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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 17/04/2026, n. 6961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6961 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06961/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2026, proposto da
Hd Hospital Device S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B61198DB32, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, con domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio 3;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I, Bpr S.r.l., non costituiti in giudizio;
Policlinico Umberto I Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Bpr - S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Posteraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Direttore Generale n. 1397 del 15 dicembre 2025, nella parte in cui è stato con essa aggiudicato definitivamente alla controinteressata Bpr - S.r.l. il lotto n. 15 della
procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici Specialistici per le necessità della UOC di Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I (CIG B61198DB32), avente ad oggetto la fornitura di dispositivi occorrenti per il “monitoraggio intraoperatorio”;
- dei verbali di gara, con particolare riguardo a quelli relativi alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate per il lotto n. 15, comprensivi dei relativi allegati;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
Per la declaratoria di inefficacia
del contratto d'appalto, ove
medio tempore stipulato tra le controparti, nonché
Per il subentro
nello stesso mediante scorrimento della graduatoria, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 122 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Bpr - S.r.l. e di Policlinico Umberto i Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa IA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha impugnato la Deliberazione del Direttore Generale n. 1397 del 15 dicembre 2025, nella parte in cui è stato con essa aggiudicato definitivamente alla controinteressata BPR il lotto n. 15 della procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di Dispositivi Medici Specialistici per le necessità della UOC di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I (CIG B61198DB32), avente ad oggetto la fornitura di dispositivi occorrenti per il “monitoraggio intraoperatorio.
La ricorrente deduce che la procedura in contestazione ha ad oggetto la fornitura di un sistema per il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio composto da due componenti e, segnatamente, dall’apparecchiatura principale richiesta per effettuare gli interventi in questione e dal materiale consumabile ed accessorio necessario per il suo funzionamento e di un servizio di assistenza neuropsicologica pre-operatoria, intra-operatoria e postoperatoria.
La ricorrente e la controinteressata hanno preso parte alla suddetta gara offrendo esattamente lo stesso modello di apparecchiatura principale, vale a dire il Sistema ISIS Xpress – 32 canali, fabbricato dall’azienda tedesca Inomed.
Quanto al materiale consumabile ed accessorio, HD ha offerto materiale monouso della stessa fabbricante NO, la cui compatibilità e sicurezza di impiego con l’apparecchiatura principale ISIS Xpress è, dunque, riconosciuta a monte dalla stessa casa madre. Di contro, BPR ha proposto materiale consumabile prodotto dalla SPES Medica S.p.A., la cui compatibilità con il Sistema ISIS Xpress non è stata accertata né da NO quale fabbricante dell’apparecchiatura principale
La Commissione giudicatrice ha attribuito all’offerta tecnica di BPR il giudizio di OTTIMO con riguardo a tutti i criteri di valutazione individuati dalla stazione appaltante mentre ha attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo di 56 punti, assegnando: - il giudizio di BUONO per le caratteristiche e tipologia di dispositivi offerti, rilevando che “il servizio è di buon livello, non possibile effettuare interventi in awake surgery” (18 punti). Anche in questo caso, tuttavia, la valutazione è affetta da un macroscopico errore, atteso che, al contrario di quanto affermato dalla Commissione, l’apparecchiatura offerta dalla ricorrente può svolgere tranquillamente interventi in awake surgery, come del resto prescritto a monte dalla lex specialis; - il giudizio di OTTIMO per la facilità di connessione, riconoscendo una “adeguata facilità di connessione” (15 punti); - il giudizio di OTTIMO per la maneggevolezza e semplicità di montaggio, stante la “maneggevolezza elevata” (15 punti); - il giudizio di DISTINTO per gli studi clinici a supporto, ritenendo che la ricorrente abbia prodotto solo una “buona lettura” (punti 8). Anche tale affermazione risulta, peraltro, illogica e irragionevole, dal momento che la ricorrente ha presentato 32 studi clinici contro i 14 forniti da BPR.
La ricorrente contesta che la stazione appaltante non ha motivato in ordine alle ragioni per cui l’offerta della controinteressata, sotto il profilo delle “caratteristiche e tipologia di dispositivi offerti”, possa rispondere in maniera addirittura OTTIMA alle esigenze della stazione appaltante, mentre quella della ricorrente solo in maniera DISTINTA, sebbene HD e BPR abbiano offerto la medesima apparecchiatura principale (Sistema ISIS Xpress) della Inomed, ma, a differenza della controinteressata, la ricorrente ha anche previsto la fornitura di materiale monouso della medesima fabbricante.
Inoltre, relativamente alla “assistenza neuropsicologica”, anche la ricorrente, alla pari di BPR ha ricompreso nella fornitura tale servizio di assistenza neuropsicologica, non potendosi qualificare il servizio di assistenza neuropsicologica alla stregua di un autonomo parametro di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, così finendo per introdurre un nuovo requisito premiale non previsto dalla lex specialis.
Infine, relativamente agli studi clinici, la ricorrente ha presentato ben 32 studi clinici, mentre BPR solo 14.
Si è costituita la controinteressata controdeducendo nel merito.
Con ordinanza n. 1203/2026 è stata chiesta una relazione all’Amministrazione resistente.
La relazione richiesta ha rilevato che “ la Società BPR S.r.l. ha indicato in Offerta tecnica i dati professionali del neuropsicologo e la copertura dell'assistenza nelle fasi pre- ed intraoperatoria e postoperatoria, mentre l'operatore HD Hospital Device S.r.l., oltre a quantificare economicamente il Rif. 2 nell'Allegato 3 "Schema di /Offerta economica", ha richiamato la figura del neuropsicologo soltanto in forma generica senza descrivere o dettagliare l'assistenza da garantirsi durante le fasi specificate nella documentazione di gara … L'operatore BPR S.r.l. ha prodotto un numero elevato di contributi scientifici, includendo riferimenti sia al macchinario sia alla chirurgia in AWAKE, nonché ai consumabili destinati all'utilizzo; di contro, l'operatore HD Hospital Device S.r.l. ha prodotto una documentazione più limitata, con un singolo contributo scientifico inerente alla chirurgia AWAKE ”.
Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo, risulta illegittima l’attribuzione di un punteggio maggiore alla controinteressata per aver indicato la figura del neuropsicologo con il relativo curriculum.
La lex di gara non prevede l’attribuzione di un punteggio ulteriore per l’indicazione specifica del neuropsicologo, posto che l’assistenza neuropsicologica non può essere intesa come un criterio di valutazione dell’offerta tecnica, ma rappresenta una caratteristica minima della fornitura.
La descrizione dell’oggetto dell’appalto come contenuto nell’allegato porta “ Monitoraggio intraoperatorio. Piattina di stimolazione e registrazione corticale elettrodo onda D spinale Possibilità di stimolazione elettrica mono e bipolare corticale e sotto corticale con controllo da remoto della piattina. Possibilità di monitoraggio dei nervi cranici. Possibilità di monitoraggio del sistema autonomico pelvico.Possibilità di integrazione e sincronizzazione con neuronavigatore e microscopio operatorio.Monitoraggio EMG PEM PES L'aggiudicatario dovrà fornire in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del contratto l'Apparecchio . Tutto il materiale necessario per l'intervento con paziente sveglio ed assistenza neuropsicologica pre- ed intraoperatoria e postoperatoria ”.
Il disciplinare di gara identifica i seguenti punteggi dell’offerta tecnica: caratteristiche funzionali del dispositivo medico 30, Qualità costruttiva del dispositivo medico 15, Facilità d'uso e maneggevolezza 15, Studi clinici a supporto 10.
Da quanto sopra emerge che oggetto dell’appalto è il dispositivo medico e l’assistenza neuropsicologica non è un criterio di valutazione dell’offerta tecnica, ma rappresenta una caratteristica minima della fornitura, proprio in quanto i punteggi prendono in considerazione esclusivamente le caratteristiche del dispositivo.
Pertanto, non risulta corretto l’operato della stazione appaltante che ha ritenuto di attribuire un punteggio per l’indicazione del neuropsicologo.
In realtà, così facendo si è sostanzialmente violata la par condicio dei concorrenti in quanto non risultava in alcuna parte delle disposizioni di gara la necessità dell’indicazione specifica del neuropsicologo né, tanto meno, era previsto un punteggio ulteriore sulla valutazione del curriculum.
In relazione al punteggio attribuito per gli studi clinici a fronte della presentazione di 32 studi clinici della ricorrente e di 14 studi della controinteressata, la stazione appaltante non ha motivato in ordine al perché è stato ritenuto di attribuire un punteggio maggiore alla controinteressata.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti dell’Amministrazione resistente mentre sono compensate con la controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I al pagamento in favored ella ricorrente delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Spese compensate con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA NA TT, Presidente
IA LA, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LA | IA NA TT |
IL SEGRETARIO