TAR Roma, sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 7631
TAR
Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
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TAR
Decreto presidenziale 8 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Domanda di aggiudicazione

    La domanda non può trovare immediato accoglimento, dovendo l'Amministrazione rideterminarsi nelle relative valutazioni e stante la sussistenza di margini di discrezionalità nella riedizione del potere.

  • Rigettato
    Mancanza attestazione SOA in capo alle consorziate designate

    Il motivo è infondato in quanto, nel regime applicabile ratione temporis, il meccanismo del cumulo alla rinfusa operava pienamente anche nella fase discendente, ossia nel rapporto tra consorzio e consorziate esecutrici prive di autonoma qualificazione. È sufficiente il possesso dell'attestazione SOA in capo al consorzio stabile.

  • Rigettato
    Offerta non conforme al requisito minimo di retroriflettenza

    Il motivo è infondato. Le valutazioni della commissione giudicatrice costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo entro i limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza. La commissione era chiamata a svolgere una valutazione ex ante, non a verificare in concreto la resa dei materiali.

  • Rigettato
    Illegittimità punteggio criterio A.1 - Curriculum lavori analoghi

    Sotto il primo profilo, la censura è priva di fondamento in quanto la documentazione richiesta era stata regolarmente prodotta dall'aggiudicataria. Sotto il secondo profilo, la censura relativa all'erronea valorizzazione di attività non pertinenti non supera la prova di resistenza e risulta pertanto inammissibile, poiché anche in caso di accoglimento non comporterebbe l'aggiudicazione per la ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittimità punteggio criterio A.7 - Possesso di certificazioni

    Il motivo è infondato. L'avvalimento è ammesso anche per requisiti premiali. Il contratto di avvalimento non si risolve in un prestito meramente cartolare, ma implica la messa a disposizione dell'assetto organizzativo e gestionale. L'impresa ausiliaria non necessita di possedere i requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dell'appalto.

  • Rigettato
    Invalidità ulteriori avvalimenti per valorizzare esperienza

    Le censure sono prive di pregio, a fronte della pacifica esistenza di validi contratti di avvalimento e del possesso sostanziale dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie. Le dedotte carenze attengono a profili meramente documentali o dichiarativi, sanabili ai sensi della lex specialis.

  • Rigettato
    Duplicazione dei requisiti di qualificazione per più lotti

    Il motivo non può essere condiviso. L'ordinamento non conosce un principio di 'unicità di impiego' del requisito oggetto di avvalimento. Non vi è alcuna disposizione che precluda all'impresa ausiliaria di mettere a disposizione il medesimo requisito in più procedure distinte o lotti della stessa procedura.

  • Rigettato
    Illegittimità punteggio criterio OT - A.4.d - Proposte migliorative per i materiali

    Il motivo non è fondato. La disciplina di gara richiedeva unicamente la presentazione di una relazione descrittiva, demandando al concorrente l'illustrazione delle caratteristiche dei materiali. La produzione di documentazione tecnica era prevista solo in termini eventuali.

  • Accolto
    Irregolarità del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta

    Sotto il primo profilo, la dedotta violazione procedimentale è smentita dagli atti di gara. Sotto il secondo profilo, il motivo è fondato: i costi derivanti dal contratto di avvalimento devono essere considerati nella verifica dell'anomalia, e la loro omessa considerazione rende l'offerta economicamente insostenibile.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di informazione rilevante

    La censura è priva di fondamento, in quanto l'ANAC aveva archiviato il procedimento di segnalazione della revoca per causa di forza maggiore (pandemia COVID-19).

  • Altro
    Motivi aggiunti su Avviso conclusione accordo quadro

    L'accoglimento del ricorso introduttivo in relazione all'ottavo motivo comporta l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione ai soli fini della ripetizione del giudizio di valutazione dell'anomalia dell'offerta. Le domande di risarcimento in forma specifica e di subentro non possono trovare immediato accoglimento.

  • Altro
    Motivi aggiunti su provvedimenti impugnati

    L'accoglimento del ricorso introduttivo in relazione all'ottavo motivo comporta l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione ai soli fini della ripetizione del giudizio di valutazione dell'anomalia dell'offerta. Le domande di risarcimento in forma specifica e di subentro non possono trovare immediato accoglimento.

  • Rigettato
    Domanda di nullità, invalidità, inefficacia del contratto e subentro

    Le domande non possono trovare immediato accoglimento, dovendo l'Amministrazione rideterminarsi nelle relative valutazioni e stante la sussistenza di margini di discrezionalità nella riedizione del potere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 7631
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7631
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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