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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/08/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 3162/2022 R.G., promossa da:
, P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 in Prato, Via Stanislao Bechi n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo Bigiarini in virtù di procura in calce all'atto di opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Prato, Via
Valentini n. 23/A
ATTRICE OPPONENTE contro
P. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in San Giustino (PG), Via Don Carlo Gnocchi n.2, rappresentata e disefa dall'Avv.
Roberto Marinelli, in virtù di procura seciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, Via Mazzini n. 6;
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 910/2022 emesso dal Tribunale di Perugia in data 27 maggio 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.720,54, oltre gli interessi e le spese.
L'opponente concludeva affinchè in ragione della mail del 30 marzo 2021, il decreto ingiuntivo opposto venisse dichiarato “nullo ed inefficace”.
a sostegno delle proprie ragioni deduceva che in data 30 marzo 2021 la parte opposta le Parte_1 aveva inviato la mail nella quale veniva indicato che “i seguenti prezzi camicie clienti in oggetto per taglio, confezione, stiro, trasporti e accessori a vostro carico: Euro 20,50 Euro Per_1 Pt_3
21,50”.
Rilevava che successivamente e diversamente dagli accordi di cui alla suddetta mail la
[...] nella fattura n. 12 del 31 luglio 2021 indicava per la camicia uomo € 24,00 e per la CP_1 camicia donna € 25,00, con una sorte capitale superiore a quanto pattuito di € 8.025,00. Riferiva che ricevuto il sollecito di pagamento dell'11 febbraio 2022 non era riucita a capire per quale motivo l'opposta potesse pretendere, in ragione di quanto corrisposto in eccedenza con il pagamento della fattura n. 12 del 31 luglio 2021, l'importo di cui al decreto ingiuntivo considerato che gli importi delle camicie di cui alla fattura n. 14 del 26 agosto 2022 erano sbagliati in virtù della mail del 30 marzo 2021 e la sorte risultava anche in questo caso superiore di € 1.319,50 oltre Iva.
Riferiva che, ricevuto il decreto ingiuntivo opposto, aveva provveduto a fare le contestazioni ritenendo dovuto solo il minor importo di € 262,00, oltre Iva.
Insisteva pertanto nelle proprie conclusioni e perché non venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta la quale concludeva per il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva in ogni caso la condanna della parte opponente al pagamento della somma di € 11.720,54, ovvero a quella minore che dovesse risultare di giustizia.
L'opposta a sostegno delle proprie ragioni deduce che prima della notifica del decreto ingiuntivo la parte opponente non aveva formulato alcuna contestazione sebbene avesse già da tempo ricevuto, sia le fatture interessate, sia il sollecito di pagamento dell'11 febbraio 2022.
Evidenzia di avere ricevuto la prima contestazione solo in data 9 giugno 2022, ovvero dopo aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 28 maggio 2022.
Riferisce che con la mail del 9 giugno 2022, all'esito di una arbitraria sorta di compensazione ipotizzata dalla opponente, risulterebbe che la somma portata dal decreto ingiuntivo non sarebbe dovuta, residuando a carico di solo l'importo di € 262,00 oltre iva. Riferisce altresì che Parte_1
l'opponente a supporto di tale tesi, che ritiene che l'importo della fattura n. 12 del 31 luglio 2021 di
€ 55.632,00 oltre IVA, fosse errata in quanto la somma effettiva da corrispondere sarebbe stata di €
47.606,50 oltre IVA, con la conseguenza che l'importo di € 8.025,50 è in eccesso e deve deve compensare la somma di € 7.728,50 oltre IVA, ovvero l'importo che doveva essere effettivamente richiesto in pagamento, rispetto alla somma di € 9.048,00 oltre IVA indicata nella fattura n. 14 del 26 agosto 2021 e che definirebbe anche le posizioni relative alle fatture 7 del 31 marzo 2021 di € 100,00 oltre IVA e n. 11 del 31 maggio 2021 di € 459,00 oltre IVA.
Riferisce quindi che secondo la tesi della opponenete questa dovrebbe pagare la sola somma di €
262,00 oltre IVA.
Ritiene che la ricostruzione effettuata dalla opponente sia priva di supporto documentale in quanto il prezzo indicativo era stato comunicato prima che l'opponente integrasse l'ordine con l'aggiunta di ulteriori elementi, quali un nastrino fondo orlo. Evidenzia che l'opponente vorrebbe ipotizzare che l'importo di una fattura già pagata per intero, per la quale mai alcuna contestazione è stata sollevata, dovrebbe andare a compensare le fatture non pagate e richieste con il decreto ingiuntivo opposto.
