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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/07/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 272/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 272/2020 R.G. vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...] (), Parte_1 C.F._1 residente in Medolla (MO), via Puccini, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco
Cardone (C.F.: ) e Selena Chiara Galletta (C.F.: C.F._2
) ed elettivamente domiciliato in Palmi, via Cesare Battisti n. 41 C.F._3 presso lo studio dei difensori, Recapiti indicati per le comunicazioni: fax (096625084); PEC
- Email_1 Email_2
Appellante
CONTRO
C.F. e P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stefania Cantù (C.F.:
– PEC: , ed elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Loredana Sposato (C.F: in C.F._5
Taurianova alla C.da Chiusa n. 14. Recapiti dichiarati per le comunicazioni: fax 0965/622656; pec Email_4
Appellata , nato a [...] l'[...], C.F.: , ivi residente CP_2 C.F._6 alla C.da Cisterne, rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Buda ed elettivamente presso il suo studio, in Reggio Calabria, via Caulonia n. 5/A presso lo studio dell'Avv. Enzo BUDA (C.F.:
. Recapiti indicati per le comunicazioni: fax 0965812050, – PEC C.F._7
Email_5
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n. 1036/2019 pronunciata il 19.11.2019 e pubblicata in pari data, nel procedimento n.1284/2017 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'11 luglio 2017, il sig. conveniva innanzi al Parte_2
Tribunale civile di Palmi il sig. e la al fine di CP_3 Controparte_1 ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento del risarcimento di tutti danni per le lesioni dallo stesso subite, in qualità di terzo trasportato e danneggiato, in conseguenza ed a causa del sinistro avvenuto in data 24.01.2016, nei pressi della località Villapiana (CS) – al Km 377 della Strada Statale 106 direzione Taranto – Cosenza.
In particolare, l'attore deduceva testualmente: <
Villapiana (CS), e precisamente al km 377 della Strada Statale 106, l'auto indicata veniva colpita frontalmente dal veicolo Range Rover Discovery di colore scuro.
Nel dettaglio, l'auto condotta dal signor , nella quale si trovava l'odierno attore, CP_3 procedeva in direzione TA-CS, mentre la Range Rover in direzione opposta;
quest'ultima, dopo aver effettuato una manovra di sorpasso, rientrava prima sulla propria corsia, procedendo immediatamente dopo a spostarsi sempre più verso sinistra (in diagonale) invadendo la corsia opposta.
L'impatto, nonostante il signor avesse tentato di approntare una opposta manovra, fu CP_3 inevitabile. Specificasi che la Mercedes procedeva ad una velocità di circa 50/60 km/h.
Mentre la Range Rover di oltre 100 km/h. A riprova si segnala che la Mercedes veniva trascinata indietro per oltre 50 M.
pag. 2/8 Immediatamente dopo l'incidente al e agli altri occupanti la Mercedes, venivano Pt_1 apprestati i primi soccorsi dalle persone presenti dopo alcuni minuti dei vigili del fuoco e della prima ambulanza accorsa in loco.
Poco dopo giungeva inoltre un elicottero ed altre ambulanze del 118.
Il veniva quindi condotto presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Rossano, Pt_2 laddove gli veniva diagnosticata una “lussazione postero superiore del femore sinistro con frammenti ossei nell'acetabolo da probabili distacchi della testa lussata” con prognosi di giorni 40”>>.
A sostegno, allegava documentazione medica e c.t.p. e chiedeva ammettersi l'esame testimoniale del proprio c.t.p. nonché c.t.u. medico legale finalizzata ad accertare la compatibilità delle lesioni subite dal con il citato sinistro e quantificare il danno dallo Pt_2 stesso subito.
La si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta, la società assicuratrice, in via preliminare, rilevava che il pagamento della somma già versata dalla in favore del CP_1 sig. non costituisce ammissione tenutezza, riconoscimento di debito o Parte_2 responsabilità in capo alla stessa Società assicuratrice o all'assicurato, ma è stata versata al solo fine di evitare il contenzioso.
Nel merito, la convenuta contestava le deduzioni avversarie rilevando testualmente: “Questa parte contesta ogni asserzione enunciata da parte attrice in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed in particolare sulla sussistenza di un effettivo nesso causale tra
l'evento e le lesioni personali lamentate da parte attrice.”
Osservava altresì che, sebbene l'articolo 141 del codice delle assicurazioni, D. Lgs. n.
209/2005, preveda che il danno subito dal trasportato sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, il suddetto accertamento sarebbe comunque necessario ai fini dell'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
pag. 3/8 Rilevava quindi il difetto di prova della dinamica del sinistro per come descritta nell'atto di citazione, come pure del nesso eziologico tra evento e danni alla persona, evidenziando altresì la mancanza di elementi atti ad escludere un possibile concorso di colpa della persona offesa.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di accertare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e, in via principale, chiedeva di rigettare la domanda proposta dall'attore; in via subordinata, di ritenere la somma già corrisposta dalla ampiamente satisfattiva delle lesioni e dei Controparte_1 danni subiti dall'attore; in via ulteriormente gradata, liquidare il danno nella giusta e reale misura, sulla scorta dei criteri e dei parametri di legge.
Il convenuto , inizialmente contumace, si costituiva solo in data 8 giugno 2018 CP_3
– dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - “al fine di precisare l'insussistenza di ipotesi di responsabilità addebitabili allo stesso neanche a titolo di concorso in relazione alla dinamica del sinistro e la causazione dei danni”.
Rigettate le richieste istruttorie di parte attrice, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale rigettava la domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
ha proposto appello deducendo i motivi di seguito meglio indicati e Parte_2 chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto al risarcimento del danno subito, nella qualità di terzo trasportato e danneggiato, a causa del citato sinistro e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti, da liquidarsi Controparte_1 in complessivi € 62.603,87 (di cui € 112.370,00 per il danno non patrimoniale ed € 1.233,87 per spese mediche, da cui detrarsi € 51.000,00 già corrisposti) – ovvero nella maggiore misura giudizialmente quantificata (anche considerando la personalizzazione massima – 35% per un totale di Euro 94.579,87), con condanna di parte appellata alla rifusione delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi anticipatari. In via istruttoria, ha chiesto ammettersi esame del Consulente di parte
Dott. e C.T.U. finalizzata ad accertare la compatibilità delle lesioni subite Persona_2 dal sig. con il sinistro e quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale;
ha Pt_2 anche deferito giuramento decisorio al dott. ovvero in ogni caso al legale Persona_3 rappresentante di ai sensi dell'art. 233 c.p.c. Controparte_1
pag. 4/8 L'appellata si è costituita eccependo, in via preliminare, Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, ha richiamato le difese svolte in primo grado e ribadito di avere dettagliatamente contestato le deduzioni di parte attrice, la quale, per converso, non avrebbe fornito prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa. Ha nuovamente osservato che il pagamento effettuato dalla non può avere natura confessoria, ovvero natura di ricognizione di debito da parte CP_1 dell'assicuratore medesimo nel giudizio instaurato a seguito della mancata accettazione dell'offerta da parte del danneggiato. Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito ribadendo di non avere alcuna responsabilità, anche solo CP_3 concorsuale, nella causazione del sinistro ed ha chiesto di dichiarare la propria estraneità da ogni ipotesi di responsabilità, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza depositata il 1°.4.2021, questa Corte ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'appellante e rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.3.2022, successivamente differita d'ufficio fino al 12.12.2024. A scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
2. La in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto dei CP_5 requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. L'eccezione deve respinta, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
3. Con un articolato motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado adducendo violazione e/o erronea interpretazione di norme di legge e/o per l'erronea valutazione delle prove e, segnatamente, la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 141 C.d.A, anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.
pag. 5/8 Segnatamente, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado per avere rigettato la domanda, in applicazione del principio della ragione più liquida, ritenendo non provato il sinistro e il coinvolgimento nello stesso del sig. e ritenendo non Parte_2 conducenti i documenti da medesimo prodotti. Per contro, ha osservato che l'effettivo accadimento del sinistro è stato dimostrato dalla documentazione medica allegata dal sig.
e che il Tribunale avrebbe potuto diversamente valutare, ai sensi degli artt. 2697 Pt_2 cc e 115 e 116 c.p.c., il complessivo compendio documentale e la pluralità di indizi concordanti, anche alla luce di regole logiche e massime di esperienza.
Ha poi censurato la decisione del Tribunale di non considerare la documentazione prodotta dal sig. , perché costituitosi dopo dei termini di cui 183, comma 6, c.p.c., CP_3 rilevando trattarsi, invece, di mere difese non soggette a preclusioni.
Ha poi sostenuto che il sinistro non sarebbe stato contestato dalla Società Assicuratrice, avendo quest'ultima formulato un'offerta risarcitoria pari ad € 51.000,00.
Passando al vaglio delle doglianze, giova immediatamente osservare, che, ai sensi dell'art. 141 C.d.A., “1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Tale disposizione, consente al trasportato di rivolgersi direttamente all'assicuratore del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità nella produzione del sinistro, evitando in tal modo che il trasportato debba attendere l'esito dell'eventuale giudizio finalizzato ad accertare le responsabilità (o le corresponsabilità) dei conducenti dei veicoli antagonisti in ipotesi di scontro. Il terzo trasportato, tuttavia, non è esonerato da qualsiasi onere probatorio, rimanendo a suo carico, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non solo l'onere di dimostrare il danno subito, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire. (Cassazione civile, Sez. III, 13/10/2016, n. 20654). In termini molto chiari, si è affermato che la posizione di favore attribuita al trasportato di poter prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro consente al trasportato/attore di non fornire la prova delle modalità con cui si è pag. 6/8 svolto il sinistro rispetto alle responsabilità dei conducenti. Ma, certamente, non lo esonera dal fornire la prova principe della sua azione, che è quella di aver subito un danno a seguito di un sinistro verificatosi quando era trasportato. (Cas. civ. Sez. III,
n. 10410 del 20/05/2016 ).
Ciò posto, si osserva che - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come, invece, agevolmente evincibile anche dagli stralci degli atti di parte riportati in premessa - la convenuta ha tempestivamente contestato i fatti posti a fondamento della domanda CP_1 avversaria, con specifico riferimento al sinistro descritto e alla riconducibilità al medesimo dei danni lamentati dal , né può attribuirsi valenza probatoria alla somma versata in via Pt_2 stragiudiziale dalla stessa società assicuratrice, e trattenuta dal a titolo di acconto, Pt_2 essendo assunto consolidato che “l'offerta risarcitoria formulata dall'assicuratore per la r.c.a., ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 209/05, non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio, e il pagamento della relativa somma non esonerano il danneggiato che agisca in giudizio, ritenendo non congruo l'importo ricevuto nella fase stragiudiziale, dagli oneri di allegazione e di prova incombenti sulla parte attrice” (Cass. civ.,
Sez. III, n. 24205/2015).
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, essendosi limitata a descrivere il sinistro, senza tuttavia allegare prove a sostegno. Al riguardo, infatti, non risultano sufficienti né la documentazione medica prodotta né le richieste istruttorie di esame del consulente medico di parte e di esperimento di c.t.u. medico legale, trattandosi di mezzi idonei a dimostrare, esclusivamente e dal punto di vista medico-legale, i postumi del sinistro, ma non la sua effettiva verificazione né, tanto meno, la sua concreta dinamica.
Peraltro, come correttamente ritenuto dalla sentenza appellata, il corredo probatorio addotto a sostegno della domanda attorea non può essere colmato mediante il ricorso a documenti prodotti dal convenuto in allegato alla sua tardiva comparsa di costituzione nel CP_3 giudizio di primo grado.
In conclusione, la sentenza di primo grado risulta immune dalle censure prospettate da parte appellante e deve essere integralmente confermata.
4. La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico dell'appellante soccombente. Le stesse sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato in ragione della domanda, pari ad € 62.603,87 e dunque compreso nello scaglione di valore € 52.001 a € 260.000, e nella misura minima, stante la pag. 7/8 modesta complessità della causa e il correlato grado di impegno difensivo richiesto, come segue: fase di studio della controversia € 1.489,00; fase introduttiva del giudizio € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 2.163,00; fase decisionale € 2.552,00 e quindi in complessivi € 7.160,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore, di Controparte_1
Nulla sulle spese tra e non avendo l'attore e odierno Parte_2 CP_3 appellante formulato domande nei confronti di né prospettato Parte_2 CP_3 responsabilità di quest'ultimo.
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 7.160,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
3. nulla sulle spese tra e . Parte_2 CP_3
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 11.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 272/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 272/2020 R.G. vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...] (), Parte_1 C.F._1 residente in Medolla (MO), via Puccini, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco
Cardone (C.F.: ) e Selena Chiara Galletta (C.F.: C.F._2
) ed elettivamente domiciliato in Palmi, via Cesare Battisti n. 41 C.F._3 presso lo studio dei difensori, Recapiti indicati per le comunicazioni: fax (096625084); PEC
- Email_1 Email_2
Appellante
CONTRO
C.F. e P. IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stefania Cantù (C.F.:
– PEC: , ed elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Loredana Sposato (C.F: in C.F._5
Taurianova alla C.da Chiusa n. 14. Recapiti dichiarati per le comunicazioni: fax 0965/622656; pec Email_4
Appellata , nato a [...] l'[...], C.F.: , ivi residente CP_2 C.F._6 alla C.da Cisterne, rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Buda ed elettivamente presso il suo studio, in Reggio Calabria, via Caulonia n. 5/A presso lo studio dell'Avv. Enzo BUDA (C.F.:
. Recapiti indicati per le comunicazioni: fax 0965812050, – PEC C.F._7
Email_5
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n. 1036/2019 pronunciata il 19.11.2019 e pubblicata in pari data, nel procedimento n.1284/2017 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'11 luglio 2017, il sig. conveniva innanzi al Parte_2
Tribunale civile di Palmi il sig. e la al fine di CP_3 Controparte_1 ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento del risarcimento di tutti danni per le lesioni dallo stesso subite, in qualità di terzo trasportato e danneggiato, in conseguenza ed a causa del sinistro avvenuto in data 24.01.2016, nei pressi della località Villapiana (CS) – al Km 377 della Strada Statale 106 direzione Taranto – Cosenza.
In particolare, l'attore deduceva testualmente: <
Villapiana (CS), e precisamente al km 377 della Strada Statale 106, l'auto indicata veniva colpita frontalmente dal veicolo Range Rover Discovery di colore scuro.
Nel dettaglio, l'auto condotta dal signor , nella quale si trovava l'odierno attore, CP_3 procedeva in direzione TA-CS, mentre la Range Rover in direzione opposta;
quest'ultima, dopo aver effettuato una manovra di sorpasso, rientrava prima sulla propria corsia, procedendo immediatamente dopo a spostarsi sempre più verso sinistra (in diagonale) invadendo la corsia opposta.
L'impatto, nonostante il signor avesse tentato di approntare una opposta manovra, fu CP_3 inevitabile. Specificasi che la Mercedes procedeva ad una velocità di circa 50/60 km/h.
Mentre la Range Rover di oltre 100 km/h. A riprova si segnala che la Mercedes veniva trascinata indietro per oltre 50 M.
pag. 2/8 Immediatamente dopo l'incidente al e agli altri occupanti la Mercedes, venivano Pt_1 apprestati i primi soccorsi dalle persone presenti dopo alcuni minuti dei vigili del fuoco e della prima ambulanza accorsa in loco.
Poco dopo giungeva inoltre un elicottero ed altre ambulanze del 118.
Il veniva quindi condotto presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Rossano, Pt_2 laddove gli veniva diagnosticata una “lussazione postero superiore del femore sinistro con frammenti ossei nell'acetabolo da probabili distacchi della testa lussata” con prognosi di giorni 40”>>.
A sostegno, allegava documentazione medica e c.t.p. e chiedeva ammettersi l'esame testimoniale del proprio c.t.p. nonché c.t.u. medico legale finalizzata ad accertare la compatibilità delle lesioni subite dal con il citato sinistro e quantificare il danno dallo Pt_2 stesso subito.
La si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta, la società assicuratrice, in via preliminare, rilevava che il pagamento della somma già versata dalla in favore del CP_1 sig. non costituisce ammissione tenutezza, riconoscimento di debito o Parte_2 responsabilità in capo alla stessa Società assicuratrice o all'assicurato, ma è stata versata al solo fine di evitare il contenzioso.
Nel merito, la convenuta contestava le deduzioni avversarie rilevando testualmente: “Questa parte contesta ogni asserzione enunciata da parte attrice in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed in particolare sulla sussistenza di un effettivo nesso causale tra
l'evento e le lesioni personali lamentate da parte attrice.”
