9.821,50 (...) pari al valore nominale della partecipazione ridotta, somma che la parte cedente dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla cessionaria alla quale rilascia pertanto ampia e finale quietanza di saldo (...)”.
Appare evidente l'autonomia dell'atto in questione rispetto alla prima cessione: esso esprime un preciso accordo, contestualizzato economicamente nelle premesse, determina l'oggetto, esponendo chiaramente il significato funzionale del negozio, ovvero lo scambio di un bene contro il pagamento di un prezzo. Esso non contiene alcun richiamo ad un precedente accordo e/o contratto, così come nessun atto di “richiesta di adempimento” in relazione al pagamento del prezzo fissato dalla precedente cessione viene indicato.
A conferma dell'autonomia della seconda cessione, milita poi la circostanza che detta cessione risulta essere stata stipulata a distanza di circa tre anni dalla prima.
La funzione causale “attribuita” dall'opponente all'atto sopra richiamato risulta dunque artificiosa e, in definitiva, del tutto strumentale.
Non è del resto irrilevante evidenziare che, come sottolineato dal , a ragionare CP_1 secondo la tesi dell'opponente non si comprenderebbe “quale interesse avrebbe potuto avere
a risolvere sic et simpliciter ... il contratto di cessione del 15.4.2011, rinunciando CP_1
al prezzo dovuto dal sig. divenendo nuovamente titolare di una partecipazione di Parte_1
una società gestita per tre anni dal sig. il cui valore nominale per effetto Parte_1 dell'operazione sul capitale si era ridotto di 10 volte rispetto a quello originario”.
Deve dunque concludersi che, pacifico l'inadempimento del al pagamento del prezzo Pt_1
stabilito con la prima cessione, il credito residuo in favore del convenuto opposto risulta essere pari ad Euro 88.393,72, a seguito della parziale compensazione del prezzo di cessione della quota dovuto dal in relazione alla prima cessione, con quello dovuto dalla Pt_1 CP_1
[...
in ragione della successiva.
2.3 L'eccezione di prescrizione è infondata.
L'art. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Al fine di decidere, occorre evidenziare che la circostanza che le parti nell'ambito di un rapporto obbligatorio stabiliscano contrattualmente una rateizzazione dell'obbligo di pagamento, non determina la nascita di una pluralità di distinti rapporti aventi ad oggetto il pagamento della singola rata – con la conseguente previsione di un termine di prescrizione autonomo per ciascuno di essi – trattandosi di una modalità di esecuzione della prestazione, che tuttavia resta pagina 9 di 10 unitariamente dedotta in un unico rapporto obbligatorio.
Al contrario, trattandosi di termine stabilito nell'interesse del debitore, ciò implica che il debito, unitariamente inteso, non possa considerarsi scaduto e, dunque, esigibile, prima del decorso del termine finale dei pagamenti previsti (cfr., per una applicazione del principio in tema di mutuo,
Cassazione 4232/2023, Cassazione 1798/2011, Cassazione 2301/2004).
Nel caso di specie, in relazione alla cessione del 15.4.2011, per l'obbligo di pagamento del prezzo della quota era stata prevista una rateizzazione in dieci rate mensili;
la conseguenza è che il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato nell'1.5.2012.
Dunque il termine di prescrizione (pacificamente decennale ex art. 2946 c.c.) sarebbe spirato in data 1.5.2022; il decreto ingiuntivo è datato 25.5.2021 ed è stato notificato in data 19.7.2021;
l'eccezione risulta pertanto infondata (risultando così assorbita ogni questione conseguente al disconoscimento formulato dall'opponente).
***
Stante quanto sopra ritenuto, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al d.m. 55/2014, tenuto conto della effettiva attività svoltasi in giudizio e della mera reiterazione delle argomentazioni difensive nella fase decisionale, in Euro 9.142,00 oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 [...]
, che liquida in Euro 9.142,00 oltre spese generali ed accessori. CP_1
Cagliari, 6.3.2025
Il Giudice relatore
Bruno Malagoli
Il Presidente
Gaetano Savona
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