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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/04/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.n.404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 404/2024 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Mazza e dell'Avv. Parte_1
Loredana Scarpati
ATTORE OPPONENTE contro
e , con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano
CONVENUTI OPPOSTI
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
- In via preliminare e d'urgenza, sussistendo tanto il fumus boni iuris che il periculum in mora, sospendere l'esecutorietà dei ruoli esattoriali portati dalle cartelle esattoriali sopra elencate;
- Nel merito: si chiede accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali sopra elencata, con la conseguente cancellazione dal ruolo del concessionario di quanto in esse richieste ed intimato. Con vittoria di spese di contributo unificato e marca da bollo a favore dell'attore e di compensi professionali con attribuzione il tutto oltre IVA e C.P.A.”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta:
“Respingere le domande avversarie. Vinte le spese di lite”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta. ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione Parte_1
ipotecaria n. 068202214600000515002 relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
a) n. 06820180034927059000 per la somma di € 58.235,55 a titolo di recupero spese di giustizia anno
2016;
b) n. 06820190054241122000 per la somma di € 155,48 a titolo di recupero spese di giustizia anno
2016;
c) n. 06820190055575567000 per la somma di € 2.885,35 a titolo di contravvenzione al codice della strada anno 2016.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito Parte_1
1) l'omessa notificazione delle cartelle in esame;
2) l'estinzione del debito in conseguenza del fatto che “durante il periodo di detenzione ha svolto attività lavorativa per conto dello Stato tanto da vedere azzerato il proprio debito nei confronti dello stesso”;
3) la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione prevista dall'art. 50 del D.P.R.
602/1973 e per difformità tra l'importo intimato e quello oggetto dell'iscrizione ipotecaria;
4) l'estinzione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali in esame per intervenuta prescrizione decennale.
e si sono costituite e hanno chiesto il Controparte_1 Controparte_3 rigetto dell'opposizione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
***
1) Sull'eccepita mancata notificazione delle cartelle di pagamento.
Il motivo di opposizione è infondato.
Ed invero, come risulta dalle relazioni di notificazione (cfr. docc. 12, 13 e 15 di parte convenuta opposta), le cartelle di pagamento sottese alla iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione sono state notificate ai sensi del comb. disp. degli artt. 26, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Corte
Cost. sentenza del 19 - 22 novembre 2012, n. 258) e 140 cod. proc. civ.. In particolare, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata mediante:
• deposito dell'atto presso la casa comunale;
• affissione di un avviso di tale deposito alla porta della abitazione del destinatario;
• invio al destinatario della prescritta raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza.
Pertanto, le notificazioni delle tre cartelle di pagamento in esame (cartella di pagamento n.
06820180034927059000, cartella di pagamento n. 06820190054241122000 e cartella di pagamento n. 06820190055575567000) si sono perfezionate rispettivamente in data 8 novembre 2018, in data
18 ottobre 2019 e in data 18 ottobre 2019, ossia decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa (art. 140 cod. proc. civ. - Corte Cost. sentenza dell'11 gennaio 2010, n.3).
2) Sull'eccepita estinzione del debito in conseguenza del fatto che “durante il periodo di detenzione ha svolto attività lavorativa per conto dello Stato tanto da vedere azzerato il proprio debito nei confronti dello stesso”.
L'attore opponente ha dedotto che “durante il periodo di detenzione ha svolto attività lavorativa per conto dello Stato tanto da vedere azzerato il proprio debito nei confronti dello stesso. Dall'analisi delle cartelle esattoriali tale evenienza non risulta in alcun modo conteggiata. Questo determina la nullità delle cartelle esattoriali opposte”.
Il motivo di opposizione in esame è infondato. Le allegazioni sul punto sono rimaste del tutto generiche e, in ogni caso, sfornite di prova.
3) Sulla eccepita nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione prevista dall'art. 50
D.P.R. 602/1973 e per difformità tra l'importo intimato e quello oggetto dell'iscrizione ipotecaria.
Sul punto l'opponente ha dedotto che “L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione prevista dall'art. 50 D.p.r. 602/1973, che deve contenere la richiesta di adempimento dei ruoli insoluti. La successiva iscrizione ipotecaria deve essere conforme a tale documento, non essendo possibile senza giustificati motivi, comunicate al contribuente, variare le somme intimate.
Nel caso che ci occupa si eccepisce in primis la mancata notifica e successivamente la difformità tra
l'importo intimato e quello oggetto dell'iscrizione ipotecaria”.
