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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 14445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14445 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] avverso il decreto del 16/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibilel'istanza di concessione della detenzione domiciliare speciale, avanzata ai sensi degli artt. 47-quinquies e 4-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), da XXXXXXXXXXXXXXX, con riferimento alla sua situazione di padre di prole di età non superiore adieci anni ovvero affetta da grave handicap, stante il requisito – ritenuto ostativo – della condanna per un reato (art 609-bis cod. pen.) previsto nel catalogo di quelli di cui all’art.
4-bisOrd. Pen. e del mancato decorso del termine di un anno di osservazione scientifica della personalità. 2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. De Luca e, con un unico motivo, denuncia l'erronea applicazione della legge penale riguardo agli artt. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14445 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/01/2026 4-bis e 47-quinquiesOrd. pen. Evidenzia, in primo luogo, il mancato rispetto della disposizione di cui all’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. citato che, nell’ultimo periodo, esclude l’applicabilità dell’osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno all’ipotesi in cui la condanna sia intervenuto per l’ipotesi attenuate dell’art. 609-bis cod. pen. Precisa che i fatti oggetto di contestazione, esauritisi nel 2017, non possono neppure ritenersi sussunti nella fattispecie, introdotta dalla legge n. 69 del 2019, di cui all’art. 609-ter, quinto comma, cod. pen., la cui applicabilità retroattiva è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità. In secondo luogo, deduce che il Tribunale avrebbe trascurato i plurimi interventi della Corte costituzionale con declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquiesOrd. pen., beneficio sicuramente spettante al ricorrente, in quanto padre e unico caregiver di un ragazzo affetto da deficit cognitivo grave. Il Tribunale avrebbe trascurato il significato proprio dell’art. 47-quinquies Ord. pen., ossia quello di prendersi cura del minore affetto da patologia anche dal punto di vista psicologico e affettivo. Secondo il Giudice delle Leggi, come chiarito anche da ultimo dalla sentenza n. 52 del 2025, gli interessi sottesi all’esecuzione intramuraria della pena devono, di regola, cedere di fronte all’esigenza di assicurare ai minori (e a maggior ragione al portatore di handicap) una relazione diretta con almeno uno dei genitori. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Marco Dall’Olio, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 12 dicembre 2025, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito. 2. Va, in premessa ricordato che l’esigenza di tutelare l’essenziale rapporto tra le madri condannate a una pena detentiva e i figli minori attraverso misure extracarcerarie è garantita, innanzitutto, dall’ipotesi di detenzione domiciliare ordinaria prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lett. a), Ord. pen., concernente il caso della donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente. Tale fattispecie, tuttavia, può essere applicata soltanto quando la madre debba scontare la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, oppure la pena dell’arresto.
2.1. In considerazione di tali limiti applicativi, il legislatore ha introdotto, con l’art. 3, comma 1, della legge 8 marzo 2001, n. 40, l’istituto della detenzione domiciliare speciale, disciplinata dall’art. 47-quinquies Ord. pen., la quale, diversamente dalla forma ordinaria, non incontra alcun limite di durata della pena. Ai sensi della citata disposizione, infatti, 2 «quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli»; e ciò dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo. Peraltro, il comma 1-bis della disposizione in esame consente, nei casi in cui la madre non sia stata condannata per taluno dei delitti indicati nell’art.
4-bis, che l’espiazione della pena detentiva pari ad almeno un terzo di quella inflitta o ad almeno 15 anni in caso di condanna all’ergastolo avvenga nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, sempre che non sussista un concreto pericolo di fuga. Pertanto, anche le madri condannate a pene detentive superiori a 4 anni, o che devono ancora scontare più di 4 anni di reclusione, possono beneficiare di una misura detentiva extracarceraria, a condizione che i figli non abbiano superato i dieci anni di età ovvero, a seguito, della sentenza n. 18 del 2020 della Corte costituzionale , a condizione che il figlio convivente, anche se di età superiore ai 10 anni, sia portatore di una disabilità totalmente invalidante (ipotesi, quest’ultima, per la quale è ammessa anche la detenzione domiciliare ordinaria a seguito della sentenza n. 350 del 2003 della Corte costituzionale).
2.2. Entrambe le ipotesi di detenzione domiciliare in esame sono primariamente indirizzate a consentire la cura e l’assistenza dei figli e a preservarne l’essenziale rapporto con la madre (così le sentenze n. 211 del 2018 e n. 177 del 2009 della Corte costituzionale). In particolare, con riferimento alla detenzione domiciliare ordinaria, la Consulta ha affermato che essa, nell’ipotesi prevista dalla lett. a) dell’art. 47-ter, comma 1, ha lo scopo di favorire «le esigenze di sviluppo e formazione del bambino, il cui soddisfacimento potrebbe essere gravemente pregiudicato dall’assenza della figura genitoriale» (sentenza n. 350 del 2003); mentre con riferimento alla detenzione domiciliare speciale, essa ha evidenziato che, nell’istituto in parola, «assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore» (così le sentenze n. 76 del 2017 e n. 239 del 2014), il cui interesse è qualificato come «preminente» dalle fonti sovranazionali (cfr. ancora le sentenze n. 187 del 2019 e n. 239 del 2014).
