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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/11/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
OV MA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N° 894/2018 RG. pendente tra nella qualità di procuratore speciale di in proprio Parte_1 Parte_2
e nella qualità di rappresentante legale dei minori Persona_1 Per_2
e , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Parte_3 [...]
, in proprio e nella dichiarata qualità di rappresentante dei minori Parte_4 Per_5
e , e rappr. e dif.
[...] Persona_6 Persona_7 Parte_5 Parte_6 dall'avv. Maurizio Massatani, elettivamente dom.ti in Roma alla via della Giuliana 70, attori contro
(P.IVA. , rappr. e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CO ON, elettivamente dom.ta in Brindisi alla via Cavour 40,
convenuta nonché
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2 Parte_7
(C.F.: ); (C.F: ); P.IVA_3 Parte_8 P.IVA_4 Pt_9
(C.F: ) (CF: , rappr. e
[...] P.IVA_5 Parte_10 P.IVA_6 difesi dall'avv. Maria Luisa Ressa, elettivamente dom.ti in Carovigno alla via Serranova
11;
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
E (contumaci)
[...] Controparte_6 altri convenuti
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale precisazione delle conclusioni come da udienza del 22.5.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Brevi cenni sullo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 22.2.2018, notificato in pari data, nella Parte_1 qualità di procuratore speciale di Persona_8 Persona_1
Persona_2 Persona_3 Persona_4 Parte_3
,
[...] Parte_4 Persona_5 Persona_6
ha convenuto innanzi al Persona_7 Parte_5 Parte_6
Tribunale di Brindisi Controparte_2 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, e la , al fine di ottenere la condanna degli stessi
[...] Parte_10 Controparte_7 convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai suoi rappresentati in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Mesagne il 20.9.2014, allorchè la minore perse la vita. Persona_9
In particolare, l'attore, nella qualità di procuratore speciale dei genitori, dei fratelli e dei nipoti della defunta , ha sostenuto che quest'ultima morì in occasione Persona_9 del sinistro stradale avvenuto in data 20.9.2014 sulla SS 605 nel territorio del comune di
San Vito dei Normanni a causa della condotta di guida imprudente tenuta da
[...]
(dante causa delle convenuti , CP_8 Controparte_2 Parte_7 Pt_8
, , conducente della vettura Fiat Brava
[...] Parte_9 Parte_10 tg. AG995VX di sua proprietà a bordo della quale viaggiava , anche lui Persona_9 deceduto nella medesima circostanza. ha chiesto la condanna dei detti convenuti al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale derivato ai suoi rappresentati da tale evento, instando per l'accoglimento delle conclusioni come in atti.
La convenuta costituitasi in giudizio con comparsa di risposta Controparte_7 depositata il 27.9.2018, pur non contestando il fatto storico posto a base della domanda di risarcimento da cui è derivato il decesso di ed il conseguente diritto Persona_9 dei suoi prossimi congiunti, ha comunque eccepito: il difetto di rappresentanza dell'attore e dei suoi mandanti e in relazione ai Parte_2 Parte_4 diritti esercitati per conto dei figli minori di costoro;
la nullità dell'atto di citazione ai pag. 2/33 sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione all'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c. siccome carente della esposizione dei fatti e delle ragioni posti alla base della domanda.
Nel merito, la convenuta compagnia di assicurazioni ha contestato la fondatezza della domanda avanzata dai parenti meno prossimi quali i nipoti, in ragione dell'attenuato legame di sangue e di affezione, ribadendo l'idoneità e sufficienza del risarcimento già corrisposto agli aventi diritto per la complessiva somma di 580.000,00 (di cui €
130.000,00 a padre di , € 100.000,00 alla madre Parte_2 Per_9 [...]
€ 40.000,00 ciascuno ai germani Persona_10 Parte_11 Per_2 Parte_3
, e € 60.000,00 ciascuno alle sorelle e
[...] Pt_5 Pt_6 Parte_4 Per_7
€ 30.000,00 al fratello ). Persona_3
I convenuti , Controparte_2 Parte_7 Parte_8 Parte_9 si sono costituiti in giudizio con comparsa di risposta depositata il Parte_10
10/1/2020 avversando la domanda attorea ed, in particolare, eccependo in via preliminare, la nullità/inesistenza della notifica dell'atto citazione a causa delle irregolarità del procedimento di notifica, tali da non permettere agli stessi convenuti di avere conoscenza della pendenza del giudizio;
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
la violazione del litisconsorzio necessario;
sempre in via preliminare hanno chiesto disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione dell'altro giudizio instaurato dagli stessi convenuti nei confronti della al fine di Parte_12 ottenere il risarcimento danni per la morte del loro parente , Controparte_8 conducente e proprietario della Fiat Brava tg. AG995VX, sul ritenuto presupposto della esclusiva e/o concorrente responsabilità del sinistro stradale da imputarsi ai sensi dell'art. 2043 e/o 2051 cc. a carico della convenuta Parte_12
Nel corso del giudizio è stato integrato il contraddittorio nei confronti degli altri eredi di
( e Controparte_8 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, che non erano stati convenuti con l'atto introduttivo Controparte_6 originario.
Il giudizio è stato poi riassunto a seguito dell'interruzione del processo, dichiarata con ordinanza del 10.3.22, in ragione del decesso del convenuto i cui Controparte_2 eredi tuttavia sono rimasti successivamente contumaci. pag. 3/33 Espletato il tentativo di negoziazione assistita ed istruita sulla base della produzione documentale e la prova orale, all'udienza del 22.5.25 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. Sul merito della vicenda
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti di cui si dirà oltre.
2.1. Sull'eccezione di carenza di autorizzazione del giudice tutelare
Deve preliminarmente osservarsi che parte attrice ha instaurato un nuovo giudizio tra le stesse parti dopo che il precedente procedimento era stato definito con sentenza di improcedibilità in rito.
Va dato atto che nel primo giudizio era stata ottenuta l'autorizzazione del giudice tutelare per agire in rappresentanza dei minori e tale autorizzazione è stata successivamente depositata anche nel presente.
Cionondimeno, la convenuta nella comparsa conclusionale ha ribadito le CP_7 proprie contestazioni secondo cui tale autorizzazione non possa valere nel nuovo procedimento, sostenendo la necessità di una nuova autorizzazione espressamente riferita al nuovo (rectius, presente) processo.
Ebbene, l'eccezione della convenuta non coglie nel segno e va ritenuta infondata sotto un duplice profilo: in primo luogo, non risulta nemmeno in astratto necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare, in quanto l'azione di risarcimento dei danni subiti da un minore rientra nell'ordinaria amministrazione (Cass. n. 59/1989) degli esercenti la potestà genitoriale essendo diretta a procurare loro un vantaggio patrimoniale;
in secondo luogo, anche a qualificare come straordinaria l'azione in concreto svolta, l'autorizzazione agli atti del presente giudizio non risulta espressamente limitata ad uno specifico procedimento o ad una particolare fase processuale del giudizio, e tantomeno esclude l'eventuale riproposizione di un determinato giudizio.
Va di contro osservato che lo stesso provvedimento autorizzativo del Giudice tutelare non pone limitazione alcuna né fa riferimento ad uno specifico o singolo procedimento.
In vero, quanto ai genitori e è dato rilevare Parte_2 Persona_4 che la stessa autorizzazione, stante l'ampiezza della formulazione che non limita pag. 4/33 espressamente l'operatività, attribuisce loro “la gestione giudiziale della vertenza risarcitoria relativa alla morte di a seguito del sinistro stradale del Persona_9
21.09.2014”, e, dunque, pacificamente il compimento di tutti quegli atti – nessuno escluso - che nel complesso si rendessero opportuni e necessari attuare nell'esplicazione delle iniziative volte alla tutela risarcitoria dei diritti dei figli minori sopravvissuti, e lesi in conseguenza dell'evento morte della congiunta . Per_9
Ne discende che l'eccezione va respinta.
2.2. Sull'accertamento della responsabilità del sinistro
Venendo al merito, nella fattispecie in questione in cui il veicolo coinvolto nel sinistro è solo quello a bordo del quale viaggiava la vittima del sinistro, in posizione diversa da quella di conducente, deve farsi applicazione dell'art. 2054 c.c. norma che “esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito”, con la conseguenza che “il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario” (Cass. n. 10629/1998, Cass. n. 1873/2006, Cass. n.
13130/2006; Cass. 14644/2009, Cass. n.14068/2010).
Sul piano probatorio, non vi è alcuna differenza per il trasportato, essendo sul punto l'area dell'art. 2054, co. 1 c.c., omogenea al caso fortuito di cui all'art. 141 C.d.A., pertanto anche facendo applicazione dell'art. 2054 co. 1 c.c. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno subito ed il nesso di causalità, mentre spetta al vettore provare
“di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141 C.d.A.
Ed, infatti, di recente con la sentenza n. 15109 del 06.06.2025 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio, ormai consolidato, in base al quale la nozione di “caso fortuito” prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141
CdA, riguarda esclusivamente l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, confermando dunque che risulta irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità propria della norma è proprio quella di pag. 5/33 impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro erroneamente indentificando il caso fortuito.
La menzionata pronuncia ha confermato che la semplice evocazione della responsabilità del conducente del veicolo antagonista non preclude al terzo trasportato di avvalersi dell'azione ex art. 141 CdA, non valendo ad integrare il caso fortuito cui la norma fa riferimento ed essendo, pertanto, perfettamente compatibile con il meccanismo di favore sotteso alla stessa, in forza del quale l'accertamento delle responsabilità è rimesso all'eventuale causa di rivalsa svolta dalla compagnia assicuratrice del veicolo su cui il trasportato si trovava.
Invero, le Sezioni Unite della Cassazione avevano già chiarito tale profilo con sentenza
35318/2022 stabilendo che “è la stessa disposizione del 1 comma dell'art. 141 CdA- letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene – che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore”. Secondo le
Sezioni unite, dunque, “il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
Ora, alla luce delle necessarie premesse di cui sopra, risulta pacifico ed incontestato che in occasione del sinistro verificatosi il 20.09.2014 sull'autovettura Fiat Brava tg.
AG995VX, condotta da , viaggiavano, in qualità di trasportati, Controparte_8
e e che l'uscita fuori strada del mezzo, che finì prima Persona_9 Controparte_9 contro il guardrail, poi contro un albero all'interno di un terreno ed, infine, a seguito dello scarroccimento terminò la sua corsa contro un altro albero, cappottandosi, determinò il decesso di da ritenere in rapporto causale con l'evento Persona_9 come descritto.
Invero, l'an di verificazione dell'evento trova pieno riscontro nella documentazione versata in atti e, segnatamente, nel verbale redatto dai Carabinieri di S. Vito dei
Normanni con allegati i rilievi fotografici che ritraggono sul luogo dell'evento le ambulanze del 118 ivi intervenute per prestare i primi soccorsi agli incidentati e gli pag. 6/33 agenti dei Vigili del Fuoco chiamati per estrarre i corpi esanimi dalle lamiere dell'autovettura, nei referti necroscopici rilasciati dall'
[...]
e nella documentazione medica ulteriore, oltre ad Controparte_10 essere stato confermato in sede di istruttoria a seguito del riconoscimento anche da parte della convenuta della sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro e le CP_11 lesioni mortali riportate, per quello che qui occupa, dalla minore . Persona_9
Al contempo, deve ritenersi che la parte convenuta, anche quale conducente, non abbia offerto idonea prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno sicché
è tenuta - in solido essendo peraltro anche proprietaria del veicolo, con la compagnia assicuratrice r.c.a. - a risarcire il danno prodotto ai congiunti della vittima, terza trasportata.
Superato positivamente il vaglio circa l'an di verificazione dell'evento, deve passarsi alla quantificazione del danno.
