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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8408 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 25229/2024
T R A
c.f.: , residente in Napoli alla Piazzetta Olivella, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Albora (C.F ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 in Sorrento alla via degli Aranci 77
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato Controparte_1 in Napoli al Corso Garibaldi 387 unitamente all'avv. Saverio Marrone dal quale è rappresentato e difeso come in atti resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024 parte ricorrente esponeva di essere stato dipendente della resistente dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2018 data del pensionamento e di avere svolto mansioni di capo operatore, meglio descritte in ricorso;
Deduceva di essere inquadrato nell'area operativa manutenzione impianti ed officine di cui al CCNL applicato in azienda e di avere svolto, come detto, le mansioni di capo operatore, Controparte_2 parametro 188.
Rilevava, quindi di aver avuto, all'atto dell'assunzione, i Dispositivi di Protezione Individuale – DPI, elencati in ricorso, ma che l'azienda datrice di lavoro non aveva mai provveduto ad attivare convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio di DPI, né ha istituito un servizio di lavanderia interna e che, pertanto, era stato costretto a provvedere autonomamente a due lavaggi settimanali degli indumenti di lavoro, facendosi carico per intero dei relativi costi.
Chiedeva pertanto la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 1.273,28 a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva l'Ente autonomo Volturno chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso non merita accoglimento. Questo giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene nella sentenza n.5603/2022 emessa dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro
(dott. L.Ruoppolo), considerato che le problematiche in essa affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
Assume rilievo ai fini della decisione la individuazione della nozione normativa di Dispositivi di
Protezione Individuale, al fine di verificare se i dispositivi consegnati al lavoratore dall'azienda datrice di lavoro e indicati in ricorso e in particolare i capi di vestiario comune, quali pantaloni, t- shirt, camicie e giubbotti abbiano avuto tale natura e quindi, poter stabilire se la dedotta mancata manutenzione (lavaggio) da parte dell'azienda abbia costituito un inadempimento degli obblighi ad essa imposti da legge e da contratto – si richiamata a tal fine la norma di cui all'articolo 77, comma
4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08 -.
L'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 - testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994 dispone che :
“Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.” Il comma 2 del citato articolo, prevede, poi che: “… non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”. Nel caso di specie il ricorrente svolge pacificamente le mansioni, conformi al livello di inquadramento, di operatore di manutenzione, addetto alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, del materiale rotabile effettuando, in particolare, lavori di manutenzione meccanica sulle casse e i carrelli dei treni.
Per le predette mansioni il DVR – Documento di Valutazione dei rischi - aziendale, allegato prevede l'utilizzo dei DPI costituiti dalle scarpe antinfortunistiche nonché dalla maschera, guanti e occhiali protettivi.
Dalle stesse allegazioni di cui al ricorso introduttivo risulta che la datrice di lavoro convenuta ha consegnato al ricorrente i seguenti dispositivi: 1 paio di scarpe antinfortunistiche;
2 pantaloni;
2 polo estive;
2 camicie estive;
2 felpe invernali;
2 camice invernali;
1 giacca;
1 giubbotto;
1 giubbino ad alta visibilità, da utilizzare quando si lavora all'esterno dell'officina; 1 caschetto;
1 cinta anti caduta;
auto protettore;
maschera pieno facciale;
maschera mezzo facciale;
mascherine; guanti;
occhiali di protezione.
Si legge poi nel ricorso che Soltanto occasionalmente, nell'esecuzione di lavorazioni particolarmente insudicianti, quali, ad esempio, la pulizia dei carrelli dei treni o il rabbocco delle batterie con acqua distillata, i lavoratori utilizzano una sottile tuta monouso messa a disposizione dall'azienda, da indossare al di sopra degli ordinari indumenti di lavoro.
Alla stregua delle risultanze predette deve ritenersi che i soli dispositivi di cui al DVR richiamato appaiono contenere le caratteristiche e le funzioni di DPI, in quanto volti alla protezione del lavoratore da rischi alla sicurezza e alla salute connessi alla concreta attività svolta, mentre tali requisiti non si ravvisano rispetto agli indumenti forniti dal datore di lavoro e indossati dal lavoratore, il cui utilizzo appare piuttosto finalizzato a preservare i capi diabbigliamento di proprietà del lavoratore da usura e residui della lavorazione.
Deve, pertanto, ritenersi che il mancato lavaggio dei predetti indumenti, a cura e spese del datore di lavoro su cui si fonda la pretesa risarcitoria, non estesa agli altri dispositivi per i quali si allega l'avvenuta sostituzione periodica da parte del datore di lavoro e per i quali, del resto, non è configurabile nessun lavaggio, non costituisce inadempimento dell'obbligo di cui alle disposizioni sopra richiamate, non inerendo a DPI.
Solo relativamente all'effettuazione di alcune attività, peraltro saltuarie e sporadiche e per le quali vi
è una bassa probabilità di venire in contatto con i prodotti utilizzati, l'azienda ha fornito la tuta monouso con lo scopo di preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti (e non nocive).
In definitiva, l'abbigliamento ordinario sulla cui fornitura e pulizia è incentrata la domanda non ha una funzione di dispositivo di protezione individuale, né la potrebbe avere date le caratteristiche funzionali.
Si ribadisce che, relativamente all'effettuazione di alcune attività, peraltro saltuarie e sporadiche e per le quali vi è una bassa probabilità di venire in contatto con i prodotti utilizzati, la tuta monouso fornita ha lo scopo di preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti e non nocive.
Deve pertanto ritenersi insussistente l'inadempimento datoriale prospettato in ricorso, con conseguente venire meno del presupposto della fattispecie risarcitoria azionata.
Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
La presenza di alcuni contrasti giurisprudenziali giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso.
b) Dichiara interamente compensate le spese di lite
Così deciso in Napoli il °
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 25229/2024
T R A
c.f.: , residente in Napoli alla Piazzetta Olivella, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Albora (C.F ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 in Sorrento alla via degli Aranci 77
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato Controparte_1 in Napoli al Corso Garibaldi 387 unitamente all'avv. Saverio Marrone dal quale è rappresentato e difeso come in atti resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024 parte ricorrente esponeva di essere stato dipendente della resistente dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2018 data del pensionamento e di avere svolto mansioni di capo operatore, meglio descritte in ricorso;
Deduceva di essere inquadrato nell'area operativa manutenzione impianti ed officine di cui al CCNL applicato in azienda e di avere svolto, come detto, le mansioni di capo operatore, Controparte_2 parametro 188.
Rilevava, quindi di aver avuto, all'atto dell'assunzione, i Dispositivi di Protezione Individuale – DPI, elencati in ricorso, ma che l'azienda datrice di lavoro non aveva mai provveduto ad attivare convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio di DPI, né ha istituito un servizio di lavanderia interna e che, pertanto, era stato costretto a provvedere autonomamente a due lavaggi settimanali degli indumenti di lavoro, facendosi carico per intero dei relativi costi.
Chiedeva pertanto la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 1.273,28 a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva l'Ente autonomo Volturno chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso non merita accoglimento. Questo giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene nella sentenza n.5603/2022 emessa dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro
(dott. L.Ruoppolo), considerato che le problematiche in essa affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
Assume rilievo ai fini della decisione la individuazione della nozione normativa di Dispositivi di
Protezione Individuale, al fine di verificare se i dispositivi consegnati al lavoratore dall'azienda datrice di lavoro e indicati in ricorso e in particolare i capi di vestiario comune, quali pantaloni, t- shirt, camicie e giubbotti abbiano avuto tale natura e quindi, poter stabilire se la dedotta mancata manutenzione (lavaggio) da parte dell'azienda abbia costituito un inadempimento degli obblighi ad essa imposti da legge e da contratto – si richiamata a tal fine la norma di cui all'articolo 77, comma
4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08 -.
L'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 - testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994 dispone che :
“Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.” Il comma 2 del citato articolo, prevede, poi che: “… non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”. Nel caso di specie il ricorrente svolge pacificamente le mansioni, conformi al livello di inquadramento, di operatore di manutenzione, addetto alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, del materiale rotabile effettuando, in particolare, lavori di manutenzione meccanica sulle casse e i carrelli dei treni.
Per le predette mansioni il DVR – Documento di Valutazione dei rischi - aziendale, allegato prevede l'utilizzo dei DPI costituiti dalle scarpe antinfortunistiche nonché dalla maschera, guanti e occhiali protettivi.
Dalle stesse allegazioni di cui al ricorso introduttivo risulta che la datrice di lavoro convenuta ha consegnato al ricorrente i seguenti dispositivi: 1 paio di scarpe antinfortunistiche;
2 pantaloni;
2 polo estive;
2 camicie estive;
2 felpe invernali;
2 camice invernali;
1 giacca;
1 giubbotto;
1 giubbino ad alta visibilità, da utilizzare quando si lavora all'esterno dell'officina; 1 caschetto;
1 cinta anti caduta;
auto protettore;
maschera pieno facciale;
maschera mezzo facciale;
mascherine; guanti;
occhiali di protezione.
Si legge poi nel ricorso che Soltanto occasionalmente, nell'esecuzione di lavorazioni particolarmente insudicianti, quali, ad esempio, la pulizia dei carrelli dei treni o il rabbocco delle batterie con acqua distillata, i lavoratori utilizzano una sottile tuta monouso messa a disposizione dall'azienda, da indossare al di sopra degli ordinari indumenti di lavoro.
Alla stregua delle risultanze predette deve ritenersi che i soli dispositivi di cui al DVR richiamato appaiono contenere le caratteristiche e le funzioni di DPI, in quanto volti alla protezione del lavoratore da rischi alla sicurezza e alla salute connessi alla concreta attività svolta, mentre tali requisiti non si ravvisano rispetto agli indumenti forniti dal datore di lavoro e indossati dal lavoratore, il cui utilizzo appare piuttosto finalizzato a preservare i capi diabbigliamento di proprietà del lavoratore da usura e residui della lavorazione.
Deve, pertanto, ritenersi che il mancato lavaggio dei predetti indumenti, a cura e spese del datore di lavoro su cui si fonda la pretesa risarcitoria, non estesa agli altri dispositivi per i quali si allega l'avvenuta sostituzione periodica da parte del datore di lavoro e per i quali, del resto, non è configurabile nessun lavaggio, non costituisce inadempimento dell'obbligo di cui alle disposizioni sopra richiamate, non inerendo a DPI.
Solo relativamente all'effettuazione di alcune attività, peraltro saltuarie e sporadiche e per le quali vi
è una bassa probabilità di venire in contatto con i prodotti utilizzati, l'azienda ha fornito la tuta monouso con lo scopo di preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti (e non nocive).
In definitiva, l'abbigliamento ordinario sulla cui fornitura e pulizia è incentrata la domanda non ha una funzione di dispositivo di protezione individuale, né la potrebbe avere date le caratteristiche funzionali.
Si ribadisce che, relativamente all'effettuazione di alcune attività, peraltro saltuarie e sporadiche e per le quali vi è una bassa probabilità di venire in contatto con i prodotti utilizzati, la tuta monouso fornita ha lo scopo di preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti e non nocive.
Deve pertanto ritenersi insussistente l'inadempimento datoriale prospettato in ricorso, con conseguente venire meno del presupposto della fattispecie risarcitoria azionata.
Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
La presenza di alcuni contrasti giurisprudenziali giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso.
b) Dichiara interamente compensate le spese di lite
Così deciso in Napoli il °
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio