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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/12/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.934 dell'anno 2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Christian Alessi del foro di Trapani
ricorrente
CONTRO
l' rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ON ZO
resistente
OGGETTO: opposizione intimazione cartella previdenziale
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 05.12.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo il proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 29920249011364070/000 notificata il 29.04.2025 nella parte che fa riferimento al presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui al seguente avviso di addebito n.
59920170000088352, per un importo di euro 5.163,09 presumibilmente notificata in data
16.02.2017; n. 59920170000535863, per un importo di euro 6.953,24 presumibilmente notificata in data 25.07.2017; n. 59920170002226140, per un importo di euro 7.258,92
presumibilmente notificata in data 02.12.2017; n. 59920180000029909, per un importo di euro
3.712,42 presumibilmente notificata in data 15.02.2018; n. 59920180000125333, per un importo di euro 2.750,52 presumibilmente notificata in data 12.05.2018; per un totale asseritamente dovuto di €.25.838,19
Deduceva il ricorrente che gli avvisi di addebito sopra specificati non erano stati mai notificati allo stesso, eccependo l'avvenuta prescrizione in quanto tali avvisi risultano relativi a contributi previdenziali modello DM 10 per gli anni 2016, 2017 e 2018. CP_1
Pertanto, solo con la prefata intimazione di pagamento il ricorrente per la prima volta è
venuto a conoscenza della pretesa erariale, e per questo motivo si impugna la singola cartella esattoriale eccependo la prescrizione del diritto dell'ente esattore e dell'agente della riscossione all'esazione delle somme presuntivamente dovute in quanto ai sensi dell'art. 3,
co. 9, L. 335 dell'8 agosto 1995, le “contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto oggetto di opposizione.
Si costituiva l'ente previdenziale evidenziando che gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento n. 29920249011364070/000 e notificata il 29.04.2025, erano stati regolarmente notificati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata come risulta dagli atti che allegava. Chiedeva quindi il rigetto.
Ed invero nel merito della vicenda prospettata si osserva dall'analisi degli atti depositati che l'avviso di addebito n. 59920170000088352, è stato notificato presso Email_1
con regolare consegna presso il predetto indirizzo in data 16.02.2017. Tale
[...]
indirizzo risulta inserito Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata -
Art.
6-bis CAD. Anche gli altri avvisi, quello n. 59920170000535863, risultano notificati al medesimo indirizzo in data 25.07.2017; quello n. 59920170002226140 risulta notificato al medesimo indirizzo in data 02.12.2017; quello n. 59920180000029909 risulta notificato al medesimo indirizzo in data 15.02.2018, infine quello n. 59920180000125333, risulta notificato al medesimo indirizzo in data 12.05.2018; tutti notificati con la medesima modalità.
Il ricorrente infatti risulta titolare di pec essendo impresa individuale, così come risulta dalla visura camerale depositata dal resistente con P.I.
In ordine alla assunta prescrizione degli avvisi n.59920170000088352 n. 59920170000535863,
n. 59920170002226140, notificati tra i mesi di febbraio dicembre 2017 risulta dagli atti prodotti che il ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti con istanza del 27/03/2019 – tra l'altro accolta- interrompendo la relativa prescrizione.
Tale documentazione non è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente, pur essendo stata depositata unitamente alla costituzione in giudizio dell'ente previdenziale.
Il ricorso è respinto confermando l'intimazione oggetto di opposizione
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'ente, che liquida,
applicando tre fasi delle tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) e la riduzione ex art. 4,
comma 4 (30 % su € 1.865,00) in €.1.305,50, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP
come per legge.
PQM
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
rigetta il ricorso di confermando l'atto di intimazione di Parte_1
pagamento n. 29920249011364070/000 e notificato il 29.04.2025 condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente Parte_1
resistente, liquidate in €.1.305,50, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Trapani il 06.12.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.934 dell'anno 2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Christian Alessi del foro di Trapani
ricorrente
CONTRO
l' rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ON ZO
resistente
OGGETTO: opposizione intimazione cartella previdenziale
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 05.12.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo il proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 29920249011364070/000 notificata il 29.04.2025 nella parte che fa riferimento al presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui al seguente avviso di addebito n.
59920170000088352, per un importo di euro 5.163,09 presumibilmente notificata in data
16.02.2017; n. 59920170000535863, per un importo di euro 6.953,24 presumibilmente notificata in data 25.07.2017; n. 59920170002226140, per un importo di euro 7.258,92
presumibilmente notificata in data 02.12.2017; n. 59920180000029909, per un importo di euro
3.712,42 presumibilmente notificata in data 15.02.2018; n. 59920180000125333, per un importo di euro 2.750,52 presumibilmente notificata in data 12.05.2018; per un totale asseritamente dovuto di €.25.838,19
Deduceva il ricorrente che gli avvisi di addebito sopra specificati non erano stati mai notificati allo stesso, eccependo l'avvenuta prescrizione in quanto tali avvisi risultano relativi a contributi previdenziali modello DM 10 per gli anni 2016, 2017 e 2018. CP_1
Pertanto, solo con la prefata intimazione di pagamento il ricorrente per la prima volta è
venuto a conoscenza della pretesa erariale, e per questo motivo si impugna la singola cartella esattoriale eccependo la prescrizione del diritto dell'ente esattore e dell'agente della riscossione all'esazione delle somme presuntivamente dovute in quanto ai sensi dell'art. 3,
co. 9, L. 335 dell'8 agosto 1995, le “contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto oggetto di opposizione.
Si costituiva l'ente previdenziale evidenziando che gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento n. 29920249011364070/000 e notificata il 29.04.2025, erano stati regolarmente notificati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata come risulta dagli atti che allegava. Chiedeva quindi il rigetto.
Ed invero nel merito della vicenda prospettata si osserva dall'analisi degli atti depositati che l'avviso di addebito n. 59920170000088352, è stato notificato presso Email_1
con regolare consegna presso il predetto indirizzo in data 16.02.2017. Tale
[...]
indirizzo risulta inserito Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata -
Art.
6-bis CAD. Anche gli altri avvisi, quello n. 59920170000535863, risultano notificati al medesimo indirizzo in data 25.07.2017; quello n. 59920170002226140 risulta notificato al medesimo indirizzo in data 02.12.2017; quello n. 59920180000029909 risulta notificato al medesimo indirizzo in data 15.02.2018, infine quello n. 59920180000125333, risulta notificato al medesimo indirizzo in data 12.05.2018; tutti notificati con la medesima modalità.
Il ricorrente infatti risulta titolare di pec essendo impresa individuale, così come risulta dalla visura camerale depositata dal resistente con P.I.
In ordine alla assunta prescrizione degli avvisi n.59920170000088352 n. 59920170000535863,
n. 59920170002226140, notificati tra i mesi di febbraio dicembre 2017 risulta dagli atti prodotti che il ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti con istanza del 27/03/2019 – tra l'altro accolta- interrompendo la relativa prescrizione.
Tale documentazione non è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente, pur essendo stata depositata unitamente alla costituzione in giudizio dell'ente previdenziale.
Il ricorso è respinto confermando l'intimazione oggetto di opposizione
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'ente, che liquida,
applicando tre fasi delle tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) e la riduzione ex art. 4,
comma 4 (30 % su € 1.865,00) in €.1.305,50, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP
come per legge.
PQM
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
rigetta il ricorso di confermando l'atto di intimazione di Parte_1
pagamento n. 29920249011364070/000 e notificato il 29.04.2025 condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente Parte_1
resistente, liquidate in €.1.305,50, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Trapani il 06.12.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa