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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2024, n. 39271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39271 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CHINDAMO GIOSUE' nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 39271 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo presentato da OS DA, ergastolano in espiazione di reati ostativi, avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Napoli del 06/07/2023, che aveva disatteso l'istanza volta a ottenere la concessione di permesso premio. 1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla considerazione che riguardo a DA - ergastolano e capo indiscusso della cosca omonima - non siano emersi elementi utili ad escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, né il pericolo di ripristino di tali collegamenti. Il Tribunale di sorveglianza ha concordato con la difesa, in primo luogo, circa il fatto che erroneamente l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza faceva riferimento alla possibilità di presentare reclamo entro ventiquattro ore, piuttosto che entro quindici giorni;
reputa però che tale errato avviso non abbia comportato lesione alcuna, al diritto del condannato di apprestare congruamente la propria difesa e presentare comunque il reclamo in un tempo superiore. 1.2. Quanto alla deduzione difensiva inerente alla non applicabilità dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, alla condanna per omicidio commesso in epoca precedente all'entrata in vigore di tale norma, il Tribunale di sorveglianza richiama il principio secondo il quale le regole di trattamento penitenziario ineriscono alle modalità esecutive della pena, non rivestendo esse la qualità di norme penali, come tali assoggettate alla previsione dell'art. 2 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione OS DA, a mezzo dell'avv. Marco Gemelli, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., per carenza o apparenza della motivazione, quanto alla mancanza assoluta di esame e/o valutazione delle doglianze sollevate dal ricorrente, in punto di contrasto con gli artt. 2 e 25 secondo comma Cost. e 7 CEDU. Nell'ambito del medesimo motivo, la difesa lamenta anche come il Tribunale di sorveglianza non abbia considerato già espiata la pena relativa al delitto ex art. 416-bis cod. pen., avente natura ostativa. Non sussiste il presupposto stesso della ostatività, essendo stati commessi i reati ostativi in epoca antecedente, rispetto all'introduzione del regime normativo di cui all'art. 4 legge 26 luglio 1975, n 354; la pena residua in espiazione, peraltro, attiene esclusivamente a fattispecie non ostative, per esser stata già interamente espiata la pena relativa al delitto ex art. 416-bis cod. pen., commesso fino al 1997. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa ha presentato memorie di replica, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Alle condanne riportate per i delitti di omicidio e per fatti inerenti alle armi - posti in essere tra il luglio 1990 e il 12 maggio 1991 - non può essere applicata la normativa più sfavorevole, introdotta dal decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 poi modificata dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356, per cui tali condanne non sono ostative, rispetto alla concessione dei benefici. La condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., emessa nel processo denominato "Piano Verde" attiene a condotta accertata fino al dicembre 1997 è già ampiamente scontata. La pena dell'ergastolo attualmente in espiazione - di cui al provvedimento di unificazione di pene concorrenti del 2007 - concerne tre condanne a pena perpetua per delitti commessi tra il luglio 1990 ed il 12 maggio 1991, ossia in epoca antecedente rispetto alla successiva normativa più sfavorevole. Il ricorrente è detenuto dal 18 agosto 1991, in espiazione della pena dell'ergastolo, senza aver mai beneficiato di progressione trattamentale;
ciò nonostante i fatti oggetto di cumulo abbraccino un arco temporale che va dal 1989 al 1997. Viene in evidenza, nel caso di specie, la trasformazione della natura della pena in sede esecutiva, visto che l'ergastolo è divenuto "fine pena mai", con conseguente applicazione del divieto di irretroattività della legge meno favorevole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. L'atto di impugnazione, sebbene formalmente articolato in un motivo unitario, può essere idealmente scisso in due doglianze tra loro distinte, che vengono di seguito trattate, quindi, in maniera separata. 2.1. Quanto alla prima parte del motivo - ossia, con riferimento alla censura inerente alla illegittimità di una applicazione retroattiva, in ordine alle norme sopravvenute in campo penitenziario - questa Corte ha sempre ritenuto applicabile la disciplina posteriore e vigente al tempo dell'espiazione della pena, anche laddove essa sia più severa rispetto alla previgente;