2.3. Con riferimento alla detenzione domiciliare ordinaria, la sentenza n. 215 del 1990 di questa Corte aveva esteso anche al padre – nel caso in cui la madre manchi o sia assolutamente impossibilitata a espletare il compito di cura e assistenza del minore – l’accesso alla misura ex art. 47-ter, comma 1, n. 1), Ord. pen. (ora lett. a); estensione che è stata normativamente recepita dall’art. 7, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha contemplato l’ipotesi in parola alla lett. b) del comma 1 dell’art. 47-ter. Analogamente, il comma 7 dell’art. 47- quinquies, Ord. pen., ha fin dall’origine previsto che la misura della detenzione domiciliare speciale potesse essere applicata al padre detenuto «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di af fidare la prole ad altri che al padre». 3 Le due disposizioni, pur omologhe dal punto di vista funzionale e per molti aspetti sovrapponibili quanto ai requisiti strutturali di fattispecie, presentavano, tuttavia, delle differenze, la più importante delle quali era che l’impossibilità della madre di prendersi cura della prole era, nella detenzione domiciliare ordinaria, qualificata come «assoluta», laddove tale specificazione non era, invece, presente nella detenzione domiciliare speciale. Quest’ultima, tuttavia, bilanciava, per così dire, questa mancanza con la previsione di un requisito che, per converso, non era contemplato dalla detenzione domiciliare ordinaria, ovvero che la detenzione domiciliare fosse applicabile ove non vi fosse «modo di affidare la prole ad altri che al padre».
2.4. Dunque, l'ammissione del detenuto, padre o madre di figli di età inferiore a dieci anni ovvero affetti da handicap grave, alla detenzione domiciliare trova la sua disciplina positiva nell'art. 47-quinquiesOrd. Pen. Detta disposizione, introdotta dalla legge 8 marzo 2001 n. 40 e modificata dalla legge 2 aprile 2011, n. 62, è stata oggetto di diversi interventi da parte della Corte costituzionale, in primo luogo, per quanto qui d’interesse, con le pronunce d'illegittimità costituzionale n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020. Con la menzionata sentenza n. 239 del 2014, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui il legislatore aveva inteso vietare la detenzione domiciliare speciale in favore delle madri di minori di dieci anni condannate per i gravi delitti previsti nel catalogo contenuto nella citata disposizione, sottolineando l'illegittima applicazione della disciplina preclusiva a situazioni in cui il regime di rigore finiva per riverberarsi negativamente nei confronti di un terzo estraneo al rapporto esecutivo, ovvero il figlio infradecenne, i cui diritti sono tutelati da previsioni di rango costituzionale, e la cui compressione, dunque, non può essere lasciata a un automatismo normativo (occorrendo, pertanto, che la sussistenza e la consistenza delle esigenze di protezione «venga verificata [...] in concreto [...] e non già collegata ad indici presuntivi») e alla detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47- quinquies Ord. pen., la Corte aveva esteso il proprio intervento, attraverso il meccanismo della "illegittimità consequenziale", anche alla detenzione domiciliare ordinaria prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), Ord. pen. Per effetto della sentenza n. 239 del 2014, è ora possibile l'accesso alla detenzione domiciliare ordinaria ex art. 47-ter, comma 1, Ord. pen. e alla detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquiesOrd. pen. in relazione alla pena inflitta per qualsiasi delitto, ivi comprese le fattispecie elencate all'art.
4-bis della legge n. 354 del 1975 (così Sez. 1, n. 35817 del 10/5/2016, Troia, in motivazione), riguardo alle quali il dispositivo della pronuncia in questione richiede l'accertamento che non ricorra il pericolo di recidiva, che peraltro, come chiarito dallo stesso Giudice delle leggi costituisce un requisito implicito della detenzione domiciliare ordinaria e, per vero, di ogni ipotesi di misura alternativa. Con la seconda e più recente sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato 4 l'illegittimità del primo comma, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, rilevando che il limite di età di dieci anni, previsto per l'accesso alla misura alternativa dalla disposizione censurata, contrasta, quando si tratti di figlio gravemente disabile, con i principi di eguaglianza e di protezione e pieno sviluppo dei soggetti deboli, e di tutela della maternità, cioè del legame tra madre e figlio che non si esaurisce dopo le prime fasi di vita del bambino: la detenzione domiciliare speciale, finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole e bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure del genitore detenuto, deve estendersi al figlio portatore di disabilità grave, il quale si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica indipendentemente dall'età. Con la sentenza n. 76 del 2017, la Consulta aveva già eliminato l'ulteriore condizione ostativa originariamente prevista al comma 1-bis dell'art. 47-quinquiesOrd. pen., statuendo l'illegittimità della norma nella parte in cui impedisce in assoluto alle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, anche in presenza di collaborazione con la giustizia, di espiare la frazione iniziale di pena detentiva secondo le modalità ivi previste (presso un istituto a custodia attenuata, o, ricorrendone le condizioni, nel domicilio o presso luoghi di cura, assistenza o accoglienza), censurando l'irragionevolezza della previsione di un automatismo preclusivo dell'accesso alla detenzione domiciliare speciale, primariamente volta a salvaguardare il rapporto della madre col minore, e tale da inibire al giudice di verificare la sussistenza in concreto, nelle singole situazioni, delle esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria espiazione della pena in regime di ordinaria detenzione carceraria e da sacrificare totalmente l'interesse del minore a instaurare un rapporto quanto più possibile normale con la madre. Per tale via, anche nel caso di condanna per un reato incluso nel catalogo dell'art.
