TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Nel giudizio iscritto al n. 2552/2024 R.G., all'udienza odierna del 6.03.2025 fissata per la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., innanzi al Giudice sono comparsi:
- per la parte ricorrente l'avv. Parte_1 [...]
e l'avv. Francesca Mazzi;
Parte_1
- per la parte resistente è presente personalmente la parte Controparte_1
senza avvocato, che dichiara che nelle more del giudizio ha partorito e che il bambino ha ora quattro mesi di età; dichiara, altresì, di non essere riuscita a procurarsi un avvocato e chiede un rinvio per provvedere in tale senso.
L'avv. si oppone al chiesto rinvio, osservando che la causa veniva già da un Pt_1
lungo rinvio e che la resistente era già stata avvisata della necessità di munirsi di un difensore alla scorsa udienza, cui parimenti aveva partecipato di persona;
discute, quindi, riportandosi al ricorso introduttivo ex art. 447 bis c.p.c. e conclude chiedendo l'accoglimento della propria domanda di cessazione del contratto di comodato gratuito intercorso tra le parti per scadenza del termine convenuto, con conseguente ordine di rilascio immediato del bene.
La resistente personalmente insiste nel chiedere un rinvio ad altra udienza;
in CP_1
subordine, chiede che le sia concesso un termine lungo per la riconsegna dell'immobile, rappresentando la propria condizione di madre di un minore di soli quattro mesi.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra;
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che le parti si allontanano.
Il Giudice (dott.ssa Pierangela Bellingeri)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Pierangela Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2552/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. e Francesca Mazzi;
Parte_1
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-parte resistente- avente ad oggetto: comodato di immobile urbano.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex art. 447 bis
c.p.c. depositato il 17.04.2024 e notificato il 31.05.2024, con cui l'odierno ricorrente
: Parte_1
- ha premesso la propria qualità di proprietario dell'immobile sito in Verona, via
Negrelli n. 66, identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 254, mappale 634 graffato con mappale 637, subalterno 5;
- ha esposto di avere concesso il predetto bene in comodato gratuito ad
[...]
[...
[...] [...]
[...]
giusta contratto stipulato il 6.12.2021 e registrato il 21.12.2021, con CP_2
scadenza convenuta all'1.12.2024;
- ha rappresentato di avere inviato alla comodataria formale disdetta presso la residenza di quest'ultima il 5.12.2022 e presso l'immobile concessole l'11.09.2023, mediante raccomandate con avviso di ricevimento ritornate al mittente per compiuta giacenza;
- ha dato atto di avere attivato il 2.02.2024 la procedura di mediazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo stante la mancata partecipazione della resistente;
- ha dedotto circa il proprio diritto a riottenere la disponibilità dell'immobile concesso in comodato d'uso alla resistente ai sensi dell'art. 1809 c.c.;
- ha chiesto, previo accertamento e previa declaratoria della cessazione del contratto di comodato gratuito per scadenza del termine fissato all'1.12.2024, condannare per l'effetto la resistente al rilascio immediato dell'immobile di Verona, via Negrelli n.
