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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1727 /2024
TRIBUNALE DI BARI
II Sezione Civile
Verbale di udienza in trattazione scritta del 02/04/2025
Lette le note depositate dalle parti che si sono riportate in atti, discutendo la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e precisando le conclusioni il giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza come da fogli allegati.
Bari, 02/04/2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
Verbale redatto mediante l'applicativo consolle del magistrato e depositato in originale nel fascicolo telematico N. R.G. 1727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1727/2024 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall' avv. Domenico Carone;
Parte_1
ATTORE contro in persona del legale Controparte_1
rappresentate p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Stefano Repossi;
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 02.04.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con atto notificato a mezzo pec il 07/02/2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio e Controparte_1 Controparte_3
impugnando la cartella di pagamento n. 014 2023 00371873 41 003 notificata
[...] dall' su incarico di Controparte_2 Controparte_1 per l'importo complessivo di € 25.005,88. In particolare, ha eccepito il difetto di
[...]
legittimazione ad agire di er mancanza di titolo idoneo a procedere ad esecuzione, non essendo CP_4
sufficiente la mera iscrizione a ruolo, trattandosi di entrate di diritto privato, per le quali non trova applicazione l'art. 17 del D. lgs 46/1999, nonché la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata e il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato. Ha insistito, dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la nullità della cartella impugnata e del ruolo sotteso.
2. Costituendosi con comparsa del 14.03.2024, Controparte_1 Parte_2
ha contestato le eccezioni sollevate da controparte, eccependo la genericità del vizio
[...]
di mancata notifica degli atti presupposti, l'erronea qualificazione del proprio credito, sostenendone la natura pubblicistica, avendo fonte nella garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese;
ha, di conseguenza, escluso la necessaria precostituzione di un titolo esecutivo, poiché trattasi di credito direttamente iscrivibile a ruolo ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9, comma 5 del Dlgs 123/98, dell'art. 33 del Dlgs 112/99 e dell'art. 8 bis del d.l. n.3/2015. Sulla base di tali censure, ha insistito per il rigetto dell'avversa opposizione.
3. , pur ritualmente convenuta, è rimasta contumace. Controparte_3
4. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 02.04.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Perso 1. Occorre premettere che il credito in forza del quale ha agito nei confronti di Parte_1
ha titolo in un contratto di mutuo concluso tra e Digiservice s.r.l. (a favore della
[...] Pt_3 quale l'opponente ha rilasciato garanzia fideiussoria) garantito da nella sua qualità di Pt_4
gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 662/96. A fronte dell'inadempimento della società alle obbligazioni assunte nei confronti dell'istituto di credito, quest'ultimo ha attivato la garanzia del
Fondo, con conseguente surroga di nei diritti spettanti nei confronti della società Pt_5
Digiservice s.r.l.; l'istituto bancario ha, dunque, iscritto a ruolo le somme dovute e per il tramite di ha notificato alla reclamata, in qualità di fideiussore, la cartella di pagamento n. 014 2023 CP_4
00371873 41 003.
2. Ciò detto secondo la prospettazione di parte opponente il credito azionato avrebbe natura indiscutibilmente privatistica sicché l'ente avrebbe dovuto precostituirsi, al pari di ogni altro privato, un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo.
Tale tesi non è condivisibile. In caso di finanziamento mediante intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. 62/1996, è necessario mantenere distinti i rapporti, da una parte, tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria del finanziamento e, dall'altra, tra quest'ultima e la Banca che opera quale Fondo Pubblico di
Garanzia ex L. 662/96.
Se, infatti, il rapporto originario tra istituto finanziatore e beneficiario ha natura prettamente privatistica, poiché avente titolo nel contratto di finanziamento concluso inter partes, il distinto rapporto tra il gestore del fondo e il garantito ha natura pubblicistica ed è fondato sulla garanzia prevista ex lege dalla L. 662/1996, a cui l'art. 2, comma 4, D.M. 20.06.2005 ricollega il diritto di surroga nella posizione della banca finanziatrice, ai sensi dell'art. 1203 c.c.