non deve farsi riferimento, dunque, alla data di commissione del reato in espiazione, dovendosi muovere dall'assunto che le norme inerenti all'esecuzione della pena non rientrino - contrariamente all'ipotesi difensiva - nell'alveo dell'art. 25 Cost. 2.2. La Corte costituzionale, a mezzo della sentenza n. 32 del 2020, ha in realtà proceduto ad una mera delimitazione, in ordine all'ambito operativo del generale divieto di retroattività della norma più rigorosa;
viene così a porsi una netta linea di demarcazione, fra la norma nuova che vada a incidere sulle sole modalità esecutive della pena e quella che determini, invece, una profonda trasformazione effettiva della pena stessa. Laddove intervengano nuove norme del primo tipo, troverà applicazione la pena vigente al momento dell'esecuzione della pena, con la conseguenza che il condannato dovrà sottostare anche alla norma sopravvenuta peggiorativa. Giova allora riportare i passaggi salienti - per quanto ora di interesse - della succitata sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale: "Questa Corte ritiene che l'art. 25, secondo comma, Cost. non si opponga a un'applicazione retroattiva delle modifiche derivanti dalla disposizione censurata alla disciplina dei meri benefici penitenziari, e in particolare dei permessi premio e del lavoro all'esterno. Per quanto, infatti, non possa disconoscersi il significativo impatto di questi benefici sul grado di concreta afflittività della pena per il singolo condannato, non pare a questa Corte che modifiche normative che si limitino a rendere più gravose le condizioni di accesso ai benefici medesimi determinino una trasformazione della natura della pena da eseguire, rispetto a quella comminata al momento del fatto e inflitta, sì da chiamare in causa la garanzia costituzionale in parola. Il condannato che fruisca di un permesso premio, o che sia ammesso al lavoro all'esterno del carcere, continua in effetti a scontare una pena che resta connotata da una fondamentale dimensione "intramuraria". Egli resta in linea di principio "dentro" il carcere, continuando a soggiacere alla dettagliata disciplina che caratterizza l'istituzione penitenziaria, e che coinvolge pressoché ogni aspetto della vita del detenuto. D'altra parte, proprio perché i condannati ammessi periodicamente a godere di permessi premio e/o a svolgere lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 ordin. penit. restano detenuti che scontano la pena detentiva loro inflitta dal giudice della cognizione, non può non valere nei loro confronti l'esigenza, già segnalata (...), di evitare disparità di trattamento, all'interno del medesimo istituto penitenziario, dipendenti soltanto dal tempo del commesso reato: disparità che sarebbero di assai problematica gestione da parte dell'amministrazione penitenziaria, e che verrebbero come tali difficilmente accettate dalla generalità dei detenuti... - Come già chiarito (...), questa Corte non ritiene, invece, che l'art. 25, secondo comma, Cost. vieti l'applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in senso deteriore per il condannato quanto alla disciplina di meri benefici penitenziari, come - segnatamente - i permessi premio e il lavoro all'esterno. Ciò non significa, peraltro, che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio. Ciò si porrebbe in contrasto - se non con l'art. 25, secondo comma, Cost. - con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), secondo i principi sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte sin dagli anni Novanta del secolo scorso (...). Un simile vulnus si è in effetti verificato nel caso oggetto del procedimento a quo cui si riferisce l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza, iscritta al n. 210 del r.o. 2019 (...), relativa alla vicenda di un condannato che sta espiando la propria pena detentiva, e che - secondo quanto esposto dal rimettente - alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 aveva già maturato, in base alla disciplina previgente, i requisiti per la concessione del permesso premio. Negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997). L'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019 deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati per uno dei reati ivi elencati che, prima dell'entrata in vigore della legge medesima, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio stesso, restando assorbiti i profili di ammissibilità e di merito di tutte le ulteriori censure proposte dal rimettente". 2.3. Per ciò che si riferisce alla seconda porzione del ricorso - laddove si sostiene come debba esser considerata espiata, primariamente, la pena applicata in relazione a fattispecie di natura ostativa, non potendosi estendere gli effetti negativi a questa connessi alle pene irrogate per delitti privi di tale caratteristica - questo Collegio non vede ragioni per discostarsi dal principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, Tornese, rv. 281906, richiamata anche dal Procuratore generale in sede di requisitoria, a mente della quale: «Ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, ord. pen., il regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all'art.