Osservava altresì che, sebbene l'articolo 141 del codice delle assicurazioni, D. Lgs. n.
209/2005, preveda che il danno subito dal trasportato sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, il suddetto accertamento sarebbe comunque necessario ai fini dell'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
pag. 3/8 Rilevava quindi il difetto di prova della dinamica del sinistro per come descritta nell'atto di citazione, come pure del nesso eziologico tra evento e danni alla persona, evidenziando altresì la mancanza di elementi atti ad escludere un possibile concorso di colpa della persona offesa.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di accertare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e, in via principale, chiedeva di rigettare la domanda proposta dall'attore; in via subordinata, di ritenere la somma già corrisposta dalla ampiamente satisfattiva delle lesioni e dei Controparte_1 danni subiti dall'attore; in via ulteriormente gradata, liquidare il danno nella giusta e reale misura, sulla scorta dei criteri e dei parametri di legge.
Il convenuto , inizialmente contumace, si costituiva solo in data 8 giugno 2018 CP_3
– dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - “al fine di precisare l'insussistenza di ipotesi di responsabilità addebitabili allo stesso neanche a titolo di concorso in relazione alla dinamica del sinistro e la causazione dei danni”.
Rigettate le richieste istruttorie di parte attrice, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale rigettava la domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
ha proposto appello deducendo i motivi di seguito meglio indicati e Parte_2 chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto al risarcimento del danno subito, nella qualità di terzo trasportato e danneggiato, a causa del citato sinistro e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti, da liquidarsi Controparte_1 in complessivi € 62.603,87 (di cui € 112.370,00 per il danno non patrimoniale ed € 1.233,87 per spese mediche, da cui detrarsi € 51.000,00 già corrisposti) – ovvero nella maggiore misura giudizialmente quantificata (anche considerando la personalizzazione massima – 35% per un totale di Euro 94.579,87), con condanna di parte appellata alla rifusione delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi anticipatari. In via istruttoria, ha chiesto ammettersi esame del Consulente di parte
Dott. e C.T.U. finalizzata ad accertare la compatibilità delle lesioni subite Persona_2 dal sig. con il sinistro e quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale;
ha Pt_2 anche deferito giuramento decisorio al dott. ovvero in ogni caso al legale Persona_3 rappresentante di ai sensi dell'art. 233 c.p.c. Controparte_1
pag. 4/8 L'appellata si è costituita eccependo, in via preliminare, Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, ha richiamato le difese svolte in primo grado e ribadito di avere dettagliatamente contestato le deduzioni di parte attrice, la quale, per converso, non avrebbe fornito prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa. Ha nuovamente osservato che il pagamento effettuato dalla non può avere natura confessoria, ovvero natura di ricognizione di debito da parte CP_1 dell'assicuratore medesimo nel giudizio instaurato a seguito della mancata accettazione dell'offerta da parte del danneggiato. Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito ribadendo di non avere alcuna responsabilità, anche solo CP_3 concorsuale, nella causazione del sinistro ed ha chiesto di dichiarare la propria estraneità da ogni ipotesi di responsabilità, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza depositata il 1°.4.2021, questa Corte ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'appellante e rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.3.2022, successivamente differita d'ufficio fino al 12.12.2024. A scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
2. La in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto dei CP_5 requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. L'eccezione deve respinta, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
3. Con un articolato motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado adducendo violazione e/o erronea interpretazione di norme di legge e/o per l'erronea valutazione delle prove e, segnatamente, la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 141 C.d.A, anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.
pag. 5/8 Segnatamente, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado per avere rigettato la domanda, in applicazione del principio della ragione più liquida, ritenendo non provato il sinistro e il coinvolgimento nello stesso del sig. e ritenendo non Parte_2 conducenti i documenti da medesimo prodotti. Per contro, ha osservato che l'effettivo accadimento del sinistro è stato dimostrato dalla documentazione medica allegata dal sig.
e che il Tribunale avrebbe potuto diversamente valutare, ai sensi degli artt. 2697 Pt_2 cc e 115 e 116 c.p.c., il complessivo compendio documentale e la pluralità di indizi concordanti, anche alla luce di regole logiche e massime di esperienza.
Ha poi censurato la decisione del Tribunale di non considerare la documentazione prodotta dal sig. , perché costituitosi dopo dei termini di cui 183, comma 6, c.p.c., CP_3 rilevando trattarsi, invece, di mere difese non soggette a preclusioni.
Ha poi sostenuto che il sinistro non sarebbe stato contestato dalla Società Assicuratrice, avendo quest'ultima formulato un'offerta risarcitoria pari ad € 51.000,00.
Passando al vaglio delle doglianze, giova immediatamente osservare, che, ai sensi dell'art. 141 C.d.A., “1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Tale disposizione, consente al trasportato di rivolgersi direttamente all'assicuratore del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità nella produzione del sinistro, evitando in tal modo che il trasportato debba attendere l'esito dell'eventuale giudizio finalizzato ad accertare le responsabilità (o le corresponsabilità) dei conducenti dei veicoli antagonisti in ipotesi di scontro. Il terzo trasportato, tuttavia, non è esonerato da qualsiasi onere probatorio, rimanendo a suo carico, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non solo l'onere di dimostrare il danno subito, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire. (Cassazione civile, Sez. III, 13/10/2016, n. 20654). In termini molto chiari, si è affermato che la posizione di favore attribuita al trasportato di poter prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro consente al trasportato/attore di non fornire la prova delle modalità con cui si è pag. 6/8 svolto il sinistro rispetto alle responsabilità dei conducenti. Ma, certamente, non lo esonera dal fornire la prova principe della sua azione, che è quella di aver subito un danno a seguito di un sinistro verificatosi quando era trasportato. (Cas. civ. Sez. III,
n. 10410 del 20/05/2016 ).
Ciò posto, si osserva che - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come, invece, agevolmente evincibile anche dagli stralci degli atti di parte riportati in premessa - la convenuta ha tempestivamente contestato i fatti posti a fondamento della domanda CP_1 avversaria, con specifico riferimento al sinistro descritto e alla riconducibilità al medesimo dei danni lamentati dal , né può attribuirsi valenza probatoria alla somma versata in via Pt_2 stragiudiziale dalla stessa società assicuratrice, e trattenuta dal a titolo di acconto, Pt_2 essendo assunto consolidato che “l'offerta risarcitoria formulata dall'assicuratore per la r.c.a., ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 209/05, non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio, e il pagamento della relativa somma non esonerano il danneggiato che agisca in giudizio, ritenendo non congruo l'importo ricevuto nella fase stragiudiziale, dagli oneri di allegazione e di prova incombenti sulla parte attrice” (Cass. civ.,
Sez. III, n. 24205/2015).
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, essendosi limitata a descrivere il sinistro, senza tuttavia allegare prove a sostegno. Al riguardo, infatti, non risultano sufficienti né la documentazione medica prodotta né le richieste istruttorie di esame del consulente medico di parte e di esperimento di c.t.u. medico legale, trattandosi di mezzi idonei a dimostrare, esclusivamente e dal punto di vista medico-legale, i postumi del sinistro, ma non la sua effettiva verificazione né, tanto meno, la sua concreta dinamica.
Peraltro, come correttamente ritenuto dalla sentenza appellata, il corredo probatorio addotto a sostegno della domanda attorea non può essere colmato mediante il ricorso a documenti prodotti dal convenuto in allegato alla sua tardiva comparsa di costituzione nel CP_3 giudizio di primo grado.
In conclusione, la sentenza di primo grado risulta immune dalle censure prospettate da parte appellante e deve essere integralmente confermata.
4. La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio devono essere poste integralmente a carico dell'appellante soccombente. Le stesse sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato in ragione della domanda, pari ad € 62.603,87 e dunque compreso nello scaglione di valore € 52.001 a € 260.000, e nella misura minima, stante la pag. 7/8 modesta complessità della causa e il correlato grado di impegno difensivo richiesto, come segue: fase di studio della controversia € 1.489,00; fase introduttiva del giudizio € 956,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 2.163,00; fase decisionale € 2.552,00 e quindi in complessivi € 7.160,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore, di Controparte_1
Nulla sulle spese tra e non avendo l'attore e odierno Parte_2 CP_3 appellante formulato domande nei confronti di né prospettato Parte_2 CP_3 responsabilità di quest'ultimo.
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 7.160,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
3. nulla sulle spese tra e . Parte_2 CP_3
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 11.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
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