CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2026, n. 17731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17731 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia nei confronti di EL AM (CUI 064GM2L), nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2025 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17731 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 20/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova ha assolto AM EL dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascrittogli perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia deducendo vizio cumulativo della motivazione in relazione al contenuto della annotazione del 19/04/2024 della Questura di Padova-Sezione volanti;
violazione e falsa applicazione degli artt. 337 e 43 cod. pen. La condotta dell'imputato che, per sottrarsi a un controllo di polizia, si dà alla fuga e, al termine dell'inseguimento, raggiunto dagli agenti, si oppone sferrando un calcio contro l'agente Farinacci, costituisce una condotta tipica di resistenza. Rispetto a tale obiettivo elemento, la sentenza ricorre a formule prive di contenuto, quali "contesto di particolare concitazione" per escludere la materialità del reato, mentre del tutto arbitrario è l'assunto secondo il quale il calcio non costituiva un atto "intenzionalmente violento", ma "sintomatico della sola volontà di sottrarsi al contatto con gli operanti". 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Ritiene questa Corte che incorre nei vizi denunciati l'assunto posta a base della decisione, secondo il quale non risulta provata la sussistenza della condotta oggettiva e soggettiva del reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascritto all'imputato, in relazione all'accertamento in atti allegato al ricorso. Invero, il relativo giudizio si fonda su una generica premessa di "equivocità" della ricostruzione della vicenda, che sfugge, del tutto apoditticamente, alla precisa connotazione della condotta violenta, al termine della fuga dello stesso imputato — dopo che gli erano stati richiesti documenti per l'identificazione -, allorquando scalciava contro l'agente Farinacci, che l'aveva raggiunto. A tale atto di violenza, il provvedimento impugnato, nega la sua univoca valenza oppositiva, ai fini della integrazione del reato di resistenza, ascrivendolo, del pari apoditticamente, a "scomposte manifestazioni della volontà dell'imputato", giungendo all'arbitraria esclusione della sua intenzionalità finalistica, che si 2 concreta nel fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, quale, appunto, era quello al quale stavano procedendo gli operanti. 3. Ai vizi rilevati, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, in diversa composizione. Così deciso il 20/04/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17731 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 20/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova ha assolto AM EL dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascrittogli perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia deducendo vizio cumulativo della motivazione in relazione al contenuto della annotazione del 19/04/2024 della Questura di Padova-Sezione volanti;
violazione e falsa applicazione degli artt. 337 e 43 cod. pen. La condotta dell'imputato che, per sottrarsi a un controllo di polizia, si dà alla fuga e, al termine dell'inseguimento, raggiunto dagli agenti, si oppone sferrando un calcio contro l'agente Farinacci, costituisce una condotta tipica di resistenza. Rispetto a tale obiettivo elemento, la sentenza ricorre a formule prive di contenuto, quali "contesto di particolare concitazione" per escludere la materialità del reato, mentre del tutto arbitrario è l'assunto secondo il quale il calcio non costituiva un atto "intenzionalmente violento", ma "sintomatico della sola volontà di sottrarsi al contatto con gli operanti". 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Ritiene questa Corte che incorre nei vizi denunciati l'assunto posta a base della decisione, secondo il quale non risulta provata la sussistenza della condotta oggettiva e soggettiva del reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascritto all'imputato, in relazione all'accertamento in atti allegato al ricorso. Invero, il relativo giudizio si fonda su una generica premessa di "equivocità" della ricostruzione della vicenda, che sfugge, del tutto apoditticamente, alla precisa connotazione della condotta violenta, al termine della fuga dello stesso imputato — dopo che gli erano stati richiesti documenti per l'identificazione -, allorquando scalciava contro l'agente Farinacci, che l'aveva raggiunto. A tale atto di violenza, il provvedimento impugnato, nega la sua univoca valenza oppositiva, ai fini della integrazione del reato di resistenza, ascrivendolo, del pari apoditticamente, a "scomposte manifestazioni della volontà dell'imputato", giungendo all'arbitraria esclusione della sua intenzionalità finalistica, che si 2 concreta nel fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, quale, appunto, era quello al quale stavano procedendo gli operanti. 3. Ai vizi rilevati, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, in diversa composizione. Così deciso il 20/04/2026.