Il motivo di opposizione è infondato.
Ed invero, come rappresentato e documentato da parte convenuta, l'iscrizione ipotecaria in esame, avvenuta in data 9 agosto 2023 (docc. 2 e 4 di parte convenuta), è stata preceduta dalla notificazione di due intimazioni ex art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; in particolare, il primo avviso di intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (avviso n.
06820229003418577000 – doc. 9 di parte convenuta) è stato notificato ai sensi del comb. disp. degli artt. 26, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Corte Cost. sentenza del 19 - 22 novembre
2012, n. 258) e 140 cod. proc. civ. in data 7 luglio 2022 (doc. 10 di parte convenuta) decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa (art. 140 cod. proc. civ. - Corte Cost. sentenza dell'11 gennaio 2010, n.3) mentre il secondo avviso di intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (avviso n. 06820239023104741000 – doc. 7 di parte convenuta) è stato notificato in data 26 luglio 2023 (doc. 8 di parte convenuta).
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto (peraltro del tutto genericamente) dall'opponente,
l'eventuale difformità tra l'importo intimato e quello oggetto dell'iscrizione ipotecaria non determina alcuna nullità di quest'ultima considerato che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 “Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede”.
4) Sull'eccepita estinzione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali per intervenuta prescrizione decennale.
L'eccezione è infondata.
Per quanto concerne i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 06820180034927059000 (per la somma di € 58.235,55) e dalla cartella di pagamento n. 06820190054241122000 (per la somma di €
155,48) è assorbente rilevare che, trattandosi di crediti per recupero spese di giustizia sorti nell'anno
2016, non è ancora decorso il termine di prescrizione decennale. In ogni caso, va rilevato che la prescrizione risulta essere stata interrotta, tra l'altro, con le notificazioni delle cartelle di pagamento avvenute rispettivamente in data 8 novembre 2018 e in data 18 ottobre 2019 e dei due avvisi di intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 avvenute rispettivamente in data 7 luglio 2022 e in data 26 luglio 2023.
Per quanto concerne i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 06820190055575567000 per la somma di € 2.885,35 a titolo di contravvenzione al codice della strada anno 2016 deve ritenersi che, tenuto conto degli atti interruttivi costituiti tra l'altro dalla notificazione della cartella di pagamento avvenuta in data 18 ottobre 2019 e dalle notificazioni dei due avvisi di intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 avvenute rispettivamente in data 7 luglio 2022 e in data
26 luglio 2023, il termine di prescrizione quinquennale non sia decorso.
5) Sull'eccepita nullità delle notificazioni.
All'udienza di prima comparizione del 3 ottobre 2024 il procuratore di parte attrice ha eccepito “la nullità delle notificazioni così come effettuate, in quanto l'opponente era detenuto presso la struttura carceraria come da documentazione allegata”. L'eccezione è inammissibile in quanto tardivamente formulata soltanto all'udienza di prima comparizione, anziché con la prima difesa utile da esercitarsi con il deposito della memoria ex art. 171 ter n.1) cod. proc. civ.. Inoltre, la documentazione prodotta sul punto dall'opponente è stata depositata tardivamente e, ogni caso, in modo irrituale in data 23 settembre 2024.
L'eccezione è, altresì, infondata. Ed invero, tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17 settembre 1998, n. 9279), va rilevato che la disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di notificazione di atti non contiene norme specifiche in relazione allo stato di detenzione del destinatario, sicché restano applicabili le disposizioni generali;
è noto, peraltro, che la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo, salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova abituale dimora e, quindi, una nuova residenza.
Pertanto, la notificazione effettuata presso l'indirizzo di residenza anagrafica dell'opponente risulta validamente effettuata, anche qualora all'epoca delle notificazioni il medesimo si trovasse in stato di detenzione atteso che, nel periodo in questione, la predetta residenza non risulta essere stata spostata.
Né tale spostamento era precluso atteso che l'art. 45 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) attribuisce al detenuto in espiazione pena la facoltà di richiedere il cambio di residenza, fissandolo proprio nel luogo ove sta scontando la pena, dunque nella struttura carceraria.
***
In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., l'attore opponente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 a € 260.000,00), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi € 11.268,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 50% non essendosi svolta attività istruttoria, € 4.253,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
404/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1 - condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
e le spese del presente procedimento, che si Controparte_2 liquidano in € 11.268,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del
15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 404/2024 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Mazza e dell'Avv. Parte_1
Loredana Scarpati
ATTORE OPPONENTE contro
e , con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano
CONVENUTI OPPOSTI
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
- In via preliminare e d'urgenza, sussistendo tanto il fumus boni iuris che il periculum in mora, sospendere l'esecutorietà dei ruoli esattoriali portati dalle cartelle esattoriali sopra elencate;
- Nel merito: si chiede accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali sopra elencata, con la conseguente cancellazione dal ruolo del concessionario di quanto in esse richieste ed intimato. Con vittoria di spese di contributo unificato e marca da bollo a favore dell'attore e di compensi professionali con attribuzione il tutto oltre IVA e C.P.A.”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta:
“Respingere le domande avversarie. Vinte le spese di lite”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta. ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione Parte_1
ipotecaria n. 068202214600000515002 relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
a) n. 06820180034927059000 per la somma di € 58.235,55 a titolo di recupero spese di giustizia anno
2016;
b) n. 06820190054241122000 per la somma di € 155,48 a titolo di recupero spese di giustizia anno
2016;
c) n. 06820190055575567000 per la somma di € 2.885,35 a titolo di contravvenzione al codice della strada anno 2016.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito Parte_1
1) l'omessa notificazione delle cartelle in esame;
2) l'estinzione del debito in conseguenza del fatto che “durante il periodo di detenzione ha svolto attività lavorativa per conto dello Stato tanto da vedere azzerato il proprio debito nei confronti dello stesso”;
3) la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione prevista dall'art. 50 del D.P.R.
602/1973 e per difformità tra l'importo intimato e quello oggetto dell'iscrizione ipotecaria;
4) l'estinzione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali in esame per intervenuta prescrizione decennale.
e si sono costituite e hanno chiesto il Controparte_1 Controparte_3 rigetto dell'opposizione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
***
1) Sull'eccepita mancata notificazione delle cartelle di pagamento.
Il motivo di opposizione è infondato.
Ed invero, come risulta dalle relazioni di notificazione (cfr. docc. 12, 13 e 15 di parte convenuta opposta), le cartelle di pagamento sottese alla iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione sono state notificate ai sensi del comb. disp. degli artt. 26, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Corte
Cost. sentenza del 19 - 22 novembre 2012, n. 258) e 140 cod. proc. civ.. In particolare, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, la notificazione è stata effettuata mediante:
• deposito dell'atto presso la casa comunale;
• affissione di un avviso di tale deposito alla porta della abitazione del destinatario;
• invio al destinatario della prescritta raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza.
Pertanto, le notificazioni delle tre cartelle di pagamento in esame (cartella di pagamento n.
06820180034927059000, cartella di pagamento n. 06820190054241122000 e cartella di pagamento n. 06820190055575567000) si sono perfezionate rispettivamente in data 8 novembre 2018, in data
18 ottobre 2019 e in data 18 ottobre 2019, ossia decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa (art. 140 cod. proc. civ. - Corte Cost. sentenza dell'11 gennaio 2010, n.3).
2) Sull'eccepita estinzione del debito in conseguenza del fatto che “durante il periodo di detenzione ha svolto attività lavorativa per conto dello Stato tanto da vedere azzerato il proprio debito nei confronti dello stesso”.
L'attore opponente ha dedotto che “durante il periodo di detenzione ha svolto attività lavorativa per conto dello Stato tanto da vedere azzerato il proprio debito nei confronti dello stesso. Dall'analisi delle cartelle esattoriali tale evenienza non risulta in alcun modo conteggiata. Questo determina la nullità delle cartelle esattoriali opposte”.
Il motivo di opposizione in esame è infondato. Le allegazioni sul punto sono rimaste del tutto generiche e, in ogni caso, sfornite di prova.
3) Sulla eccepita nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione prevista dall'art. 50
D.P.R. 602/1973 e per difformità tra l'importo intimato e quello oggetto dell'iscrizione ipotecaria.
Sul punto l'opponente ha dedotto che “L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione prevista dall'art. 50 D.p.r. 602/1973, che deve contenere la richiesta di adempimento dei ruoli insoluti. La successiva iscrizione ipotecaria deve essere conforme a tale documento, non essendo possibile senza giustificati motivi, comunicate al contribuente, variare le somme intimate.
Nel caso che ci occupa si eccepisce in primis la mancata notifica e successivamente la difformità tra
l'importo intimato e quello oggetto dell'iscrizione ipotecaria”.
