TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 422/2023
Udienza del 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 422/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rinaldo Sementa
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in l' CP_2 [...]
Controparte_3
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
avente ad oggetto: personale ATA - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “preruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/03/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_4 esponendo:
- di far parte del personale ATA alle dipendenze del
[...]
e di aver svolto attività lavorativa a tempo determinato, per Controparte_1 come attestato dai certificati di servizio allegati, nonché di aver richiesto ed ottenuto il decreto di ricostruzione della carriera;
- che, tuttavia, tale decreto di ricostruzione le aveva riconosciuto un'anzianità (anni 7, mesi 10 e giorni 14 ai fini giuridici ed economici;
anni
1, mesi 9 [recte, 11] e giorni 8 ai soli fini economici) inferiore al servizio effettivamente prestato (pari ad anni 9, mesi 7 - recte, 9 - e giorni 22).
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- annullare/disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera in atti ed ordinare il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi pre- ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
- collocarla nella legittima posizione stipendiale riconosciuta dal CCNL del comparto scuola al personale assunto a tempo indeterminato e ricostruire il TFR dovuto alla luce del riconoscimento integrale del servizio preruolo;
- condannare il convenuto a corrispondere tutte le differenze CP_1 stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione della carriera, di cui all'elaborato contabile in atti, per un importo pari ad € 6.698,38, o alla maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo.
2. Si è tempestivamente costituito il Controparte_1 che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso infondato e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa, in quanto
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
prescritta ed infondata in fatto e in diritto.
3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati e deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione.
4. Il caso di specie rientra nella disciplina antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14 del decreto-legge n. 69/2023 (applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo).
In particolare, l'art. 569, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, nella versione ratione temporis vigente, disponeva che «al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
La Suprema Corte ha però statuito che «in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato» (Cass. n. 31150/2019; conf.: Cass.
n. 2924/2020).
5. Tanto premesso, nel caso di specie, dal certificato di servizio prodotto dalla ricorrente (rilasciato dell'I.C. “Pascoli - Aldisio” di in data CP_3
07/03/2012) si evince che il servizio preruolo effettivamente prestato dalla ricorrente (ovvero fino al 31/08/2011, essendo stata immessa in ruolo a decorrere dal 01/09/2011 ovvero dall'anno scolastico 2011/2012) è così ripartito per anni scolastici:
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
- 2001/2002 (dal 08/11/2001 al 31/08/2002): mesi 9, giorni 24;
- 2002/2003: mesi 11 e giorni 28;
- 2003/2004: 12 mesi (1 anno);
- 2004/2005: 12 mesi (1 anno);
- 2005/2006: 12 mesi (1 anno);
- 2006/2007: 12 mesi (1 anno);
- 2007/2008: 12 mesi (1 anno);
- 2008/2009: 12 mesi (1 anno);
- 2009/2010: 12 mesi (1 anno);
- 2010/2011 (fino al 31/08/2011): 12 mesi (1 anno); per un servizio preruolo complessivo pari ad anni 9, mesi 9 e giorni 22, che corrisponde, peraltro, esattamente alla somma tra l'anzianità riconosciuta nel decreto di ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici e quella riconosciuta ai soli fini economici.
Il medesimo dato (inerente all'anzianità di servizio preruolo) si evince, pertanto, anche dal decreto di ricostruzione della carriera emesso dall'I.C.
“G. Patari - Rodari” di , recante il prot. n. 555 dell'11/03/2015 CP_3
(prodotto da parte ricorrente). Dal 01/09/2011 la ricorrente è stata immessa in ruolo (con assunzione a tempo indeterminato), quale vincitrice di concorso per soli titoli. Il periodo di prova è stato superato in data
02/11/2011.
Nel decreto di ricostruzione della carriera in atti viene, invece, riconosciuta alla ricorrente un'anzianità non di ruolo di anni 7, mesi 10 e giorni 14 valida ai fini giuridici ed economici ed un'anzianità di anni 1, mesi 11 e giorni 8 valida ai soli fini economici (utilizzabile - si legge ancora nel decreto - ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/1995).
Il decreto colloca, quindi, la ricorrente nella posizione stipendiale “anni 0” alla data del 01/09/2011 e nella posizione stipendiale “anni 9” a decorrere dal 17/10/2012. Cont Anche lo stato matricolare completo (prodotto dal ) conferma, nella
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
sezione relativa alle “posizioni giuridiche-economiche” la data di maturazione del 17/10/2012 ai fini del collocamento della ricorrente nella posizione stipendiale “9”.
La ricorrente ha pertanto diritto ad una nuova ricostruzione della carriera che le attribuisca, alla data di effettiva assunzione in servizio (01/09/2011), un'anzianità di servizio preruolo, valida ai fini giuridici ed economici, di anni 9, mesi 9 e giorni 22.
6. È altresì fondata, nei limiti di seguito specificati (ovvero escludendo le somme ormai prescritte, attesa l'eccezione sollevata dal , la CP_4 domanda di pagamento delle differenze retributive pretese in ragione della nuova ricostruzione della carriera.
6.1. Come è noto, le attuali fasce stipendiali sono complessivamente sei
(si veda il CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca del
19/04/2018).
La ricorrente riveste il profilo professionale di collaboratore scolastico
(come attestato dal decreto di ricostruzione della carriera e dallo stato Cont matricolare prodotto dal ).
6.2. La prima fascia stipendiale comprende il personale con anzianità da
“0-8” anni. Ne consegue che il primo scatto stipendiale sarebbe maturato dal 9° anno di anzianità (fascia “9-14”).
La ricorrente sarebbe stata quindi collocata nella (attuale) seconda fascia stipendiale (9-14) sin dall'atto della sua conferma in ruolo (01/09/2011) se nel decreto di ricostruzione della carriera le fosse stata riconosciuta l'anzianità preruolo (oggi accertata), ai fini giuridici ed economici, di anni
9, mesi 9 e giorni 22 (anziché quella di anni 7, mesi 10 e giorni 14).
Ella ha invece conseguito con un ritardo di circa 1 anno e 2 mesi (rispetto alla data di immissione in ruolo del 01/09/2011) la seconda fascia stipendiale (9-14), precisamente in data 17/10/2012 (come precisato nell'art. 2 del decreto di ricostruzione, ma anche nello stato matricolare prodotto dal , non essendole stata riconosciuta sin dall'inizio CP_4
l'anzianità preruolo effettiva sopra accertata.
Le differenze retributive connesse a questo primo scatto stipendiale sono,
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
però, ormai prescritte, in quanto di gran lunga antecedenti al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo (eseguita a mezzo p.e.c. in data 13/04/2023, sicché possono essere riconosciute solo le differenze retributive maturate dal 13/04/2018 in poi, essendo prescritte quelle antecedenti a tale data).
6.3. La ricorrente è, poi, verosimilmente transitata nella terza fascia stipendiale (15-20) in data 17/10/2019 (occorre infatti tenere conto del blocco relativo all'anno 2013 ai fini della progressione economica). Ove le fosse stata riconosciuta l'anzianità preruolo effettiva, la ricorrente avrebbe quindi conseguito lo scatto di anzianità sempre in anticipo rispetto alla predetta data.
In tal caso, le differenze retributive non sono prescritte.
Tenuto conto, infatti, che il riconoscimento dell'anzianità di servizio effettiva avrebbe comportato - come detto - il godimento della retribuzione della fascia “15-20” con circa 1 anno e 2 mesi di anticipo (14 mesi circa), le relative differenze retributive spettanti sarebbero maturate, ragionevolmente, a partire dal settembre del 2018 (anziché dal
17/10/2019). Spettano, quindi, alla ricorrente le differenze retributive maturate dal 01/09/2018 e fino alla data del 17/10/2019 (di effettivo, seppur ritardato, transito nella fascia stipendiale “15-20”).