2.3. Sul danno biologico terminale e morale catastrofale
Per quanto concerne le pretese risarcitorie invocate (v. pag. atto 7 – atto di citazione:
“tutti i danni scaturenti dal sinistro di che trattasi, nessuno escluso comunque derivanti dall'evento, anche ovviamente correlati, che dovessero emergere nel corso del giudizio”), con riguardo a quelle iure hereditatis, preliminarmente, si rammenta che in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè del danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale può accompagnarsi, nell'unitarietà del genus del danno non pag. 7/33 patrimoniale, un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (danno morale terminale), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, ossia in una condizione tale da consentire la percezione della propria situazione e, in particolare, l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta
“manifestamente lucida” (Cass. 11/05/2022, n. 14953; Cass. 6/10/2020, n. 21508; Cass.
23/10/2018 n. 26727; Cass. n. 23153 del 17/09/2019).
Dunque, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed
è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. 5/05/2021, n.
11719).
Ebbene, nel caso di specie, risulta adeguatamente confermata per tabulas (v. referti del
118 e necroscopici) la circostanza per cui il decesso della minore sia avvenuto Per_9 immediatamente (ndr. nella casistica, la decapitazione è, peraltro, causa di morte istantanea), per cui il danno morale terminale non va riconosciuto.
In ragione di quanto appena evidenziato, non può essere riconosciuto iure hereditatis il danno morale “terminale” ovvero il danno da percezione, la cui ricorrenza prescinde dalla durata della sopravvivenza in vita ed è legata unicamente alla consapevole attesa della morte imminente ed inevitabile da parte della vittima.
pag. 8/33 Sul punto si rammenta come, ai fini della riconoscibilità di tale voce di danno, che è pur sempre un danno conseguenza, sia necessario provvedere alla dimostrazione dell'an, che presuppone la prova della “coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine” nello spatium temporis tra la lesione e la morte.
Vale peraltro rammentare l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui il “danno morale terminale” si risolve nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali” ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Cass. 28/02/2020, n. 5448; Cass.
13547/2014).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che questa voce di danno non vada riconosciuta perché non risulta affatto provato, né direttamente, e neppure attraverso circostanze gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c., che tra il sinistro subito dalla minore e il successivo di lei exitus, la vittima abbia avvertito consapevolmente Per_9
l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, e sia stata dunque in lucida agonia.
Peraltro, dalla documentazione in atti non emerge che la giovane abbia avuto Per_9 consapevolezza dell'accaduto e della sua inevitabile progressione fino al decesso, considerato che il suo corpo risulta essere stato rivenuto dai soccorritori già esanime.
Anche nella documentazione prodotta in atti si dà atto della constatazione dell'avvenuto decesso di , che soccorsa da ambulanza del 118, risulta aver subito Persona_9
“lesioni incompatibili con la vita” a causa di “politrauma della strada”. Inoltre, nella CP_ documentazione relativa all'esame necroscopico compiuto dal medico sanitario dell'
[... Brindisi viene riportato “Presenta lesioni gravissime cranio encefaliche con apertura della scatola cranica”.
Pertanto, ne consegue come la domanda di risarcimento del danno morale catastrofale non possa essere accolta.
2.4. Sul danno da perdita del rapporto parentale
pag. 9/33 L'attore, quale procuratore dei genitori, fratelli e nipoti della deceduta , Persona_9 ha inoltre chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dai suoi rappresentati iure proprio.
In via del tutto preliminare va dato atto che il procuratore di parte attrice ha dichiarato di aver rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni proposta nell'interesse di e nipoti della defunta Persona_5 Persona_6 Per_9
[...]
Senonchè va evidenziato come i convenuti non abbiano accettato in maniera espressa detta rinuncia agli atti sicché deve procedersi all'esame della relativa domanda.
Ebbene, va brevemente rammentato che, con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019).
Proprio per quanto concerne il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e la possibile duplicazione risarcitoria in caso di congiunta attribuzione, oltre allo stesso, anche del danno morale, si rammenta come, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale
(non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., ord. n. 30997 del
30/11/2018).
Trattasi di danni, quelli parentali, che devono essere oggettivamente provati, ma che in tali circostanze e in riferimento alle posizioni di Parte_2 Persona_4
pag. 10/33 , , Per_9 Persona_1 Persona_2 Parte_3 Parte_5
(rispettivamente Parte_6 Per_9 Parte_4 Persona_7 Persona_3 padre, madre, fratelli e sorelle della defunta), possono ritenersi presuntivamente provati.
Giova invero rammentare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (ex plurimis Cass. n. 28/02/2020, n. 5452) il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare
(Cass. 16 marzo 2012, n. 4253). Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in seguito, sia pure con la precisazione che la prova del danno non deve necessariamente essere collegata al dato della convivenza (Cass. 20 ottobre 2016, n. 21230); ma comunque, ai fini del diritto al risarcimento, la prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo è presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge, figli o fratelli (Cass. 14 giugno 2016, n. 12146; Cass. n.
31950/2018).
Per quanto concerne, poi, la liquidazione del danno parentale, in continuità al principio di diritto già espresso nella sentenza n. 10579 del 2021, la Cassazione ha recentemente ribadito che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. 23/06/2022, n. 20292).
A seguito dell'orientamento innanzi espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n.
10579/2021, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto di aggiornare i pag. 11/33 criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale.
In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2024) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato "valore punto" (pari ad Euro 3.911,00 ed Euro
1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza (Cass.
25164/2020) l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente (Tribunale Milano, 11/07/2022,
n. 6059).
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e sono quindi "provabili" anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti cd "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Alla luce di quanto esposto, dei criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del
Tribunale di Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
pag. 12/33 Si ritiene, inoltre, che nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass., n.
13269/2020 e Cass. n. 28994/2019, nell'ipotesi di successiva emanazione di una tabella normativa).
E dunque, nella fattispecie concreta, potranno agevolmente applicarsi le nuove tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2024, tenendo conto che la componente del danno dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva interiore sono presumibili come particolarmente intense nel caso di perdita della figlia, atteso che la perdita di un figlio e di una sorella e/o fratello costituiscono sempre un evento tragico e sconvolgente per i congiunti, come peraltro è stato provato anche dagli attori all'esito della prova testimoniale espletata in corso di causa.
2.5. Sul rapporto di convivenza
Ciò premesso deve darsi atto che sussiste contrasto tra le parti in ordine al rapporto di convivenza tra la vittima ed i suoi stretti congiunti, avendo la convenuta impresa di assicurazione evidenziato che in altro giudizio conclusosi con sentenza di improcedibilità in rito gli attori avevano narrato una vicenda sul piano fattuale del tutto differente ed più nello specifico riferito che la minore non conviveva Persona_9 più con la sua famiglia d'origine in quanto risiedeva stabilmente in Italia.
Ed invero nell'atto di citazione notificato datato 5.01.2016, a folio 14 e 15 gli attori ( ed invero le stesse parti del presente giudizio) avevano testualmente riferito che “nel caso in esame i soggetti che richiedono il risarcimento sono la madre, il padre, i fratelli e le sorelle, i nipoti. Il rapporto con i familiari in Romania era coltivato non solo attraverso contatti telefonici, ma dalla consuetudine di trascorrere del tempo con i medesimi sia durante le ferie estive, quando tutto il nucleo familiare si riuniva in Romania, anche attraverso alcune visite che gli odierni attori effettuavano nel corso dell'anno in Italia”.
Senonchè il procuratore di parte attrice ha osservato come a tali dichiarazioni non possa assegnarsi avere alcun valore confessorio in quanto le stesse non furono sottoscritte dalle parti, come facilmente evincibile dalla circostanza che l'atto di citazione non recasse alcuna loro sottoscrizione ed in secondo luogo in quanto furono il frutto di un errore in cui era incorso lo stesso procuratore “di mero copia ed incolla”.
pag. 13/33 Per di più esse sarebbero smentite dalla documentazione riversata in atti, tra cui l'
“affidavit notarile dei genitori che attesta la convivenza di in Romania fino al Per_9 viaggio per l'Italia” ; la “documentazione di viaggio e autorizzazioni che dimostrano il carattere eccezionale e temporaneo della trasferta”; le “ testimonianze dirette (ad es.
: “mia cognata conviveva con i suoi genitori e tutti i suoi CP_12 Persona_9 fratelli nella casa di famiglia sita in Romania nel villaggio di Patrauti. Ciò fino al 18 settembre 2014.” verbale ultima escussione testi.pdf), tutte confermanti la coabitazione
e la vita familiare stabile fino a pochi giorni prima del decesso.”
Orbene, preliminarmente rileva il Tribunale che il documento notarile rubricato come affidavit, rilasciato al solo fine di consentire alla minore di raggiungere il territorio italiano e superare i controlli di frontiera, prova unicamente che i genitori di Per_9 affidarono la figlia minore al sig. per un viaggio Controparte_13 che avrebbe dovuto compiersi tra lo stesso giorno, il 18 settembre 2014 ed il 31 dicembre 2014.
Non offre di contro alcun elemento probatorio quanto alla circostanza che la minore convivesse con i genitori e più nello specifico con gli altri suoi germani, fermo restando il richiamo al suo domicilio in esso contenuto.
D'altro canto ove anche vi fosse stata una simile dichiarazione la stessa avrebbe avuto valenza esclusivamente con riguardo all'estrinseco ovvero alla circostanza che era stata resa al pubblico ufficiale ma non anche con riferimento alla sua intrinseca veridicità.
Ciò nondimeno deve parimente affermarsi che la necessità di ottenere il suo rilascio andava con ogni probabilità individuata nell'assenza di una pregressa condizione di trasferimento in Italia e lascia supporre che convivesse ancora con i suoi Per_9 genitori, all'età di quindici anni da poco compiuti.
Prima di procedere oltre va altresì rilevato che la convenuta ha eccepito CP_7
l'incapacità a testimoniare di e di , in CP_12 Testimone_1 quanto entrambi avevano un interesse attuale, personale e diretto che ne avrebbe potuto giustificare la partecipazione al giudizio, essendo coniugi di due parti del giudizio.
Quanto all'eccezione di incapacità a testimoniare di , coniuge in regime di CP_12 comunione legale di la stessa è infondata dovendosi ribadire che in Persona_7 tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle pag. 14/33 controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. Nel caso di specie va ritenuto che la dedotta incapacità non sussista essendo esclusi dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179 co. 1 lett. E ) c.c. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno.
Ad ogni buon conto, le sue dichiarazioni devono ritenersi scarsamente attendibili e credibili, quanto alla circostanza della dedotta convivenza, avuto riguardo alla loro intrinseca contraddittorietà ove si consideri che il teste ha dapprima dichiarato di convivere con la moglie dal 2010 e di essersi sposato nel 2016, salvo Persona_7 poi modificare il contenuto della sua testimonianza affermando che “dico meglio, io abitavo in una diversa casa ed andavo a trovare presso la casa familiare”. Il Per_7 teste non ha peraltro chiarito le ragioni per cui avesse dichiarato dapprima di convivere con la compagna - divenuta poi sua moglie - e abbia modificato le sue affermazioni precisando che andasse a trovarla presso la casa familiare ed omettendo per di più di chiarire con quale frequenza lo facesse ovvero il lavoro svolto dalla compagna in
Romania che la portava fuori di casa tanto da rendere necessaria l'assistenza e la cura dell'abitazione da parte della piccola . Per_9
Vi è quindi fondato motivo di ritenere che la sua testimonianza anche in ragione dello stretto vincolo con una delle parti del giudizio, non sia né attendibile né Persona_7 credibile.
Quanto al teste e all'eccezione di sua incapacità a testimoniare, la Testimone_1 stessa deve ritenersi fondata tenuto conto del suo interesse rispetto all'esito della lite, essendo il padre di e , nati dal suo rapporto affettivo Persona_5 Persona_6 con parte del presente giudizio che ha agito in proprio e quale Persona_11 legale rappresentante dei figli. Sebbene il procuratore degli attori abbia dichiarato di aver rinunciato alle domande proposte nel loro interesse preme rilevare come la testimonianza sia stata resa in un momento processuale in cui tale rinuncia non era intervenuta e sussisteva l'interesse attuale e concreto che avrebbe potuto giustificare la sua partecipazione al giudizio in qualità di genitore esercente la potestà. Non persuade pag. 15/33 peraltro la tesi dell'incapacità parziale prospettata dall'attore, essendo di tutta evidenza che le dichiarazioni rese investono la medesima vicenda sostanziale e sono “inquinate” dallo stesso interesse ad ottenere una pronuncia favorevole in termini di accrescimento della misura del risarcimento in ragione del rapporto di convivenza.
