Articolo 1259 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1258Articolo 1260
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7 luglio 2017
Art. 1259. Ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei trasporti e dei materiali, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per ufficiali superiori dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;
b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali ((...)) dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;
c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ((...)) dell'Arma ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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