Si tratta di differenze retributive concernenti, pertanto, 1 anno e 6 mesi ovvero 18 mesi complessivi (non oggetto di prescrizione).
La differenza tra lo stipendio tabellare annuale previsto dal CCNL vigente ratione temporis per il collaboratore scolastico con anzianità di servizio di anni “15-20” (pari a € 17.821,92, a decorrere dal 01/03/2018) e quello previsto per il collaboratore scolastico con anzianità di servizio “9-14” (pari a € 16.806,79, a decorrere dal 01/03/2018) è pari ad € 1.015,13 (su 12 mensilità), per un importo mensile pari a € 84,59.
La differenza retributiva spettante può essere quindi determinata, in via equitativa (art. 432 cod. proc. civ.), nella somma di € 1.691,80 (ovvero €
84,59 x 20), comprensiva anche della tredicesima mensilità e degli aumenti stipendiali successivi al 01/01/2019 (il coefficiente è stato aumentato da 18
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
[mesi] a 20 proprio a tal fine).
6.4. La ricorrente, se le fosse stata sin dall'inizio riconosciuta la corretta anzianità di servizio, avrebbe, infine, ragionevolmente raggiunto la posizione stipendiale “21-27” nel mese di settembre 2024 (anziché in data 17/10/2025, ovvero sei anni dopo il raggiungimento della fascia “15-
20”, avvenuto il 17/10/2019, come sopra precisato).
La differenza tra lo stipendio annuale previsto dal CCNL del 18/01/2024 vigente ratione temporis per il collaboratore scolastico con anzianità di servizio di anni “21-27” (pari a € 19.641,87, a decorrere dal 01/01/2021) e quello previsto per il collaboratore scolastico con anzianità di servizio “15-
20” (pari a € 18.605,70, a decorrere dal 01/01/2021) è pari ad € 1.036,17
(su 12 mensilità), per un importo mensile pari a € 86,35.
La differenza retributiva spettante può essere quindi determinata, in via equitativa (art. 432 cod. proc. civ.), da settembre 2024 e fino alla data della presente sentenza (ottobre 2025), ovvero per 14 mesi, nella somma di €
1.381,60 (ovvero € 86,35 x 16), comprensiva anche della tredicesima mensilità e di ogni eventuale incremento retributivo (il coefficiente è stato equitativamente aumentato da 14 [mesi] a 16 proprio a tal fine).
6.5. Si deve quindi riconoscere, in via equitativa, in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive spettanti in ragione dell'anzianità preruolo effettiva maturate fino alla data della presente sentenza (ovvero fino al mese di ottobre 2025), la somma complessiva di € 3.073,40 (€
1.691,80 + € 1.381,60), al cui pagamento il convenuto deve CP_1 essere condannato, in quanto il relativo diritto non è prescritto, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, come per legge
(art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, che ha disposto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile basso (da € 5.200,01 a € 26.000,00), come chiarito da
Cass. n. 29821/2019.
P.Q.M.
Pagina 7 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti specificati in parte motiva
e, per l'effetto:
i) dichiara il diritto della ricorrente a vedersi Parte_1 riconosciuta, alla data di effettiva assunzione in servizio
(01/09/2011), una complessiva anzianità di servizio “preruolo”, valida ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 9, mesi 9 e giorni
22;
ii) condanna il resistente , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera ed a collocare la ricorrente Parte_1
nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio
[...]
“preruolo” sopra accertata, anche ai fini del TFR/TFS;
iii) condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate in applicazione del CCNL di comparto (e della fascia stipendiale di competenza), che si liquidano, fino al mese di ottobre
2025, in via equitativa, nella somma di € 3.073,40, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, come per legge (art.
22, comma 36, legge n. 724/1994); iv) condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che si liquidano nelle somme di €
118,50 per esborsi e di € 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Rinaldo Sementa.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 8 di 8
Udienza del 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 422/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rinaldo Sementa
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in l' CP_2 [...]
Controparte_3
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
avente ad oggetto: personale ATA - ricostruzione della carriera - computo dei servizi “preruolo” - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/03/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_4 esponendo:
- di far parte del personale ATA alle dipendenze del
[...]
e di aver svolto attività lavorativa a tempo determinato, per Controparte_1 come attestato dai certificati di servizio allegati, nonché di aver richiesto ed ottenuto il decreto di ricostruzione della carriera;
- che, tuttavia, tale decreto di ricostruzione le aveva riconosciuto un'anzianità (anni 7, mesi 10 e giorni 14 ai fini giuridici ed economici;
anni
1, mesi 9 [recte, 11] e giorni 8 ai soli fini economici) inferiore al servizio effettivamente prestato (pari ad anni 9, mesi 7 - recte, 9 - e giorni 22).
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- annullare/disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera in atti ed ordinare il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi pre- ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
- collocarla nella legittima posizione stipendiale riconosciuta dal CCNL del comparto scuola al personale assunto a tempo indeterminato e ricostruire il TFR dovuto alla luce del riconoscimento integrale del servizio preruolo;
- condannare il convenuto a corrispondere tutte le differenze CP_1 stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione della carriera, di cui all'elaborato contabile in atti, per un importo pari ad € 6.698,38, o alla maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo.
2. Si è tempestivamente costituito il Controparte_1 che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso infondato e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa, in quanto
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
prescritta ed infondata in fatto e in diritto.
3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati e deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione.
4. Il caso di specie rientra nella disciplina antecedente alle modifiche apportate dall'art. 14 del decreto-legge n. 69/2023 (applicabili al solo personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo).
In particolare, l'art. 569, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, nella versione ratione temporis vigente, disponeva che «al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
La Suprema Corte ha però statuito che «in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato» (Cass. n. 31150/2019; conf.: Cass.
n. 2924/2020).
5. Tanto premesso, nel caso di specie, dal certificato di servizio prodotto dalla ricorrente (rilasciato dell'I.C. “Pascoli - Aldisio” di in data CP_3
07/03/2012) si evince che il servizio preruolo effettivamente prestato dalla ricorrente (ovvero fino al 31/08/2011, essendo stata immessa in ruolo a decorrere dal 01/09/2011 ovvero dall'anno scolastico 2011/2012) è così ripartito per anni scolastici:
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
- 2001/2002 (dal 08/11/2001 al 31/08/2002): mesi 9, giorni 24;
- 2002/2003: mesi 11 e giorni 28;
- 2003/2004: 12 mesi (1 anno);
- 2004/2005: 12 mesi (1 anno);
- 2005/2006: 12 mesi (1 anno);
- 2006/2007: 12 mesi (1 anno);
- 2007/2008: 12 mesi (1 anno);
- 2008/2009: 12 mesi (1 anno);
- 2009/2010: 12 mesi (1 anno);
- 2010/2011 (fino al 31/08/2011): 12 mesi (1 anno); per un servizio preruolo complessivo pari ad anni 9, mesi 9 e giorni 22, che corrisponde, peraltro, esattamente alla somma tra l'anzianità riconosciuta nel decreto di ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici e quella riconosciuta ai soli fini economici.
Il medesimo dato (inerente all'anzianità di servizio preruolo) si evince, pertanto, anche dal decreto di ricostruzione della carriera emesso dall'I.C.
“G. Patari - Rodari” di , recante il prot. n. 555 dell'11/03/2015 CP_3
(prodotto da parte ricorrente). Dal 01/09/2011 la ricorrente è stata immessa in ruolo (con assunzione a tempo indeterminato), quale vincitrice di concorso per soli titoli. Il periodo di prova è stato superato in data
02/11/2011.
Nel decreto di ricostruzione della carriera in atti viene, invece, riconosciuta alla ricorrente un'anzianità non di ruolo di anni 7, mesi 10 e giorni 14 valida ai fini giuridici ed economici ed un'anzianità di anni 1, mesi 11 e giorni 8 valida ai soli fini economici (utilizzabile - si legge ancora nel decreto - ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/1995).
Il decreto colloca, quindi, la ricorrente nella posizione stipendiale “anni 0” alla data del 01/09/2011 e nella posizione stipendiale “anni 9” a decorrere dal 17/10/2012. Cont Anche lo stato matricolare completo (prodotto dal ) conferma, nella
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
sezione relativa alle “posizioni giuridiche-economiche” la data di maturazione del 17/10/2012 ai fini del collocamento della ricorrente nella posizione stipendiale “9”.
La ricorrente ha pertanto diritto ad una nuova ricostruzione della carriera che le attribuisca, alla data di effettiva assunzione in servizio (01/09/2011), un'anzianità di servizio preruolo, valida ai fini giuridici ed economici, di anni 9, mesi 9 e giorni 22.
6. È altresì fondata, nei limiti di seguito specificati (ovvero escludendo le somme ormai prescritte, attesa l'eccezione sollevata dal , la CP_4 domanda di pagamento delle differenze retributive pretese in ragione della nuova ricostruzione della carriera.
6.1. Come è noto, le attuali fasce stipendiali sono complessivamente sei
(si veda il CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca del
19/04/2018).
La ricorrente riveste il profilo professionale di collaboratore scolastico
(come attestato dal decreto di ricostruzione della carriera e dallo stato Cont matricolare prodotto dal ).
6.2. La prima fascia stipendiale comprende il personale con anzianità da
“0-8” anni. Ne consegue che il primo scatto stipendiale sarebbe maturato dal 9° anno di anzianità (fascia “9-14”).
La ricorrente sarebbe stata quindi collocata nella (attuale) seconda fascia stipendiale (9-14) sin dall'atto della sua conferma in ruolo (01/09/2011) se nel decreto di ricostruzione della carriera le fosse stata riconosciuta l'anzianità preruolo (oggi accertata), ai fini giuridici ed economici, di anni
9, mesi 9 e giorni 22 (anziché quella di anni 7, mesi 10 e giorni 14).
Ella ha invece conseguito con un ritardo di circa 1 anno e 2 mesi (rispetto alla data di immissione in ruolo del 01/09/2011) la seconda fascia stipendiale (9-14), precisamente in data 17/10/2012 (come precisato nell'art. 2 del decreto di ricostruzione, ma anche nello stato matricolare prodotto dal , non essendole stata riconosciuta sin dall'inizio CP_4
l'anzianità preruolo effettiva sopra accertata.
Le differenze retributive connesse a questo primo scatto stipendiale sono,
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
però, ormai prescritte, in quanto di gran lunga antecedenti al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo (eseguita a mezzo p.e.c. in data 13/04/2023, sicché possono essere riconosciute solo le differenze retributive maturate dal 13/04/2018 in poi, essendo prescritte quelle antecedenti a tale data).
6.3. La ricorrente è, poi, verosimilmente transitata nella terza fascia stipendiale (15-20) in data 17/10/2019 (occorre infatti tenere conto del blocco relativo all'anno 2013 ai fini della progressione economica). Ove le fosse stata riconosciuta l'anzianità preruolo effettiva, la ricorrente avrebbe quindi conseguito lo scatto di anzianità sempre in anticipo rispetto alla predetta data.
In tal caso, le differenze retributive non sono prescritte.
Tenuto conto, infatti, che il riconoscimento dell'anzianità di servizio effettiva avrebbe comportato - come detto - il godimento della retribuzione della fascia “15-20” con circa 1 anno e 2 mesi di anticipo (14 mesi circa), le relative differenze retributive spettanti sarebbero maturate, ragionevolmente, a partire dal settembre del 2018 (anziché dal
17/10/2019). Spettano, quindi, alla ricorrente le differenze retributive maturate dal 01/09/2018 e fino alla data del 17/10/2019 (di effettivo, seppur ritardato, transito nella fascia stipendiale “15-20”).