Va peraltro rimarcato come la prova della convivenza di - che ha Parte_4 partorito i propri figli in Italia a Melfi, ed in particolare il secondo Patrik il 19.08.2014 appena un mese prima del decesso della sorella come si evince dai loro dati Per_9 anagrafici - e di con la sorella non è offerta da alcun altro Persona_7 Per_9 elemento tanto meno da certificati di residenza che avrebbero potuto avere quanto meno valore indiziario.
Sicché anche in ragione del rapporto affettivo e di convivenza che entrambe avevano instaurato all'epoca dei fatti rispettivamente con e , e Testimone_1 CP_12 per quel che riguarda della circostanza che avesse partorito il figlio Parte_4
in Italia, più esattamente a Melfi il 19.08.2014, poco prima della morte della Per_5 sorella, è ragionevole ritenere che oramai non vivessero più nella casa familiare in
Romania.
Né soccorrono in senso opposto le dichiarazioni rese dal teste Controparte_13
, posto che questi - seppur abbia confermato il nome dei familiari che gli sono
[...] stati letti come conviventi con la de cuius , dopo aver “genericamente” Per_9 precisato che la “famiglia era numerosa” - ha soggiunto di essere andato a prendere la ragazza e di essersi recato 4 – 5 volte presso l'abitazione “per far visita”, evidentemente dopo l'evento tragico in cui perse la vita.
Su espressa domanda ha altresì precisato di essere a conoscenza di tali fatti in quanto aveva degli amici nello stesso paese e “per questo ne sono venuto a conoscenza”, ovvero indirettamente.
Tali generiche affermazioni ed in particolare l'assenza di un rapporto di frequentazione assidua con il nucleo familiare di prima della partenza per l'Italia non Per_9 consentono di ritenere che questi fosse effettivamente a conoscenza dello stabile rapporto di convivenza della de cuius con ciascuno dei germani, parti del presente giudizio, non avendo peraltro il teste chiarito come potesse ricordare il nome di ognuno di essi. pag. 16/33 A diversa conclusione deve pervenirsi quanto ai genitori e agli altri parenti di , Per_9 dovendosi ribadire per un verso che la dichiarazione della mancanza di convivenza resa nell'atto di citazione del separato giudizio definitosi con sentenza di improcedibilità in rito ha mero valore indiziario di quanto ivi affermato e per altro verso che ciò appare superato dalla circostanza che (1) i genitori abbiano dovuto ottenere un'autorizzazione per la partenza della figlia limitata temporalmente a tre mesi;
(2) alla luce di una ponderata valutazione di altri dati come l'età della vittima ( poco più che quindicenne e quindi con ogni probabilità ancora convivente con i propri genitori) e (3) di quella di suoi tre germani ( , e rispettivamente di 13 anni, 11 anni Persona_1 Per_2 Per_3
e 6 anni alla data del sinistro); e da ultimo (4) del certificato storico di famiglia.
2.6. Sulla domanda dei nipoti
Alla luce di quanto in qui osservato va respinta la domanda di risarcimento dei danni proposta nell'interesse dei nipoti della vittima, e Persona_5
, rispettivamente di un mese ed un anno e diciottomesi alla Persona_6 data del decesso di non essendovi prova della loro convivenza con la Persona_9 de cuius né potendosi presumere che essi siano stati privati anche della mera possibilità di un rapporto parentale in assenza di prospettazioni assertive e prove del particolare vincolo sussistente tra la madre e la sorella deceduta. Parte_4
2.7 Sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
Ebbene venendo alla liquidazione del danno per le altre parti del giudizio ed invero facendo applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (padre della de cuius) i seguenti punti: Parte_2
- punti 26 in considerazione dell'età della vittima primaria: 15 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 57 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 16 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (una madre e 7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
pag. 17/33 - punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (valore medio - lett. "E" della Tabella);
- per un totale quindi di punti 84, pari a 328.524,00 euro (84 punti x 3.911,00 euro).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che parte attrice abbia adeguatamente provato che intratteneva con la giovane figlia Parte_2 Per_9 un legame stabile e profondo, come attestato dalla prova testimoniale espletata.
Ebbene, ai fini della liquidazione del danno, occorre altresì tener conto che sono stati corrisposti acconti sulla maggior somma dovuta a titolo risarcimento e, difatti, è pacifico che, per esempio con riguardo alla posizione di (padre del de Parte_2 cuius), quest'ultimo abbia ricevuto a mezzo assegno bancario il pagamento della somma di € 130.000,00 in data 31.3.2015 (v. nota di pari data allegata alla comparsa di costituzione) da parte della , odierna convenuta. CP_11
Senonchè va data continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 23927/2023) in tema di criteri di scomputo degli acconti dal credito risarcitorio e della decorrenza degli interessi compensativi, secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.” (v. Cass. 23927/23; Cass. 16027/22). In altri termini il credito in conto capitale andrà calcolato col seguente criterio: (a) rivalutando il credito alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat; (b) rivalutando l'acconto alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat; (c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).
Il credito da mora debendi andrà invece calcolato col seguente criterio: (a) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sull'intero credito pag. 18/33 risarcitorio, espresso in moneta dell'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento dell'acconto; in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del sinistro, e il medesimo credito espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto; (b) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sul credito rimanente dopo la sottrazione dell'acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione;
in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto, e il medesimo credito espresso in moneta dell'epoca della decisione.
Venendo al calcolo del credito in conto capitale, nel caso del padre, va detratto dall'importo liquidato all'attualità di € 328.524,00 quello pari all'acconto corrisposto il
31.03.2015, rivalutato all'attualità di € 158340,00 , con la conseguenza che la somma ancora dovuta risulta essere di € 170.184,00.
Passando al calcolo della mora,
a) occorre dapprima devalutare l'importo di € 328.524 alla data dell'illecito (
20.09.2014), così ottenendo la somma di € 269.945,77; quindi calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1 c.c.) dalla data dell'illecito fino alla data dell'acconto (31.03.2015) su detta somma anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 1086,85;
b) successivamente occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi di € 270.762,67, quella ricevuta a titolo di acconto di € 130.000,00 e sull'importo residuo di € 140.762,67, calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 17322,10.
Ne discende che va ancora riconosciuto in favore di (padre della de Parte_2 cuius) a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale il credito in conto capitale di € 170.184,00 a cui vanno sommati gli interessi sulla somma anno per pag. 19/33 anno rivalutata come sopra calcolati (di €1086,85 + €17.322,10) e dunque l'importo di €
188592,95.
Sempre in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (madre della de cuius) i seguenti punti: Persona_10
- punti 26 in considerazione dell'età della vittima primaria: 16 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 44 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 16 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre e 7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, valorizzando pure le dichiarazioni testimoniali rese che hanno confermato il profondo legale con la figlia deceduta, che in vita si occupava quotidianamente delle incombenze domestiche e dei familiari. (valore medio - lett. "E" della Tabella).
- per un totale quindi di punti 86, pari a € 336346,00 euro (86 punti x 3.911,00 euro).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che parte attrice abbia adeguatamente provato che intratteneva con la giovane figlia Persona_4
un legame stabile e profondo, come attestato dalla prova testimoniale espletata. Per_9
Anche per tale quantificazione, come varrà per le ulteriori e seguenti in favore degli altri congiunti di vale quanto testé evidenziato in relazione ai criteri Persona_9 correttivi da adottare per la devalutazione e successiva rivalutazione monetaria dell'importo riconosciuto a titolo di capitale quale risarcimento, unitamente alla determinazione degli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale stesso.
Venendo al calcolo del credito in conto capitale, nel caso della madre, va detratto dall'importo liquidato all'attualità di € 336346,00 quello rivalutato all'attualità corrisposto a titolo di acconto di € 121800,00, con la conseguenza che la somma ancora dovuta risulta essere di € 214546,00. pag. 20/33 Passando al calcolo della mora, occorre dapprima a) devalutare l'importo di € 336346,00 alla data dell'illecito ( 20.09.2014) e si ottiene la somma di € 276373,05; quindi calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1 c.c.) dalla data dell'illecito fino alla data dell'acconto su detta somma anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 1111,95;
b) successivamente occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi di € 277208,63 quella di €
100.000,00 riconosciuta quale acconto e sull'importo residuo di € 177208,63, calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 25023,82.
Ne discende che l'importo ancora dovuto in favore di è pari al Persona_4 credito in conto capitale di € 214546,00 cui vanno sommati gli interessi come sopra calcolati ( di € 1111,95 +€ 25023,82) per complessivi € 240681,77.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (sorella della de cuius) i seguenti punti: Parte_4
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 15 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 23 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. "C" della Tabella;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva. (valore medio - lett. "E" della Tabella).
- per un totale quindi di punti 62, pari a 105276,00 euro (62 punti x 1.698,00 euro)
Continuando nei dovuti calcoli, ha ricevuto in pagamento la somma Parte_4 di € 60.000,00 in data 31.3.2015 quale acconto, che rivalutato all'attualità è pari ad €
73020,00.
pag. 21/33 La somma che va riconosciuta in suo favore quale credito in conto capitale è pari alla differenza tra quella liquidata di € 105276,00 al netto dell'acconto di € 73.020,00 già rivalutato ,ovvero, l'importo di € 32256,00.
Venendo al computo degli interessi occorre dapprima a) devalutare l'importo di € 105276,00 alla data dell'illecito ( 20.09.2014) e si ottiene la somma di € 86504,52, quindi calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1 c.c.) dalla data dell'illecito fino alla data dell'acconto (31.03.2015) su detta somma anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 384,04;
b) successivamente occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi di € 86766,06 quella pari all'acconti di € 60.000,00, e sull'importo residuo di € 26766,06 calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 3779,65.
Ne discende che l'importo ancora dovuto in favore di è pari al Parte_4 credito in conto capitale di € 32256 cui vanno sommati gli interessi come sopra calcolati
( +384,04 + 3779,65) per complessivi € 36419,69.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (sorella della de cuius) i seguenti punti: Persona_7
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 16 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 21 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. "C" della Tabella;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, (valore medio - lett. "E" della Tabella).
- per un totale quindi di punti 62, pari a 105.276,00 euro (62 punti x 1.698,00 euro).
In definitiva, quindi, con riguardo alla posizione di (sorella della de Persona_7 cuius ), in ragione dei medesimi criteri di calcolo operati per e avuto Parte_4
pag. 22/33 riguardo alla circostanza che è stato riconosciuto lo stesso importo a titolo di acconto di
€60.000,00 va riconosciuta all'attualità la somma residua a saldo dell'integrale risarcimento pari ad € 36419,69.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (fratello della de cuius) i seguenti punti: Parte_5
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 15 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 19 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 20 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, valorizzando pure le dichiarazioni testimoniali rese che hanno confermato il profondo legale con la sorella deceduta, che in vita si occupava quotidianamente delle incombenze domestiche e dei familiari, che pertanto consentivano di lavorare regolarmente. (valore medio - lett. "E" della Tabella).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che parte attrice abbia adeguatamente provato che anche il fratello intratteneva con la giovane sorella Pt_5
un legame stabile e profondo. Per_9
- per un totale quindi di punti 84, pari a 142.632,00 euro (84 punti x 1.698,00 euro).
Venendo al calcolo del credito in conto capitale, va detratto dall'importo liquidato all'attualità di € 142632,00 la somma di € 40.000,00 riconosciuta in suo favore a titolo di acconto in data 31.03.2015, che rivalutata all'attualità è di € 48.720,00, con la conseguenza che la somma ancora dovuta a titolo di credito in conto capitale risulta essere di € 93912,00.
Ebbene l'importo € 142632,00 devalutato alla data dell'illecito è di €117.103,45.