Rileva poi che nonostante le difficoltà incontrate e ad essa non imputabili, quali il ritardo da parte della nella consegna dei tessuti, che, in quanto tagliati male, hanno comportato a carico Pt_1 dell' un'ulteriore lavorazione e la richiesta di aggiunta di componenti con Controparte_2 ulteriori costi ha eseguito correttamente i lavori e deve essere pagata.
Ha insistito quindi nella concessione della provvisoria esecuzione e nelle conclusioni rassegnate ritenendo l'opposizione dilatoria.
Alla prima udienza del 30 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento dell'1dicembre 2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione. La causa veniva rinviata all'udienza del 12 aprile 2023 per la discussione sulle richieste istruttorie, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 sesto co cpc. Ammesse le prove ed espletata tutta l'istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28 maggio 2025. Udienza sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con concessioni di giorni 40 per il deposito di memorie conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie in replica conclusionali.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
La parte opponente con l'opposizione afferma di essere debitrice della della Controparte_1 sola somma di € 262,00, oltre iva dopo avere effettuato varie compensazioni. La ricostruzione operata dalla parte opponente non ha trovato riscontro a seguito della istruttoria espletata.
Ed invero risulta che la prima contestazione effettuata da è del 9 giugno 2022, successiva Parte_1 alla notifica del decreto ingiuntivo opposto. Non risulta infatti che quest'ultima abbia dato riscontro al sollecito di pagamento dell'11 febbraio 2022.
Dalla documentazione in atti e segnatamente dalla mail del 31 luglio 2021 risulta che Testimone_1 ha comunicato alla opponente che i prezzi erano stati modificati a seguito delle richieste della cliente.
Dalla documentazione in atti risulta altresì che la variazione si era resa necessaria a seguito delle richieste e delle problematiche riscontrate nella lavorazione del materiale fornito. Problematiche che hanno richiesto ulteriori lavorazioni e costi a causa del materiale difettoso fornito.
Anche le prove testimoniali espletate hanno confermato che la società opponente una settimana prima dell'inizio della produzione ha chiesto alla opposta di applicare un nastrino orlo fondo che non era stato previsto nel preventivo inviato inizialmente. Sul punto la teste ha confermato Testimone_2 che la richiesta venne fatta, per poi riferire che “il quadro” da problemi. Non ha saputo ricordare invece quando venne consegnato alla opposta il nastrino, mentre ha ribadito che può anche accadere che il materiale fornito sia viziato.
Il teste ha invece riferito che il prezzo non era variato e di non ricordare se i Testimone_3 nastrini fossero compresi o meno nella lavorazione.
Il teste , titolare di una stireria con cliente, tra l'altro, l'opposta, ha riferito che le camicie Tes_4
a quadri larghi non tornavano e sono state ritagliate. Ha riferito che proprio per detto motivo ha stirato le camicie nel mese di agosto, anziché di luglio, aggiungendo che chiedeva sempre del lavoro che avrebbe dovuto fare e gli veniva riferito che ancora dovevano mettere il nastrino.
Dalla documentazione in atti risulta altresì che la ditta opposta ha dovuto sostenere degli ulteriori costi per ovviare ai difetti delle camicie come risulta dalle fatture di cui ai documenti B e D di parte opposta.
D'altra parte, non può essere sottaciuto che la parte opponente ha provveduto a pagare per intero la fattura 12/2021 di € 55.632,00 oltre IVA e appare poco credibile ritenere che, se la fattura fosse stata emessa per un importo superiore di € 8.025,50 rispetto a quanto dovuto, non l'avrebbe contestata, tanto più che si tratta di un importo non irrisorio.
Dagli atti invece risulta che chiarito il motivo per il quale la parte opposta ha dovuto modificare i prezzi, motivo specificato dalla opposta con la mail del 1° settembre 2021, nella quale veniva confermato che i prezzi erano stati modificati e comunicati a causa delle “diverse dinamiche richieste dal cliente”, non ha formulato alcuna contestazione e non ha riscontato la suddetta mail.
L'opponente non ha nemmeno riscontrato il sollecito di pagamento dell'11 febbraio 2022. L'unica contestazione della opponente è quella successiva alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto sin qui detto il decreto ingiuntivo n. 910/2022 emesso dal Tribunale di Perugia in data 27 maggio 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.720,54, oltre gli interessi e le spese, deve essere confermato.
Conseguentemente l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante, della somma di € 11.720,54, oltre gli Controparte_1 interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022 entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3162/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. n. 910/2022 emesso dal Tribunale di Perugia in data 27 maggio 2022;
- condanna conseguentemente in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1 favore di , in persona del legale rappresentante, della somma di € 11.720,54, Controparte_1 oltre gli interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentate, al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € CP_1
5.077,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 31 luglio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 3162/2022 R.G., promossa da:
, P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 in Prato, Via Stanislao Bechi n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo Bigiarini in virtù di procura in calce all'atto di opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Prato, Via
Valentini n. 23/A
ATTRICE OPPONENTE contro
P. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in San Giustino (PG), Via Don Carlo Gnocchi n.2, rappresentata e disefa dall'Avv.
Roberto Marinelli, in virtù di procura seciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, Via Mazzini n. 6;
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 910/2022 emesso dal Tribunale di Perugia in data 27 maggio 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.720,54, oltre gli interessi e le spese.
L'opponente concludeva affinchè in ragione della mail del 30 marzo 2021, il decreto ingiuntivo opposto venisse dichiarato “nullo ed inefficace”.
a sostegno delle proprie ragioni deduceva che in data 30 marzo 2021 la parte opposta le Parte_1 aveva inviato la mail nella quale veniva indicato che “i seguenti prezzi camicie clienti in oggetto per taglio, confezione, stiro, trasporti e accessori a vostro carico: Euro 20,50 Euro Per_1 Pt_3
21,50”.
Rilevava che successivamente e diversamente dagli accordi di cui alla suddetta mail la
[...] nella fattura n. 12 del 31 luglio 2021 indicava per la camicia uomo € 24,00 e per la CP_1 camicia donna € 25,00, con una sorte capitale superiore a quanto pattuito di € 8.025,00. Riferiva che ricevuto il sollecito di pagamento dell'11 febbraio 2022 non era riucita a capire per quale motivo l'opposta potesse pretendere, in ragione di quanto corrisposto in eccedenza con il pagamento della fattura n. 12 del 31 luglio 2021, l'importo di cui al decreto ingiuntivo considerato che gli importi delle camicie di cui alla fattura n. 14 del 26 agosto 2022 erano sbagliati in virtù della mail del 30 marzo 2021 e la sorte risultava anche in questo caso superiore di € 1.319,50 oltre Iva.
Riferiva che, ricevuto il decreto ingiuntivo opposto, aveva provveduto a fare le contestazioni ritenendo dovuto solo il minor importo di € 262,00, oltre Iva.
Insisteva pertanto nelle proprie conclusioni e perché non venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta la quale concludeva per il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva in ogni caso la condanna della parte opponente al pagamento della somma di € 11.720,54, ovvero a quella minore che dovesse risultare di giustizia.
L'opposta a sostegno delle proprie ragioni deduce che prima della notifica del decreto ingiuntivo la parte opponente non aveva formulato alcuna contestazione sebbene avesse già da tempo ricevuto, sia le fatture interessate, sia il sollecito di pagamento dell'11 febbraio 2022.
Evidenzia di avere ricevuto la prima contestazione solo in data 9 giugno 2022, ovvero dopo aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 28 maggio 2022.
Riferisce che con la mail del 9 giugno 2022, all'esito di una arbitraria sorta di compensazione ipotizzata dalla opponente, risulterebbe che la somma portata dal decreto ingiuntivo non sarebbe dovuta, residuando a carico di solo l'importo di € 262,00 oltre iva. Riferisce altresì che Parte_1
l'opponente a supporto di tale tesi, che ritiene che l'importo della fattura n. 12 del 31 luglio 2021 di
€ 55.632,00 oltre IVA, fosse errata in quanto la somma effettiva da corrispondere sarebbe stata di €
47.606,50 oltre IVA, con la conseguenza che l'importo di € 8.025,50 è in eccesso e deve deve compensare la somma di € 7.728,50 oltre IVA, ovvero l'importo che doveva essere effettivamente richiesto in pagamento, rispetto alla somma di € 9.048,00 oltre IVA indicata nella fattura n. 14 del 26 agosto 2021 e che definirebbe anche le posizioni relative alle fatture 7 del 31 marzo 2021 di € 100,00 oltre IVA e n. 11 del 31 maggio 2021 di € 459,00 oltre IVA.
Riferisce quindi che secondo la tesi della opponenete questa dovrebbe pagare la sola somma di €
262,00 oltre IVA.
Ritiene che la ricostruzione effettuata dalla opponente sia priva di supporto documentale in quanto il prezzo indicativo era stato comunicato prima che l'opponente integrasse l'ordine con l'aggiunta di ulteriori elementi, quali un nastrino fondo orlo. Evidenzia che l'opponente vorrebbe ipotizzare che l'importo di una fattura già pagata per intero, per la quale mai alcuna contestazione è stata sollevata, dovrebbe andare a compensare le fatture non pagate e richieste con il decreto ingiuntivo opposto.
Rileva poi che nonostante le difficoltà incontrate e ad essa non imputabili, quali il ritardo da parte della nella consegna dei tessuti, che, in quanto tagliati male, hanno comportato a carico Pt_1 dell' un'ulteriore lavorazione e la richiesta di aggiunta di componenti con Controparte_2 ulteriori costi ha eseguito correttamente i lavori e deve essere pagata.
Ha insistito quindi nella concessione della provvisoria esecuzione e nelle conclusioni rassegnate ritenendo l'opposizione dilatoria.
Alla prima udienza del 30 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento dell'1dicembre 2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione. La causa veniva rinviata all'udienza del 12 aprile 2023 per la discussione sulle richieste istruttorie, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 sesto co cpc. Ammesse le prove ed espletata tutta l'istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28 maggio 2025. Udienza sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con concessioni di giorni 40 per il deposito di memorie conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie in replica conclusionali.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
La parte opponente con l'opposizione afferma di essere debitrice della della Controparte_1 sola somma di € 262,00, oltre iva dopo avere effettuato varie compensazioni. La ricostruzione operata dalla parte opponente non ha trovato riscontro a seguito della istruttoria espletata.
Ed invero risulta che la prima contestazione effettuata da è del 9 giugno 2022, successiva Parte_1 alla notifica del decreto ingiuntivo opposto. Non risulta infatti che quest'ultima abbia dato riscontro al sollecito di pagamento dell'11 febbraio 2022.
Dalla documentazione in atti e segnatamente dalla mail del 31 luglio 2021 risulta che Testimone_1 ha comunicato alla opponente che i prezzi erano stati modificati a seguito delle richieste della cliente.
Dalla documentazione in atti risulta altresì che la variazione si era resa necessaria a seguito delle richieste e delle problematiche riscontrate nella lavorazione del materiale fornito. Problematiche che hanno richiesto ulteriori lavorazioni e costi a causa del materiale difettoso fornito.
Anche le prove testimoniali espletate hanno confermato che la società opponente una settimana prima dell'inizio della produzione ha chiesto alla opposta di applicare un nastrino orlo fondo che non era stato previsto nel preventivo inviato inizialmente. Sul punto la teste ha confermato Testimone_2 che la richiesta venne fatta, per poi riferire che “il quadro” da problemi. Non ha saputo ricordare invece quando venne consegnato alla opposta il nastrino, mentre ha ribadito che può anche accadere che il materiale fornito sia viziato.
Il teste ha invece riferito che il prezzo non era variato e di non ricordare se i Testimone_3 nastrini fossero compresi o meno nella lavorazione.
Il teste , titolare di una stireria con cliente, tra l'altro, l'opposta, ha riferito che le camicie Tes_4
a quadri larghi non tornavano e sono state ritagliate. Ha riferito che proprio per detto motivo ha stirato le camicie nel mese di agosto, anziché di luglio, aggiungendo che chiedeva sempre del lavoro che avrebbe dovuto fare e gli veniva riferito che ancora dovevano mettere il nastrino.
Dalla documentazione in atti risulta altresì che la ditta opposta ha dovuto sostenere degli ulteriori costi per ovviare ai difetti delle camicie come risulta dalle fatture di cui ai documenti B e D di parte opposta.
D'altra parte, non può essere sottaciuto che la parte opponente ha provveduto a pagare per intero la fattura 12/2021 di € 55.632,00 oltre IVA e appare poco credibile ritenere che, se la fattura fosse stata emessa per un importo superiore di € 8.025,50 rispetto a quanto dovuto, non l'avrebbe contestata, tanto più che si tratta di un importo non irrisorio.
Dagli atti invece risulta che chiarito il motivo per il quale la parte opposta ha dovuto modificare i prezzi, motivo specificato dalla opposta con la mail del 1° settembre 2021, nella quale veniva confermato che i prezzi erano stati modificati e comunicati a causa delle “diverse dinamiche richieste dal cliente”, non ha formulato alcuna contestazione e non ha riscontato la suddetta mail.
L'opponente non ha nemmeno riscontrato il sollecito di pagamento dell'11 febbraio 2022. L'unica contestazione della opponente è quella successiva alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto sin qui detto il decreto ingiuntivo n. 910/2022 emesso dal Tribunale di Perugia in data 27 maggio 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.720,54, oltre gli interessi e le spese, deve essere confermato.
Conseguentemente l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante, della somma di € 11.720,54, oltre gli Controparte_1 interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022 entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3162/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. n. 910/2022 emesso dal Tribunale di Perugia in data 27 maggio 2022;
- condanna conseguentemente in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1 favore di , in persona del legale rappresentante, della somma di € 11.720,54, Controparte_1 oltre gli interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentate, al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € CP_1
5.077,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 31 luglio 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)