Si tratta di differenze retributive concernenti, pertanto, 1 anno e 6 mesi ovvero 18 mesi complessivi (non oggetto di prescrizione).
La differenza tra lo stipendio tabellare annuale previsto dal CCNL vigente ratione temporis per il collaboratore scolastico con anzianità di servizio di anni “15-20” (pari a € 17.821,92, a decorrere dal 01/03/2018) e quello previsto per il collaboratore scolastico con anzianità di servizio “9-14” (pari a € 16.806,79, a decorrere dal 01/03/2018) è pari ad € 1.015,13 (su 12 mensilità), per un importo mensile pari a € 84,59.
La differenza retributiva spettante può essere quindi determinata, in via equitativa (art. 432 cod. proc. civ.), nella somma di € 1.691,80 (ovvero €
84,59 x 20), comprensiva anche della tredicesima mensilità e degli aumenti stipendiali successivi al 01/01/2019 (il coefficiente è stato aumentato da 18
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
[mesi] a 20 proprio a tal fine).
6.4. La ricorrente, se le fosse stata sin dall'inizio riconosciuta la corretta anzianità di servizio, avrebbe, infine, ragionevolmente raggiunto la posizione stipendiale “21-27” nel mese di settembre 2024 (anziché in data 17/10/2025, ovvero sei anni dopo il raggiungimento della fascia “15-
20”, avvenuto il 17/10/2019, come sopra precisato).
La differenza tra lo stipendio annuale previsto dal CCNL del 18/01/2024 vigente ratione temporis per il collaboratore scolastico con anzianità di servizio di anni “21-27” (pari a € 19.641,87, a decorrere dal 01/01/2021) e quello previsto per il collaboratore scolastico con anzianità di servizio “15-
20” (pari a € 18.605,70, a decorrere dal 01/01/2021) è pari ad € 1.036,17
(su 12 mensilità), per un importo mensile pari a € 86,35.
La differenza retributiva spettante può essere quindi determinata, in via equitativa (art. 432 cod. proc. civ.), da settembre 2024 e fino alla data della presente sentenza (ottobre 2025), ovvero per 14 mesi, nella somma di €
1.381,60 (ovvero € 86,35 x 16), comprensiva anche della tredicesima mensilità e di ogni eventuale incremento retributivo (il coefficiente è stato equitativamente aumentato da 14 [mesi] a 16 proprio a tal fine).
6.5. Si deve quindi riconoscere, in via equitativa, in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive spettanti in ragione dell'anzianità preruolo effettiva maturate fino alla data della presente sentenza (ovvero fino al mese di ottobre 2025), la somma complessiva di € 3.073,40 (€
1.691,80 + € 1.381,60), al cui pagamento il convenuto deve CP_1 essere condannato, in quanto il relativo diritto non è prescritto, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, come per legge
(art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, che ha disposto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile basso (da € 5.200,01 a € 26.000,00), come chiarito da
Cass. n. 29821/2019.
P.Q.M.
Pagina 7 di 8 R.G. LAV. N. 422/2023
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti specificati in parte motiva
e, per l'effetto:
i) dichiara il diritto della ricorrente a vedersi Parte_1 riconosciuta, alla data di effettiva assunzione in servizio
(01/09/2011), una complessiva anzianità di servizio “preruolo”, valida ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 9, mesi 9 e giorni
22;
ii) condanna il resistente , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera ed a collocare la ricorrente Parte_1
nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio
[...]
“preruolo” sopra accertata, anche ai fini del TFR/TFS;
iii) condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive maturate in applicazione del CCNL di comparto (e della fascia stipendiale di competenza), che si liquidano, fino al mese di ottobre
2025, in via equitativa, nella somma di € 3.073,40, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, come per legge (art.
22, comma 36, legge n. 724/1994); iv) condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che si liquidano nelle somme di €
118,50 per esborsi e di € 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Rinaldo Sementa.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 8 di 8