4- bisOrd. pen., le madri (o, eventualmente, i padri che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 7 dell'art. 47-quinquies) di bambini di età pari o inferiore ai dieci anni possono ora essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale senza dover prima essere sottoposti all'esecuzione della pena detentiva in carcere, anche in caso di pene molto alte e finanche in caso di condanna all'ergastolo. Fermo restando, ha precisato la stessa Corte costituzionale, che «ai condannati per uno dei delitti di cui all'art.
4-bis della legge n. 354 del 1975 resta pur sempre applicabile il complesso e articolato regime previsto da tale disposizione per la concessione dei benefici penitenziari, in base, però, alla ratio della sentenza n. 239 del 2014 (...) secondo la quale la mancata collaborazione con la giustizia non può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare il rapporto tra la madre e il figlio minore». In applicazione delle citate statuizioni della Corte costituzionale, questa Corte di legittimità ha quindi affermato il principio - che deve essere qui ribadito - per cui «la detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquiesOrd. pen. può essere 5 concessa, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dall'art.
4-bisOrd. pen. e senza necessità di previa collaborazione con la giustizia, alla madre, o eventualmente al padre ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, di prole infradecenne o affetta da grave disabilità a prescindere dall'età anagrafica, che abbia riportato condanna per uno di tali delitti, senza necessità di previa espiazione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un terzo della pena inflitta o, nell'ipotesi di condanna all'ergastolo, ad almeno quindici anni di reclusione, ove ai sensi del comma 1-bis «non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga» (Sez.1, n.7452 del09/12/2020, dep. 2021, Forte Clizia, Rv. 280557;Sez. 1, n. 1029 del 31/10/2018, dep. 2019, Pastura, Rv. 274791).
2.5. La Consulta, con la sentenza n. 52 del 10 marzo 2025, è nuovamente intervenuta sulla materia ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7, Ord. pen. con riferimento alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre». Tale pronuncia ha ridefinito il perimetro della fattispecie attraverso l’eliminazione di uno dei requisiti necessari per la sua integrazione e sottolineato alcuni aspetti funzionali dell’istituto: richiamando la propria sentenza n. 219 del 2023, resa con riferimento all’omologa fattispecie di detenzione domiciliare ordinaria, la Corte costituzionale ha affermato che il generale principio dell’interesse «preminente» del minore ben può essere bilanciato con l’interesse, pure di rilievo costituzionale, all’esecuzione della pena, il quale, tuttavia, deve «di regola, cedere di fronte all’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori», salvo che il genitore condannato sia socialmente pericoloso, posto che, in questo caso, gli interessi del bambino devono necessariamente essere assicurati in forma diversa dall’affidamento a uno dei genitori. In tale contesto, la scelta del legislatore di assicurare in via primaria il rapporto del bambino con la madre, attribuendo al padre il compito di occuparsi del bambino allorché la madre non sia in condizioni di provvedervi, è stata giudicata immune da censure di costituzionalità sotto il profilo della sua idoneità ad assicurare il rapporto del minore con uno almeno dei genitori, senza che in essa potesse ravvisarsi alcun significato discriminatorio rispetto al padre condannato, tenuto conto che l’art. 31, secondo comma, Cost. impone alla Repubblica di tutelare «la maternità» e, dunque, legittima l’adozione di misure calibrate sulla figura materna e non su quella paterna e che l’art. 4, paragrafo 2, della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, rilevante nell’ordinamento nazionale in forza dell’art. 117, primo comma, Cost., prevede che la «adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità non è considerato un atto discriminatorio». Inoltre, con riguardo al divieto di discriminazione secondo il sesso nel godimento del diritto alla vita familiare, tutelato dagli artt. 8 e 14 CEDU, la Consulta ha evidenziato che la Corte EDU, muovendo dal riconoscimento a ciascuno Stato di un ampio margine di apprezzamento nella definizione della propria politica in materia sanzionatoria penale, ha 6 ritenuto giustificate talune disparità di trattamento tra condannati uomini e donne, anche considerato che vari strumenti di diritto internazionale riconoscono lo speciale bisogno di tutela della donna detenuta in relazione alla gravidanza e alla maternità (sentenza HU e SE
contro
Russia, § 82). Pertanto, la scelta del legislatore di assicurare la presenza della madre condannata a una pena detentiva, pur ove il padre sia in condizione di farsi carico della cura e dell’educazione del minore, è stata ritenuta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra l’interesse all’esecuzione della pena detentiva e l’interesse del minore alla relazione genitoriale, senza che ciò configuri una discriminazione ingiustificata o irragionevole. Tuttavia, con riferimento all’inciso «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», la Corte costituzionale ha ritenuto che esso contrastasse con gli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost., considerato che la detenzione domiciliare ordinaria, istituto omogeneo sul piano della ratio alla fattispecie censurata, non prevede un analogo requisito e che solo nel caso della detenzione domiciliare speciale i minori si trovavano privati della possibilità di vivere una