Il motivo di opposizione è infondato.
Ed invero, come rappresentato e documentato da parte convenuta, l'iscrizione ipotecaria in esame, avvenuta in data 9 agosto 2023 (docc. 2 e 4 di parte convenuta), è stata preceduta dalla notificazione di due intimazioni ex art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; in particolare, il primo avviso di intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (avviso n.
06820229003418577000 – doc. 9 di parte convenuta) è stato notificato ai sensi del comb. disp. degli artt. 26, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Corte Cost. sentenza del 19 - 22 novembre
2012, n. 258) e 140 cod. proc. civ. in data 7 luglio 2022 (doc. 10 di parte convenuta) decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa (art. 140 cod. proc. civ. - Corte Cost. sentenza dell'11 gennaio 2010, n.3) mentre il secondo avviso di intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (avviso n. 06820239023104741000 – doc. 7 di parte convenuta) è stato notificato in data 26 luglio 2023 (doc. 8 di parte convenuta).
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto (peraltro del tutto genericamente) dall'opponente,
l'eventuale difformità tra l'importo intimato e quello oggetto dell'iscrizione ipotecaria non determina alcuna nullità di quest'ultima considerato che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 “Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede”.
4) Sull'eccepita estinzione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali per intervenuta prescrizione decennale.
L'eccezione è infondata.
Per quanto concerne i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 06820180034927059000 (per la somma di € 58.235,55) e dalla cartella di pagamento n. 06820190054241122000 (per la somma di €
155,48) è assorbente rilevare che, trattandosi di crediti per recupero spese di giustizia sorti nell'anno
2016, non è ancora decorso il termine di prescrizione decennale. In ogni caso, va rilevato che la prescrizione risulta essere stata interrotta, tra l'altro, con le notificazioni delle cartelle di pagamento avvenute rispettivamente in data 8 novembre 2018 e in data 18 ottobre 2019 e dei due avvisi di intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 avvenute rispettivamente in data 7 luglio 2022 e in data 26 luglio 2023.
Per quanto concerne i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 06820190055575567000 per la somma di € 2.885,35 a titolo di contravvenzione al codice della strada anno 2016 deve ritenersi che, tenuto conto degli atti interruttivi costituiti tra l'altro dalla notificazione della cartella di pagamento avvenuta in data 18 ottobre 2019 e dalle notificazioni dei due avvisi di intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 avvenute rispettivamente in data 7 luglio 2022 e in data
26 luglio 2023, il termine di prescrizione quinquennale non sia decorso.
5) Sull'eccepita nullità delle notificazioni.
All'udienza di prima comparizione del 3 ottobre 2024 il procuratore di parte attrice ha eccepito “la nullità delle notificazioni così come effettuate, in quanto l'opponente era detenuto presso la struttura carceraria come da documentazione allegata”. L'eccezione è inammissibile in quanto tardivamente formulata soltanto all'udienza di prima comparizione, anziché con la prima difesa utile da esercitarsi con il deposito della memoria ex art. 171 ter n.1) cod. proc. civ.. Inoltre, la documentazione prodotta sul punto dall'opponente è stata depositata tardivamente e, ogni caso, in modo irrituale in data 23 settembre 2024.
L'eccezione è, altresì, infondata. Ed invero, tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17 settembre 1998, n. 9279), va rilevato che la disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di notificazione di atti non contiene norme specifiche in relazione allo stato di detenzione del destinatario, sicché restano applicabili le disposizioni generali;
è noto, peraltro, che la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo, salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova abituale dimora e, quindi, una nuova residenza.
Pertanto, la notificazione effettuata presso l'indirizzo di residenza anagrafica dell'opponente risulta validamente effettuata, anche qualora all'epoca delle notificazioni il medesimo si trovasse in stato di detenzione atteso che, nel periodo in questione, la predetta residenza non risulta essere stata spostata.
Né tale spostamento era precluso atteso che l'art. 45 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) attribuisce al detenuto in espiazione pena la facoltà di richiedere il cambio di residenza, fissandolo proprio nel luogo ove sta scontando la pena, dunque nella struttura carceraria.
***
In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., l'attore opponente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 a € 260.000,00), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi € 11.268,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 50% non essendosi svolta attività istruttoria, € 4.253,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
404/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1 - condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
e le spese del presente procedimento, che si Controparte_2 liquidano in € 11.268,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del
15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi