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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/10/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3895/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3895/2025 R.G. V.G. promossa da ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente Parte_1 domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Davide Livretti, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso congiunto e da elettivamente domiciliata in Magenta presso lo studio dell'avv. Ester Parte_2 Baccigaluppi, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso congiunto
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente da e al fine Parte_1 Parte_2 di conseguire la regolamentazione dei loro rapporti con i figli nato il [...] e Persona_1
nato il [...]; Persona_2
-Rilevato che le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente e ad assumere in accordo tra loro le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli, tenendo presente l'interesse preminente di questi ultimi, delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali.
2. Il collocamento prevalente e la residenza anagrafica dei minori, dopo il deposito del presente ricorso, verranno concordemente fissati presso la madre, in Corbetta (MI), Via Ippolito Nievo, n. 16 nella casa di proprietà esclusiva della stessa;
il trasferimento della mamma e dei figli a Corbetta nell'abitazione predetta ed il cambio della residenza avverrà entro la fine del corrente anno scolastico.
3. Al momento del trasferimento dalla casa di Legnano, di proprietà esclusiva del padre, la signora lascerà l'arredamento che le parti avevano acquistato insieme ma asporterà i beni di sua Parte_2 esclusiva proprietà e/o dono della propria famiglia, vale a dire: asciugatrice, fornetto microonde;
stampante; servizio di piatti e pentole;
friggitrice ad aria;
televisione, quadri, specchio rotondo;
due biciclette.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori con il seguente calendario, salvo miglior accordo tra i genitori: A)
- a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola sino alle 20.30/20.45 della domenica sera. Se i bambini sono a casa da scuola per qualsiasi motivo, il padre potrà prelevarli il mattino del venerdì alle ore 9.00. I trasferimenti avverranno sempre in maniera alternata tra i genitori, precisamente la signora eseguirà il passaggio di ritorno mentre quello dell'andata verrà Parte_2 gestito dal signor Parte_1
- Infrasettimanalmente, nelle settimane in cui i minori passeranno il week end con il papà, lo stesso potrà vedere i figli anche il lunedì dalle 15.30 alle 20.30/20.45 (o dalle 9.00 del mattino se a casa da scuola); nelle altre settimane il padre vedrà i minori il martedì ed il giovedì, agli orari di cui sopra. I trasferimenti avverranno sempre in maniera alternata tra i genitori, precisamente la signora eseguirà il passaggio di ritorno mentre quello dell'andata verrà gestito dal signor Parte_2
Parte_1 B) Durante le vacanze natalizie e di fine anno, i minori trascorreranno i giorni di astensione dalla scuola dal 23 dicembre al 29 dicembre con un genitore ed i giorni dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
C) Durante le festività pasquali i minori trascorreranno le stesse con l'uno o con l'atro genitore ad anni alterni;
stessa alternanza per i giorni dei compleanni, Halloween e di ogni altra festività nazionale e locale (giorni rossi del calendario). D) Quanto alle vacanze estive (sospensione scolastica da giugno a settembre) il padre terrà con sé i minori per 2 settimane anche non consecutive, previo accordo tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Per l'anno in corso le parti hanno concordato che il padre terrà i figli dal 4 al 17 agosto e la mamma dal 18 al 31 agosto. Su espressa richiesta del padre, la mamma acconsente che i bambini possano trascorrere tre settimane consecutive ogni 5 anni affinché sia possibile fare un viaggio all'estero. Stesso diritto spetterà alla mamma. Il periodo di permanenza di tre settimane inizierà a decorrere dopo che vrà compiuto 7 anni. Per_2 5) Il signor non verserà nulla quale contributo per il mantenimento dei figli ma ciascun Parte_1 genitore rimborserà all'altro, nella misura del 50%, le spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Milano (14/11/2017), previa esibizione ogni mese in originale delle relative pezze giustificative, anticipate mezzo mail o consegnate in fotocopia a mani. Detto rimborso avverrà entro il giorno 30 del mese successivo e sarà relativo a:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Il genitore che intenda sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il preventivo accordo, dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto con modalità informatiche di posta elettronica e ). Email_1 Email_2 L'altro genitore avrà sette giorni di tempo per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà ritenersi approvata, con la conseguenza che il genitore sarà tenuto al relativo rimborso. Il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 30 del mese successivo.
6. Alla sig.ra è riconosciuta la facoltà di poter chiedere e trattenere l'erogazione in suo Parte_2 favore dell'intero importo dell'assegno unico dei minori: detto contributo statale ammonta ad oggi a
€ 474,60 (quattrocentosettantaquattro/60) per entrambi i figli. Nel momento in cui, per ragioni qualsiasi, questo sostegno dello Stato dovesse venire meno o dovesse essere inferiore alla cifra attuale, il signor si impegna a corrispondere la differenza (rispetto a € 474,609) per Parte_1 contributo al mantenimento dei ragazzi sino ad un massimo di € 250,00. Si precisa che il sig. non sarà tenuto ad integrazione economica laddove la riduzione dell'assegno unico sia Parte_1 conseguente ad un aumento dell'ISEE della sig.ra dovuto ad un futuro Parte_2 matrimonio/convivenza della stessa. Le detrazioni spettanti ai figli saranno divise al 50% come le spese straordinarie.
7. I genitori si prestano sin da ora reciproco assenso al rinnovo dei documenti d'identità e per l'espatrio per se stessi e quanto al passaporto per i figli minori.
8. Le spese di procedura si intendono compensate tra le parti.
9) I genitori si concedono il diritto reciproco di effettuare una telefonata/videochiamata nel week- end in cui i bambini staranno con l'altro genitore in orario da concordarsi.
10) I genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni e sul collocamento dei bambini nei momenti in cui i minori si trovano con loro”;
-Acquisito il parere favorevole del P.M.;
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di disposizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
P . Q . M .
DISPONE l'affidamento condiviso dei minori con il loro collocamento prevalente presso la madre. Prende atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite e omologate. Compensa tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 06/10/2025
Il Presidente Estensore
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3895/2025 R.G. V.G. promossa da ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente Parte_1 domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Davide Livretti, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso congiunto e da elettivamente domiciliata in Magenta presso lo studio dell'avv. Ester Parte_2 Baccigaluppi, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso congiunto
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente da e al fine Parte_1 Parte_2 di conseguire la regolamentazione dei loro rapporti con i figli nato il [...] e Persona_1
nato il [...]; Persona_2
-Rilevato che le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente e ad assumere in accordo tra loro le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli, tenendo presente l'interesse preminente di questi ultimi, delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali.
2. Il collocamento prevalente e la residenza anagrafica dei minori, dopo il deposito del presente ricorso, verranno concordemente fissati presso la madre, in Corbetta (MI), Via Ippolito Nievo, n. 16 nella casa di proprietà esclusiva della stessa;
il trasferimento della mamma e dei figli a Corbetta nell'abitazione predetta ed il cambio della residenza avverrà entro la fine del corrente anno scolastico.