relazione continuativa con l’unico genitore ancora in vita o comunque in condizioni di assolvere le proprie responsabilità di cura. Pertanto, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di tale periodo, di modo che il padre condannato può ora essere ammesso alla misura allorché la madre sia deceduta o impossibilitata a prendersi cura della prole, indipendentemente dalla circostanza che altre persone siano in grado di accudirla. Per quanto, poi, attiene al significato da attribuire al requisito della «impossibilità» di prendersi cura della prole da parte della madre, si è detto che rispetto all’omologa fattispecie di detenzione domiciliare ordinaria (e rispetto alla corrispondente fattispecie prevista, in materia cautelare, dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.), non è richiesto che l’impossibilità sia «assoluta», ma deve essere comunque riferita a una situazione, personale o ambientale, che «determina il rischio concreto per la prole di un grave deficit assistenziale e di un’irreversibile compromissione del suo processo evolutivo ed educativo» (così Sez. 1, n. 4796 del 10/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280789 - 01). Pertanto, essa deve in ogni caso misurarsi con la presenza di situazioni nelle quali «l’eccezionalità del carico connesso ai doveri di cura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte» (così la sentenza n. 52 del 2025 della Corte costituzionale, la quale, a titolo esemplificativo, cita le «gravi patologie di cui il minore soffra» e le «sue necessità di continua assistenza»). Una valutazione, questa, che, secondo il condivisibile ammonimento della stessa Corte costituzionale, deve essere compiuta, da parte della magistratura della sorveglianza, anche verificando se il ripristino della convivenza con i figli minori risponda effettivamente ai loro interessi, alla cui tutela è finalizzata la misura alternativa in esame, apparendo essenziale che si eviti «ogni impropria strumentalizzazione dei minori al solo scopo di ottenere il beneficio da parte di un padre in realtà non idoneo alla cura degli stessi» (così, ancora, la sentenza n. 52 del 2025). Il Collegio condivide e riafferma il principio di diritto recentemente espresso da Sez. 5, 7 n. 34049 del 12/09/2025, G., Rv. 288704 – 01, secondo cui «La detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., nel testo vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte cost. con sentenza n. 52 del 2025, può essere concessa al padre detenuto in carcere solo se ricorre l'impossibilità della madre a prendersi cura della prole, condizione la quale, pur non dovendo essere assoluta, presuppone comunque l'esistenza di una situazione, personale o ambientale, tale da determinare il rischio concreto per la prole di un grave "deficit" assistenziale sul piano psico- affettivo o di una irreversibile compromissione del processo evolutivo ed educativo della stessa, e sempre che, inoltre, non sussista un'accertata pericolosità del richiedente il beneficio».
2.6. Sotto altro, connesso profilo, deve rilevarsi che, in definitiva, nessuna delle sentenze della Corte costituzionale ha inciso sugli altri requisiti previsti, restano sicché restano ferme le previsioni dell'art. 47-quinquies, comma 1, Ord. pen., che stabiliscono che le detenute possono essere ammesse alla detenzione domiciliare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, solo «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» (ovvero, nei casi previsti dall'art. 47-quinquies, comma 1-bis, Ord. pen., solo «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga»). Dunque, se per un verso è stato superato, come detto, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale (v. le sentenze n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020), il divieto di concedere la detenzione domiciliare speciale per i reati contemplati dall’art.
4-bis Ord. pen. (così Sez. 1, n. 7451 del 09/12/2020, dep. 2021, Forte, Rv. 280557 – 01 Sez. 1, n. 1029 del 31/10/2018, dep. 2019, Pastura, Rv. 274791 - 01), per altro verso nessun beneficio potrà essere accordato, pur in presenza di un riscontrato interesse del minore alla preservazione della relazione con il genitore, in caso di accertata pericolosità del richiedente la misura. In tal caso, infatti, come ricordato dalla Corte costituzionale, potrà legittimamente essere accordata prevalenza al contrapposto interesse, anch’esso di rilievo costituzionale, all’esecuzione della pena in regime carcerario In sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della detenzione domiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, il Tribunale di sorveglianza sarà chiamato a contemperare ragionevolmente tutti i beni in gioco: le esigenze di cura del disabile, così come quelle parimenti imprescindibili della difesa sociale e di contrasto alla criminalità. D'altra parte, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato la necessità dei provvedimenti, che valutano le istanze di detenzione domiciliare della madre condannata, di operare una «verifica comparativa complessa», bilanciando in concreto le esigenze della sicurezza e della difesa sociale con quelle del soggetto debole diverso dal condannato e particolarmente bisognoso di assistenza da parte della madre (Sez. 1, n. 26681 del 27.3.2019, Valenti, non mass.; Sez. 1, n. 53426 del 10.2.2017, Bonasera non mass.). 8 3. Tanto premesso in termini di ricostruzione sistematica dell'istituto, nel caso che ci occupa il Tribunale ha respinto l’istanza sulla base di un presupposto errato, contenendo il provvedimento un riferimento non perspicuo alla condanna per un delitto previsto dal catalogo dell'art.
4-bisOrd. pen. Si è, invero, trascurata la disposizione di cui all’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. che, nell’ultimo periodo, esclude l’applicabilità dell’osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno all’ipotesi in cui la condanna sia intervenuto per l’ipotesi attenuate dell’art. 609-bis cod. pen. 4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, da effettuarsi – con piena libertà valutativa, ma nell'alveo dei principi sin qui richiamati. Ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9
lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibilel'istanza di concessione della detenzione domiciliare speciale, avanzata ai sensi degli artt. 47-quinquies e 4-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), da XXXXXXXXXXXXXXX, con riferimento alla sua situazione di padre di prole di età non superiore adieci anni ovvero affetta da grave handicap, stante il requisito – ritenuto ostativo – della condanna per un reato (art 609-bis cod. pen.) previsto nel catalogo di quelli di cui all’art.
4-bisOrd. Pen. e del mancato decorso del termine di un anno di osservazione scientifica della personalità. 2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. De Luca e, con un unico motivo, denuncia l'erronea applicazione della legge penale riguardo agli artt. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14445 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 15/01/2026 4-bis e 47-quinquiesOrd. pen. Evidenzia, in primo luogo, il mancato rispetto della disposizione di cui all’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. citato che, nell’ultimo periodo, esclude l’applicabilità dell’osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno all’ipotesi in cui la condanna sia intervenuto per l’ipotesi attenuate dell’art. 609-bis cod. pen. Precisa che i fatti oggetto di contestazione, esauritisi nel 2017, non possono neppure ritenersi sussunti nella fattispecie, introdotta dalla legge n. 69 del 2019, di cui all’art. 609-ter, quinto comma, cod. pen., la cui applicabilità retroattiva è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità. In secondo luogo, deduce che il Tribunale avrebbe trascurato i plurimi interventi della Corte costituzionale con declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquiesOrd. pen., beneficio sicuramente spettante al ricorrente, in quanto padre e unico caregiver di un ragazzo affetto da deficit cognitivo grave. Il Tribunale avrebbe trascurato il significato proprio dell’art. 47-quinquies Ord. pen., ossia quello di prendersi cura del minore affetto da patologia anche dal punto di vista psicologico e affettivo. Secondo il Giudice delle Leggi, come chiarito anche da ultimo dalla sentenza n. 52 del 2025, gli interessi sottesi all’esecuzione intramuraria della pena devono, di regola, cedere di fronte all’esigenza di assicurare ai minori (e a maggior ragione al portatore di handicap) una relazione diretta con almeno uno dei genitori. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Marco Dall’Olio, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 12 dicembre 2025, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito. 2. Va, in premessa ricordato che l’esigenza di tutelare l’essenziale rapporto tra le madri condannate a una pena detentiva e i figli minori attraverso misure extracarcerarie è garantita, innanzitutto, dall’ipotesi di detenzione domiciliare ordinaria prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lett. a), Ord. pen., concernente il caso della donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente. Tale fattispecie, tuttavia, può essere applicata soltanto quando la madre debba scontare la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, oppure la pena dell’arresto.
2.1. In considerazione di tali limiti applicativi, il legislatore ha introdotto, con l’art. 3, comma 1, della legge 8 marzo 2001, n. 40, l’istituto della detenzione domiciliare speciale, disciplinata dall’art. 47-quinquies Ord. pen., la quale, diversamente dalla forma ordinaria, non incontra alcun limite di durata della pena. Ai sensi della citata disposizione, infatti, 2 «quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli»; e ciò dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo. Peraltro, il comma 1-bis della disposizione in esame consente, nei casi in cui la madre non sia stata condannata per taluno dei delitti indicati nell’art.
4-bis, che l’espiazione della pena detentiva pari ad almeno un terzo di quella inflitta o ad almeno 15 anni in caso di condanna all’ergastolo avvenga nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, sempre che non sussista un concreto pericolo di fuga. Pertanto, anche le madri condannate a pene detentive superiori a 4 anni, o che devono ancora scontare più di 4 anni di reclusione, possono beneficiare di una misura detentiva extracarceraria, a condizione che i figli non abbiano superato i dieci anni di età ovvero, a seguito, della sentenza n. 18 del 2020 della Corte costituzionale , a condizione che il figlio convivente, anche se di età superiore ai 10 anni, sia portatore di una disabilità totalmente invalidante (ipotesi, quest’ultima, per la quale è ammessa anche la detenzione domiciliare ordinaria a seguito della sentenza n. 350 del 2003 della Corte costituzionale).
2.2. Entrambe le ipotesi di detenzione domiciliare in esame sono primariamente indirizzate a consentire la cura e l’assistenza dei figli e a preservarne l’essenziale rapporto con la madre (così le sentenze n. 211 del 2018 e n. 177 del 2009 della Corte costituzionale). In particolare, con riferimento alla detenzione domiciliare ordinaria, la Consulta ha affermato che essa, nell’ipotesi prevista dalla lett. a) dell’art. 47-ter, comma 1, ha lo scopo di favorire «le esigenze di sviluppo e formazione del bambino, il cui soddisfacimento potrebbe essere gravemente pregiudicato dall’assenza della figura genitoriale» (sentenza n. 350 del 2003); mentre con riferimento alla detenzione domiciliare speciale, essa ha evidenziato che, nell’istituto in parola, «assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore» (così le sentenze n. 76 del 2017 e n. 239 del 2014), il cui interesse è qualificato come «preminente» dalle fonti sovranazionali (cfr. ancora le sentenze n. 187 del 2019 e n. 239 del 2014).
