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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 302/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettiv.te domiciliato in Via Umberto I, Barcellona P.G.
(ME), presso lo studio dell'Avv. Livia Geraci che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via CP_1 CodiceFiscale_1
Enrico Cosenz 51, Milazzo (ME), presso lo studio dell'Avv. Rosa Amaddeo che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. (appello avverso la sentenza n. 286/23 R.S. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 17 aprile 2023 il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 286/23 R.S. con la quale
[...]
il Tribunale di Barcellona P.G. aveva accolto la domanda proposta da CP_1 condannando l'odierno appellante al pagamento, a favore del della
[...] CP_1
1 somma di € 14.385,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e di €
79.470,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori, oltre al pagamento delle spese processuali.
Con il primo motivo di gravame il appellante lamentava il rigetto Pt_1 dell'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito;
ai sensi dell'art. 140 R.D. n. 1775/33, l'autorità giudiziaria competente a decidere la controversia in esame era il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, avendo il CP_1
imputato i danni subiti (e dei quali aveva chiesto il risarcimento) al
[...]
per l'omessa manutenzione e pulizia del Torrente Idria che, in Controparte_2
data 22 novembre 2011, a causa di copiose precipitazioni, era tracimato, invadendo con acqua e fango le strade limitrofe, danneggiando così anche gli immobili del CP_1
Con il secondo motivo l'ente locale censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva ritenuto sussistente il carattere eccezionale ed imprevedibile delle precipitazioni che si erano verificate in data 22 novembre 2011, integranti gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'asserita omessa manutenzione del torrente Idria ed i danni subiti dal CP_1
Con il terzo motivo il contestava la ritenuta Controparte_2 sussistenza di un nesso causale tra l'evento alluvionale verificatosi ed il danno biologico asseritamente subito dal danno peraltro non provato attesa la CP_1 mancanza di alcuna documentazione medica;
con il quarto motivo l'appellante lamentava l'erronea quantificazione dei danni patrimoniali liquidati al CP_1
sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., non fondate su documentazione certa. Contestava, infine, la regolamentazione delle spese.
, costituendosi, contestava la fondatezza delle censure svolte CP_1
dal appellante e chiedeva il rigetto del gravame. Pt_1
Il primo motivo di appello è fondato.
L'art. 140 R.D. n. 1775/33 dispone che appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde;
c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo
2 alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;
d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque. Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'articolo 33 della presente legge;
e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904,
n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; f) i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
La S.C., con una recente sentenza a sezioni unite, ha dato conto degli orientamenti contrastanti in giurisprudenza in ordine al riparto di competenza tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale delle Acque, segnatamente nei giudizi di danno derivanti dal difetto di manutenzione di un'opera idraulica; dopo aver esaminato analiticamente la lettera e la storia dell'art. 140 e confutato le ragioni poste a fondamento dell'orientamento restrittivo della competenza del T.R.A.P., ha concluso affermando che l'art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933 deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta
(Cass. Civ. ss.uu., 29 agosto 2024 n. 23332 che, in applicazione di tale principio, ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione ad una domanda di risarcimento danni derivanti da incendio, originato, nella prospettazione attorea, dall'omessa eliminazione di sterpaglie cresciute sugli argini di un'opera idraulica).
Nel caso di specie il ha imputato la causa dei danni lamentati alla CP_1
mancata manutenzione e pulizia del torrente (Idria) che ne ha determinato
l'esondazione (v. atto di citazione); durante l'alluvione l'acqua del torrente,
3 infatti, superando gli argini, si era riversata sulle vie adiacenti causando allagamenti e danneggiando gli immobili vicini.
La prospettazione di un nesso causale tra l'omessa manutenzione dell'alveo del
Torrente Idria e la mancata pulizia dello stesso ed i danni subiti dall'appellato radica, pertanto, la competenza del Tribunale Regionale delle Acque.
Ciò che rileva ai fini della attribuzione della competenza al Tribunale delle
Acque, infatti, come ampiamente motivato dalla S.C. nella pronuncia richiamata,
è che l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento danno. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c. (così Cass. n. 23334/24).
Alla luce del principio espresso dalla S.C. volto alla composizione del contrasto giurisprudenziale in materia, non appare quindi dubitabile la competenza del Tribunale Regionale delle Acque nel caso in esame.
In accoglimento del primo motivo di gravame, in riforma della sentenza impugnata, deve pertanto, essere dichiarata l'incompetenza del giudice ordinario a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo (Cass. Civ. Sez.
6, 1 luglio 2020 n. 13439).
In ordine alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ne appare opportuna l'integrale compensazione tra le parti ai sensi dell'art. 92, 2° comma,
c.p.c., atteso che fino al recente intervento della S.C. a Sezioni Unite (sent. n.
23332/24) vi erano orientamenti non conformi in relazione al riparto di competenza tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale delle Acque.
Le spese delle consulenze svolte nel giudizio di primo grado devono porsi interamente a carico del CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 952/22 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede:
4 accoglie l'appello proposto dal e, per Pt_1 Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza del giudice ordinario a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
pone definitivamente le spese delle cc.tt.uu. a carico di . CP_1
Messina, 20 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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