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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/06/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1128/2024, promossa da:
(Codice Fiscale e Partita Iva ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Ariccia (RM) CAP 00072, Via Nettunense n. 14 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore Sig. , CP_2
(Codice Fiscale ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._1
06.11.1973, residente in [...];
, c.f. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
10/08/1974 tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'avvocato Federico Genovesi del Foro di Roma, C.F.: , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via C.F._3
Premuda n. 16
ATTORI opponenti contro c.f. , difesa dall'avv. VALVO CESARE con Controparte_4 P.IVA_2 domicilio presso il suo studio in Velletri (RM) alla Via Privata Jori n. 3 CONVENUTA opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - IN VIA PRELIMINARE sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- NEL
pagina 1 di 4 MERITO accertare e dichiarare l'improcedibilità, l'inefficacia e la nullità dell'atto di precetto opposto in virtù del superamento dell'80% del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e delibera CICR del 22.04.1995 in assenza della mancata conversione del contratto in mutuo ipotecario ordinario e, PER L'EFFETTO ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del suddetto contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità inteso quale elemento essenziale del suo contenuto ed inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica e dell'interesse tutelato, reictus, delle clausole sugli interessi e sulle spese e della garanzia ipotecaria contenute nell'atto notarile. CONDANNARE l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre al rimborso delle spese generali, dell'I.V.A. e della C.P.A..
Parte opposta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da parte opponente, rigettare l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta Parte_1
e e, per l'effetto, confermare la validità dell'atto di CP_2 Controparte_3 precetto notificato ai debitori/opponenti in data 12.02.2024 e 13.02.2024-26.02.2024. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
Va premesso che, a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta, la
[...] ha sostenuto che la - in forza di CP_4 Controparte_5 contratto del 06.07.2017 per atti Dottor Notaio in Albano Laziale Persona_1
(Rep. n. 22160 – Racc. n. 17440), registrato in Albano Laziale in data 10.07.2017 aveva concesso, a titolo di mutuo ex art. 38 T.U.B., alla società “ , con Controparte_1 sede legale in Pomezia alla Via del Mare n. 34/A (iscritta al registro delle Imprese di Roma con il numero, partita IVA e codice fiscale , R.E.A. n. P.IVA_1
RM/1236276), la somma di €. 1.500.000,00 all'interesse determinato ai sensi dell'art. 5 del citato contratto, da rimborsare in anni 15 mediante il pagamento di n. 180 rate mensili d'ammortamento, comprensive, ciascuna, di quota capitale, d'interessi e di commissioni.
A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario, la società “ , con sede legale in Parte_2
Roma alla Via Leon Battista Alberti n. 11, (iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il numero e codice fiscale partita IVA , R.E.A. n. P.IVA_3 P.IVA_4
RM/320477) aveva concesso ipoteca a proprio carico ed a favore della per la CP_4 complessiva somma di €. 3.000.000,00 sui seguenti beni immobili siti in Comune di Ariccia (RM), alla Via Nettunense n. 14 (in catasto via Campoleone s.c.): 1) porzione immobiliare costituita da un locale commerciale adibito ad Istituto di credito, ubicato al piano terra, confinante con Via Nettunense e con bene appresso descritto al numero 2) pagina 2 di 4 per due lati. Riportata nel N.C.E.U. al foglio 21, particella 625 sub 502, categoria D/5, piano terra, R.C.E. 4.792,00; 2) porzione immobiliare costituita da un locale commerciale, ubicato al piano terra con annessa corte, confinante con locale sopra indicato al punto 1), con via Campoleone e con via Nettunense. Riportata nel N.C.E.U. al foglio 21, particella 625 sub 504, categoria D/8, piano terra, R.C.E. 5.533,40; 3) porzione immobiliare avente destinazione commerciale, allo stato attuale totalmente priva di rifiniture interne, ubicato tra il piano primo seminterrato, piano terra, piano primo e piano secondo, confinante con via Campoleone e con bene appresso (sopra, nda) descritto al numero 2) per due lati. Riportata nel N.C.E.U. al foglio 21, particella 625 sub 506, in corso di definizione, piano primo seminterrato, piano terra, piano primo, piano secondo (ex sub 505, categoria D/8, piano primo seminterrato, piano terra, piano primo, piano secondo, R.C.E. 60.512,00).
La concessa ipoteca era stata iscritta presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 in data 11.07.2017 al Reg. gen. n. 32856, Reg. part. n. 5693.
I GA (nato ad [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale ) e C.F._2
(nata a [...] il [...] e residente in [...]
Carnarolo di Sotto n.31, codice fiscale ) si erano invece costituiti C.F._1 fideiussori della parte mutuataria e dei suoi successori o aventi causa nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni derivanti dal mutuo fondiario stipulato per atto Notaio del 06.07.2017 (Rep. n. 22160, Racc. n. 17440) fino all'importo Persona_1 massimo di euro 1.950.000,00.