2.3. Con riferimento alla detenzione domiciliare ordinaria, la sentenza n. 215 del 1990 di questa Corte aveva esteso anche al padre – nel caso in cui la madre manchi o sia assolutamente impossibilitata a espletare il compito di cura e assistenza del minore – l’accesso alla misura ex art. 47-ter, comma 1, n. 1), Ord. pen. (ora lett. a); estensione che è stata normativamente recepita dall’art. 7, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha contemplato l’ipotesi in parola alla lett. b) del comma 1 dell’art. 47-ter. Analogamente, il comma 7 dell’art. 47- quinquies, Ord. pen., ha fin dall’origine previsto che la misura della detenzione domiciliare speciale potesse essere applicata al padre detenuto «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di af fidare la prole ad altri che al padre». 3 Le due disposizioni, pur omologhe dal punto di vista funzionale e per molti aspetti sovrapponibili quanto ai requisiti strutturali di fattispecie, presentavano, tuttavia, delle differenze, la più importante delle quali era che l’impossibilità della madre di prendersi cura della prole era, nella detenzione domiciliare ordinaria, qualificata come «assoluta», laddove tale specificazione non era, invece, presente nella detenzione domiciliare speciale. Quest’ultima, tuttavia, bilanciava, per così dire, questa mancanza con la previsione di un requisito che, per converso, non era contemplato dalla detenzione domiciliare ordinaria, ovvero che la detenzione domiciliare fosse applicabile ove non vi fosse «modo di affidare la prole ad altri che al padre».
2.4. Dunque, l'ammissione del detenuto, padre o madre di figli di età inferiore a dieci anni ovvero affetti da handicap grave, alla detenzione domiciliare trova la sua disciplina positiva nell'art. 47-quinquiesOrd. Pen. Detta disposizione, introdotta dalla legge 8 marzo 2001 n. 40 e modificata dalla legge 2 aprile 2011, n. 62, è stata oggetto di diversi interventi da parte della Corte costituzionale, in primo luogo, per quanto qui d’interesse, con le pronunce d'illegittimità costituzionale n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020. Con la menzionata sentenza n. 239 del 2014, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui il legislatore aveva inteso vietare la detenzione domiciliare speciale in favore delle madri di minori di dieci anni condannate per i gravi delitti previsti nel catalogo contenuto nella citata disposizione, sottolineando l'illegittima applicazione della disciplina preclusiva a situazioni in cui il regime di rigore finiva per riverberarsi negativamente nei confronti di un terzo estraneo al rapporto esecutivo, ovvero il figlio infradecenne, i cui diritti sono tutelati da previsioni di rango costituzionale, e la cui compressione, dunque, non può essere lasciata a un automatismo normativo (occorrendo, pertanto, che la sussistenza e la consistenza delle esigenze di protezione «venga verificata [...] in concreto [...] e non già collegata ad indici presuntivi») e alla detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47- quinquies Ord. pen., la Corte aveva esteso il proprio intervento, attraverso il meccanismo della "illegittimità consequenziale", anche alla detenzione domiciliare ordinaria prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), Ord. pen. Per effetto della sentenza n. 239 del 2014, è ora possibile l'accesso alla detenzione domiciliare ordinaria ex art. 47-ter, comma 1, Ord. pen. e alla detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquiesOrd. pen. in relazione alla pena inflitta per qualsiasi delitto, ivi comprese le fattispecie elencate all'art.
4-bis della legge n. 354 del 1975 (così Sez. 1, n. 35817 del 10/5/2016, Troia, in motivazione), riguardo alle quali il dispositivo della pronuncia in questione richiede l'accertamento che non ricorra il pericolo di recidiva, che peraltro, come chiarito dallo stesso Giudice delle leggi costituisce un requisito implicito della detenzione domiciliare ordinaria e, per vero, di ogni ipotesi di misura alternativa. Con la seconda e più recente sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato 4 l'illegittimità del primo comma, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, rilevando che il limite di età di dieci anni, previsto per l'accesso alla misura alternativa dalla disposizione censurata, contrasta, quando si tratti di figlio gravemente disabile, con i principi di eguaglianza e di protezione e pieno sviluppo dei soggetti deboli, e di tutela della maternità, cioè del legame tra madre e figlio che non si esaurisce dopo le prime fasi di vita del bambino: la detenzione domiciliare speciale, finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole e bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure del genitore detenuto, deve estendersi al figlio portatore di disabilità grave, il quale si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica indipendentemente dall'età. Con la sentenza n. 76 del 2017, la Consulta aveva già eliminato l'ulteriore condizione ostativa originariamente prevista al comma 1-bis dell'art. 47-quinquiesOrd. pen., statuendo l'illegittimità della norma nella parte in cui impedisce in assoluto alle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, anche in presenza di collaborazione con la giustizia, di espiare la frazione iniziale di pena detentiva secondo le modalità ivi previste (presso un istituto a custodia attenuata, o, ricorrendone le condizioni, nel domicilio o presso luoghi di cura, assistenza o accoglienza), censurando l'irragionevolezza della previsione di un automatismo preclusivo dell'accesso alla detenzione domiciliare speciale, primariamente volta a salvaguardare il rapporto della madre col minore, e tale da inibire al giudice di verificare la sussistenza in concreto, nelle singole situazioni, delle esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria espiazione della pena in regime di ordinaria detenzione carceraria e da sacrificare totalmente l'interesse del minore a instaurare un rapporto quanto più possibile normale con la madre. Per tale via, anche nel caso di condanna per un reato incluso nel catalogo dell'art.
4- bisOrd. pen., le madri (o, eventualmente, i padri che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 7 dell'art. 47-quinquies) di bambini di età pari o inferiore ai dieci anni possono ora essere ammessi alla detenzione domiciliare speciale senza dover prima essere sottoposti all'esecuzione della pena detentiva in carcere, anche in caso di pene molto alte e finanche in caso di condanna all'ergastolo. Fermo restando, ha precisato la stessa Corte costituzionale, che «ai condannati per uno dei delitti di cui all'art.
4-bis della legge n. 354 del 1975 resta pur sempre applicabile il complesso e articolato regime previsto da tale disposizione per la concessione dei benefici penitenziari, in base, però, alla ratio della sentenza n. 239 del 2014 (...) secondo la quale la mancata collaborazione con la giustizia non può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare il rapporto tra la madre e il figlio minore». In applicazione delle citate statuizioni della Corte costituzionale, questa Corte di legittimità ha quindi affermato il principio - che deve essere qui ribadito - per cui «la detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquiesOrd. pen. può essere 5 concessa, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dall'art.
4-bisOrd. pen. e senza necessità di previa collaborazione con la giustizia, alla madre, o eventualmente al padre ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, di prole infradecenne o affetta da grave disabilità a prescindere dall'età anagrafica, che abbia riportato condanna per uno di tali delitti, senza necessità di previa espiazione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un terzo della pena inflitta o, nell'ipotesi di condanna all'ergastolo, ad almeno quindici anni di reclusione, ove ai sensi del comma 1-bis «non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga» (Sez.1, n.7452 del09/12/2020, dep. 2021, Forte Clizia, Rv. 280557;Sez. 1, n. 1029 del 31/10/2018, dep. 2019, Pastura, Rv. 274791).
2.5. La Consulta, con la sentenza n. 52 del 10 marzo 2025, è nuovamente intervenuta sulla materia ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 7, Ord. pen. con riferimento alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre». Tale pronuncia ha ridefinito il perimetro della fattispecie attraverso l’eliminazione di uno dei requisiti necessari per la sua integrazione e sottolineato alcuni aspetti funzionali dell’istituto: richiamando la propria sentenza n. 219 del 2023, resa con riferimento all’omologa fattispecie di detenzione domiciliare ordinaria, la Corte costituzionale ha affermato che il generale principio dell’interesse «preminente» del minore ben può essere bilanciato con l’interesse, pure di rilievo costituzionale, all’esecuzione della pena, il quale, tuttavia, deve «di regola, cedere di fronte all’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori», salvo che il genitore condannato sia socialmente pericoloso, posto che, in questo caso, gli interessi del bambino devono necessariamente essere assicurati in forma diversa dall’affidamento a uno dei genitori. In tale contesto, la scelta del legislatore di assicurare in via primaria il rapporto del bambino con la madre, attribuendo al padre il compito di occuparsi del bambino allorché la madre non sia in condizioni di provvedervi, è stata giudicata immune da censure di costituzionalità sotto il profilo della sua idoneità ad assicurare il rapporto del minore con uno almeno dei genitori, senza che in essa potesse ravvisarsi alcun significato discriminatorio rispetto al padre condannato, tenuto conto che l’art. 31, secondo comma, Cost. impone alla Repubblica di tutelare «la maternità» e, dunque, legittima l’adozione di misure calibrate sulla figura materna e non su quella paterna e che l’art. 4, paragrafo 2, della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, rilevante nell’ordinamento nazionale in forza dell’art. 117, primo comma, Cost., prevede che la «adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità non è considerato un atto discriminatorio». Inoltre, con riguardo al divieto di discriminazione secondo il sesso nel godimento del diritto alla vita familiare, tutelato dagli artt. 8 e 14 CEDU, la Consulta ha evidenziato che la Corte EDU, muovendo dal riconoscimento a ciascuno Stato di un ampio margine di apprezzamento nella definizione della propria politica in materia sanzionatoria penale, ha 6 ritenuto giustificate talune disparità di trattamento tra condannati uomini e donne, anche considerato che vari strumenti di diritto internazionale riconoscono lo speciale bisogno di tutela della donna detenuta in relazione alla gravidanza e alla maternità (sentenza HU e SE
contro
Russia, § 82). Pertanto, la scelta del legislatore di assicurare la presenza della madre condannata a una pena detentiva, pur ove il padre sia in condizione di farsi carico della cura e dell’educazione del minore, è stata ritenuta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra l’interesse all’esecuzione della pena detentiva e l’interesse del minore alla relazione genitoriale, senza che ciò configuri una discriminazione ingiustificata o irragionevole. Tuttavia, con riferimento all’inciso «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», la Corte costituzionale ha ritenuto che esso contrastasse con gli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost., considerato che la detenzione domiciliare ordinaria, istituto omogeneo sul piano della ratio alla fattispecie censurata, non prevede un analogo requisito e che solo nel caso della detenzione domiciliare speciale i minori si trovavano privati della possibilità di vivere una relazione continuativa con l’unico genitore ancora in vita o comunque in condizioni di assolvere le proprie responsabilità di cura. Pertanto, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di tale periodo, di modo che il padre condannato può ora essere ammesso alla