66, libero e sgombero di persone o cose anche interposte, con vittoria di spese processuali;
§.II. Rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio per effetto della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza avvenuta a mezzo posta e ricevuta personalmente dalla destinataria il 31.05.2024, nel rispetto del termine minimo di cui al comma 5 dell'art. 415 c.p.c.;
§.III. Osservato che la causa è stata istruita unicamente tramite la documentazione prodotta dal ricorrente e che alla prima udienza di discussione del 24.09.2024 la resistente è comparsa personalmente, chiedendo un rinvio per munirsi di un difensore, dopo di che all'udienza odierna fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c. la resistente ha dato atto di non esservi riuscita ed ha chiesto in via principale un ulteriore rinvio, in subordine un termine congruo per il rilascio anche in considerazione della propria rappresentata condizione di madre di un minore di
3 quattro mesi;
§.IV. Preso atto, preliminarmente, della ritualità della notifica nei confronti dell'odierna resistente, non costituitasi, della quale va dichiarata la contumacia nella presente sede;
§.V. Considerato che sulla base degli atti e dei documenti di causa risultano le seguenti circostanze:
- l'avvenuta sottoscrizione inter partes del contratto di comodato d'uso gratuito avente ad oggetto l'immobile descritto in precedenza, regolarmente registrato, della durata di anni tre con scadenza maturata all'1.12.2024 (cfr. doc. 1);
- l'avvenuto invio da parte del comodante alla comodataria delle diffide a mezzo raccomandate a/r del 5.12.2022 e del 11.09.2023, nel rispetto dei dodici mesi di preavviso di cui al contratto (cfr. docc. 2 e 3);
- l'avvenuto adempimento della condizione di procedibilità con l'attivazione della procedura di mediazione (cfr. docc. 5 e 6);
Ritenuto che dall'applicazione dei precedenti considerata discenda la pronuncia di condanna della resistente al rilascio del bene immobile per cui è causa entro il termine che si stima equo fissare – nel contemperamento delle opposte esigenze delle parti e tenuto conto di quanto rappresentato dalla resistente a verbale dell'odierna udienza circa la propria condizione personale di madre di un minore di quattro mesi, tenuto altresì conto del fatto che il contratto è scaduto da tre mesi – al 30.09.2025;
§.VI. Ritenuto infine che, alla luce delle rispettive condizioni delle parti, le spese di causa vadano dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.
2552/2024 R.G., ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
4 - dichiara cessato alla data dell'1.12.2024 il contratto di comodato ad uso abitativo concluso tra le parti il 6.12.2021 e registrato il 21.12.2021 relativo all'immobile sito in Verona, via Negrelli n. 66, censito al C.F. del predetto Comune al foglio 254, mappale 634 graffato 637, subalterno 5;
- dichiara tenuta e condanna parte resistente al rilascio in favore di parte ricorrente dell'immobile sopra descritto, libero di persone e sgombero di cose anche interposte, entro il 30.09.2025;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Verona 6.03.2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri
5
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Nel giudizio iscritto al n. 2552/2024 R.G., all'udienza odierna del 6.03.2025 fissata per la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., innanzi al Giudice sono comparsi:
- per la parte ricorrente l'avv. Parte_1 [...]
e l'avv. Francesca Mazzi;
Parte_1
- per la parte resistente è presente personalmente la parte Controparte_1
senza avvocato, che dichiara che nelle more del giudizio ha partorito e che il bambino ha ora quattro mesi di età; dichiara, altresì, di non essere riuscita a procurarsi un avvocato e chiede un rinvio per provvedere in tale senso.
L'avv. si oppone al chiesto rinvio, osservando che la causa veniva già da un Pt_1
lungo rinvio e che la resistente era già stata avvisata della necessità di munirsi di un difensore alla scorsa udienza, cui parimenti aveva partecipato di persona;
discute, quindi, riportandosi al ricorso introduttivo ex art. 447 bis c.p.c. e conclude chiedendo l'accoglimento della propria domanda di cessazione del contratto di comodato gratuito intercorso tra le parti per scadenza del termine convenuto, con conseguente ordine di rilascio immediato del bene.
La resistente personalmente insiste nel chiedere un rinvio ad altra udienza;
in CP_1
subordine, chiede che le sia concesso un termine lungo per la riconsegna dell'immobile, rappresentando la propria condizione di madre di un minore di soli quattro mesi.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra;
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che le parti si allontanano.
Il Giudice (dott.ssa Pierangela Bellingeri)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Pierangela Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2552/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. e Francesca Mazzi;
Parte_1
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-parte resistente- avente ad oggetto: comodato di immobile urbano.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex art. 447 bis
c.p.c. depositato il 17.04.2024 e notificato il 31.05.2024, con cui l'odierno ricorrente
: Parte_1
- ha premesso la propria qualità di proprietario dell'immobile sito in Verona, via
Negrelli n. 66, identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 254, mappale 634 graffato con mappale 637, subalterno 5;
- ha esposto di avere concesso il predetto bene in comodato gratuito ad
[...]
[...
[...] [...]
[...]
giusta contratto stipulato il 6.12.2021 e registrato il 21.12.2021, con CP_2
scadenza convenuta all'1.12.2024;
- ha rappresentato di avere inviato alla comodataria formale disdetta presso la residenza di quest'ultima il 5.12.2022 e presso l'immobile concessole l'11.09.2023, mediante raccomandate con avviso di ricevimento ritornate al mittente per compiuta giacenza;
- ha dato atto di avere attivato il 2.02.2024 la procedura di mediazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo stante la mancata partecipazione della resistente;
- ha dedotto circa il proprio diritto a riottenere la disponibilità dell'immobile concesso in comodato d'uso alla resistente ai sensi dell'art. 1809 c.c.;
- ha chiesto, previo accertamento e previa declaratoria della cessazione del contratto di comodato gratuito per scadenza del termine fissato all'1.12.2024, condannare per l'effetto la resistente al rilascio immediato dell'immobile di Verona, via Negrelli n.
66, libero e sgombero di persone o cose anche interposte, con vittoria di spese processuali;
§.II. Rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio per effetto della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza avvenuta a mezzo posta e ricevuta personalmente dalla destinataria il 31.05.2024, nel rispetto del termine minimo di cui al comma 5 dell'art. 415 c.p.c.;
§.III. Osservato che la causa è stata istruita unicamente tramite la documentazione prodotta dal ricorrente e che alla prima udienza di discussione del 24.09.2024 la resistente è comparsa personalmente, chiedendo un rinvio per munirsi di un difensore, dopo di che all'udienza odierna fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c. la resistente ha dato atto di non esservi riuscita ed ha chiesto in via principale un ulteriore rinvio, in subordine un termine congruo per il rilascio anche in considerazione della propria rappresentata condizione di madre di un minore di
3 quattro mesi;
§.IV. Preso atto, preliminarmente, della ritualità della notifica nei confronti dell'odierna resistente, non costituitasi, della quale va dichiarata la contumacia nella presente sede;
§.V. Considerato che sulla base degli atti e dei documenti di causa risultano le seguenti circostanze:
- l'avvenuta sottoscrizione inter partes del contratto di comodato d'uso gratuito avente ad oggetto l'immobile descritto in precedenza, regolarmente registrato, della durata di anni tre con scadenza maturata all'1.12.2024 (cfr. doc. 1);
- l'avvenuto invio da parte del comodante alla comodataria delle diffide a mezzo raccomandate a/r del 5.12.2022 e del 11.09.2023, nel rispetto dei dodici mesi di preavviso di cui al contratto (cfr. docc. 2 e 3);
- l'avvenuto adempimento della condizione di procedibilità con l'attivazione della procedura di mediazione (cfr. docc. 5 e 6);
Ritenuto che dall'applicazione dei precedenti considerata discenda la pronuncia di condanna della resistente al rilascio del bene immobile per cui è causa entro il termine che si stima equo fissare – nel contemperamento delle opposte esigenze delle parti e tenuto conto di quanto rappresentato dalla resistente a verbale dell'odierna udienza circa la propria condizione personale di madre di un minore di quattro mesi, tenuto altresì conto del fatto che il contratto è scaduto da tre mesi – al 30.09.2025;
§.VI. Ritenuto infine che, alla luce delle rispettive condizioni delle parti, le spese di causa vadano dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.
2552/2024 R.G., ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
4 - dichiara cessato alla data dell'1.12.2024 il contratto di comodato ad uso abitativo concluso tra le parti il 6.12.2021 e registrato il 21.12.2021 relativo all'immobile sito in Verona, via Negrelli n. 66, censito al C.F. del predetto Comune al foglio 254, mappale 634 graffato 637, subalterno 5;
- dichiara tenuta e condanna parte resistente al rilascio in favore di parte ricorrente dell'immobile sopra descritto, libero di persone e sgombero di cose anche interposte, entro il 30.09.2025;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Verona 6.03.2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri
5