Sul punto si è espressa, di recente, la Suprema Corte, che a sostegno della natura pubblicistica del credito vantato dal gestore del Fondo di garanzia ha chiarito che “in tema di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_1
garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs n.46 del 1999” (Cass n. 1005/2023, richiamata da Cass n. 36513/2023).
La natura pubblicistica del credito vantato dal gestore del Fondo che agisce in surrogazione, dunque, comporta la legittimità della riscossione mediante diretta iscrizione al ruolo delle somme dovute, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 17 del d. lgs n. 46/1999.
Occorre precisare che l'art.
8 -bis, comma 3, del D.L. n. 3/2015 ha dettagliatamente previsto il diritto al recupero delle somme liquidate dal Fondo mediante diretta iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, anche nei confronti dei garanti dell'impresa finanziata. Si è discusso, specie nella giurisprudenza di merito, se tale norma trovasse applicazione retroattiva o valesse solo per i crediti insorti successivamente alla sua entrata in vigore.
Invero, la procedura di riscossione coattiva dei crediti ex art. 17 del d.lgs 146/1999 risulta applicabile nei confronti dei terzi prestatori di garanzie anche nel caso in cui il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, dovendosi attribuire alla disposizione di cui all'art.
8-bis, co. 3, del d.l- n.3/2015 natura meramente ricognitiva del regime previgente.
Sul punto, Cass n. 32148/2024, in caso non dissimile rispetto alla controversia in esame, superando un precedente ed isolato orientamento sul punto ( secondo il quale l'insorgenza del privilegio – da cui discende la possibilità di agire esecutivamente mediante iscrizione a ruolo nei confronti del beneficiario e dei prestatori di garanzia – va collegata al pagamento eseguito dal a favore dell'istituto finanziatore e non già al contratto di finanziamento), ha Controparte_1 chiarito che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del
2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento”.
Nello specifico, la pronuncia appena richiamata ha fondato il proprio convincimento sulla base, in primo luogo, di un'interpretazione dell'art.
8-bis conforme alla sua ratio, volta a tutelare, cioè,
l'interesse pubblico sotteso alla restituzione delle somme liquidate, “come si evince dall'attribuzione al relativo credito di un elevato rango di privilegio, tale da prevalere «su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile».” Ha evidenziato, poi, con riferimento al privilegio concesso a favore del Fondo, che “la precisazione legislativa secondo cui «la costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti», da un lato, denota l'intento del legislatore di tutelare un interesse di carattere pubblicistico «in considerazione della causa del credito» (e, cioè, secondo la regola dettata dall'art. 2745 c.c., norma che prevede come eccezioni la costituzione «subordinata alla convenzione delle parti») e, dall'altro, la sottrazione dell'insorgenza del privilegio ex lege alla disponibilità delle parti induce a ritenere che nemmeno un'attività materiale da quelle compiuta – come il pagamento in favore del soggetto finanziatore successivo all'inadempimento – possa assumere alcuna incidenza”. Da ultimo, ha richiamato la regola generale di cui all'art. 2745 c.c., secondo cui “la prelazione de qua sorge in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento: conseguentemente, il credito di è privilegiato ab origine (cioè, sin dalla sua Controparte_1
insorgenza), anche se diviene esigibile in caso di revoca del beneficio o di inadempimento del beneficiario finale.” (Cass. n. 32148/2024)
3. Quanto agli altri motivi di opposizione (omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata) si evidenzia che la cartella di pagamento è l'atto presupposto che legittima la pretesa del credito iscritto a ruolo, per cui è il primo atto del procedimento di riscossione. Lo stesso ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento. Pertanto, la medesima eccezione, peraltro genericamente formulata, è infondata. 4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione non è meritevole di accoglimento, avendo la , nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 662/96, Pt_4
correttamente agito esecutivamente nei confronti del fideiussore opponente mediante riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 46/1999.
5. La novità delle questioni trattate e il contrasto giurisprudenziale sussistente, soprattutto, nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura
Vincenza Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione;
2. spese compensate.
Così deciso in Bari il 02.04.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
TRIBUNALE DI BARI
II Sezione Civile
Verbale di udienza in trattazione scritta del 02/04/2025
Lette le note depositate dalle parti che si sono riportate in atti, discutendo la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e precisando le conclusioni il giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza come da fogli allegati.
Bari, 02/04/2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
Verbale redatto mediante l'applicativo consolle del magistrato e depositato in originale nel fascicolo telematico N. R.G. 1727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1727/2024 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall' avv. Domenico Carone;
Parte_1
ATTORE contro in persona del legale Controparte_1
rappresentate p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Stefano Repossi;
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 02.04.2024, che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con atto notificato a mezzo pec il 07/02/2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio e Controparte_1 Controparte_3
impugnando la cartella di pagamento n. 014 2023 00371873 41 003 notificata
[...] dall' su incarico di Controparte_2 Controparte_1 per l'importo complessivo di € 25.005,88. In particolare, ha eccepito il difetto di
[...]
legittimazione ad agire di er mancanza di titolo idoneo a procedere ad esecuzione, non essendo CP_4
sufficiente la mera iscrizione a ruolo, trattandosi di entrate di diritto privato, per le quali non trova applicazione l'art. 17 del D. lgs 46/1999, nonché la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata e il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato. Ha insistito, dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la nullità della cartella impugnata e del ruolo sotteso.
2. Costituendosi con comparsa del 14.03.2024, Controparte_1 Parte_2
ha contestato le eccezioni sollevate da controparte, eccependo la genericità del vizio
[...]
di mancata notifica degli atti presupposti, l'erronea qualificazione del proprio credito, sostenendone la natura pubblicistica, avendo fonte nella garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese;
ha, di conseguenza, escluso la necessaria precostituzione di un titolo esecutivo, poiché trattasi di credito direttamente iscrivibile a ruolo ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9, comma 5 del Dlgs 123/98, dell'art. 33 del Dlgs 112/99 e dell'art. 8 bis del d.l. n.3/2015. Sulla base di tali censure, ha insistito per il rigetto dell'avversa opposizione.
3. , pur ritualmente convenuta, è rimasta contumace. Controparte_3
4. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 02.04.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate,
è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Perso 1. Occorre premettere che il credito in forza del quale ha agito nei confronti di Parte_1
ha titolo in un contratto di mutuo concluso tra e Digiservice s.r.l. (a favore della
[...] Pt_3 quale l'opponente ha rilasciato garanzia fideiussoria) garantito da nella sua qualità di Pt_4
gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 662/96. A fronte dell'inadempimento della società alle obbligazioni assunte nei confronti dell'istituto di credito, quest'ultimo ha attivato la garanzia del
Fondo, con conseguente surroga di nei diritti spettanti nei confronti della società Pt_5
Digiservice s.r.l.; l'istituto bancario ha, dunque, iscritto a ruolo le somme dovute e per il tramite di ha notificato alla reclamata, in qualità di fideiussore, la cartella di pagamento n. 014 2023 CP_4
00371873 41 003.
2. Ciò detto secondo la prospettazione di parte opponente il credito azionato avrebbe natura indiscutibilmente privatistica sicché l'ente avrebbe dovuto precostituirsi, al pari di ogni altro privato, un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo.
Tale tesi non è condivisibile. In caso di finanziamento mediante intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. 62/1996, è necessario mantenere distinti i rapporti, da una parte, tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria del finanziamento e, dall'altra, tra quest'ultima e la Banca che opera quale Fondo Pubblico di
Garanzia ex L. 662/96.
Se, infatti, il rapporto originario tra istituto finanziatore e beneficiario ha natura prettamente privatistica, poiché avente titolo nel contratto di finanziamento concluso inter partes, il distinto rapporto tra il gestore del fondo e il garantito ha natura pubblicistica ed è fondato sulla garanzia prevista ex lege dalla L. 662/1996, a cui l'art. 2, comma 4, D.M. 20.06.2005 ricollega il diritto di surroga nella posizione della banca finanziatrice, ai sensi dell'art. 1203 c.c.
Sul punto si è espressa, di recente, la Suprema Corte, che a sostegno della natura pubblicistica del credito vantato dal gestore del Fondo di garanzia ha chiarito che “in tema di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del Controparte_1
garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs n.46 del 1999” (Cass n. 1005/2023, richiamata da Cass n. 36513/2023).
La natura pubblicistica del credito vantato dal gestore del Fondo che agisce in surrogazione, dunque, comporta la legittimità della riscossione mediante diretta iscrizione al ruolo delle somme dovute, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 17 del d. lgs n. 46/1999.
Occorre precisare che l'art.
8 -bis, comma 3, del D.L. n. 3/2015 ha dettagliatamente previsto il diritto al recupero delle somme liquidate dal Fondo mediante diretta iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, anche nei confronti dei garanti dell'impresa finanziata. Si è discusso, specie nella giurisprudenza di merito, se tale norma trovasse applicazione retroattiva o valesse solo per i crediti insorti successivamente alla sua entrata in vigore.
Invero, la procedura di riscossione coattiva dei crediti ex art. 17 del d.lgs 146/1999 risulta applicabile nei confronti dei terzi prestatori di garanzie anche nel caso in cui il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, dovendosi attribuire alla disposizione di cui all'art.
8-bis, co. 3, del d.l- n.3/2015 natura meramente ricognitiva del regime previgente.
Sul punto, Cass n. 32148/2024, in caso non dissimile rispetto alla controversia in esame, superando un precedente ed isolato orientamento sul punto ( secondo il quale l'insorgenza del privilegio – da cui discende la possibilità di agire esecutivamente mediante iscrizione a ruolo nei confronti del beneficiario e dei prestatori di garanzia – va collegata al pagamento eseguito dal a favore dell'istituto finanziatore e non già al contratto di finanziamento), ha Controparte_1 chiarito che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del
2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento”.
Nello specifico, la pronuncia appena richiamata ha fondato il proprio convincimento sulla base, in primo luogo, di un'interpretazione dell'art.
8-bis conforme alla sua ratio, volta a tutelare, cioè,
l'interesse pubblico sotteso alla restituzione delle somme liquidate, “come si evince dall'attribuzione al relativo credito di un elevato rango di privilegio, tale da prevalere «su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile».” Ha evidenziato, poi, con riferimento al privilegio concesso a favore del Fondo, che “la precisazione legislativa secondo cui «la costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti», da un lato, denota l'intento del legislatore di tutelare un interesse di carattere pubblicistico «in considerazione della causa del credito» (e, cioè, secondo la regola dettata dall'art. 2745 c.c., norma che prevede come eccezioni la costituzione «subordinata alla convenzione delle parti») e, dall'altro, la sottrazione dell'insorgenza del privilegio ex lege alla disponibilità delle parti induce a ritenere che nemmeno un'attività materiale da quelle compiuta – come il pagamento in favore del soggetto finanziatore successivo all'inadempimento – possa assumere alcuna incidenza”. Da ultimo, ha richiamato la regola generale di cui all'art. 2745 c.c., secondo cui “la prelazione de qua sorge in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento: conseguentemente, il credito di è privilegiato ab origine (cioè, sin dalla sua Controparte_1
insorgenza), anche se diviene esigibile in caso di revoca del beneficio o di inadempimento del beneficiario finale.” (Cass. n. 32148/2024)
3. Quanto agli altri motivi di opposizione (omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata) si evidenzia che la cartella di pagamento è l'atto presupposto che legittima la pretesa del credito iscritto a ruolo, per cui è il primo atto del procedimento di riscossione. Lo stesso ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento. Pertanto, la medesima eccezione, peraltro genericamente formulata, è infondata. 4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione non è meritevole di accoglimento, avendo la , nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 662/96, Pt_4
correttamente agito esecutivamente nei confronti del fideiussore opponente mediante riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs 46/1999.
5. La novità delle questioni trattate e il contrasto giurisprudenziale sussistente, soprattutto, nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura
Vincenza Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta l'opposizione;
2. spese compensate.
Così deciso in Bari il 02.04.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato