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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/10/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Continua dal verbale udienza del 07/10/2025
Il Giudice Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
RG 160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Parte_1
NZ ( , e presso il suo studio in LI, Corso Fiume n. 85, Email_1 elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
di LI (c.f Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, P.IVA_1 comma 1 cpc dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell'
[...]
e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Vento Controparte_2 legalmente domiciliati presso l in Controparte_2
Piazza Roma n. 17
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto il giorno 3/03/2025 la ricorrente, alle dipendenze del resistente CP_1 quale docente negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2018/2019 in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (vedi contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di €
4.749,27 (€ 1.474,85 nell'anno scolastico 2014/2015; € 1.583,73 nell'anno scolastico
2015/2016 e € 1.690,69 nell'anno scolastico 2018/2019) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pagina 6-7.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il Controparte_1 fondamento della domanda e comunque rideterminando l'importo dovuto in complessivi €.
3.336,54 per corretta determinazione fascia stipendiale.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti e la rideterminazione del quantum richiesto dalla ricorrente pari 3.336,54
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “La docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In merito alle Festività soppresse, per le quali, l'amministrazione convenuta ritiene non maturi alcun diritto alle ferie o alla monetizzazione si richiama quanto disposto dall'art. 14
CCNL Comparto scuola che così recita:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La disposizione si limita a prevedere il diritto del dipendente ai riposi sostitutivi delle festività soppresse ed a stabilire il periodo entro il quale tali riposi debbono essere usufruiti.
L'art. 19, comma 2 CCNL, che disciplina solo delle ferie e non, specificatamente, anche dei riposi, va comunque letto seguendo la logica che sottostà alla previsione contrattuale e che
è ben spiegata nei principi sanciti dalla Suprema Corte, cosicché se il docente non ha avuto la possibilità di godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, potrà beneficiare dell'indennità sostitutiva.
Vero è che l'art. 14 stabilisce, come detto, il vincolo temporale dell'anno scolastico, ma purché lo stesso non sia superato, non si rinviene ragione per la quale i riposi relativi alle festività soppresse, se non goduti, non possano essere indennizzati.
In applicazione del su riportati principi si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie e di festività soppresse come meglio indicato nella tabella riassuntiva di pag 6-7 di ricorso.
Il non ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati ma ha CP_1 ricalcolato l'indennità spettante in base alla corretta fascia stipendiale della docente diplomata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata e si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 indennità per ferie maturate e non fruite l'importo di € 3.336.54 oltre interessi.
CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 per CP_1 compenso, oltre € 49,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
LI, 07/10/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici
Il Giudice Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
RG 160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Parte_1
NZ ( , e presso il suo studio in LI, Corso Fiume n. 85, Email_1 elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
di LI (c.f Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, P.IVA_1 comma 1 cpc dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell'
[...]
e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Vento Controparte_2 legalmente domiciliati presso l in Controparte_2
Piazza Roma n. 17
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto il giorno 3/03/2025 la ricorrente, alle dipendenze del resistente CP_1 quale docente negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2018/2019 in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (vedi contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di €
4.749,27 (€ 1.474,85 nell'anno scolastico 2014/2015; € 1.583,73 nell'anno scolastico
2015/2016 e € 1.690,69 nell'anno scolastico 2018/2019) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pagina 6-7.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il Controparte_1 fondamento della domanda e comunque rideterminando l'importo dovuto in complessivi €.
3.336,54 per corretta determinazione fascia stipendiale.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti e la rideterminazione del quantum richiesto dalla ricorrente pari 3.336,54
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “La docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In merito alle Festività soppresse, per le quali, l'amministrazione convenuta ritiene non maturi alcun diritto alle ferie o alla monetizzazione si richiama quanto disposto dall'art. 14
CCNL Comparto scuola che così recita:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La disposizione si limita a prevedere il diritto del dipendente ai riposi sostitutivi delle festività soppresse ed a stabilire il periodo entro il quale tali riposi debbono essere usufruiti.
L'art. 19, comma 2 CCNL, che disciplina solo delle ferie e non, specificatamente, anche dei riposi, va comunque letto seguendo la logica che sottostà alla previsione contrattuale e che
è ben spiegata nei principi sanciti dalla Suprema Corte, cosicché se il docente non ha avuto la possibilità di godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, potrà beneficiare dell'indennità sostitutiva.
Vero è che l'art. 14 stabilisce, come detto, il vincolo temporale dell'anno scolastico, ma purché lo stesso non sia superato, non si rinviene ragione per la quale i riposi relativi alle festività soppresse, se non goduti, non possano essere indennizzati.
In applicazione del su riportati principi si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie e di festività soppresse come meglio indicato nella tabella riassuntiva di pag 6-7 di ricorso.
Il non ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati ma ha CP_1 ricalcolato l'indennità spettante in base alla corretta fascia stipendiale della docente diplomata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata e si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 indennità per ferie maturate e non fruite l'importo di € 3.336.54 oltre interessi.
CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 per CP_1 compenso, oltre € 49,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
LI, 07/10/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici