TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10134 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti
Magistrati:
- RT IE Presidente
- Filomena Albano Giudice
- TE LA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 38719 del Ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto RIPARTIZIONE DI QUOTE DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ e vertente
TRA
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, come Parte_1
da procura alle liti in atti, dall'Avvocato Stefania Arduini, presso il cui studio professionale in Roma alla via Pietro Cossa n. 13 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE;
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, Parte_2 come da procura alle liti in atti, dall'Avvocato Valentina Ruggiero presso il cui studio professionale in Roma alla via Buccari n. 3 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_3
difeso dall'avv. Paola Tortato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22.3.2024 Repertorio n. 37875 e Persona_1
Tribunale di Roma, R.G. n. 38719-2024 2
Raccolta n. 7313, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell'Istituto medesimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto iscritto il 25 giugno 2024, le sig.re ed Parte_1
hanno rappresentato che: il 19 aprile 2024 è deceduto il Parte_2
sig. , coniugato con e già coniugato, e poi divorziato, Per_2 Parte_1
con la percepiva da un assegno Parte_2 Pt_2 Per_2
divorzile pari ad euro 600,00; la e la hanno raggiunto un Pt_1 Pt_2
accordo sulla ripartizione della pensione di reversibilità del sig. , Per_2
attribuendo, rispetto a un importo del trattamento pensionistico comunicato dall' in importo pari ad euro 2.078,56, una quota di euro 1.200 alla coniuge Pt_3
divorziata e una quota di euro 878,56 alla coniuge Persona_3
superstite “entrambe le quote a decorrere dall'emissione del Parte_1
primo cedolino pensione successivo alla data della morte del de cuius”.
Queste le conclusioni rese congiuntamente dalle parti: “Accertare e
dichiarare, con sentenza costitutiva ed efficacia retroattiva, il diritto della sig.ra
quale coniuge divorziata del defunto , a vedersi Parte_2 Per_2
riconosciuta la quota pari a €. 1200.00 della pensione di reversibilità maturata
dal defunto a decorrere da aprile 2024 ed il diritto della sig.ra Parte_1
quale coniuge superstite, a vedersi riconosciuta la quota pari a €. 878.56 della
pensione di reversibilità maturata dal defunto a decorrere da aprile 2024 per
l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro Pt_3
tempore, a versare alle ricorrenti tali importi dalla data di emissione della
Tribunale di Roma, R.G. n. 38719-2024 3
Sentenza, esonerando l' ad agire in rivalsa verso la sig.ra la quale Pt_3 Pt_1
verserà, per tacito accordo, alla le quote di spettanza sinora Pt_2
percepite ed accantonate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza in trattazione scritta del 30 maggio 2025 il giudice ha invitato le parti a chiarire se intendevano rinunciare ai termini di cui all'art. 473bis.28
c.p.c.; le parti hanno quindi provveduto in conformità.
Ciò premesso, il caso è regolato dall'art. 9 della legge n. 898\1970, il quale al comma 3 così recita: “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti
per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni
a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare
dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il
tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a
ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o
passato a nuove nozze”. L'ultimo comma dello stesso art. 9 indica che il
Tribunale deve provvedere con sentenza (in proposito si veda Cass. civ. sent.
n. 26121 del 30.10.2008).
Trattandosi di diritti di natura disponibile riguardanti persone maggiori di età, il Tribunale non può che prendere atto dell'accordo intercorso tra la sig.ra e la sig.ra il cui contenuto è stato sopra riportato e non è Pt_1 Pt_2
contrario a norme imperative o a princìpi costituzionali.
Va però precisata la percentuale di ripartizione, senza indicare una cifra secca a beneficio dell'una parte o dell'altra: l'indicazione di una cifra secca
Tribunale di Roma, R.G. n. 38719-2024 4
lascia infatti margini di incertezza nel caso di variazioni dell'entità del trattamento pensionistico, anche solo per le periodiche rivalutazioni al costo della vita. Pertanto, tenendo presente la ripartizione pattuita tra le parti rispetto alla cifra da esse indicata, va affermato che la reversibilità di , già Per_2
nato in [...] il 1° dicembre 1957 e poi deceduto in Roma il 19 aprile 2024,
va ripartita tra e attribuendo alla prima la Parte_2 Parte_1
quota del 57,73% e alla seconda la quota del 42,27% del trattamento previdenziale in oggetto.
Ciò con decorrenza “dal primo giorno del mese successivo a quello del
decesso dell'ex coniuge” (Cass. sez. lav. sent. n. 22259 del 27.9.2013), ossia dall'1.5.2024.
In considerazione dell'intesa raggiunta le spese della lite debbono essere per intero compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta da d Parte_1 Parte_2
on ricorso iscritto il 25 settembre 2024, così provvede:
[...]
- attribuisce a nata a [...] il [...], quota pari Parte_2
al 57,73% della reversibilità del trattamento pensionistico già spettante ad
, già nato in [...] il 1° dicembre 1957; il tutto con decorrenza dal Per_2
1° maggio 2024;
- attribuisce a nata a [...] in data [...], quota Parte_1
pari al 42,27% della reversibilità del trattamento pensionistico già spettante
Tribunale di Roma, R.G. n. 38719-2024 5
ad , già nato in [...] il 1° dicembre 1957; il tutto con decorrenza Per_2
dal 1° maggio 2024;
- compensa interamente le spese della lite;
Così deciso in Roma il 23 giugno 2025.
Il Giudice estensore
TE LA
Il Presidente
RT IE
Tribunale di Roma, R.G. n. 38719-2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti
Magistrati:
- RT IE Presidente
- Filomena Albano Giudice
- TE LA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 38719 del Ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto RIPARTIZIONE DI QUOTE DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ e vertente
TRA
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, come Parte_1
da procura alle liti in atti, dall'Avvocato Stefania Arduini, presso il cui studio professionale in Roma alla via Pietro Cossa n. 13 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE;
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, Parte_2 come da procura alle liti in atti, dall'Avvocato Valentina Ruggiero presso il cui studio professionale in Roma alla via Buccari n. 3 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_3
difeso dall'avv. Paola Tortato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22.3.2024 Repertorio n. 37875 e Persona_1
Tribunale di Roma, R.G. n. 38719-2024 2
Raccolta n. 7313, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell'Istituto medesimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto iscritto il 25 giugno 2024, le sig.re ed Parte_1
hanno rappresentato che: il 19 aprile 2024 è deceduto il Parte_2
sig. , coniugato con e già coniugato, e poi divorziato, Per_2 Parte_1
con la percepiva da un assegno Parte_2 Pt_2 Per_2
divorzile pari ad euro 600,00; la e la hanno raggiunto un Pt_1 Pt_2
accordo sulla ripartizione della pensione di reversibilità del sig. , Per_2
attribuendo, rispetto a un importo del trattamento pensionistico comunicato dall' in importo pari ad euro 2.078,56, una quota di euro 1.200 alla coniuge Pt_3
divorziata e una quota di euro 878,56 alla coniuge Persona_3
superstite “entrambe le quote a decorrere dall'emissione del Parte_1
primo cedolino pensione successivo alla data della morte del de cuius”.
Queste le conclusioni rese congiuntamente dalle parti: “Accertare e
dichiarare, con sentenza costitutiva ed efficacia retroattiva, il diritto della sig.ra
quale coniuge divorziata del defunto , a vedersi Parte_2 Per_2
riconosciuta la quota pari a €. 1200.00 della pensione di reversibilità maturata
dal defunto a decorrere da aprile 2024 ed il diritto della sig.ra Parte_1
quale coniuge superstite, a vedersi riconosciuta la quota pari a €. 878.56 della
pensione di reversibilità maturata dal defunto a decorrere da aprile 2024 per
l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro Pt_3
tempore, a versare alle ricorrenti tali importi dalla data di emissione della
Tribunale di Roma, R.G. n. 38719-2024 3
Sentenza, esonerando l' ad agire in rivalsa verso la sig.ra la quale Pt_3 Pt_1
verserà, per tacito accordo, alla le quote di spettanza sinora Pt_2
percepite ed accantonate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza in trattazione scritta del 30 maggio 2025 il giudice ha invitato le parti a chiarire se intendevano rinunciare ai termini di cui all'art. 473bis.28
c.p.c.; le parti hanno quindi provveduto in conformità.
Ciò premesso, il caso è regolato dall'art. 9 della legge n. 898\1970, il quale al comma 3 così recita: “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti
per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni
a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare
dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il
tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a
ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o
passato a nuove nozze”. L'ultimo comma dello stesso art. 9 indica che il
Tribunale deve provvedere con sentenza (in proposito si veda Cass. civ. sent.
n. 26121 del 30.10.2008).
Trattandosi di diritti di natura disponibile riguardanti persone maggiori di età, il Tribunale non può che prendere atto dell'accordo intercorso tra la sig.ra e la sig.ra il cui contenuto è stato sopra riportato e non è Pt_1 Pt_2
contrario a norme imperative o a princìpi costituzionali.
Va però precisata la percentuale di ripartizione, senza indicare una cifra secca a beneficio dell'una parte o dell'altra: l'indicazione di una cifra secca
Tribunale di Roma, R.G. n. 38719-2024 4
lascia infatti margini di incertezza nel caso di variazioni dell'entità del trattamento pensionistico, anche solo per le periodiche rivalutazioni al costo della vita. Pertanto, tenendo presente la ripartizione pattuita tra le parti rispetto alla cifra da esse indicata, va affermato che la reversibilità di , già Per_2
nato in [...] il 1° dicembre 1957 e poi deceduto in Roma il 19 aprile 2024,
va ripartita tra e attribuendo alla prima la Parte_2 Parte_1
quota del 57,73% e alla seconda la quota del 42,27% del trattamento previdenziale in oggetto.
Ciò con decorrenza “dal primo giorno del mese successivo a quello del
decesso dell'ex coniuge” (Cass. sez. lav. sent. n. 22259 del 27.9.2013), ossia dall'1.5.2024.
In considerazione dell'intesa raggiunta le spese della lite debbono essere per intero compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta da d Parte_1 Parte_2
on ricorso iscritto il 25 settembre 2024, così provvede:
[...]
- attribuisce a nata a [...] il [...], quota pari Parte_2
al 57,73% della reversibilità del trattamento pensionistico già spettante ad
, già nato in [...] il 1° dicembre 1957; il tutto con decorrenza dal Per_2
1° maggio 2024;
- attribuisce a nata a [...] in data [...], quota Parte_1
pari al 42,27% della reversibilità del trattamento pensionistico già spettante
Tribunale di Roma, R.G. n. 38719-2024 5
ad , già nato in [...] il 1° dicembre 1957; il tutto con decorrenza Per_2
dal 1° maggio 2024;
- compensa interamente le spese della lite;
Così deciso in Roma il 23 giugno 2025.
Il Giudice estensore
TE LA
Il Presidente
RT IE
Tribunale di Roma, R.G. n. 38719-2024