TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/10/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6196/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
RI AC Presidente
BA De Munari DI
RI Di AO DI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6196/2018 promossa da:
, , con il patrocinio dell'avv. Lorenza Bergamo;
Parte_1 Parte_2
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Tognon;
CP_1
IN QUALITÀ DI EREDE DI (deceduto in corso di Controparte_2 Persona_1 causa), con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Fraccalanza
Convenuti
e
, con il patrocinio dell'avv. Lorenza Bergamo Controparte_3
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via preliminare di merito:
pagina 1 di 39 A) accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento e/o simulazione, ovvero la risoluzione per inadempimento, dell'atto di vendita e costituzione di mantenimento vitalizio stipulato in data 7.2.2003,
a rogito del Dott. (Rep. n. 14.252 Racc. 5.282), dal Sig. e i convenuti Sig.ri Per_2 CP_4
e CP_1 Persona_1
B) conseguentemente condannare i Sig.ri e alla restituzione degli Persona_1 CP_1
immobili siti in AD, rispettivamente Via Palestro n. 7 e via Lando n. 29, meglio identificati in atti ovvero, in caso di vendita degli immobili, al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
C) dichiarare la nullità e/o illegittimità dei trasferimenti di denaro e titoli eseguiti dal de cuius in favore dei convenuti come accertati in corso di causa, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare la natura di donazioni dirette o indirette o miste dei medesimi trasferimenti di denaro e titoli;
D) procedersi alla ricostruzione dell'asse ereditario del Sig. previa collazione delle CP_4
donazioni dirette, indirette e miste come accertate in corso di causa, e disporsi la divisione dello stesso, mediante l'assegnazione in natura o in denaro, ai Sig.ri e della quota Pt_1 Parte_2
ereditaria loro spettante ex art. 566 c.c. nella misura che emergerà in corso di causa o sarà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
E) accertata la lesione della quota di legittima spettante a ciascuno degli attori, disporre la riduzione delle donazioni, anche dissimulate, fino alla reintegra della propria quota di spettanza ex art. 537 c.c., con restituzione a ciascuno degli attori Sig.ri e della propria quota, in natura o Pt_1 Parte_2
denaro, nella misura che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e segg. mod., comprensivi dei costi di CTU e CTP.
In via istruttoria: in modifica dell'ordinanza del 25.2.2020, ammettersi i mezzi di prova non assunti, come indicati nella 2° memoria ex art. 183 c.p.c. del 30.9.2019 da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
Si dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove dalle altre parti”.
Per parte convenuta : CP_1
“Contrariis reiectis;
In via preliminare:
pagina 2 di 39 1) Autorizzare la chiamata in causa della terza donataria – e ove ritenuto dal giudice Controparte_3
– di convenuto destinatario di una “domanda trasversale” o “nei confronti del Persona_1 litisconsorte” – ai fini della doverosa collazione e corretta ricostruzione del patrimonio ereditario, relativamente alla corretta determinazione delle quote relative alla successione di ed CP_4
eventuale accertamento della lesione della legittima di (che ha accettato con beneficio di CP_1 inventario) e, conseguentemente, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c. udienza per la chiamata in causa della stessa;
Nel merito:
Previa sottrazione al relictum dei debiti ai fini della ricostruzione del patrimonio del de cuius
(Relictum – debiti + donatum):
2) Accertare e dichiarare la nullità di tutte le donazioni dirette o indirette o miste, nonché la nullità di tutti i trasferimenti di denaro e operazioni immobiliari o mobiliari, eseguiti dal de cuius, a favore di
, e (e/o la lesione da parte di questi atti della Parte_1 Parte_2 Controparte_3 Persona_1
quota di riserva spettante a ); e – previa riduzione e/o collazione in natura o per CP_1 imputazione al valore attualizzato all'apertura della successione – procedersi alla corretta ricostruzione del patrimonio del de cuius, con corretta rideterminazione delle quote di spettanza di ciascun erede, ed eventuale riduzione delle donazioni dirette o indirette che dovessero risultare lesive della quota di riserva di e, per l'effetto, con condanna dei beneficiari al conferimento o CP_1 al pagamento a del bene o dell'importo che risulterà provato. CP_1
In particolare:
a) Accertare e dichiarare la nullità (e/o la lesività della quota di riserva spettante a ) CP_1 della donazione indiretta compiuta da , a favore di , dell'immobile di Via CP_4 Parte_1
Lando n. 27 (già accertata con giudicato della Corte di Appello di Venezia n. 3039/2013) e della donazione (nulla per difetto di forma) di £. 34.500.000 per i lavori di ristrutturazione;
e, previa riduzione e/o collazione in natura o al valore attualizzato all'apertura della successione o riunione fittizia, procedersi alla corretta ricostruzione del patrimonio del de cuius, con corretta rideterminazione delle quote di spettanza di ciascun erede, ed eventuale riduzione delle disposizioni che dovessero risultare lesive della quota di riserva di e, per l'effetto, con condanna di CP_1
al conferimento o al pagamento, a , del bene o dell'importo che risulterà Parte_1 CP_1
provato.
pagina 3 di 39 b) Accertare e dichiarare la nullità (e/o la lesività della quota di riserva spettante a ) CP_1 della donazione indiretta dell'immobile di Via Lando n. 27 da a;
e, previa CP_4 CP_5 riduzione e/o collazione in natura o al valore attualizzato all'apertura della successione, procedersi alla corretta ricostruzione del patrimonio del de cuius, con corretta rideterminazione delle quote di spettanza di ciascun erede, ed eventuali riduzioni delle disposizioni che dovessero risultare lesive della quota di riserva di e, per l'effetto, con condanna dei beneficiari al conferimento o al CP_1 pagamento a del bene o dell'importo che risulterà provato. CP_1
c) Accertare e dichiarare la nullità della donazione (e/o la lesività della quota di riserva spettante a
) dell'immobile di Via Callegari n. 14 angolo via Lando (il panificio); e, previa riduzione CP_1
e/o collazione mediante imputazione (attesa la vendita) procedersi alla corretta ricostruzione del patrimonio del de cuius, con corretta rideterminazione delle quote di spettanza di ciascun erede, ed eventuali riduzioni delle disposizioni che dovessero risultare lesive della quota di riserva di CP_1
e, per l'effetto, con condanna dei beneficiari al conferimento o al pagamento a
[...] CP_1 del bene o dell'importo che risulterà provato.
3) Rigettarsi, in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda di nullità e/o annullamento e/o simulazione, dell'atto di vendite e costituzione di mantenimento del 07.02.2003 Notaio rep. Per_2
14252 racc. 5282, per le esposte ragioni di fatto e di diritto;
4) Rigettarsi – limitatamente alla sola parte adempiente – l'avversa domanda di CP_1 risoluzione per inadempimento dell'atto di vendite e costituzione di mantenimento del 07.02.2003
Notaio rep. 14252 racc. 5282 e, conseguentemente, dichiararsi salvi i diritti acquistati da Per_2
sull'appartamento sito in AD, via Lando n. 29; CP_1
5) Accertato l'esclusivo inadempimento di , agli obblighi di mantenimento personali ed Persona_1 infungibili (“intuitu personae”) dallo stesso personalmente e separatamente assunti, nei confronti di con la sottoscrizione dell'atto di vendite e costituzione di mantenimento del 07.02.2003 CP_4
Notaio rep. 14252 racc. 5282; dichiararsi la parziale risoluzione dei contratto di vendite e Per_2
costituzione di mantenimento del 07.02.2003, limitatamente al solo trasferimento del di Via Parte_3
Palestro n. 7 a favore di – (salvi l'efficacia e i diritti acquisiti da Persona_1 CP_1 sull'appartamento di via Lando 29) – e conseguentemente, previa condanna del Sig. Persona_1 alla restituzione al patrimonio del de cuius dell'immobile sito in AD, Via Palestro n. 7, in natura o al valore attualizzato all'apertura della successione, procedersi alla ricostruzione del patrimonio ed alla corretta determinazione e divisione delle quote con reintegra di nella quota di CP_1
pagina 4 di 39 riserva ad essa spettante che dovesse risultare lesa. In subordine: Nel caso in cui l'intero contratto dovesse interamente essere dichiarato risolto per colpa di , accertare l'esclusiva Persona_1
responsabilità contrattuale di ed il principale inadempimento dello stesso agli obblighi Persona_1 assunti nei confronti di condannarsi lo stesso a risarcire a l'importo CP_4 CP_1 corrispondente al valore della prestazione di questa, nella misura quantificata di €. 90.000, oltre al valore dell'immobile di via Lando 29 (oltre interessi e rivalutazione monetaria);
6) Nell'ipotesi in cui venisse accolta la domanda attorea di nullità/ annullamento/ simulazione/ risoluzione per inadempimento, del contratto di Vendite e Costituzione di Mantenimento Vitalizio stipulato in data 07.02.2003 Notaio rep. 14252 racc. 5282; condannarsi l'eredità e gli Per_2
eredi personalmente alla restituzione, a favore della convenuta del valore CP_1
corrispondente alla specifica prestazione di mantenimento comunque prestata da a CP_1
favore di , nella misura di 90.000,00 indicata in contratto 07.02.2003 (e/o in quella che CP_4
verrà provata in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo anche per indebito arricchimento oggettivo del patrimonio di e quindi CP_4 dell'eredità;
7) In ogni caso, nei limiti e nelle facoltà derivanti dall'accettazione con il beneficio di inventario per
; sia per quanto riguardi i limiti ai debiti dell'eredità; sia per quanto riguarda la CP_1
legittimazione ad agire in riduzione ex art. 564 c.p.c. nei confronti di soggetti non chiamati o che abbiano rinunciato;
8) Con vittoria di spese di lite e compensi del presente giudizio oltre ad oneri ed accessori compreso il rimborso forfettario delle spese generali e C.P.A.
9) In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate, da 1 a 8, della memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. n. 2) del 30.09.2019, nella parte in cui non sono state ammesse, attesa la loro natura funzionale alla corretta ricostruzione dell'asse ereditario e alla quantificazione dei debiti dell'eredità ex art. 230 bis a favore di CP_1
Si richiamano tutti i documenti prodotti”.
Per parte convenuta , in qualità di erede di : Controparte_2 Persona_1
“Nel merito:
pagina 5 di 39 1) rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda di nullità per mancanza di alea dell'atto di vendite e costituzione di mantenimento del 7.02.2003 del Notaio rep. 14252 Per_2
racc. 5282;
2) rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, nonché prescritta, la domanda di nullità e/o inefficacia per simulazione ex art. 1414 c.c. dell'atto di vendite e costituzione di mantenimento del
7.02.2003 del Notaio rep. 14252 rac. 5282; Per_2
3) rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda di risoluzione per inadempimento da parte del sig. dell'atto di vendite e costituzione di mantenimento del 7.02.2003 del Persona_1
Notaio rep. 14252 rac. 5282, proposta sia dagli attori che dalla convenuta e Per_2 CP_1 conseguentemente rigettarsi la chiamata in causa “trasversale” richiesta da parte convenuta.
In via istruttoria, ammettersi i mezzi istruttori indicati nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 del
26/09/2019 e n. 3 c.p.c. del 21/10/2019 da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre accessori come per legge”.
Per la terza chiamata : Controparte_3
Nel merito: Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare tutte le domande proposte dalla convenuta sig.ra
in quanto inammissibili e/o nulle e/o prescritte e comunque infondate in fatto ed in CP_1
diritto per le motivazioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e segg. mod.
In via istruttoria: in modifica dell'ordinanza del 25.2.2020, ammettersi i mezzi di prova indicati nella
2° memoria ex art. 183 c.p.c. del 30.9.2019 da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
Si dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove delle altre parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Vicenda processuale e domande delle parti
La causa ha ad oggetto la successione di , deceduto in data 5.6.2015, cui concorrono i figli CP_4
e i nipoti e in rappresentazione del padre CP_1 Persona_1 Parte_1 Parte_2
premorto . CP_5
e esperivano azione di riduzione e divisione nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1
. Persona_1
pagina 6 di 39 Gli attori allegavano che il nonno era titolare di un'impresa familiare, avente ad oggetto CP_4
attività di panificio e vendita al minuto di generi alimentari sita in AD, via Callegari, gestita insieme ai tre figli e e alla nuora , moglie di;
l'attività CP_1 Per_1 CP_5 Controparte_3 CP_5
cessava nel febbraio 2003.
Secondo quanto allegato in atto di citazione, con contratto del 7.2.2003 a rogito Notaio , Per_2 denominato “Vendite e costituzione di mantenimento vitalizio”, disponeva di tutti i propri CP_4
beni immobili in favore dei figli e . CP_1 Persona_1
In particolare, con tale contratto il de cuius vendeva la nuda proprietà della propria abitazione, sita in via Lando n. 29 AD, alla figlia nonché la nuda proprietà del negozio/laboratorio CP_1 artigianale, sito via Palestro n. 7 a AD, al figlio , al prezzo di € 115.000,00 per Persona_1 ciascun immobile, quindi per complessivi € 230.000,00; nel contratto veniva previsto il pagamento del corrispettivo mediante il versamento di € 50.000,00 in sede di stipula e, con riferimento alla residua somma di € 180.000,00, mediante l'assunzione da parte di entrambi i figli, ciascuno per la propria quota, dell'obbligo di provvedere al mantenimento del padre per tutta la durata della vita.
Gli attori sostenevano, in primo luogo, la nullità del contratto sopra menzionato per difetto di causa, ed in particolare per assenza dell'elemento essenziale dell'alea, ai sensi dell'art. 1418 c.c.; dalla comparazione delle prestazioni dedotte in obbligazione, risulterebbe infatti una sproporzione tra il valore della nuda proprietà degli immobili trasferiti e il valore delle prestazioni assistenziali dovute, tenuto conto che, alla sottoscrizione dell'atto, il de cuius aveva già 83 anni e risultava affetto da morbo di Parkinson e cardiopatia ischemica, essendo invece irrilevante che il decesso fosse avvenuto dodici anni dopo.
In secondo luogo, secondo la prospettazione degli attori, il contratto in questione avrebbe dissimulato una donazione ex art. 1414 c.c. o avrebbe rappresentato, quantomeno, una donazione mista, costituendo la sproporzione tra le prestazioni dedotte in obbligazione e il rapporto di parentela tra le parti indici dello spirito di liberalità del de cuius.
A tal ultimo riguardo, gli attori deducevano che la provvista utilizzata per gli assegni bancari versati alla stipula, pari ad € 50.000,00, provenisse dallo stesso de cuius, come risulterebbe dal prelievo dal libretto di deposito a lui intestato in data 20.1.2003 e dal successivo versamento della medesima somma, sul suo conto, in data 10.2.2003.
In terzo luogo, gli attori chiedevano la risoluzione per inadempimento del contratto menzionato ai sensi dell'art. 1453 c.c., in quanto i convenuti non avrebbero mai adempiuto agli obblighi assunti, dal pagina 7 di 39 momento che aveva continuato a vivere nella propria abitazione, accudito da badanti da lui CP_4
personalmente retribuite e senza alcun onere a carico dei figli;
mentre aveva continuato a CP_1
coadiuvare il padre nella gestione della vita privata – senza comunque assumere alcun onere diverso e ulteriore rispetto al passato -, il convenuto non aveva prestato alcuna assistenza, Persona_1
nemmeno morale, nei confronti del padre.
Nell'atto introduttivo veniva inoltre allegato che la convenuta era cointestataria, insieme CP_1
al padre, del libretto di deposito n. 600/101689, acceso presso Cassa di Risparmio del Veneto, con saldo rimanente alla sua estinzione (23.3.2005) pari a € 27.659,26, prelevato e incassato dalla convenuta.
e allegavano, inoltre, che il de cuius aveva trasferito ai convenuti, oltre alla Parte_1 Parte_2
nuda proprietà degli immobili indicati, tutti i propri beni mobili;
nello specifico, il libretto di risparmio intestato al de cuius veniva depauperato nel tempo in favore dei convenuti, risultando plurimi prelievi di ingente importo, acquisti di titoli ed esecuzione di investimenti non rinvenuti nel relictum all'apertura della successione;
tali operazioni sarebbero state eseguite per lo più a beneficio della convenuta la quale risultava titolare, presso lo stesso istituto bancario, di diversi conti CP_1 amministrati con titoli per oltre € 225.000,00, acquistati con provvista del padre (come dimostrerebbe l'addebito di € 28.000,00 per acquisto titoli CA e successivo carico dei medesimi titoli su conto amministrato intestato alla convenuta); tali elargizioni sarebbero tutte donazioni nulle, per difetto della forma solenne ex art. 782 c.c.
Gli attori, facendo presente che il convenuto aveva rinunciato all'eredità di Persona_1 CP_4
, concludevano come in epigrafe chiedendo, previe le declaratorie di nullità, simulazione o
[...]
risoluzione del contratto di mantenimento vitalizio, nonché di nullità delle donazioni di denaro e titoli prive della forma solenne, la ricostruzione dell'asse ereditario ai fini della reintegrazione della loro quota di riserva (quali eredi in rappresentazione di ) e successiva divisione. CP_5
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa di CP_1 CP_3
(madre degli odierni attori) in qualità di terza donataria, secondo quanto allegato in comparsa
[...]
di costituzione.
La convenuta rilevava di aver accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario ritenendo di essere, pertanto, l'unica a poter agire in riduzione nei confronti di soggetti non coeredi ovvero rinuncianti;
contestava la ricostruzione attorea e chiedeva l'integrale rigetto delle domande formulate nell'atto di citazione, deducendo in particolare di essersi occupata del padre sin dal 1996 (anno in cui era deceduta pagina 8 di 39 la madre), sia in termini di cura personale che professionale, senza mai percepire alcun contributo previdenziale;
il fratello , invece, non aveva mai offerto alcun contributo materiale e Persona_1
personale al mantenimento paterno, nemmeno dopo la stipula del contratto dedotto in citazione. allegava, dunque, l'inadempimento del contratto del 7.2.2003 da parte del solo CP_1 [...]
, chiedendo la risoluzione parziale dello stesso, con riferimento alla sola cessione del panificio Per_1
a quest'ultimo, non avendo egli adempiuto alle prestazioni dedotte in obbligazione ed escludendo un obbligo di mantenimento solidale a carico dei convenuti, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'esclusiva colpa contrattuale di . Persona_1
In subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea volta alla caducazione del contratto di mantenimento, la convenuta eccepiva un credito nei confronti dell'asse ereditario del valore corrispondente alla propria prestazione lavorativa alle dipendenze di dal 2.7.2003 al CP_4
5.6.2015, con retribuzione commisurata ad una lavoratrice con inquadramento di badante al livello massimo, attesa la prestazione di attività in orari anche notturni e festivi;
rilevava, inoltre, l'esistenza di un'impresa familiare era sempre stata riconosciuta dagli stessi attori, oltre che attestata dal c.t.u. resa nel giudizio promosso da contro che aveva rilevato l'esistenza di un Controparte_3 CP_4 rapporto ai sensi dell'art. 230 bis c.c. costituito tra e CP_4 Controparte_3 CP_1 quantificando la quota di partecipazione agli utili di quest'ultima nel 29%, corrispondente ad €
94.312,02 e allegando, sempre in via subordinata, un debito della massa nei propri confronti di tale importo.
Con riferimento alle liberalità effettuate in vita dal de cuius, rilevava che questi aveva donato in vita alcuni immobili agli attori.
In particolare, l'immobile sito in AD, via Lando n. 27, sarebbe stato acquistato con atto di compravendita del 22.6.2001 da disoccupata, per L. 166.000.000, con denaro di Parte_1 CP_4
, il quale aveva corrisposto a tale titolo la somma complessiva di L. 165.500.000, a mezzo assegni
[...]
circolari (uno pari a L. 50.000.000 del 21.5.2001 intestato a e altri due, in data 22.6.2001, Parte_1
di importo pari a L. 57.750.000 ciascuno e intestati ai due venditori), tutti prelevati dal libretto di deposito n. 600/101689/S intestato al de cuius; quest'ultimo aveva prelevato, inoltre, ulteriori L.
34.500.000 in data 22.6.2001, consegnati in contanti a per i lavori di ristrutturazione Parte_1 dell'immobile.
pagina 9 di 39 La convenuta deduceva che anche il panificio sito in AD, via Callegari all'angolo via Lando, fosse stato oggetto di donazione da parte del de cuius nei confronti dei figli e , CP_1 CP_5 Per_1
nonché nei confronti della nuora . Controparte_3
Secondo la ricostruzione fornita dalla convenuta, aveva infatti stipulato nel 1997 contratto CP_4 preliminare di compravendita dell'immobile adibito a panificio (già condotto in locazione e dove la famiglia svolgeva attività di impresa), al prezzo di L. 260.000.000,00; secondo quanto emerso nella c.t.u. esperita in un giudizio di lavoro promosso da contro , quest'ultimo Controparte_3 CP_4
aveva versato personalmente, a titolo di caparra confirmatoria e acconto, la somma di L.
200.000.000,00; il contratto definitivo veniva poi sottoscritto in data 1.4.1998, non più da , CP_4
bensì dai figli , e e dalla nuora al prezzo ufficiale di L. CP_5 CP_1 Per_1 Controparte_3
168.000.000, anche se il corrispettivo residuo, stando a quanto indicato nel preliminare, ammontava soltanto a L. 60.000.000,00; tale ultima somma era stata corrisposta da , con tre assegni CP_4
circolari da L. 20.000.000 ciascuno, tutti datati 30.3.1998 e tratti sul libretto nominativo di risparmio a lui intestato;
i familiari acquirenti avevano poi rivenduto l'immobile incassando il prezzo per €
154.937,00 (come da successivo preliminare del 2.10.2002).
Secondo la convenuta, oltre alla donazione dell'immobile adibito a panificio, venivano impiegate dal de cuius somme anche per la ristrutturazione e l'avviamento dell'attività di panificio, per complessive
L. 400.000.000,00.
La convenuta dichiarava di imputare ex se la quota di ricavato dalla vendita del panificio CP_1
ricevuta (1/3, al pari di , mentre la quota riferita a e era Persona_1 CP_5 Controparte_3
pari ad 1/6 ciascuno).
Quanto, poi, all'abitazione attualmente di proprietà di , via Lando n. 27, secondo la CP_5 convenuta la stessa era stata acquistata negli anni '80 con provvista del de cuius, in quanto CP_5
aveva sempre lavorato come dipendente del padre, producendo come prova una quietanza di
[...]
pagamento della somma di L. 62.000.000,00 da parte del padre in favore del figlio.
La convenuta contestava, infine, di aver beneficiato di alcun investimento in titoli, eccependo di essere formalmente cointestataria, insieme al padre, del conto di deposito per soli motivi di praticità, in quanto ella si occupava delle operazioni contabili del padre, sia durante l'attività, sia con riferimento alla vita domestica.
si costituiva in prima udienza, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Persona_1 confermando di aver rinunciato all'eredità del padre;
deduceva, inoltre, che solo e Persona_1
pagina 10 di 39 erano inquadrati nell'impresa come dipendenti, mentre pur non avendo un CP_5 CP_1
contratto di lavoro, aveva sempre gestito direttamente i beni del padre, essendo cointestataria del conto, senza alcun obbligo di rendiconto.
Con riferimento all'inadempimento del contratto di mantenimento, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea di risoluzione nonché di quella di risoluzione parziale formulata da CP_1
rilevando di aver sempre vissuto al piano superiore dell'abitazione del padre, assistendolo
[...] moralmente e materialmente e contestando la presenza di una badante per l'assistenza del padre dopo la stipula del contratto del 2003, in quanto era stata assunta soltanto una colf;
il convenuto chiedeva in ogni caso il rigetto delle domande di nullità e simulazione del contratto medesimo formulate dagli attori, sulla base delle stesse eccezioni già sollevate da CP_1
A seguito di differimento della prima udienza per consentire la citazione del terzo da parte di CP_1
si costituiva con il medesimo patrocinio di parte attrice, eccependo la nullità
[...] Controparte_3
delle domande svolte nei suoi confronti da per indeterminatezza, non avendo questa CP_1
quantificato il valore della massa ereditaria e la lesione della propria quota di legittima e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande medesime perché prescritte e comunque infondate, rilevando, con riferimento all'acquisto del panificio del 1998, che il prezzo della compravendita era stato corrisposto dagli acquirenti con i proventi dell'attività lavorativa (come accertato dalla consulenza tecnica esperita in altro giudizio di lavoro, promosso dalla stessa ); contestava, inoltre, che le somme di denaro CP_3 indicate dalla convenuta fossero destinate all'acquisto ed alla ristrutturazione CP_1 dell'immobile adibito a panificio, con la conseguenza che il contratto non dovesse qualificarsi quale donazione simulata, né come donazione indiretta.
Quanto all'allegata donazione indiretta dell'abitazione di via Lando 27 a , la terza CP_5
chiamata eccepiva che il defunto marito, come confermato dalla stessa convenuta, aveva sempre lavorato presso il padre;
le somme corrispostegli costituivano la retribuzione del lavoro prestato e, in particolare, l'importo di L. 62.000.000 di cui alla quietanza prodotta dalla convenuta era riferito alla liquidazione per il lavoro prestato fino al 1988; evidenziava, infine, di essere ancora creditrice nei confronti di in virtù della sentenza n. 648/08 del DI del Lavoro di AD, CP_4
riservandosi di agire esecutivamente nei confronti degli eredi per il residuo credito ancora dovuto.
All'udienza del 27.6.2019 gli attori eccepivano la prescrizione delle domande riconvenzionali della convenuta e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
pagina 11 di 39 Con la prima memoria istruttoria, si associava all'eccezione di prescrizione dell'azione CP_1
di simulazione, sollevata da nei confronti degli attori, rilevando che nei propri Persona_1
confronti non risultava formulata alcuna tempestiva contestazione o eccezione di prescrizione in ordine ai vantati crediti verso l'eredità paterna;
parte attrice aderiva all'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale svolta da nei confronti della terza chiamata , eccependo CP_1 Controparte_3 in via subordinata la mancata lesione della quota di legittima della convenuta e l'infondatezza, oltre che la prescrizione, della domanda di simulazione;
insisteva per il rigetto della domanda di Persona_1 riduzione formulata dagli attori, non avendo gli stessi accettato l'eredità con beneficio di inventario, nonché della domanda di riduzione formulata da in merito alla presunta donazione CP_1 indiretta del panificio di via Callegari, in quanto vaga, non provata e prescritta, oltre all'assenza nel merito di una effettiva lesione in capo alla medesima.
Con la seconda memoria istruttoria, produceva il testamento pubblico di del CP_1 CP_4
8.4.1998, pubblicato dal Notaio di AD soltanto in data 18.9.2019 (cfr. doc. 25 Per_2
convenuta), con cui, nominati eredi universali i tre figli , e , disponeva le Persona_1 CP_1 CP_5 seguenti attribuzioni: alla figlia l'appartamento sito in AD in via M. Lando n. 29; a CP_1
tutti e tre figli e in parti uguali tra loro il negozio sito in AD via CP_1 Per_1 CP_5
Palestro n.
7. Con il testamento il de cuius riconosceva, inoltre, di avere in vita beneficiato i figli CP_5
e con elargizioni in denaro quali anticipo della futura successione e, precisamente, pari
[...] Per_1
a L. 70.000.000 a e L. 60.000.000 a , come dimostrerebbe la quietanza CP_5 Persona_1
firmata dai beneficiari.
Con successiva ordinanza del 25.2.2020 veniva ordinato a di rendere il conto della CP_1
gestione di conti, redditi e patrimonio mobiliare di nonché a Cassa di Risparmio di CP_4
AD e IG (ora ES AN AO) la produzione in giudizio della documentazione relativa alle posizioni bancarie intestate a , e dal 1988 al 2015; veniva CP_4 CP_1 Persona_1 inoltre disposta c.t.u. diretta alla stima del valore commerciale dell'immobile intestato a
[...]
, sito in AD via Palestro 7, dell'immobile di sito in via Lando 27 e Per_1 Parte_1 dell'immobile di sito in via Lando 29, con riferimento all'apertura della successione, con CP_1 la nomina all'uopo dell'arch. ; la causa veniva, inoltre, istruita mediante escussione dei testi Per_3
e interrogatorio formale delle parti sui capitoli di prova orale ammessi.
pagina 12 di 39 Depositata la c.t.u. dell'arch. , veniva disposta c.t.u. contabile, volta a ricostruire sulla Persona_4
base della documentazione bancaria agli atti i trasferimenti di denaro dal de cuius ai figli, con nomina del dott. il quale depositava il proprio elaborato in data 25.3.2022. Persona_5
Con decreto del 3.5.2022, preso atto dell'intervenuta notifica alle controparti dell'evento, veniva dichiarata l'interruzione del processo per il decesso di;
riassunta la causa, si costituiva Persona_1
in giudizio in qualità di erede di , confermando le precedenti difese, Controparte_2 Persona_1
eccezioni e domande già proposte.
Assegnato alle parti termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni ed eventuali istanze di chiarimenti o integrazioni di c.t.u., con ordinanza del 13.7.2023 veniva disposta un'integrazione della consulenza contabile, volta ad acquisire ulteriore documentazione a riscontro dei rilievi effettuati nella prima relazione;
la relazione integrativa veniva depositata in data 13.12.2023 e sulla stessa veniva instaurato il contraddittorio in udienza.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, in tale sede, le parti concludevano come in epigrafe con note scritte depositate telematicamente;
previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il contratto di “vendite e costituzione di mantenimento vitalizio” stipulato tra il de cuius e i figli e in data 7.2.2003 CP_1 Per_1
Con riferimento alle domande degli attori relative al contratto del 7.2.2003, va preliminarmente rilevato che ha eccepito la prescrizione dell'azione di simulazione, essendo decorsi più di dieci Persona_1 anni dal compimento dell'atto; a tale eccezione si è associata con la prima memoria ex CP_1
art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
, ritualmente citato in giudizio, ha peraltro formulato l'eccezione costituendosi soltanto Persona_1 alla prima udienza, così incorrendo nelle decadenze e preclusioni indicate dall'art. 167 c.p.c., tra le quali rientra la facoltà di eccepire la prescrizione delle pretese di controparte;
altrettanto tardiva è
l'eccezione sollevata da in quanto formulata soltanto con la prima memoria istruttoria. CP_1
Per l'effetto, l'eccezione di prescrizione è inammissibile.
Nel merito, con contratto del 7.2.2003 denominato “Vendite e costituzione di mantenimento vitalizio”
(cfr. doc. 4 attori), cedeva ai figli e , rispettivamente, la CP_4 CP_1 Persona_1
nuda proprietà della propria abitazione sita in AD, via Lando 29 e la nuda proprietà del pagina 13 di 39 negozio/laboratorio sito in AD, via Palestro 7, per complessivi € 230.000,00 (€ 115.000,00 ciascuno); nell'atto di vendita era stato pattuito il pagamento del prezzo mediante il versamento della somma di € 50.000,00 in sede di stipula e, con riferimento ai restanti € 180.000,00, mediante l'assunzione da parte dei figli acquirenti, ciascuno per la rispettiva quota, dell'obbligo di provvedere al mantenimento per tutta la durata della vita del padre.
Gli attori hanno chiesto, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di nullità per difetto di alea, ovvero la declaratoria di inefficacia del contratto per aver simulato una donazione ex art. 1414 c.c. e, in via subordinata, la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento dei cessionari. ha contestato la ricostruzione attorea, eccependo la validità del contratto, in particolare CP_1
deducendo la differenza con il contratto di vitalizio in punto di alea (che, nel contratto di mantenimento, è doppiamente correlata alla durata della vita del beneficiario nonché all'oggetto della prestazione, non determinabile ex ante); ha inoltre eccepito l'intervenuto adempimento del contratto, per aver sostenuto in prima persona ogni necessità assistenziale del padre, chiedendo, in via subordinata, la risoluzione parziale del contratto nei soli confronti del convenuto , con Persona_1
riferimento alla cessione nei suoi confronti del panificio/laboratorio di via Palestro 7, per inadempimento di quest'ultimo ed escludendo la solidarietà delle obbligazioni in contratto, trattandosi di obblighi infungibili.
ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree, nonché di quella di risoluzione parziale Persona_1
nei propri confronti sollevata da deducendo di aver sempre abitato al piano superiore CP_1 rispetto all'abitazione del padre, assistendolo moralmente e materialmente.
Nel merito, ritiene il Collegio, all'esito dell'istruttoria orale e documentale esperita, che il contratto
“Vendite e costituzione di mantenimento vitalizio” dissimuli effettivamente una donazione in favore dei figli e . CP_1 Persona_1
Sussistono infatti plurimi elementi, emersi nel corso dell'istruttoria, idonei a dimostrare che il contratto stipulato in data 7.2.2003 dissimulasse una donazione.
In primo luogo, è documentalmente provato, oltre che confermato dalla c.t.u. esperita dal dott.
[...]
che i figli acquirenti e non avessero mai corrisposto la parte di prezzo in Per_5 CP_1 Per_1 denaro per € 50.000,00, i quali sono stati oggetto di un prelevamento dal conto corrente n. 600-
0101689S intestato a il 20.1.2003 (dunque in data prossima alla stipula dell'atto pubblico), CP_4 per transitare, nella misura di € 25.000,00 ciascuno, sui conti intestati ai figli, i quali restituivano la somma in data 10.2.2003.
pagina 14 di 39 Si veda, sul punto, oltre all'estratto del conto intestato a di cui al doc. 11 di parte attrice CP_4
(pag. 10), quanto esposto dal c.t.u. alle pagg. 12-13 della relazione finale: “vedasi movimento progressivo n.226 del 20/01/2003 dove il conto corrente n.600-0101689S, intestato , viene CP_4 addebitato per euro 50.000,00 con la causale “prelevamento”. L'importo parziale di detto prelevamento pari ad euro 25.000,00 risulta accreditato in data 20/01/2003 sul conto corrente n.
3504484H intestato a con la causale “versamento”…, mentre il restante importo di euro CP_1
25.000,00 risulta accreditato in data 21/03/2003 sul conto corrente n. 3504485E intestato a
[...]
…; vedasi movimento progressivo n.231 del 10/02/2003 dove il conto corrente n.600- Per_1
0101689S, intestato , viene accreditato per euro 50.000,00 con la causale “versamento”. CP_4
L'importo parziale di detto versamento pari ad euro 25.000,00 risulta addebitato in data 10/02/2003 sul conto corrente n. 3504484H intestato a con la causale “assegno n.403559721…, CP_1
mentre il restante importo di euro 25.000,00 risulta addebitato in data 10/02/2003 sul conto corrente
n. 3504485E intestato a … .”; il prelevamento di € 25.000,00 ciascuno da parte di Persona_1
e è avvenuto a mezzo assegni circolari, transitati sul conto n. 600-0101689S CP_1 Per_1
intestato a (cfr. pagg. 24 e 25 c.t.u.). CP_4
Alla luce della movimentazione neutra della somma di € 50.000,00 da e verso il conto del padre cedente, è accertato che tale somma, indicata in contratto quale corrispettivo parziale per la cessione della nuda proprietà degli immobili, non sia stata corrisposta da . Controparte_6
Quanto al restante corrispettivo di € 180.000,00, da adempiersi mediante il mantenimento vitalizio a carico dei figli e a favore del padre, ritiene il Collegio che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, la prestazione non fosse stata effettivamente eseguita, circostanza che rileva al fine di indagare la comune intenzione delle parti contraenti ai sensi dell'art. 1362 c.c., secondo cui occorre tenere conto del
“comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Il contratto prevedeva, sul punto, quanto segue: “in corrispettivo e a totale saldo delle rispettive quote di prezzo dovute, i signori e si obbligano, manifestando univoca Persona_1 CP_1
volontà in tal senso, verso il signor che accetta, a provvedere al suo mantenimento per CP_4 tutta la durata della vita di quest'ultimo. Detta obbligazione deve ritenersi comprensiva di vitto, alloggio, cure mediche, assistenza morale e materiale, nonché ogni altra prestazione atta a soddisfare
i bisogni di vita del signor . In particolare i signori e CP_4 Persona_1 CP_1
saranno tenuti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: - alle prestazioni di carattere
[...]
alimentare necessarie alla parte mantenuta, in conformità alle attuali abitudini di vita della stessa, con
pagina 15 di 39 approvvigionamento quotidiano, se necessario;
- all'assistenza morale, con effettuazione di visite, accompagnamento della parte mantenuta;
- alla fornitura di ogni genere di vestiario necessario alla parte mantenuta, sempre in conformità alle attuali abitudini di vita della stessa;
- alla conservazione dell'appartamento utilizzato dalla parte mantenuta in condizioni di pulizia ed igiene costanti, anche a mezzo di propri incaricati;
- all'assistenza medica necessaria, con espressa assunzione delle spese per le cure a domicilio o per il ricovero presso ospedali e/o case di cura. Le parti danno atto che, anche in considerazione del vicolo di filiazione che le lega, l'obbligazione di mantenimento in oggetto deve intendersi infungibile e, pertanto, da eseguirsi personalmente da ciascuna parte debitrice a propria personale cura e spese” (cfr. doc. 4 atto di citazione).
Dalle prove orali escusse in corso di causa, è emerso che , il quale disponeva pacificamente CP_4 di notevoli risparmi derivanti dalla pregressa attività imprenditoriale, nonché di una pensione per €
1.080,00 mensili oltre indennità di accompagnamento dal 2007 (cfr. docc. 9 e 23 di parte attrice), avesse continuato a sostenere in prima persona le spese per le proprie necessità di cura e assistenza ed era assistito, quotidianamente, da badanti con lui conviventi anche dopo la stipula del contratto del
2003.
La convenuta in sede di interrogatorio formale, ha integralmente confermato le seguenti CP_1 circostanze allegate dagli attori: nel 2003, viveva nell'abitazione di sua proprietà in CP_4
AD, via Lando n. 29, accudito da una badante con lui convivente;
dal 2003 al 2015 CP_4
veniva assistito da badanti conviventi presso la sua abitazione;
le badanti, che si erano susseguite dal
2003 al 2015, prestavano assistenza diurna e notturna a le badanti provvedevano alla CP_4
pulizia della persona, del vestiario e della casa, alla preparazione e somministrazione dei pasti e a tutte le esigenze del sig. (cfr. capitoli di prova da 11 a 15 di parte attrice e verbale d'udienza del CP_4
23.9.2020).
Inoltre, sempre secondo la convenuta le retribuzioni delle badanti e i costi per vitto, CP_1 vestiario, medicinali e spese per l'abitazione venivano pagate non solo con i proventi della pensione di
(cfr. capitolo 20 parte attrice), ma anche grazie all'accompagnatoria e all'affitto del CP_4 negozio;
sebbene la convenuta abbia poi dichiarato che “se non bastavano le sue risorse integravo io e il più delle volte dovevo integrare”, la sua difesa non ha fornito alcuna dimostrazione di tali esborsi, con denaro personale, per coprire le spese del padre.
pagina 16 di 39 Oltre a quanto risulta in maniera inequivocabile dalla confessione della convenuta, e al fine di valutare anche la posizione del convenuto , va rilevato che la teste conoscente Persona_1 Testimone_1
della famiglia e vicina di casa, ha sostanzialmente confermato tutti i capitoli di prova di parte attrice.
Soprattutto, il medico di base dott. , sulla cui attendibilità non vi è ragione di Persona_6
dubitare, ha dichiarato di essersi sempre rapportato in via del tutto prevalente con le badanti del sig.
, il quale non era in grado di occuparsi autonomamente della cura della sua persona e delle CP_4 faccende domestiche: “… visitavo il Sig. una volta al mese, in visita programmata, trattandosi di CP_4 paziente critico. Vedevo che era assistito da una badante estranea alla famiglia. … in realtà l'ho visto passeggiare accompagnato dalle badanti, solo nei primi anni poi la situazione si è aggravata, le visite come ho detto venivano a domicilio. … con la sig.ra mi sentivo telefonicamente, talvolta ho CP_1 richiesto che fosse presente anche durante le visite per parlare delle problematiche del padre. … essendo il sig. mio paziente, quando veniva in ambulatorio, parlavo anche con lui del padre. Per_1
Comunque il rapporto più importante, come in altri casi di pazienti assistiti da badanti, anche in questo caso era prevalentemente con la badante, con la quale il paziente trascorreva la maggior parte del tempo, e quindi aveva maggior possibilità di riferire. …Posso dire che si interessava del CP_1
padre, ma secondo quello che ho visto io la somministrazione [dei farmaci] era seguita prevalentemente dalle badanti” (cfr. verbale 23.9.2020).
Il medico di base ha dunque escluso una prestazione di assistenza in via esclusiva o prevalente anche da parte del convenuto , riportando che, soltanto in qualche occasione, egli avesse ritirato delle Per_1
ricette per conto del padre.
A fronte di quanto confessato dalla convenuta e confermato dai testi indicati (soprattutto dal medico di base), le ulteriori testimonianze appaiono del tutto recessive, anche nelle parti in cui hanno confermato i capitoli dei convenuti.
Sul punto, va rilevato che la teste , pur avendo confermato i capitoli di , Tes_2 Persona_1 ha dichiarato di aver lavorato per lui soltanto dal 2014, per cinque ore al giorno;
l'attendibilità oggettiva della teste appare inficiata, peraltro, dalla sua conferma che si recasse dal Persona_1 padre anche alle “3,30/4,00 di notte nell'appartamento del padre per controllare la situazione e verificare se il padre fosse a letto o ancora sveglio” (cfr. capitolo 6 convenuto), posto che la conoscenza di tale circostanza è incompatibile con le effettive ore di lavoro prestate presso il convenuto.
pagina 17 di 39 Quanto al teste secondo cui tutte le attività di assistenza del de cuius erano svolte da Testimone_3 lui e dalla sua moglie va osservato che si deve dubitare dell'attendibilità soggettiva del CP_1
testimone, stante il suo rapporto di coniugio con la convenuta (egli era anche cointestatario di rapporti bancari su cui si è svolta la c.t.u. contabile, v. infra) e, in ogni caso, ha reso dichiarazioni incompatibili con la stessa confessione della convenuta;
analoga considerazione vale per quanto riportato dalla teste
. Tes_4
In ogni caso, anche a ritenere confermato che i convenuti fossero presenti nella vita del padre e, quindi, lo aiutassero nelle incombenze quotidiane, quali la somministrazione occasionale di farmaci, colazione al bar, trasporti in auto per le visite mediche, tali circostanze non sono comunque idonee a contrastare il dato oggettivo che fosse assistito in maniera continuativa da badanti, da lui stesso CP_4
retribuite.
È del tutto evidente, dunque, che i figli avessero mantenuto comportamenti di mera assistenza morale nei confronti del padre, riconducibili, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, ad una spontanea esecuzione di doveri morali e sociali ex art. 2034 c.c., ma non certo all'adempimento di un'obbligazione di mantenimento vitalizio, descritta in contratto come infungibile e da eseguirsi
“personalmente da ciascuna parte debitrice a propria personale cura e spese”.
La presenza di personale qualificato, assunto con contratto (cfr. doc. 15 attori) e retribuito da CP_4
esclude in radice che i figli avessero adempiuto all'obbligazione da loro assunta con il contratto
[...] del 2003, ciò che induce a ritenere, a fronte della mancata reazione del cedente all'inadempimento dei cessionari, che sin dalla stipulazione del contratto il de cuius intendesse arricchire i figli con un'elargizione a titolo gratuito e per spirito di liberalità.
La tesi della donazione dissimulata è avvalorata dal rapporto di filiazione tra le parti contraenti, nonché dalla scelta dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni (cfr. doc. 4 attori), forma non prevista a pena di nullità per il contratto formalmente stipulato, ma richiesta ad substantiam per la validità della donazione.
Ciò posto, va accolta la domanda di simulazione del contratto del 7.2.2003 in quanto dissimulante una donazione, da ritenersi valida sussistendo appunto i requisiti di forma ex art. ex art. 48 L. n. 89/1913, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande proposte in relazione al medesimo contratto
(nullità per difetto di alea e risoluzione per inadempimento, quest'ultima formulata anche dalla convenuta nei soli confronti di ). Persona_1
pagina 18 di 39 Dall'accoglimento della domanda di simulazione discende la necessità di stimare il valore della donazione al momento dell'apertura della successione.
In presenza di vendita simulata della nuda proprietà di un immobile con riserva di usufrutto, come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “La collazione per imputazione dell'immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante
(ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 c.c.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso”
(cfr. cfr. Cass. Civ. 25474/2010; Cass. Civ. 18211/2020).
Il calcolo del valore degli immobili va dunque rapportato, al momento dell'apertura della successione
(5.6.2015), con riferimento alla piena proprietà.
Per la stima del valore dei beni si fa riferimento a quanto valutato dal c.t.u. arch. , il Persona_4
quale ha fornito puntuale resoconto dei criteri adottati e risposto in maniera esaustiva alle osservazioni dei consulenti di parte.
Va precisato che il c.t.u. ha stimato soltanto il valore della nuda proprietà dell'immobile sito in via
Palestro, 7, conferito a , pari ad € 185.428,10 al momento di apertura della successione. Persona_1
Il valore della piena proprietà di tale immobile va dunque ricavato, applicando le tabelle per il calcolo del valore dell'usufrutto del 2015, tenendo conto dell'età del de cuius al momento dell'apertura della successione (95 anni), secondo cui il valore dell'usufrutto era pari al 10% del valore dell'immobile; per l'effetto, il valore della piena proprietà del panificio di via Palestro n. 7 al tempo dell'apertura della successione è pari ad € 206.031,22.
Il valore della piena proprietà dell'appartamento sito in via Lando 29, conferito a (la CP_1 quale lo ha successivamente venduto in data 15.12.2016), è stato invece stimato dal c.t.u. in €
167.307,25 al 5.6.2015.
3. Donazioni allegate da CP_1
pagina 19 di 39 Occorre, a questo punto, esaminare le liberalità effettuate dal de cuius nei confronti degli attori, allegate dalla convenuta la quale ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione della natura CP_1
liberale dei negozi indicati in comparsa di costituzione, nonché la riduzione di quelle che risultino lesive della propria quota di legittima.
Va preliminarmente rilevato che ha eccepito la nullità delle domande svolte dalla Controparte_3
convenuta nei propri confronti, per indeterminatezza del petitum e dei fatti posti a CP_1 fondamento delle proprie domande, non avendo quest'ultima quantificato il valore della massa ereditaria, né la lesione della propria quota di legittima;
gli attori hanno aderito a tale eccezione con la prima memoria istruttoria.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In punto di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha indicato la necessità di una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che il fine ultimo dell'istituto risiede nell'esigenza di consentire alla controparte di comprendere le richieste avversarie e di predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. civ. 8077/2012, Cass. civ. 27670/2008).
Nel caso di specie, la convenuta ha esposto le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'azione di riduzione delle liberalità lesive della propria quota di riserva, non impedendo la formulazione di eccezioni e difese avversarie e consentendo, dunque, il contraddittorio sul punto.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con specifico riferimento all'azione di riduzione, ha poi precisato che in caso di allegazione della lesione della quota di riserva non sia necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, potendo il richiedente allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, n. 18199 del 2.9.2020).
Tali elementi sono sufficienti ad escludere la nullità delle domande svolte da per CP_1 indeterminatezza, laddove la valutazione circa l'assolvimento dell'onere di allegazione e prova dei fatti posti a fondamento della domanda sarà compiuta affrontando il merito di ciascuna domanda.
Si prosegue dunque all'accertamento delle liberalità effettuate dal de cuius, allegate dalla convenuta
CP_1
3.1 L'immobile di via Lando n. 27 a AD intestato a Parte_1
pagina 20 di 39 Secondo le allegazioni della convenuta, con atto di compravendita del 22.6.2001 Parte_1 all'epoca disoccupata, aveva acquistato per L. 166.000.000 l'immobile di via Lando n. 27 dai venditori e (cfr. atto di compravendita doc. 1 convenuta) con provvista di , il Controparte_7 CP_8 CP_4 quale aveva corrisposto in favore della nipote L. 165.500.000 per l'acquisto, oltre ad ulteriori L.
34.500.000 per la ristrutturazione.
In particolare, il de cuius avrebbe personalmente provveduto al pagamento del prezzo a mezzo tre assegni circolari: un assegno intestato a di L. 50.000.000 del 21.5.2001 e due assegni Parte_1 circolari, entrambi del 22.6.2001 ed intestati ai venditori dell'immobile, per L. 57.750.000 ciascuno.
La circostanza è stata contestata dagli attori, che hanno eccepito in ogni caso il difetto di prova dell'animus donandi.
Delle allegazioni della convenuta sussiste prova documentale, in quanto gli assegni sopra indicati, per complessivi L. 165.000.000,00 risultano emessi dal libretto di deposito n. 600/101689/S intestato a
, nel mese precedente e contestualmente alla data del rogito stipulato da (cfr. CP_4 Parte_1
estratto conto doc. 11 attori, pag. 8, in cui sono registrate emissioni di assegni circolari in CP_4
data 21.5.2001 per L. 50.000.000,00 e in data 22.6.2001 per L. 115.000.000,00); la convenuta ha inoltre prodotto copia degli assegni e la relativa documentazione bancaria, a dimostrazione dell'effettiva provenienza della provvista dal conto di e dell'intestazione degli assegni a CP_4
per L. 50.000.000,00 e ai venditori e , per L. 57.750.000,00 Parte_1 Controparte_7 CP_8
ciascuno (cfr. docc. da 3 a 7 comparsa di costituzione . CP_1
La circostanza è stata confermata in sede di c.t.u. contabile, che ha riscontrato l'emissione degli assegni circolari dal conto n. 600/101689S, intestato al solo (cfr. pagg. 17 e 18 c.t.u. dott. CP_4
. Per_5
Del resto, è agli atti la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 7.10.2013 la quale, nel decidere la controversia promossa dal de cuius nei confronti della nipote proprio per la restituzione di € Pt_1
165.000,00 (recte L. 165.000.000,00, somma erogata, secondo la difesa di , alla nipote a CP_4 titolo di mutuo), ha accertato che tali somme non fossero state consegnate all'odierna attrice, ma “quasi completamente versate dal direttamente al venditore”, circostanza idonea ad escludere un CP_1 contratto di mutuo e che induce, invece, a ritenere la sussistenza “di una donazione indiretta dell'immobile” (cfr. doc. 22 attori).
Il Collegio concorda con la qualificazione del negozio allegato dalla convenuta quale donazione indiretta, ritenendosi provato l'animus donandi in via presuntiva ex art. 2729 c.c., tenendo conto del pagina 21 di 39 rapporto di parentela delle parti e dello stato di disoccupazione della nipote del de cuius all'epoca del contratto (come si evince dall'atto pubblico di compravendita), da valutarsi unitamente all'impossibilità di percorrere l'interpretazione alternativa, circa il perfezionamento di un contratto di mutuo, stante la decisione della Corte d'Appello di Venezia nella sentenza sopra citata.
Tenuto conto, da un lato, che il corrispettivo di compravendita era stato pagato quasi integralmente ai venditori e, dall'altro lato, della contiguità temporale del pagamento a rispetto alla data di Parte_1
stipula del contratto definitivo, tale da disvelare un proposito unitario del disponente, deve ritenersi che la fattispecie in esame configuri una donazione indiretta, la quale si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso a un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (cfr. Cass. Civ. ord. n. 9379 del 21.5.2020; si veda anche, con riferimento alla parte di corrispettivo versata direttamente a Cass. Civ. n. 11491 del 23.5.2014, secondo cui Pt_1
“le donazioni di denaro finalizzate all'acquisto di un bene… costituiscono donazione indiretta di quel bene poiché, in presenza di collegamento tra la messa a disposizione del denaro e il fine specifico dell'acquisto del bene, la compravendita costituisce lo strumento del trasferimento del bene, oggetto dell'arricchimento del patrimonio del destinatario”).
Anche in questo caso, occorre accertare il valore del bene al tempo di apertura della successione, ai fini della riunione fittizia e della collazione.
Secondo la stima del c.t.u. arch. , il valore dell'immobile di via Lando n. 27 al 5.6.2015 era Per_3 pari ad € 154.580,87.
Quanto, invece, alla somma di ulteriori L. 34.500.000,00, che secondo la convenuta sarebbero stati corrisposti dal de cuius all'attrice per la ristrutturazione del medesimo immobile, si osserva che il prelievo allegato risulta dall'analisi del conto di , sempre in data 22.6.2001 (la stessa di CP_4
emissione degli assegni circolari di cui sopra, cfr. doc. 11 pag. 8 attori); la circostanza è stata riscontrata anche dal c.t.u. dott. nella consulenza contabile. Per_5
Tuttavia, non vi è alcuna prova in atti che tale somma fosse stata effettivamente consegnata a Pt_1
(la quale ha contestato la circostanza), né che l'immobile da lei acquistato avesse bisogno di una
[...] ristrutturazione per tale valore;
per l'effetto, la contiguità temporale tra il prelievo di L. 34.500.000,00 e l'emissione degli assegni per l'acquisto dell'immobile costituisce un mero indizio, isolato e sfornito di precisi riscontri circa la corresponsione della somma alla nipote, per la causale indicata dalla convenuta
CP_1
pagina 22 di 39 Di conseguenza, non può dirsi accertata anche la donazione della somma di L. 34.500.000,00 a favore di Parte_1
3.2. Il panificio di via Callegari 14, angolo con via Lando
ha chiesto che venga accertata la donazione del panificio di via Callegari, acquistato CP_1
dalla convenuta stessa, nonché da , e , in data 1.4.1998. Persona_1 CP_5 Controparte_3
La convenuta ha allegato, a fondamento della domanda, che con contratto preliminare di compravendita del 1997, si era obbligato ad acquistare, dalle promittenti venditrici CP_4
e , il panificio di via Callegari n. 14, dove già veniva esercitata l'attività di Parte_4 CP_9
impresa familiare in locazione, al prezzo dichiarato di L. 260.000.000 (cfr. doc. 11 convenuta); nel preliminare veniva indicato l'intervenuto versamento, da parte del promissario acquirente, della somma di L. 100.000.000,00 quale caparra (cfr. punto 4 del contratto) e di ulteriori L. 100.000.000,00 quale acconto (in calce al contratto); in data 1.4.1998, i figli del de cuius e e la nuora CP_1 CP_5 Per_1
stipulavano contratto definitivo di compravendita, per il prezzo indicato di L. Controparte_3
168.000.000,00 (cfr. doc. 14 convenuta) e, in data 30.3.1998, dal conto personale di CP_4
venivano emessi tre assegni circolari, per L. 20.000.000,00 ciascuno (cfr. doc. 11 attori pag. 3, emissione assegni circolari per L. 67.000.000,00 complessivi e copie assegni di cui ai docc. 15, 16 e 17 convenuta), intestati a e girati ed incassati, i primi due da e CP_1 Controparte_10
per conto delle venditrici e il terzo dal Notaio . CP_11 Per_2
La convenuta ha inoltre richiamato, a conferma della propria tesi, la ricostruzione della vicenda inerente all'acquisto del panificio di via Callegari di cui alla c.t.u. esperita nella controversia per crediti di lavoro, promossa nel 2003, da nei confronti di . Controparte_3 CP_4
Gli attori e la terza chiamata hanno chiesto il rigetto della domanda della convenuta relativa al panificio in oggetto, contestando che l'acquisto fosse avvenuto da parte di a titolo di donazione. CP_4
In primo luogo, va dato conto che il c.t.u. alle pagg. da 19 a 22 della sua relazione, ha dato Per_5 conto dell'emissione di assegni circolari dal conto personale di , tra il dicembre 3.12.1997 e CP_4
il 30.3.1998 (dunque in epoca contestuale alla stipula sia del preliminare che del definitivo di compravendita) per la somma complessiva di L. 102.000.000,00; la ricostruzione deriva sia dai docc. da 12 a 17 di parte convenuta (emissione di due assegni per L. 17.500.000,00 ciascuno in data
3.12.1997 a favore delle promittenti venditrici e per L. 20.000.000,00 ciascuno, in data 30.3.1998, intestati a e incassati da , e il Notaio ), sia CP_1 Controparte_10 CP_11 Per_2
pagina 23 di 39 dall'analisi del conto corrente n. 101689S del de cuius, che evidenzia l'emissione di assegni circolari per L. 35.000.000,00 al 3.12.1997 e per L. 67.000.000,00 (riscontrando solo parzialmente i docc. da 15
a 17 della conventa) al 30.3.1998; non vi è traccia, invece, del pagamento della somma di L.
200.000.000,00, indicata nel contratto preliminare quale prezzo di compravendita.
Anche ritenendo provati i pagamenti sopra ricostruiti, non si ritiene che sussistano elementi univoci e concordanti, idonei a ritenere la sussistenza, nella fattispecie in esame, dell'animus donandi in capo al de cuius, considerando, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione agli atti, il contesto in cui è intervenuta la compravendita del panificio in oggetto.
Va infatti considerato che l'immobile acquistato, prima della compravendita, era già adibito a negozio e forno dallo stesso e che la sua attività veniva gestita con la collaborazione dei figli CP_4 CP_1
e e della nuora , tramite impresa familiare ex art. 230 bis c.c. Per_1 CP_5 Controparte_3
A tal riguardo, secondo la c.t.u. esperita nel giudizio di lavoro tra e , da cui Controparte_3 CP_4
possono trarsi argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., il de cuius aveva inteso, con l'operazione relativa all'acquisto del panificio, “ricompensare i propri collaboratori (non si spiegherebbe altrimenti la presenza in atti ddella sla e non anche degli altri coniugi dei figli) del lavoro svolto Controparte_3 all'interno dell'azienda, rendendoli partecipi dei risultati economici ottenuti fino a quel momento.
Infatti… partendo dal presupposto che gli utili erano modesti in bilancio, ma i bilanci non rappresentano fedelmente l'andamento economico dell'impresa, l'acquisto appare al sottoscritto quale capitalizzazione degli effettivi risultati economici maturati da e dai suoi collaboratori. CP_4
L'immobile è da considerarsi acquistato con gli utili non dichiarati dell'impresa” (cfr. doc. 10 convenuta, pagg. 15 e 16, ricostruzione invero incompatibile con la riconduzione della vicenda, da parte del medesimo c.t.u., ad una donazione indiretta).
La sussistenza, tra i figli e la nuora, di un'impresa familiare, nonché la destinazione CP_4 dell'immobile all'attività del panificio sin da prima della compravendita, induce a ritenere che l'acquisto non fosse avvenuto per spirito di liberalità, quanto piuttosto a titolo di remunerazione dei familiari, qui da considerarsi nella loro veste di collaboratori partecipanti agli utili d'impresa ex art. 230 bis c.c., per il lavoro svolto all'interno dell'azienda.
In definitiva, il collegamento del bene acquistato con l'impresa familiare sussistente tra le parti induce ad escludere che avesse sostenuto la relativa spesa donandi causa. CP_4
3.3 La donazione a dell'abitazione di via Lando n. 27 CP_5
pagina 24 di 39 Nella ricostruzione della convenuta il de cuius avrebbe beneficiato il figlio CP_1 CP_5
, acquistando in suo favore l'abitazione di via Lando 27 con propria provvista.
[...]
A fondamento dell'allegazione, la convenuta ha prodotto soltanto una quietanza datata 24.9.1988, rilasciata da per il pagamento da parte del padre della somma di L. 62.000.000,00 “per CP_5 liquidazione dell'azienda di famiglia dal 1978 al 1988” (cfr. doc. 20 convenuta), a dimostrazione delle elargizioni di denaro da parte del de cuius e della circostanza che avesse sempre e solo CP_5
lavorato come dipendente del padre.
L'allegazione relativa alla donazione dell'immobile di via Lando n. 27 a risulta del tutto CP_5
priva di supporto probatorio, posto che la quietanza sopra richiamata nulla prova circa la dazione di somme di denaro al figlio per spirito di liberalità, né tantomeno circa la provenienza dal de cuius della provvista per l'acquisto dell'abitazione.
4. I trasferimenti di denaro allegati dagli attori e la c.t.u. contabile
Gli attori hanno dedotto che avrebbe trasferito diverse somme di denaro ai convenuti. CP_4
In particolare, con riferimento al libretto di risparmio intestato al de cuius (cfr. doc. 11 attori), emergerebbero diversi prelievi di ingente importo, acquisti di titoli ed investimenti non rinvenuti nel relictum all'apertura della successione, eseguiti per lo più in favore di che era CP_1
cointestataria di rapporti bancari con il padre e titolare, presso il medesimo istituto di credito, di alcuni conti amministrati con depositi di titoli acquistati con provvista del padre.
I convenuti hanno contestato di essere destinatari di donazioni in denaro;
in particolare, CP_1
ha allegato di essere stata cointestataria e delegata su alcuni conti del padre per esigenze di mera praticità, occupandosi di tutte le operazioni contabili del padre, sia durante l'attività di impresa che successivamente nella vita domestica e, dunque, non ha beneficiato di alcuno dei trasferimenti elencati dagli attori.
I trasferimenti di denaro provenienti dai conti del de cuius e nei confronti di sono stati CP_1
l'oggetto principale della c.t.u. contabile del dott. depositata il 25.3.2022. Per_5
A seguito del deposito della prima relazione, dal momento che non era stato possibile ricostruire in maniera completa la provenienza e destinazione di tutti i trasferimenti ricostruiti dal c.t.u., è stata disposta integrazione della consulenza al fine di reperire ulteriore documentazione bancaria presso
ES AN AO e , nonché per acquisire la contabile di un bonifico di L. 159.999.993, in CP_12
entrata su conto intestato a qualche giorno prima rispetto ad un giroconto, per la medesima CP_4
pagina 25 di 39 somma, a favore di rapporto intestato a e al marito (cfr. ordinanza del CP_1 Testimone_3
13.7.2023); l'attività integrativa ha fornito risultati solo parziali, in quanto BA ES non ha potuto ottemperare all'ordine di esibizione per decorso dei termini di conservazione della documentazione, mentre ha trasmesso parte della documentazione richiesta (cfr. relazione integrativa c.t.u. CP_12
del 13.12.2023). Per_5
Tanto premesso, le risultanze della c.t.u., anche tenuto conto delle puntuali risposte alle osservazioni ai cc.tt.pp. delle parti convenute, sono condivise da questo Tribunale (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del c.t.u., circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Cass. civ., sez. I, n. 282 del
9.1.2009).
In primo luogo, le risultanze della c.t.u. hanno smentito alcune allegazioni degli attori, relative in particolare alla disponibilità, in capo a del saldo del deposito a risparmio del conto CP_1
600/101689 intestato al de cuius, nonché alla sottoscrizione di vari titoli CA da parte del de cuius
a beneficio della figlia: si vedano, sul primo punto, il doc. 49 prodotto dalla convenuta (proveniente dalla Cassa di Risparmio del Veneto e datata 24.3.2005, secondo cui “… Il libretto di deposito a risparmio nr. 01805/600/101689 cointestato ai clienti è stato estinto ed il saldo residuo versato sul libretto di deposito a risparmio nr. 01805/412/1416 intestato a ”) e la pag. 12 della CP_4 relazione del c.t.u., secondo cui l'importo era stato accreditato appunto su conto intestato al solo CP_4
; sui titoli CA “03/07 280 TM” per € 107.000,00, “08281 STUP” per € 30.000,00,
[...]
“02/023%” per € 30.000,00 e “02/05 TV” per € 30.000,00, si vedano le pagg. 15, 16, 17 e 28 c.t.u., secondo cui la documentazione bancaria acquisita non evidenzia il loro acquisto con provvista di
. CP_4
Il c.t.u. ha invece potuto riscontrare due trasferimenti a favore di CP_1
Il primo è relativo alla sottoscrizione di titoli CA “03/07 280 TM” del 3.11.2003, allegata dagli attori e già desumibile dal confronto tra i docc. 11 (conto personale di che riporta, a pag. CP_4
10, “sottoscrizione titoli CA-03/07 280 TM” il 3.11.2003 per € 28.000,00) e 14 degli attori
(situazione del deposito amministrato intestato a presso Cassa di Risparmio di AD e CP_1
IG al 30.9.2004, che riporta titoli “CA 03/07 280TM” con scadenza al 3.11.2004 e valore nominale di € 28.000,00).
L'allegazione degli attori relativa a questi titoli ha trovato piena conferma nella c.t.u. contabile, secondo cui “dall'analisi delle operazioni risulta che in data 03/11/2003 viene accreditato il conto
pagina 26 di 39 corrente 600-0101689S per euro 28.000,00 con la causale “rimborso titoli CA TF00/03 178” vedasi operazione progressivo n. 264 quale residuo della vendita del titolo CA TF 00/03 178 con codice banca n. 302720 di originari euro 155.000,00 (vedasi mov.n.156), come si evince dalle operazioni di compravendita del Deposito Amministrato n. 1805-38021 intestato a e CP_4
cointestato a . Tale operazione risulta essere la vendita del residuo titoli di originari CP_1
euro 155.000,00 in quanto precedentemente, come risulta dai movimenti del deposito amministrato, cui ci si riferisce, sono stati venduti porzioni dello stesso titolo per nominali euro 77.000,00 ed euro
50.000,00 (vedasi mov. n.173 e mov. n.225). In pari data 03/11/2003 viene addebitato lo stesso importo con la causale “sottoscrizione titoli CA 03/07” vedasi operazione progressivo n.265 del conto corrente di appoggio n. 101689S, acquisto titoli che non viene più accreditato alla scadenza come peraltro si evince dai movimenti successivi alla data di addebito e fino al 23/03/2005, data di estinzione del rapporto del conto corrente di appoggio. Da una ulteriore analisi risulta inoltre che il titolo “CA 03/07” sia stato poi movimentato sul conto corrente n. 102647P riconducibile a
in quanto accreditate le relative cedole (euro 330,75 mov.n.702), conto corrente di CP_1
appoggio al Deposito amministrato n.9000-2027802 intestato a quest'ultima di cui non si hanno i movimenti antecedenti il 30/06/2004 e successivi al 22/07/2005” (cfr. pagg. 14 e 15 c.t.u., che rimanda ai movimenti numerati nella tabella di cui all'allegato 1 della relazione).
La circostanza che i titoli sottoscritti dal de cuius siano transitati sul deposito amministrato intestato a risulta inequivocabile, in quanto, da un lato, i titoli sottoscritti dal padre (cfr. movimento CP_1
265 tabella n. 1 c.t.u.) non sono più stati accreditati sul suo conto alla scadenza e, dall'altro lato, risulta la movimentazione dei medesimi titoli (“CA 03/07”) sul deposito della convenuta, con accredito di cedole per € 330,75, come da confronto tra il movimento n. 702 della tabella n. 1 della c.t.u. e il doc.
14 degli attori.
Il secondo trasferimento riguarda il giroconto, in data 26.1.2000 di L. 159.999.993 dal conto personale di verso un conto corrente intestato a e al marito (cfr. pagg. CP_4 CP_1 Testimone_3
30 e 31 c.t.u.).
È vero che il c.t.u., in risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta, ha ritenuto l'opportunità, “per fugare ogni dubbio sulla provvista”, di verificare il bonifico in entrata sul conto di per il medesimo importo, in data 18.1.2000 (cfr. pag. 54 c.t.u.); la circostanza è stata CP_4
infatti oggetto di integrazione della perizia e tuttavia, non ha fornito riscontri per indisponibilità della documentazione da parte dell'istituto bancario.
pagina 27 di 39 Sul punto, premesso che la documentazione prodotta da parte convenuta in sede di c.t.u. integrativa è inammissibile, in quanto prodotta oltre lo scadere delle barriere preclusive per l'attività probatoria e al di fuori del contraddittorio, non vi è alcun elemento idoneo a ritenere che la provvista di L.
159.999.993,00, oggetto di giroconto da su rapporto intestato alla figlia e al genero, fosse CP_4
stata fornita proprio da questi ultimi, anche tenendo conto che secondo la ricostruzione complessiva della c.t.u., il de cuius era solito trasferire somme, anche ingenti, da e verso i propri rapporti bancari personali.
Per l'effetto, anche tale trasferimento deve essere preso in considerazione ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario.
I due trasferimenti sopra elencati (titoli per € 28.000,00 e giroconto per L. 159.999.993,00, pari ad €
82.633.10) risultano eseguiti a titolo gratuito, in presenza di rapporto di filiazione tra le parti e, dunque, si può presumere l'esistenza dell'animus donandi in capo al disponente a favore della figlia CP_1
(non vi sono infatti elementi idonei a ritenere che il de cuius intendesse beneficiare anche al genero), senza che la convenuta abbia fornito elementi alternativi, circa la sussistenza di un interesse patrimoniale in capo al disponente, ovvero della sua volontà di adempiere ad una pregressa obbligazione;
pertanto, tali trasferimenti devono ritenersi effettuati a titolo di donazione a favore di per complessivi € 110.633,10. CP_1
Si tratta, in entrambi i casi, di donazioni dirette, nulle per difetto della forma solenne ex art. 782 c.c.
(cfr. Cass. SS.UU. n. 18725 del 27.7.2017).
A tale importo deve aggiungersi la somma di € 931,00, derivante dalla differenza tra il prelievo di €
6.003,00 compiuto da sul libretto postale n. 33516519 e le spese funerarie sostenute, CP_1 ammontanti ad € 5.072,00 (di cui € 2.632,00 per spese funerarie ed € 2.440,00 per la lapide), che la convenuta ha messo a disposizione della successione (cfr. pag. 73 c.t.u. del 25.3.2022). CP_1
Venendo invece ai prelevamenti, evidenziati dal c.t.u. in quanto ritenuti “meritevoli di verifica”, gli stessi ammontano a complessivi € 323.089,97 (cfr. pagg. 55-56 c.t.u.) relativamente al periodo 1997-
1998 (per € 99.508,15) e dal 1998 al 2014 (per € 223.581,82); come già esposto, non è stato possibile ricostruire gli autori dei prelievi e i destinatari dei trasferimenti, nemmeno a seguito di integrazione di c.t.u. per mancanza della documentazione presso l'istituto bancario richiesto, essendo decorsi i termini ex lege di conservazione della documentazione contabile.
Sul punto, ritengono gli attori che tali prelevamenti debbano senz'altro imputarsi all'operato di CP_1
ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto conto che la stessa, quale mandataria del de cuius e tenuta al
[...]
pagina 28 di 39 rendiconto ex art. 1713 c.c., non ha ottemperato al relativo obbligo pure a seguito di ordine del DI istruttore (cfr. comparsa conclusionale attori).
Tale impostazione non è condivisibile, in quanto la mancanza della documentazione di riscontro, per decorso dei termini di conservazione della documentazione contabile da parte dell'istituto bancario, è fatto non imputabile alla convenuta.
L'incompletezza del rendiconto depositato da e l'imputazione, a quest'ultima, di tutti i CP_1
prelevamenti dai conti di riportati nella c.t.u. sono circostanze del tutto prive di CP_4
collegamento sul piano logico, soprattutto considerando che, negli anni di riferimento, il de cuius era pienamente capace di intendere e di volere, avendo anche svolto l'attività di imprenditore quantomeno fino al 2003, con conseguenti, verosimili necessità di sostenere spese anche ingenti per la propria attività e con la possibilità che egli stesso prelevasse, in prima persona, il denaro dai propri conti.
Non può, inoltre, essere trascurato che tra il de cuius e vi era rapporto di filiazione, che mitiga in CP_1 maniera rilevante l'obbligo di rendiconto in capo alla convenuta, stante la notoria mancanza di formalità nei rapporti familiari;
in altri termini, come osservato dalla difesa della convenuta, non è esigibile la conservazione da parte sua della documentazione di tutte le spese, effettuate nell'arco di circa vent'anni, per conto del padre, il quale del resto non aveva mai lamentato indebite appropriazioni, sostanzialmente approvando l'operato della figlia.
Di conseguenza, i prelievi ricostruiti dal de cuius non possono ritenersi oggetto di indebita appropriazione da parte della convenuta;
per analoghe ragioni, in mancanza di prova sul destinatario dei trasferimenti realizzai a mezzo giroconti, bonifici ed emissione di assegni, non può dirsi accertata alcuna ulteriore donazione di denaro a favore della convenuta.
Venendo, infine, alla documentazione integrativa trasmessa da , dal libretto di risparmio CP_12 postale intestato a sono emersi prelevamenti in uscita per complessivi € 50.137,97, così CP_4
sintetizzati dal c.t.u. (cfr. pagg. 15 ss. c.t.u. integrativa del 13.12.2023):
- € 2.034,97 a firma di;
CP_4
- € 13.550,00 a firma di soggetto estraneo all'odierno giudizio;
CP_13
- € 4.700,00 a firma di;
Persona_1
- € 6.003,00 a firma di CP_1
- € 23.850,00, su cui non ha potuto recuperare la documentazione in quanto inviata al CP_12
macero.
pagina 29 di 39 Con riferimento a quest'ultimo importo, si richiama quanto già esposto in punto di rendiconto, non potendosi imputare tali prelevamenti a data anche la presenza di altri soggetti che CP_1
prelevavano dal libretto postale.
Quanto alla somma di € 6.003,00 prelevati dalla convenuta, è pacifico in atti che si trattasse delle somme necessarie per sostenere le spese funerarie già emerse nella prima c.t.u., con credito della massa nei confronti di per la differenza di € 903,00. CP_1
Relativamente alle uscite per € 4.700,00 a firma di , gli stessi non si ritengono prive di Persona_1 giustificazione, considerato che si tratta di singoli prelievi mensili per € 2.000,00, € 1.500,00 ed €
1.200,00 nell'anno 2012, i cui importi sono del tutto analoghi e in linea con quelli effettuati dallo stesso de cuius e dalla sig.ra badante di quest'ultimo; è dunque verosimile che il denaro fosse stato CP_13 prelevato per sostenere spese nell'interesse di . CP_4
5. I crediti allegati da , in via subordinata e riconvenzionale, nei confronti della CP_1
massa ereditaria
La convenuta, in caso di declaratoria di inefficacia del contratto di vitalizio del 7.2.2003, ha chiesto che venga riconosciuto il proprio credito nei confronti dell'asse ereditario, del valore corrispondente alla propria prestazione lavorativa alle dipendenze di dal 2.7.2003 al 5.6.2015, con retribuzione CP_4
commisurata ad una lavoratrice con inquadramento di badante al livello massimo, attesa la prestazione di attività in orari anche notturni e festivi;
inoltre, l'esistenza di un'impresa familiare è sempre stata riconosciuta dagli stessi attori, oltre che attestata dal c.t.u. resa nel giudizio promosso da CP_3 contro che ha rilevato l'esistenza di un rapporto ai sensi dell'art. 230 bis c.c.
[...] CP_4
costituito tra , e quantificando la quota di partecipazione CP_4 Controparte_3 CP_1 agli utili di quest'ultima nel 29% e corrispondente ad € 94.312,02; di conseguenza, nell'ipotesi di declaratoria di nullità, inefficacia o risoluzione del contratto, il patrimonio ereditario risulterebbe indebitamente arricchito di tale importo, che la convenuta non ha mai chiesto in adempimento del contratto di mantenimento.
In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, le eccezioni di prescrizione a tali domande formulate dalle controparti sono tempestive;
, con le conclusioni di cui alla Controparte_3
comparsa di costituzione, ha chiesto il rigetto delle domande della convenuta anche per intervenuta prescrizione e gli attori hanno sollevato analoga eccezione tempestivamente all'udienza del 28.6.2019,
pagina 30 di 39 trattandosi a tutti gli effetti della prima udienza ex art. 183 c.p.c., differita per consentire la chiamata della terza . CP_3
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione della domanda relativa ai crediti da lavoro ex art. 230 bis c.c. è fondata, in quanto l'attività di impresa è pacificamente cessata nel 2003 e non sono stati dedotti atti successivi idonei a interrompere la prescrizione.
Quanto invece alla richiesta relativa all'attività prestata dalla convenuta quale badante, pur non prescritta perché allegata come svolta fino al 2013, la stessa è comunque infondata perché priva di idonea allegazione e prova e, anzi, smentita da quanto chiaramente emerso dall'istruttoria, anche per effetto di confessione della stessa convenuta, esperita con riguardo al contratto di vitalizio del 7.2.2003, secondo cui l'attività di assistenza professionale a era sempre stata svolta da badanti, da lui CP_4
retribuite.
6. Il testamento pubblico prodotto dalla convenuta CP_1
Con la seconda memoria istruttoria, ha prodotto il testamento pubblico di CP_1 CP_4
datato 8.4.1998, registrato in data 18.9.2018 avanti il Notaio in AD (rep. n. 52.248, racc. Per_2
n. 29.455).
Con tale testamento, il de cuius così disponeva: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino miei eredi universali i miei tre figli e CP_14 CP_1 CP_5
. Dispongo che il mio patrimonio venga suddiviso ai miei tre figli nel seguente modo e
[...]
precisamente:
- attribuisco a mia figlia l'appartamento di mia esclusiva proprietà sito in AD in via CP_1
M. Lando n. 29;
- attribuisco ai miei tre figli , e in parti uguali tra loro il negozio CP_1 Persona_1 CP_5
di mia proprietà sito in AD via Palestro n. 7.
Ho così disposto delle mie sostanze avendo in precedenza beneficiato i miei due figli e CP_5
con elargizioni in denaro quali anticipo della mia futura successione e, precisamente, ho dato Per_1
70.000.000 (settantamilioni) di lire a mio figlio e 60.000.000 (sessantamilioni) di lire a CP_5
mio figlio , i quali hanno sottoscritto una quietanza di tali denari che tengo conservata Persona_1
tra i miei documenti.
Ho inteso pertanto attribuire il mio patrimonio in parti uguali tra i miei figli senza preferire alcuno di essi, ma beneficiandoli in parti uguali”.
pagina 31 di 39 La scheda testamentaria contiene, dunque, da un lato la nomina dei tre figli quali eredi universali, dall'altra la disposizione relativa alla divisione del suo patrimonio immobiliare tra i figli stessi.
Come visto, in data successiva al testamento ha alienato gli stessi beni oggetto della CP_4
scheda testamentaria ai due figli e , ciò che induce a ritenere che le CP_1 Persona_1
disposizioni aventi ad oggetto gli immobili di via Lando n. 29 e via Palestro n. 7 siano state tacitamente revocate dal testatore, avendo egli compiuto in via atti incompatibili con la realizzazione della volontà espressa in testamento.
Resta valida ed efficace, in ossequio al principio di conservazione della volontà testamentaria, la nomina dei tre figli quali eredi universali in parti uguali, dunque nella quota di 1/3 ciascuno.
Occorrerà tenere conto della delazione testamentaria e delle relative quote in sede di divisione (v. infra par. 9).
Quanto alle elargizioni in denaro, indicate dal de cuius come effettuate a favore dei figli e CP_5
per L. 70.000.000,00 al primo e L. 60.000.000,00 al secondo, le stesse non possono essere Per_1
considerate ai fini della riunione fittizia e della collazione in quanto prive di riscontro probatorio, anche considerato che la quietanza, già sopra richiamata, prodotta al doc. 20 dalla convenuta CP_1
non corrisponde a quanto indicato dal de cuius né per il titolo (secondo la quietanza, la somma era stata corrisposta a per liquidazione dell'azienda), né per l'importo (L. 62.000.000,00 secondo la CP_5 quietanza, mentre secondo il testamento avrebbe ricevuto L. 70.000.000,00). CP_5
7. La rinuncia all'eredità di Persona_1
In data 28.10.2015 ha rinunciato all'eredità del padre, come risulta dall'atto di rinuncia Persona_1
di cui al doc. 25 prodotto dagli attori.
Ai fini della determinazione della porzione disponibile di cui il de cuius poteva liberamente disporre, occorre accertare le conseguenze della rinuncia all'eredità effettuata da sulle quote di Persona_1
riserva delle parti che si assumono pretermesse.
Nel sistema vigente a quota variabile a seconda del numero e della qualità dei soggetti legittimari è necessario stabilire, anche al fine del calcolo delle quote di riserva dovute ex lege, se la quota di legittima debba tenere conto del numero dei legittimari chiamati all'eredità ovvero di quello degli effettivi accettanti.
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite con le sentenze nn. 13429 e 13524 del 9-12.6.2006, accogliendo il principio della cristallizzazione delle quote di riserva, statuendo che “ai fini della
pagina 32 di 39 individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari” (cfr. anche, più recentemente, Cass. Civ. n. 27259 del 16.11.2017: “In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari”).
Il calcolo delle quote riservate, pertanto, va fatto con riferimento alla situazione astratta all'apertura della successione, indipendentemente dalle scelte personali compiute dai legittimari e la quota dei successori accettanti non si accresce a causa della rinuncia di uno di essi, né tantomeno va ricalcolata.
Ritiene il Collegio che debba farsi applicazione di tale principio di diritto, non solo in caso di prescrizione o rinuncia all'azione di riduzione, ma anche in caso di rinuncia all'eredità da parte di un legittimario, stante la chiara identità di ratio (cfr., per analoga soluzione nella giurisprudenza di merito,
Trib. Vicenza, sent. n. 1976 del 28.10.2021; Trib. AD, sent. n. 1092 del 1.4.2014).
In applicazione del principio di cristallizzazione delle quote, nel caso di specie deve dunque farsi riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 537, comma 2 c.c.: non rilevando la rinuncia all'eredità da parte dell'odierno convenuto, all'apertura della successione risultavano in concorso tre figli (gli attori succedono infatti in rappresentazione del padre ), ai quali è riservata complessivamente la quota CP_5
di 2/3 (quindi 2/9 ciascuno) del patrimonio del defunto, individuato per mezzo della riunione fittizia ex art. 556 c.c.
8. Azione di riduzione
Prima di valutare nel merito l'azione di riduzione esperita dagli attori e dalla convenuta, va rilevato che la norma di cui all'art. 564 comma 1 c.c. consente al legittimario, anche senza accettazione beneficiata, di agire nei confronti di persone chiamate come coeredi “ancorché abbiano rinunziato all'eredità”; a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di dunque, l'azione esperita dagli attori nei CP_1
pagina 33 di 39 confronti dei convenuti è ammissibile, in quanto non occorre l'accettazione beneficiata nemmeno nei confronti di soggetti rinuncianti.
Per accertare la legittima e l'eventuale lesione spettante ai soggetti richiedenti, è necessario procedere alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti, alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, per calcolare poi le quote di riserva spettanti alle parti che hanno esperito azione di riduzione, onde verificarne la lesione.
8.1 Relictum
Non risulta che, al momento dell'apertura della successione di , vi fossero beni relitti. CP_4
Rientrano nel relictum, quali crediti restitutori della massa nei confronti di la somma di CP_1
€ 930,00 a titolo di differenza tra le spese funerarie sostenute con denaro del de cuius, nonché le donazioni nulle per difetto di forma per complessivi € 110.633,10.
8.2 Debiti
Per “debiti”, ai sensi dell'art. 556 c.c., si intendono non solo le obbligazioni contratte in vita dal de cuius, e non ancora estinte, ma anche quelle che sorgono contestualmente alla morte (spese funerarie, di pubblicazione del testamento, della dichiarazione di successione).
La convenuta ha prodotto prova delle spese sostenute per la pubblicazione del testamento pubblico (cfr. doc. 26) pari ad € 1.598,03.
Non risultano altri debiti ereditari, considerato che le spese funerarie sono state sostenute con denaro del de cuius e che la differenza è già stata computata nel relictum.
8.3 Donatum
Le donazioni valide effettuate in vita da accertate con la presente sentenza, sono le CP_4
seguenti:
- a favore di € 167.307,25 (immobile di via Lando n. 29 con donazione dissimulata CP_1
del 7.2.2003);
- a favore di , € 206.031,22 (immobile di via Palestro n. 7 con donazione Persona_1
dissimulata del 7.2.2003);
pagina 34 di 39 - a favore di € 154.580,87 (immobile di via Lando n. 27 con donazione indiretta del Parte_1
22.6.2001).
8.4 Calcolo del patrimonio: relictum – debiti + donatum e accertamento della legittima in concreto
Il patrimonio su cui calcolare la legittima e la disponibile ammonta ad € 637.884,41 (relictum €
111.563,10 - debiti € 1.598,03 + donatum € 527.919,34).
La riserva generale (2/3 del patrimonio) è pari a € 425.256,27.
La disponibile ammonta ad € 212.628,13.
La legittima particolare, spettante a ciascun legittimario, è pari ad € 141.752,09 ciascuno.
Condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione è che il legittimario imputi “alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti” (art. 564, comma 2 c.c.: c.d. imputazione ex se).
Tale operazione consente di identificare la legittima c.d. in concreto o, in altri termini, la lesione effettivamente subita dal legittimario.
e (cui succedono per rappresentazione i figli e CP_1 Persona_1 CP_5 Pt_2
quest'ultima beneficiaria di donazione) devono imputare ciascuno la donazione ricevuta, Pt_1 rispettivamente per € 167.307,25, € 206.031,22 ed € 154.580,87.
A seguito dell'operazione ex art. 564 comma 2 c.c., risulta che le donazioni effettuate dal de cuius non siano lesive né della quota di riserva spettante a , né della quota di riserva spettante a CP_5
in quanto i legittimari hanno tutti ricevuto donazioni per un importo superiore alla CP_1
legittima particolare a ciascuno spettante.
Le relative domande formulate dagli attori e dalla convenuta devono pertanto essere rigettate.
9. Divisione
Passando quindi all'esame della domanda di divisione formulata dagli attori, si rileva che l'esercizio dell'azione di divisione ereditaria tra eredi legittimari comporta l'applicazione della collazione ex art. 737 c.c., in virtù della quale i beni donati devono essere compresi o conferiti nella massa attiva del patrimonio ereditario.
In presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione ereditaria è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da pagina 35 di 39 determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota (cfr. Cass.
Civ. n. 23403 del 27.7.2022).
Nel caso di specie, alle operazioni di collazione e divisione concorrono soltanto gli eredi CP_1
e (per esso, i figli e in parti uguali e dunque 1/2 per ciascun capo, dal momento che CP_5 Pt_2 Pt_1
ha rinunciato all'eredità paterna. Persona_1
La collazione relativa ad entrambi gli immobili donati (via Lando n. 29 e via Lando n. 27) avverrà per imputazione, considerato che la relativa operazione è volta a riequilibrare le quote di ciascun condividente e che l'immobile donato a di maggior valore, è stato ceduto a terzi, con CP_1
conseguente necessità di disporne la collazione per imputazione ex art. 746 comma 2 c.c.
Venendo alla divisione in concreto, la sommatoria del reclitum (€ 930,00 + € 110.633,10) e delle donazioni da collazionare ricevute dai condividenti (€ 167.307,25 + € 154.580,87) ammonta a complessivi € 433.451,22; ciascuno dei due capi condividenti ha dunque diritto ad una quota pari ad €
216.725,61.
Considerato che la donazione da imputare ali attori è inferiore alla quota loro spettante, mentre quella da imputare a è superiore, per ottenere un'equa divisione, quest'ultima dovrà CP_1 corrispondere agli attori la somma di € 62.144,74 (€ 216.725,61-€ 154.580,87), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
in questo modo, ciascuno dei due condividenti avrà una quota pari ad
€ 216.725,61.
10. Spese di lite
Tenendo conto dei principi di causalità e soccombenza sottesi alla ripartizione delle spese di lite, occorre considerare, quanto al rapporto tra gli attori e , che vi è reciproca soccombenza, Persona_1 stante l'accoglimento della domanda degli attori relativa al contratto di vitalizio del 7.2.2003 e la soccombenza degli attori stessi con riguardo all'azione di riduzione;
le spese del giudizio tra parte attrice e vanno dunque integralmente compensate. Persona_1
Con riferimento al rapporto tra gli attori e occorre tenere conto della reciproca CP_1
soccombenza sulle domande di riduzione, non essendo stata riscontrata alcuna lesione delle rispettive quote di riserva;
si osserva, poi, che gli attori hanno vittoriosamente esperito l'azione di simulazione del contratto di vitalizio e sono state accertate solo alcune delle donazioni nulle di titoli e denaro a pagina 36 di 39 beneficio di da loro allegate;
la convenuta, vittoriosa con riguardo alla donazione CP_1 indiretta dell'immobile nei confronti dell'attrice è soccombente con riguardo alle Parte_1 domande volte all'accertamento di suoi crediti da lavoro nei confronti della massa ereditaria e alle donazioni aventi ad oggetto il panificio e l'abitazione di . CP_5
Per l'effetto, si ravvisa una parziale, reciproca soccombenza tra gli attori e la convenuta, che giustifica la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del giudizio, ponendo la restante quota di 1/3 a carico di CP_1
Quanto, infine, ai rapporti tra la convenuta e la terza chiamata , la prima CP_1 Controparte_3 risulta pienamente soccombente con riferimento alla domanda volta all'accertamento della donazione avente ad oggetto il panificio di via Callegari.
Tanto premesso, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 e applicando i valori medi, le spese di lite per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale ammontano a complessivi € 10.860,00 per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e compenso forfettario al 15% come per legge;
pertanto, dovrà rifondere agli attori € 3.620,00 e alla CP_1 terza chiamata la somma di € 10.860,00 per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Le spese per la c.t.u. della stima degli immobili vanno definitivamente poste a carico degli attori, della convenuta e del convenuto in parti uguali ed in solido verso il c.t.u. CP_15 Persona_1
Le spese per la c.t.u. contabile, tenendo conto che ha interessato in via esclusiva le domande degli attori nei confronti di e della decisione della presente sentenza in punto di donazioni nulle a CP_1
favore di vanno poste in via definitiva nella misura di 2/3 a carico della convenuta e CP_1
nella misura di 1/3 a carico degli attori, ferma la solidarietà verso il c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di AD, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. accerta e dichiara la simulazione relativa del contratto di “vendite e costituzione di mantenimento vitalizio” tra , e stipulato con atto CP_4 CP_1 Persona_1
pubblico in data 7.2.2003 e avente ad oggetto gli immobili siti in AD, via Lando n. 29 e via
Palestro n. 7, in quanto dissimulante una donazione;
2. accerta e dichiara la donazione indiretta dell'immobile di AD, Via Lando n. 27, realizzata da a beneficio di CP_4 Parte_1
pagina 37 di 39 3. accerta e dichiara la nullità delle donazioni per complessivi € 110.633,10 effettuate da CP_4
a beneficio di
[...] CP_1
4. rigetta le domande di aventi ad oggetto le donazioni effettuate da , CP_1 CP_4 aventi ad oggetto l'immobile di via Lando n. 27 a favore di e l'immobile di via CP_5
Callegari n. 14 a favore a , e;
CP_5 CP_1 Persona_1 Controparte_3
5. rigetta le azioni di riduzione formulate dagli attori in rappresentazione di e da CP_5
CP_1
6. dichiara che, per effetto del testamento pubblico di datato 8.4.1998 (rep. n.52.248 CP_4
racc. n. 29.455), è sorta comunione ereditaria tra gli attori in rappresentazione di CP_5
e per la quota di ½ ciascuno, avente ad oggetto i crediti della massa ereditaria nei CP_1 confronti di per complessivi € 111.563,10; CP_1
7. dichiara tenuta a collazionare per imputazione il valore della piena proprietà Parte_1 dell'immobile di via Lando n. 27 per € 154.580,87 e dichiara tenuta a CP_1 collazionare per imputazione il valore della piena proprietà dell'immobile di via Lando n. 29, per € 167.307.25;
8. condanna a corrispondere a favore degli attori la somma di € 62.144,74, oltre CP_1
interessi legali dalla data della domanda al saldo;
9. compensa le spese di lite tra gli attori e il convenuto;
Persona_1
10. compensa le spese di lite tra gli attori e la convenuta nella misura di 2/3 e CP_1 condanna a rifondere agli attori la restante quota di 1/3, pari ad € 3.620,00 oltre CP_1
IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
11. condanna a rifondere alla terza chiamata le spese del giudizio, CP_1 Controparte_3 pari ad € 10.860,00 per compenso professionale oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
12. pone le spese della c.t.u. dell'arch. in via definitiva a carico degli attori e dei Persona_4
convenuti e , in parti uguali nei rapporti interni e in solido verso CP_1 Persona_1
il c.t.u.;
13. pone le spese della c.t.u. del dott. in via definitiva a carico degli attori nella Persona_5
misura di 1/3 e a carico della convenuta nella misura di 2/3, ferma la solidarietà CP_1
verso il c.t.u.
pagina 38 di 39 Così deciso in AD, nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2025.
Il DI estensore
RI Di AO
Il Presidente
RI AC
pagina 39 di 39
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
RI AC Presidente
BA De Munari DI
RI Di AO DI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6196/2018 promossa da:
, , con il patrocinio dell'avv. Lorenza Bergamo;
Parte_1 Parte_2
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Tognon;
CP_1
IN QUALITÀ DI EREDE DI (deceduto in corso di Controparte_2 Persona_1 causa), con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Fraccalanza
Convenuti
e
, con il patrocinio dell'avv. Lorenza Bergamo Controparte_3
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via preliminare di merito:
pagina 1 di 39 A) accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento e/o simulazione, ovvero la risoluzione per inadempimento, dell'atto di vendita e costituzione di mantenimento vitalizio stipulato in data 7.2.2003,
a rogito del Dott. (Rep. n. 14.252 Racc. 5.282), dal Sig. e i convenuti Sig.ri Per_2 CP_4
e CP_1 Persona_1
B) conseguentemente condannare i Sig.ri e alla restituzione degli Persona_1 CP_1
immobili siti in AD, rispettivamente Via Palestro n. 7 e via Lando n. 29, meglio identificati in atti ovvero, in caso di vendita degli immobili, al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
C) dichiarare la nullità e/o illegittimità dei trasferimenti di denaro e titoli eseguiti dal de cuius in favore dei convenuti come accertati in corso di causa, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare la natura di donazioni dirette o indirette o miste dei medesimi trasferimenti di denaro e titoli;
D) procedersi alla ricostruzione dell'asse ereditario del Sig. previa collazione delle CP_4
donazioni dirette, indirette e miste come accertate in corso di causa, e disporsi la divisione dello stesso, mediante l'assegnazione in natura o in denaro, ai Sig.ri e della quota Pt_1 Parte_2
ereditaria loro spettante ex art. 566 c.c. nella misura che emergerà in corso di causa o sarà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
E) accertata la lesione della quota di legittima spettante a ciascuno degli attori, disporre la riduzione delle donazioni, anche dissimulate, fino alla reintegra della propria quota di spettanza ex art. 537 c.c., con restituzione a ciascuno degli attori Sig.ri e della propria quota, in natura o Pt_1 Parte_2
denaro, nella misura che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e segg. mod., comprensivi dei costi di CTU e CTP.
In via istruttoria: in modifica dell'ordinanza del 25.2.2020, ammettersi i mezzi di prova non assunti, come indicati nella 2° memoria ex art. 183 c.p.c. del 30.9.2019 da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
Si dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove dalle altre parti”.
Per parte convenuta : CP_1
“Contrariis reiectis;
In via preliminare:
pagina 2 di 39 1) Autorizzare la chiamata in causa della terza donataria – e ove ritenuto dal giudice Controparte_3
– di convenuto destinatario di una “domanda trasversale” o “nei confronti del Persona_1 litisconsorte” – ai fini della doverosa collazione e corretta ricostruzione del patrimonio ereditario, relativamente alla corretta determinazione delle quote relative alla successione di ed CP_4
eventuale accertamento della lesione della legittima di (che ha accettato con beneficio di CP_1 inventario) e, conseguentemente, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c. udienza per la chiamata in causa della stessa;
Nel merito:
Previa sottrazione al relictum dei debiti ai fini della ricostruzione del patrimonio del de cuius
(Relictum – debiti + donatum):
2) Accertare e dichiarare la nullità di tutte le donazioni dirette o indirette o miste, nonché la nullità di tutti i trasferimenti di denaro e operazioni immobiliari o mobiliari, eseguiti dal de cuius, a favore di
, e (e/o la lesione da parte di questi atti della Parte_1 Parte_2 Controparte_3 Persona_1
quota di riserva spettante a ); e – previa riduzione e/o collazione in natura o per CP_1 imputazione al valore attualizzato all'apertura della successione – procedersi alla corretta ricostruzione del patrimonio del de cuius, con corretta rideterminazione delle quote di spettanza di ciascun erede, ed eventuale riduzione delle donazioni dirette o indirette che dovessero risultare lesive della quota di riserva di e, per l'effetto, con condanna dei beneficiari al conferimento o CP_1 al pagamento a del bene o dell'importo che risulterà provato. CP_1
In particolare:
a) Accertare e dichiarare la nullità (e/o la lesività della quota di riserva spettante a ) CP_1 della donazione indiretta compiuta da , a favore di , dell'immobile di Via CP_4 Parte_1
Lando n. 27 (già accertata con giudicato della Corte di Appello di Venezia n. 3039/2013) e della donazione (nulla per difetto di forma) di £. 34.500.000 per i lavori di ristrutturazione;
e, previa riduzione e/o collazione in natura o al valore attualizzato all'apertura della successione o riunione fittizia, procedersi alla corretta ricostruzione del patrimonio del de cuius, con corretta rideterminazione delle quote di spettanza di ciascun erede, ed eventuale riduzione delle disposizioni che dovessero risultare lesive della quota di riserva di e, per l'effetto, con condanna di CP_1
al conferimento o al pagamento, a , del bene o dell'importo che risulterà Parte_1 CP_1
provato.
pagina 3 di 39 b) Accertare e dichiarare la nullità (e/o la lesività della quota di riserva spettante a ) CP_1 della donazione indiretta dell'immobile di Via Lando n. 27 da a;
e, previa CP_4 CP_5 riduzione e/o collazione in natura o al valore attualizzato all'apertura della successione, procedersi alla corretta ricostruzione del patrimonio del de cuius, con corretta rideterminazione delle quote di spettanza di ciascun erede, ed eventuali riduzioni delle disposizioni che dovessero risultare lesive della quota di riserva di e, per l'effetto, con condanna dei beneficiari al conferimento o al CP_1 pagamento a del bene o dell'importo che risulterà provato. CP_1
c) Accertare e dichiarare la nullità della donazione (e/o la lesività della quota di riserva spettante a
) dell'immobile di Via Callegari n. 14 angolo via Lando (il panificio); e, previa riduzione CP_1
e/o collazione mediante imputazione (attesa la vendita) procedersi alla corretta ricostruzione del patrimonio del de cuius, con corretta rideterminazione delle quote di spettanza di ciascun erede, ed eventuali riduzioni delle disposizioni che dovessero risultare lesive della quota di riserva di CP_1
e, per l'effetto, con condanna dei beneficiari al conferimento o al pagamento a
[...] CP_1 del bene o dell'importo che risulterà provato.
3) Rigettarsi, in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda di nullità e/o annullamento e/o simulazione, dell'atto di vendite e costituzione di mantenimento del 07.02.2003 Notaio rep. Per_2
14252 racc. 5282, per le esposte ragioni di fatto e di diritto;
4) Rigettarsi – limitatamente alla sola parte adempiente – l'avversa domanda di CP_1 risoluzione per inadempimento dell'atto di vendite e costituzione di mantenimento del 07.02.2003
Notaio rep. 14252 racc. 5282 e, conseguentemente, dichiararsi salvi i diritti acquistati da Per_2
sull'appartamento sito in AD, via Lando n. 29; CP_1
5) Accertato l'esclusivo inadempimento di , agli obblighi di mantenimento personali ed Persona_1 infungibili (“intuitu personae”) dallo stesso personalmente e separatamente assunti, nei confronti di con la sottoscrizione dell'atto di vendite e costituzione di mantenimento del 07.02.2003 CP_4
Notaio rep. 14252 racc. 5282; dichiararsi la parziale risoluzione dei contratto di vendite e Per_2
costituzione di mantenimento del 07.02.2003, limitatamente al solo trasferimento del di Via Parte_3
Palestro n. 7 a favore di – (salvi l'efficacia e i diritti acquisiti da Persona_1 CP_1 sull'appartamento di via Lando 29) – e conseguentemente, previa condanna del Sig. Persona_1 alla restituzione al patrimonio del de cuius dell'immobile sito in AD, Via Palestro n. 7, in natura o al valore attualizzato all'apertura della successione, procedersi alla ricostruzione del patrimonio ed alla corretta determinazione e divisione delle quote con reintegra di nella quota di CP_1
pagina 4 di 39 riserva ad essa spettante che dovesse risultare lesa. In subordine: Nel caso in cui l'intero contratto dovesse interamente essere dichiarato risolto per colpa di , accertare l'esclusiva Persona_1
responsabilità contrattuale di ed il principale inadempimento dello stesso agli obblighi Persona_1 assunti nei confronti di condannarsi lo stesso a risarcire a l'importo CP_4 CP_1 corrispondente al valore della prestazione di questa, nella misura quantificata di €. 90.000, oltre al valore dell'immobile di via Lando 29 (oltre interessi e rivalutazione monetaria);
6) Nell'ipotesi in cui venisse accolta la domanda attorea di nullità/ annullamento/ simulazione/ risoluzione per inadempimento, del contratto di Vendite e Costituzione di Mantenimento Vitalizio stipulato in data 07.02.2003 Notaio rep. 14252 racc. 5282; condannarsi l'eredità e gli Per_2
eredi personalmente alla restituzione, a favore della convenuta del valore CP_1
corrispondente alla specifica prestazione di mantenimento comunque prestata da a CP_1
favore di , nella misura di 90.000,00 indicata in contratto 07.02.2003 (e/o in quella che CP_4
verrà provata in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo anche per indebito arricchimento oggettivo del patrimonio di e quindi CP_4 dell'eredità;
7) In ogni caso, nei limiti e nelle facoltà derivanti dall'accettazione con il beneficio di inventario per
; sia per quanto riguardi i limiti ai debiti dell'eredità; sia per quanto riguarda la CP_1
legittimazione ad agire in riduzione ex art. 564 c.p.c. nei confronti di soggetti non chiamati o che abbiano rinunciato;
8) Con vittoria di spese di lite e compensi del presente giudizio oltre ad oneri ed accessori compreso il rimborso forfettario delle spese generali e C.P.A.
9) In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate, da 1 a 8, della memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. n. 2) del 30.09.2019, nella parte in cui non sono state ammesse, attesa la loro natura funzionale alla corretta ricostruzione dell'asse ereditario e alla quantificazione dei debiti dell'eredità ex art. 230 bis a favore di CP_1
Si richiamano tutti i documenti prodotti”.
Per parte convenuta , in qualità di erede di : Controparte_2 Persona_1
“Nel merito:
pagina 5 di 39 1) rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda di nullità per mancanza di alea dell'atto di vendite e costituzione di mantenimento del 7.02.2003 del Notaio rep. 14252 Per_2
racc. 5282;
2) rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, nonché prescritta, la domanda di nullità e/o inefficacia per simulazione ex art. 1414 c.c. dell'atto di vendite e costituzione di mantenimento del
7.02.2003 del Notaio rep. 14252 rac. 5282; Per_2
3) rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda di risoluzione per inadempimento da parte del sig. dell'atto di vendite e costituzione di mantenimento del 7.02.2003 del Persona_1
Notaio rep. 14252 rac. 5282, proposta sia dagli attori che dalla convenuta e Per_2 CP_1 conseguentemente rigettarsi la chiamata in causa “trasversale” richiesta da parte convenuta.
In via istruttoria, ammettersi i mezzi istruttori indicati nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 del
26/09/2019 e n. 3 c.p.c. del 21/10/2019 da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre accessori come per legge”.
Per la terza chiamata : Controparte_3
Nel merito: Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare tutte le domande proposte dalla convenuta sig.ra
in quanto inammissibili e/o nulle e/o prescritte e comunque infondate in fatto ed in CP_1
diritto per le motivazioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e segg. mod.
In via istruttoria: in modifica dell'ordinanza del 25.2.2020, ammettersi i mezzi di prova indicati nella
2° memoria ex art. 183 c.p.c. del 30.9.2019 da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
Si dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove delle altre parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Vicenda processuale e domande delle parti
La causa ha ad oggetto la successione di , deceduto in data 5.6.2015, cui concorrono i figli CP_4
e i nipoti e in rappresentazione del padre CP_1 Persona_1 Parte_1 Parte_2
premorto . CP_5
e esperivano azione di riduzione e divisione nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_1
. Persona_1
pagina 6 di 39 Gli attori allegavano che il nonno era titolare di un'impresa familiare, avente ad oggetto CP_4
attività di panificio e vendita al minuto di generi alimentari sita in AD, via Callegari, gestita insieme ai tre figli e e alla nuora , moglie di;
l'attività CP_1 Per_1 CP_5 Controparte_3 CP_5
cessava nel febbraio 2003.
Secondo quanto allegato in atto di citazione, con contratto del 7.2.2003 a rogito Notaio , Per_2 denominato “Vendite e costituzione di mantenimento vitalizio”, disponeva di tutti i propri CP_4
beni immobili in favore dei figli e . CP_1 Persona_1
In particolare, con tale contratto il de cuius vendeva la nuda proprietà della propria abitazione, sita in via Lando n. 29 AD, alla figlia nonché la nuda proprietà del negozio/laboratorio CP_1 artigianale, sito via Palestro n. 7 a AD, al figlio , al prezzo di € 115.000,00 per Persona_1 ciascun immobile, quindi per complessivi € 230.000,00; nel contratto veniva previsto il pagamento del corrispettivo mediante il versamento di € 50.000,00 in sede di stipula e, con riferimento alla residua somma di € 180.000,00, mediante l'assunzione da parte di entrambi i figli, ciascuno per la propria quota, dell'obbligo di provvedere al mantenimento del padre per tutta la durata della vita.
Gli attori sostenevano, in primo luogo, la nullità del contratto sopra menzionato per difetto di causa, ed in particolare per assenza dell'elemento essenziale dell'alea, ai sensi dell'art. 1418 c.c.; dalla comparazione delle prestazioni dedotte in obbligazione, risulterebbe infatti una sproporzione tra il valore della nuda proprietà degli immobili trasferiti e il valore delle prestazioni assistenziali dovute, tenuto conto che, alla sottoscrizione dell'atto, il de cuius aveva già 83 anni e risultava affetto da morbo di Parkinson e cardiopatia ischemica, essendo invece irrilevante che il decesso fosse avvenuto dodici anni dopo.
In secondo luogo, secondo la prospettazione degli attori, il contratto in questione avrebbe dissimulato una donazione ex art. 1414 c.c. o avrebbe rappresentato, quantomeno, una donazione mista, costituendo la sproporzione tra le prestazioni dedotte in obbligazione e il rapporto di parentela tra le parti indici dello spirito di liberalità del de cuius.
A tal ultimo riguardo, gli attori deducevano che la provvista utilizzata per gli assegni bancari versati alla stipula, pari ad € 50.000,00, provenisse dallo stesso de cuius, come risulterebbe dal prelievo dal libretto di deposito a lui intestato in data 20.1.2003 e dal successivo versamento della medesima somma, sul suo conto, in data 10.2.2003.
In terzo luogo, gli attori chiedevano la risoluzione per inadempimento del contratto menzionato ai sensi dell'art. 1453 c.c., in quanto i convenuti non avrebbero mai adempiuto agli obblighi assunti, dal pagina 7 di 39 momento che aveva continuato a vivere nella propria abitazione, accudito da badanti da lui CP_4
personalmente retribuite e senza alcun onere a carico dei figli;
mentre aveva continuato a CP_1
coadiuvare il padre nella gestione della vita privata – senza comunque assumere alcun onere diverso e ulteriore rispetto al passato -, il convenuto non aveva prestato alcuna assistenza, Persona_1
nemmeno morale, nei confronti del padre.
Nell'atto introduttivo veniva inoltre allegato che la convenuta era cointestataria, insieme CP_1
al padre, del libretto di deposito n. 600/101689, acceso presso Cassa di Risparmio del Veneto, con saldo rimanente alla sua estinzione (23.3.2005) pari a € 27.659,26, prelevato e incassato dalla convenuta.
e allegavano, inoltre, che il de cuius aveva trasferito ai convenuti, oltre alla Parte_1 Parte_2
nuda proprietà degli immobili indicati, tutti i propri beni mobili;
nello specifico, il libretto di risparmio intestato al de cuius veniva depauperato nel tempo in favore dei convenuti, risultando plurimi prelievi di ingente importo, acquisti di titoli ed esecuzione di investimenti non rinvenuti nel relictum all'apertura della successione;
tali operazioni sarebbero state eseguite per lo più a beneficio della convenuta la quale risultava titolare, presso lo stesso istituto bancario, di diversi conti CP_1 amministrati con titoli per oltre € 225.000,00, acquistati con provvista del padre (come dimostrerebbe l'addebito di € 28.000,00 per acquisto titoli CA e successivo carico dei medesimi titoli su conto amministrato intestato alla convenuta); tali elargizioni sarebbero tutte donazioni nulle, per difetto della forma solenne ex art. 782 c.c.
Gli attori, facendo presente che il convenuto aveva rinunciato all'eredità di Persona_1 CP_4
, concludevano come in epigrafe chiedendo, previe le declaratorie di nullità, simulazione o
[...]
risoluzione del contratto di mantenimento vitalizio, nonché di nullità delle donazioni di denaro e titoli prive della forma solenne, la ricostruzione dell'asse ereditario ai fini della reintegrazione della loro quota di riserva (quali eredi in rappresentazione di ) e successiva divisione. CP_5
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa di CP_1 CP_3
(madre degli odierni attori) in qualità di terza donataria, secondo quanto allegato in comparsa
[...]
di costituzione.
La convenuta rilevava di aver accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario ritenendo di essere, pertanto, l'unica a poter agire in riduzione nei confronti di soggetti non coeredi ovvero rinuncianti;
contestava la ricostruzione attorea e chiedeva l'integrale rigetto delle domande formulate nell'atto di citazione, deducendo in particolare di essersi occupata del padre sin dal 1996 (anno in cui era deceduta pagina 8 di 39 la madre), sia in termini di cura personale che professionale, senza mai percepire alcun contributo previdenziale;
il fratello , invece, non aveva mai offerto alcun contributo materiale e Persona_1
personale al mantenimento paterno, nemmeno dopo la stipula del contratto dedotto in citazione. allegava, dunque, l'inadempimento del contratto del 7.2.2003 da parte del solo CP_1 [...]
, chiedendo la risoluzione parziale dello stesso, con riferimento alla sola cessione del panificio Per_1
a quest'ultimo, non avendo egli adempiuto alle prestazioni dedotte in obbligazione ed escludendo un obbligo di mantenimento solidale a carico dei convenuti, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'esclusiva colpa contrattuale di . Persona_1
In subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea volta alla caducazione del contratto di mantenimento, la convenuta eccepiva un credito nei confronti dell'asse ereditario del valore corrispondente alla propria prestazione lavorativa alle dipendenze di dal 2.7.2003 al CP_4
5.6.2015, con retribuzione commisurata ad una lavoratrice con inquadramento di badante al livello massimo, attesa la prestazione di attività in orari anche notturni e festivi;
rilevava, inoltre, l'esistenza di un'impresa familiare era sempre stata riconosciuta dagli stessi attori, oltre che attestata dal c.t.u. resa nel giudizio promosso da contro che aveva rilevato l'esistenza di un Controparte_3 CP_4 rapporto ai sensi dell'art. 230 bis c.c. costituito tra e CP_4 Controparte_3 CP_1 quantificando la quota di partecipazione agli utili di quest'ultima nel 29%, corrispondente ad €
94.312,02 e allegando, sempre in via subordinata, un debito della massa nei propri confronti di tale importo.
Con riferimento alle liberalità effettuate in vita dal de cuius, rilevava che questi aveva donato in vita alcuni immobili agli attori.
In particolare, l'immobile sito in AD, via Lando n. 27, sarebbe stato acquistato con atto di compravendita del 22.6.2001 da disoccupata, per L. 166.000.000, con denaro di Parte_1 CP_4
, il quale aveva corrisposto a tale titolo la somma complessiva di L. 165.500.000, a mezzo assegni
[...]
circolari (uno pari a L. 50.000.000 del 21.5.2001 intestato a e altri due, in data 22.6.2001, Parte_1
di importo pari a L. 57.750.000 ciascuno e intestati ai due venditori), tutti prelevati dal libretto di deposito n. 600/101689/S intestato al de cuius; quest'ultimo aveva prelevato, inoltre, ulteriori L.
34.500.000 in data 22.6.2001, consegnati in contanti a per i lavori di ristrutturazione Parte_1 dell'immobile.
pagina 9 di 39 La convenuta deduceva che anche il panificio sito in AD, via Callegari all'angolo via Lando, fosse stato oggetto di donazione da parte del de cuius nei confronti dei figli e , CP_1 CP_5 Per_1
nonché nei confronti della nuora . Controparte_3
Secondo la ricostruzione fornita dalla convenuta, aveva infatti stipulato nel 1997 contratto CP_4 preliminare di compravendita dell'immobile adibito a panificio (già condotto in locazione e dove la famiglia svolgeva attività di impresa), al prezzo di L. 260.000.000,00; secondo quanto emerso nella c.t.u. esperita in un giudizio di lavoro promosso da contro , quest'ultimo Controparte_3 CP_4
aveva versato personalmente, a titolo di caparra confirmatoria e acconto, la somma di L.
200.000.000,00; il contratto definitivo veniva poi sottoscritto in data 1.4.1998, non più da , CP_4
bensì dai figli , e e dalla nuora al prezzo ufficiale di L. CP_5 CP_1 Per_1 Controparte_3
168.000.000, anche se il corrispettivo residuo, stando a quanto indicato nel preliminare, ammontava soltanto a L. 60.000.000,00; tale ultima somma era stata corrisposta da , con tre assegni CP_4
circolari da L. 20.000.000 ciascuno, tutti datati 30.3.1998 e tratti sul libretto nominativo di risparmio a lui intestato;
i familiari acquirenti avevano poi rivenduto l'immobile incassando il prezzo per €
154.937,00 (come da successivo preliminare del 2.10.2002).
Secondo la convenuta, oltre alla donazione dell'immobile adibito a panificio, venivano impiegate dal de cuius somme anche per la ristrutturazione e l'avviamento dell'attività di panificio, per complessive
L. 400.000.000,00.
La convenuta dichiarava di imputare ex se la quota di ricavato dalla vendita del panificio CP_1
ricevuta (1/3, al pari di , mentre la quota riferita a e era Persona_1 CP_5 Controparte_3
pari ad 1/6 ciascuno).
Quanto, poi, all'abitazione attualmente di proprietà di , via Lando n. 27, secondo la CP_5 convenuta la stessa era stata acquistata negli anni '80 con provvista del de cuius, in quanto CP_5
aveva sempre lavorato come dipendente del padre, producendo come prova una quietanza di
[...]
pagamento della somma di L. 62.000.000,00 da parte del padre in favore del figlio.
La convenuta contestava, infine, di aver beneficiato di alcun investimento in titoli, eccependo di essere formalmente cointestataria, insieme al padre, del conto di deposito per soli motivi di praticità, in quanto ella si occupava delle operazioni contabili del padre, sia durante l'attività, sia con riferimento alla vita domestica.
si costituiva in prima udienza, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Persona_1 confermando di aver rinunciato all'eredità del padre;
deduceva, inoltre, che solo e Persona_1
pagina 10 di 39 erano inquadrati nell'impresa come dipendenti, mentre pur non avendo un CP_5 CP_1
contratto di lavoro, aveva sempre gestito direttamente i beni del padre, essendo cointestataria del conto, senza alcun obbligo di rendiconto.
Con riferimento all'inadempimento del contratto di mantenimento, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea di risoluzione nonché di quella di risoluzione parziale formulata da CP_1
rilevando di aver sempre vissuto al piano superiore dell'abitazione del padre, assistendolo
[...] moralmente e materialmente e contestando la presenza di una badante per l'assistenza del padre dopo la stipula del contratto del 2003, in quanto era stata assunta soltanto una colf;
il convenuto chiedeva in ogni caso il rigetto delle domande di nullità e simulazione del contratto medesimo formulate dagli attori, sulla base delle stesse eccezioni già sollevate da CP_1
A seguito di differimento della prima udienza per consentire la citazione del terzo da parte di CP_1
si costituiva con il medesimo patrocinio di parte attrice, eccependo la nullità
[...] Controparte_3
delle domande svolte nei suoi confronti da per indeterminatezza, non avendo questa CP_1
quantificato il valore della massa ereditaria e la lesione della propria quota di legittima e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande medesime perché prescritte e comunque infondate, rilevando, con riferimento all'acquisto del panificio del 1998, che il prezzo della compravendita era stato corrisposto dagli acquirenti con i proventi dell'attività lavorativa (come accertato dalla consulenza tecnica esperita in altro giudizio di lavoro, promosso dalla stessa ); contestava, inoltre, che le somme di denaro CP_3 indicate dalla convenuta fossero destinate all'acquisto ed alla ristrutturazione CP_1 dell'immobile adibito a panificio, con la conseguenza che il contratto non dovesse qualificarsi quale donazione simulata, né come donazione indiretta.
Quanto all'allegata donazione indiretta dell'abitazione di via Lando 27 a , la terza CP_5
chiamata eccepiva che il defunto marito, come confermato dalla stessa convenuta, aveva sempre lavorato presso il padre;
le somme corrispostegli costituivano la retribuzione del lavoro prestato e, in particolare, l'importo di L. 62.000.000 di cui alla quietanza prodotta dalla convenuta era riferito alla liquidazione per il lavoro prestato fino al 1988; evidenziava, infine, di essere ancora creditrice nei confronti di in virtù della sentenza n. 648/08 del DI del Lavoro di AD, CP_4
riservandosi di agire esecutivamente nei confronti degli eredi per il residuo credito ancora dovuto.
All'udienza del 27.6.2019 gli attori eccepivano la prescrizione delle domande riconvenzionali della convenuta e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
pagina 11 di 39 Con la prima memoria istruttoria, si associava all'eccezione di prescrizione dell'azione CP_1
di simulazione, sollevata da nei confronti degli attori, rilevando che nei propri Persona_1
confronti non risultava formulata alcuna tempestiva contestazione o eccezione di prescrizione in ordine ai vantati crediti verso l'eredità paterna;
parte attrice aderiva all'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale svolta da nei confronti della terza chiamata , eccependo CP_1 Controparte_3 in via subordinata la mancata lesione della quota di legittima della convenuta e l'infondatezza, oltre che la prescrizione, della domanda di simulazione;
insisteva per il rigetto della domanda di Persona_1 riduzione formulata dagli attori, non avendo gli stessi accettato l'eredità con beneficio di inventario, nonché della domanda di riduzione formulata da in merito alla presunta donazione CP_1 indiretta del panificio di via Callegari, in quanto vaga, non provata e prescritta, oltre all'assenza nel merito di una effettiva lesione in capo alla medesima.
Con la seconda memoria istruttoria, produceva il testamento pubblico di del CP_1 CP_4
8.4.1998, pubblicato dal Notaio di AD soltanto in data 18.9.2019 (cfr. doc. 25 Per_2
convenuta), con cui, nominati eredi universali i tre figli , e , disponeva le Persona_1 CP_1 CP_5 seguenti attribuzioni: alla figlia l'appartamento sito in AD in via M. Lando n. 29; a CP_1
tutti e tre figli e in parti uguali tra loro il negozio sito in AD via CP_1 Per_1 CP_5
Palestro n.
7. Con il testamento il de cuius riconosceva, inoltre, di avere in vita beneficiato i figli CP_5
e con elargizioni in denaro quali anticipo della futura successione e, precisamente, pari
[...] Per_1
a L. 70.000.000 a e L. 60.000.000 a , come dimostrerebbe la quietanza CP_5 Persona_1
firmata dai beneficiari.
Con successiva ordinanza del 25.2.2020 veniva ordinato a di rendere il conto della CP_1
gestione di conti, redditi e patrimonio mobiliare di nonché a Cassa di Risparmio di CP_4
AD e IG (ora ES AN AO) la produzione in giudizio della documentazione relativa alle posizioni bancarie intestate a , e dal 1988 al 2015; veniva CP_4 CP_1 Persona_1 inoltre disposta c.t.u. diretta alla stima del valore commerciale dell'immobile intestato a
[...]
, sito in AD via Palestro 7, dell'immobile di sito in via Lando 27 e Per_1 Parte_1 dell'immobile di sito in via Lando 29, con riferimento all'apertura della successione, con CP_1 la nomina all'uopo dell'arch. ; la causa veniva, inoltre, istruita mediante escussione dei testi Per_3
e interrogatorio formale delle parti sui capitoli di prova orale ammessi.
pagina 12 di 39 Depositata la c.t.u. dell'arch. , veniva disposta c.t.u. contabile, volta a ricostruire sulla Persona_4
base della documentazione bancaria agli atti i trasferimenti di denaro dal de cuius ai figli, con nomina del dott. il quale depositava il proprio elaborato in data 25.3.2022. Persona_5
Con decreto del 3.5.2022, preso atto dell'intervenuta notifica alle controparti dell'evento, veniva dichiarata l'interruzione del processo per il decesso di;
riassunta la causa, si costituiva Persona_1
in giudizio in qualità di erede di , confermando le precedenti difese, Controparte_2 Persona_1
eccezioni e domande già proposte.
Assegnato alle parti termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni ed eventuali istanze di chiarimenti o integrazioni di c.t.u., con ordinanza del 13.7.2023 veniva disposta un'integrazione della consulenza contabile, volta ad acquisire ulteriore documentazione a riscontro dei rilievi effettuati nella prima relazione;
la relazione integrativa veniva depositata in data 13.12.2023 e sulla stessa veniva instaurato il contraddittorio in udienza.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, in tale sede, le parti concludevano come in epigrafe con note scritte depositate telematicamente;
previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il contratto di “vendite e costituzione di mantenimento vitalizio” stipulato tra il de cuius e i figli e in data 7.2.2003 CP_1 Per_1
Con riferimento alle domande degli attori relative al contratto del 7.2.2003, va preliminarmente rilevato che ha eccepito la prescrizione dell'azione di simulazione, essendo decorsi più di dieci Persona_1 anni dal compimento dell'atto; a tale eccezione si è associata con la prima memoria ex CP_1
art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
, ritualmente citato in giudizio, ha peraltro formulato l'eccezione costituendosi soltanto Persona_1 alla prima udienza, così incorrendo nelle decadenze e preclusioni indicate dall'art. 167 c.p.c., tra le quali rientra la facoltà di eccepire la prescrizione delle pretese di controparte;
altrettanto tardiva è
l'eccezione sollevata da in quanto formulata soltanto con la prima memoria istruttoria. CP_1
Per l'effetto, l'eccezione di prescrizione è inammissibile.
Nel merito, con contratto del 7.2.2003 denominato “Vendite e costituzione di mantenimento vitalizio”
(cfr. doc. 4 attori), cedeva ai figli e , rispettivamente, la CP_4 CP_1 Persona_1
nuda proprietà della propria abitazione sita in AD, via Lando 29 e la nuda proprietà del pagina 13 di 39 negozio/laboratorio sito in AD, via Palestro 7, per complessivi € 230.000,00 (€ 115.000,00 ciascuno); nell'atto di vendita era stato pattuito il pagamento del prezzo mediante il versamento della somma di € 50.000,00 in sede di stipula e, con riferimento ai restanti € 180.000,00, mediante l'assunzione da parte dei figli acquirenti, ciascuno per la rispettiva quota, dell'obbligo di provvedere al mantenimento per tutta la durata della vita del padre.
Gli attori hanno chiesto, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di nullità per difetto di alea, ovvero la declaratoria di inefficacia del contratto per aver simulato una donazione ex art. 1414 c.c. e, in via subordinata, la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento dei cessionari. ha contestato la ricostruzione attorea, eccependo la validità del contratto, in particolare CP_1
deducendo la differenza con il contratto di vitalizio in punto di alea (che, nel contratto di mantenimento, è doppiamente correlata alla durata della vita del beneficiario nonché all'oggetto della prestazione, non determinabile ex ante); ha inoltre eccepito l'intervenuto adempimento del contratto, per aver sostenuto in prima persona ogni necessità assistenziale del padre, chiedendo, in via subordinata, la risoluzione parziale del contratto nei soli confronti del convenuto , con Persona_1
riferimento alla cessione nei suoi confronti del panificio/laboratorio di via Palestro 7, per inadempimento di quest'ultimo ed escludendo la solidarietà delle obbligazioni in contratto, trattandosi di obblighi infungibili.
ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree, nonché di quella di risoluzione parziale Persona_1
nei propri confronti sollevata da deducendo di aver sempre abitato al piano superiore CP_1 rispetto all'abitazione del padre, assistendolo moralmente e materialmente.
Nel merito, ritiene il Collegio, all'esito dell'istruttoria orale e documentale esperita, che il contratto
“Vendite e costituzione di mantenimento vitalizio” dissimuli effettivamente una donazione in favore dei figli e . CP_1 Persona_1
Sussistono infatti plurimi elementi, emersi nel corso dell'istruttoria, idonei a dimostrare che il contratto stipulato in data 7.2.2003 dissimulasse una donazione.
In primo luogo, è documentalmente provato, oltre che confermato dalla c.t.u. esperita dal dott.
[...]
che i figli acquirenti e non avessero mai corrisposto la parte di prezzo in Per_5 CP_1 Per_1 denaro per € 50.000,00, i quali sono stati oggetto di un prelevamento dal conto corrente n. 600-
0101689S intestato a il 20.1.2003 (dunque in data prossima alla stipula dell'atto pubblico), CP_4 per transitare, nella misura di € 25.000,00 ciascuno, sui conti intestati ai figli, i quali restituivano la somma in data 10.2.2003.
pagina 14 di 39 Si veda, sul punto, oltre all'estratto del conto intestato a di cui al doc. 11 di parte attrice CP_4
(pag. 10), quanto esposto dal c.t.u. alle pagg. 12-13 della relazione finale: “vedasi movimento progressivo n.226 del 20/01/2003 dove il conto corrente n.600-0101689S, intestato , viene CP_4 addebitato per euro 50.000,00 con la causale “prelevamento”. L'importo parziale di detto prelevamento pari ad euro 25.000,00 risulta accreditato in data 20/01/2003 sul conto corrente n.
3504484H intestato a con la causale “versamento”…, mentre il restante importo di euro CP_1
25.000,00 risulta accreditato in data 21/03/2003 sul conto corrente n. 3504485E intestato a
[...]
…; vedasi movimento progressivo n.231 del 10/02/2003 dove il conto corrente n.600- Per_1
0101689S, intestato , viene accreditato per euro 50.000,00 con la causale “versamento”. CP_4
L'importo parziale di detto versamento pari ad euro 25.000,00 risulta addebitato in data 10/02/2003 sul conto corrente n. 3504484H intestato a con la causale “assegno n.403559721…, CP_1
mentre il restante importo di euro 25.000,00 risulta addebitato in data 10/02/2003 sul conto corrente
n. 3504485E intestato a … .”; il prelevamento di € 25.000,00 ciascuno da parte di Persona_1
e è avvenuto a mezzo assegni circolari, transitati sul conto n. 600-0101689S CP_1 Per_1
intestato a (cfr. pagg. 24 e 25 c.t.u.). CP_4
Alla luce della movimentazione neutra della somma di € 50.000,00 da e verso il conto del padre cedente, è accertato che tale somma, indicata in contratto quale corrispettivo parziale per la cessione della nuda proprietà degli immobili, non sia stata corrisposta da . Controparte_6
Quanto al restante corrispettivo di € 180.000,00, da adempiersi mediante il mantenimento vitalizio a carico dei figli e a favore del padre, ritiene il Collegio che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, la prestazione non fosse stata effettivamente eseguita, circostanza che rileva al fine di indagare la comune intenzione delle parti contraenti ai sensi dell'art. 1362 c.c., secondo cui occorre tenere conto del
“comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Il contratto prevedeva, sul punto, quanto segue: “in corrispettivo e a totale saldo delle rispettive quote di prezzo dovute, i signori e si obbligano, manifestando univoca Persona_1 CP_1
volontà in tal senso, verso il signor che accetta, a provvedere al suo mantenimento per CP_4 tutta la durata della vita di quest'ultimo. Detta obbligazione deve ritenersi comprensiva di vitto, alloggio, cure mediche, assistenza morale e materiale, nonché ogni altra prestazione atta a soddisfare
i bisogni di vita del signor . In particolare i signori e CP_4 Persona_1 CP_1
saranno tenuti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: - alle prestazioni di carattere
[...]
alimentare necessarie alla parte mantenuta, in conformità alle attuali abitudini di vita della stessa, con
pagina 15 di 39 approvvigionamento quotidiano, se necessario;
- all'assistenza morale, con effettuazione di visite, accompagnamento della parte mantenuta;
- alla fornitura di ogni genere di vestiario necessario alla parte mantenuta, sempre in conformità alle attuali abitudini di vita della stessa;
- alla conservazione dell'appartamento utilizzato dalla parte mantenuta in condizioni di pulizia ed igiene costanti, anche a mezzo di propri incaricati;
- all'assistenza medica necessaria, con espressa assunzione delle spese per le cure a domicilio o per il ricovero presso ospedali e/o case di cura. Le parti danno atto che, anche in considerazione del vicolo di filiazione che le lega, l'obbligazione di mantenimento in oggetto deve intendersi infungibile e, pertanto, da eseguirsi personalmente da ciascuna parte debitrice a propria personale cura e spese” (cfr. doc. 4 atto di citazione).
Dalle prove orali escusse in corso di causa, è emerso che , il quale disponeva pacificamente CP_4 di notevoli risparmi derivanti dalla pregressa attività imprenditoriale, nonché di una pensione per €
1.080,00 mensili oltre indennità di accompagnamento dal 2007 (cfr. docc. 9 e 23 di parte attrice), avesse continuato a sostenere in prima persona le spese per le proprie necessità di cura e assistenza ed era assistito, quotidianamente, da badanti con lui conviventi anche dopo la stipula del contratto del
2003.
La convenuta in sede di interrogatorio formale, ha integralmente confermato le seguenti CP_1 circostanze allegate dagli attori: nel 2003, viveva nell'abitazione di sua proprietà in CP_4
AD, via Lando n. 29, accudito da una badante con lui convivente;
dal 2003 al 2015 CP_4
veniva assistito da badanti conviventi presso la sua abitazione;
le badanti, che si erano susseguite dal
2003 al 2015, prestavano assistenza diurna e notturna a le badanti provvedevano alla CP_4
pulizia della persona, del vestiario e della casa, alla preparazione e somministrazione dei pasti e a tutte le esigenze del sig. (cfr. capitoli di prova da 11 a 15 di parte attrice e verbale d'udienza del CP_4
23.9.2020).
Inoltre, sempre secondo la convenuta le retribuzioni delle badanti e i costi per vitto, CP_1 vestiario, medicinali e spese per l'abitazione venivano pagate non solo con i proventi della pensione di
(cfr. capitolo 20 parte attrice), ma anche grazie all'accompagnatoria e all'affitto del CP_4 negozio;
sebbene la convenuta abbia poi dichiarato che “se non bastavano le sue risorse integravo io e il più delle volte dovevo integrare”, la sua difesa non ha fornito alcuna dimostrazione di tali esborsi, con denaro personale, per coprire le spese del padre.
pagina 16 di 39 Oltre a quanto risulta in maniera inequivocabile dalla confessione della convenuta, e al fine di valutare anche la posizione del convenuto , va rilevato che la teste conoscente Persona_1 Testimone_1
della famiglia e vicina di casa, ha sostanzialmente confermato tutti i capitoli di prova di parte attrice.
Soprattutto, il medico di base dott. , sulla cui attendibilità non vi è ragione di Persona_6
dubitare, ha dichiarato di essersi sempre rapportato in via del tutto prevalente con le badanti del sig.
, il quale non era in grado di occuparsi autonomamente della cura della sua persona e delle CP_4 faccende domestiche: “… visitavo il Sig. una volta al mese, in visita programmata, trattandosi di CP_4 paziente critico. Vedevo che era assistito da una badante estranea alla famiglia. … in realtà l'ho visto passeggiare accompagnato dalle badanti, solo nei primi anni poi la situazione si è aggravata, le visite come ho detto venivano a domicilio. … con la sig.ra mi sentivo telefonicamente, talvolta ho CP_1 richiesto che fosse presente anche durante le visite per parlare delle problematiche del padre. … essendo il sig. mio paziente, quando veniva in ambulatorio, parlavo anche con lui del padre. Per_1
Comunque il rapporto più importante, come in altri casi di pazienti assistiti da badanti, anche in questo caso era prevalentemente con la badante, con la quale il paziente trascorreva la maggior parte del tempo, e quindi aveva maggior possibilità di riferire. …Posso dire che si interessava del CP_1
padre, ma secondo quello che ho visto io la somministrazione [dei farmaci] era seguita prevalentemente dalle badanti” (cfr. verbale 23.9.2020).
Il medico di base ha dunque escluso una prestazione di assistenza in via esclusiva o prevalente anche da parte del convenuto , riportando che, soltanto in qualche occasione, egli avesse ritirato delle Per_1
ricette per conto del padre.
A fronte di quanto confessato dalla convenuta e confermato dai testi indicati (soprattutto dal medico di base), le ulteriori testimonianze appaiono del tutto recessive, anche nelle parti in cui hanno confermato i capitoli dei convenuti.
Sul punto, va rilevato che la teste , pur avendo confermato i capitoli di , Tes_2 Persona_1 ha dichiarato di aver lavorato per lui soltanto dal 2014, per cinque ore al giorno;
l'attendibilità oggettiva della teste appare inficiata, peraltro, dalla sua conferma che si recasse dal Persona_1 padre anche alle “3,30/4,00 di notte nell'appartamento del padre per controllare la situazione e verificare se il padre fosse a letto o ancora sveglio” (cfr. capitolo 6 convenuto), posto che la conoscenza di tale circostanza è incompatibile con le effettive ore di lavoro prestate presso il convenuto.
pagina 17 di 39 Quanto al teste secondo cui tutte le attività di assistenza del de cuius erano svolte da Testimone_3 lui e dalla sua moglie va osservato che si deve dubitare dell'attendibilità soggettiva del CP_1
testimone, stante il suo rapporto di coniugio con la convenuta (egli era anche cointestatario di rapporti bancari su cui si è svolta la c.t.u. contabile, v. infra) e, in ogni caso, ha reso dichiarazioni incompatibili con la stessa confessione della convenuta;
analoga considerazione vale per quanto riportato dalla teste
. Tes_4
In ogni caso, anche a ritenere confermato che i convenuti fossero presenti nella vita del padre e, quindi, lo aiutassero nelle incombenze quotidiane, quali la somministrazione occasionale di farmaci, colazione al bar, trasporti in auto per le visite mediche, tali circostanze non sono comunque idonee a contrastare il dato oggettivo che fosse assistito in maniera continuativa da badanti, da lui stesso CP_4
retribuite.
È del tutto evidente, dunque, che i figli avessero mantenuto comportamenti di mera assistenza morale nei confronti del padre, riconducibili, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, ad una spontanea esecuzione di doveri morali e sociali ex art. 2034 c.c., ma non certo all'adempimento di un'obbligazione di mantenimento vitalizio, descritta in contratto come infungibile e da eseguirsi
“personalmente da ciascuna parte debitrice a propria personale cura e spese”.
La presenza di personale qualificato, assunto con contratto (cfr. doc. 15 attori) e retribuito da CP_4
esclude in radice che i figli avessero adempiuto all'obbligazione da loro assunta con il contratto
[...] del 2003, ciò che induce a ritenere, a fronte della mancata reazione del cedente all'inadempimento dei cessionari, che sin dalla stipulazione del contratto il de cuius intendesse arricchire i figli con un'elargizione a titolo gratuito e per spirito di liberalità.
La tesi della donazione dissimulata è avvalorata dal rapporto di filiazione tra le parti contraenti, nonché dalla scelta dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni (cfr. doc. 4 attori), forma non prevista a pena di nullità per il contratto formalmente stipulato, ma richiesta ad substantiam per la validità della donazione.
Ciò posto, va accolta la domanda di simulazione del contratto del 7.2.2003 in quanto dissimulante una donazione, da ritenersi valida sussistendo appunto i requisiti di forma ex art. ex art. 48 L. n. 89/1913, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande proposte in relazione al medesimo contratto
(nullità per difetto di alea e risoluzione per inadempimento, quest'ultima formulata anche dalla convenuta nei soli confronti di ). Persona_1
pagina 18 di 39 Dall'accoglimento della domanda di simulazione discende la necessità di stimare il valore della donazione al momento dell'apertura della successione.
In presenza di vendita simulata della nuda proprietà di un immobile con riserva di usufrutto, come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “La collazione per imputazione dell'immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante
(ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 c.c.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso”
(cfr. cfr. Cass. Civ. 25474/2010; Cass. Civ. 18211/2020).
Il calcolo del valore degli immobili va dunque rapportato, al momento dell'apertura della successione
(5.6.2015), con riferimento alla piena proprietà.
Per la stima del valore dei beni si fa riferimento a quanto valutato dal c.t.u. arch. , il Persona_4
quale ha fornito puntuale resoconto dei criteri adottati e risposto in maniera esaustiva alle osservazioni dei consulenti di parte.
Va precisato che il c.t.u. ha stimato soltanto il valore della nuda proprietà dell'immobile sito in via
Palestro, 7, conferito a , pari ad € 185.428,10 al momento di apertura della successione. Persona_1
Il valore della piena proprietà di tale immobile va dunque ricavato, applicando le tabelle per il calcolo del valore dell'usufrutto del 2015, tenendo conto dell'età del de cuius al momento dell'apertura della successione (95 anni), secondo cui il valore dell'usufrutto era pari al 10% del valore dell'immobile; per l'effetto, il valore della piena proprietà del panificio di via Palestro n. 7 al tempo dell'apertura della successione è pari ad € 206.031,22.
Il valore della piena proprietà dell'appartamento sito in via Lando 29, conferito a (la CP_1 quale lo ha successivamente venduto in data 15.12.2016), è stato invece stimato dal c.t.u. in €
167.307,25 al 5.6.2015.
3. Donazioni allegate da CP_1
pagina 19 di 39 Occorre, a questo punto, esaminare le liberalità effettuate dal de cuius nei confronti degli attori, allegate dalla convenuta la quale ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione della natura CP_1
liberale dei negozi indicati in comparsa di costituzione, nonché la riduzione di quelle che risultino lesive della propria quota di legittima.
Va preliminarmente rilevato che ha eccepito la nullità delle domande svolte dalla Controparte_3
convenuta nei propri confronti, per indeterminatezza del petitum e dei fatti posti a CP_1 fondamento delle proprie domande, non avendo quest'ultima quantificato il valore della massa ereditaria, né la lesione della propria quota di legittima;
gli attori hanno aderito a tale eccezione con la prima memoria istruttoria.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In punto di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha indicato la necessità di una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che il fine ultimo dell'istituto risiede nell'esigenza di consentire alla controparte di comprendere le richieste avversarie e di predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. civ. 8077/2012, Cass. civ. 27670/2008).
Nel caso di specie, la convenuta ha esposto le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'azione di riduzione delle liberalità lesive della propria quota di riserva, non impedendo la formulazione di eccezioni e difese avversarie e consentendo, dunque, il contraddittorio sul punto.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con specifico riferimento all'azione di riduzione, ha poi precisato che in caso di allegazione della lesione della quota di riserva non sia necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, potendo il richiedente allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, n. 18199 del 2.9.2020).
Tali elementi sono sufficienti ad escludere la nullità delle domande svolte da per CP_1 indeterminatezza, laddove la valutazione circa l'assolvimento dell'onere di allegazione e prova dei fatti posti a fondamento della domanda sarà compiuta affrontando il merito di ciascuna domanda.
Si prosegue dunque all'accertamento delle liberalità effettuate dal de cuius, allegate dalla convenuta
CP_1
3.1 L'immobile di via Lando n. 27 a AD intestato a Parte_1
pagina 20 di 39 Secondo le allegazioni della convenuta, con atto di compravendita del 22.6.2001 Parte_1 all'epoca disoccupata, aveva acquistato per L. 166.000.000 l'immobile di via Lando n. 27 dai venditori e (cfr. atto di compravendita doc. 1 convenuta) con provvista di , il Controparte_7 CP_8 CP_4 quale aveva corrisposto in favore della nipote L. 165.500.000 per l'acquisto, oltre ad ulteriori L.
34.500.000 per la ristrutturazione.
In particolare, il de cuius avrebbe personalmente provveduto al pagamento del prezzo a mezzo tre assegni circolari: un assegno intestato a di L. 50.000.000 del 21.5.2001 e due assegni Parte_1 circolari, entrambi del 22.6.2001 ed intestati ai venditori dell'immobile, per L. 57.750.000 ciascuno.
La circostanza è stata contestata dagli attori, che hanno eccepito in ogni caso il difetto di prova dell'animus donandi.
Delle allegazioni della convenuta sussiste prova documentale, in quanto gli assegni sopra indicati, per complessivi L. 165.000.000,00 risultano emessi dal libretto di deposito n. 600/101689/S intestato a
, nel mese precedente e contestualmente alla data del rogito stipulato da (cfr. CP_4 Parte_1
estratto conto doc. 11 attori, pag. 8, in cui sono registrate emissioni di assegni circolari in CP_4
data 21.5.2001 per L. 50.000.000,00 e in data 22.6.2001 per L. 115.000.000,00); la convenuta ha inoltre prodotto copia degli assegni e la relativa documentazione bancaria, a dimostrazione dell'effettiva provenienza della provvista dal conto di e dell'intestazione degli assegni a CP_4
per L. 50.000.000,00 e ai venditori e , per L. 57.750.000,00 Parte_1 Controparte_7 CP_8
ciascuno (cfr. docc. da 3 a 7 comparsa di costituzione . CP_1
La circostanza è stata confermata in sede di c.t.u. contabile, che ha riscontrato l'emissione degli assegni circolari dal conto n. 600/101689S, intestato al solo (cfr. pagg. 17 e 18 c.t.u. dott. CP_4
. Per_5
Del resto, è agli atti la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 7.10.2013 la quale, nel decidere la controversia promossa dal de cuius nei confronti della nipote proprio per la restituzione di € Pt_1
165.000,00 (recte L. 165.000.000,00, somma erogata, secondo la difesa di , alla nipote a CP_4 titolo di mutuo), ha accertato che tali somme non fossero state consegnate all'odierna attrice, ma “quasi completamente versate dal direttamente al venditore”, circostanza idonea ad escludere un CP_1 contratto di mutuo e che induce, invece, a ritenere la sussistenza “di una donazione indiretta dell'immobile” (cfr. doc. 22 attori).
Il Collegio concorda con la qualificazione del negozio allegato dalla convenuta quale donazione indiretta, ritenendosi provato l'animus donandi in via presuntiva ex art. 2729 c.c., tenendo conto del pagina 21 di 39 rapporto di parentela delle parti e dello stato di disoccupazione della nipote del de cuius all'epoca del contratto (come si evince dall'atto pubblico di compravendita), da valutarsi unitamente all'impossibilità di percorrere l'interpretazione alternativa, circa il perfezionamento di un contratto di mutuo, stante la decisione della Corte d'Appello di Venezia nella sentenza sopra citata.
Tenuto conto, da un lato, che il corrispettivo di compravendita era stato pagato quasi integralmente ai venditori e, dall'altro lato, della contiguità temporale del pagamento a rispetto alla data di Parte_1
stipula del contratto definitivo, tale da disvelare un proposito unitario del disponente, deve ritenersi che la fattispecie in esame configuri una donazione indiretta, la quale si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso a un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (cfr. Cass. Civ. ord. n. 9379 del 21.5.2020; si veda anche, con riferimento alla parte di corrispettivo versata direttamente a Cass. Civ. n. 11491 del 23.5.2014, secondo cui Pt_1
“le donazioni di denaro finalizzate all'acquisto di un bene… costituiscono donazione indiretta di quel bene poiché, in presenza di collegamento tra la messa a disposizione del denaro e il fine specifico dell'acquisto del bene, la compravendita costituisce lo strumento del trasferimento del bene, oggetto dell'arricchimento del patrimonio del destinatario”).
Anche in questo caso, occorre accertare il valore del bene al tempo di apertura della successione, ai fini della riunione fittizia e della collazione.
Secondo la stima del c.t.u. arch. , il valore dell'immobile di via Lando n. 27 al 5.6.2015 era Per_3 pari ad € 154.580,87.
Quanto, invece, alla somma di ulteriori L. 34.500.000,00, che secondo la convenuta sarebbero stati corrisposti dal de cuius all'attrice per la ristrutturazione del medesimo immobile, si osserva che il prelievo allegato risulta dall'analisi del conto di , sempre in data 22.6.2001 (la stessa di CP_4
emissione degli assegni circolari di cui sopra, cfr. doc. 11 pag. 8 attori); la circostanza è stata riscontrata anche dal c.t.u. dott. nella consulenza contabile. Per_5
Tuttavia, non vi è alcuna prova in atti che tale somma fosse stata effettivamente consegnata a Pt_1
(la quale ha contestato la circostanza), né che l'immobile da lei acquistato avesse bisogno di una
[...] ristrutturazione per tale valore;
per l'effetto, la contiguità temporale tra il prelievo di L. 34.500.000,00 e l'emissione degli assegni per l'acquisto dell'immobile costituisce un mero indizio, isolato e sfornito di precisi riscontri circa la corresponsione della somma alla nipote, per la causale indicata dalla convenuta
CP_1
pagina 22 di 39 Di conseguenza, non può dirsi accertata anche la donazione della somma di L. 34.500.000,00 a favore di Parte_1
3.2. Il panificio di via Callegari 14, angolo con via Lando
ha chiesto che venga accertata la donazione del panificio di via Callegari, acquistato CP_1
dalla convenuta stessa, nonché da , e , in data 1.4.1998. Persona_1 CP_5 Controparte_3
La convenuta ha allegato, a fondamento della domanda, che con contratto preliminare di compravendita del 1997, si era obbligato ad acquistare, dalle promittenti venditrici CP_4
e , il panificio di via Callegari n. 14, dove già veniva esercitata l'attività di Parte_4 CP_9
impresa familiare in locazione, al prezzo dichiarato di L. 260.000.000 (cfr. doc. 11 convenuta); nel preliminare veniva indicato l'intervenuto versamento, da parte del promissario acquirente, della somma di L. 100.000.000,00 quale caparra (cfr. punto 4 del contratto) e di ulteriori L. 100.000.000,00 quale acconto (in calce al contratto); in data 1.4.1998, i figli del de cuius e e la nuora CP_1 CP_5 Per_1
stipulavano contratto definitivo di compravendita, per il prezzo indicato di L. Controparte_3
168.000.000,00 (cfr. doc. 14 convenuta) e, in data 30.3.1998, dal conto personale di CP_4
venivano emessi tre assegni circolari, per L. 20.000.000,00 ciascuno (cfr. doc. 11 attori pag. 3, emissione assegni circolari per L. 67.000.000,00 complessivi e copie assegni di cui ai docc. 15, 16 e 17 convenuta), intestati a e girati ed incassati, i primi due da e CP_1 Controparte_10
per conto delle venditrici e il terzo dal Notaio . CP_11 Per_2
La convenuta ha inoltre richiamato, a conferma della propria tesi, la ricostruzione della vicenda inerente all'acquisto del panificio di via Callegari di cui alla c.t.u. esperita nella controversia per crediti di lavoro, promossa nel 2003, da nei confronti di . Controparte_3 CP_4
Gli attori e la terza chiamata hanno chiesto il rigetto della domanda della convenuta relativa al panificio in oggetto, contestando che l'acquisto fosse avvenuto da parte di a titolo di donazione. CP_4
In primo luogo, va dato conto che il c.t.u. alle pagg. da 19 a 22 della sua relazione, ha dato Per_5 conto dell'emissione di assegni circolari dal conto personale di , tra il dicembre 3.12.1997 e CP_4
il 30.3.1998 (dunque in epoca contestuale alla stipula sia del preliminare che del definitivo di compravendita) per la somma complessiva di L. 102.000.000,00; la ricostruzione deriva sia dai docc. da 12 a 17 di parte convenuta (emissione di due assegni per L. 17.500.000,00 ciascuno in data
3.12.1997 a favore delle promittenti venditrici e per L. 20.000.000,00 ciascuno, in data 30.3.1998, intestati a e incassati da , e il Notaio ), sia CP_1 Controparte_10 CP_11 Per_2
pagina 23 di 39 dall'analisi del conto corrente n. 101689S del de cuius, che evidenzia l'emissione di assegni circolari per L. 35.000.000,00 al 3.12.1997 e per L. 67.000.000,00 (riscontrando solo parzialmente i docc. da 15
a 17 della conventa) al 30.3.1998; non vi è traccia, invece, del pagamento della somma di L.
200.000.000,00, indicata nel contratto preliminare quale prezzo di compravendita.
Anche ritenendo provati i pagamenti sopra ricostruiti, non si ritiene che sussistano elementi univoci e concordanti, idonei a ritenere la sussistenza, nella fattispecie in esame, dell'animus donandi in capo al de cuius, considerando, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione agli atti, il contesto in cui è intervenuta la compravendita del panificio in oggetto.
Va infatti considerato che l'immobile acquistato, prima della compravendita, era già adibito a negozio e forno dallo stesso e che la sua attività veniva gestita con la collaborazione dei figli CP_4 CP_1
e e della nuora , tramite impresa familiare ex art. 230 bis c.c. Per_1 CP_5 Controparte_3
A tal riguardo, secondo la c.t.u. esperita nel giudizio di lavoro tra e , da cui Controparte_3 CP_4
possono trarsi argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., il de cuius aveva inteso, con l'operazione relativa all'acquisto del panificio, “ricompensare i propri collaboratori (non si spiegherebbe altrimenti la presenza in atti ddella sla e non anche degli altri coniugi dei figli) del lavoro svolto Controparte_3 all'interno dell'azienda, rendendoli partecipi dei risultati economici ottenuti fino a quel momento.
Infatti… partendo dal presupposto che gli utili erano modesti in bilancio, ma i bilanci non rappresentano fedelmente l'andamento economico dell'impresa, l'acquisto appare al sottoscritto quale capitalizzazione degli effettivi risultati economici maturati da e dai suoi collaboratori. CP_4
L'immobile è da considerarsi acquistato con gli utili non dichiarati dell'impresa” (cfr. doc. 10 convenuta, pagg. 15 e 16, ricostruzione invero incompatibile con la riconduzione della vicenda, da parte del medesimo c.t.u., ad una donazione indiretta).
La sussistenza, tra i figli e la nuora, di un'impresa familiare, nonché la destinazione CP_4 dell'immobile all'attività del panificio sin da prima della compravendita, induce a ritenere che l'acquisto non fosse avvenuto per spirito di liberalità, quanto piuttosto a titolo di remunerazione dei familiari, qui da considerarsi nella loro veste di collaboratori partecipanti agli utili d'impresa ex art. 230 bis c.c., per il lavoro svolto all'interno dell'azienda.
In definitiva, il collegamento del bene acquistato con l'impresa familiare sussistente tra le parti induce ad escludere che avesse sostenuto la relativa spesa donandi causa. CP_4
3.3 La donazione a dell'abitazione di via Lando n. 27 CP_5
pagina 24 di 39 Nella ricostruzione della convenuta il de cuius avrebbe beneficiato il figlio CP_1 CP_5
, acquistando in suo favore l'abitazione di via Lando 27 con propria provvista.
[...]
A fondamento dell'allegazione, la convenuta ha prodotto soltanto una quietanza datata 24.9.1988, rilasciata da per il pagamento da parte del padre della somma di L. 62.000.000,00 “per CP_5 liquidazione dell'azienda di famiglia dal 1978 al 1988” (cfr. doc. 20 convenuta), a dimostrazione delle elargizioni di denaro da parte del de cuius e della circostanza che avesse sempre e solo CP_5
lavorato come dipendente del padre.
L'allegazione relativa alla donazione dell'immobile di via Lando n. 27 a risulta del tutto CP_5
priva di supporto probatorio, posto che la quietanza sopra richiamata nulla prova circa la dazione di somme di denaro al figlio per spirito di liberalità, né tantomeno circa la provenienza dal de cuius della provvista per l'acquisto dell'abitazione.
4. I trasferimenti di denaro allegati dagli attori e la c.t.u. contabile
Gli attori hanno dedotto che avrebbe trasferito diverse somme di denaro ai convenuti. CP_4
In particolare, con riferimento al libretto di risparmio intestato al de cuius (cfr. doc. 11 attori), emergerebbero diversi prelievi di ingente importo, acquisti di titoli ed investimenti non rinvenuti nel relictum all'apertura della successione, eseguiti per lo più in favore di che era CP_1
cointestataria di rapporti bancari con il padre e titolare, presso il medesimo istituto di credito, di alcuni conti amministrati con depositi di titoli acquistati con provvista del padre.
I convenuti hanno contestato di essere destinatari di donazioni in denaro;
in particolare, CP_1
ha allegato di essere stata cointestataria e delegata su alcuni conti del padre per esigenze di mera praticità, occupandosi di tutte le operazioni contabili del padre, sia durante l'attività di impresa che successivamente nella vita domestica e, dunque, non ha beneficiato di alcuno dei trasferimenti elencati dagli attori.
I trasferimenti di denaro provenienti dai conti del de cuius e nei confronti di sono stati CP_1
l'oggetto principale della c.t.u. contabile del dott. depositata il 25.3.2022. Per_5
A seguito del deposito della prima relazione, dal momento che non era stato possibile ricostruire in maniera completa la provenienza e destinazione di tutti i trasferimenti ricostruiti dal c.t.u., è stata disposta integrazione della consulenza al fine di reperire ulteriore documentazione bancaria presso
ES AN AO e , nonché per acquisire la contabile di un bonifico di L. 159.999.993, in CP_12
entrata su conto intestato a qualche giorno prima rispetto ad un giroconto, per la medesima CP_4
pagina 25 di 39 somma, a favore di rapporto intestato a e al marito (cfr. ordinanza del CP_1 Testimone_3
13.7.2023); l'attività integrativa ha fornito risultati solo parziali, in quanto BA ES non ha potuto ottemperare all'ordine di esibizione per decorso dei termini di conservazione della documentazione, mentre ha trasmesso parte della documentazione richiesta (cfr. relazione integrativa c.t.u. CP_12
del 13.12.2023). Per_5
Tanto premesso, le risultanze della c.t.u., anche tenuto conto delle puntuali risposte alle osservazioni ai cc.tt.pp. delle parti convenute, sono condivise da questo Tribunale (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del c.t.u., circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Cass. civ., sez. I, n. 282 del
9.1.2009).
In primo luogo, le risultanze della c.t.u. hanno smentito alcune allegazioni degli attori, relative in particolare alla disponibilità, in capo a del saldo del deposito a risparmio del conto CP_1
600/101689 intestato al de cuius, nonché alla sottoscrizione di vari titoli CA da parte del de cuius
a beneficio della figlia: si vedano, sul primo punto, il doc. 49 prodotto dalla convenuta (proveniente dalla Cassa di Risparmio del Veneto e datata 24.3.2005, secondo cui “… Il libretto di deposito a risparmio nr. 01805/600/101689 cointestato ai clienti è stato estinto ed il saldo residuo versato sul libretto di deposito a risparmio nr. 01805/412/1416 intestato a ”) e la pag. 12 della CP_4 relazione del c.t.u., secondo cui l'importo era stato accreditato appunto su conto intestato al solo CP_4
; sui titoli CA “03/07 280 TM” per € 107.000,00, “08281 STUP” per € 30.000,00,
[...]
“02/023%” per € 30.000,00 e “02/05 TV” per € 30.000,00, si vedano le pagg. 15, 16, 17 e 28 c.t.u., secondo cui la documentazione bancaria acquisita non evidenzia il loro acquisto con provvista di
. CP_4
Il c.t.u. ha invece potuto riscontrare due trasferimenti a favore di CP_1
Il primo è relativo alla sottoscrizione di titoli CA “03/07 280 TM” del 3.11.2003, allegata dagli attori e già desumibile dal confronto tra i docc. 11 (conto personale di che riporta, a pag. CP_4
10, “sottoscrizione titoli CA-03/07 280 TM” il 3.11.2003 per € 28.000,00) e 14 degli attori
(situazione del deposito amministrato intestato a presso Cassa di Risparmio di AD e CP_1
IG al 30.9.2004, che riporta titoli “CA 03/07 280TM” con scadenza al 3.11.2004 e valore nominale di € 28.000,00).
L'allegazione degli attori relativa a questi titoli ha trovato piena conferma nella c.t.u. contabile, secondo cui “dall'analisi delle operazioni risulta che in data 03/11/2003 viene accreditato il conto
pagina 26 di 39 corrente 600-0101689S per euro 28.000,00 con la causale “rimborso titoli CA TF00/03 178” vedasi operazione progressivo n. 264 quale residuo della vendita del titolo CA TF 00/03 178 con codice banca n. 302720 di originari euro 155.000,00 (vedasi mov.n.156), come si evince dalle operazioni di compravendita del Deposito Amministrato n. 1805-38021 intestato a e CP_4
cointestato a . Tale operazione risulta essere la vendita del residuo titoli di originari CP_1
euro 155.000,00 in quanto precedentemente, come risulta dai movimenti del deposito amministrato, cui ci si riferisce, sono stati venduti porzioni dello stesso titolo per nominali euro 77.000,00 ed euro
50.000,00 (vedasi mov. n.173 e mov. n.225). In pari data 03/11/2003 viene addebitato lo stesso importo con la causale “sottoscrizione titoli CA 03/07” vedasi operazione progressivo n.265 del conto corrente di appoggio n. 101689S, acquisto titoli che non viene più accreditato alla scadenza come peraltro si evince dai movimenti successivi alla data di addebito e fino al 23/03/2005, data di estinzione del rapporto del conto corrente di appoggio. Da una ulteriore analisi risulta inoltre che il titolo “CA 03/07” sia stato poi movimentato sul conto corrente n. 102647P riconducibile a
in quanto accreditate le relative cedole (euro 330,75 mov.n.702), conto corrente di CP_1
appoggio al Deposito amministrato n.9000-2027802 intestato a quest'ultima di cui non si hanno i movimenti antecedenti il 30/06/2004 e successivi al 22/07/2005” (cfr. pagg. 14 e 15 c.t.u., che rimanda ai movimenti numerati nella tabella di cui all'allegato 1 della relazione).
La circostanza che i titoli sottoscritti dal de cuius siano transitati sul deposito amministrato intestato a risulta inequivocabile, in quanto, da un lato, i titoli sottoscritti dal padre (cfr. movimento CP_1
265 tabella n. 1 c.t.u.) non sono più stati accreditati sul suo conto alla scadenza e, dall'altro lato, risulta la movimentazione dei medesimi titoli (“CA 03/07”) sul deposito della convenuta, con accredito di cedole per € 330,75, come da confronto tra il movimento n. 702 della tabella n. 1 della c.t.u. e il doc.
14 degli attori.
Il secondo trasferimento riguarda il giroconto, in data 26.1.2000 di L. 159.999.993 dal conto personale di verso un conto corrente intestato a e al marito (cfr. pagg. CP_4 CP_1 Testimone_3
30 e 31 c.t.u.).
È vero che il c.t.u., in risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta, ha ritenuto l'opportunità, “per fugare ogni dubbio sulla provvista”, di verificare il bonifico in entrata sul conto di per il medesimo importo, in data 18.1.2000 (cfr. pag. 54 c.t.u.); la circostanza è stata CP_4
infatti oggetto di integrazione della perizia e tuttavia, non ha fornito riscontri per indisponibilità della documentazione da parte dell'istituto bancario.
pagina 27 di 39 Sul punto, premesso che la documentazione prodotta da parte convenuta in sede di c.t.u. integrativa è inammissibile, in quanto prodotta oltre lo scadere delle barriere preclusive per l'attività probatoria e al di fuori del contraddittorio, non vi è alcun elemento idoneo a ritenere che la provvista di L.
159.999.993,00, oggetto di giroconto da su rapporto intestato alla figlia e al genero, fosse CP_4
stata fornita proprio da questi ultimi, anche tenendo conto che secondo la ricostruzione complessiva della c.t.u., il de cuius era solito trasferire somme, anche ingenti, da e verso i propri rapporti bancari personali.
Per l'effetto, anche tale trasferimento deve essere preso in considerazione ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario.
I due trasferimenti sopra elencati (titoli per € 28.000,00 e giroconto per L. 159.999.993,00, pari ad €
82.633.10) risultano eseguiti a titolo gratuito, in presenza di rapporto di filiazione tra le parti e, dunque, si può presumere l'esistenza dell'animus donandi in capo al disponente a favore della figlia CP_1
(non vi sono infatti elementi idonei a ritenere che il de cuius intendesse beneficiare anche al genero), senza che la convenuta abbia fornito elementi alternativi, circa la sussistenza di un interesse patrimoniale in capo al disponente, ovvero della sua volontà di adempiere ad una pregressa obbligazione;
pertanto, tali trasferimenti devono ritenersi effettuati a titolo di donazione a favore di per complessivi € 110.633,10. CP_1
Si tratta, in entrambi i casi, di donazioni dirette, nulle per difetto della forma solenne ex art. 782 c.c.
(cfr. Cass. SS.UU. n. 18725 del 27.7.2017).
A tale importo deve aggiungersi la somma di € 931,00, derivante dalla differenza tra il prelievo di €
6.003,00 compiuto da sul libretto postale n. 33516519 e le spese funerarie sostenute, CP_1 ammontanti ad € 5.072,00 (di cui € 2.632,00 per spese funerarie ed € 2.440,00 per la lapide), che la convenuta ha messo a disposizione della successione (cfr. pag. 73 c.t.u. del 25.3.2022). CP_1
Venendo invece ai prelevamenti, evidenziati dal c.t.u. in quanto ritenuti “meritevoli di verifica”, gli stessi ammontano a complessivi € 323.089,97 (cfr. pagg. 55-56 c.t.u.) relativamente al periodo 1997-
1998 (per € 99.508,15) e dal 1998 al 2014 (per € 223.581,82); come già esposto, non è stato possibile ricostruire gli autori dei prelievi e i destinatari dei trasferimenti, nemmeno a seguito di integrazione di c.t.u. per mancanza della documentazione presso l'istituto bancario richiesto, essendo decorsi i termini ex lege di conservazione della documentazione contabile.
Sul punto, ritengono gli attori che tali prelevamenti debbano senz'altro imputarsi all'operato di CP_1
ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto conto che la stessa, quale mandataria del de cuius e tenuta al
[...]
pagina 28 di 39 rendiconto ex art. 1713 c.c., non ha ottemperato al relativo obbligo pure a seguito di ordine del DI istruttore (cfr. comparsa conclusionale attori).
Tale impostazione non è condivisibile, in quanto la mancanza della documentazione di riscontro, per decorso dei termini di conservazione della documentazione contabile da parte dell'istituto bancario, è fatto non imputabile alla convenuta.
L'incompletezza del rendiconto depositato da e l'imputazione, a quest'ultima, di tutti i CP_1
prelevamenti dai conti di riportati nella c.t.u. sono circostanze del tutto prive di CP_4
collegamento sul piano logico, soprattutto considerando che, negli anni di riferimento, il de cuius era pienamente capace di intendere e di volere, avendo anche svolto l'attività di imprenditore quantomeno fino al 2003, con conseguenti, verosimili necessità di sostenere spese anche ingenti per la propria attività e con la possibilità che egli stesso prelevasse, in prima persona, il denaro dai propri conti.
Non può, inoltre, essere trascurato che tra il de cuius e vi era rapporto di filiazione, che mitiga in CP_1 maniera rilevante l'obbligo di rendiconto in capo alla convenuta, stante la notoria mancanza di formalità nei rapporti familiari;
in altri termini, come osservato dalla difesa della convenuta, non è esigibile la conservazione da parte sua della documentazione di tutte le spese, effettuate nell'arco di circa vent'anni, per conto del padre, il quale del resto non aveva mai lamentato indebite appropriazioni, sostanzialmente approvando l'operato della figlia.
Di conseguenza, i prelievi ricostruiti dal de cuius non possono ritenersi oggetto di indebita appropriazione da parte della convenuta;
per analoghe ragioni, in mancanza di prova sul destinatario dei trasferimenti realizzai a mezzo giroconti, bonifici ed emissione di assegni, non può dirsi accertata alcuna ulteriore donazione di denaro a favore della convenuta.
Venendo, infine, alla documentazione integrativa trasmessa da , dal libretto di risparmio CP_12 postale intestato a sono emersi prelevamenti in uscita per complessivi € 50.137,97, così CP_4
sintetizzati dal c.t.u. (cfr. pagg. 15 ss. c.t.u. integrativa del 13.12.2023):
- € 2.034,97 a firma di;
CP_4
- € 13.550,00 a firma di soggetto estraneo all'odierno giudizio;
CP_13
- € 4.700,00 a firma di;
Persona_1
- € 6.003,00 a firma di CP_1
- € 23.850,00, su cui non ha potuto recuperare la documentazione in quanto inviata al CP_12
macero.
pagina 29 di 39 Con riferimento a quest'ultimo importo, si richiama quanto già esposto in punto di rendiconto, non potendosi imputare tali prelevamenti a data anche la presenza di altri soggetti che CP_1
prelevavano dal libretto postale.
Quanto alla somma di € 6.003,00 prelevati dalla convenuta, è pacifico in atti che si trattasse delle somme necessarie per sostenere le spese funerarie già emerse nella prima c.t.u., con credito della massa nei confronti di per la differenza di € 903,00. CP_1
Relativamente alle uscite per € 4.700,00 a firma di , gli stessi non si ritengono prive di Persona_1 giustificazione, considerato che si tratta di singoli prelievi mensili per € 2.000,00, € 1.500,00 ed €
1.200,00 nell'anno 2012, i cui importi sono del tutto analoghi e in linea con quelli effettuati dallo stesso de cuius e dalla sig.ra badante di quest'ultimo; è dunque verosimile che il denaro fosse stato CP_13 prelevato per sostenere spese nell'interesse di . CP_4
5. I crediti allegati da , in via subordinata e riconvenzionale, nei confronti della CP_1
massa ereditaria
La convenuta, in caso di declaratoria di inefficacia del contratto di vitalizio del 7.2.2003, ha chiesto che venga riconosciuto il proprio credito nei confronti dell'asse ereditario, del valore corrispondente alla propria prestazione lavorativa alle dipendenze di dal 2.7.2003 al 5.6.2015, con retribuzione CP_4
commisurata ad una lavoratrice con inquadramento di badante al livello massimo, attesa la prestazione di attività in orari anche notturni e festivi;
inoltre, l'esistenza di un'impresa familiare è sempre stata riconosciuta dagli stessi attori, oltre che attestata dal c.t.u. resa nel giudizio promosso da CP_3 contro che ha rilevato l'esistenza di un rapporto ai sensi dell'art. 230 bis c.c.
[...] CP_4
costituito tra , e quantificando la quota di partecipazione CP_4 Controparte_3 CP_1 agli utili di quest'ultima nel 29% e corrispondente ad € 94.312,02; di conseguenza, nell'ipotesi di declaratoria di nullità, inefficacia o risoluzione del contratto, il patrimonio ereditario risulterebbe indebitamente arricchito di tale importo, che la convenuta non ha mai chiesto in adempimento del contratto di mantenimento.
In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, le eccezioni di prescrizione a tali domande formulate dalle controparti sono tempestive;
, con le conclusioni di cui alla Controparte_3
comparsa di costituzione, ha chiesto il rigetto delle domande della convenuta anche per intervenuta prescrizione e gli attori hanno sollevato analoga eccezione tempestivamente all'udienza del 28.6.2019,
pagina 30 di 39 trattandosi a tutti gli effetti della prima udienza ex art. 183 c.p.c., differita per consentire la chiamata della terza . CP_3
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione della domanda relativa ai crediti da lavoro ex art. 230 bis c.c. è fondata, in quanto l'attività di impresa è pacificamente cessata nel 2003 e non sono stati dedotti atti successivi idonei a interrompere la prescrizione.
Quanto invece alla richiesta relativa all'attività prestata dalla convenuta quale badante, pur non prescritta perché allegata come svolta fino al 2013, la stessa è comunque infondata perché priva di idonea allegazione e prova e, anzi, smentita da quanto chiaramente emerso dall'istruttoria, anche per effetto di confessione della stessa convenuta, esperita con riguardo al contratto di vitalizio del 7.2.2003, secondo cui l'attività di assistenza professionale a era sempre stata svolta da badanti, da lui CP_4
retribuite.
6. Il testamento pubblico prodotto dalla convenuta CP_1
Con la seconda memoria istruttoria, ha prodotto il testamento pubblico di CP_1 CP_4
datato 8.4.1998, registrato in data 18.9.2018 avanti il Notaio in AD (rep. n. 52.248, racc. Per_2
n. 29.455).
Con tale testamento, il de cuius così disponeva: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino miei eredi universali i miei tre figli e CP_14 CP_1 CP_5
. Dispongo che il mio patrimonio venga suddiviso ai miei tre figli nel seguente modo e
[...]
precisamente:
- attribuisco a mia figlia l'appartamento di mia esclusiva proprietà sito in AD in via CP_1
M. Lando n. 29;
- attribuisco ai miei tre figli , e in parti uguali tra loro il negozio CP_1 Persona_1 CP_5
di mia proprietà sito in AD via Palestro n. 7.
Ho così disposto delle mie sostanze avendo in precedenza beneficiato i miei due figli e CP_5
con elargizioni in denaro quali anticipo della mia futura successione e, precisamente, ho dato Per_1
70.000.000 (settantamilioni) di lire a mio figlio e 60.000.000 (sessantamilioni) di lire a CP_5
mio figlio , i quali hanno sottoscritto una quietanza di tali denari che tengo conservata Persona_1
tra i miei documenti.
Ho inteso pertanto attribuire il mio patrimonio in parti uguali tra i miei figli senza preferire alcuno di essi, ma beneficiandoli in parti uguali”.
pagina 31 di 39 La scheda testamentaria contiene, dunque, da un lato la nomina dei tre figli quali eredi universali, dall'altra la disposizione relativa alla divisione del suo patrimonio immobiliare tra i figli stessi.
Come visto, in data successiva al testamento ha alienato gli stessi beni oggetto della CP_4
scheda testamentaria ai due figli e , ciò che induce a ritenere che le CP_1 Persona_1
disposizioni aventi ad oggetto gli immobili di via Lando n. 29 e via Palestro n. 7 siano state tacitamente revocate dal testatore, avendo egli compiuto in via atti incompatibili con la realizzazione della volontà espressa in testamento.
Resta valida ed efficace, in ossequio al principio di conservazione della volontà testamentaria, la nomina dei tre figli quali eredi universali in parti uguali, dunque nella quota di 1/3 ciascuno.
Occorrerà tenere conto della delazione testamentaria e delle relative quote in sede di divisione (v. infra par. 9).
Quanto alle elargizioni in denaro, indicate dal de cuius come effettuate a favore dei figli e CP_5
per L. 70.000.000,00 al primo e L. 60.000.000,00 al secondo, le stesse non possono essere Per_1
considerate ai fini della riunione fittizia e della collazione in quanto prive di riscontro probatorio, anche considerato che la quietanza, già sopra richiamata, prodotta al doc. 20 dalla convenuta CP_1
non corrisponde a quanto indicato dal de cuius né per il titolo (secondo la quietanza, la somma era stata corrisposta a per liquidazione dell'azienda), né per l'importo (L. 62.000.000,00 secondo la CP_5 quietanza, mentre secondo il testamento avrebbe ricevuto L. 70.000.000,00). CP_5
7. La rinuncia all'eredità di Persona_1
In data 28.10.2015 ha rinunciato all'eredità del padre, come risulta dall'atto di rinuncia Persona_1
di cui al doc. 25 prodotto dagli attori.
Ai fini della determinazione della porzione disponibile di cui il de cuius poteva liberamente disporre, occorre accertare le conseguenze della rinuncia all'eredità effettuata da sulle quote di Persona_1
riserva delle parti che si assumono pretermesse.
Nel sistema vigente a quota variabile a seconda del numero e della qualità dei soggetti legittimari è necessario stabilire, anche al fine del calcolo delle quote di riserva dovute ex lege, se la quota di legittima debba tenere conto del numero dei legittimari chiamati all'eredità ovvero di quello degli effettivi accettanti.
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite con le sentenze nn. 13429 e 13524 del 9-12.6.2006, accogliendo il principio della cristallizzazione delle quote di riserva, statuendo che “ai fini della
pagina 32 di 39 individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari” (cfr. anche, più recentemente, Cass. Civ. n. 27259 del 16.11.2017: “In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari”).
Il calcolo delle quote riservate, pertanto, va fatto con riferimento alla situazione astratta all'apertura della successione, indipendentemente dalle scelte personali compiute dai legittimari e la quota dei successori accettanti non si accresce a causa della rinuncia di uno di essi, né tantomeno va ricalcolata.
Ritiene il Collegio che debba farsi applicazione di tale principio di diritto, non solo in caso di prescrizione o rinuncia all'azione di riduzione, ma anche in caso di rinuncia all'eredità da parte di un legittimario, stante la chiara identità di ratio (cfr., per analoga soluzione nella giurisprudenza di merito,
Trib. Vicenza, sent. n. 1976 del 28.10.2021; Trib. AD, sent. n. 1092 del 1.4.2014).
In applicazione del principio di cristallizzazione delle quote, nel caso di specie deve dunque farsi riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 537, comma 2 c.c.: non rilevando la rinuncia all'eredità da parte dell'odierno convenuto, all'apertura della successione risultavano in concorso tre figli (gli attori succedono infatti in rappresentazione del padre ), ai quali è riservata complessivamente la quota CP_5
di 2/3 (quindi 2/9 ciascuno) del patrimonio del defunto, individuato per mezzo della riunione fittizia ex art. 556 c.c.
8. Azione di riduzione
Prima di valutare nel merito l'azione di riduzione esperita dagli attori e dalla convenuta, va rilevato che la norma di cui all'art. 564 comma 1 c.c. consente al legittimario, anche senza accettazione beneficiata, di agire nei confronti di persone chiamate come coeredi “ancorché abbiano rinunziato all'eredità”; a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di dunque, l'azione esperita dagli attori nei CP_1
pagina 33 di 39 confronti dei convenuti è ammissibile, in quanto non occorre l'accettazione beneficiata nemmeno nei confronti di soggetti rinuncianti.
Per accertare la legittima e l'eventuale lesione spettante ai soggetti richiedenti, è necessario procedere alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti, alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, per calcolare poi le quote di riserva spettanti alle parti che hanno esperito azione di riduzione, onde verificarne la lesione.
8.1 Relictum
Non risulta che, al momento dell'apertura della successione di , vi fossero beni relitti. CP_4
Rientrano nel relictum, quali crediti restitutori della massa nei confronti di la somma di CP_1
€ 930,00 a titolo di differenza tra le spese funerarie sostenute con denaro del de cuius, nonché le donazioni nulle per difetto di forma per complessivi € 110.633,10.
8.2 Debiti
Per “debiti”, ai sensi dell'art. 556 c.c., si intendono non solo le obbligazioni contratte in vita dal de cuius, e non ancora estinte, ma anche quelle che sorgono contestualmente alla morte (spese funerarie, di pubblicazione del testamento, della dichiarazione di successione).
La convenuta ha prodotto prova delle spese sostenute per la pubblicazione del testamento pubblico (cfr. doc. 26) pari ad € 1.598,03.
Non risultano altri debiti ereditari, considerato che le spese funerarie sono state sostenute con denaro del de cuius e che la differenza è già stata computata nel relictum.
8.3 Donatum
Le donazioni valide effettuate in vita da accertate con la presente sentenza, sono le CP_4
seguenti:
- a favore di € 167.307,25 (immobile di via Lando n. 29 con donazione dissimulata CP_1
del 7.2.2003);
- a favore di , € 206.031,22 (immobile di via Palestro n. 7 con donazione Persona_1
dissimulata del 7.2.2003);
pagina 34 di 39 - a favore di € 154.580,87 (immobile di via Lando n. 27 con donazione indiretta del Parte_1
22.6.2001).
8.4 Calcolo del patrimonio: relictum – debiti + donatum e accertamento della legittima in concreto
Il patrimonio su cui calcolare la legittima e la disponibile ammonta ad € 637.884,41 (relictum €
111.563,10 - debiti € 1.598,03 + donatum € 527.919,34).
La riserva generale (2/3 del patrimonio) è pari a € 425.256,27.
La disponibile ammonta ad € 212.628,13.
La legittima particolare, spettante a ciascun legittimario, è pari ad € 141.752,09 ciascuno.
Condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione è che il legittimario imputi “alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti” (art. 564, comma 2 c.c.: c.d. imputazione ex se).
Tale operazione consente di identificare la legittima c.d. in concreto o, in altri termini, la lesione effettivamente subita dal legittimario.
e (cui succedono per rappresentazione i figli e CP_1 Persona_1 CP_5 Pt_2
quest'ultima beneficiaria di donazione) devono imputare ciascuno la donazione ricevuta, Pt_1 rispettivamente per € 167.307,25, € 206.031,22 ed € 154.580,87.
A seguito dell'operazione ex art. 564 comma 2 c.c., risulta che le donazioni effettuate dal de cuius non siano lesive né della quota di riserva spettante a , né della quota di riserva spettante a CP_5
in quanto i legittimari hanno tutti ricevuto donazioni per un importo superiore alla CP_1
legittima particolare a ciascuno spettante.
Le relative domande formulate dagli attori e dalla convenuta devono pertanto essere rigettate.
9. Divisione
Passando quindi all'esame della domanda di divisione formulata dagli attori, si rileva che l'esercizio dell'azione di divisione ereditaria tra eredi legittimari comporta l'applicazione della collazione ex art. 737 c.c., in virtù della quale i beni donati devono essere compresi o conferiti nella massa attiva del patrimonio ereditario.
In presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione ereditaria è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da pagina 35 di 39 determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota (cfr. Cass.
Civ. n. 23403 del 27.7.2022).
Nel caso di specie, alle operazioni di collazione e divisione concorrono soltanto gli eredi CP_1
e (per esso, i figli e in parti uguali e dunque 1/2 per ciascun capo, dal momento che CP_5 Pt_2 Pt_1
ha rinunciato all'eredità paterna. Persona_1
La collazione relativa ad entrambi gli immobili donati (via Lando n. 29 e via Lando n. 27) avverrà per imputazione, considerato che la relativa operazione è volta a riequilibrare le quote di ciascun condividente e che l'immobile donato a di maggior valore, è stato ceduto a terzi, con CP_1
conseguente necessità di disporne la collazione per imputazione ex art. 746 comma 2 c.c.
Venendo alla divisione in concreto, la sommatoria del reclitum (€ 930,00 + € 110.633,10) e delle donazioni da collazionare ricevute dai condividenti (€ 167.307,25 + € 154.580,87) ammonta a complessivi € 433.451,22; ciascuno dei due capi condividenti ha dunque diritto ad una quota pari ad €
216.725,61.
Considerato che la donazione da imputare ali attori è inferiore alla quota loro spettante, mentre quella da imputare a è superiore, per ottenere un'equa divisione, quest'ultima dovrà CP_1 corrispondere agli attori la somma di € 62.144,74 (€ 216.725,61-€ 154.580,87), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
in questo modo, ciascuno dei due condividenti avrà una quota pari ad
€ 216.725,61.
10. Spese di lite
Tenendo conto dei principi di causalità e soccombenza sottesi alla ripartizione delle spese di lite, occorre considerare, quanto al rapporto tra gli attori e , che vi è reciproca soccombenza, Persona_1 stante l'accoglimento della domanda degli attori relativa al contratto di vitalizio del 7.2.2003 e la soccombenza degli attori stessi con riguardo all'azione di riduzione;
le spese del giudizio tra parte attrice e vanno dunque integralmente compensate. Persona_1
Con riferimento al rapporto tra gli attori e occorre tenere conto della reciproca CP_1
soccombenza sulle domande di riduzione, non essendo stata riscontrata alcuna lesione delle rispettive quote di riserva;
si osserva, poi, che gli attori hanno vittoriosamente esperito l'azione di simulazione del contratto di vitalizio e sono state accertate solo alcune delle donazioni nulle di titoli e denaro a pagina 36 di 39 beneficio di da loro allegate;
la convenuta, vittoriosa con riguardo alla donazione CP_1 indiretta dell'immobile nei confronti dell'attrice è soccombente con riguardo alle Parte_1 domande volte all'accertamento di suoi crediti da lavoro nei confronti della massa ereditaria e alle donazioni aventi ad oggetto il panificio e l'abitazione di . CP_5
Per l'effetto, si ravvisa una parziale, reciproca soccombenza tra gli attori e la convenuta, che giustifica la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del giudizio, ponendo la restante quota di 1/3 a carico di CP_1
Quanto, infine, ai rapporti tra la convenuta e la terza chiamata , la prima CP_1 Controparte_3 risulta pienamente soccombente con riferimento alla domanda volta all'accertamento della donazione avente ad oggetto il panificio di via Callegari.
Tanto premesso, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 e applicando i valori medi, le spese di lite per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale ammontano a complessivi € 10.860,00 per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e compenso forfettario al 15% come per legge;
pertanto, dovrà rifondere agli attori € 3.620,00 e alla CP_1 terza chiamata la somma di € 10.860,00 per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Le spese per la c.t.u. della stima degli immobili vanno definitivamente poste a carico degli attori, della convenuta e del convenuto in parti uguali ed in solido verso il c.t.u. CP_15 Persona_1
Le spese per la c.t.u. contabile, tenendo conto che ha interessato in via esclusiva le domande degli attori nei confronti di e della decisione della presente sentenza in punto di donazioni nulle a CP_1
favore di vanno poste in via definitiva nella misura di 2/3 a carico della convenuta e CP_1
nella misura di 1/3 a carico degli attori, ferma la solidarietà verso il c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di AD, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. accerta e dichiara la simulazione relativa del contratto di “vendite e costituzione di mantenimento vitalizio” tra , e stipulato con atto CP_4 CP_1 Persona_1
pubblico in data 7.2.2003 e avente ad oggetto gli immobili siti in AD, via Lando n. 29 e via
Palestro n. 7, in quanto dissimulante una donazione;
2. accerta e dichiara la donazione indiretta dell'immobile di AD, Via Lando n. 27, realizzata da a beneficio di CP_4 Parte_1
pagina 37 di 39 3. accerta e dichiara la nullità delle donazioni per complessivi € 110.633,10 effettuate da CP_4
a beneficio di
[...] CP_1
4. rigetta le domande di aventi ad oggetto le donazioni effettuate da , CP_1 CP_4 aventi ad oggetto l'immobile di via Lando n. 27 a favore di e l'immobile di via CP_5
Callegari n. 14 a favore a , e;
CP_5 CP_1 Persona_1 Controparte_3
5. rigetta le azioni di riduzione formulate dagli attori in rappresentazione di e da CP_5
CP_1
6. dichiara che, per effetto del testamento pubblico di datato 8.4.1998 (rep. n.52.248 CP_4
racc. n. 29.455), è sorta comunione ereditaria tra gli attori in rappresentazione di CP_5
e per la quota di ½ ciascuno, avente ad oggetto i crediti della massa ereditaria nei CP_1 confronti di per complessivi € 111.563,10; CP_1
7. dichiara tenuta a collazionare per imputazione il valore della piena proprietà Parte_1 dell'immobile di via Lando n. 27 per € 154.580,87 e dichiara tenuta a CP_1 collazionare per imputazione il valore della piena proprietà dell'immobile di via Lando n. 29, per € 167.307.25;
8. condanna a corrispondere a favore degli attori la somma di € 62.144,74, oltre CP_1
interessi legali dalla data della domanda al saldo;
9. compensa le spese di lite tra gli attori e il convenuto;
Persona_1
10. compensa le spese di lite tra gli attori e la convenuta nella misura di 2/3 e CP_1 condanna a rifondere agli attori la restante quota di 1/3, pari ad € 3.620,00 oltre CP_1
IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
11. condanna a rifondere alla terza chiamata le spese del giudizio, CP_1 Controparte_3 pari ad € 10.860,00 per compenso professionale oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
12. pone le spese della c.t.u. dell'arch. in via definitiva a carico degli attori e dei Persona_4
convenuti e , in parti uguali nei rapporti interni e in solido verso CP_1 Persona_1
il c.t.u.;
13. pone le spese della c.t.u. del dott. in via definitiva a carico degli attori nella Persona_5
misura di 1/3 e a carico della convenuta nella misura di 2/3, ferma la solidarietà CP_1
verso il c.t.u.
pagina 38 di 39 Così deciso in AD, nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2025.
Il DI estensore
RI Di AO
Il Presidente
RI AC
pagina 39 di 39