misura allorché la madre sia deceduta o impossibilitata a prendersi cura della prole, indipendentemente dalla circostanza che altre persone siano in grado di accudirla. Per quanto, poi, attiene al significato da attribuire al requisito della «impossibilità» di prendersi cura della prole da parte della madre, si è detto che rispetto all’omologa fattispecie di detenzione domiciliare ordinaria (e rispetto alla corrispondente fattispecie prevista, in materia cautelare, dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.), non è richiesto che l’impossibilità sia «assoluta», ma deve essere comunque riferita a una situazione, personale o ambientale, che «determina il rischio concreto per la prole di un grave deficit assistenziale e di un’irreversibile compromissione del suo processo evolutivo ed educativo» (così Sez. 1, n. 4796 del 10/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280789 - 01). Pertanto, essa deve in ogni caso misurarsi con la presenza di situazioni nelle quali «l’eccezionalità del carico connesso ai doveri di cura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte» (così la sentenza n. 52 del 2025 della Corte costituzionale, la quale, a titolo esemplificativo, cita le «gravi patologie di cui il minore soffra» e le «sue necessità di continua assistenza»). Una valutazione, questa, che, secondo il condivisibile ammonimento della stessa Corte costituzionale, deve essere compiuta, da parte della magistratura della sorveglianza, anche verificando se il ripristino della convivenza con i figli minori risponda effettivamente ai loro interessi, alla cui tutela è finalizzata la misura alternativa in esame, apparendo essenziale che si eviti «ogni impropria strumentalizzazione dei minori al solo scopo di ottenere il beneficio da parte di un padre in realtà non idoneo alla cura degli stessi» (così, ancora, la sentenza n. 52 del 2025). Il Collegio condivide e riafferma il principio di diritto recentemente espresso da Sez. 5, 7 n. 34049 del 12/09/2025, G., Rv. 288704 – 01, secondo cui «La detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., nel testo vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte cost. con sentenza n. 52 del 2025, può essere concessa al padre detenuto in carcere solo se ricorre l'impossibilità della madre a prendersi cura della prole, condizione la quale, pur non dovendo essere assoluta, presuppone comunque l'esistenza di una situazione, personale o ambientale, tale da determinare il rischio concreto per la prole di un grave "deficit" assistenziale sul piano psico- affettivo o di una irreversibile compromissione del processo evolutivo ed educativo della stessa, e sempre che, inoltre, non sussista un'accertata pericolosità del richiedente il beneficio».
2.6. Sotto altro, connesso profilo, deve rilevarsi che, in definitiva, nessuna delle sentenze della Corte costituzionale ha inciso sugli altri requisiti previsti, restano sicché restano ferme le previsioni dell'art. 47-quinquies, comma 1, Ord. pen., che stabiliscono che le detenute possono essere ammesse alla detenzione domiciliare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, solo «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» (ovvero, nei casi previsti dall'art. 47-quinquies, comma 1-bis, Ord. pen., solo «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga»). Dunque, se per un verso è stato superato, come detto, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale (v. le sentenze n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020), il divieto di concedere la detenzione domiciliare speciale per i reati contemplati dall’art.
4-bis Ord. pen. (così Sez. 1, n. 7451 del 09/12/2020, dep. 2021, Forte, Rv. 280557 – 01 Sez. 1, n. 1029 del 31/10/2018, dep. 2019, Pastura, Rv. 274791 - 01), per altro verso nessun beneficio potrà essere accordato, pur in presenza di un riscontrato interesse del minore alla preservazione della relazione con il genitore, in caso di accertata pericolosità del richiedente la misura. In tal caso, infatti, come ricordato dalla Corte costituzionale, potrà legittimamente essere accordata prevalenza al contrapposto interesse, anch’esso di rilievo costituzionale, all’esecuzione della pena in regime carcerario In sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della detenzione domiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, il Tribunale di sorveglianza sarà chiamato a contemperare ragionevolmente tutti i beni in gioco: le esigenze di cura del disabile, così come quelle parimenti imprescindibili della difesa sociale e di contrasto alla criminalità. D'altra parte, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato la necessità dei provvedimenti, che valutano le istanze di detenzione domiciliare della madre condannata, di operare una «verifica comparativa complessa», bilanciando in concreto le esigenze della sicurezza e della difesa sociale con quelle del soggetto debole diverso dal condannato e particolarmente bisognoso di assistenza da parte della madre (Sez. 1, n. 26681 del 27.3.2019, Valenti, non mass.; Sez. 1, n. 53426 del 10.2.2017, Bonasera non mass.). 8 3. Tanto premesso in termini di ricostruzione sistematica dell'istituto, nel caso che ci occupa il Tribunale ha respinto l’istanza sulla base di un presupposto errato, contenendo il provvedimento un riferimento non perspicuo alla condanna per un delitto previsto dal catalogo dell'art.
4-bisOrd. pen. Si è, invero, trascurata la disposizione di cui all’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. che, nell’ultimo periodo, esclude l’applicabilità dell’osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno all’ipotesi in cui la condanna sia intervenuto per l’ipotesi attenuate dell’art. 609-bis cod. pen. 4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, da effettuarsi – con piena libertà valutativa, ma nell'alveo dei principi sin qui richiamati. Ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9