Successivamente, con atto di compravendita del 27.07.2017 (Rep. n. 22220, Racc. n. 17495) a rogito Dottor Notaio in Albano Laziale, iscritto al Persona_1
Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, la società “
[...]
aveva venduto alla società Parte_2
“ la piena proprietà del complesso immobiliare ipotecato. Controparte_1
La , a causa del mancato pagamento di n. 10 rate, aveva revocato Controparte_4 ogni affidamento alla e, con lettera del 15.01.2024, comunicava Controparte_1 la decadenza del benefico del termine e la risoluzione del contratto di mutuo fondiario alla società mutuataria, a quella datrice d'ipoteca ed ai fideiussori, diffidandoli contestualmente al pagamento del dovuto.
La stante il persistente inadempimento, in data 12.02.2024 Controparte_4 notificava a ed in data 13.02.2024-26.02.2024 a Parte_1 [...]
l'atto di precetto impugnato, con cui intimava il pagamento della Parte_3 somma di euro 1.298.941,50 oltre interessi e spese (doc.
2- doc.3).
2
Gli opponenti hanno genericamente eccepito la violazione del limite posto pagina 3 di 4 dall'art. 38 TUB, con la conseguente nullità del mutuo.
La parte opposta ha replicato depositando il “Rapporto estimativo” del 12.06.2017 (doc.5) redatto dal Geom. in relazione agli immobili ipotecati, dal Persona_2 quale si desume che il valore dei beni è pari ad euro 3.364.000,00. Secondo la banca, dunque, considerata l'entità della somma mutuata (euro 1.500.000,00), l'opposizione sarebbe infondata;
ha aggiunto che la denunciata violazione, in ogni caso, non avrebbe determinato la nullità del mutuo.
3
L'opposizione è infondata.
Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di chiarire che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass. SU 33719/2022).
Le considerazioni che precedono risultano assorbenti.
L'opposizione va dunque respinta, con condanna degli opponenti a rifondere la banca opposta delle spese di lite che si liquidano in dispositivo ai minimi di legge dello scaglione corrispondente al valore della controversia, stante il limitato impegno richiesto all'opposta per resistere alle deduzioni svolte dagli opponenti nell'atto introduttivo, l'unico depositato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione al precetto notificato agli opponenti nelle date 12.02.2024 e 13.02.2024-26.02.2024;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 18.977,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
Velletri, 13/06/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1128/2024, promossa da:
(Codice Fiscale e Partita Iva ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Ariccia (RM) CAP 00072, Via Nettunense n. 14 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore Sig. , CP_2
(Codice Fiscale ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._1
06.11.1973, residente in [...];
, c.f. , nato a [...] il CP_2 C.F._2
10/08/1974 tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'avvocato Federico Genovesi del Foro di Roma, C.F.: , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via C.F._3
Premuda n. 16
ATTORI opponenti contro c.f. , difesa dall'avv. VALVO CESARE con Controparte_4 P.IVA_2 domicilio presso il suo studio in Velletri (RM) alla Via Privata Jori n. 3 CONVENUTA opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - IN VIA PRELIMINARE sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- NEL
pagina 1 di 4 MERITO accertare e dichiarare l'improcedibilità, l'inefficacia e la nullità dell'atto di precetto opposto in virtù del superamento dell'80% del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e delibera CICR del 22.04.1995 in assenza della mancata conversione del contratto in mutuo ipotecario ordinario e, PER L'EFFETTO ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del suddetto contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità inteso quale elemento essenziale del suo contenuto ed inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica e dell'interesse tutelato, reictus, delle clausole sugli interessi e sulle spese e della garanzia ipotecaria contenute nell'atto notarile. CONDANNARE l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre al rimborso delle spese generali, dell'I.V.A. e della C.P.A..
Parte opposta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da parte opponente, rigettare l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta Parte_1
e e, per l'effetto, confermare la validità dell'atto di CP_2 Controparte_3 precetto notificato ai debitori/opponenti in data 12.02.2024 e 13.02.2024-26.02.2024. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
Va premesso che, a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta, la
[...] ha sostenuto che la - in forza di CP_4 Controparte_5 contratto del 06.07.2017 per atti Dottor Notaio in Albano Laziale Persona_1
(Rep. n. 22160 – Racc. n. 17440), registrato in Albano Laziale in data 10.07.2017 aveva concesso, a titolo di mutuo ex art. 38 T.U.B., alla società “ , con Controparte_1 sede legale in Pomezia alla Via del Mare n. 34/A (iscritta al registro delle Imprese di Roma con il numero, partita IVA e codice fiscale , R.E.A. n. P.IVA_1
RM/1236276), la somma di €. 1.500.000,00 all'interesse determinato ai sensi dell'art. 5 del citato contratto, da rimborsare in anni 15 mediante il pagamento di n. 180 rate mensili d'ammortamento, comprensive, ciascuna, di quota capitale, d'interessi e di commissioni.
A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario, la società “ , con sede legale in Parte_2
Roma alla Via Leon Battista Alberti n. 11, (iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il numero e codice fiscale partita IVA , R.E.A. n. P.IVA_3 P.IVA_4
RM/320477) aveva concesso ipoteca a proprio carico ed a favore della per la CP_4 complessiva somma di €. 3.000.000,00 sui seguenti beni immobili siti in Comune di Ariccia (RM), alla Via Nettunense n. 14 (in catasto via Campoleone s.c.): 1) porzione immobiliare costituita da un locale commerciale adibito ad Istituto di credito, ubicato al piano terra, confinante con Via Nettunense e con bene appresso descritto al numero 2) pagina 2 di 4 per due lati. Riportata nel N.C.E.U. al foglio 21, particella 625 sub 502, categoria D/5, piano terra, R.C.E. 4.792,00; 2) porzione immobiliare costituita da un locale commerciale, ubicato al piano terra con annessa corte, confinante con locale sopra indicato al punto 1), con via Campoleone e con via Nettunense. Riportata nel N.C.E.U. al foglio 21, particella 625 sub 504, categoria D/8, piano terra, R.C.E. 5.533,40; 3) porzione immobiliare avente destinazione commerciale, allo stato attuale totalmente priva di rifiniture interne, ubicato tra il piano primo seminterrato, piano terra, piano primo e piano secondo, confinante con via Campoleone e con bene appresso (sopra, nda) descritto al numero 2) per due lati. Riportata nel N.C.E.U. al foglio 21, particella 625 sub 506, in corso di definizione, piano primo seminterrato, piano terra, piano primo, piano secondo (ex sub 505, categoria D/8, piano primo seminterrato, piano terra, piano primo, piano secondo, R.C.E. 60.512,00).
La concessa ipoteca era stata iscritta presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 in data 11.07.2017 al Reg. gen. n. 32856, Reg. part. n. 5693.
I GA (nato ad [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale ) e C.F._2
(nata a [...] il [...] e residente in [...]
Carnarolo di Sotto n.31, codice fiscale ) si erano invece costituiti C.F._1 fideiussori della parte mutuataria e dei suoi successori o aventi causa nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni derivanti dal mutuo fondiario stipulato per atto Notaio del 06.07.2017 (Rep. n. 22160, Racc. n. 17440) fino all'importo Persona_1 massimo di euro 1.950.000,00.
Successivamente, con atto di compravendita del 27.07.2017 (Rep. n. 22220, Racc. n. 17495) a rogito Dottor Notaio in Albano Laziale, iscritto al Persona_1
Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, la società “
[...]
aveva venduto alla società Parte_2
“ la piena proprietà del complesso immobiliare ipotecato. Controparte_1
La , a causa del mancato pagamento di n. 10 rate, aveva revocato Controparte_4 ogni affidamento alla e, con lettera del 15.01.2024, comunicava Controparte_1 la decadenza del benefico del termine e la risoluzione del contratto di mutuo fondiario alla società mutuataria, a quella datrice d'ipoteca ed ai fideiussori, diffidandoli contestualmente al pagamento del dovuto.
La stante il persistente inadempimento, in data 12.02.2024 Controparte_4 notificava a ed in data 13.02.2024-26.02.2024 a Parte_1 [...]
l'atto di precetto impugnato, con cui intimava il pagamento della Parte_3 somma di euro 1.298.941,50 oltre interessi e spese (doc.
2- doc.3).
2
Gli opponenti hanno genericamente eccepito la violazione del limite posto pagina 3 di 4 dall'art. 38 TUB, con la conseguente nullità del mutuo.
La parte opposta ha replicato depositando il “Rapporto estimativo” del 12.06.2017 (doc.5) redatto dal Geom. in relazione agli immobili ipotecati, dal Persona_2 quale si desume che il valore dei beni è pari ad euro 3.364.000,00. Secondo la banca, dunque, considerata l'entità della somma mutuata (euro 1.500.000,00), l'opposizione sarebbe infondata;
ha aggiunto che la denunciata violazione, in ogni caso, non avrebbe determinato la nullità del mutuo.
3
L'opposizione è infondata.
Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di chiarire che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass. SU 33719/2022).
Le considerazioni che precedono risultano assorbenti.
L'opposizione va dunque respinta, con condanna degli opponenti a rifondere la banca opposta delle spese di lite che si liquidano in dispositivo ai minimi di legge dello scaglione corrispondente al valore della controversia, stante il limitato impegno richiesto all'opposta per resistere alle deduzioni svolte dagli opponenti nell'atto introduttivo, l'unico depositato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione al precetto notificato agli opponenti nelle date 12.02.2024 e 13.02.2024-26.02.2024;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 18.977,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
Velletri, 13/06/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
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