Articolo 2 della Legge 29 marzo 1949, n. 167
Articolo 1
Versione
5 maggio 1949
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 aprile 1947.

Entrata in vigore il 5 maggio 1949