4 -bis della stessa legge e la pena residua da espiare riguardi reati non ostativi commessi anteriormente all'introduzione del citato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, atteso che: 1) con il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica;
2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura». È utile, altresì, il richiamo alle statuizioni di Sez. 1, n. 18790 del 06/02/2015, Lorusso, rv. 263555, secondo la quale: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo e 27 Cost., dell'art. 41 bis, comma secondo, ultimo periodo, legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che, in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime di detenzione differenziato può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati dall'art 4 bis della medesima legge». Sulla base di tali regole ermeneutiche, si deve ribadire che il regime differenziato non presenta una natura genuinamente sanzionatoria e retributiva;
tale istituto rinviene la sua ratio, infatti, in una finalità eminentemente preventiva rispetto alla commissione di reati, in rapporto alla pericolosità del detenuto e, pertanto, presenta una conformazione strutturale e funzionale scissa, rispetto alla stretta tematica della espiazione della pena. Tale modalità detentiva, del resto, non blocca il percorso riabilitativo e trattamentale, comportando anzi la rescissione di legami e collegamenti del condannato con l'organizzazione di riferimento. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 20 settembre 2024.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 39271 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo presentato da OS DA, ergastolano in espiazione di reati ostativi, avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Napoli del 06/07/2023, che aveva disatteso l'istanza volta a ottenere la concessione di permesso premio. 1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla considerazione che riguardo a DA - ergastolano e capo indiscusso della cosca omonima - non siano emersi elementi utili ad escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, né il pericolo di ripristino di tali collegamenti. Il Tribunale di sorveglianza ha concordato con la difesa, in primo luogo, circa il fatto che erroneamente l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza faceva riferimento alla possibilità di presentare reclamo entro ventiquattro ore, piuttosto che entro quindici giorni;
reputa però che tale errato avviso non abbia comportato lesione alcuna, al diritto del condannato di apprestare congruamente la propria difesa e presentare comunque il reclamo in un tempo superiore. 1.2. Quanto alla deduzione difensiva inerente alla non applicabilità dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, alla condanna per omicidio commesso in epoca precedente all'entrata in vigore di tale norma, il Tribunale di sorveglianza richiama il principio secondo il quale le regole di trattamento penitenziario ineriscono alle modalità esecutive della pena, non rivestendo esse la qualità di norme penali, come tali assoggettate alla previsione dell'art. 2 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione OS DA, a mezzo dell'avv. Marco Gemelli, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., per carenza o apparenza della motivazione, quanto alla mancanza assoluta di esame e/o valutazione delle doglianze sollevate dal ricorrente, in punto di contrasto con gli artt. 2 e 25 secondo comma Cost. e 7 CEDU. Nell'ambito del medesimo motivo, la difesa lamenta anche come il Tribunale di sorveglianza non abbia considerato già espiata la pena relativa al delitto ex art. 416-bis cod. pen., avente natura ostativa. Non sussiste il presupposto stesso della ostatività, essendo stati commessi i reati ostativi in epoca antecedente, rispetto all'introduzione del regime normativo di cui all'art. 4 legge 26 luglio 1975, n 354; la pena residua in espiazione, peraltro, attiene esclusivamente a fattispecie non ostative, per esser stata già interamente espiata la pena relativa al delitto ex art. 416-bis cod. pen., commesso fino al 1997. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa ha presentato memorie di replica, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Alle condanne riportate per i delitti di omicidio e per fatti inerenti alle armi - posti in essere tra il luglio 1990 e il 12 maggio 1991 - non può essere applicata la normativa più sfavorevole, introdotta dal decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 poi modificata dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356, per cui tali condanne non sono ostative, rispetto alla concessione dei benefici. La condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., emessa nel processo denominato "Piano Verde" attiene a condotta accertata fino al dicembre 1997 è già ampiamente scontata. La pena dell'ergastolo attualmente in espiazione - di cui al provvedimento di unificazione di pene concorrenti del 2007 - concerne tre condanne a pena perpetua per delitti commessi tra il luglio 1990 ed il 12 maggio 1991, ossia in epoca antecedente rispetto alla successiva normativa più sfavorevole. Il ricorrente è detenuto dal 18 agosto 1991, in espiazione della pena dell'ergastolo, senza aver mai beneficiato di progressione trattamentale;
ciò nonostante i fatti oggetto di cumulo abbraccino un arco temporale che va dal 1989 al 1997. Viene in evidenza, nel caso di specie, la trasformazione della natura della pena in sede esecutiva, visto che l'ergastolo è divenuto "fine pena mai", con conseguente applicazione del divieto di irretroattività della legge meno favorevole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. L'atto di impugnazione, sebbene formalmente articolato in un motivo unitario, può essere idealmente scisso in due doglianze tra loro distinte, che vengono di seguito trattate, quindi, in maniera separata. 2.1. Quanto alla prima parte del motivo - ossia, con riferimento alla censura inerente alla illegittimità di una applicazione retroattiva, in ordine alle norme sopravvenute in campo penitenziario - questa Corte ha sempre ritenuto applicabile la disciplina posteriore e vigente al tempo dell'espiazione della pena, anche laddove essa sia più severa rispetto alla previgente;
non deve farsi riferimento, dunque, alla data di commissione del reato in espiazione, dovendosi muovere dall'assunto che le norme inerenti all'esecuzione della pena non rientrino - contrariamente all'ipotesi difensiva - nell'alveo dell'art. 25 Cost. 2.2. La Corte costituzionale, a mezzo della sentenza n. 32 del 2020, ha in realtà proceduto ad una mera delimitazione, in ordine all'ambito operativo del generale divieto di retroattività della norma più rigorosa;
viene così a porsi una netta linea di demarcazione, fra la norma nuova che vada a incidere sulle sole modalità esecutive della pena e quella che determini, invece, una profonda trasformazione effettiva della pena stessa. Laddove intervengano nuove norme del primo tipo, troverà applicazione la pena vigente al momento dell'esecuzione della pena, con la conseguenza che il condannato dovrà sottostare anche alla norma sopravvenuta peggiorativa. Giova allora riportare i passaggi salienti - per quanto ora di interesse - della succitata sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale: "Questa Corte ritiene che l'art. 25, secondo comma, Cost. non si opponga a un'applicazione retroattiva delle modifiche derivanti dalla disposizione censurata alla disciplina dei meri benefici penitenziari, e in particolare dei permessi premio e del lavoro all'esterno. Per quanto, infatti, non possa disconoscersi il significativo impatto di questi benefici sul grado di concreta afflittività della pena per il singolo condannato, non pare a questa Corte che modifiche normative che si limitino a rendere più gravose le condizioni di accesso ai benefici medesimi determinino una trasformazione della natura della pena da eseguire, rispetto a quella comminata al momento del fatto e inflitta, sì da chiamare in causa la garanzia costituzionale in parola. Il condannato che fruisca di un permesso premio, o che sia ammesso al lavoro all'esterno del carcere, continua in effetti a scontare una pena che resta connotata da una fondamentale dimensione "intramuraria". Egli resta in linea di principio "dentro" il carcere, continuando a soggiacere alla dettagliata disciplina che caratterizza l'istituzione penitenziaria, e che coinvolge pressoché ogni aspetto della vita del detenuto. D'altra parte, proprio perché i condannati ammessi periodicamente a godere di permessi premio e/o a svolgere lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 ordin. penit. restano detenuti che scontano la pena detentiva loro inflitta dal giudice della cognizione, non può non valere nei loro confronti l'esigenza, già segnalata (...), di evitare disparità di trattamento, all'interno del medesimo istituto penitenziario, dipendenti soltanto dal tempo del commesso reato: disparità che sarebbero di assai problematica gestione da parte dell'amministrazione penitenziaria, e che verrebbero come tali difficilmente accettate dalla generalità dei detenuti... - Come già chiarito (...), questa Corte non ritiene, invece, che l'art. 25, secondo comma, Cost. vieti l'applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in senso deteriore per il condannato quanto alla disciplina di meri benefici penitenziari, come - segnatamente - i permessi premio e il lavoro all'esterno. Ciò non significa, peraltro, che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio. Ciò si porrebbe in contrasto - se non con l'art. 25, secondo comma, Cost. - con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), secondo i principi sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte sin dagli anni Novanta del secolo scorso (...). Un simile vulnus si è in effetti verificato nel caso oggetto del procedimento a quo cui si riferisce l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza, iscritta al n. 210 del r.o. 2019 (...), relativa alla vicenda di un condannato che sta espiando la propria pena detentiva, e che - secondo quanto esposto dal rimettente - alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 aveva già maturato, in base alla disciplina previgente, i requisiti per la concessione del permesso premio. Negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997). L'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019 deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati per uno dei reati ivi elencati che, prima dell'entrata in vigore della legge medesima, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio stesso, restando assorbiti i profili di ammissibilità e di merito di tutte le ulteriori censure proposte dal rimettente". 2.3. Per ciò che si riferisce alla seconda porzione del ricorso - laddove si sostiene come debba esser considerata espiata, primariamente, la pena applicata in relazione a fattispecie di natura ostativa, non potendosi estendere gli effetti negativi a questa connessi alle pene irrogate per delitti privi di tale caratteristica - questo Collegio non vede ragioni per discostarsi dal principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, Tornese, rv. 281906, richiamata anche dal Procuratore generale in sede di requisitoria, a mente della quale: «Ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, ord. pen., il regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all'art.
4 -bis della stessa legge e la pena residua da espiare riguardi reati non ostativi commessi anteriormente all'introduzione del citato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, atteso che: 1) con il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica;
2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura». È utile, altresì, il richiamo alle statuizioni di Sez. 1, n. 18790 del 06/02/2015, Lorusso, rv. 263555, secondo la quale: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 25, comma secondo e 27 Cost., dell'art. 41 bis, comma secondo, ultimo periodo, legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che, in caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime di detenzione differenziato può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati dall'art 4 bis della medesima legge». Sulla base di tali regole ermeneutiche, si deve ribadire che il regime differenziato non presenta una natura genuinamente sanzionatoria e retributiva;
tale istituto rinviene la sua ratio, infatti, in una finalità eminentemente preventiva rispetto alla commissione di reati, in rapporto alla pericolosità del detenuto e, pertanto, presenta una conformazione strutturale e funzionale scissa, rispetto alla stretta tematica della espiazione della pena. Tale modalità detentiva, del resto, non blocca il percorso riabilitativo e trattamentale, comportando anzi la rescissione di legami e collegamenti del condannato con l'organizzazione di riferimento. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 20 settembre 2024.