3. Al momento del trasferimento dalla casa di Legnano, di proprietà esclusiva del padre, la signora lascerà l'arredamento che le parti avevano acquistato insieme ma asporterà i beni di sua Parte_2 esclusiva proprietà e/o dono della propria famiglia, vale a dire: asciugatrice, fornetto microonde;
stampante; servizio di piatti e pentole;
friggitrice ad aria;
televisione, quadri, specchio rotondo;
due biciclette.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori con il seguente calendario, salvo miglior accordo tra i genitori: A)
- a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola sino alle 20.30/20.45 della domenica sera. Se i bambini sono a casa da scuola per qualsiasi motivo, il padre potrà prelevarli il mattino del venerdì alle ore 9.00. I trasferimenti avverranno sempre in maniera alternata tra i genitori, precisamente la signora eseguirà il passaggio di ritorno mentre quello dell'andata verrà Parte_2 gestito dal signor Parte_1
- Infrasettimanalmente, nelle settimane in cui i minori passeranno il week end con il papà, lo stesso potrà vedere i figli anche il lunedì dalle 15.30 alle 20.30/20.45 (o dalle 9.00 del mattino se a casa da scuola); nelle altre settimane il padre vedrà i minori il martedì ed il giovedì, agli orari di cui sopra. I trasferimenti avverranno sempre in maniera alternata tra i genitori, precisamente la signora eseguirà il passaggio di ritorno mentre quello dell'andata verrà gestito dal signor Parte_2
Parte_1 B) Durante le vacanze natalizie e di fine anno, i minori trascorreranno i giorni di astensione dalla scuola dal 23 dicembre al 29 dicembre con un genitore ed i giorni dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
C) Durante le festività pasquali i minori trascorreranno le stesse con l'uno o con l'atro genitore ad anni alterni;
stessa alternanza per i giorni dei compleanni, Halloween e di ogni altra festività nazionale e locale (giorni rossi del calendario). D) Quanto alle vacanze estive (sospensione scolastica da giugno a settembre) il padre terrà con sé i minori per 2 settimane anche non consecutive, previo accordo tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Per l'anno in corso le parti hanno concordato che il padre terrà i figli dal 4 al 17 agosto e la mamma dal 18 al 31 agosto. Su espressa richiesta del padre, la mamma acconsente che i bambini possano trascorrere tre settimane consecutive ogni 5 anni affinché sia possibile fare un viaggio all'estero. Stesso diritto spetterà alla mamma. Il periodo di permanenza di tre settimane inizierà a decorrere dopo che vrà compiuto 7 anni. Per_2 5) Il signor non verserà nulla quale contributo per il mantenimento dei figli ma ciascun Parte_1 genitore rimborserà all'altro, nella misura del 50%, le spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Milano (14/11/2017), previa esibizione ogni mese in originale delle relative pezze giustificative, anticipate mezzo mail o consegnate in fotocopia a mani. Detto rimborso avverrà entro il giorno 30 del mese successivo e sarà relativo a:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Il genitore che intenda sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il preventivo accordo, dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto con modalità informatiche di posta elettronica e ). Email_1 Email_2 L'altro genitore avrà sette giorni di tempo per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà ritenersi approvata, con la conseguenza che il genitore sarà tenuto al relativo rimborso. Il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 30 del mese successivo.
6. Alla sig.ra è riconosciuta la facoltà di poter chiedere e trattenere l'erogazione in suo Parte_2 favore dell'intero importo dell'assegno unico dei minori: detto contributo statale ammonta ad oggi a
€ 474,60 (quattrocentosettantaquattro/60) per entrambi i figli. Nel momento in cui, per ragioni qualsiasi, questo sostegno dello Stato dovesse venire meno o dovesse essere inferiore alla cifra attuale, il signor si impegna a corrispondere la differenza (rispetto a € 474,609) per Parte_1 contributo al mantenimento dei ragazzi sino ad un massimo di € 250,00. Si precisa che il sig. non sarà tenuto ad integrazione economica laddove la riduzione dell'assegno unico sia Parte_1 conseguente ad un aumento dell'ISEE della sig.ra dovuto ad un futuro Parte_2 matrimonio/convivenza della stessa. Le detrazioni spettanti ai figli saranno divise al 50% come le spese straordinarie.
7. I genitori si prestano sin da ora reciproco assenso al rinnovo dei documenti d'identità e per l'espatrio per se stessi e quanto al passaporto per i figli minori.
8. Le spese di procedura si intendono compensate tra le parti.
9) I genitori si concedono il diritto reciproco di effettuare una telefonata/videochiamata nel week- end in cui i bambini staranno con l'altro genitore in orario da concordarsi.
10) I genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni e sul collocamento dei bambini nei momenti in cui i minori si trovano con loro”;
-Acquisito il parere favorevole del P.M.;
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di disposizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
P . Q . M .
DISPONE l'affidamento condiviso dei minori con il loro collocamento prevalente presso la madre. Prende atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite e omologate. Compensa tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 06/10/2025
Il Presidente Estensore