Venendo al computo degli interessi a) occorre dapprima sulla somma devalutata di € 117103,45, calcolare gli interessi
(facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1 c.c.) dalla data pag. 23/33 dell'illecito fino alla data dell'acconto su detta somma anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 471,15;
b) successivamente occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi (e di rivalutazione) di €117475,50 quella ricevuta a titolo di acconto di € 40.000,00 e sull'importo residuo di €
77475,50 calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di €
10.940,40.
Ne discende che l'importo ancora dovuto in favore di a saldo dell'integrale Parte_5 risarcimento, è pari al credito in conto capitale di € 93912,00 cui vanno sommati gli interessi come calcolati ( di € 471,15 e di € 10.940,40) per complessivi € 105323,55.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (sorella del de cuius) i seguenti punti: Parte_6
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 15 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 18 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 20 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (valore medio - lett. "E" della Tabella).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che parte attrice abbia adeguatamente provato che anche la sorella intratteneva con un legame stabile Per_9
e profondo.
- per un totale quindi di punti 84, pari a 142.632,00 euro (84 punti x 1.698,00 euro).
Continuando nei dovuti calcoli, ha ricevuto in pagamento la somma di Parte_6
€ 40.000,00 in data 31.3.2015 quale acconto.
In definitiva con riguardo alla posizione di (sorella della de cuius ) va Parte_6 riconosciuta all'attualità la somma residua a saldo dell'integrale risarcimento è pari al pag. 24/33 credito in conto capitale di € 93912,00 cui vanno sommati gli interessi come calcolati ( di € 471,15 e di € 10.940,40) per complessivi € 105323,55.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (sorella della de cuius) i seguenti punti: Persona_1
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 15 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 13 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 20 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, valorizzando pure le dichiarazioni testimoniali rese che hanno confermato il profondo legale con la sorella deceduta, che in vita si occupava quotidianamente delle incombenze domestiche e dei familiari, che pertanto consentivano di lavorare regolarmente. (valore medio - lett. "E" della Tabella).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che parte attrice abbia adeguatamente provato che anche la sorella intratteneva con un legame stabile Per_9
e profondo, come dimostrato dalla prova testimoniale espletata.
- per un totale quindi di punti 84, pari a 142.632,00 euro (84 punti x 1.698,00 euro).
Ne discende che va riconosciuto in favore di , che ha ricevuto il Persona_1 medesimo importo a titolo di risarcimento del danno, di €40.000,00, il credito in conto capitale di € 93912,00 cui vanno sommati gli interessi come calcolati ( di € 471,15 e di
€ 10.940,40) per complessivi € 105323,55.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (sorella del de cuius) i seguenti punti: Persona_2
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 15 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 11 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella); pag. 25/33 - punti 20 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, valorizzando pure le dichiarazioni testimoniali rese che hanno confermato il profondo legale con la sorella deceduta, che in vita si occupava quotidianamente delle incombenze domestiche e dei familiari, che pertanto consentivano di lavorare regolarmente. (valore medio - lett. "E" della Tabella).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che parte attrice abbia adeguatamente provato che anche la sorella intratteneva con un legame stabile Per_9
e profondo, come attestato dalla prova testimoniale espletata.
- per un totale quindi di punti 84, pari a 142.632,00 euro (84 punti x 1.698,00 euro).
In definitiva con riguardo alla posizione di (fratello della de cuius ) va Persona_2 riconosciuta all'attualità la somma residua a saldo dell'integrale risarcimento pari al credito in conto capitale di € 93912,00 cui vanno sommati gli interessi come calcolati ( di € 471,15 e di € 10.940,40) per complessivi € 105323,55.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (fratello del de cuius) i seguenti punti: Persona_3
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 16 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 5 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 20 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 0 in considerazione dell'età dello stesso congiunto che non pare possa aver potuto patire una sofferenza pari a quella degli altri familiari superstiti in ragione della diversa ( o meglio dire del tutto assente) consapevolezza del rapporto perduto con la sorella. pag. 26/33 - per un totale quindi di punti 60, pari a € 101880,00 euro (60 punti x 1.698,00 euro).
Tenuto conto che ha ricevuto in pagamento la somma di € 30.000,00 in Persona_3 data 31.3.2015 quale acconto, che rivalutato all'attualità è pari ad € 36420,00, ne discende che a titolo di capitale residuo va riconosciuto in suo favore l'importo di €
65.460,00.
Venendo al computo degli interessi occorre dapprima a) devalutare la somma di € 101.880,00 alla data dell'illecito; sulla somma devalutata di €83714,05 calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1 c.c.) dalla data dell'illecito fino alla data dell'acconto su detta somma anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 336,32;
b) successivamente occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi e rivalutazione di €83967,16 quella ricevuta a titolo di acconto di € 30.000,00 e sull'importo residuo di €
53967,16 calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 7620,77.
Ne discende che l'importo ancora dovuto in favore di a saldo Persona_3 dell'integrale risarcimento, è pari al credito in conto capitale di € 65.460,00 cui vanno sommati gli interessi come calcolati ( di € 336,32 e di € 7620,77 ) per complessivi €
73417,09.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (fratello della de cuius) i seguenti punti: Parte_3
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 16 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 24 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 20 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, valorizzando pure le dichiarazioni pag. 27/33 testimoniali rese che hanno confermato il profondo legale con la sorella deceduta, che in vita si occupava quotidianamente delle incombenze domestiche e dei familiari, che pertanto consentivano di lavorare regolarmente. (valore medio - lett. "E" della Tabella).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che l'attore abbia adeguatamente provato che anche il fratello intratteneva con un legame stabile Per_9
e profondo, come attestato dalla prova testimoniale espletata.
- per un totale quindi di punti 82, pari a 139236,00 euro (82 punti x 1.698,00 euro).
Va dato atto che ha ricevuto in pagamento la somma di € 40.000,00 Parte_3 in data 31.3.2015 quale acconto.
Venendo al calcolo del credito in conto capitale, va detratto dall'importo liquidato all'attualità di € 139236,00 la somma di € 40.000,00 riconosciuta in suo favore a titolo di acconto in data 31.03.2015, che rivalutata all'attualità è di € 48.720,00, con la conseguenza che la somma ancora dovuta risulta essere di € 90516,00.
Ebbene l'importo € 139236,00 devalutato alla data dell'illecito è di €114409,20.
Venendo al computo degli interessi occorre dapprima a) sulla somma devalutata di € 114409,20, calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1 c.c.) dalla data dell'illecito fino alla data dell'acconto su detta somma anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 460,31;
b) successivamente occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi di 114.755,10 ( comprensivo di rivalutazione) quella ricevuta a titolo di acconto di € 40.000 e sull'importo residuo di € 74755,10 calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di €
10556,24
Ne discende che l'importo ancora dovuto in favore di , a saldo Parte_3 dell'integrale risarcimento, è pari al credito in conto capitale di € 90516,00 cui vanno sommati gli interessi come calcolati ( di € 460,31 e di € 10.556,24) per complessivi €
101532,55.
3. Sugli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
pag. 28/33 In ultimo, va chiarito che “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023).
Ciò chiarito non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dovendo circoscriversi tale ipotesi al caso in cui il debitore sia in grado, prima del giudizio, di sapere quanto deve pagare, ovvero il credito sia liquido o tutt'al più ― volendo usare la formula impiegata nell'art. 1243 c.c. ― di facile e pronta liquidazione. E dunque non può trovare applicazione la previsione di cui sopra relativa ai superinteressi al debitore a titolo di risarcimento del danno aquiliano (e sovente al suo assicuratore per r.c.), il quale non sa, e non può sapere, prima del giudizio, quanto deve pagare, con la conseguenza che la relativa richiesta va rigettata.
Alla luce di quanto fin qui osservato e riassumendo, il Tribunale, accertata e dichiarata la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Brava tg AG995VX di proprietà di nella determinazione del sinistro in cui perse la vita Controparte_8
, condanna Persona_12 Controparte_2 Parte_7 Pt_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e , quali eredi di , e CP_5 Controparte_6 Controparte_8 [...]
, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a pagare: - in favore di CP_7 Pt_2 la somma di € 188592,95 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
[...] da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di € 240681,77 a Persona_4 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di 36.419,69 a titolo di risarcimento del danno non Parte_4 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
in favore di la somma di Persona_7
€36419,69 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto pag. 29/33 parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di € 105323,55 a titolo di risarcimento del danno non Parte_5 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di € Parte_6
105323,55 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di € 105323,55 a titolo di risarcimento del Persona_1 danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di € Persona_2
105323,55 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di € 73417,09 a titolo di risarcimento del danno non Persona_3 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma Parte_3 di € 101532,55 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
4. Sulle spese di lite
In base al principio della soccombenza i convenuti devono affermarsi soccombenti anche in ordine al capo relativo alle spese, che devono liquidarsi nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, con gli aggiornamenti di cui al DM se ed in quanto applicabili, tenuto conto del valore della controversia (decisum) e delle fasi effettivamente svolte.
Inoltre, tenuto conto del consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la voce verbale “può” accorda al giudice la facultas di far luogo all'aumento del compenso e nondimeno, al contempo, gli prefigura l'onere di motivare sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria
(di recente: Cass. Ord. 12777/25; Cass., Sez. 6-2, 14/1/2020, n. 461; Cass., Sez. 1,
19/1/2022, n. 1650), non va riconosciuta alcuna maggiorazione nella determinazione dei compensi, sussistendo piena omogeneità con riguardo tutte le posizioni delle parti pag. 30/33 assistite rispetto la domanda di risarcimento e non essendo stato richiesto od svolto il compimento di alcuna diversa attività difensiva ulteriore e specifica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice OV MA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella qualità di procuratore speciale di in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di rappresentante legale dei minori , Persona_1 Persona_2
e , , Persona_3 Persona_4 Parte_3 Parte_4
in proprio e nella dichiarata qualità di rappresentante dei minori
[...] Persona_5
e e nei confronti di Persona_6 Persona_7 Parte_5 Parte_6
e Controparte_7 Controparte_2 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione,
[...] Parte_10 così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità del defunto , nella causazione del sinistro per cui è causa, verificatosi il Controparte_8
20 settembre 2014, in cui perse la vita Persona_9
- accoglie nei limiti di cui in motivazione le domande formulate da parte attrice e, per l'effetto, condanna , , , Controparte_2 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e Parte_10 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, quali eredi di , e , in solido tra Controparte_6 Controparte_8 Controparte_7 loro e nelle rispettive qualità, a pagare:
- in favore di la somma di € 188592,95. a titolo di risarcimento Parte_2 del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 240681,77 a titolo di Persona_4 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 36419,69 a titolo di Parte_4 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
pag. 31/33 - in favore di la somma di € 36419,69 a titolo di risarcimento Persona_7 del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 105323,55 a titolo di danno non Parte_5 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 105323,55 a titolo di risarcimento Parte_6 del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 105323,55 a titolo di Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 105323,55 a titolo di risarcimento Persona_2 del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 73417,09 a titolo di risarcimento del Persona_3 danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 101532,55 a titolo di Parte_3 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento proposta da in qualità di Parte_4 esercente la responsabilità dei figli e Persona_5 Per_6
;
[...]
- rigetta nel resto le ulteriori domande proposte dagli attori;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in €
37.479,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forf., CAP e IVA, da distrarre in favore dell'avv. Massatani Maurizio, dichiaratosi antistatario.
Brindisi, lì 10.11.2025
IL GIUDICE pag. 32/33 dott.ssa OV MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
pag. 33/33
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
OV MA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N° 894/2018 RG. pendente tra nella qualità di procuratore speciale di in proprio Parte_1 Parte_2
e nella qualità di rappresentante legale dei minori Persona_1 Per_2
e , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Parte_3 [...]
, in proprio e nella dichiarata qualità di rappresentante dei minori Parte_4 Per_5
e , e rappr. e dif.
[...] Persona_6 Persona_7 Parte_5 Parte_6 dall'avv. Maurizio Massatani, elettivamente dom.ti in Roma alla via della Giuliana 70, attori contro
(P.IVA. , rappr. e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CO ON, elettivamente dom.ta in Brindisi alla via Cavour 40,
convenuta nonché
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2 Parte_7
(C.F.: ); (C.F: ); P.IVA_3 Parte_8 P.IVA_4 Pt_9
(C.F: ) (CF: , rappr. e
[...] P.IVA_5 Parte_10 P.IVA_6 difesi dall'avv. Maria Luisa Ressa, elettivamente dom.ti in Carovigno alla via Serranova
11;
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
E (contumaci)
[...] Controparte_6 altri convenuti
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale precisazione delle conclusioni come da udienza del 22.5.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Brevi cenni sullo svolgimento del processo
Con atto di citazione del 22.2.2018, notificato in pari data, nella Parte_1 qualità di procuratore speciale di Persona_8 Persona_1
Persona_2 Persona_3 Persona_4 Parte_3
,
[...] Parte_4 Persona_5 Persona_6
ha convenuto innanzi al Persona_7 Parte_5 Parte_6
Tribunale di Brindisi Controparte_2 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, e la , al fine di ottenere la condanna degli stessi
[...] Parte_10 Controparte_7 convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai suoi rappresentati in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Mesagne il 20.9.2014, allorchè la minore perse la vita. Persona_9
In particolare, l'attore, nella qualità di procuratore speciale dei genitori, dei fratelli e dei nipoti della defunta , ha sostenuto che quest'ultima morì in occasione Persona_9 del sinistro stradale avvenuto in data 20.9.2014 sulla SS 605 nel territorio del comune di
San Vito dei Normanni a causa della condotta di guida imprudente tenuta da
[...]
(dante causa delle convenuti , CP_8 Controparte_2 Parte_7 Pt_8
, , conducente della vettura Fiat Brava
[...] Parte_9 Parte_10 tg. AG995VX di sua proprietà a bordo della quale viaggiava , anche lui Persona_9 deceduto nella medesima circostanza. ha chiesto la condanna dei detti convenuti al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale derivato ai suoi rappresentati da tale evento, instando per l'accoglimento delle conclusioni come in atti.
La convenuta costituitasi in giudizio con comparsa di risposta Controparte_7 depositata il 27.9.2018, pur non contestando il fatto storico posto a base della domanda di risarcimento da cui è derivato il decesso di ed il conseguente diritto Persona_9 dei suoi prossimi congiunti, ha comunque eccepito: il difetto di rappresentanza dell'attore e dei suoi mandanti e in relazione ai Parte_2 Parte_4 diritti esercitati per conto dei figli minori di costoro;
la nullità dell'atto di citazione ai pag. 2/33 sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione all'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c. siccome carente della esposizione dei fatti e delle ragioni posti alla base della domanda.
Nel merito, la convenuta compagnia di assicurazioni ha contestato la fondatezza della domanda avanzata dai parenti meno prossimi quali i nipoti, in ragione dell'attenuato legame di sangue e di affezione, ribadendo l'idoneità e sufficienza del risarcimento già corrisposto agli aventi diritto per la complessiva somma di 580.000,00 (di cui €
130.000,00 a padre di , € 100.000,00 alla madre Parte_2 Per_9 [...]
€ 40.000,00 ciascuno ai germani Persona_10 Parte_11 Per_2 Parte_3
, e € 60.000,00 ciascuno alle sorelle e
[...] Pt_5 Pt_6 Parte_4 Per_7
€ 30.000,00 al fratello ). Persona_3
I convenuti , Controparte_2 Parte_7 Parte_8 Parte_9 si sono costituiti in giudizio con comparsa di risposta depositata il Parte_10
10/1/2020 avversando la domanda attorea ed, in particolare, eccependo in via preliminare, la nullità/inesistenza della notifica dell'atto citazione a causa delle irregolarità del procedimento di notifica, tali da non permettere agli stessi convenuti di avere conoscenza della pendenza del giudizio;
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
la violazione del litisconsorzio necessario;
sempre in via preliminare hanno chiesto disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione dell'altro giudizio instaurato dagli stessi convenuti nei confronti della al fine di Parte_12 ottenere il risarcimento danni per la morte del loro parente , Controparte_8 conducente e proprietario della Fiat Brava tg. AG995VX, sul ritenuto presupposto della esclusiva e/o concorrente responsabilità del sinistro stradale da imputarsi ai sensi dell'art. 2043 e/o 2051 cc. a carico della convenuta Parte_12
Nel corso del giudizio è stato integrato il contraddittorio nei confronti degli altri eredi di
( e Controparte_8 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, che non erano stati convenuti con l'atto introduttivo Controparte_6 originario.
Il giudizio è stato poi riassunto a seguito dell'interruzione del processo, dichiarata con ordinanza del 10.3.22, in ragione del decesso del convenuto i cui Controparte_2 eredi tuttavia sono rimasti successivamente contumaci. pag. 3/33 Espletato il tentativo di negoziazione assistita ed istruita sulla base della produzione documentale e la prova orale, all'udienza del 22.5.25 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. Sul merito della vicenda
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti di cui si dirà oltre.
2.1. Sull'eccezione di carenza di autorizzazione del giudice tutelare
Deve preliminarmente osservarsi che parte attrice ha instaurato un nuovo giudizio tra le stesse parti dopo che il precedente procedimento era stato definito con sentenza di improcedibilità in rito.
Va dato atto che nel primo giudizio era stata ottenuta l'autorizzazione del giudice tutelare per agire in rappresentanza dei minori e tale autorizzazione è stata successivamente depositata anche nel presente.
Cionondimeno, la convenuta nella comparsa conclusionale ha ribadito le CP_7 proprie contestazioni secondo cui tale autorizzazione non possa valere nel nuovo procedimento, sostenendo la necessità di una nuova autorizzazione espressamente riferita al nuovo (rectius, presente) processo.
Ebbene, l'eccezione della convenuta non coglie nel segno e va ritenuta infondata sotto un duplice profilo: in primo luogo, non risulta nemmeno in astratto necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare, in quanto l'azione di risarcimento dei danni subiti da un minore rientra nell'ordinaria amministrazione (Cass. n. 59/1989) degli esercenti la potestà genitoriale essendo diretta a procurare loro un vantaggio patrimoniale;
in secondo luogo, anche a qualificare come straordinaria l'azione in concreto svolta, l'autorizzazione agli atti del presente giudizio non risulta espressamente limitata ad uno specifico procedimento o ad una particolare fase processuale del giudizio, e tantomeno esclude l'eventuale riproposizione di un determinato giudizio.
Va di contro osservato che lo stesso provvedimento autorizzativo del Giudice tutelare non pone limitazione alcuna né fa riferimento ad uno specifico o singolo procedimento.
In vero, quanto ai genitori e è dato rilevare Parte_2 Persona_4 che la stessa autorizzazione, stante l'ampiezza della formulazione che non limita pag. 4/33 espressamente l'operatività, attribuisce loro “la gestione giudiziale della vertenza risarcitoria relativa alla morte di a seguito del sinistro stradale del Persona_9
21.09.2014”, e, dunque, pacificamente il compimento di tutti quegli atti – nessuno escluso - che nel complesso si rendessero opportuni e necessari attuare nell'esplicazione delle iniziative volte alla tutela risarcitoria dei diritti dei figli minori sopravvissuti, e lesi in conseguenza dell'evento morte della congiunta . Per_9
Ne discende che l'eccezione va respinta.
2.2. Sull'accertamento della responsabilità del sinistro
Venendo al merito, nella fattispecie in questione in cui il veicolo coinvolto nel sinistro è solo quello a bordo del quale viaggiava la vittima del sinistro, in posizione diversa da quella di conducente, deve farsi applicazione dell'art. 2054 c.c. norma che “esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito”, con la conseguenza che “il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario” (Cass. n. 10629/1998, Cass. n. 1873/2006, Cass. n.
13130/2006; Cass. 14644/2009, Cass. n.14068/2010).
Sul piano probatorio, non vi è alcuna differenza per il trasportato, essendo sul punto l'area dell'art. 2054, co. 1 c.c., omogenea al caso fortuito di cui all'art. 141 C.d.A., pertanto anche facendo applicazione dell'art. 2054 co. 1 c.c. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno subito ed il nesso di causalità, mentre spetta al vettore provare
“di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141 C.d.A.
Ed, infatti, di recente con la sentenza n. 15109 del 06.06.2025 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio, ormai consolidato, in base al quale la nozione di “caso fortuito” prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141
CdA, riguarda esclusivamente l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, confermando dunque che risulta irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità propria della norma è proprio quella di pag. 5/33 impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro erroneamente indentificando il caso fortuito.
La menzionata pronuncia ha confermato che la semplice evocazione della responsabilità del conducente del veicolo antagonista non preclude al terzo trasportato di avvalersi dell'azione ex art. 141 CdA, non valendo ad integrare il caso fortuito cui la norma fa riferimento ed essendo, pertanto, perfettamente compatibile con il meccanismo di favore sotteso alla stessa, in forza del quale l'accertamento delle responsabilità è rimesso all'eventuale causa di rivalsa svolta dalla compagnia assicuratrice del veicolo su cui il trasportato si trovava.
Invero, le Sezioni Unite della Cassazione avevano già chiarito tale profilo con sentenza
35318/2022 stabilendo che “è la stessa disposizione del 1 comma dell'art. 141 CdA- letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene – che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore”. Secondo le
Sezioni unite, dunque, “il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
Ora, alla luce delle necessarie premesse di cui sopra, risulta pacifico ed incontestato che in occasione del sinistro verificatosi il 20.09.2014 sull'autovettura Fiat Brava tg.
AG995VX, condotta da , viaggiavano, in qualità di trasportati, Controparte_8
e e che l'uscita fuori strada del mezzo, che finì prima Persona_9 Controparte_9 contro il guardrail, poi contro un albero all'interno di un terreno ed, infine, a seguito dello scarroccimento terminò la sua corsa contro un altro albero, cappottandosi, determinò il decesso di da ritenere in rapporto causale con l'evento Persona_9 come descritto.
Invero, l'an di verificazione dell'evento trova pieno riscontro nella documentazione versata in atti e, segnatamente, nel verbale redatto dai Carabinieri di S. Vito dei
Normanni con allegati i rilievi fotografici che ritraggono sul luogo dell'evento le ambulanze del 118 ivi intervenute per prestare i primi soccorsi agli incidentati e gli pag. 6/33 agenti dei Vigili del Fuoco chiamati per estrarre i corpi esanimi dalle lamiere dell'autovettura, nei referti necroscopici rilasciati dall'
[...]
e nella documentazione medica ulteriore, oltre ad Controparte_10 essere stato confermato in sede di istruttoria a seguito del riconoscimento anche da parte della convenuta della sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro e le CP_11 lesioni mortali riportate, per quello che qui occupa, dalla minore . Persona_9
Al contempo, deve ritenersi che la parte convenuta, anche quale conducente, non abbia offerto idonea prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno sicché
è tenuta - in solido essendo peraltro anche proprietaria del veicolo, con la compagnia assicuratrice r.c.a. - a risarcire il danno prodotto ai congiunti della vittima, terza trasportata.
Superato positivamente il vaglio circa l'an di verificazione dell'evento, deve passarsi alla quantificazione del danno.
2.3. Sul danno biologico terminale e morale catastrofale
Per quanto concerne le pretese risarcitorie invocate (v. pag. atto 7 – atto di citazione:
“tutti i danni scaturenti dal sinistro di che trattasi, nessuno escluso comunque derivanti dall'evento, anche ovviamente correlati, che dovessero emergere nel corso del giudizio”), con riguardo a quelle iure hereditatis, preliminarmente, si rammenta che in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè del danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale può accompagnarsi, nell'unitarietà del genus del danno non pag. 7/33 patrimoniale, un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (danno morale terminale), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, ossia in una condizione tale da consentire la percezione della propria situazione e, in particolare, l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta
“manifestamente lucida” (Cass. 11/05/2022, n. 14953; Cass. 6/10/2020, n. 21508; Cass.
23/10/2018 n. 26727; Cass. n. 23153 del 17/09/2019).
Dunque, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed
è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. 5/05/2021, n.
11719).
Ebbene, nel caso di specie, risulta adeguatamente confermata per tabulas (v. referti del
118 e necroscopici) la circostanza per cui il decesso della minore sia avvenuto Per_9 immediatamente (ndr. nella casistica, la decapitazione è, peraltro, causa di morte istantanea), per cui il danno morale terminale non va riconosciuto.
In ragione di quanto appena evidenziato, non può essere riconosciuto iure hereditatis il danno morale “terminale” ovvero il danno da percezione, la cui ricorrenza prescinde dalla durata della sopravvivenza in vita ed è legata unicamente alla consapevole attesa della morte imminente ed inevitabile da parte della vittima.
pag. 8/33 Sul punto si rammenta come, ai fini della riconoscibilità di tale voce di danno, che è pur sempre un danno conseguenza, sia necessario provvedere alla dimostrazione dell'an, che presuppone la prova della “coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine” nello spatium temporis tra la lesione e la morte.
Vale peraltro rammentare l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui il “danno morale terminale” si risolve nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali” ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Cass. 28/02/2020, n. 5448; Cass.
13547/2014).
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che questa voce di danno non vada riconosciuta perché non risulta affatto provato, né direttamente, e neppure attraverso circostanze gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c., che tra il sinistro subito dalla minore e il successivo di lei exitus, la vittima abbia avvertito consapevolmente Per_9
l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, e sia stata dunque in lucida agonia.
Peraltro, dalla documentazione in atti non emerge che la giovane abbia avuto Per_9 consapevolezza dell'accaduto e della sua inevitabile progressione fino al decesso, considerato che il suo corpo risulta essere stato rivenuto dai soccorritori già esanime.
Anche nella documentazione prodotta in atti si dà atto della constatazione dell'avvenuto decesso di , che soccorsa da ambulanza del 118, risulta aver subito Persona_9
“lesioni incompatibili con la vita” a causa di “politrauma della strada”. Inoltre, nella CP_ documentazione relativa all'esame necroscopico compiuto dal medico sanitario dell'
[... Brindisi viene riportato “Presenta lesioni gravissime cranio encefaliche con apertura della scatola cranica”.
Pertanto, ne consegue come la domanda di risarcimento del danno morale catastrofale non possa essere accolta.
2.4. Sul danno da perdita del rapporto parentale
pag. 9/33 L'attore, quale procuratore dei genitori, fratelli e nipoti della deceduta , Persona_9 ha inoltre chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dai suoi rappresentati iure proprio.
In via del tutto preliminare va dato atto che il procuratore di parte attrice ha dichiarato di aver rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni proposta nell'interesse di e nipoti della defunta Persona_5 Persona_6 Per_9
[...]
Senonchè va evidenziato come i convenuti non abbiano accettato in maniera espressa detta rinuncia agli atti sicché deve procedersi all'esame della relativa domanda.
Ebbene, va brevemente rammentato che, con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019).
Proprio per quanto concerne il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e la possibile duplicazione risarcitoria in caso di congiunta attribuzione, oltre allo stesso, anche del danno morale, si rammenta come, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale
(non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., ord. n. 30997 del
30/11/2018).
Trattasi di danni, quelli parentali, che devono essere oggettivamente provati, ma che in tali circostanze e in riferimento alle posizioni di Parte_2 Persona_4
pag. 10/33 , , Per_9 Persona_1 Persona_2 Parte_3 Parte_5
(rispettivamente Parte_6 Per_9 Parte_4 Persona_7 Persona_3 padre, madre, fratelli e sorelle della defunta), possono ritenersi presuntivamente provati.
Giova invero rammentare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (ex plurimis Cass. n. 28/02/2020, n. 5452) il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare
(Cass. 16 marzo 2012, n. 4253). Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche in seguito, sia pure con la precisazione che la prova del danno non deve necessariamente essere collegata al dato della convivenza (Cass. 20 ottobre 2016, n. 21230); ma comunque, ai fini del diritto al risarcimento, la prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo è presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge, figli o fratelli (Cass. 14 giugno 2016, n. 12146; Cass. n.
31950/2018).
Per quanto concerne, poi, la liquidazione del danno parentale, in continuità al principio di diritto già espresso nella sentenza n. 10579 del 2021, la Cassazione ha recentemente ribadito che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. 23/06/2022, n. 20292).
A seguito dell'orientamento innanzi espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n.
10579/2021, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto di aggiornare i pag. 11/33 criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale.
In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2024) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato "valore punto" (pari ad Euro 3.911,00 ed Euro
1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza (Cass.
25164/2020) l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente (Tribunale Milano, 11/07/2022,
n. 6059).
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura "oggettiva" e sono quindi "provabili" anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. "E", qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura "soggettiva" e riguarda sia gli aspetti cd "esteriori" del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd "interiori" di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. "E"), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Alla luce di quanto esposto, dei criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del
Tribunale di Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
pag. 12/33 Si ritiene, inoltre, che nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass., n.
13269/2020 e Cass. n. 28994/2019, nell'ipotesi di successiva emanazione di una tabella normativa).
E dunque, nella fattispecie concreta, potranno agevolmente applicarsi le nuove tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2024, tenendo conto che la componente del danno dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva interiore sono presumibili come particolarmente intense nel caso di perdita della figlia, atteso che la perdita di un figlio e di una sorella e/o fratello costituiscono sempre un evento tragico e sconvolgente per i congiunti, come peraltro è stato provato anche dagli attori all'esito della prova testimoniale espletata in corso di causa.
2.5. Sul rapporto di convivenza
Ciò premesso deve darsi atto che sussiste contrasto tra le parti in ordine al rapporto di convivenza tra la vittima ed i suoi stretti congiunti, avendo la convenuta impresa di assicurazione evidenziato che in altro giudizio conclusosi con sentenza di improcedibilità in rito gli attori avevano narrato una vicenda sul piano fattuale del tutto differente ed più nello specifico riferito che la minore non conviveva Persona_9 più con la sua famiglia d'origine in quanto risiedeva stabilmente in Italia.
Ed invero nell'atto di citazione notificato datato 5.01.2016, a folio 14 e 15 gli attori ( ed invero le stesse parti del presente giudizio) avevano testualmente riferito che “nel caso in esame i soggetti che richiedono il risarcimento sono la madre, il padre, i fratelli e le sorelle, i nipoti. Il rapporto con i familiari in Romania era coltivato non solo attraverso contatti telefonici, ma dalla consuetudine di trascorrere del tempo con i medesimi sia durante le ferie estive, quando tutto il nucleo familiare si riuniva in Romania, anche attraverso alcune visite che gli odierni attori effettuavano nel corso dell'anno in Italia”.
Senonchè il procuratore di parte attrice ha osservato come a tali dichiarazioni non possa assegnarsi avere alcun valore confessorio in quanto le stesse non furono sottoscritte dalle parti, come facilmente evincibile dalla circostanza che l'atto di citazione non recasse alcuna loro sottoscrizione ed in secondo luogo in quanto furono il frutto di un errore in cui era incorso lo stesso procuratore “di mero copia ed incolla”.
pag. 13/33 Per di più esse sarebbero smentite dalla documentazione riversata in atti, tra cui l'
“affidavit notarile dei genitori che attesta la convivenza di in Romania fino al Per_9 viaggio per l'Italia” ; la “documentazione di viaggio e autorizzazioni che dimostrano il carattere eccezionale e temporaneo della trasferta”; le “ testimonianze dirette (ad es.
: “mia cognata conviveva con i suoi genitori e tutti i suoi CP_12 Persona_9 fratelli nella casa di famiglia sita in Romania nel villaggio di Patrauti. Ciò fino al 18 settembre 2014.” verbale ultima escussione testi.pdf), tutte confermanti la coabitazione
e la vita familiare stabile fino a pochi giorni prima del decesso.”
Orbene, preliminarmente rileva il Tribunale che il documento notarile rubricato come affidavit, rilasciato al solo fine di consentire alla minore di raggiungere il territorio italiano e superare i controlli di frontiera, prova unicamente che i genitori di Per_9 affidarono la figlia minore al sig. per un viaggio Controparte_13 che avrebbe dovuto compiersi tra lo stesso giorno, il 18 settembre 2014 ed il 31 dicembre 2014.
Non offre di contro alcun elemento probatorio quanto alla circostanza che la minore convivesse con i genitori e più nello specifico con gli altri suoi germani, fermo restando il richiamo al suo domicilio in esso contenuto.
D'altro canto ove anche vi fosse stata una simile dichiarazione la stessa avrebbe avuto valenza esclusivamente con riguardo all'estrinseco ovvero alla circostanza che era stata resa al pubblico ufficiale ma non anche con riferimento alla sua intrinseca veridicità.
Ciò nondimeno deve parimente affermarsi che la necessità di ottenere il suo rilascio andava con ogni probabilità individuata nell'assenza di una pregressa condizione di trasferimento in Italia e lascia supporre che convivesse ancora con i suoi Per_9 genitori, all'età di quindici anni da poco compiuti.
Prima di procedere oltre va altresì rilevato che la convenuta ha eccepito CP_7
l'incapacità a testimoniare di e di , in CP_12 Testimone_1 quanto entrambi avevano un interesse attuale, personale e diretto che ne avrebbe potuto giustificare la partecipazione al giudizio, essendo coniugi di due parti del giudizio.
Quanto all'eccezione di incapacità a testimoniare di , coniuge in regime di CP_12 comunione legale di la stessa è infondata dovendosi ribadire che in Persona_7 tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle pag. 14/33 controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. Nel caso di specie va ritenuto che la dedotta incapacità non sussista essendo esclusi dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179 co. 1 lett. E ) c.c. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno.
Ad ogni buon conto, le sue dichiarazioni devono ritenersi scarsamente attendibili e credibili, quanto alla circostanza della dedotta convivenza, avuto riguardo alla loro intrinseca contraddittorietà ove si consideri che il teste ha dapprima dichiarato di convivere con la moglie dal 2010 e di essersi sposato nel 2016, salvo Persona_7 poi modificare il contenuto della sua testimonianza affermando che “dico meglio, io abitavo in una diversa casa ed andavo a trovare presso la casa familiare”. Il Per_7 teste non ha peraltro chiarito le ragioni per cui avesse dichiarato dapprima di convivere con la compagna - divenuta poi sua moglie - e abbia modificato le sue affermazioni precisando che andasse a trovarla presso la casa familiare ed omettendo per di più di chiarire con quale frequenza lo facesse ovvero il lavoro svolto dalla compagna in
Romania che la portava fuori di casa tanto da rendere necessaria l'assistenza e la cura dell'abitazione da parte della piccola . Per_9
Vi è quindi fondato motivo di ritenere che la sua testimonianza anche in ragione dello stretto vincolo con una delle parti del giudizio, non sia né attendibile né Persona_7 credibile.
Quanto al teste e all'eccezione di sua incapacità a testimoniare, la Testimone_1 stessa deve ritenersi fondata tenuto conto del suo interesse rispetto all'esito della lite, essendo il padre di e , nati dal suo rapporto affettivo Persona_5 Persona_6 con parte del presente giudizio che ha agito in proprio e quale Persona_11 legale rappresentante dei figli. Sebbene il procuratore degli attori abbia dichiarato di aver rinunciato alle domande proposte nel loro interesse preme rilevare come la testimonianza sia stata resa in un momento processuale in cui tale rinuncia non era intervenuta e sussisteva l'interesse attuale e concreto che avrebbe potuto giustificare la sua partecipazione al giudizio in qualità di genitore esercente la potestà. Non persuade pag. 15/33 peraltro la tesi dell'incapacità parziale prospettata dall'attore, essendo di tutta evidenza che le dichiarazioni rese investono la medesima vicenda sostanziale e sono “inquinate” dallo stesso interesse ad ottenere una pronuncia favorevole in termini di accrescimento della misura del risarcimento in ragione del rapporto di convivenza.
Va peraltro rimarcato come la prova della convivenza di - che ha Parte_4 partorito i propri figli in Italia a Melfi, ed in particolare il secondo Patrik il 19.08.2014 appena un mese prima del decesso della sorella come si evince dai loro dati Per_9 anagrafici - e di con la sorella non è offerta da alcun altro Persona_7 Per_9 elemento tanto meno da certificati di residenza che avrebbero potuto avere quanto meno valore indiziario.
Sicché anche in ragione del rapporto affettivo e di convivenza che entrambe avevano instaurato all'epoca dei fatti rispettivamente con e , e Testimone_1 CP_12 per quel che riguarda della circostanza che avesse partorito il figlio Parte_4
in Italia, più esattamente a Melfi il 19.08.2014, poco prima della morte della Per_5 sorella, è ragionevole ritenere che oramai non vivessero più nella casa familiare in
Romania.
Né soccorrono in senso opposto le dichiarazioni rese dal teste Controparte_13
, posto che questi - seppur abbia confermato il nome dei familiari che gli sono
[...] stati letti come conviventi con la de cuius , dopo aver “genericamente” Per_9 precisato che la “famiglia era numerosa” - ha soggiunto di essere andato a prendere la ragazza e di essersi recato 4 – 5 volte presso l'abitazione “per far visita”, evidentemente dopo l'evento tragico in cui perse la vita.
Su espressa domanda ha altresì precisato di essere a conoscenza di tali fatti in quanto aveva degli amici nello stesso paese e “per questo ne sono venuto a conoscenza”, ovvero indirettamente.
Tali generiche affermazioni ed in particolare l'assenza di un rapporto di frequentazione assidua con il nucleo familiare di prima della partenza per l'Italia non Per_9 consentono di ritenere che questi fosse effettivamente a conoscenza dello stabile rapporto di convivenza della de cuius con ciascuno dei germani, parti del presente giudizio, non avendo peraltro il teste chiarito come potesse ricordare il nome di ognuno di essi. pag. 16/33 A diversa conclusione deve pervenirsi quanto ai genitori e agli altri parenti di , Per_9 dovendosi ribadire per un verso che la dichiarazione della mancanza di convivenza resa nell'atto di citazione del separato giudizio definitosi con sentenza di improcedibilità in rito ha mero valore indiziario di quanto ivi affermato e per altro verso che ciò appare superato dalla circostanza che (1) i genitori abbiano dovuto ottenere un'autorizzazione per la partenza della figlia limitata temporalmente a tre mesi;
(2) alla luce di una ponderata valutazione di altri dati come l'età della vittima ( poco più che quindicenne e quindi con ogni probabilità ancora convivente con i propri genitori) e (3) di quella di suoi tre germani ( , e rispettivamente di 13 anni, 11 anni Persona_1 Per_2 Per_3
e 6 anni alla data del sinistro); e da ultimo (4) del certificato storico di famiglia.
2.6. Sulla domanda dei nipoti
Alla luce di quanto in qui osservato va respinta la domanda di risarcimento dei danni proposta nell'interesse dei nipoti della vittima, e Persona_5
, rispettivamente di un mese ed un anno e diciottomesi alla Persona_6 data del decesso di non essendovi prova della loro convivenza con la Persona_9 de cuius né potendosi presumere che essi siano stati privati anche della mera possibilità di un rapporto parentale in assenza di prospettazioni assertive e prove del particolare vincolo sussistente tra la madre e la sorella deceduta. Parte_4
2.7 Sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
Ebbene venendo alla liquidazione del danno per le altre parti del giudizio ed invero facendo applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (padre della de cuius) i seguenti punti: Parte_2
- punti 26 in considerazione dell'età della vittima primaria: 15 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 57 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 16 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (una madre e 7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
pag. 17/33 - punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (valore medio - lett. "E" della Tabella);
- per un totale quindi di punti 84, pari a 328.524,00 euro (84 punti x 3.911,00 euro).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che parte attrice abbia adeguatamente provato che intratteneva con la giovane figlia Parte_2 Per_9 un legame stabile e profondo, come attestato dalla prova testimoniale espletata.
Ebbene, ai fini della liquidazione del danno, occorre altresì tener conto che sono stati corrisposti acconti sulla maggior somma dovuta a titolo risarcimento e, difatti, è pacifico che, per esempio con riguardo alla posizione di (padre del de Parte_2 cuius), quest'ultimo abbia ricevuto a mezzo assegno bancario il pagamento della somma di € 130.000,00 in data 31.3.2015 (v. nota di pari data allegata alla comparsa di costituzione) da parte della , odierna convenuta. CP_11
Senonchè va data continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 23927/2023) in tema di criteri di scomputo degli acconti dal credito risarcitorio e della decorrenza degli interessi compensativi, secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.” (v. Cass. 23927/23; Cass. 16027/22). In altri termini il credito in conto capitale andrà calcolato col seguente criterio: (a) rivalutando il credito alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat; (b) rivalutando l'acconto alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat; (c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).
Il credito da mora debendi andrà invece calcolato col seguente criterio: (a) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sull'intero credito pag. 18/33 risarcitorio, espresso in moneta dell'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento dell'acconto; in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del sinistro, e il medesimo credito espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto; (b) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sul credito rimanente dopo la sottrazione dell'acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione;
in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto, e il medesimo credito espresso in moneta dell'epoca della decisione.
Venendo al calcolo del credito in conto capitale, nel caso del padre, va detratto dall'importo liquidato all'attualità di € 328.524,00 quello pari all'acconto corrisposto il
31.03.2015, rivalutato all'attualità di € 158340,00 , con la conseguenza che la somma ancora dovuta risulta essere di € 170.184,00.
Passando al calcolo della mora,
a) occorre dapprima devalutare l'importo di € 328.524 alla data dell'illecito (
20.09.2014), così ottenendo la somma di € 269.945,77; quindi calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1 c.c.) dalla data dell'illecito fino alla data dell'acconto (31.03.2015) su detta somma anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 1086,85;
b) successivamente occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi di € 270.762,67, quella ricevuta a titolo di acconto di € 130.000,00 e sull'importo residuo di € 140.762,67, calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 17322,10.
Ne discende che va ancora riconosciuto in favore di (padre della de Parte_2 cuius) a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale il credito in conto capitale di € 170.184,00 a cui vanno sommati gli interessi sulla somma anno per pag. 19/33 anno rivalutata come sopra calcolati (di €1086,85 + €17.322,10) e dunque l'importo di €
188592,95.
Sempre in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (madre della de cuius) i seguenti punti: Persona_10
- punti 26 in considerazione dell'età della vittima primaria: 16 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 44 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 16 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre e 7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, valorizzando pure le dichiarazioni testimoniali rese che hanno confermato il profondo legale con la figlia deceduta, che in vita si occupava quotidianamente delle incombenze domestiche e dei familiari. (valore medio - lett. "E" della Tabella).
- per un totale quindi di punti 86, pari a € 336346,00 euro (86 punti x 3.911,00 euro).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che parte attrice abbia adeguatamente provato che intratteneva con la giovane figlia Persona_4
un legame stabile e profondo, come attestato dalla prova testimoniale espletata. Per_9
Anche per tale quantificazione, come varrà per le ulteriori e seguenti in favore degli altri congiunti di vale quanto testé evidenziato in relazione ai criteri Persona_9 correttivi da adottare per la devalutazione e successiva rivalutazione monetaria dell'importo riconosciuto a titolo di capitale quale risarcimento, unitamente alla determinazione degli interessi legali a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale stesso.
Venendo al calcolo del credito in conto capitale, nel caso della madre, va detratto dall'importo liquidato all'attualità di € 336346,00 quello rivalutato all'attualità corrisposto a titolo di acconto di € 121800,00, con la conseguenza che la somma ancora dovuta risulta essere di € 214546,00. pag. 20/33 Passando al calcolo della mora, occorre dapprima a) devalutare l'importo di € 336346,00 alla data dell'illecito ( 20.09.2014) e si ottiene la somma di € 276373,05; quindi calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1 c.c.) dalla data dell'illecito fino alla data dell'acconto su detta somma anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 1111,95;
b) successivamente occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi di € 277208,63 quella di €
100.000,00 riconosciuta quale acconto e sull'importo residuo di € 177208,63, calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 25023,82.
Ne discende che l'importo ancora dovuto in favore di è pari al Persona_4 credito in conto capitale di € 214546,00 cui vanno sommati gli interessi come sopra calcolati ( di € 1111,95 +€ 25023,82) per complessivi € 240681,77.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (sorella della de cuius) i seguenti punti: Parte_4
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 15 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 23 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. "C" della Tabella;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva. (valore medio - lett. "E" della Tabella).
- per un totale quindi di punti 62, pari a 105276,00 euro (62 punti x 1.698,00 euro)
Continuando nei dovuti calcoli, ha ricevuto in pagamento la somma Parte_4 di € 60.000,00 in data 31.3.2015 quale acconto, che rivalutato all'attualità è pari ad €
73020,00.
pag. 21/33 La somma che va riconosciuta in suo favore quale credito in conto capitale è pari alla differenza tra quella liquidata di € 105276,00 al netto dell'acconto di € 73.020,00 già rivalutato ,ovvero, l'importo di € 32256,00.
Venendo al computo degli interessi occorre dapprima a) devalutare l'importo di € 105276,00 alla data dell'illecito ( 20.09.2014) e si ottiene la somma di € 86504,52, quindi calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1 c.c.) dalla data dell'illecito fino alla data dell'acconto (31.03.2015) su detta somma anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 384,04;
b) successivamente occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi di € 86766,06 quella pari all'acconti di € 60.000,00, e sull'importo residuo di € 26766,06 calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 3779,65.
Ne discende che l'importo ancora dovuto in favore di è pari al Parte_4 credito in conto capitale di € 32256 cui vanno sommati gli interessi come sopra calcolati
( +384,04 + 3779,65) per complessivi € 36419,69.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (sorella della de cuius) i seguenti punti: Persona_7
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 16 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 21 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. "C" della Tabella;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, (valore medio - lett. "E" della Tabella).
- per un totale quindi di punti 62, pari a 105.276,00 euro (62 punti x 1.698,00 euro).
In definitiva, quindi, con riguardo alla posizione di (sorella della de Persona_7 cuius ), in ragione dei medesimi criteri di calcolo operati per e avuto Parte_4
pag. 22/33 riguardo alla circostanza che è stato riconosciuto lo stesso importo a titolo di acconto di
€60.000,00 va riconosciuta all'attualità la somma residua a saldo dell'integrale risarcimento pari ad € 36419,69.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (fratello della de cuius) i seguenti punti: Parte_5
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 15 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 19 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 20 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, valorizzando pure le dichiarazioni testimoniali rese che hanno confermato il profondo legale con la sorella deceduta, che in vita si occupava quotidianamente delle incombenze domestiche e dei familiari, che pertanto consentivano di lavorare regolarmente. (valore medio - lett. "E" della Tabella).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che parte attrice abbia adeguatamente provato che anche il fratello intratteneva con la giovane sorella Pt_5
un legame stabile e profondo. Per_9
- per un totale quindi di punti 84, pari a 142.632,00 euro (84 punti x 1.698,00 euro).
Venendo al calcolo del credito in conto capitale, va detratto dall'importo liquidato all'attualità di € 142632,00 la somma di € 40.000,00 riconosciuta in suo favore a titolo di acconto in data 31.03.2015, che rivalutata all'attualità è di € 48.720,00, con la conseguenza che la somma ancora dovuta a titolo di credito in conto capitale risulta essere di € 93912,00.
Ebbene l'importo € 142632,00 devalutato alla data dell'illecito è di €117.103,45.
Venendo al computo degli interessi a) occorre dapprima sulla somma devalutata di € 117103,45, calcolare gli interessi
(facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1 c.c.) dalla data pag. 23/33 dell'illecito fino alla data dell'acconto su detta somma anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 471,15;
b) successivamente occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi (e di rivalutazione) di €117475,50 quella ricevuta a titolo di acconto di € 40.000,00 e sull'importo residuo di €
77475,50 calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di €
10.940,40.
Ne discende che l'importo ancora dovuto in favore di a saldo dell'integrale Parte_5 risarcimento, è pari al credito in conto capitale di € 93912,00 cui vanno sommati gli interessi come calcolati ( di € 471,15 e di € 10.940,40) per complessivi € 105323,55.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (sorella del de cuius) i seguenti punti: Parte_6
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 15 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 18 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 20 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (valore medio - lett. "E" della Tabella).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che parte attrice abbia adeguatamente provato che anche la sorella intratteneva con un legame stabile Per_9
e profondo.
- per un totale quindi di punti 84, pari a 142.632,00 euro (84 punti x 1.698,00 euro).
Continuando nei dovuti calcoli, ha ricevuto in pagamento la somma di Parte_6
€ 40.000,00 in data 31.3.2015 quale acconto.
In definitiva con riguardo alla posizione di (sorella della de cuius ) va Parte_6 riconosciuta all'attualità la somma residua a saldo dell'integrale risarcimento è pari al pag. 24/33 credito in conto capitale di € 93912,00 cui vanno sommati gli interessi come calcolati ( di € 471,15 e di € 10.940,40) per complessivi € 105323,55.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (sorella della de cuius) i seguenti punti: Persona_1
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 15 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 13 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 20 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, valorizzando pure le dichiarazioni testimoniali rese che hanno confermato il profondo legale con la sorella deceduta, che in vita si occupava quotidianamente delle incombenze domestiche e dei familiari, che pertanto consentivano di lavorare regolarmente. (valore medio - lett. "E" della Tabella).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che parte attrice abbia adeguatamente provato che anche la sorella intratteneva con un legame stabile Per_9
e profondo, come dimostrato dalla prova testimoniale espletata.
- per un totale quindi di punti 84, pari a 142.632,00 euro (84 punti x 1.698,00 euro).
Ne discende che va riconosciuto in favore di , che ha ricevuto il Persona_1 medesimo importo a titolo di risarcimento del danno, di €40.000,00, il credito in conto capitale di € 93912,00 cui vanno sommati gli interessi come calcolati ( di € 471,15 e di
€ 10.940,40) per complessivi € 105323,55.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (sorella del de cuius) i seguenti punti: Persona_2
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 15 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 11 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella); pag. 25/33 - punti 20 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, valorizzando pure le dichiarazioni testimoniali rese che hanno confermato il profondo legale con la sorella deceduta, che in vita si occupava quotidianamente delle incombenze domestiche e dei familiari, che pertanto consentivano di lavorare regolarmente. (valore medio - lett. "E" della Tabella).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che parte attrice abbia adeguatamente provato che anche la sorella intratteneva con un legame stabile Per_9
e profondo, come attestato dalla prova testimoniale espletata.
- per un totale quindi di punti 84, pari a 142.632,00 euro (84 punti x 1.698,00 euro).
In definitiva con riguardo alla posizione di (fratello della de cuius ) va Persona_2 riconosciuta all'attualità la somma residua a saldo dell'integrale risarcimento pari al credito in conto capitale di € 93912,00 cui vanno sommati gli interessi come calcolati ( di € 471,15 e di € 10.940,40) per complessivi € 105323,55.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (fratello del de cuius) i seguenti punti: Persona_3
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 16 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 5 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 20 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 0 in considerazione dell'età dello stesso congiunto che non pare possa aver potuto patire una sofferenza pari a quella degli altri familiari superstiti in ragione della diversa ( o meglio dire del tutto assente) consapevolezza del rapporto perduto con la sorella. pag. 26/33 - per un totale quindi di punti 60, pari a € 101880,00 euro (60 punti x 1.698,00 euro).
Tenuto conto che ha ricevuto in pagamento la somma di € 30.000,00 in Persona_3 data 31.3.2015 quale acconto, che rivalutato all'attualità è pari ad € 36420,00, ne discende che a titolo di capitale residuo va riconosciuto in suo favore l'importo di €
65.460,00.
Venendo al computo degli interessi occorre dapprima a) devalutare la somma di € 101.880,00 alla data dell'illecito; sulla somma devalutata di €83714,05 calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1 c.c.) dalla data dell'illecito fino alla data dell'acconto su detta somma anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 336,32;
b) successivamente occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi e rivalutazione di €83967,16 quella ricevuta a titolo di acconto di € 30.000,00 e sull'importo residuo di €
53967,16 calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di € 7620,77.
Ne discende che l'importo ancora dovuto in favore di a saldo Persona_3 dell'integrale risarcimento, è pari al credito in conto capitale di € 65.460,00 cui vanno sommati gli interessi come calcolati ( di € 336,32 e di € 7620,77 ) per complessivi €
73417,09.
Ancora in applicazione delle nuove "tabelle milanesi integrate a punti" si devono riconoscere a (fratello della de cuius) i seguenti punti: Parte_3
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 16 anni alla data del decesso
(lett. "A" della Tabella);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 24 anni al tempo del decesso della vittima (lett. "B" della Tabella);
- punti 20 in relazione alla lett. "C" della Tabella (per la convivenza, come risulta dallo stato di famiglia storico prodotto in atti, oltre che dalle prove testimoniali);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 9 superstiti (un padre, una madre e
7 fratelli e sorelle-lett. "D" della Tabella);
- punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, valorizzando pure le dichiarazioni pag. 27/33 testimoniali rese che hanno confermato il profondo legale con la sorella deceduta, che in vita si occupava quotidianamente delle incombenze domestiche e dei familiari, che pertanto consentivano di lavorare regolarmente. (valore medio - lett. "E" della Tabella).
Con particolare riguardo al parametro "E", si ritiene infatti che l'attore abbia adeguatamente provato che anche il fratello intratteneva con un legame stabile Per_9
e profondo, come attestato dalla prova testimoniale espletata.
- per un totale quindi di punti 82, pari a 139236,00 euro (82 punti x 1.698,00 euro).
Va dato atto che ha ricevuto in pagamento la somma di € 40.000,00 Parte_3 in data 31.3.2015 quale acconto.
Venendo al calcolo del credito in conto capitale, va detratto dall'importo liquidato all'attualità di € 139236,00 la somma di € 40.000,00 riconosciuta in suo favore a titolo di acconto in data 31.03.2015, che rivalutata all'attualità è di € 48.720,00, con la conseguenza che la somma ancora dovuta risulta essere di € 90516,00.
Ebbene l'importo € 139236,00 devalutato alla data dell'illecito è di €114409,20.
Venendo al computo degli interessi occorre dapprima a) sulla somma devalutata di € 114409,20, calcolare gli interessi (facendo applicazione di quelli previsti dall'art. 1284 co. 1 c.c.) dalla data dell'illecito fino alla data dell'acconto su detta somma anno per anno rivalutata e si giunge all'importo di € 460,31;
b) successivamente occorre procedere a detrarre dalla somma rivalutata alla data del primo pagamento comprensiva di interessi di 114.755,10 ( comprensivo di rivalutazione) quella ricevuta a titolo di acconto di € 40.000 e sull'importo residuo di € 74755,10 calcolare gli interessi sempre al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata e si giunge così all'importo di €
10556,24
Ne discende che l'importo ancora dovuto in favore di , a saldo Parte_3 dell'integrale risarcimento, è pari al credito in conto capitale di € 90516,00 cui vanno sommati gli interessi come calcolati ( di € 460,31 e di € 10.556,24) per complessivi €
101532,55.
3. Sugli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
pag. 28/33 In ultimo, va chiarito che “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023).
Ciò chiarito non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dovendo circoscriversi tale ipotesi al caso in cui il debitore sia in grado, prima del giudizio, di sapere quanto deve pagare, ovvero il credito sia liquido o tutt'al più ― volendo usare la formula impiegata nell'art. 1243 c.c. ― di facile e pronta liquidazione. E dunque non può trovare applicazione la previsione di cui sopra relativa ai superinteressi al debitore a titolo di risarcimento del danno aquiliano (e sovente al suo assicuratore per r.c.), il quale non sa, e non può sapere, prima del giudizio, quanto deve pagare, con la conseguenza che la relativa richiesta va rigettata.
Alla luce di quanto fin qui osservato e riassumendo, il Tribunale, accertata e dichiarata la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Brava tg AG995VX di proprietà di nella determinazione del sinistro in cui perse la vita Controparte_8
, condanna Persona_12 Controparte_2 Parte_7 Pt_8
,
[...] Parte_9 Parte_10 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e , quali eredi di , e CP_5 Controparte_6 Controparte_8 [...]
, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a pagare: - in favore di CP_7 Pt_2 la somma di € 188592,95 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
[...] da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di € 240681,77 a Persona_4 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di 36.419,69 a titolo di risarcimento del danno non Parte_4 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
in favore di la somma di Persona_7
€36419,69 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto pag. 29/33 parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di € 105323,55 a titolo di risarcimento del danno non Parte_5 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di € Parte_6
105323,55 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di € 105323,55 a titolo di risarcimento del Persona_1 danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di € Persona_2
105323,55 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma di € 73417,09 a titolo di risarcimento del danno non Persona_3 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo;
- in favore di la somma Parte_3 di € 101532,55 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
4. Sulle spese di lite
In base al principio della soccombenza i convenuti devono affermarsi soccombenti anche in ordine al capo relativo alle spese, che devono liquidarsi nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, con gli aggiornamenti di cui al DM se ed in quanto applicabili, tenuto conto del valore della controversia (decisum) e delle fasi effettivamente svolte.
Inoltre, tenuto conto del consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la voce verbale “può” accorda al giudice la facultas di far luogo all'aumento del compenso e nondimeno, al contempo, gli prefigura l'onere di motivare sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria
(di recente: Cass. Ord. 12777/25; Cass., Sez. 6-2, 14/1/2020, n. 461; Cass., Sez. 1,
19/1/2022, n. 1650), non va riconosciuta alcuna maggiorazione nella determinazione dei compensi, sussistendo piena omogeneità con riguardo tutte le posizioni delle parti pag. 30/33 assistite rispetto la domanda di risarcimento e non essendo stato richiesto od svolto il compimento di alcuna diversa attività difensiva ulteriore e specifica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice OV MA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella qualità di procuratore speciale di in proprio e Parte_1 Parte_2 nella qualità di rappresentante legale dei minori , Persona_1 Persona_2
e , , Persona_3 Persona_4 Parte_3 Parte_4
in proprio e nella dichiarata qualità di rappresentante dei minori
[...] Persona_5
e e nei confronti di Persona_6 Persona_7 Parte_5 Parte_6
e Controparte_7 Controparte_2 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione,
[...] Parte_10 così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità del defunto , nella causazione del sinistro per cui è causa, verificatosi il Controparte_8
20 settembre 2014, in cui perse la vita Persona_9
- accoglie nei limiti di cui in motivazione le domande formulate da parte attrice e, per l'effetto, condanna , , , Controparte_2 Parte_7 Parte_8 Parte_9
e Parte_10 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, quali eredi di , e , in solido tra Controparte_6 Controparte_8 Controparte_7 loro e nelle rispettive qualità, a pagare:
- in favore di la somma di € 188592,95. a titolo di risarcimento Parte_2 del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 240681,77 a titolo di Persona_4 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 36419,69 a titolo di Parte_4 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
pag. 31/33 - in favore di la somma di € 36419,69 a titolo di risarcimento Persona_7 del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 105323,55 a titolo di danno non Parte_5 patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 105323,55 a titolo di risarcimento Parte_6 del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 105323,55 a titolo di Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 105323,55 a titolo di risarcimento Persona_2 del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 73417,09 a titolo di risarcimento del Persona_3 danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- in favore di la somma di € 101532,55 a titolo di Parte_3 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento proposta da in qualità di Parte_4 esercente la responsabilità dei figli e Persona_5 Per_6
;
[...]
- rigetta nel resto le ulteriori domande proposte dagli attori;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in €
37.479,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forf., CAP e IVA, da distrarre in favore dell'avv. Massatani Maurizio, dichiaratosi antistatario.
Brindisi, lì 10.11.2025
IL GIUDICE pag. 32/33 dott.ssa OV MANCA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Paolo De Cataldo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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