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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/08/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 660/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 660/2023 r.g. promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. VA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mazza ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio di questi in Mesoraca (KR), Via San Giovanni n. 16, giusta mandato allegato all'atto di appello,
Appellante contro
cod. fisc. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Domenico Spasari, nello studio del quale, in Vibo Valentia, Viale Kennedy
n. 2/D, è elettivamente domiciliato,
Appellato nonché
, in persona del Prefetto in carica legale rappresentante Controparte_2 pro tempore,
Appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 823/2023 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata in data 15/03/2023. Impugnazione estratto di ruolo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato in data 26/05/2022 ad Parte_1
ed alla ,
[...] Controparte_2 Parte_2 proponeva opposizione avverso estratto di ruolo, rilasciato dal Concessionario per la riscossione in data 29/10/2021, relativo alla cartella n. 13920050003532832000, asseritamente notificata il 20.5.2005 per il mancato pagamento della somma di euro
6.391,13, afferente sanzioni amministrative riferite all'anno 2003; lamentava l'omessa notifica della cartella ovvero di altro atto prodromico e chiedeva, pertanto, di annullare la cartella impugnata e dichiarare prescritto il credito iscritto a ruolo, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del difensore .
Nel costituirsi in giudizio, l' chiedeva, Controparte_3 preliminarmente, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, eccependo la non impugnabilità, nella fattispecie, dell'estratto di ruolo ai sensi del comma 4-bis dell'art, 12 del DPR 602/73. Eccepiva, inoltre, che il ricorrente aveva avuto contezza della pretesa creditoria dopo la notifica della cartella di pagamento con la notifica del preavviso di fermo nel 2012 e di una intimazione di pagamento nel 2019 nonché
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in presenza di validi atti interruttivi.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda formulata dall'opponente e ne chiedeva la condanna al pagamento delle spese di lite.
Rimaneva contumace la . Controparte_2
Il Giudice di Pace adito, ritenuta ammissibile l'azione promossa dal sig. lo Pt_2
in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarava la CP_1 prescrizione del credito suddetto e pronunciava sentenza di annullamento della cartella impugnata.
Avverso la suddetta sentenza n. 3056/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, resa nel procedimento civile n. 3270/2022 R.G., proponeva appello l'
[...] formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Onorevole Parte_1
Tribunale, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione e/o motivazione apparente l'inammissibilità dell'impugnazione dell' estratto di ruolo e riformare la sentenza appellata. Riformare la sentenza conseguentemente in punto di spese e condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del doppio grado
pagina 2 di 8 di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex articolo 93
c.p.c.”.
L'appellante eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. avverso l'estratto di ruolo della cartella, stante la Parte_2 notifica di diversi atti interruttivi della prescrizione non contestati e considerato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n.
146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).Nel merito concludeva per sentire dichiarare infondato il ricorso proposto dal contribuente, per non essere intervenuta alcuna prescrizione del credito richiesto, con condanna della parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio il sig. il quale, in via Parte_2 pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione del termine di impugnazione fissato dall'art. 325 c.p.c., a suo dire la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia sarebbe stata notificata alla controparte in data 22/11/2022 per cui l' avrebbe dovuto proporre il giudizio d'appello entro la data del CP_4
22/12/2022, ovvero nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della sentenza;
eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione processuale del difensore di CP_4 avvocati del libero foro, la possibilità dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto posta a fondamento di cartella non notificata e della quale, a suo dire, il contribuente era venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto anzidetto, rilasciato dal concessionario della riscossione. Asseriva, altresì, che tutte le cartelle che attengono alla maturata prescrizione, anche se successiva alla notifica della cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito sosteneva la totale infondatezza del proposto appello, chiedeva quindi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
pagina 3 di 8 Nessuno si costituiva per la che, con Ordinanza del Controparte_2
21/08/2024, veniva dichiarata contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini ex art. 352 c.p.c. la causa, istruita solo documentalmente, transitata nel ruolo di codesto giudicante, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre vagliare l'eccezione pregiudiziale svolta dall'appellato lo relativa all'inammissibilità dell'appello per inosservanza del Parte_2 termine breve d'impugnazione fissato dall'art. 325 c.p.c.. A riguardo va rilevato che parte appellata non ha fornito prova alcuna circa l'avvenuta notifica alla controparte della Sentenza n. 3056/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia;
ciò che risulta con certezza è la data 12/11/2022 di pubblicazione della Sentenza suddetta, per cui la notifica dell'atto di appello è regolarmente avvenuta nel rispetto dei termini di legge, essendo stata effettuata, a mezzo PEC, il 09/05/2023, quindi prima della scadenza del termine di sei mesi (termine lungo) stabilito dall'art. 327 c.p.c. per impugnare la Sentenza medesima. L'eccezione de quo, pertanto, va chiaramente respinta.
Va rilevato, altresì, che l'assunto posto a base dell'eccezione svolta da parte appellata, e cioè che nella specie la procura alle liti rilasciata da fosse CP_4 inesistente per essere l' appellante rappresentata e difesa da un avvocato del Pt_1 libero foro, è privo di fondamento giuridico. Le Sezioni Unite, con la Sentenza n.
30008 del 2019, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Controparte_5 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D. Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del
pagina 4 di 8 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e Pt_1
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed Pt_1 implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Alla luce di tale principio, nella fattispecie per cui è causa, l' Parte_1 ben poteva quindi proporre appello con il patrocinio di un avvocato del libero foro.
Ciò premesso, venendo alla valutazione circa la fondatezza o meno della domanda nel merito, l'appello deve ritenersi fondato.
È opportuno operare talune precisazioni al fine di comprendere le ragioni sottese alla presente decisione. Come innanzi anticipato parte appellata, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva lamentato la mancata notifica di una cartella di pagamento, la n. 13920050003532832000, sottesa al ruolo impugnato, relativa a sanzioni amministrative per violazione di norme del Codice della Strada, riferita all'anno 2003. Il Giudice di primo grado si determinava per l'accoglimento dell'opposizione promossa dal sig. e annullava la cartella Parte_2 sopra indicata.
In effetti esaminando la documentazione allegata nel giudizio di primo grado appare evidente che non risulta essere stata fornita da la prova dell'avvenuta notifica CP_4 al contribuente della cartella di pagamento n. 13920050003532832000. Va precisato, altresì, che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 C.C., grava sull'ente di riscossione che deve dare prova certa dell'avvenuta notifica della cartella impugnata, atto presupposto ed indispensabile alla preannunciata esecuzione.
Così come avvenuto nel giudizio di primo grado, anche nel presente gravame l' non ha fornito idonea prova della notifica della Parte_1 cartella contestata e sottesa al ruolo oggetto di impugnazione, ha soltanto prodotto in atti cartoline di ricevimento attestanti la consegna, in data 28/02/2012, a tale pagina 5 di 8 cognata dell'odierno appellato, di un preavviso di fermo CP_6 amministrativo, e, in data 03/10/2019, di un avviso di intimazione di pagamento, senza però allegare prova riguardo all'effettuazione dei successivi adempimenti previsti dalla legge e afferenti la comunicazione (CAN) al destinatario dell'avvenuta notifica di tali atti.
Detto ciò, la questione dell'inammissibilità dell'opposizione, così come spiegata dall'appellante in primo grado e qui ribadita nel gravame, è comunque idonea a definire l'odierno giudizio, risultando assorbente e dirimente su ogni altra questione.
Sulla autonoma impugnabilità del ruolo le Sezioni Unite hanno chiarito che l'estratto di ruolo è un mero atto interno dell'amministrazione finanziaria, formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore, la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse, pertanto si tratta di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta. L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Ed infatti le
Sezioni Unite sono state chiamate a pronunziarsi non sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, bensì del ruolo, quale atto impositivo proprio dell'ente impositore. In definitiva secondo questo orientamento: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella e, quindi, del ruolo, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione. Se, viceversa, la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a impugnare tale pretesa, chiedendo l'annullamento della cartella stessa, del ruolo e l'accertamento dell'inesistenza del diritto del concessionario di procedere coattivamente. pagina 6 di 8 Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r.
20.9.19873, n. 602: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La nuova previsione normativa si pone, dunque, in parziale discontinuità con l'interpretazione giurisprudenziale precedente, ammettendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate.
Sulla specifica questione sono intervenute le SS.UU. che con sentenza n. 26283 del
2022 hanno inoltre chiarito che la norma richiamata riguarda anche la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 in quanto ai crediti contributivi e previdenziali e, giusta gli artt.
27 della l. n. 689/81 e 206 del d.gs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Pertanto, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, nonostante l'appellante non abbia dato prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento e degli atti impositivi di cui fa cenno nei propri scritti difensivi, l'opponente, da parte sua, non ha dimostrato la sussistenza di alcuno degli interessi qualificati e indicati dall'attuale normativa dettata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, ascrivibili alle fattispecie tassativamente ivi previste per l'opposizione diretta avverso l'estratto di ruolo, con la conseguenza della palese inammissibilità dell'opposizione spiegata. Per tutti questi motivi, la preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da parte appellante deve essere accolta, risultando assorbite tutte le altre questioni. Si impone dunque l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado.
pagina 7 di 8 La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate per il giudizio di primo grado ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che, in base al valore effettivo della controversia, è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00, tabelle Giudice di Pace, nei valori minimi. Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che, in base al valore effettivo della controversia, è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00, tabelle Tribunale, nei valori minimi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. Parte_2
2) condanna il sig. a rifondere in favore dell' Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t, le spese del primo Parte_1 grado di giudizio che liquida in € 762,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito Avv. Andrea Mazza, dichiaratosi antistatario;
3) condanna il sig. a rifondere in favore dell' Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente Parte_1 giudizio di appello che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, € 355,50 per spese, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito Avv. Andrea Mazza, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 18 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 660/2023 r.g. promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e P. VA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mazza ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio di questi in Mesoraca (KR), Via San Giovanni n. 16, giusta mandato allegato all'atto di appello,
Appellante contro
cod. fisc. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Domenico Spasari, nello studio del quale, in Vibo Valentia, Viale Kennedy
n. 2/D, è elettivamente domiciliato,
Appellato nonché
, in persona del Prefetto in carica legale rappresentante Controparte_2 pro tempore,
Appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 823/2023 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata in data 15/03/2023. Impugnazione estratto di ruolo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato in data 26/05/2022 ad Parte_1
ed alla ,
[...] Controparte_2 Parte_2 proponeva opposizione avverso estratto di ruolo, rilasciato dal Concessionario per la riscossione in data 29/10/2021, relativo alla cartella n. 13920050003532832000, asseritamente notificata il 20.5.2005 per il mancato pagamento della somma di euro
6.391,13, afferente sanzioni amministrative riferite all'anno 2003; lamentava l'omessa notifica della cartella ovvero di altro atto prodromico e chiedeva, pertanto, di annullare la cartella impugnata e dichiarare prescritto il credito iscritto a ruolo, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del difensore .
Nel costituirsi in giudizio, l' chiedeva, Controparte_3 preliminarmente, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, eccependo la non impugnabilità, nella fattispecie, dell'estratto di ruolo ai sensi del comma 4-bis dell'art, 12 del DPR 602/73. Eccepiva, inoltre, che il ricorrente aveva avuto contezza della pretesa creditoria dopo la notifica della cartella di pagamento con la notifica del preavviso di fermo nel 2012 e di una intimazione di pagamento nel 2019 nonché
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in presenza di validi atti interruttivi.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda formulata dall'opponente e ne chiedeva la condanna al pagamento delle spese di lite.
Rimaneva contumace la . Controparte_2
Il Giudice di Pace adito, ritenuta ammissibile l'azione promossa dal sig. lo Pt_2
in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarava la CP_1 prescrizione del credito suddetto e pronunciava sentenza di annullamento della cartella impugnata.
Avverso la suddetta sentenza n. 3056/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, resa nel procedimento civile n. 3270/2022 R.G., proponeva appello l'
[...] formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Onorevole Parte_1
Tribunale, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione e/o motivazione apparente l'inammissibilità dell'impugnazione dell' estratto di ruolo e riformare la sentenza appellata. Riformare la sentenza conseguentemente in punto di spese e condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del doppio grado
pagina 2 di 8 di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex articolo 93
c.p.c.”.
L'appellante eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. avverso l'estratto di ruolo della cartella, stante la Parte_2 notifica di diversi atti interruttivi della prescrizione non contestati e considerato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n.
146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni (in fattispecie inerenti le procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).Nel merito concludeva per sentire dichiarare infondato il ricorso proposto dal contribuente, per non essere intervenuta alcuna prescrizione del credito richiesto, con condanna della parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio il sig. il quale, in via Parte_2 pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione del termine di impugnazione fissato dall'art. 325 c.p.c., a suo dire la Sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia sarebbe stata notificata alla controparte in data 22/11/2022 per cui l' avrebbe dovuto proporre il giudizio d'appello entro la data del CP_4
22/12/2022, ovvero nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della sentenza;
eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione processuale del difensore di CP_4 avvocati del libero foro, la possibilità dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto posta a fondamento di cartella non notificata e della quale, a suo dire, il contribuente era venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto anzidetto, rilasciato dal concessionario della riscossione. Asseriva, altresì, che tutte le cartelle che attengono alla maturata prescrizione, anche se successiva alla notifica della cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito sosteneva la totale infondatezza del proposto appello, chiedeva quindi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
pagina 3 di 8 Nessuno si costituiva per la che, con Ordinanza del Controparte_2
21/08/2024, veniva dichiarata contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini ex art. 352 c.p.c. la causa, istruita solo documentalmente, transitata nel ruolo di codesto giudicante, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre vagliare l'eccezione pregiudiziale svolta dall'appellato lo relativa all'inammissibilità dell'appello per inosservanza del Parte_2 termine breve d'impugnazione fissato dall'art. 325 c.p.c.. A riguardo va rilevato che parte appellata non ha fornito prova alcuna circa l'avvenuta notifica alla controparte della Sentenza n. 3056/2022 del Giudice di Pace di Vibo Valentia;
ciò che risulta con certezza è la data 12/11/2022 di pubblicazione della Sentenza suddetta, per cui la notifica dell'atto di appello è regolarmente avvenuta nel rispetto dei termini di legge, essendo stata effettuata, a mezzo PEC, il 09/05/2023, quindi prima della scadenza del termine di sei mesi (termine lungo) stabilito dall'art. 327 c.p.c. per impugnare la Sentenza medesima. L'eccezione de quo, pertanto, va chiaramente respinta.
Va rilevato, altresì, che l'assunto posto a base dell'eccezione svolta da parte appellata, e cioè che nella specie la procura alle liti rilasciata da fosse CP_4 inesistente per essere l' appellante rappresentata e difesa da un avvocato del Pt_1 libero foro, è privo di fondamento giuridico. Le Sezioni Unite, con la Sentenza n.
30008 del 2019, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Controparte_5 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D. Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del
pagina 4 di 8 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e Pt_1
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed Pt_1 implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Alla luce di tale principio, nella fattispecie per cui è causa, l' Parte_1 ben poteva quindi proporre appello con il patrocinio di un avvocato del libero foro.
Ciò premesso, venendo alla valutazione circa la fondatezza o meno della domanda nel merito, l'appello deve ritenersi fondato.
È opportuno operare talune precisazioni al fine di comprendere le ragioni sottese alla presente decisione. Come innanzi anticipato parte appellata, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva lamentato la mancata notifica di una cartella di pagamento, la n. 13920050003532832000, sottesa al ruolo impugnato, relativa a sanzioni amministrative per violazione di norme del Codice della Strada, riferita all'anno 2003. Il Giudice di primo grado si determinava per l'accoglimento dell'opposizione promossa dal sig. e annullava la cartella Parte_2 sopra indicata.
In effetti esaminando la documentazione allegata nel giudizio di primo grado appare evidente che non risulta essere stata fornita da la prova dell'avvenuta notifica CP_4 al contribuente della cartella di pagamento n. 13920050003532832000. Va precisato, altresì, che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 C.C., grava sull'ente di riscossione che deve dare prova certa dell'avvenuta notifica della cartella impugnata, atto presupposto ed indispensabile alla preannunciata esecuzione.
Così come avvenuto nel giudizio di primo grado, anche nel presente gravame l' non ha fornito idonea prova della notifica della Parte_1 cartella contestata e sottesa al ruolo oggetto di impugnazione, ha soltanto prodotto in atti cartoline di ricevimento attestanti la consegna, in data 28/02/2012, a tale pagina 5 di 8 cognata dell'odierno appellato, di un preavviso di fermo CP_6 amministrativo, e, in data 03/10/2019, di un avviso di intimazione di pagamento, senza però allegare prova riguardo all'effettuazione dei successivi adempimenti previsti dalla legge e afferenti la comunicazione (CAN) al destinatario dell'avvenuta notifica di tali atti.
Detto ciò, la questione dell'inammissibilità dell'opposizione, così come spiegata dall'appellante in primo grado e qui ribadita nel gravame, è comunque idonea a definire l'odierno giudizio, risultando assorbente e dirimente su ogni altra questione.
Sulla autonoma impugnabilità del ruolo le Sezioni Unite hanno chiarito che l'estratto di ruolo è un mero atto interno dell'amministrazione finanziaria, formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore, la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse, pertanto si tratta di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta. L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Ed infatti le
Sezioni Unite sono state chiamate a pronunziarsi non sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, bensì del ruolo, quale atto impositivo proprio dell'ente impositore. In definitiva secondo questo orientamento: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella e, quindi, del ruolo, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione. Se, viceversa, la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a impugnare tale pretesa, chiedendo l'annullamento della cartella stessa, del ruolo e l'accertamento dell'inesistenza del diritto del concessionario di procedere coattivamente. pagina 6 di 8 Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r.
20.9.19873, n. 602: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La nuova previsione normativa si pone, dunque, in parziale discontinuità con l'interpretazione giurisprudenziale precedente, ammettendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate.
Sulla specifica questione sono intervenute le SS.UU. che con sentenza n. 26283 del
2022 hanno inoltre chiarito che la norma richiamata riguarda anche la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 in quanto ai crediti contributivi e previdenziali e, giusta gli artt.
27 della l. n. 689/81 e 206 del d.gs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Pertanto, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, nonostante l'appellante non abbia dato prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento e degli atti impositivi di cui fa cenno nei propri scritti difensivi, l'opponente, da parte sua, non ha dimostrato la sussistenza di alcuno degli interessi qualificati e indicati dall'attuale normativa dettata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, ascrivibili alle fattispecie tassativamente ivi previste per l'opposizione diretta avverso l'estratto di ruolo, con la conseguenza della palese inammissibilità dell'opposizione spiegata. Per tutti questi motivi, la preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da parte appellante deve essere accolta, risultando assorbite tutte le altre questioni. Si impone dunque l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado.
pagina 7 di 8 La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate per il giudizio di primo grado ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che, in base al valore effettivo della controversia, è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00, tabelle Giudice di Pace, nei valori minimi. Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che, in base al valore effettivo della controversia, è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00, tabelle Tribunale, nei valori minimi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. Parte_2
2) condanna il sig. a rifondere in favore dell' Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t, le spese del primo Parte_1 grado di giudizio che liquida in € 762,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito Avv. Andrea Mazza, dichiaratosi antistatario;
3) condanna il sig. a rifondere in favore dell' Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente Parte_1 giudizio di appello che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, € 355,50 per spese, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito Avv. Andrea Mazza, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 18 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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